22.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2008 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,
visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,
sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2), stabilisce norme procedurali per la notificazione e l'esame delle concentrazioni. A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è necessario aggiornare il formulario di notificazione utilizzato per le concentrazioni, che richiede determinate informazioni basate su un elenco di tutti gli Stati membri. |
(2) |
Relativamente alla presentazione di documenti o di dichiarazioni rilasciate da persone, imprese o associazioni di imprese nel corso del procedimento, appare opportuno definire le modalità in base alle quali tali documenti o dichiarazioni possono essere considerati non riservati. |
(3) |
L'8 giugno 2004 il comitato misto SEE ha adottato la decisione n. 78/2004 e la decisione n. 79/2004, mediante le quali il regolamento (CE) n. 139/2004 viene incorporato nell'accordo SEE. A seguito di tali decisioni e per motivi di chiarezza e di trasparenza giuridica è necessario adeguare i formulari di notificazione e in particolare il formulario RM relativo alle richieste motivate, che riguarda le informazioni necessarie per i rinvii effettuati prima della notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004. |
(4) |
Onde garantire che la Commissione sia in grado di effettuare una valutazione adeguata degli impegni proposti dai notificanti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 allo scopo di rendere una concentrazione compatibile con il mercato comune, i notificanti devono essere tenuti a presentare informazioni dettagliate in merito agli impegni proposti e, in particolare, a presentare informazioni specifiche qualora detti impegni consistano nella cessione di un'attività. |
(5) |
Affinché la Commissione possa accertare che gli impegni siano realizzati a tempo debito e in modo adeguato appare opportuno indicare che gli impegni stessi comprendano, se del caso, appositi meccanismi proposti dalle parti, ivi inclusa la nomina di un fiduciario incaricato di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni presi. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 802/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 802/2004 è così modificato:
1) |
all'articolo 18, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Se le persone, imprese o associazioni di imprese omettono di osservare le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o le dichiarazioni non contengano informazioni riservate.»; |
2) |
all'articolo 20, è inserto il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, un originale e 10 copie delle informazioni e dei documenti prescritti nel formulario MC relativo alle misure correttive di cui all'allegato IV del presente regolamento (di seguito: formulario MC). Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.»; |
3) |
è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Fiduciari 1. Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti ovvero deputati ad attuare gli impegni stessi. Il fiduciario può essere nominato dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolge i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima. 2. La Commissione può prescrivere che gli impegni contengano le disposizioni relative al fiduciario di cui al paragrafo 1 come condizione e onere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.»; |
4) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati al regolamento (CE) n. 802/2004 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
L'allegato II è così modificato:
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3) |
L'allegato III è così modificato:
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4) |
È aggiunto il seguente allegato IV: «ALLEGATO IV Formulario mc relativo alle informazioni riguardanti gli impegni presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 FORMULARIO MC RELATIVO ALLE MISURE CORRETTIVE INTRODUZIONE Il presente formulario indica le informazioni e i documenti che le imprese interessate devono presentare contestualmente alla proposta di impegni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. Le informazioni richieste sono necessarie per consentire alla Commissione di valutare se gli impegni sono atti a rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, in modo che la concorrenza effettiva non venga significativamente ostacolata. La Commissione può dispensare dall'onere di fornire un'informazione o un documento particolare relativamente agli impegni proposti o di conformarsi a qualsiasi altra prescrizione di cui al presente allegato, qualora ritenga che l'osservanza di tali oneri o prescrizioni non sia necessaria per l'esame degli impegni. Il livello di informazioni richiesto varierà secondo il tipo e la struttura della misura correttiva proposta. Ad esempio, misure correttive che prevedano la cessione di un ramo aziendale strettamente integrato richiederanno in genere informazioni più dettagliate rispetto alla cessione di rami aziendali autonomi. La Commissione è disponibile per discutere preventivamente il contenuto delle informazioni richieste alle parti. Qualora ritengano che particolari informazioni richieste nel presente formulario non siano necessarie per la valutazione della Commissione, le parti sono invitate a chiedere alla Commissione stessa l'esonero da determinate prescrizioni, specificando adeguatamente i motivi per i quali esse considerano irrilevanti dette informazioni. SEZIONE 1 Descrizione degli impegni 1.1. Si prega di fornire informazioni dettagliate su
