4.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1077/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2) vieta l’esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità.

(2)

In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, l’obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione.

(3)

La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare in misura significativa l’efficacia e l’efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.

(4)

L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca.

(5)

L’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatari, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco.

(6)

L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all’atto della prima vendita, i centri per le vendite all’asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio.

(7)

L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti.

(8)

L’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.

(9)

Gli articoli 19 ter e 19 sexies del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo.

(10)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (4) impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca.

(11)

Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5), prevede l’attuazione di piani di impiego congiunto.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione (6) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 per quanto riguarda la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca.

(13)

È attualmente necessario definire con maggiore esattezza e chiarire talune disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1566/2007.

A tal fine è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1566/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1o gennaio 2010;

b)

ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1o luglio 2011;

c)

agli acquirenti registrati, ai centri d’asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.

4.   In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri anteriormente alle date suddette, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio.

5.   Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento.

6.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque in cui effettuano operazioni di pesca o dai porti in cui sbarcano.

7.   Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’acquacoltura.

Articolo 2

Elenco degli operatori e delle navi

1.   Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli acquirenti registrati, dei centri d’asta registrati o di altre entità o persone da esso autorizzate, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR. Il primo anno di riferimento è il 2007; l’elenco è aggiornato il 1o gennaio dell’anno considerato (anno n) sulla base del fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR dell’anno n-2. Detto elenco è pubblicato in un sito Internet ufficiale dello Stato membro.

2.   Ciascuno Stato membro stabilisce elenchi dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento in conformità dell’articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e li aggiorna regolarmente. Detti elenchi sono pubblicati in un sito Internet ufficiale dello Stato membro e redatti in un formato che sarà stabilito di concerto tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall’attrezzo medesimo;

2)

«piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili.

CAPO II

TRASMISSIONE ELETTRONICA

Articolo 4

Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari

1.   I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco.

3.   Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

4.   Ove ciò sia previsto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell’entrata in porto.

5.   Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

Articolo 5

Informazioni da trasmettere a cura delle entità o delle persone responsabili della prima vendita o dell’assunzione in carico

1.   Gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca, trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio le informazioni da registrare nella nota di vendita.

2.   Se la prima immissione in commercio ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvedono affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3.   Se la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non ha luogo nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvede affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia immediatamente trasmessa per via elettronica alle seguenti autorità:

a)

le autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati; e

b)

le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato lo sbarco.

4.   Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico trasmette per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l’assunzione in carico ha fisicamente luogo le informazioni da registrare nella suddetta dichiarazione.

Articolo 6

Frequenza di trasmissione

1.   Il comandante trasmette le informazioni del giornale di bordo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:

a)

su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera;

b)

subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca;

c)

prima dell’entrata in porto;

d)

all’atto di ogni ispezione in mare;

e)

in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2.   Il comandante può trasmettere correzioni del giornale di bordo elettronico e delle dichiarazioni di trasbordo fino all’ultima trasmissione effettuata al termine delle operazioni di pesca e prima dell’entrata in porto. Le correzioni devono essere facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di bordo elettronico e le correzioni ad essi apportate devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3.   Il comandante o i suoi mandatari trasmettono per via elettronica la dichiarazione di sbarco non appena questa è stata completata.

4.   Il comandante della nave cedente e quello della nave ricevente trasmettono per via elettronica i dati relativi al trasbordo non appena questo è stato effettuato.

5.   Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l’intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.

6.   Se un peschereccio è ormeggiato in porto, non detiene pesce a bordo e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco, la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 può essere sospesa previa notifica al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripresa quando il peschereccio lascia il porto. Non è richiesta notifica preventiva per i pescherecci dotati di VMS (sistema di controllo dei pescherecci via satellite) che trasmettono i dati con tale sistema.

Articolo 7

Formato per la trasmissione di dati da una nave alle autorità competenti del suo Stato di bandiera

Ogni Stato membro stabilisce il formato per la trasmissione di dati dalle navi battenti la propria bandiera alle proprie autorità competenti.

Articolo 8

Messaggi di ricezione

Gli Stati membri provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle navi battenti la loro bandiera a seguito di ogni trasmissione di dati relativi al giornale di bordo, ai trasbordi o agli sbarchi. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

CAPO III

ESENZIONI

Articolo 9

Esenzioni

1.   Gli Stati membri possono esentare i comandanti delle navi battenti la loro bandiera dagli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e dall’obbligo di detenere a bordo gli strumenti per la trasmissione elettronica dei dati di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio se si assentano dal porto per un periodo pari o inferiore a 24 ore nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, a condizione che non sbarchino le loro catture fuori dal territorio dello Stato membro di bandiera.

