4.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1077/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2008
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2) vieta l’esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità. |
(2) |
In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, l’obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall’entrata in vigore delle modalità di applicazione. |
(3) |
La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare in misura significativa l’efficacia e l’efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra. |
(4) |
L’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca. |
(5) |
L’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatari, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco. |
(6) |
L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all’atto della prima vendita, i centri per le vendite all’asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio. |
(7) |
L’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti. |
(8) |
L’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati. |
(9) |
Gli articoli 19 ter e 19 sexies del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo. |
(10) |
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (4) impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca. |
(11) |
Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5), prevede l’attuazione di piani di impiego congiunto. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione (6) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 per quanto riguarda la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca. |
(13) |
È attualmente necessario definire con maggiore esattezza e chiarire talune disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1566/2007. A tal fine è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1566/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(14) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) |
ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1o gennaio 2010; |
b) |
ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1o luglio 2011; |
c) |
agli acquirenti registrati, ai centri d’asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1o gennaio 2009. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1o luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.
4. In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri anteriormente alle date suddette, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio.
5. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento.
6. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque in cui effettuano operazioni di pesca o dai porti in cui sbarcano.
7. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’acquacoltura.
Articolo 2
Elenco degli operatori e delle navi
1. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli acquirenti registrati, dei centri d’asta registrati o di altre entità o persone da esso autorizzate, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR. Il primo anno di riferimento è il 2007; l’elenco è aggiornato il 1o gennaio dell’anno considerato (anno n) sulla base del fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR dell’anno n-2. Detto elenco è pubblicato in un sito Internet ufficiale dello Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro stabilisce elenchi dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento in conformità dell’articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e li aggiorna regolarmente. Detti elenchi sono pubblicati in un sito Internet ufficiale dello Stato membro e redatti in un formato che sarà stabilito di concerto tra gli Stati membri e la Commissione.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall’attrezzo medesimo; |
2) |
«piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l’impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili. |
CAPO II
TRASMISSIONE ELETTRONICA
Articolo 4
Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari
1. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi.
2. I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco.
3. Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.
4. Ove ciò sia previsto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell’entrata in porto.
5. Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.
Articolo 5
Informazioni da trasmettere a cura delle entità o delle persone responsabili della prima vendita o dell’assunzione in carico
1. Gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca, trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio le informazioni da registrare nella nota di vendita.
2. Se la prima immissione in commercio ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvedono affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
3. Se la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non ha luogo nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvede affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia immediatamente trasmessa per via elettronica alle seguenti autorità:
a) |
le autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati; e |
b) |
le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato lo sbarco. |
4. Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico trasmette per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l’assunzione in carico ha fisicamente luogo le informazioni da registrare nella suddetta dichiarazione.
Articolo 6
Frequenza di trasmissione
1. Il comandante trasmette le informazioni del giornale di bordo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:
a) |
su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera; |
b) |
subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca; |
c) |
prima dell’entrata in porto; |
d) |
all’atto di ogni ispezione in mare; |
e) |
in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera. |
2. Il comandante può trasmettere correzioni del giornale di bordo elettronico e delle dichiarazioni di trasbordo fino all’ultima trasmissione effettuata al termine delle operazioni di pesca e prima dell’entrata in porto. Le correzioni devono essere facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di bordo elettronico e le correzioni ad essi apportate devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
3. Il comandante o i suoi mandatari trasmettono per via elettronica la dichiarazione di sbarco non appena questa è stata completata.
4. Il comandante della nave cedente e quello della nave ricevente trasmettono per via elettronica i dati relativi al trasbordo non appena questo è stato effettuato.
5. Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l’intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.
6. Se un peschereccio è ormeggiato in porto, non detiene pesce a bordo e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco, la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 può essere sospesa previa notifica al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripresa quando il peschereccio lascia il porto. Non è richiesta notifica preventiva per i pescherecci dotati di VMS (sistema di controllo dei pescherecci via satellite) che trasmettono i dati con tale sistema.
Articolo 7
Formato per la trasmissione di dati da una nave alle autorità competenti del suo Stato di bandiera
Ogni Stato membro stabilisce il formato per la trasmissione di dati dalle navi battenti la propria bandiera alle proprie autorità competenti.
Articolo 8
Messaggi di ricezione
Gli Stati membri provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle navi battenti la loro bandiera a seguito di ogni trasmissione di dati relativi al giornale di bordo, ai trasbordi o agli sbarchi. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.
CAPO III
ESENZIONI
Articolo 9
Esenzioni
1. Gli Stati membri possono esentare i comandanti delle navi battenti la loro bandiera dagli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e dall’obbligo di detenere a bordo gli strumenti per la trasmissione elettronica dei dati di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio se si assentano dal porto per un periodo pari o inferiore a 24 ore nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, a condizione che non sbarchino le loro catture fuori dal territorio dello Stato membro di bandiera.
2. I comandanti dei pescherecci comunitari che registrano e trasmettono per via elettronica i dati riguardanti le proprie attività di pesca sono esentati dall’obbligo di compilare un giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo su supporto cartaceo.
3. I comandanti delle navi comunitarie, o i loro mandatari, che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall’obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.
4. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l’impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall’obbligo di compilare un giornale di bordo su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.
5. I comandanti delle navi comunitarie che registrano nei rispettivi giornali di bordo elettronici i dati relativi allo sforzo di pesca richiesti a norma dell’articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono esentati dall’obbligo di trasmettere rapporti sullo sforzo di pesca via telex, attraverso il sistema VMS, via fax, a mezzo telefono o radio.
