5.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 296/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2008
che abroga il regolamento (CEE) n. 2968/79 recante modalità di applicazione per l’assistenza amministrativa all’esportazione di formaggi molli stagionati di latte vaccino che possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo e il regolamento (CEE) n. 1552/80 recante modalità di applicazione per l’assistenza amministrativa all’esportazione di taluni formaggi che possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in Australia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 172, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio (2) a decorrere dal 1o gennaio 2008, qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi dalla Comunità, possono beneficiare di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte. In accordo con tale regolamento, i regolamenti (CEE) n. 2968/79 della Commissione (3) e (CEE) n. 1552/80 della Commissione (4) richiedono agli esportatori di presentare un certificato che attesti la conformità dei formaggi alle definizioni contenute in tali regolamenti al fine di poter accedere liberamente e illimitatamente agli Stati Uniti e all’Australia. |
(2) |
Le competenti autorità di importazione statunitensi hanno confermato che verificano la classificazione di tali formaggi al momento dell’importazione mediante ispezione visiva e analisi di laboratorio di campioni e che il certificato di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2968/79 non è più richiesto. |
(3) |
Nel medesimo contesto, le autorità competenti australiane hanno confermato che, al fine di permettere l’importazione, senza alcuna restrizione quantitativa, di certi tipi di formaggi della Comunità di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1552/80, non richiederanno più un certificato di identità e di origine. |
(4) |
I regolamenti (CEE) n. 2968/79 e (CEE) n. 1552/80 devono pertanto essere abrogati. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2968/79 e il regolamento (CEE) n. 1552/80 sono abrogati.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.
(3) GU L 336 del 29.12.1979, pag. 25.
(4) GU L 153 del 21.6.1980, pag. 23.