2.   I comandanti dei pescherecci comunitari che registrano e trasmettono per via elettronica i dati riguardanti le proprie attività di pesca sono esentati dall’obbligo di compilare un giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo su supporto cartaceo.

3.   I comandanti delle navi comunitarie, o i loro mandatari, che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall’obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.

4.   Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall’obbligo di compilare un giornale di bordo su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.

5.   I comandanti delle navi comunitarie che registrano nei rispettivi giornali di bordo elettronici i dati relativi allo sforzo di pesca richiesti a norma dell’articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono esentati dall’obbligo di trasmettere rapporti sullo sforzo di pesca via telex, attraverso il sistema VMS, via fax, a mezzo telefono o radio.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 10

Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati

1.   In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica i dati del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco e i dati relativi al trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità da questo stabilite, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. I dati vengono inoltre trasmessi:

a)

su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;

b)

subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca;

c)

prima dell’entrata in porto;

d)

all’atto di ogni ispezione in mare;

e)

in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera aggiornano il giornale di bordo elettronico non appena ricevuti i dati di cui al paragrafo 1.

3.   Un peschereccio comunitario non può lasciare il porto, dopo un guasto tecnico o un’avaria del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, prima che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema funziona normalmente o comunque prima di essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se uno Stato membro di bandiera autorizza una nave battente la propria bandiera a lasciare il porto di uno Stato membro costiero, esso ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.

Articolo 11

Mancata ricezione dei dati

1.   Se non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario. Se per una determinata nave tale situazione si verifica più di tre volte nell’arco di un anno, lo Stato membro di bandiera provvede affinché si proceda a un controllo del relativo sistema elettronico di trasmissione. Lo Stato membro svolge accertamenti intesi a determinare le cause della mancata ricezione.

2.   Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l’ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile le autorità competenti dello Stato membro costiero.

3.   Il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati per i quali è stata trasmessa una notifica in conformità del paragrafo 1.

Articolo 12

Impossibilità di accedere ai dati

1.   Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque una nave battente bandiera di un altro Stato membro senza poter accedere ai dati del giornale di bordo o della dichiarazione di trasbordo in conformità dell’articolo 15, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di provvedere affinché tale accesso sia garantito.

2.   Se l’accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi mezzo elettronico disponibile.

3.   Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, trasmette con qualsiasi mezzo elettronico disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 8.

4.   Se il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 8, alla nave è vietato l’esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante o il suo mandatario non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 13

Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati

1.   Gli Stati membri mantengono basi di dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di trasmissione. Tali basi comprendono almeno le seguenti informazioni:

a)

l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di trasmissione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un mancato funzionamento;

b)

il numero di trasmissioni elettroniche del giornale di bordo ricevute ogni giorno e il numero medio di trasmissioni ricevute per ogni nave, suddivise per Stato membro di bandiera;

c)

il numero di dichiarazioni di sbarco, di trasbordo e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato di bandiera.

2.   Un riepilogo delle informazioni relative al funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei dati degli Stati membri è trasmesso alla Commissione, su richiesta della medesima, in un formato e con una frequenza stabiliti d’intesa tra gli Stati membri e la Commissione.

CAPO V

SCAMBIO DI DATI E ACCESSO AI DATI

Articolo 14

Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano lo scambio di informazioni utilizzando il formato definito nell’allegato, da cui deriva il linguaggio XML (extensible mark-up language, linguaggio di marcatura estendibile).

2.   Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate.

3.   Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

4.   I dati indicati nell’allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.

Articolo 15

Accesso ai dati

1.   Se le navi battenti bandiera di uno Stato membro effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero o entrano in un porto di tale Stato membro, lo Stato membro di bandiera provvede affinché lo Stato membro costiero possa accedere on line, in tempo reale, ai dati del giornale di bordo elettronico e della dichiarazione di sbarco delle navi considerate.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l’ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati relativi alle operazioni di pesca degli ultimi 12 mesi sono forniti su richiesta.

3.   I comandanti dei pescherecci comunitari devono disporre di un accesso sicuro, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ai dati del proprio giornale di bordo elettronico archiviati nella base di dati dello Stato membro di bandiera.

4.   Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, uno Stato membro costiero fornisce a una nave pattuglia di un altro Stato membro l’accesso on line alla propria base di dati sui giornali di bordo.

Articolo 16

Scambio di dati tra Stati membri

1.   L’accesso ai dati previsto all’articolo 15, paragrafo 1, è effettuato attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

2.   Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche necessarie per garantire il reciproco accesso ai giornali di bordo elettronici.

