16.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/76


REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d'acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 25, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito attraverso la Comunità degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti. Ai sensi di tale direttiva gli Stati membri devono provvedere affinché gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti siano introdotti nella Comunità unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano su un elenco stilato conformemente alle sue prescrizioni.

(2)

La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (2) elenca i territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di alcune specie di pesci vivi nonché di loro uova e gameti.

(3)

La decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali (3) elenca i territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di alcuni pesci ornamentali.

(4)

Nel corso di una visita di ispezione comunitaria in Malaysia sono state riscontrate gravi carenze lungo l'intera filiera di produzione di animali d'acquacoltura e di pesci ornamentali. Tali carenze rischiano di comportare la diffusione di malattie, il che costituirebbe quindi una grave minaccia per la salute degli animali nella Comunità.

(5)

In considerazione di tali carenze, con la decisione 2008/641/CE della Commissione che deroga alle decisioni 2003/858/CE e 2006/656/CE e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni pesci vivi e di alcuni prodotti dell'acquacoltura (4) sono state sospese le importazioni da tale paese di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae), di loro uova e loro gameti destinati all'allevamento, di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae), di loro uova e loro gameti destinati al ripopolamento di peschiere, nonché di alcuni pesci ornamentali appartenenti a tale famiglia.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (5) abroga le decisioni 2003/858/CE e 2006/656/CE con effetto dal 1o gennaio 2009.

(7)

L'allegato III di tale regolamento elenca i paesi, i territori, le zone o i compartimenti terzi da cui è consentita l'importazione di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti, nonché di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui alla direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, e destinati agli impianti ornamentali chiusi.

(8)

La Malaysia è inclusa in tale elenco in qualità di paese terzo dal quale è consentita l'importazione nella Comunità di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae) e di specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica ai sensi della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, destinati agli impianti ornamentali chiusi. Il regolamento (CE) n. 1251/2008 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(9)

Le condizioni che hanno determinato l'adozione della decisione 2008/641/CE sussistono tuttora. Appare pertanto opportuno derogare con il presente regolamento alle disposizioni relative alla Malaysia contenute nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008. Allo scopo di rendere la normativa comunitaria chiara e coerente, è necessario abrogare la decisione 2008/641/CE e sostituirla con il presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/2008, gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malaysia nel loro territorio delle seguenti partite di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae), di loro uova e loro gameti:

a)

partite di pesci vivi di acquacoltura destinati all'allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti; nonché

b)

nel caso di partite di pesci ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi, unicamente le specie Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius e Tinca tinca della famiglia dei ciprinidi.

Articolo 2

Tutte le spese connesse all'applicazione del presente regolamento sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.

Articolo 3

La decisione 2008/641/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2009.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37.

(3)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71.

(4)  GU L 207 del 5.8.2008, pag. 34.

(5)  Cfr. la pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.