CAPO IV
FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE DEI DATI
Articolo 10
Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati
1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica i dati del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco e i dati relativi al trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità da questo stabilite, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. I dati vengono inoltre trasmessi:
a) |
su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera; |
b) |
subito dopo il completamento dell’ultima operazione di pesca; |
c) |
prima dell’entrata in porto; |
d) |
all’atto di ogni ispezione in mare; |
e) |
in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera. |
2. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera aggiornano il giornale di bordo elettronico non appena ricevuti i dati di cui al paragrafo 1.
3. Un peschereccio comunitario non può lasciare il porto, dopo un guasto tecnico o un’avaria del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, prima che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema funziona normalmente o comunque prima di essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se uno Stato membro di bandiera autorizza una nave battente la propria bandiera a lasciare il porto di uno Stato membro costiero, esso ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.
Articolo 11
Mancata ricezione dei dati
1. Se non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario. Se per una determinata nave tale situazione si verifica più di tre volte nell’arco di un anno, lo Stato membro di bandiera provvede affinché si proceda a un controllo del relativo sistema elettronico di trasmissione. Lo Stato membro svolge accertamenti intesi a determinare le cause della mancata ricezione.
2. Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l’ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile le autorità competenti dello Stato membro costiero.
3. Il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati per i quali è stata trasmessa una notifica in conformità del paragrafo 1.
Articolo 12
Impossibilità di accedere ai dati
1. Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque una nave battente bandiera di un altro Stato membro senza poter accedere ai dati del giornale di bordo o della dichiarazione di trasbordo in conformità dell’articolo 15, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di provvedere affinché tale accesso sia garantito.
2. Se l’accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi mezzo elettronico disponibile.
3. Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, trasmette con qualsiasi mezzo elettronico disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 8.
4. Se il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all’articolo 8, alla nave è vietato l’esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante o il suo mandatario non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 13
Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri mantengono basi di dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di trasmissione. Tali basi comprendono almeno le seguenti informazioni:
a) |
l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di trasmissione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un mancato funzionamento; |
b) |
il numero di trasmissioni elettroniche del giornale di bordo ricevute ogni giorno e il numero medio di trasmissioni ricevute per ogni nave, suddivise per Stato membro di bandiera; |
c) |
il numero di dichiarazioni di sbarco, di trasbordo e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato di bandiera. |
2. Un riepilogo delle informazioni relative al funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei dati degli Stati membri è trasmesso alla Commissione, su richiesta della medesima, in un formato e con una frequenza stabiliti d’intesa tra gli Stati membri e la Commissione.
CAPO V
SCAMBIO DI DATI E ACCESSO AI DATI
Articolo 14
Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri
1. Gli Stati membri effettuano lo scambio di informazioni utilizzando il formato definito nell’allegato, da cui deriva il linguaggio XML (extensible mark-up language, linguaggio di marcatura estendibile).
2. Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate.
3. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.
4. I dati indicati nell’allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.
Articolo 15
Accesso ai dati
1. Se le navi battenti bandiera di uno Stato membro effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero o entrano in un porto di tale Stato membro, lo Stato membro di bandiera provvede affinché lo Stato membro costiero possa accedere on line, in tempo reale, ai dati del giornale di bordo elettronico e della dichiarazione di sbarco delle navi considerate.
2. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l’ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati relativi alle operazioni di pesca degli ultimi 12 mesi sono forniti su richiesta.
3. I comandanti dei pescherecci comunitari devono disporre di un accesso sicuro, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ai dati del proprio giornale di bordo elettronico archiviati nella base di dati dello Stato membro di bandiera.
4. Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, uno Stato membro costiero fornisce a una nave pattuglia di un altro Stato membro l’accesso on line alla propria base di dati sui giornali di bordo.
Articolo 16
Scambio di dati tra Stati membri
1. L’accesso ai dati previsto all’articolo 15, paragrafo 1, è effettuato attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette.
2. Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche necessarie per garantire il reciproco accesso ai giornali di bordo elettronici.
3. Gli Stati membri:
a) |
provvedono affinché i dati ricevuti in conformità del presente regolamento siano conservati in modo sicuro in basi di dati informatizzate e adottano tutte le misure idonee a garantirne il trattamento riservato; |
b) |
adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata. |
Articolo 17
Autorità unica
1. Ogni Stato membro dispone di un’autorità unica incaricata della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri si scambiano gli elenchi e i dati di contatto delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informano la Commissione.
3. Eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 1566/2007 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 3.
(2) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.
(5) GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
(6) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46.