3.   Gli Stati membri:

a)

provvedono affinché i dati ricevuti in conformità del presente regolamento siano conservati in modo sicuro in basi di dati informatizzate e adottano tutte le misure idonee a garantirne il trattamento riservato;

b)

adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

Articolo 17

Autorità unica

1.   Ogni Stato membro dispone di un’autorità unica incaricata della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri si scambiano gli elenchi e i dati di contatto delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3.   Eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1566/2007 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 3.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

(5)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(6)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46.


ALLEGATO (1)

FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI

N.

Elemento o attributo

Codice

Descrizione e contenuto

Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (2)/Facoltativo (O) (3)

1

Messaggio ERS

 

 

 

2

Inizio del messaggio

ERS

Tag indicante l’inizio del messaggio ERS

C

3

Indirizzo

AD

Destinazione del messaggio (codice ISO alpha-3 del paese)

C

4

Mittente

FR

Paese che trasmette i dati (codice ISO alpha-3 del paese)

C

5

Numero (di registrazione) del messaggio

RN

Numero di serie del messaggio (formato CCC99999999)

C

6

Data (di registrazione) del messaggio

RD

Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG)

C

7

Ora (di registrazione) del messaggio

RT

Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)

C

8

Tipo di messaggio

TM

Tipo di messaggio (Giornale di bordo: tipo = LOG Conferma: tipo = RET, Correzione: tipo = COR o Note di vendita: tipo = SAL)

C

9

Messaggio di prova

TS

La presenza di questo codice indica che si tratta di un messaggio di prova

CIF se messaggio di prova

10

 

 

 

 

11

Quando il messaggio è di tipo RET (TM=RET)

 

RET è un messaggio di conferma

 

12

Devono essere specificati i seguenti attributi

 

Il messaggio costituisce una conferma dell’avvenuta o mancata ricezione del messaggio identificato mediante RN

 

13

Numero del messaggio inviato

RN

Numero di serie del messaggio confermato dal CCP ricevente (CCC99999999)

C

14

Stato di ricezione

RS

Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto. L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

C

15

Motivo del rifiuto (eventuale)

RE

Testo libero indicante il motivo del rifiuto

O

16

 

 

 

 

17

Quando il messaggio è di tipo COR (TM=COR)

 

COR è un messaggio di correzione

 

18

Devono essere specificati i seguenti attributi

 

Il messaggio corregge un messaggio precedente, le informazioni ivi contenute sostituiscono integralmente il messaggio precedente, identificato mediante RN

 

19

Numero del messaggio originale

RN

Numero di serie del messaggio che viene corretto (formato CCC99999999)

C

20

Motivo della correzione

RE

Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

O

21

 

 

 

 

22

Quando il messaggio è di tipo LOG (TM=LOG)

 

LOG è una dichiarazione relativa al giornale di bordo

 

23

Devono essere specificati i seguenti attributi

 

Il LOG contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN

 

24

Inizio della registrazione del giornale di bordo

LOG

Tag indicante l’inizio della registrazione del giornale di bordo

C

25

Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

C

26

Identificazione principale della nave

RC

Indicativo internazionale di chiamata

CIF se CFR non aggiornato

27

Identificazione esterna della nave

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)

O

28

Nome della nave

NA

Nome della nave

O

29

Nome del comandante

MA

Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG)

C

30

Indirizzo del comandante

MD

Indirizzo del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG)

C

31

Paese di immatricolazione

FS

Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alpha-3 del paese

C

32

 

 

 

 

33

DEP: elemento di dichiarazione

 

Richiesto ad ogni partenza dal porto, da trasmettere nel messaggio successivo

 

34

Inizio della dichiarazione di partenza

DEP

Tag indicante l’inizio della dichiarazione di partenza dal porto

C

35

Data

DA

Data di partenza (AAAA-MM-GG)

C

36

Ora

TI

Ora di partenza (OO:MM in UTC)

C

37

Nome del porto PO

PO

Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

C

38

Attività prevista

AA

L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF se per l’attività prevista è richiesta una relazione sullo sforzo

39

Tipo di attrezzo

GE

Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

CIF se prevista attività di pesca

40

Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(V. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF se catture a bordo della nave

41

 

 

 

 

42

FAR: dichiarazione relativa alle attività di pesca

 

Richiesta entro la mezzanotte di ogni giorno trascorso in mare o in risposta a una richiesta dello Stato di bandiera

 

43

Inizio della dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pesca

FAR

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pesca

C

44

Marcatore di ultimo rapporto

LR

Marcatore indicante che si tratta dell’ultimo rapporto FAR che verrà inviato (LR=1)

CIF se ultimo messaggio

45

Marcatore di ispezione

IS

Marcatore indicante che il rapporto sull’attività di pesca è stato ricevuto a seguito di un’ispezione svolta a bordo della nave (IS=1)

CIF se è stata effettuata un’ispezione

46

Data

DA

Data in relazione alla quale vengono comunicate le attività di pesca durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)

