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28.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2008 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (2), l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») ha effettuato una valutazione degli effetti delle disposizioni dell’allegato I (parte M) del regolamento in questione. |
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(2) |
L’Agenzia ha determinato che le attuali disposizioni dell’allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 sono troppo rigorose per gli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale e, in particolare, per gli aeromobili non classificati come «aeromobili a motore complessi». |
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(3) |
Dato che è scaduto il termine entro il quale gli Stati membri avevano la possibilità di applicare deroghe agli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2042/2003 — che la maggior parte degli Stati membri ha effettivamente applicato — le disposizioni dell’allegato I (parte M) devono essere integralmente applicate da tutti gli Stati membri a partire dal 28 settembre 2008, salvo modifiche adottate nei termini previsti. |
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(4) |
L’Agenzia ha suggerito di apportare modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 2042/2003, in particolare all’allegato I (parte M), per adeguare le vigenti prescrizioni alla complessità delle diverse categorie di aeromobili e ai diversi tipi di operazioni senza compromettere il livello di sicurezza. |
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(5) |
Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle parti interessate di familiarizzarsi in misura sufficiente con i nuovi requisiti della parte M e di procedere agli adattamenti necessari, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a differire l’applicazione della parte M agli aeromobili che non effettuano trasporto aereo commerciale per un ulteriore periodo di uno o due anni, in funzione delle disposizioni in questione. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003. |
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(7) |
Le disposizioni del presente regolamento tengono conto della comunicazione della Commissione «Agenda per un futuro sostenibile nell’aviazione generale e di affari» (3) dell’11 gennaio 2008. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’agenzia conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
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(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:
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1) |
le seguenti lettere k) e l) sono aggiunte all’articolo 2:
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2) |
all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Nel caso di un aeromobile destinato al trasporto non commerciale, ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità o documento equivalente rilasciato in conformità con i requisiti degli Stati membri e valido alla data del 28 settembre 2008 continuerà a essere valido fino alla scadenza o fino al 28 settembre 2009, se quest’ultima data è precedente. Scaduto il periodo di validità, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Scaduto anche questo secondo periodo, l’autorità competente può ancora una volta riemettere o rinnovare il certificato di revisione dell’aeronavigabilità o un documento equivalente per un anno, se questa evenienza è prevista nei requisiti dello Stato membro in questione. Successivamente non sono autorizzati ulteriori rilasci o rinnovi. Se le disposizioni del presente paragrafo sono state applicate, quando l’immatricolazione dell’aeromobile è trasferita all’interno dell’UE, è rilasciato un nuovo certificato di revisione della navigabilità in conformità dell’M.A.904.»; |
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3) |
all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. I certificati di riammissione in servizio e di messa in servizio rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da un’impresa di manutenzione approvata a norma dei requisiti degli Stati membri saranno considerati equivalenti ai certificati previsti rispettivamente in M.A.801 e M.A.802 dell’allegato I (parte M).»; |
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4) |
all’articolo 5, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi del disposto dell’allegato III, fatti salvi i disposti di cui all’M.A.606 h), M.A.607 b), M.A.801 d) e M.A.803 dell’allegato I e al punto 145.A.30 j) dell’allegato II (parte 145) e dell’appendice IV dell’allegato II (parte 145).»; |
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5) |
l’articolo 7 è modificato come segue:
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6) |
gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.
(3) COM(2007) 869 def.
ALLEGATO
1.
L'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è modificato come segue:|
1) |
al punto M.1, punto 4, è aggiunto il seguente punto iii):
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2) |
al punto M.A.201, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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3) |
al punto M.A.201, lettera i), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel caso in cui uno Stato membro richieda ad un operatore un certificato per le sue attività commerciali, diverse dal trasporto aereo commerciale, l'operatore dovrà:»; |
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4) |
al punto M.A.202, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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5) |
il punto M.A.302 è sostituito dal seguente: «M.A.302 Programma di manutenzione
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6) |
al punto M.A.305, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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7) |
alla lettera b) del punto M.A.403 il testo «in conformità a M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 od alla parte 145» è sostituito con «in conformità ai punti M.A.801. b) 1, M.A.801 b) 2, M.A.801 c), M.A.801 d) o all'allegato II (parte 145)»; |
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8) |
alla lettera a) del punto M.A.501 il testo «specificato nella parte 145 e nel capitolo F» è sostituito dal testo «specificato nell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003, all'allegato II (parte 145) o al capitolo F, sezione A dell'allegato I del presente regolamento»; |
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9) |
il punto M.A.502 è sostituito dal seguente: «M.A.502 Manutenzione dei componenti
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10) |
il punto M.A.503 è sostituito dal seguente: «M.A.503 Componenti a vita limitata I componenti a vita limitata, installati sull'aeromobile, non devono superare il limite di durata in servizio approvato specificato nel programma approvato di manutenzione e nelle direttive di aeronavigabilità, tranne nei casi di cui al punto M.A.504 c).»; |
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11) |
al punto M.A.504, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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12) |
il punto M.A.601 è sostituito dal seguente: «M.A.601 Campo di applicazione Il presente capitolo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di un aeromobile e dei componenti non elencati al punto M.A.201 g).»; |
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13) |
al punto M.A.604 a), i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
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14) |
al punto M.A.606 è aggiunta la seguente lettera h):
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15) |
il punto M.A.607 è sostituito dal seguente: «M.A.607 Personale autorizzato a certificare
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16) |
al punto M.A.608 a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
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17) |
il punto M.A.610 è sostituito dal seguente: «M.A.610 Ordini di manutenzione Prima dell'inizio della manutenzione, è necessario stipulare per iscritto un ordine di lavoro tra l'impresa e l'organismo che richiede la manutenzione, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire.»; |
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18) |
al punto M.A.613, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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19) |
il punto M.A.615 è sostituito dal seguente: «M.A.615 Privilegi dell'impresa L'impresa di manutenzione approvata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) può:
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20) |
il punto M.A.703 è modificato come segue:
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21) |
il punto M.A.704 è modificato come segue:
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22) |
al punto M.A.706, sono aggiunte le seguenti lettere i) e j):
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23) |
al punto M.A.707, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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24) |
al punto M.A.708 b), il punto 2 è sostituito dal seguente:
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25) |
il punto M.A.709 è sostituito dal seguente: «M.A.709 Documentazione
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26) |
il punto M.A.711 è sostituito dal seguente: «M.A.711 Privilegi dell’impresa
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27) |
al punto M.A.712, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
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28) |
al punto M.A.714, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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29) |
il punto M.A.801 è sostituito dal seguente: «M.A.801 Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile
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30) |
il punto M.A.802 è sostituito dal seguente: «M.A.802 Certificato di riammissione in servizio di un componente
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31) |
il punto M.A.803 è sostituito dal seguente: «M.A.803 Autorizzazione del pilota-proprietario
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32) |
il punto M.A.901 è sostituito dal seguente: «M.A.901 Revisione dell’aeronavigabilità dell’aeromobile Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità di un aeromobile si deve provvedere a una revisione periodica dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e dei suoi dati di aeronavigabilità.
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33) |
al punto M.A.904, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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34) |
il punto M.B.301 è modificato come segue:
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35) |
al punto M.B.302, «articolo 10, paragrafo 3» è sostituito da «articolo 14, paragrafo 4»; |
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36) |
al punto M.B.303, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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37) |
la seguente lettera i) è aggiunta al punto M.B.303:
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38) |
il punto M.B.606 è sostituito dal seguente: «M.B.606 Modifiche
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39) |
il punto M.B.706 è sostituito dal seguente: «M.B.706 Modifiche
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40) |
al punto M.B.901, «M.A.902d)» è sostituito con «punto M.A.901.»; |
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41) |
il punto M.B.902 è sostituito dal seguente: «M.B.902 Revisione dell’aeronavigabilità da parte dell’autorità competente
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42) |
i punti 5.1 e 5.2 dell’appendice I «Accordo per il mantenimento dell’aeronavigabilità» sono sostituiti dai seguenti:
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43) |
l’appendice II, punto 2 «COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE DA PARTE DEL DICHIARANTE» è modificata come segue:
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44) |
l’appendice III è sostituita dalla seguente: |
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45) |
all’appendice IV, i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
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46) |
l’appendice VI è sostituita dalla seguente: «Appendice VI Certificato di approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento della navigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo G
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47) |
l’appendice VII è modificata come segue:
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48) |
l’appendice VIII è sostituita dalla seguente: «Appendice VIII Manutenzione limitata del pilota-proprietario Oltre ai requisiti di cui all’allegato I (parte M), prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione nell’ambito della manutenzione del pilota-proprietario, devono essere soddisfatti i seguenti principi di base:
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2)
l’allegato II (parte 145) del regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:|
1) |
al punto 145.A.50, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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2) |
all’appendice II «Classi di approvazione e sistema di definizione dell’impresa», i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
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