ALLEGATO (1)
FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI
N. |
Elemento o attributo |
Codice |
Descrizione e contenuto |
Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (2)/Facoltativo (O) (3) |
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1 |
Messaggio ERS |
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|
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2 |
Inizio del messaggio |
ERS |
Tag indicante l’inizio del messaggio ERS |
C |
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3 |
Indirizzo |
AD |
Destinazione del messaggio (codice ISO alpha-3 del paese) |
C |
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4 |
Mittente |
FR |
Paese che trasmette i dati (codice ISO alpha-3 del paese) |
C |
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5 |
Numero (di registrazione) del messaggio |
RN |
Numero di serie del messaggio (formato CCC99999999) |
C |
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6 |
Data (di registrazione) del messaggio |
RD |
Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG) |
C |
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7 |
Ora (di registrazione) del messaggio |
RT |
Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM in UTC) |
C |
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8 |
Tipo di messaggio |
TM |
Tipo di messaggio (Giornale di bordo: tipo = LOG Conferma: tipo = RET, Correzione: tipo = COR o Note di vendita: tipo = SAL) |
C |
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9 |
Messaggio di prova |
TS |
La presenza di questo codice indica che si tratta di un messaggio di prova |
CIF se messaggio di prova |
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10 |
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11 |
Quando il messaggio è di tipo RET (TM=RET) |
|
RET è un messaggio di conferma |
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12 |
Devono essere specificati i seguenti attributi |
|
Il messaggio costituisce una conferma dell’avvenuta o mancata ricezione del messaggio identificato mediante RN |
|
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13 |
Numero del messaggio inviato |
RN |
Numero di serie del messaggio confermato dal CCP ricevente (CCC99999999) |
C |
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14 |
Stato di ricezione |
RS |
Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto. L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
15 |
Motivo del rifiuto (eventuale) |
RE |
Testo libero indicante il motivo del rifiuto |
O |
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16 |
|
|
|
|
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17 |
Quando il messaggio è di tipo COR (TM=COR) |
|
COR è un messaggio di correzione |
|
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18 |
Devono essere specificati i seguenti attributi |
|
Il messaggio corregge un messaggio precedente, le informazioni ivi contenute sostituiscono integralmente il messaggio precedente, identificato mediante RN |
|
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19 |
Numero del messaggio originale |
RN |
Numero di serie del messaggio che viene corretto (formato CCC99999999) |
C |
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20 |
Motivo della correzione |
RE |
Elenco dei codici disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm |
O |
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21 |
|
|
|
|
||||||||||
22 |
Quando il messaggio è di tipo LOG (TM=LOG) |
|
LOG è una dichiarazione relativa al giornale di bordo |
|
||||||||||
23 |
Devono essere specificati i seguenti attributi |
|
Il LOG contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN |
|
||||||||||
24 |
Inizio della registrazione del giornale di bordo |
LOG |
Tag indicante l’inizio della registrazione del giornale di bordo |
C |
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25 |
Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio |
IR |
In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero |
C |
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26 |
Identificazione principale della nave |
RC |
Indicativo internazionale di chiamata |
CIF se CFR non aggiornato |
||||||||||
27 |
Identificazione esterna della nave |
XR |
Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) |
O |
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28 |
Nome della nave |
NA |
Nome della nave |
O |
||||||||||
29 |
Nome del comandante |
MA |
Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG) |
C |
||||||||||
30 |
Indirizzo del comandante |
MD |
Indirizzo del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell’ambito della successiva trasmissione LOG) |
C |
||||||||||
31 |
Paese di immatricolazione |
FS |
Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alpha-3 del paese |
C |
||||||||||
32 |
|
|
|
|
||||||||||
33 |
DEP: elemento di dichiarazione |
|
Richiesto ad ogni partenza dal porto, da trasmettere nel messaggio successivo |
|
||||||||||
34 |
Inizio della dichiarazione di partenza |
DEP |
Tag indicante l’inizio della dichiarazione di partenza dal porto |
C |
||||||||||
35 |
Data |
DA |
Data di partenza (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
36 |
Ora |
TI |
Ora di partenza (OO:MM in UTC) |
C |
||||||||||
37 |
Nome del porto PO |
PO |
Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
38 |
Attività prevista |
AA |
L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare |
CIF se per l’attività prevista è richiesta una relazione sullo sforzo |
||||||||||
39 |
Tipo di attrezzo |
GE |
Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO |
CIF se prevista attività di pesca |
||||||||||
40 |
Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie) |
SPE |
(V. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) |
CIF se catture a bordo della nave |
||||||||||
41 |
|
|
|
|
||||||||||
42 |
FAR: dichiarazione relativa alle attività di pesca |
|
Richiesta entro la mezzanotte di ogni giorno trascorso in mare o in risposta a una richiesta dello Stato di bandiera |
|
||||||||||
43 |
Inizio della dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pesca |
FAR |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al rapporto sull’attività di pesca |
C |
||||||||||
44 |
Marcatore di ultimo rapporto |
LR |
Marcatore indicante che si tratta dell’ultimo rapporto FAR che verrà inviato (LR=1) |
CIF se ultimo messaggio |
||||||||||
45 |
Marcatore di ispezione |
IS |
Marcatore indicante che il rapporto sull’attività di pesca è stato ricevuto a seguito di un’ispezione svolta a bordo della nave (IS=1) |
CIF se è stata effettuata un’ispezione |