C

47

Ora

TI

Ora di inizio dell’attività di pesca (OO:MM in UTC)

O

48

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Specificata se non sono state effettuate catture (ai fini dello sforzo di pesca). L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF

49

Operazioni di pesca

FO

Numero di operazioni di pesca

O

50

Tempo di pesca

DU

Durata delle attività di pesca in minuti (definita «tempo di pesca»), pari al numero di ore trascorse in mare meno il tempo impiegato per il transito verso, tra o dalle zone di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione

CIF se richiesto (3)

51

Sottodichiarazione relativa agli attrezzi

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

CIF se impiego di attrezzi

52

Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

GLS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GLS)

CIF se richiesto dalle norme (3)

53

Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF se sono state effettuate catture

54

 

 

 

 

55

RLC: dichiarazione relativa al trasferimento

 

Utilizzata quando la totalità delle catture o una parte di esse viene trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave o dalla stiva di una nave o dai suoi attrezzi di pesca a una nassa, un contenitore o una gabbia esterni in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco

 

56

Inizio della dichiarazione relativa al trasferimento

RLC

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al trasferimento

C

57

Data

DA

Data di trasferimento delle catture durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)

CIF

58

Ora

TI

Ora del trasferimento (OO:MM in UTC)

CIF

59

Numero CFR della nave ricevente

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF se operazione di pesca in comune e nave UE

60

Indicativo di chiamata della nave ricevente

TT

Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente

CIF se operazione di pesca in comune

61

Stato di bandiera della nave ricevente

TC

Stato di bandiera della nave che riceve le catture (codice ISO alpha-3 del paese)

CIF se operazione di pesca in comune

62

Numeri CFR dell’altra o delle altre navi partecipanti

RF

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF se operazione di pesca in comune e il partner è una nave UE

63

Indicativo di chiamata dell’altra o delle altre navi partecipanti

TF

Indicativo internazionale di chiamata dell’altra o delle altre navi partecipanti

CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi

64

Stato/i di bandiera dell’altra o delle altre navi partecipanti

FC

Stato di bandiera della nave o delle navi partecipanti (codice ISO alpha-3 del paese)

CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi

65

Trasferimento verso

RT

Codice a 3 lettere per la destinazione del trasferimento (nassa: KNE, gabbia: CGE, ecc.). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare.

CIF

66

Sottodichiarazione POS

POS

Luogo del trasferimento (cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

67

Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

Quantitativo di pesce trasferito (cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF

68

 

 

 

 

69

TRA: dichiarazione di trasbordo

 

Per ogni trasbordo di catture è richiesta una dichiarazione sia della nave cedente che di quella ricevente

 

70

Inizio della dichiarazione di trasbordo

TRA

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al trasbordo

C

71

Data

DA

Inizio TRA (AAAA-MM-GG)

C

72

Ora

TI

Inizio TRA (OO:MM in UTC)

C

73

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

La zona geografica in cui ha avuto luogo il trasbordo. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF se il trasbordo ha avuto luogo in mare

74

Nome del porto PO

PO

Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF se il trasbordo ha avuto luogo in porto

75

Numero CFR della nave ricevente

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF se nave da pesca

76

Trasbordi: nave ricevente

TT

Se nave cedente: indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente

C

77

Trasbordi: Stato di bandiera della nave ricevente

TC

Se nave cedente — Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alpha-3 del paese)

C

78

Numero CFR della nave cedente

RF

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

CIF se nave comunitaria

79

Trasbordi: nave (cedente)

TF

Se nave ricevente: indicativo internazionale di chiamata della nave cedente

C

80

Trasbordi: Stato di bandiera della nave cedente

FC

Se nave ricevente — Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alpha-3 del paese)

C

81

Sottodichiarazione POS

POS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF se richiesto (3) (acque NEAFC o NAFO)

82

Catture oggetto di trasbordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

83

 

 

 

 

84

COE: dichiarazione di entrata nella zona

 

Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali

 

85

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: entrata nella zona

COE

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di entrata nella zona di sforzo

C

86

Data

DA

Data di entrata (AAAA-MM-GG)

C

87

Ora

TI

Ora di entrata (OO:MM in UTC)

C

88

Specie bersaglio

TS

Specie bersaglio all’interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi).

L’elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

89

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Localizzazione geografica della nave.

L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

90

Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

O

91

COX: dichiarazione di uscita dalla zona

 

Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali

 

92

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: uscita dalla zona

COX

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo

C

93

Data

DA

Data di uscita (AAAA-MM-GG)

C

94

Ora

TI

Ora di uscita (OO:MM in UTC)

C

95

Specie bersaglio

TS

Specie bersaglio all’interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi).

