24.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/88 |
Rettifica del regolamento (CE) N. 1256/2008 del Consiglio del 16 dicembre 2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia, al termine di un procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, originari della Tailandia, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, originari dell'Ucraina, al termine di un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e al termine del riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del medesimo regolamento, e che chiude i procedimenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bosnia-Erzegovina e della Turchia
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 19 dicembre 2008, pag. 1 )
Pagina 4, considerando 20, lettera f) Produttori esportatori ucraini, secondo trattino
Anziché:
"— |
OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant." |
leggi:
"— |
OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant.". |
Pagina 36, considerando 350, tabella, colonna "Società", voce per Ucraina
Pagina 37, articolo 1, paragrafo 2, tabella, colonna "Società", voce per Ucraina
Anziché:
"OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant …"
leggi:
"OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant …".