31.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1031/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2008

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(2)

A fini di una semplificazione della normativa è opportuno ammodernare la nomenclatura combinata e adeguarne la struttura.

(3)

Occorre modificare la nomenclatura combinata per tenere conto di nuovi requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche introdotte per ottemperare ad impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali e della necessità di adeguare o chiarire i testi.

(4)

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere sostituito, in applicazione dell’articolo 12 del medesimo regolamento e con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009, dalla versione completa della nomenclatura combinata e dei dazi autonomi e convenzionali quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


ALLEGATO I

NOMENCLATURA COMBINATA

SOMMARIO

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Sezione I — Regole generali

A.

Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

B.

Regole generali relative ai dazi

C.

Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

Sezione II — Disposizioni speciali

A.

Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

B.

Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

C.

Prodotti farmaceutici

D.

Tassazione forfettaria

E.

Contenitori e imballaggi

F.

Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli

Elenco delle unità supplementari

PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI

Capitolo

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

1

Animali vivi

2

Carni e frattaglie commestibili

3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

6

Piante vive e prodotti della floricoltura

7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

9

Caffè, tè, matè e spezie

10

Cereali

11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

13

Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Sezione III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

16

Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

18

Cacao e sue preparazioni

19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

21

Preparazioni alimentari diverse

22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

Sezione V

Prodotti minerali

25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

26

Minerali, scorie e ceneri

27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Sezione VI

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

29

Prodotti chimici organici

30

Prodotti farmaceutici

31

Concimi

32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

38

Prodotti vari delle industrie chimiche

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

39

Materie plastiche e lavori di tali materie

40

Gomma e lavori di gomma

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

45

Sughero e lavori di sughero

46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Sezione X

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni

47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

50

Seta

51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

52

Cotone

53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

60

Stoffe a maglia

61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Sezione XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

69

Prodotti ceramici

70

Vetro e lavori di vetro

Sezione XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

72

Ghisa, ferro e acciaio

73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

74

Rame e lavori di rame

75

Nichel e lavori di nichel

76

Alluminio e lavori di alluminio

77

(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)

78

Piombo e lavori di piombo

79

Zinco e lavori di zinco

80

Stagno e lavori di stagno

81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

83

Lavori diversi di metalli comuni

Sezione XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi

84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Sezione XVII

Materiale da trasporto

86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

88

Navigazione aerea o spaziale

89

Navigazione marittima o fluviale

Sezione XVIII

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

91

Orologeria

92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Sezione XIX

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Sezione XX

Merci e prodotti diversi

94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

96

Lavori diversi

Sezione XXI

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

98

Impianti industriali

99

(Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)

PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI

Sezione I — Allegati agricoli

Allegato 1

Elementi agricoli (EA), dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e dazi addizionali sulla farina (AD F/M)

Allegato 2

Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata

Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio

Allegato 3

Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio

Allegato 4

Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI

Allegato 5

Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio

Allegato 6

Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio

Sezione III — Contingenti

Allegato 7

Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire

Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

Allegato 8

Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti)

Allegato 9

Certificati

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

SEZIONE I

REGOLE GENERALI

A.   Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.

a)

Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b)

Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)

Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4.

Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5.

Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

a)

Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

b)

Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B.   Regole generali relative ai dazi

1.

I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1o gennaio 2009.

Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.

3.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.

4.

Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

5.

La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1.

6.

La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1.

7.

Il simbolo «€/% vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:

1 €/% vol/hl = 1 € × 40, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure

1 €/% vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 più 5 €, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.

Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), per esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

C.   Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1.

Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.

2.

Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:

a)

per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;

b)

per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.

3.

Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (2) (di seguito «Stati membri non participanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3).

4.

Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare:

Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993).

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIALI

A.   Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

1.

La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

2.

La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

a)

i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

1)

fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri,

2)

galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.

Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

b)

i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

Codice NC

Designazione delle merci

(1)

(2)

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8901 10

–  Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

8901 10 10

– –  per la navigazione marittima

8901 20

–  Navi cisterna

8901 20 10

– –  per la navigazione marittima

8901 30

–  Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20

8901 30 10

– –  per la navigazione marittima

8901 90

–  altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

8901 90 10

– –  per la navigazione marittima

8902 00

Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca

 

–  per la navigazione marittima

8902 00 12

– –  di stazza lorda superiore a 250

8902 00 18

– –  di stazza lorda inferiore o uguale a 250

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

 

–  altri

8903 91

– –  Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario

8903 91 10

– – –  per la navigazione marittima

8903 92

– –  Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo

8903 92 10

– – –  per la navigazione marittima

8904 00

Rimorchiatori e spintori

8904 00 10

–  Rimorchiatori

 

–  Spintori

8904 00 91

– –  per la navigazione marittima

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

8905 10

–  Draghe

8905 10 10

– –  per la navigazione marittima

8905 90

–  altri

8905 90 10

– –  per la navigazione marittima

8906

Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

8906 10 00

–  Navi da guerra

 

–  altre

8906 90 10

– –  per la navigazione marittima

3.

Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B.   Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1.

L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

degli aeromobili civili;

di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione o trasformazione;

delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

Detti prodotti sono ripresi nelle voci e sottovoci elencate nelle tabelle di cui al paragrafo 5.

2.

Per l’applicazione del paragrafo 1, primo e secondo trattino, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.

3.

Per l’applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l’espressione «destinati ad aeromobili civili» comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

4.

L’esenzione dai dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

5.

I prodotti che possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali sono ripresi alle seguenti voci e sottovoci:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Per le sottovoci seguenti, l’esenzione dai dazi doganali dei prodotti destinati ad aeromobili civili è concessa soltanto per i prodotti elencati nella seconda colonna:

Sottovoci

Designazione delle merci

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Muniti di accessori

4008 29

Profilati, tagliati in forma

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Per condutture di gas o di liquidi

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Per usi tecnici

4504 90, 4823 90

Giunti

6812 80

Diverse dagli quelle indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo, carta, cartoni e feltri, fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

6813 20, 6813 81, 6813 89

A base di amianto o di altre sostanze minerali

7007 21

Parabrezza, non incorniciati

7312 10, 7312 90

Muniti di accessori o foggiati in articoli

7322 90

Generatori e distributori di aria calda (escluse le loro parti)

7324 90

Oggetti di igiene o da toletta (escluse le loro parti)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

8108 90

Tubi, muniti di accessori per la conduttura di gas o di liquidi

8415 90

Di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83

8419 90

Parti di scambiatori di calore

8479 89

Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; servomotori meccanici per invertitori di spinta; impianti igienici speciali; umidificatori e disumidificatori dell’aria; servomeccanismi non elettrici; avviatori non elettrici; avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; tergicristalli non elettrici; regolatori di eliche non elettrici

8501 20, 8501 40

Di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW

8501 31

Motori di potenza superiore a 735 W e generatori

8501 33

Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori

8501 34 92, 8501 34 98

Generatori

8501 51

Di potenza superiore a 735 W

8501 53

Di potenza inferiore o uguale a 150 kW

8516 80 20

Accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

8517 69 31, 8517 69 39

Per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

8522 90

Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoci 8519 81 95 e 8519 89 90

8529 90

Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle voci 8526

8543 70 90

Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici

8543 90

Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati

8803 90 90

Compresi gli alianti

9014 90

Di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 o 9014 20

9020 00

Escluse le loro parti

9029 10

Contagiri elettrici o elettronici

9029 90

Di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri

9031 90

Della sottovoce 9031 80

9109 19, 9109 90

Aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm

9401 10

Diversi da quelli foderati in pelle

9405 10, 9405 60

Di materie plastiche o di metalli comuni

9405 92, 9405 99

Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, di materie plastiche o di metalli comuni

6.

I prodotti di cui al punto 5 sono integrati nella Taric per sottovoci con la seguente nota di riferimento: «L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].»

C.   Prodotti farmaceutici

1.

L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

1)

prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da Denominazioni Comuni Internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;

2)

sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

3)

sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

4)

prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da denominazioni comuni internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6.

2.

Casi particolari:

1)

Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria.

2)

Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.

3)

I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

esempio: estere metilico di alanina, cloridrato.

4)

Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;

esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente

oxprenoato sodico: non esente.

D.   Tassazione forfettaria

1.