||||||||||
46 |
Data |
DA |
Data in relazione alla quale vengono comunicate le attività di pesca durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
47 |
Ora |
TI |
Ora di inizio dell’attività di pesca (OO:MM in UTC) |
O |
||||||||||
48 |
Sottodichiarazione relativa alla zona interessata |
RAS |
Specificata se non sono state effettuate catture (ai fini dello sforzo di pesca). L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS) |
CIF |
||||||||||
49 |
Operazioni di pesca |
FO |
Numero di operazioni di pesca |
O |
||||||||||
50 |
Tempo di pesca |
DU |
Durata delle attività di pesca in minuti (definita «tempo di pesca»), pari al numero di ore trascorse in mare meno il tempo impiegato per il transito verso, tra o dalle zone di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione |
CIF se richiesto (3) |
||||||||||
51 |
Sottodichiarazione relativa agli attrezzi |
GEA |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA) |
CIF se impiego di attrezzi |
||||||||||
52 |
Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi |
GLS |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GLS) |
CIF se richiesto dalle norme (3) |
||||||||||
53 |
Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie) |
SPE |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) |
CIF se sono state effettuate catture |
||||||||||
54 |
|
|
|
|
||||||||||
55 |
RLC: dichiarazione relativa al trasferimento |
|
Utilizzata quando la totalità delle catture o una parte di esse viene trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave o dalla stiva di una nave o dai suoi attrezzi di pesca a una nassa, un contenitore o una gabbia esterni in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco |
|
||||||||||
56 |
Inizio della dichiarazione relativa al trasferimento |
RLC |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al trasferimento |
C |
||||||||||
57 |
Data |
DA |
Data di trasferimento delle catture durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG) |
CIF |
||||||||||
58 |
Ora |
TI |
Ora del trasferimento (OO:MM in UTC) |
CIF |
||||||||||
59 |
Numero CFR della nave ricevente |
IR |
In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero |
CIF se operazione di pesca in comune e nave UE |
||||||||||
60 |
Indicativo di chiamata della nave ricevente |
TT |
Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente |
CIF se operazione di pesca in comune |
||||||||||
61 |
Stato di bandiera della nave ricevente |
TC |
Stato di bandiera della nave che riceve le catture (codice ISO alpha-3 del paese) |
CIF se operazione di pesca in comune |
||||||||||
62 |
Numeri CFR dell’altra o delle altre navi partecipanti |
RF |
In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero |
CIF se operazione di pesca in comune e il partner è una nave UE |
||||||||||
63 |
Indicativo di chiamata dell’altra o delle altre navi partecipanti |
TF |
Indicativo internazionale di chiamata dell’altra o delle altre navi partecipanti |
CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi |
||||||||||
64 |
Stato/i di bandiera dell’altra o delle altre navi partecipanti |
FC |
Stato di bandiera della nave o delle navi partecipanti (codice ISO alpha-3 del paese) |
CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi |
||||||||||
65 |
Trasferimento verso |
RT |
Codice a 3 lettere per la destinazione del trasferimento (nassa: KNE, gabbia: CGE, ecc.). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare. |
CIF |
||||||||||
66 |
Sottodichiarazione POS |
POS |
Luogo del trasferimento (cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
CIF |
||||||||||
67 |
Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie) |
SPE |
Quantitativo di pesce trasferito (cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) |
CIF |
||||||||||
68 |
|
|
|
|
||||||||||
69 |
TRA: dichiarazione di trasbordo |
|
Per ogni trasbordo di catture è richiesta una dichiarazione sia della nave cedente che di quella ricevente |
|
||||||||||
70 |
Inizio della dichiarazione di trasbordo |
TRA |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione relativa al trasbordo |
C |
||||||||||
71 |
Data |
DA |
Inizio TRA (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
72 |
Ora |
TI |
Inizio TRA (OO:MM in UTC) |
C |
||||||||||
73 |
Sottodichiarazione relativa alla zona interessata |
RAS |
La zona geografica in cui ha avuto luogo il trasbordo. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS) |
CIF se il trasbordo ha avuto luogo in mare |
||||||||||
74 |
Nome del porto PO |
PO |
Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
CIF se il trasbordo ha avuto luogo in porto |
||||||||||
75 |
Numero CFR della nave ricevente |
IR |
In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero |
CIF se nave da pesca |
||||||||||
76 |
Trasbordi: nave ricevente |
TT |
Se nave cedente: indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente |
C |
||||||||||
77 |
Trasbordi: Stato di bandiera della nave ricevente |
TC |
Se nave cedente — Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alpha-3 del paese) |
C |
||||||||||
78 |
Numero CFR della nave cedente |
RF |
In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero |
CIF se nave comunitaria |
||||||||||
79 |
Trasbordi: nave (cedente) |
TF |
Se nave ricevente: indicativo internazionale di chiamata della nave cedente |
C |
||||||||||
80 |
Trasbordi: Stato di bandiera della nave cedente |
FC |
Se nave ricevente — Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alpha-3 del paese) |
C |
||||||||||
81 |
Sottodichiarazione POS |
POS |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
CIF se richiesto (3) (acque NEAFC o NAFO) |
||||||||||
82 |
Catture oggetto di trasbordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie) |
SPE |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) |
C |
||||||||||
83 |
|
|
|
|
||||||||||
84 |
COE: dichiarazione di entrata nella zona |
|
Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali |
|
||||||||||
85 |
Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: entrata nella zona |
COE |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di entrata nella zona di sforzo |
C |
||||||||||
86 |
Data |
DA |
Data di entrata (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
87 |
Ora |
TI |
Ora di entrata (OO:MM in UTC) |
C |
||||||||||
88 |
Specie bersaglio |
TS |
Specie bersaglio all’interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi). L’elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
89 |
Sottodichiarazione relativa alla zona interessata |
RAS |
