12.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/58 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1239/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2008
recante riapertura della pesca del merluzzo bianco nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
Il 15 maggio 2008 la Svezia ha comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2847/93, che a decorrere dal 19 maggio 2008 avrebbe chiuso la pesca del merluzzo bianco nel Kattegat. |
(3) |
Il 19 giugno 2008 la Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2847/93 e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 585/2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nel Kattegat per le navi battenti bandiera svedese (4), con effetto a decorrere dalla stessa data. |
(4) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all’interno del contingente svedese nel Kattegat è ancora disponibile un quantitativo di merluzzo bianco. Occorre quindi autorizzare la pesca del merluzzo bianco nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia. |
(5) |
È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 13 ottobre 2008, in modo che il quantitativo di merluzzo bianco di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell’anno. |
(6) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 585/2008 della Commissione con effetto a decorrere dal 13 ottobre 2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 585/2008 è abrogato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
(4) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 9.
ALLEGATO
N. |
64 — Riapertura |
Stato membro |
SWE |
Stock |
COD/03AS. |
Specie |
Merluzzo bianco |
Zona |
Kattegat |
Data |
13.10.2008 |