Un dazio forfettario del 2,5 % ad valorem è applicabile alle merci:

contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o

contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 2,5 % è applicabile quando il valore intrinseco delle merci soggette ai dazi all’importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 700 €.

Sono escluse dall’applicazione del dazio forfettario le merci per le quali nella tabella dei dazi figura la menzione «esenzione» e le merci comprese nel capitolo 24 contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell’articolo 31 o nell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (4).

2.

Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

a)

nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

presentano carattere occasionale,

contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,

sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b)

nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

presentano carattere occasionale, e

riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3.

Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l’interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all’importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell’importazione vengono assoggettate ai dazi all’importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e 45 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché le imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4.

Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 700 € in moneta nazionale.

5.

Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 700 € qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

E.   Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.

1.

Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5, essi sono:

a)

soggetti allo stesso dazio doganale della merce:

quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,

oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;

b)

ammessi in esenzione da dazio doganale:

quando la merce è esente da dazio doganale,

oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,

oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.

2.

Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano o siano presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

F.   Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

1.

In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:

merci inadatte all’alimentazione,

semi,

veli e tele da buratti, non confezionati,

alcuni tipi di uva da tavola, tabacchi e nitrati.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci (5) affiancate da un rinvio a piè pagina, così redatto: «L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nel titolo II, lettera F, delle disposizioni preliminari» o «Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nel titolo II, lettera F, delle disposizioni preliminari».

2.

Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

3.

Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:

granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio (6),

patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (7),

semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (8).

Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

4.

Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburattamento o a simili fini industriali.

5.

Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell'allegato 9.

ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

Indica i nuovi numeri di codice

Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso

AD F/M

Dazio addizionale farina

AD S/Z

Dazio addizionale zucchero

b/f

Bombola

cm/s

Centimetro(i) al secondo

EA

Elemento agricolo

Euro

DCI

Denominazione comune internazionale

DCIM

Denominazione comune internazionale modificata

ISO

Organizzazione internazionale di standardizzazione

Kbit

1 024 bits

kg/br

Chilogrammo, peso lordo

Kg/net

Chilogrammo, peso netto

kg/net eda

Chilogrammo, peso netto sgocciolato

kg/net mas

Chilogrammi netti della sostanza secca

MAX

Massimo

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimo

ml/g

Millilitro(i) per grammo

mm/s

Millimetro(i) al secondo

RON

Numero di ottano ricerca

Nota:

Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]).

ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

c/k

Numero dei carati (1 carato metrico = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Numero di elementi

ct/l

Capacità di carico utile in tonnellate (9)

g

Grammo

gi F/S

Grammo isotopi fissili

GT

Stazza lorda

kg C5H14ClNO

Chilogrammo di cloruro di colina

kg H2O2

Chilogrammo di perossido di idrogeno

kg K2O

Chilogrammo di ossido di potassio

kg KOH

Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)

kg met.am.

Chilogrammo di metilammina

kg N

Chilogrammo di azoto

kg NaOH

Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)

kg/net eda

Chilogrammo, peso netto sgocciolato

kg P2O5

Chilogrammo di pentaossido di difosforo

kg 90 % sdt

Chilogrammo di materia secca al 90 %

kg U

Chilogrammo di uranio

1 000 kWh

Mille chilowattora

l

Litro

1 000 l

Mille litri

l alc. 100 %

Litro di alcole puro (100 %)

m

Metro

m2

Metro quadrato

m3

Metro cubo

1 000 m3

Mille metri cubi

pa

Numero delle paia

p/st

Numero dei pezzi

100 p/st

Cento pezzi

1 000 p/st

Mille pezzi

TJ

Terajoule (potere calorifero superiore)

PARTE SECONDA

TABELLA DEI DAZI

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Note

1.

In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

2.

Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota

1.

Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

a)

i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;

b)

le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;

c)

gli animali della voce 9508.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

 

 

0101 10

–  riproduttori di razza pura

 

 

0101 10 10

– –  Cavalli (10)

esenzione

p/st

0101 10 90

– –  altri

7,7

p/st

0101 90

–  altri

 

 

 

– –  Cavalli

 

 

0101 90 11

– – –  destinati alla macellazione (11)

esenzione

p/st

0101 90 19

– – –  altri

11,5

p/st

0101 90 30

– –  Asini

7,7

p/st

0101 90 90

– –  Muli e bardotti

10,9

p/st

0102

Animali vivi della specie bovina

 

 

0102 10

–  riproduttori di razza pura (12)

 

 

0102 10 10

– –  Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

esenzione

p/st

0102 10 30

– –  Vacche

esenzione

p/st

0102 10 90

– –  altri

esenzione

p/st

0102 90

–  altri

 

 

 

– –  delle specie domestiche

 

 

0102 90 05

– – –  di peso inferiore o uguale a 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – –  destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  altri

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – –  destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  altri

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  di peso superiore a 300 kg

 

 

 

– – – –  Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

 

 

0102 90 51

– – – – –  destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  altre

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Vacche

 

 

0102 90 61

– – – – –  destinate alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  altre

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  altri

 

 

0102 90 71

– – – – –  destinati alla macellazione

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  altri

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  altri

esenzione

p/st

0103

Animali vivi della specie suina

 

 

0103 10 00

–  riproduttori di razza pura (14)

esenzione

p/st

 

–  altri

 

 

0103 91

– –  di peso inferiore a 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  delle specie domestiche

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  altri

esenzione

p/st

0103 92

– –  di peso uguale o superiore a 50 kg

 

 

 

– – –  delle specie domestiche

 

 

0103 92 11

– – – –  Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  altri

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  altri

esenzione

p/st

0104

Animali vivi delle specie ovina o caprina

 

 

0104 10

–  della specie ovina

 

 

0104 10 10

– –  riproduttori di razza pura (15)

esenzione

p/st

 

– –  altri

 

 

0104 10 30

– – –  Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  altri

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  della specie caprina

 

 

0104 20 10

– –  riproduttori di razza pura (16)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  altri

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

 

 

 

–  di peso inferiore o uguale a 185 g

 

 

0105 11

– –  Galli e galline

 

 

 

– – –  Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione

 

 

0105 11 11

– – – –  Razze ovaiole

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  altri

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  altri

 

 

0105 11 91

– – – –  Razze ovaiole

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  altri

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Tacchine e tacchini

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  altri

 

 

0105 19 20

– – –  Oche

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  Anatre e faraone

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  altri

 

 

0105 94 00

– –  Galli e galline

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  altri

 

 

0105 99 10

– – –  Anatre

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Oche

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Tacchini e tacchine

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Faraone

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Altri animali vivi

 

 

 

–  Mammiferi

 

 

0106 11 00

– –  Primati

esenzione

p/st

0106 12 00

– –  Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

esenzione

p/st

0106 19

– –  altri

 

 

0106 19 10

– – –  Conigli domestici

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  altri

esenzione

0106 20 00

–  Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

esenzione

p/st

 

–  Uccelli

 

 

0106 31 00

– –  Uccelli rapaci

esenzione

p/st

0106 32 00

– –  Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)

esenzione

p/st

0106 39

– –  altri

 

 

0106 39 10

– – –  Piccioni

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  altri

esenzione

0106 90 00

–  altri

esenzione

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;

b)

le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);

c)

i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

Note complementari

1.

A.

Sono considerati come:

a)

«carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

b)

«mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;

c)

«quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:

dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

d)

«busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

e)

«quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

f)

«sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

g)

«quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

h)

1.

«tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade”», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

2.

«tagli di punta di petto detti “brisket”», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

B.

I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, lettere da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.

C.

Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.

2.

A.

Sono considerati come:

a)

«carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;

b)

«prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;

c)

«parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.

La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

d)

«spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;

e)

«lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

f)

«pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

g)

«mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

h)

«3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

ij)

«3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

k)

«parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

B.

I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

C.

Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 00 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.

La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:

con un taglio diritto parallelo al cranio, o

con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.

Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81.

D.

È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

E.

Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

3.

A.

Sono considerati come:

a)

«carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

b)

«mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

c)

«busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;

d)

«mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;

e)

«costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

f)

«mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della mezzena dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

g)

«coscia intera», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;

h)

«mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

B.

Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

4.

Sono considerati come:

a)

«pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79, o 0207 36 79;

b)

«metà», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

c)

«quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

d)

«ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

e)

«petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;

f)

«cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

g)

«fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

h)

«cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

ij)

«parti dette paltò di oca o di anatra», ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.

