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12.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2008
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
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(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
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(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
del regolamento della Commissione dell'11 dicembre 2008 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
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0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
150,4 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
155,8 |
0 |
BR |
|
145,9 |
0 |
AR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
234,1 |
20 |
BR |
|
279,5 |
6 |
AR |
||
|
298,3 |
1 |
CL |
||
|
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
200,6 |
3 |
BR |
|
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
123,1 |
6 |
BR |
|
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
202,9 |
0 |
BR |
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
307,8 |
0 |
BR |
|
327,4 |
0 |
CL |
||
|
0408 11 80 |
Tuorli |
452,7 |
0 |
AR |
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
436,2 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
220,4 |
20 |
BR |
|
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
604,0 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»