L’elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF se non si svolgono altre attività di pesca

96

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Localizzazione geografica della nave. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF se non si svolgono altre attività di pesca

97

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell’uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

98

Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate

SPE

Catture effettuate durante la presenza nella zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

O

99

 

 

 

 

100

CRO: dichiarazione di attraversamento di una zona

 

In caso di attraversamento di una zona di ricostituzione o di una zona delle acque occidentali

 

101

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: attraversamento di una zona

CRO

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di attraversamento della zona di sforzo (senza operazioni di pesca). Nelle dichiarazioni COE e COX devono essere specificati unicamente DA, TI e POS

C

102

Dichiarazione di entrata nella zona

COE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)

C

103

Dichiarazione di uscita dalla zona

COX

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)

C

104

 

 

 

 

105

TRZ: dichiarazione di pesca transzonale

 

In caso di pesca transzonale

 

106

Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: pesca transzonale

TRZ

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di pesca transzonale

C

107

Dichiarazione di entrata

COE

Prima entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)

C

108

Dichiarazione di uscita

COX

Ultima uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)

C

109

 

 

 

 

110

INS: dichiarazione di ispezione

 

Deve essere presentata dalle autorità ma non dal comandante

 

111

Inizio della dichiarazione di ispezione

INS

Tag indicante l’inizio di una sottodichiarazione di ispezione

O

112

Paese di ispezione

IC

Codice ISO alpha-3 del paese

O

113

Ispettore incaricato

IA

Per ciascuno Stato fornire un codice a quattro cifre che identifichi il relativo ispettore

O

114

Data

DA

Data di ispezione (AAAA-MM-GG)

O

115

Ora

TI

Ora di ispezione (OO:MM in UTC)

O

116

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell’ispezione (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

O

117

 

 

 

 

118

DIS: dichiarazione di rigetto in mare

 

 

CIF se richiesto (3) (acque NEAFC o NAFO)

119

Inizio della dichiarazione di rigetto in mare

DIS

Tag contenente i dettagli del pesce rigettato in mare

C

120

Data

DA

Data del rigetto in mare (AAAA-MM-GG)

C

121

Ora

TI

Ora del rigetto in mare (OO:MM in UTC)

C

122

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento del rigetto in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

123

Sottodichiarazione relativa al pesce rigettato in mare

SPE

Pesce rigettato in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

124

 

 

 

 

125

PRN: dichiarazione relativa alla notifica preventiva di rientro

 

Da trasmettere prima del rientro in porto o se richiesto dalla normativa comunitaria

CIF se richiesto (3)

126

Inizio della notifica preventiva

PRN

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di notifica preventiva

C

127

Data prevista

PD

Data prevista di arrivo/attraversamento (AAAA-MM-GG)

C

128

Ora prevista

PT

Data prevista di arrivo/attraversamento (OO:MM in UTC)

C

129

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

130

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Zona di pesca da utilizzare per la notifica preventiva del merluzzo bianco. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF se nel mar Baltico

131

Data di sbarco prevista

DA

Data di sbarco prevista (AAAA-MM-GG) nel Baltico

CIF se nel mar Baltico

132

Ora di sbarco prevista

TI

Ora di sbarco prevista (OO:MM in UTC) nel Baltico

CIF se nel mar Baltico

133

Sottodichiarazioni relative alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie)

SPE

Catture a bordo (se pelagiche è richiesta la zona CIEM) (Cfr. dettagli della sottodichiarazione SPE)

C

134

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell’entrata nel settore/nella zona o dell’uscita dal settore/dalla zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

135

 

 

 

 

136

EOF: dichiarazione relativa alla fine della pesca

 

Da trasmettere immediatamente dopo l’ultima operazione di pesca e prima di tornare in porto e procedere allo sbarco del pesce

 

137

Inizio della convalida della dichiarazione di cattura

EOF

Tag indicante il completamento delle operazioni di pesca prima del rientro in porto

C

138

Data

DA

Data di convalida (AAAA-MM-GG)

C

139

Ora

TI

Ora di convalida (OO:MM in UTC)

C

140

 

 

 

 

141

RTP: dichiarazione di rientro in porto

 

Da trasmettere al momento dell’entrata in porto, dopo ogni dichiarazione PRN e prima di ogni sbarco di pesce

 

142

Inizio della dichiarazione di rientro in porto

RTP

Tag indicante il rientro in porto al termine della bordata di pesca

C

143

Data

DA

Data di rientro (AAAA-MM-GG)

C

144

Ora

TI

Ora di rientro (OO:MM in UTC)

C

145

Nome del porto

PO

L’elenco dei codici dei porti (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere) (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

146

Motivo del rientro

RE

Motivo del rientro in porto (per es. riparo, imbarco di rifornimenti, sbarco). L’elenco dei codici dei motivi sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF

147

 

 

 

 

148

LAN: dichiarazione di sbarco

 

Da trasmettere dopo lo sbarco delle catture

 

149

Inizio della dichiarazione di sbarco

LAN

Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di sbarco

C

150

Data

DA

AAAA-MM-GG — data di sbarco

C

151

Ora

TI

OO:MM in UTC — ora di sbarco

C

152

Tipo di mittente

TS

Codice a 3 lettere (MAS: comandante, REP: suo mandatario, AGE: agente)

C

153

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

C

154

Sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate (elenco delle SPE con sottodichiarazioni PRO)

SPE

Specie, zone di pesca, peso delle catture sbarcate, relativi attrezzi e presentazioni (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

155

 

 

 

 

156

POS: sottodichiarazione relativa alla posizione

 

 

 

157

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Tag contenente le coordinate della posizione geografica

C

158

Latitudine (decimale)

LT

Latitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS

C

159

Longitudine (decimale)

LG

Longitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS

C

160

 

 

 

 

161

GEA: sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezzi

 

 

 

162

Inizio della sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezzi

GEA

Tag contenente le coordinate della posizione geografica

C

163

Tipo di attrezzo

GE

Codice dell’attrezzo in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

C

164

Dimensione delle maglie

ME

Dimensioni delle maglie (in millimetri)

CIF se l’attrezzo ha maglie soggette a requisiti di dimensioni

165

Capacità dell’attrezzo

GC

Dimensione e numero degli attrezzi

CIF se richiesto per il tipo di attrezzo utilizzato

166

Operazioni di pesca

FO

Numero di operazioni di pesca (cale) per periodo di 24 ore

CIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde

167

Tempo di pesca

DU

Numero di ore di utilizzo dell’attrezzo

CIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde

168

Sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo

GES

Dichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GES)

CIF se richiesto (3) (la nave usa attrezzi statici o fissi)

169

Sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo

GER

Dichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GER)

CIF se richiesto (3) (la nave usa attrezzi statici o fissi)

170

Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

GIL

Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GIL)

CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII

171

Profondità di pesca

FD

Distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca (in metri). Si applica alle navi che usano attrezzi trainati, palangari e reti fisse

CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

172

Numero medio di ami utilizzati sui palangari

NH

Il numero medio di ami utilizzati sui palangari

CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

173

Lunghezza media delle reti

GL

Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)

CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

174

Altezza media delle reti

GD

Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)

CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

175

 

 

 

 

176

GES: sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo

 

 

CIF se richiesto dalle norme (3)

177

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

GES

Tag contenente informazioni sulla cala dell’attrezzo

C

178

Data

DA

Data di cala dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

179

Ora

TI

Ora di cala dell’attrezzo (OO:MM in UTC)

C

180

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione al momento della cala dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

181

 

 

 

 

182

GER: sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo

 

 

CIF se richiesto dalle norme (3)

183

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

GER

Tag contenente informazioni sul recupero dell’attrezzo

C

184

Data

DA

Data di recupero dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

185

Ora

TI

Ora di recupero dell’attrezzo (OO:MM in UTC)

C

186

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione al momento del recupero dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

187

GIL: Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

 

 

CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII

188

Inizio della sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco

GIL

Tag indicante l’inizio dell’uso di reti da imbrocco

 

189

Lunghezza nominale di una rete

NL

Informazioni richieste da registrare nel corso di ciascuna bordata (in metri)

C

190

Numero di reti

NN

Numero di reti in un insieme

C

191

Numero di insiemi

FL

Numero di insiemi impiegati

C

192

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione di ciascun insieme di reti calato (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

193

Profondità di ciascun insieme di reti calato

FD

Profondità di ciascun insieme di reti calato (distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca)

C

194

Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato

ST

Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato

C

195

 

 

 

 

196

GLS: sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

 

Perdita di attrezzi fissi

CIF se richiesto dalle norme (3)

197

Inizio della sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

GLS

Dati relativi all’attrezzo fisso perduto

 

198

Data di perdita dell’attrezzo

DA

Data di perdita dell’attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

199

Numero di unità

NN

Numero di attrezzi perduti

CIF

200

Sottodichiarazione POS

POS

Ultima posizione conosciuta dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

201

 

 

 

 

202

RAS: Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Zona interessata in funzione dei requisiti applicabili in materia di informazione — almeno un campo deve essere compilato. L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF

203

Zona FAO

FA

Zona FAO (p. es. 27)

CIF

204

Sottozona FAO (CIEM)

SA

Sottozona FAO (CIEM) (p. es. 3)

CIF

205

Divisione FAO (CIEM)

ID

Divisione FAO (CIEM)(p. es. d)

CIF

206

Sottodivisione FAO (CIEM)