Localizzazione geografica della nave. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS) |
C |
||||||||||
90 |
Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie) |
SPE |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) |
O |
||||||||||
91 |
COX: dichiarazione di uscita dalla zona |
|
Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali |
|
||||||||||
92 |
Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: uscita dalla zona |
COX |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo |
C |
||||||||||
93 |
Data |
DA |
Data di uscita (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
94 |
Ora |
TI |
Ora di uscita (OO:MM in UTC) |
C |
||||||||||
95 |
Specie bersaglio |
TS |
Specie bersaglio all’interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi). L’elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
CIF se non si svolgono altre attività di pesca |
||||||||||
96 |
Sottodichiarazione relativa alla zona interessata |
RAS |
Localizzazione geografica della nave. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS) |
CIF se non si svolgono altre attività di pesca |
||||||||||
97 |
Sottodichiarazione relativa alla posizione |
POS |
Posizione al momento dell’uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
C |
||||||||||
98 |
Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate |
SPE |
Catture effettuate durante la presenza nella zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) |
O |
||||||||||
99 |
|
|
|
|
||||||||||
100 |
CRO: dichiarazione di attraversamento di una zona |
|
In caso di attraversamento di una zona di ricostituzione o di una zona delle acque occidentali |
|
||||||||||
101 |
Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: attraversamento di una zona |
CRO |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di attraversamento della zona di sforzo (senza operazioni di pesca). Nelle dichiarazioni COE e COX devono essere specificati unicamente DA, TI e POS |
C |
||||||||||
102 |
Dichiarazione di entrata nella zona |
COE |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE) |
C |
||||||||||
103 |
Dichiarazione di uscita dalla zona |
COX |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX) |
C |
||||||||||
104 |
|
|
|
|
||||||||||
105 |
TRZ: dichiarazione di pesca transzonale |
|
In caso di pesca transzonale |
|
||||||||||
106 |
Dichiarazione relativa all’inizio dello sforzo: pesca transzonale |
TRZ |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di pesca transzonale |
C |
||||||||||
107 |
Dichiarazione di entrata |
COE |
Prima entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE) |
C |
||||||||||
108 |
Dichiarazione di uscita |
COX |
Ultima uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX) |
C |
||||||||||
109 |
|
|
|
|
||||||||||
110 |
INS: dichiarazione di ispezione |
|
Deve essere presentata dalle autorità ma non dal comandante |
|
||||||||||
111 |
Inizio della dichiarazione di ispezione |
INS |
Tag indicante l’inizio di una sottodichiarazione di ispezione |
O |
||||||||||
112 |
Paese di ispezione |
IC |
Codice ISO alpha-3 del paese |
O |
||||||||||
113 |
Ispettore incaricato |
IA |
Per ciascuno Stato fornire un codice a quattro cifre che identifichi il relativo ispettore |
O |
||||||||||
114 |
Data |
DA |
Data di ispezione (AAAA-MM-GG) |
O |
||||||||||
115 |
Ora |
TI |
Ora di ispezione (OO:MM in UTC) |
O |
||||||||||
116 |
Sottodichiarazione relativa alla posizione |
POS |
Posizione al momento dell’ispezione (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
O |
||||||||||
117 |
|
|
|
|
||||||||||
118 |
DIS: dichiarazione di rigetto in mare |
|
|
CIF se richiesto (3) (acque NEAFC o NAFO) |
||||||||||
119 |
Inizio della dichiarazione di rigetto in mare |
DIS |
Tag contenente i dettagli del pesce rigettato in mare |
C |
||||||||||
120 |
Data |
DA |
Data del rigetto in mare (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
121 |
Ora |
TI |
Ora del rigetto in mare (OO:MM in UTC) |
C |
||||||||||
122 |
Sottodichiarazione relativa alla posizione |
POS |
Posizione al momento del rigetto in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
C |
||||||||||
123 |
Sottodichiarazione relativa al pesce rigettato in mare |
SPE |
Pesce rigettato in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) |
C |
||||||||||
124 |
|
|
|
|
||||||||||
125 |
PRN: dichiarazione relativa alla notifica preventiva di rientro |
|
Da trasmettere prima del rientro in porto o se richiesto dalla normativa comunitaria |
CIF se richiesto (3) |
||||||||||
126 |
Inizio della notifica preventiva |
PRN |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di notifica preventiva |
C |
||||||||||
127 |
Data prevista |
PD |
Data prevista di arrivo/attraversamento (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
128 |
Ora prevista |
PT |
Data prevista di arrivo/attraversamento (OO:MM in UTC) |
C |
||||||||||
129 |
Nome del porto |
PO |
Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
130 |
Sottodichiarazione relativa alla zona interessata |
RAS |
Zona di pesca da utilizzare per la notifica preventiva del merluzzo bianco. L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS) |
CIF se nel mar Baltico |
||||||||||
131 |
Data di sbarco prevista |
DA |
Data di sbarco prevista (AAAA-MM-GG) nel Baltico |
CIF se nel mar Baltico |
||||||||||
132 |
Ora di sbarco prevista |
TI |
Ora di sbarco prevista (OO:MM in UTC) nel Baltico |
CIF se nel mar Baltico |
||||||||||
133 |
Sottodichiarazioni relative alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all’elenco delle specie) |
SPE |
Catture a bordo (se pelagiche è richiesta la zona CIEM) (Cfr. dettagli della sottodichiarazione SPE) |
C |
||||||||||
134 |
Sottodichiarazione relativa alla posizione |
POS |
Posizione al momento dell’entrata nel settore/nella zona o dell’uscita dal settore/dalla zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
CIF |
||||||||||
135 |
|
|
|
|
||||||||||
136 |
EOF: dichiarazione relativa alla fine della pesca |
|
Da trasmettere immediatamente dopo l’ultima operazione di pesca e prima di tornare in porto e procedere allo sbarco del pesce |
|
||||||||||
137 |
Inizio della convalida della dichiarazione di cattura |
EOF |
Tag indicante il completamento delle operazioni di pesca prima del rientro in porto |
C |
||||||||||
138 |
Data |
DA |
Data di convalida (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
139 |
Ora |
TI |
Ora di convalida (OO:MM in UTC) |
C |
||||||||||
140 |
|
|
|
|
||||||||||
141 |
RTP: dichiarazione di rientro in porto |
|
Da trasmettere al momento dell’entrata in porto, dopo ogni dichiarazione PRN e prima di ogni sbarco di pesce |