1.2. Per gli impegni relativi alla cessione di un ramo aziendale, le informazioni specifiche richieste sono indicate alla sezione 5. SEZIONE 2 Idoneità ad eliminare i dubbi concorrenziali 2. Fornire informazioni che dimostrino l'idoneità degli impegni proposti a eliminare l'impedimento significativo della concorrenza effettiva, quale è stato individuato dalla Commissione. SEZIONE 3 Deviazione rispetto ai modelli 3. Indicare tutte le eventuali differenze degli impegni proposti rispetto ai pertinenti modelli di impegni pubblicati dai servizi della Commissione e rivisti periodicamente, illustrandone le ragioni. SEZIONE 4 Sintesi degli impegni 4. Fornire una sintesi non riservata della natura e del contenuto degli impegni proposti e precisare per quale motivo si ritiene che essi siano atti a eliminare qualsiasi ostacolo significativo frapposto alla concorrenza effettiva. La Commissione può utilizzare tale sintesi per effettuare con i terzi il test di mercato degli impegni proposti. SEZIONE 5 Informazioni sui rami aziendali da cedere 5. Nel caso in cui gli impegni proposti consistano nella cessione di un ramo aziendale, devono essere forniti i documenti e le informazioni indicati di seguito. Informazioni generali sul ramo aziendale da cedere Fornire le seguenti informazioni in merito all'attuale gestione del ramo aziendale da cedere e ai cambiamenti previsti per il futuro: 5.1. Descrivere il ramo aziendale da cedere in modo generale, fornendo informazioni sugli enti che a esso appartengono, sulla loro sede legale e amministrativa, sui siti di produzione o fornitura di servizi e sulla struttura organizzativa generale, nonché ogni altra utile informazione riguardante la struttura amministrativa del ramo aziendale stesso. 5.2. Specificare e descrivere eventuali ostacoli giuridici frapposti al trasferimento del ramo aziendale o degli attivi, compresi i diritti dei terzi e le autorizzazioni amministrative richieste. 5.3. Elencare e descrivere i prodotti fabbricati o i servizi forniti, in particolare le caratteristiche tecniche e di altra natura, i marchi interessati, il fatturato generato da ciascun prodotto o servizio e qualsiasi innovazione o qualsiasi nuovo prodotto o servizio in progetto. 5.4. Descrivere il livello al quale vengono esercitate le funzioni essenziali del ramo aziendale da cedere (qualora non siano svolte al livello del ramo aziendale stesso), in particolare le funzioni riguardanti ricerca e sviluppo, produzione, commercializzazione e vendite, logistica, rapporti con i clienti, rapporti con i fornitori, sistemi informatici, ecc. Precisare nella descrizione il ruolo svolto da tali altri livelli, le relazioni con il ramo aziendale da cedere e le risorse (personale, attivi, risorse finanziarie ecc.) destinate alla funzione di cui trattasi. 5.5. Descrivere dettagliatamente i collegamenti esistenti (in qualsiasi direzione) tra il ramo aziendale da cedere e le altre imprese controllate dalle parti notificanti, in particolare quelli derivanti da:
5.6. Descrivere in via generale tutti gli attivi materiali e immateriali rilevanti utilizzati dal ramo aziendale da cedere e/o a questo appartenenti, compresi in ogni caso i diritti di proprietà intellettuale e i marchi. 5.7. Presentare un organigramma, recante il numero di dipendenti che svolge attualmente ciascuna delle funzioni del ramo aziendale da cedere, nonché un elenco dei dipendenti indispensabili per gestire il ramo aziendale stesso, descrivendo le rispettive funzioni. 5.8. Descrivere i clienti del ramo aziendale da cedere, fornendo un elenco di clienti, una descrizione delle corrispondenti registrazioni e il fatturato totale del ramo aziendale da cedere per a ciascun cliente (in EUR e in percentuale del fatturato totale del ramo aziendale stesso). 5.9. Fornire i dati finanziari del ramo aziendale da cedere, compresi il fatturato e l'EBITDA ottenuti nell'ultimo biennio e la previsione per il biennio prossimo. 5.10. Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, verificatisi nell'ultimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti notificanti. 5.11. Specificare e descrivere tutti i cambiamenti, previsti nel prossimo biennio, nell'organizzazione del ramo aziendale da cedere o nei collegamenti con altre imprese controllate dalle parti notificanti. Informazioni generali sull'attività da cedere come descritta negli impegni 5.12. Descrivere tutti i settori nei quali il ramo aziendale da cedere, come descritto negli impegni proposti, differisce per la sua natura e il suo ambito operativo dal ramo aziendale stesso com'è attualmente gestito. Acquisizione da parte di un acquirente idoneo 5.13. Illustrare le ragioni per le quali si ritiene che il ramo aziendale verrà acquisito da un acquirente idoneo entro l'arco di tempo previsto negli impegni proposti.» |
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(2) Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Dal 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;
(3) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.»;
(4) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.»
(5) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(6) Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Dal 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;
(7) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.»;
(8) Cfr. l'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.»
(9) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(10) Cfr. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE, i protocolli 21 e 24 dell'accordo SEE, nonché il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito: “l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte”). Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.»;
(11) Cfr. in particolare l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2, del capitolo XIII del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.»;