SD

Sottodivisione FAO (CIEM) (p. es. 24) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.24)

CIF

207

Zona economica

EZ

Zona economica

CIF

208

Riquadro statistico CIEM

SR

Riquadro statistico CIEM (p. es. 49E6)

CIF

209

Zona di sforzo di pesca

FE

L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF

210

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

211

 

 

 

 

212

SPE: sottodichiarazione relativa alle specie

 

Quantitativo aggregato per specie

 

213

Inizio della sottodichiarazione relativa alle specie

SPE

Dati relativi alle catture suddivisi per specie catturata

C

214

Nome delle specie

SN

Nome delle specie (codice FAO alpha-3)

C

215

Peso del pesce

WT

In funzione del contesto questa voce può contenere:

1)

peso totale del pesce (in chilogrammi) nel periodo di cattura;

2)

peso totale del pesce (in chilogrammi) a bordo (aggregato); o

3)

peso totale del pesce (in chilogrammi) sbarcato

CIF se non vengono contate le specie

216

Numero di pesci

NF

Numero di pesci catturati (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)

CIF

217

Quantitativo trasportato nelle reti

NQ

Stima del quantitativo trasportato nelle reti (anziché nella stiva)

O

218

Numero di esemplari trasportati nelle reti

NB

Stima del numero di esemplari trasportati nelle reti (anziché nella stiva)

O

219

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

La zona geografica in cui la maggior parte delle catture è stata prelevata

L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

220

Tipo di attrezzo

GE

Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

CIF se la dichiarazione di sbarco riguarda unicamente determinate specie e zone di cattura

221

Sottodichiarazione relativa alla trasformazione

PRO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)

CIF se dichiarazione di sbarco (trasbordo)

222

 

 

 

 

223

PRO: sottodichiarazione relativa alla trasformazione

 

Trasformazione/presentazione per ciascuna specie sbarcata

 

224

Inizio della sottodichiarazione relativa alla trasformazione

PRO

Tag contenente i dettagli della trasformazione del pesce

C

225

Categoria di freschezza del pesce

FF

Categoria di freschezza del pesce (A, B, E)

C

226

Stato di conservazione

PS

Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

227

Presentazione del pesce

PR

Codice alfabetico per la presentazione del prodotto (tipo di trasformazione). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

228

Tipo di imballaggio

TY

Codice a 3 lettere (CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi, BLC=blocchi)

CIF (LAN o TRA)

229

Numero di confezioni

NN

Numero di confezioni: cartoni, casse, sacchi, container, blocchi, ecc.

CIF (per LAN o TRA)

230

Peso medio per unità di confezionamento

AW

Peso del prodotto (kg)

CIF (per LAN o TRA)

231

Fattore di conversione

CF

Coefficiente numerico applicato per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo

O

232

 

 

 

 

233

Quando il messaggio è di tipo SAL (TM=SAL)

 

SAL è un messaggio relativo alle vendite

 

234

Devono essere specificati i seguenti attributi

 

Un messaggio relativo alle vendite può riguardare una nota di vendita o un’assunzione in carico

 

235

Inizio della registrazione relativa alle vendite

SAL

Tag indicante l’inizio della registrazione relativa alle vendite

C

236

Numero del registro della flotta comunitaria della nave

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero

C

237

Indicativo di chiamata della nave

RC

Indicativo internazionale di chiamata

CIF se CFR non aggiornato

238

Identificazione esterna della nave

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce

O

239

Paese di immatricolazione

FS

Codice ISO alpha-3 del paese

C

240

Nome della nave

NA

Nome della nave che ha sbarcato il pesce

O

241

Dichiarazione SLI

SLI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SLI)

CIF se vendita

242

Dichiarazione TLI

TLI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di TLI)

CIF se assunzione in carico

243

 

 

 

 

244

SLI: dichiarazione relativa a una vendita

 

 

 

245

Inizio della dichiarazione relativa a una vendita

SLI

Tag contenente i dettagli della vendita di una partita

C

246

Data

DA

Data della vendita (AAAA-MM-GG)

C

247

Paese di vendita

SC

Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alpha-3 del paese)

C

248

Luogo di vendita

SL

L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

249

Nome del venditore

NS

Nome del centro d’asta, dell’organismo o della persona che vende il pesce

C

250

Nome dell’acquirente

NB

Nome dell’organismo o della persona che acquista il pesce

C

251

Numero di riferimento del contratto di vendita

CN

Numero di riferimento del contratto di vendita

C

252

Sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)

C

253

Sottodichiarazione relativa alla partita venduta

CSS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CSS)

C

254

 

 

 

 

255

Sottodichiarazione SRC

 

Le autorità dello Stato di bandiera risalgono al documento di origine a partire dai dati contenuti nel giornale di bordo e da quelli relativi agli sbarchi

