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12.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/55 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2008 DELLA COMMISSIONE
dell’11 dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (2), ove una merce sia stata usata per fabbricare la merce esportata, il tasso di restituzione da prendere in considerazione per calcolare l’importo relativo a ciascuno dei prodotti di base, ai prodotti ottenuti dalla trasformazione dei prodotti di base o ai prodotti equiparati ad una delle due categorie precedenti, che siano stati usati per fabbricare la merce esportata è quello applicabile in caso di esportazione della prima merce allo stato naturale. |
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(2) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005 ove ciò sia reso necessario dalla situazione del commercio internazionale dell’ovoalbumina, dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 , oppure dalle specifiche esigenze di alcuni mercati, la restituzione per tali merci può essere differenziata a seconda della loro destinazione. |
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(3) |
Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005 può causare l’errata interpretazione in base alla quale le merci contenenti l’ingrediente ovoalbumina, esportate in paesi terzi, in particolare in Giappone, Corea del Sud, Malaysia, Thailandia, Taiwan e nelle Filippine, possono beneficiare del tasso di restituzione più elevato applicabile esclusivamente alle esportazioni di ovoalbumina allo stato naturale verso tali destinazioni. |
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(4) |
Per motivi di chiarezza e per tutelare gli interessi finanziari della Comunità è quindi opportuno chiarire che unicamente le esportazioni di ovoalbumina allo stato naturale possono beneficiare del tasso di restituzione più elevato fissato per tali destinazioni a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1043/2005. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1043/2005, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le restituzioni per le caseine del codice NC 3501 10 , i caseinati del codice NC 3501 90 90 o l’ovoalbumina dei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90 , esportata allo stato naturale, possono essere differenziate a seconda della loro destinazione se ciò è reso necessario:
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a) |
dalla situazione del commercio internazionale di tali merci; o |
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b) |
dalla specifiche esigenze di alcuni mercati.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione