31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

recante approvazione di modifiche secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Taureau de Camargue (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Taureau de Camargue», registrata con il regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione (2).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare per quanto riguarda la prova dell’origine e il metodo di ottenimento. Onde migliorare la tracciabilità e senza perdere di vista il controllo e il miglioramento della denominazione, gli allevatori debbono compilare una dichiarazione di idoneità a produrre detta denominazione. Quanto al metodo di ottenimento, risulta che le giovenche della razza accettata per la denominazione, allevate nel rispetto del disciplinare della denominazione, non raggiungono il peso di 100 kg pur essendo conformi al disciplinare e, pertanto, sono classificate come appartenenti a tale denominazione. È stato necessario riconoscere che il peso minimo della carcassa delle giovenche di età compresa fra 18 e 30 mesi è di 85 kg.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione ed è giunta alla conclusione che essa è giustificata. Trattandosi di una modifica secondaria ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza ricorrere alla procedura prevista agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento.

(4)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 (3) e in virtù dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione d’origine protetta «Taureau de Camargue» è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9.

(3)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione d’origine protetta «Taureau de Camargue» sono approvate le seguenti modifiche:

 

Prova dell’origine

Dopo la seconda frase si aggiunge la seguente frase:

«Gli allevamenti (del tipo manades o del tipo ganaderías) all’interno dei quali devono essere nati ed allevati gli animali destinati alla produzione delle carni della denominazione debbono compilare una dichiarazione di idoneità a produrre la denominazione».

 

Metodo di ottenimento

Dopo la frase «Il peso delle carcasse non deve essere superiore a 100 kg» si inserisce la seguente frase:

«fatta eccezione per le giovenche di età compresa fra i 18 e i 30 mesi per le quali il peso è fissato a 85 kg.»


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio

«TAUREAU DE CAMARGUE»

N. CE: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

DOP (X) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome

:

Institut National des Appellations d’Origine

Indirizzo

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione richiedente

Nome

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Indirizzo

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Tel.

:

(33) 4 90 97 10 40

Fax

:

(33) 4 90 97 12 07

E-mail

:

Composizione

:

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.1 —

carni fresche (e frattaglie)

4.   Disciplinare: [riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome

«Taureau de Camargue»

4.2.   Descrizione

Carni fresche di animali di sesso maschile o femminile, appartenenti a razze locali, nati, allevati, abbattuti e sezionati nella zona geografica. Le carni dei tori di Camargue sono caratterizzate dal colore rosso intenso, sono tenere e poco grasse.

4.3.   Zona geografica

La Camargue, che si estende su tre dipartimenti: le Bouches du Rhône, il Gard e l’Hérault. All’interno di tale zona è stata delimitata una «zona umida» in cui gli animali debbono soggiornare per almeno sei mesi.

4.4.   Prova dell’origine

Il più antico documento che cita il toro di Camargue venne redatto da Quiqueran de Beaujeu, vescovo di Senès, nel 1551. Successivamente, parecchi documenti descrivono la peculiarità di tale popolazione bovina e del suo sistema di allevamento, la cui principale finalità è quella della tauromachia. Gli allevamenti (del tipo manades o del tipo ganaderías) in cui devono essere nati ed allevati gli animali destinati alla produzione delle carni della denominazione di cui trattasi debbono compilare una dichiarazione di idoneità a produrre la denominazione. Ogni animale viene identificato ed iscritto negli inventari o nei registri di stalla. Gli impianti di macellazione ed i laboratori di sezionamento hanno l’obbligo di tenere registri di entrata e uscita che consentano la rintracciabilità degli animali fino al momento della vendita al consumatore.

4.5.   Metodo di ottenimento

Gli animali appartenenti alle razze locali («raço di biou», «de combat» o un incrocio di queste due razze) debbono essere nati, allevati, abbattuti e sezionati nella zona geografica in questione. L’allevamento è praticato in libertà, all’aria aperta ed in modo estensivo onde tutelare il carattere selvatico degli animali. Il pascolo ne costituisce l’alimentazione essenziale. Gli animali soggiornano almeno sei mesi nella zona umida e vengono abbattuti immediatamente all’arrivo al macello. Le carcasse non devono avere un peso fiscale inferiore ai 100 kg fatta eccezione per le giovenche di età compresa fra i 18 e i 30 mesi per le quali tale peso è fissato a 85 kg. Le carni devono avere un colore rosso intenso. Le carcasse vengono sottoposte a raffreddamento. La maturazione delle carcasse nel macello deve durare da un minimo di 48 ore a un massimo di 5 giorni.

4.6.   Legame

I tori della Camargue derivano da razze locali tradizionali, particolarmente adatte all’ambiente della Camargue, caratterizzata dall’assenza di rilievi geografici e dall’onnipresenza dell’elemento liquido. Allevati in libertà, i tori della Camargue si nutrono nei pascoli della zona e trascorrono perlomeno sei mesi in zona umida, caratterizzata da un ecosistema specifico. Il carattere nervoso e aggressivo di tali razze risponde inoltre perfettamente alla destinazione degli animali e conferisce alle carni le tipiche caratteristiche.

4.7.   Struttura di controllo

Nome

:

Institut National des Appellations d’Origine

Indirizzo

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Nome

:

DGCCRF

Indirizzo

:

59, Bd V. Auriol, F-75703 PARIS Cedex 13

Tel.

:

(33) 1 44 87 17 17

Fax

:

(33) 1 44 97 30 37

La DGCCRF è un servizio che fa parte del ministero dell’economia, delle finanze e dell’industria.

4.8.   Etichettatura

La carcassa e i pezzi sezionati sono muniti di un’etichetta di identificazione che precisa quanto segue: il nome della denominazione, il numero di macellazione; il nome per esteso dell’allevamento, il nome e l’indirizzo del laboratorio di sezionamento o quello del macellatore.