 

256

Inizio della sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

Tag contenente i dettagli del documento di origine per la partita venduta

C

257

Data di sbarco

DL

Data di sbarco (AAAA-MM-GG)

C

258

Paese e nome del porto

PO

Paese e nome del porto per il luogo di sbarco. L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

259

 

 

 

 

260

Sottodichiarazione CSS

 

 

 

261

Inizio della sottodichiarazione relativa alla partita venduta

CSS

Tag contenente i dettagli della merce venduta

C

262

Nome delle specie

SN

Nome delle specie vendute (codice FAO alpha-3)

C

263

Peso del pesce venduto

WT

Peso del pesce venduto (in chilogrammi)

C

264

Numero di pesci venduti

NF

Numero di pesci venduti (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)

CIF

265

Prezzo del pesce

FP

Prezzo al kg

C

266

Valuta di vendita

CR

Valuta del prezzo di vendita — L’elenco dei codici/simboli delle valute sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

C

267

Categoria di taglia del pesce

SF

Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)

CIF

268

Destinazione del prodotto (uso)

PP

Codici per il consumo umano, il riporto, gli usi industriali

CIF

269

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

270

Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazione

PRO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)

C

271

Catture ritirate

WD

Catture ritirate tramite un’organizzazione di produttori (Y-sì, N-no, T-temporaneamente)

C

272

Codice di utilizzazione OP

OP

L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

O

273

Stato di conservazione

PS

Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF se ritiro temporaneo

274

 

 

 

 

275

TLI: dichiarazione di assunzione in carico

 

 

 

276

Inizio della dichiarazione di TLI

TLI

Tag indicante i dettagli dell’assunzione in carico

C

277

Data

DA

Data dell’assunzione in carico (AAAA-MM-GG)

C

278

Paese di assunzione in carico

SC

Paese in cui ha avuto luogo l’assunzione in carico (codice ISO alpha-3 del paese)

C

279

Luogo di assunzione in carico

SL

Codice del porto o nome della località (se non si tratta di un porto) in cui ha avuto luogo l’assunzione in carico — l’elenco sarà pubblicato sul sito Internet della CE (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm) a un indirizzo da specificare

C

280

Nome dell’organizzazione responsabile dell’assunzione in carico

NT

Nome dell’organizzazione che ha preso in carico il pesce

C

281

Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico

CN

Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico

O

282

Sottodichiarazione SRC

SRC

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)

C

283

Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico

CST

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CST)

C

284

 

 

 

 

285

Sottodichiarazione CST

 

 

 

286

Inizio della riga per ciascuna partita assunta in carico

CST

Tag contenente dati particolareggiati per ciascuna specie assunta in carico

C

287

Nome delle specie

SN

Nome delle specie vendute (codice FAO alpha-3)

C

288

Peso del pesce assunto in carico

WT

Peso del pesce assunto in carico (in chilogrammi)

C

289

Numero di pesci assunti in carico

NF

Numero di pesci assunti in carico (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)

CIF

290

Categoria di taglia del pesce

SF

Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)

C

291

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

O

292

Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazione

PRO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)

C

1.

Definizioni dei set di caratteri disponibili all’indirizzo: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8).

2.

Tutti i codici (o i necessari riferimenti) saranno elencati sul sito Internet della DG Pesca a un indirizzo da specificare: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (inclusi i codici per le correzioni, i porti, le zone di pesca, l’intenzione di lasciare il porto, i motivi del ritorno in porto, i tipi di pesca o di specie bersaglio, i codici per l’entrata in zone di conservazione o di sforzo e altri codici o riferimenti).

3.

I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.

4.

I file XML campione e la definizione XSD di riferimento dell’allegato saranno pubblicati sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare.

5.

Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi e, se necessario, con un’approssimazione di due decimali.


(1)  Il presente allegato sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 1566/2007 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento.

(2)  Obbligatorio se richiesto dalle norme comunitarie o internazionali o da accordi bilaterali.

(3)  Quando la condizione CIF non si applica l’attributo è opzionale.

1.

Definizioni dei set di caratteri disponibili all’indirizzo: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8).

2.

Tutti i codici (o i necessari riferimenti) saranno elencati sul sito Internet della DG Pesca a un indirizzo da specificare: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (inclusi i codici per le correzioni, i porti, le zone di pesca, l’intenzione di lasciare il porto, i motivi del ritorno in porto, i tipi di pesca o di specie bersaglio, i codici per l’entrata in zone di conservazione o di sforzo e altri codici o riferimenti).

3.

I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.

4.

I file XML campione e la definizione XSD di riferimento dell’allegato saranno pubblicati sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare.

5.

Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi e, se necessario, con un’approssimazione di due decimali.