|
||||||||||
142 |
Inizio della dichiarazione di rientro in porto |
RTP |
Tag indicante il rientro in porto al termine della bordata di pesca |
C |
||||||||||
143 |
Data |
DA |
Data di rientro (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
144 |
Ora |
TI |
Ora di rientro (OO:MM in UTC) |
C |
||||||||||
145 |
Nome del porto |
PO |
L’elenco dei codici dei porti (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere) (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
146 |
Motivo del rientro |
RE |
Motivo del rientro in porto (per es. riparo, imbarco di rifornimenti, sbarco). L’elenco dei codici dei motivi sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
CIF |
||||||||||
147 |
|
|
|
|
||||||||||
148 |
LAN: dichiarazione di sbarco |
|
Da trasmettere dopo lo sbarco delle catture |
|
||||||||||
149 |
Inizio della dichiarazione di sbarco |
LAN |
Tag indicante l’inizio di una dichiarazione di sbarco |
C |
||||||||||
150 |
Data |
DA |
AAAA-MM-GG — data di sbarco |
C |
||||||||||
151 |
Ora |
TI |
OO:MM in UTC — ora di sbarco |
C |
||||||||||
152 |
Tipo di mittente |
TS |
Codice a 3 lettere (MAS: comandante, REP: suo mandatario, AGE: agente) |
C |
||||||||||
153 |
Nome del porto |
PO |
Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
154 |
Sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate (elenco delle SPE con sottodichiarazioni PRO) |
SPE |
Specie, zone di pesca, peso delle catture sbarcate, relativi attrezzi e presentazioni (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) |
C |
||||||||||
155 |
|
|
|
|
||||||||||
156 |
POS: sottodichiarazione relativa alla posizione |
|
|
|
||||||||||
157 |
Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione |
POS |
Tag contenente le coordinate della posizione geografica |
C |
||||||||||
158 |
Latitudine (decimale) |
LT |
Latitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS |
C |
||||||||||
159 |
Longitudine (decimale) |
LG |
Longitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS |
C |
||||||||||
160 |
|
|
|
|
||||||||||
161 |
GEA: sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezzi |
|
|
|
||||||||||
162 |
Inizio della sottodichiarazione relativa all’utilizzo di attrezzi |
GEA |
Tag contenente le coordinate della posizione geografica |
C |
||||||||||
163 |
Tipo di attrezzo |
GE |
Codice dell’attrezzo in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO |
C |
||||||||||
164 |
Dimensione delle maglie |
ME |
Dimensioni delle maglie (in millimetri) |
CIF se l’attrezzo ha maglie soggette a requisiti di dimensioni |
||||||||||
165 |
Capacità dell’attrezzo |
GC |
Dimensione e numero degli attrezzi |
CIF se richiesto per il tipo di attrezzo utilizzato |
||||||||||
166 |
Operazioni di pesca |
FO |
Numero di operazioni di pesca (cale) per periodo di 24 ore |
CIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde |
||||||||||
167 |
Tempo di pesca |
DU |
Numero di ore di utilizzo dell’attrezzo |
CIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde |
||||||||||
168 |
Sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo |
GES |
Dichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GES) |
CIF se richiesto (3) (la nave usa attrezzi statici o fissi) |
||||||||||
169 |
Sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo |
GER |
Dichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GER) |
CIF se richiesto (3) (la nave usa attrezzi statici o fissi) |
||||||||||
170 |
Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco |
GIL |
Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GIL) |
CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII |
||||||||||
171 |
Profondità di pesca |
FD |
Distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca (in metri). Si applica alle navi che usano attrezzi trainati, palangari e reti fisse |
CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi |
||||||||||
172 |
Numero medio di ami utilizzati sui palangari |
NH |
Il numero medio di ami utilizzati sui palangari |
CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi |
||||||||||
173 |
Lunghezza media delle reti |
GL |
Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri) |
CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi |
||||||||||
174 |
Altezza media delle reti |
GD |
Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri) |
CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi |
||||||||||
175 |
|
|
|
|
||||||||||
176 |
GES: sottodichiarazione relativa alla cala dell’attrezzo |
|
|
CIF se richiesto dalle norme (3) |
||||||||||
177 |
Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione |
GES |
Tag contenente informazioni sulla cala dell’attrezzo |
C |
||||||||||
178 |
Data |
DA |
Data di cala dell’attrezzo (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
179 |
Ora |
TI |
Ora di cala dell’attrezzo (OO:MM in UTC) |
C |
||||||||||
180 |
Sottodichiarazione POS |
POS |
Posizione al momento della cala dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
C |
||||||||||
181 |
|
|
|
|
||||||||||
182 |
GER: sottodichiarazione relativa al recupero dell’attrezzo |
|
|
CIF se richiesto dalle norme (3) |
||||||||||
183 |
Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione |
GER |
Tag contenente informazioni sul recupero dell’attrezzo |
C |
||||||||||
184 |
Data |
DA |
Data di recupero dell’attrezzo (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
185 |
Ora |
TI |
Ora di recupero dell’attrezzo (OO:MM in UTC) |
C |
||||||||||
186 |
Sottodichiarazione POS |
POS |
Posizione al momento del recupero dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
C |
||||||||||
187 |
GIL: Sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco |
|
|
CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII |
||||||||||
188 |
Inizio della sottodichiarazione relativa all’uso di reti da imbrocco |
GIL |
Tag indicante l’inizio dell’uso di reti da imbrocco |
|
||||||||||
189 |
Lunghezza nominale di una rete |
NL |
Informazioni richieste da registrare nel corso di ciascuna bordata (in metri) |
C |
||||||||||
190 |
Numero di reti |
NN |
Numero di reti in un insieme |
C |
||||||||||
191 |
Numero di insiemi |
FL |
Numero di insiemi impiegati |
C |
||||||||||
192 |
Sottodichiarazione POS |
POS |
Posizione di ciascun insieme di reti calato (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
C |
||||||||||
193 |
Profondità di ciascun insieme di reti calato |
FD |
Profondità di ciascun insieme di reti calato (distanza fra la superficie dell’acqua e la parte più bassa dell’attrezzo da pesca) |
C |
||||||||||
194 |
Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato |
ST |
Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato |
C |
||||||||||
195 |
|
|
|
|
||||||||||
196 |
GLS: sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi |
|
Perdita di attrezzi fissi |
CIF se richiesto dalle norme (3) |
||||||||||
197 |
Inizio della sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi |
GLS |
Dati relativi all’attrezzo fisso perduto |
|
||||||||||
198 |
Data di perdita dell’attrezzo |
DA |
Data di perdita dell’attrezzo (AAAA-MM-GG) |
C |
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199 |
Numero di unità |
NN |
Numero di attrezzi perduti |
CIF |
||||||||||
200 |
Sottodichiarazione POS |
POS |
Ultima posizione conosciuta dell’attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
CIF |
||||||||||
201 |
|
|
|
|
||||||||||
202 |
RAS: Sottodichiarazione relativa alla zona interessata |
RAS |
Zona interessata in funzione dei requisiti applicabili in materia di informazione — almeno un campo deve essere compilato. L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
CIF |
||||||||||
203 |
Zona FAO |
FA |
Zona FAO (p. es. 27) |
CIF |
||||||||||
204 |
Sottozona FAO (CIEM) |
SA |
Sottozona FAO (CIEM) (p. es. 3) |
CIF |
||||||||||
205 |
Divisione FAO (CIEM) |
ID |
Divisione FAO (CIEM)(p. es. d) |
CIF |
||||||||||
206 |
Sottodivisione FAO (CIEM) |
SD |
Sottodivisione FAO (CIEM) (p. es. 24) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.24) |
CIF |
||||||||||
207 |
Zona economica |
EZ |
Zona economica |
CIF |
||||||||||
208 |
Riquadro statistico CIEM |
SR |
Riquadro statistico CIEM (p. es. 49E6) |
CIF |
||||||||||
209 |
Zona di sforzo di pesca |
FE |
L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
CIF |
||||||||||
210 |
Sottodichiarazione relativa alla posizione |
POS |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS) |
CIF |
||||||||||
211 |
|
|
|
|
||||||||||
212 |
SPE: sottodichiarazione relativa alle specie |
|
Quantitativo aggregato per specie |
|
||||||||||
213 |
Inizio della sottodichiarazione relativa alle specie |
SPE |
Dati relativi alle catture suddivisi per specie catturata |
C |
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214 |
Nome delle specie |
SN |
Nome delle specie (codice FAO alpha-3) |
C |
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215 |
Peso del pesce |
WT |
In funzione del contesto questa voce può contenere:
|
CIF se non vengono contate le specie |
||||||||||
216 |
Numero di pesci |
NF |
Numero di pesci catturati (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno) |
CIF |
||||||||||
217 |
Quantitativo trasportato nelle reti |
NQ |
Stima del quantitativo trasportato nelle reti (anziché nella stiva) |
O |
||||||||||
218 |
Numero di esemplari trasportati nelle reti |
NB |
Stima del numero di esemplari trasportati nelle reti (anziché nella stiva) |
O |
||||||||||
219 |
Sottodichiarazione relativa alla zona interessata |
RAS |
La zona geografica in cui la maggior parte delle catture è stata prelevata L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS) |
C |
||||||||||
220 |
Tipo di attrezzo |
GE |
Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO |
CIF se la dichiarazione di sbarco riguarda unicamente determinate specie e zone di cattura |
||||||||||
221 |
Sottodichiarazione relativa alla trasformazione |
PRO |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO) |
CIF se dichiarazione di sbarco (trasbordo) |
||||||||||
222 |
|
|
|
|
||||||||||
223 |
PRO: sottodichiarazione relativa alla trasformazione |
|
Trasformazione/presentazione per ciascuna specie sbarcata |
|
||||||||||
224 |
Inizio della sottodichiarazione relativa alla trasformazione |
PRO |
Tag contenente i dettagli della trasformazione del pesce |
C |
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225 |
Categoria di freschezza del pesce |
FF |
Categoria di freschezza del pesce (A, B, E) |
C |
||||||||||
226 |
Stato di conservazione |
PS |
Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
227 |
Presentazione del pesce |
PR |
Codice alfabetico per la presentazione del prodotto (tipo di trasformazione). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
228 |
Tipo di imballaggio |
TY |
Codice a 3 lettere (CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi, BLC=blocchi) |
CIF (LAN o TRA) |
||||||||||
229 |
Numero di confezioni |
NN |
Numero di confezioni: cartoni, casse, sacchi, container, blocchi, ecc. |
CIF (per LAN o TRA) |
||||||||||
230 |
Peso medio per unità di confezionamento |
AW |
Peso del prodotto (kg) |
CIF (per LAN o TRA) |
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231 |
Fattore di conversione |
CF |
Coefficiente numerico applicato per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo |
O |
||||||||||
232 |
|
|
|
|
||||||||||
233 |
Quando il messaggio è di tipo SAL (TM=SAL) |
|
SAL è un messaggio relativo alle vendite |
|
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234 |
Devono essere specificati i seguenti attributi |
|
Un messaggio relativo alle vendite può riguardare una nota di vendita o un’assunzione in carico |
|
||||||||||
235 |
Inizio della registrazione relativa alle vendite |
SAL |
Tag indicante l’inizio della registrazione relativa alle vendite |
C |
||||||||||
236 |
Numero del registro della flotta comunitaria della nave |
IR |
In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell’UE e X è una lettera o un numero |
C |
||||||||||
237 |
Indicativo di chiamata della nave |
RC |
Indicativo internazionale di chiamata |
CIF se CFR non aggiornato |
||||||||||
238 |
Identificazione esterna della nave |
XR |
Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce |
O |
||||||||||
239 |
Paese di immatricolazione |
FS |
Codice ISO alpha-3 del paese |
C |
||||||||||
240 |
Nome della nave |
NA |
Nome della nave che ha sbarcato il pesce |
O |
||||||||||
241 |
Dichiarazione SLI |
SLI |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SLI) |
CIF se vendita |
||||||||||
242 |
Dichiarazione TLI |
TLI |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di TLI) |
CIF se assunzione in carico |
||||||||||
243 |
|
|
|
|
||||||||||
244 |
SLI: dichiarazione relativa a una vendita |
|
|
|
||||||||||
245 |
Inizio della dichiarazione relativa a una vendita |
SLI |
Tag contenente i dettagli della vendita di una partita |
C |
||||||||||
246 |
Data |
DA |
Data della vendita (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
247 |
Paese di vendita |
SC |
Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alpha-3 del paese) |
C |
||||||||||
248 |
Luogo di vendita |
SL |
L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
