24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/76


REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di adottare norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di agevolare il commercio sulla base di una leale concorrenza. Tali norme possono riguardare, in particolare, l’etichettatura.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (2) stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini nella Comunità.

(3)

La crescente varietà sul mercato delle conserve di prodotti commercializzate e presentate nello stesso modo delle conserve di sardine nella Comunità rende necessario informare adeguatamente i consumatori sull’identità e sulle principali caratteristiche del prodotto. È pertanto necessario modificare le norme vigenti in materia di denominazioni di vendita per le conserve di prodotti commercializzate e presentate nello stesso modo delle conserve di sardine nella Comunità.

(4)

A tale scopo occorre tener conto della norma STAN94 del Codex alimentarius, riveduta nel 2007, nonché delle particolari condizioni prevalenti sul mercato comunitario.

(5)

Nell’interesse della trasparenza del mercato, della concorrenza leale e della varietà di scelta è necessario aggiungere la specie Strangomera bentincki alle specie autorizzate per la preparazione di conserve di prodotti affini alle sardine.

(6)

Allo scopo di migliorare l’identificazione di ciascun prodotto affine alle sardine è opportuno utilizzare come termini qualificatori il nome scientifico della specie e la zona geografica in cui la specie è stata catturata.

(7)

I requisiti fissati dal presente regolamento devono essere applicati fatta salva la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (3).

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2136/89.

(9)

Per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti è opportuno prevedere un periodo transitorio per la commercializzazione dei prodotti conformi alla versione attuale del regolamento (CEE) n. 2136/89.

(10)

Il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha espresso il suo parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2136/89 è così modificato:

1)

all’articolo 1 bis, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto:

«k)

Strangomera bentincki»;

2)

l’articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 bis

1.   Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, le conserve di prodotti affini alle sardine possono essere commercializzate nella Comunità con una denominazione di vendita nella quale figuri il termine “sardine” insieme al nome scientifico della specie e alla zona geografica in cui la specie è stata catturata.

2.   Ogniqualvolta compaia sulla confezione di una conserva di prodotti affini alle sardine, la denominazione di vendita di cui al paragrafo 1 vi è riprodotta in modo chiaro e distinto.

3.   Il nome scientifico comprende in ogni caso il nome latino del genere e della specie.

4.   La zona geografica è indicata da uno dei nomi elencati nella prima colonna dell’allegato, tenuto conto della corrispondente identificazione della zona figurante nella seconda colonna dell’allegato.

5.   Ciascuna denominazione di vendita può riguardare una sola specie.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I prodotti che erano conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2136/89 prima della modifica introdotta dal presente regolamento possono tuttavia essere commercializzati fino al 1o novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

(3)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


ALLEGATO

Nome e identificazione delle zone geografiche

Nome della zona geografica di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1)

Identificazione della zona (1)

Atlantico nord-occidentale

Zona FAO 21

Atlantico nord-orientale (2)

Zona FAO 27

Mar Baltico

Zona FAO 27.IIId

Atlantico centro-occidentale

Zona FAO 31

Atlantico centro-orientale

Zona FAO 34

Atlantico sud-occidentale

Zona FAO 41

Atlantico sud-orientale

Zona FAO 47

Mar Mediterraneo

Zone FAO 37.1, 37.2 e 37.3

Mar Nero

Zona FAO 37.4

Oceano Indiano

Zone FAO 51 e 57

Oceano Pacifico

Zone FAO 61, 67, 71, 77, 81 e 87

Antartico

Zone FAO 48, 58 e 88

Mare Artico

Zona FAO 18


(1)  Annuario FAO. Statistiche di pesca. Catture. Vol. 86/1, 2000.

(2)  Escluso il Mar Baltico.