12.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 110 ter, paragrafo 2, e l’articolo 145, lettera r), secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 637/2008 (2), definisce le norme relative agli aiuti accoppiati per il cotone conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-310/04.

(2)

In particolare, il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di cotone. È pertanto necessario adattare le corrispondenti modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (3).

(3)

A norma dell’articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il beneficio dell’aiuto per ettaro per il cotone è subordinato all’obbligo, per l’agricoltore, di utilizzare varietà riconosciute e di coltivare il cotone su terreni agricoli autorizzati dagli Stati membri. Occorre pertanto specificare i criteri per l’autorizzazione dei terreni agricoli idonei alla produzione di cotone e per il riconoscimento delle varietà.

(4)

Per beneficiare dell’aiuto per ettaro per il cotone, gli agricoltori hanno l’obbligo di seminare su terreni autorizzati. È opportuno fissare un criterio per la definizione di semina. Un criterio oggettivo per stabilire se la semina è stata eseguita correttamente è costituito dalla fissazione, da parte degli Stati membri, della densità massima di impianto dei terreni, in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali.

(5)

Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri oggettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni e la loro organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un’organizzazione interprofessionale tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato.

(6)

Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un’impresa di sgranatura anch’essa membro della stessa organizzazione.

(7)

Il regime di aiuto per il cotone richiede, da parte dello Stato membro, la trasmissione ai produttori di cotone di determinate informazioni relative alla coltivazione del cotone, ad esempio le varietà riconosciute, i criteri oggettivi che presiedono all’autorizzazione dei terreni agricoli e la densità minima di impianto. Per un’informazione tempestiva degli agricoltori è necessario che gli Stati membri siano tenuti a comunicare loro tali informazioni entro un dato termine.

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.

(9)

Poiché le norme stabilite nel capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009, è opportuno che le modalità stabilite dal presente regolamento si applichino con effetto dalla stessa data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1973/2004, il testo del capitolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 17 bis

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE

Articolo 171 bis

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali possono essere autorizzati i terreni agricoli ai fini dell’aiuto specifico per il cotone previsto dall’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:

a)

l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;

b)

la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;

c)

la gestione delle acque da irrigazione;

d)

le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.

Articolo 171 bis bis

Riconoscimento delle varietà da semina

Gli Stati membri procedono al riconoscimento delle varietà figuranti nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» rispondenti al fabbisogno del mercato.

Articolo 171 bis ter

Condizioni di ammissibilità

La semina delle superfici di cui all’articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle specificità regionali.

Articolo 171 bis quater

Pratiche agronomiche

Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per il mantenimento e la raccolta delle colture in condizioni normali di crescita.

Articolo 171 bis quinquies

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni di produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:

a)

raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 4 000 ettari fissato dallo Stato membro e rispondente ai criteri di autorizzazione di cui all’articolo 171 bis, e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;

b)

hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità delle normative nazionale e comunitaria.

Tuttavia, per il 2009 gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2009.

2.   Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio al mancato rispetto dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni idonee.

Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento a norma del primo comma perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 171 bis sexies

Obblighi dei produttori

1.   Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale.

2.   Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale ha l’obbligo di conferire il cotone che produce ad un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.

3.   La partecipazione dei produttori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è esito di adesione volontaria.

Articolo 171 bis septies

Comunicazioni ai produttori

1.   Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone:

a)

le varietà riconosciute; tuttavia, le varietà riconosciute a norma dell’articolo 171 bis bis dopo tale data devono essere comunicate agli agricoltori anteriormente al 15 marzo dello stesso anno;

b)

i criteri di autorizzazione dei terreni;

c)

la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 171 bis ter;

d)

le pratiche agronomiche richieste.

2.   In caso di revoca del riconoscimento di una varietà, gli Stati membri ne informano gli agricoltori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.