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17.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2008 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 145, lettere c), j), k), l), m), n), n bis) e p),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (2), istituisce in particolare un sostegno per misure di ristrutturazione e riconversione, per la vendemmia verde e per l’estirpazione nel settore vitivinicolo. Esso impone agli agricoltori che beneficiano del sostegno previsto da queste misure di rispettare gli obblighi di condizionalità di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Le modalità di applicazione della condizionalità previste dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3) devono quindi applicarsi a tali agricoltori. Occorre pertanto modificare il titolo di quest’ultimo regolamento. |
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(2) |
Gli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 subordinano gli aiuti nel settore vitivinicolo al rispetto degli obblighi di condizionalità per un determinato periodo successivo alla riscossione dei pagamenti. Occorre indicare con precisione la data di decorrenza di tali obblighi. |
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(3) |
Ai fini dell’applicazione delle norme di condizionalità è necessario che gli agricoltori dichiarino l’intera superficie delle proprie aziende. Gli agricoltori che non presentano domanda per altri pagamenti diretti, ma soltanto per le misure di sostegno subordinate a obblighi di condizionalità a norma degli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, devono pertanto essere tenuti a dichiarare annualmente l’intera superficie agricola della loro azienda in un modulo di domanda unica, a meno che le autorità competenti non dispongano già di tale informazione. |
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(4) |
Le disposizioni relative alla mancata dichiarazione di tutte le superfici agricole e alla presentazione tardiva delle domande, che si applicano attualmente agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti, non si applicano agli agricoltori che chiedono di avvalersi delle misure di sostegno previste dalla riforma del settore vitivinicolo. È necessario adottare disposizioni volte a indurre gli agricoltori che chiedono di avvalersi delle misure di sostegno previste dalla riforma del settore vitivinicolo a presentare un modulo di domanda unica e a dichiarare tutte le superfici agricole in loro possesso. Occorre quindi ridurre i pagamenti per gli agricoltori che beneficiano del sostegno previsto dalla riforma del settore vitivinicolo ma non presentano un modulo di domanda unica o non dichiarano tutte le loro superfici agricole. |
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(5) |
Occorre stabilire la percentuale minima di controlli relativi al rispetto degli obblighi di condizionalità di cui agli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 da parte degli agricoltori del settore vitivinicolo. In base alle norme che disciplinano attualmente la condizionalità, tale percentuale di controlli deve essere fissata all’1 % degli agricoltori interessati. |
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(6) |
Per garantire un controllo adeguato, il campione di controllo degli obblighi di condizionalità previsto dal regolamento (CE) n. 796/2004, in relazione all’applicazione degli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, deve essere selezionato all’interno della popolazione di agricoltori cui si applicano tali articoli. |
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(7) |
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 chiarisce le norme relative alla responsabilità connessa alla condizionalità, tra l’altro in caso di cessione di terre nel corso dell’anno civile considerato. Tali norme devono applicarsi anche agli agricoltori che presentano annualmente una domanda di sostegno a norma degli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008. |
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(8) |
Occorre far sì che le norme relative alle riduzioni in caso di inadempienza si applichino anche ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008 nel corso dell’anno civile dell’accertamento. Qualora le misure di sostegno al settore vitivinicolo non siano concesse su base annua, occorre stabilire una disposizione specifica per il calcolo della riduzione. A tal fine occorre tenere conto del numero di anni di applicazione degli obblighi di condizionalità. |
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(9) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 796/2004. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:
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1) |
il titolo del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008»; |
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2) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito “sistema integrato”) di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le modalità di applicazione della condizionalità di cui agli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (*1). Esso fa salve le disposizioni particolari stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli regimi di aiuto settoriali. |
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3) |
all’articolo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Ai fini dell’applicazione degli obblighi di condizionalità ai sensi degli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, per “successivo alla riscossione di pagamenti” si intende “a decorrere dal 1o gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento”.»; |
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4) |
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’agricoltore che intenda richiedere aiuti nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno. L’agricoltore che intenda richiedere aiuti non nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie, bensì di un altro regime di aiuto figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 o l’agricoltore che richieda un sostegno a norma degli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, se dispone di superfici agricole quali definite all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 795/2004, compila un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici in conformità all’articolo 14 del presente regolamento. L’agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 compila un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori dalle disposizioni di cui al secondo e al terzo comma se le informazioni ivi previste sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, come previsto all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»; |
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5) |
all’articolo 14, paragrafo 1 bis, è aggiunto il comma seguente: «Per l’agricoltore tenuto a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008, il primo comma si applica anche ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 di tale regolamento. La percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.»; |
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6) |
all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua inoltre controlli almeno sull’1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che sono tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 20 e 103 del regolamento (CE) n. 479/2008 nel corso dell’anno civile di cui trattasi.»; |
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7) |
l’articolo 45 è modificato come segue:
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8) |
l’articolo 65 è modificato come segue:
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9) |
all’articolo 66, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini dell’applicazione della riduzione ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, la percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.»; |
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10) |
all’articolo 67, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini dell’applicazione della riduzione ai pagamenti di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, la percentuale di riduzione è calcolata sull’importo complessivo da versare, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 20 e 103 del medesimo regolamento.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.