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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso. |
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(2) |
La decisione 2008/922/PESC (2) modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3) aggiungendo 11 persone e togliendone una. Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. |
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(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(2) Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
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(1) |
Dopo il numero 168 dell'elenco, sono aggiunte le persone fisiche seguenti:
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(2) |
La seguente persona fisica è tolta dall'elenco:
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