25.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per taluni stock di busbana norvegese, merlano ed eglefino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti di cattura provvisori per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV sono fissati all'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008.

(2)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008.

(3)

Tenuto conto delle informazioni raccolte nel primo semestre del 2008, è opportuno fissare i limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nelle zone considerate.

(4)

Secondo il parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, nel 2008 un volume massimo di catture di 148 000 tonnellate corrisponderebbe a una mortalità per pesca dello 0,6 e dovrebbe mantenere lo stock al di sopra dei limiti precauzionali.

(5)

La busbana norvegese è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente dalle due parti. È opportuno che le misure di cui al presente regolamento siano conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007.

(6)

La quota spettante alla Comunità del totale ammissibile di catture (TAC) di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV deve pertanto essere fissata al 75 % di 148 000 tonnellate.

(7)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 40/2008, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, per gli stock di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId, nella zona CIEM IV nonché nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa possono essere riveduti dalla Commissione in conseguenza di una revisione dei limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, per tener conto delle catture accessorie industriali di tali stock nella pesca della busbana norvegese.

(8)

Date le limitazioni della pesca della busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId e in assenza di nuove previsioni sulle catture accessorie del merlano e dell'eglefino nelle altre attività di pesca industriale praticate in tali zone, è opportuno che i limiti di cattura per gli stock di merlano e di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId restino invariati per il resto del 2008.

(9)

Tenuto conto della fissazione dei limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV, occorre riesaminare i limiti di cattura per il merlano e l'eglefino nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.

(10)

La busbana norvegese è una specie dal ciclo vitale breve. È quindi opportuno che i limiti di cattura siano applicati quanto prima possibile per evitare ritardi che potrebbero condurre al sovrasfruttamento dello stock.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008 è così modificato:

1)

la voce relativa allo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIIa; IIa e IV (acque CE)

NOP/2A3A4.

Danimarca

109 898

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

21 (1)

Paesi Bassi

81 (1)

CE

110 000

Norvegia

1 000 (2)

TAC

Non pertinente

2)

la voce relativa allo stock di merlano nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona

:

IV; IIa (acque CE)

WHG/2AC4.

Belgio

367

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

1 587

Germania

413

Francia

2 385

Paesi Bassi

917

Svezia

3

Regno Unito

9 330

CE

15 002 (3)

Norvegia

1 785 (4)

TAC

17 850

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

 

IV (acque norvegesi)

(WHG/*04N-)

CE

10 884»;

3)

la voce relativa allo stock di eglefino nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

IV; IIa (acque CE)

HAD/2AC4.

Belgio

279

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

1 920

Germania

1 222

Francia

2 129

Paesi Bassi

209

Svezia

193

Regno Unito

31 664

CE

37 616 (5)

Norvegia

8 082

TAC

46 444

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

 

IV (acque norvegesi)

(HAD/*04N-)

CE

28 535».


(1)  Da pescare unicamente nelle acque CE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(2)  Contingente da prelevare nella divisione VIa a nord di 56°30′N.»;

(3)  Tranne un quantitativo stimato di 1 063 t di catture accessorie industriali.

(4)  Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nell'ambito di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

 

IV (acque norvegesi)

(WHG/*04N-)

CE

10 884»;

(5)  Tranne un quantitativo stimato di 746 tonnellate di catture accessorie industriali.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

 

IV (acque norvegesi)

(HAD/*04N-)

CE

28 535».