249 |
Nome del venditore |
NS |
Nome del centro d’asta, dell’organismo o della persona che vende il pesce |
C |
||||||||||
250 |
Nome dell’acquirente |
NB |
Nome dell’organismo o della persona che acquista il pesce |
C |
||||||||||
251 |
Numero di riferimento del contratto di vendita |
CN |
Numero di riferimento del contratto di vendita |
C |
||||||||||
252 |
Sottodichiarazione relativa al documento di origine |
SRC |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC) |
C |
||||||||||
253 |
Sottodichiarazione relativa alla partita venduta |
CSS |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CSS) |
C |
||||||||||
254 |
|
|
|
|
||||||||||
255 |
Sottodichiarazione SRC |
|
Le autorità dello Stato di bandiera risalgono al documento di origine a partire dai dati contenuti nel giornale di bordo e da quelli relativi agli sbarchi |
|
||||||||||
256 |
Inizio della sottodichiarazione relativa al documento di origine |
SRC |
Tag contenente i dettagli del documento di origine per la partita venduta |
C |
||||||||||
257 |
Data di sbarco |
DL |
Data di sbarco (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
258 |
Paese e nome del porto |
PO |
Paese e nome del porto per il luogo di sbarco. L’elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
259 |
|
|
|
|
||||||||||
260 |
Sottodichiarazione CSS |
|
|
|
||||||||||
261 |
Inizio della sottodichiarazione relativa alla partita venduta |
CSS |
Tag contenente i dettagli della merce venduta |
C |
||||||||||
262 |
Nome delle specie |
SN |
Nome delle specie vendute (codice FAO alpha-3) |
C |
||||||||||
263 |
Peso del pesce venduto |
WT |
Peso del pesce venduto (in chilogrammi) |
C |
||||||||||
264 |
Numero di pesci venduti |
NF |
Numero di pesci venduti (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno) |
CIF |
||||||||||
265 |
Prezzo del pesce |
FP |
Prezzo al kg |
C |
||||||||||
266 |
Valuta di vendita |
CR |
Valuta del prezzo di vendita — L’elenco dei codici/simboli delle valute sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
267 |
Categoria di taglia del pesce |
SF |
Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi) |
CIF |
||||||||||
268 |
Destinazione del prodotto (uso) |
PP |
Codici per il consumo umano, il riporto, gli usi industriali |
CIF |
||||||||||
269 |
Sottodichiarazione relativa alla zona interessata |
RAS |
L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS) |
C |
||||||||||
270 |
Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazione |
PRO |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO) |
C |
||||||||||
271 |
Catture ritirate |
WD |
Catture ritirate tramite un’organizzazione di produttori (Y-sì, N-no, T-temporaneamente) |
C |
||||||||||
272 |
Codice di utilizzazione OP |
OP |
L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
O |
||||||||||
273 |
Stato di conservazione |
PS |
Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L’elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare |
CIF se ritiro temporaneo |
||||||||||
274 |
|
|
|
|
||||||||||
275 |
TLI: dichiarazione di assunzione in carico |
|
|
|
||||||||||
276 |
Inizio della dichiarazione di TLI |
TLI |
Tag indicante i dettagli dell’assunzione in carico |
C |
||||||||||
277 |
Data |
DA |
Data dell’assunzione in carico (AAAA-MM-GG) |
C |
||||||||||
278 |
Paese di assunzione in carico |
SC |
Paese in cui ha avuto luogo l’assunzione in carico (codice ISO alpha-3 del paese) |
C |
||||||||||
279 |
Luogo di assunzione in carico |
SL |
Codice del porto o nome della località (se non si tratta di un porto) in cui ha avuto luogo l’assunzione in carico — l’elenco sarà pubblicato sul sito Internet della CE (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm) a un indirizzo da specificare |
C |
||||||||||
280 |
Nome dell’organizzazione responsabile dell’assunzione in carico |
NT |
Nome dell’organizzazione che ha preso in carico il pesce |
C |
||||||||||
281 |
Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico |
CN |
Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico |
O |
||||||||||
282 |
Sottodichiarazione SRC |
SRC |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC) |
C |
||||||||||
283 |
Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico |
CST |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CST) |
C |
||||||||||
284 |
|
|
|
|
||||||||||
285 |
Sottodichiarazione CST |
|
|
|
||||||||||
286 |
Inizio della riga per ciascuna partita assunta in carico |
CST |
Tag contenente dati particolareggiati per ciascuna specie assunta in carico |
C |
||||||||||
287 |
Nome delle specie |
SN |
Nome delle specie vendute (codice FAO alpha-3) |
C |
||||||||||
288 |
Peso del pesce assunto in carico |
WT |
Peso del pesce assunto in carico (in chilogrammi) |
C |
||||||||||
289 |
Numero di pesci assunti in carico |
NF |
Numero di pesci assunti in carico (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno) |
CIF |
||||||||||
290 |
Categoria di taglia del pesce |
SF |
Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi) |
C |
||||||||||
291 |
Sottodichiarazione relativa alla zona interessata |
RAS |
L’elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS) |
O |
||||||||||
292 |
Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazione |
PRO |
(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO) |
C |
||||||||||
|
(1) Il presente allegato sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 1566/2007 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento.
(2) Obbligatorio se richiesto dalle norme comunitarie o internazionali o da accordi bilaterali.
(3) Quando la condizione CIF non si applica l’attributo è opzionale.
1. |
Definizioni dei set di caratteri disponibili all’indirizzo: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used. Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8). |
2. |
Tutti i codici (o i necessari riferimenti) saranno elencati sul sito Internet della DG Pesca a un indirizzo da specificare: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (inclusi i codici per le correzioni, i porti, le zone di pesca, l’intenzione di lasciare il porto, i motivi del ritorno in porto, i tipi di pesca o di specie bersaglio, i codici per l’entrata in zone di conservazione o di sforzo e altri codici o riferimenti). |
3. |
I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML. |
4. |
I file XML campione e la definizione XSD di riferimento dell’allegato saranno pubblicati sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. |
5. |
Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi e, se necessario, con un’approssimazione di due decimali. |