14.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 304/63


REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (3), è stato modificato in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’attuazione della libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti costituisce un elemento importante della politica comune dei trasporti prevista dal trattato. Pertanto, la politica comune dei trasporti ha lo scopo di incrementare la scorrevolezza della circolazione dei diversi mezzi di trasporto all’interno della Comunità.

(3)

In base alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di trasporti su strada e per vie navigabili, gli Stati membri effettuano controlli, verifiche ed ispezioni riguardanti le caratteristiche tecniche, le autorizzazioni ed altri documenti cui debbono conformarsi i veicoli e le navi. Tali controlli, verifiche ed ispezioni continuano ad essere giustificati, in generale, dalla finalità di evitare perturbazioni nell’organizzazione del mercato dei trasporti e garantire la sicurezza della circolazione su strada e per vie navigabili.

(4)

A norma delle disposizioni comunitarie vigenti, gli Stati membri sono liberi d’organizzare ed effettuare i summenzionati controlli, verifiche ed ispezioni nei luoghi da essi prescelti.

(5)

Detti controlli, verifiche ed ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia su tutto il territorio degli Stati membri interessati e pertanto il varco della frontiera non dovrebbe costituire il pretesto per l’esecuzione di dette operazioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada e per vie navigabili effettuati con mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in uno Stato membro.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a)

«frontiera»: una frontiera interna alla Comunità, o una frontiera esterna, qualora il trasporto tra Stati membri comporti l’attraversamento di un paese terzo;

b)

«controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletati alle frontiere degli Stati membri dalle autorità nazionali che comportino un’interruzione o una limitazione della libera circolazione dei veicoli interessati o delle navi interessate.

Articolo 3

I controlli di cui all’allegato I, effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri, non sono effettuati a titolo di controlli alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicate, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro.

Articolo 4

La Commissione propone, se necessario, modifiche dell’allegato I in considerazione dell’evoluzione tecnologica nel settore di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 4060/89, modificato dal regolamento elencato nell’allegato II, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)   GU C 324 del 30.12.2006, pag. 47.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 599) e decisione del Consiglio del 15 settembre 2008.

(3)   GU L 390 del 30.12.1989, pag. 18.

(4)  Cfr. allegato II.


ALLEGATO I

PARTE 1

NORMATIVA COMUNITARIA

Sezione 1

Direttive

a)

Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (1), il quale prevede che i veicoli possano essere sottoposti, per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi, a controlli per sondaggio e, per quanto riguarda le norme comuni relative alle dimensioni, unicamente a controlli in caso di sospetto di non conformità alle disposizioni della direttiva stessa.

b)

Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), il quale stabilisce che ciascuno Stato membro riconosca l’attestato, comprovante che un veicolo ha superato un controllo tecnico, rilasciato in un altro Stato membro; tale riconoscimento implica che la verifica da parte delle autorità nazionali può effettuarsi in qualsiasi punto del loro territorio.

c)

Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (3), il quale stabilisce che la conformità alla direttiva è comprovata dal contratto relativo al noleggio e dal contratto di lavoro del conducente che devono trovarsi a bordo del veicolo noleggiato.

d)

Articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (4), il quale stabilisce che le autorità nazionali possano esigere che siano esibiti attestati di navigabilità, certificati o autorizzazioni.

e)

Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (5), il quale stabilisce che gli Stati membri possano, in qualsiasi momento, controllare che a bordo di una nave si trovi un certificato valido ai sensi della direttiva stessa.

Sezione 2

Regolamenti

a)

Articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (6), i quali permettono agli agenti incaricati del controllo di verificare e controllare il documenti di trasporto, le autorizzazioni e i documenti di controllo previsti nel regolamento stesso.

b)

Articolo 18 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (7), il quale autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni riguardanti, tra l’altro, l’organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo al fine di verificare che siano soddisfatte le disposizioni del regolamento stesso.

c)

Articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (8), il quale lascia agli Stati membri il compito di adottare disposizioni riguardanti, tra l’altro, l’organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo al fine di accertare la conformità degli apparecchi alle disposizioni del regolamento stesso.

d)

Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (9), il quale prevede che una copia autenticata dell’autorizzazione comunitaria debba essere conservata nel veicolo e che debba essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

PARTE 2

NORMATIVA NAZIONALE

a)

Controlli relativi alle patenti di guida dei conducenti di veicoli, per il trasporto di merci e di viaggiatori.

b)

Controlli relativi al trasporto di merci pericolose, in particolare:

i)

documenti:

certificato di formazione del conducente,

istruzioni di sicurezza,

certificato di approvazione (ADR o norme equivalenti),

copia dell’eventuale deroga (ADR o norme equivalenti);

ii)

identificazione del veicolo che trasporta la merce pericolosa:

pannello arancione:

conformità,

posizione del veicolo,

segnalazione di pericolo sul veicolo:

conformità,

posizione sul veicolo,

targa di identificazione delle cisterne (fisse, amovibili o container-cisterna):

presenza e leggibilità,

data dell’ultima ispezione,

punzonatura dell’organismo di controllo;

iii)

attrezzatura (ADR o norme equivalenti) del veicolo:

estintore supplementare,

attrezzature speciali;

iv)

carico dei veicoli:

carico eccedente (secondo la capacità delle cisterne),

sistemazione del carico,

divieto di carico in comune.

c)

Controlli relativi al trasporto di derrate deperibili, in particolare:

i)

documenti:

attestato di conformità delle attrezzature;

ii)

attrezzature speciali utilizzate per il trasporto delle derrate deperibili:

attestato di conformità (targhetta),

contrassegni di identificazione;

iii)

funzionamento delle attrezzature speciali:

condizioni di temperatura delle attrezzature.


(1)   GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

(2)   GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

(3)   GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.

(4)   GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10.

(5)   GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1.

(6)   GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.

(7)   GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.

(8)   GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(9)   GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO ABROGATO E SUA MODIFICA SUCCESSIVA

(di cui all’articolo 5)

Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio

(GU L 390 del 30.12.1989, pag. 18).

Regolamento (CEE) n. 3356/91 del Consiglio

(GU L 318 del 20.11.1991, pag. 1).


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 4060/89

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3 bis

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Allegato, parte 1, Direttive a)

Allegato I, parte 1, sezione 1, lettera a)

Allegato, parte 1, Direttive b)

Allegato I, parte 1, sezione 1, lettera b)

Allegato, parte 1, Direttive c)

Allegato I, parte 1, sezione 1, lettera c)

Allegato, parte 1, Direttive d)

Allegato, parte 1, Direttive e)

Allegato I, parte 1, sezione 1, lettera d)

Allegato, parte 1, Direttive f)

Allegato I, parte 1, sezione 1, lettera e)

Allegato, parte 1, Regolamenti a)

Allegato I, parte 1, sezione 2, lettera a)

Allegato, parte 1, Regolamenti b)

Allegato, parte 1, Regolamenti c)

Allegato, parte 1, Regolamenti d)

Allegato I, parte 1, sezione 2, lettera b)

Allegato, parte 1, Regolamenti e)

Allegato I, parte 1, sezione 2, lettera c)

Allegato, parte 1, Regolamenti f)

Allegato I, parte 1, sezione 2, lettera d)

Allegato, parte 2

Allegato I, parte 2

Allegato II

Allegato III