5.

L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolata nel modo seguente:

a)

se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;

b)

negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

6.

a)

Le carni non cotte, insaporite, rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

b)

I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.

7.

Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi delle sottovoci 0210 11 a 0210 93, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi della sottovoce 0210 99, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

 

 

0201 10 00

–  in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  altri pezzi non disossati

 

 

0201 20 20

– –  Quarti detti «compensati»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  Selle e quarti posteriori

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  altri

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  disossate

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

 

 

0202 10 00

–  in carcasse o mezzene

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  altri pezzi non disossati

 

 

0202 20 10

– –  Quarti detti «compensati»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  Busti e quarti anteriori

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  Selle e quarti posteriori

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  altri

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  disossate

 

 

0202 30 10

– –  Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  altre

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

–  fresche o refrigerate

 

 

0203 11

– –  in carcasse o mezzene

 

 

0203 11 10

– – –  di animali della specie suina domestica

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  altre

esenzione

0203 12

– –  Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

 

 

 

– – –  di animali della specie suina domestica

 

 

0203 12 11

– – – –  Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  altri

esenzione

0203 19

– –  altre

 

 

 

– – –  di animali della specie suina domestica

 

 

0203 19 11

– – – –  Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  altre

 

 

0203 19 55

– – – – –  disossate

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  altre

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  altre

esenzione

 

–  congelate

 

 

0203 21

– –  in carcasse o mezzene

 

 

0203 21 10

– – –  di animali della specie suina domestica

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  altre

esenzione

0203 22

– –  Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

 

 

 

– – –  di animali della specie suina domestica

 

 

0203 22 11

– – – –  Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  altri

esenzione

0203 29

– –  altre

 

 

 

– – –  di animali della specie suina domestica

 

 

0203 29 11

– – – –  Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  Pancette (ventresche) e loro pezzi

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  altre

 

 

0203 29 55

– – – – –  disossate

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  altre

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  altre

esenzione

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

 

0204 10 00

–  Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate

 

 

0204 21 00

– –  in carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  in altri pezzi non disossati

 

 

0204 22 10

– – –  Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  altri

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  disossate

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  Carcasse e mezzene di agnello, congelate

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  altre carni di animali della specie ovina, congelate

 

 

0204 41 00

– –  in carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  in altri pezzi, non disossate

 

 

0204 42 10

– – –  Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  altre

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  disossate

 

 

0204 43 10

– – –  di agnello

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  altre

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  Carni di animali della specie caprina

 

 

 

– –  fresche o refrigerate

 

 

0204 50 11

– – –  Carcasse o mezzene

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  Busto o mezzo busto

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  Coscia o mezza coscia

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  altre

 

 

0204 50 31

– – – –  Pezzi non disossati

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  Pezzi disossati

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  congelate

 

 

0204 50 51

– – –  Carcasse o mezzene

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  Busto o mezzo busto

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  Coscia o mezza coscia

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  altre

 

 

0204 50 71

– – – –  Pezzi non disossati

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  Pezzi disossati

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

 

 

0205 00 20

–  fresche o refrigerate

5,1

0205 00 80

–  congelate

5,1

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

 

 

0206 10

–  della specie bovina, fresche o refrigerate

 

 

0206 10 10

– –  destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (11)

esenzione

 

– –  altre

 

 

0206 10 95

– – –  Pezzi detti «onglets» e «hampes»

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 98

– – –  altre

esenzione

 

–  della specie bovina, congelate

 

 

0206 21 00

– –  Lingue

esenzione

0206 22 00

– –  Fegati

esenzione

0206 29

– –  altre

 

 

0206 29 10

– – –  destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (11)

esenzione

 

– – –  altre

 

 

0206 29 91

– – – –  Pezzi detti «onglets» e «hampes»

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  altre

esenzione

0206 30 00

–  della specie suina, fresche o refrigerate

esenzione

 

–  della specie suina, congelate

 

 

0206 41 00

– –  Fegati

esenzione

0206 49 00

– –  altre

esenzione

0206 80

–  altre, fresche o refrigerate

 

 

0206 80 10

– –  destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (11)

esenzione

 

