6.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante determinazione provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 156 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo n. 3 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (protocollo ACP) e dell'accordo India.

(2)

Con la decisione 2007/626/CE (3) il Consiglio ha denunciato, a nome della Comunità, l'accordo con l'India sullo zucchero di canna (di seguito «accordo India») (4) con effetto dal 1o ottobre 2009. Con la decisione 2007/627/CE (5) il Consiglio ha denunciato, a nome della Comunità, il protocollo ACP con effetto dal 1o ottobre 2009. Il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009 durerà pertanto solo tre mesi.

(3)

In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India, nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per ciascun paese esportatore per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009.

(4)

Per il periodo di consegna che va dal 1o luglio 2009 al 30 settembre 2009 è opportuno dare agli operatori un periodo sufficiente per organizzare gli scambi. Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo che inizia il 1o luglio 2009, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006.

(5)

I contratti commerciali tra gli importatori comunitari e i paesi ACP e l'India sono connessi ai periodi di consegna. Per rispettare la tempistica delle consegne, è opportuno che le domande di titoli di importazione per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009 non possano essere presentate anteriormente al 4 maggio 2009, a meno che non si dimostri che il paese esportatore ha soddisfatto il proprio obbligo di consegna relativo al periodo 2008/2009, determinato dal regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione (6).

(6)

A norma dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione devono essere rilasciati esclusivamente a raffinerie a tempo pieno e a condizione che i relativi quantitativi non superino i quantitativi che possono essere importati nell'ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al medesimo articolo, paragrafo 1. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 155 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure di deroga all'articolo 153, paragrafo 3, del medesimo regolamento per garantire che lo zucchero a ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite dal protocollo ACP e dall'accordo India. Per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009 e tenendo conto della riduzione di prezzo dello zucchero greggio di canna importato il 1o ottobre 2009, le suddette condizioni possono essere soddisfatte soltanto se tutti gli operatori hanno accesso ai titoli di importazione di zucchero destinato alla raffinazione. È pertanto necessario derogare all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 che limita alle raffinerie a tempo pieno la possibilità di presentare domande per lo zucchero destinato alla raffinazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato. I quantitativi sono fissati per paese esportatore con riferimento ai prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna che ha inizio il 1o luglio 2009.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 950/2006, il primo periodo di presentazione delle domande di titolo di importazione inizia il 4 maggio 2009. Tuttavia, se il limite stabilito dal regolamento (CE) n. 403/2008 per il periodo di consegna 2008/2009 è stato raggiunto per un paese esportatore, il primo periodo di presentazione delle domande di titolo di importazione inizia per tale paese il lunedì successivo alla comunicazione di cui dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 950/2006 da parte della Commissione agli Stati membri.

Articolo 3

Per i quantitativi corrispondenti agli obblighi consegna del periodo che ha inizio il 1o luglio 2009 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006, tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (7) possono presentare domanda di titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione nello Stato membro in cui sono registrati ai fini dell'IVA.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 26.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 37.

(4)  GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

(5)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 38.

(6)  GU L 120 del 7.5.2008, pag. 6.

(7)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, espressi in equivalente zucchero bianco.

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India

Obblighi di consegna per il periodo che inizia il 1o luglio 2009

Barbados

8 024,35

Belize

11 670,03

Congo

2 546,53

Figi

41 337,08

Guyana

41 282,85

India

2 500,00

Costa d'Avorio

2 546,53

Giamaica

30 558,58

Kenia

1 250,00

Madagascar

2 690,00

Malawi

5 206,10

Maurizio

122 757,63

Mozambico

1 500,00

Saint Kitts e Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

29 461,13

Tanzania

2 546,53

Trinidad e Tobago

10 937,75

Uganda

0,00

Zambia

1 803,75

Zimbabwe

7 556,20

Totale

326 175,04