– –  altre

 

 

0206 80 91

– – –  delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

0206 80 99

– – –  delle specie ovina o caprina

esenzione

0206 90

–  altre, congelate

 

 

0206 90 10

– –  destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (11)

esenzione

 

– –  altre

 

 

0206 90 91

– – –  delle specie equina, asinina o mulesca

6,4

0206 90 99

– – –  delle specie ovina o caprina

esenzione

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 

 

 

–  di galli e di galline

 

 

0207 11

– –  interi, freschi o refrigerati

 

 

0207 11 10

– – –  presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  interi, congelati

 

 

0207 12 10

– – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

 

 

 

– – –  Pezzi

 

 

0207 13 10

– – – –  disossati

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  non disossati

 

 

0207 13 20

– – – – –  Metà o quarti

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  Petti e loro pezzi

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  Cosce e loro pezzi

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  altri

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Frattaglie

 

 

0207 13 91

– – – –  Fegati

6,4

0207 13 99

– – – –  altri

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Pezzi e frattaglie, congelati

 

 

 

– – –  Pezzi

 

 

0207 14 10

– – – –  disossati

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  non disossati

 

 

0207 14 20

– – – – –  Metà o quarti

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  Petti e loro pezzi

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  Cosce e loro pezzi

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  altri

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Frattaglie

 

 

0207 14 91

– – – –  Fegati

6,4

0207 14 99

– – – –  altri

18,7 €/100 kg/net

 

–  di tacchine e di tacchini

 

 

0207 24

– –  interi, freschi o refrigerati

 

 

0207 24 10

– – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  interi, congelati

 

 

0207 25 10

– – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

 

 

 

– – –  Pezzi

 

 

0207 26 10

– – – –  disossati

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  non disossati

 

 

0207 26 20

– – – – –  Metà o quarti

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  Petti e loro pezzi

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Cosce e loro pezzi

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  altri

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  altri

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Frattaglie

 

 

0207 26 91

– – – –  Fegati

6,4

0207 26 99

– – – –  altri

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Pezzi e frattaglie, congelati

 

 

 

– – –  Pezzi

 

 

0207 27 10

– – – –  disossati

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  non disossati

 

 

0207 27 20

– – – – –  Metà o quarti

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  Petti e loro pezzi

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Cosce e loro pezzi

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Fusi (coscette) e loro pezzi

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  altri

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  altri

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Frattaglie

 

 

0207 27 91

– – – –  Fegati

6,4

0207 27 99

– – – –  altri

18,7 €/100 kg/net

 

–  di anatre, di oche o di faraone

 

 

0207 32

– –  interi, freschi o refrigerati

 

 

 

– – –  di anatre

 

 

0207 32 11

– – – –  presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  di oche

 

 

0207 32 51

– – – –  presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  di faraone

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  interi, congelati

 

 

 

– – –  di anatre

 

 

0207 33 11

– – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  di oche

 

 

0207 33 51

– – – –  presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  di faraone

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  Fegati grassi, freschi o refrigerati

 

 

0207 34 10

– – –  di oche

esenzione

0207 34 90

– – –  di anatre

esenzione

0207 35

– –  altri, freschi o refrigerati

 

 

 

– – –  Pezzi

 

 

 

– – – –  disossati

 

 

0207 35 11

– – – – –  di oche

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  di anatre o di faraone

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  non disossati

 

 

 

– – – – –  Metà o quarti

 

 

0207 35 21

– – – – – –  di anatre

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  di oche

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  di faraone

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Petti e loro pezzi

 

 

0207 35 51

– – – – – –  di oche

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  di anatre o di faraone

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Cosce e loro pezzi

 

 

0207 35 61

– – – – – –  di oche

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  di anatre o di faraone

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  Parti dette «paltò di oca o di anatra»

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  altri

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Frattaglie

 

 

0207 35 91

– – – –  Fegati, diversi dai fegati grassi

6,4

0207 35 99

– – – –  altri

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  altri, congelati

 

 

 

– – –  Pezzi

 

 

 

– – – –  disossati

 

 

0207 36 11

– – – – –  di oche

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  di anatre o di faraone

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  non disossati

 

 

 

– – – – –  Metà o quarti

 

 

0207 36 21

– – – – – –  di anatre

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  di oche

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  di faraone

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  Ali intere, anche senza punta

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Petti e loro pezzi

 

 

0207 36 51

– – – – – –  di oche

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  di anatre o di faraone

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Cosce e loro pezzi

 

 

0207 36 61

– – – – – –  di oche

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  di anatre o di faraone

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  Parti dette «paltò di oca o di anatra»

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  altri

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Frattaglie

 

 

 

– – – –  Fegati

 

 

0207 36 81

– – – – –  Fegati grassi di oche

esenzione

0207 36 85

– – – – –  Fegati grassi di anatre

esenzione

0207 36 89

– – – – –  altri

6,4

0207 36 90

– – – –  altri

18,7 €/100 kg/net

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

 

 

0208 10

–  di conigli o di lepri

 

 

0208 10 10

– –  di conigli domestici

6,4

0208 10 90

– –  altre

esenzione

0208 30 00

–  di primati

9

0208 40

–  di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

 

 

0208 40 10

– –  Carne di balena

6,4

0208 40 90

– –  altre

9

0208 50 00

–  di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

9

0208 90

–  altre

 

 

0208 90 10

– –  di piccioni domestici

6,4

0208 90 30

– –  di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri

esenzione

0208 90 55

– –  Carni di foca

6,4

0208 90 60

– –  di renne

9

0208 90 70

– –  Cosce di rane

6,4

0208 90 95

– –  altre

9

0209 00

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

 

 

 

–  Lardo

 

 

0209 00 11

– –  fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  secco o affumicato

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  Grasso di maiale

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  Grasso di volatili

41,5 €/100 kg/net

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

 

 

 

–  Carni della specie suina

 

 

0210 11

– –  Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati

 

 

 

– – –  della specie suina domestica

 

 

 

– – – –  salati o in salamoia

 

 

0210 11 11

– – – – –  Prosciutti e loro pezzi

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Spalle e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  secchi o affumicati

 

 

0210 11 31

– – – – –  Prosciutti e loro pezzi

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Spalle e loro pezzi

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  altre

15,4

0210 12

– –  Pancette (ventresche) e loro pezzi

 

 

 

– – –  della specie suina domestica

 

 

0210 12 11

– – – –  salate o in salamoia

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  secche o affumicate

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  altre

15,4

0210 19

– –  altre

 

 

 

– – –  della specie suina domestica

 

 

 

– – – –  salate o in salamoia

 

 

0210 19 10

– – – – –  Mezzene bacon o 3/4 anteriori

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  3/4 posteriori o parti centrali

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Lombate e loro pezzi

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  altre

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  secche o affumicate

 

 

0210 19 60

– – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Lombate e loro pezzi

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  altre

 

 

0210 19 81

– – – – – –  disossate

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  altre

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  altre

15,4

0210 20

–  Carni della specie bovina

 

 

0210 20 10

– –  non disossate

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  disossate

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie

 

 

0210 91 00

– –  di primati

15,4

0210 92 00

– –  di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

15,4

0210 93 00

– –  di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

15,4

0210 99

– –  altre

 

 

 

– – –  Carni

 

 

0210 99 10

– – – –  di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

6,4

 

– – – –  delle specie ovina e caprina

 

 

0210 99 21

– – – – –  non disossate

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  disossate

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  di renne

15,4

0210 99 39

– – – –  altre

130 €/100 kg/net

 

– – –  Frattaglie

 

 

 

– – – –  della specie suina domestica

 

 

0210 99 41

– – – – –  Fegati

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  altre

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  della specie bovina

 

 

0210 99 51

– – – – –  Pezzi detti «onglets» e «hampes»

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  altre

12,8

0210 99 60

– – – –  delle specie ovina e caprina

15,4

 

– – – –  altre

 

 

 

– – – – –  Fegati di volatili

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

esenzione

0210 99 79

– – – – – –  altri

6,4

0210 99 80

– – – – –  altre

15,4

0210 99 90

– – –  Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i mammiferi della voce 0106;

b)

le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

c)

i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);

d)

il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

2.

In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Pesci vivi

 

 

0301 10

–  Pesci ornamentali

 

 

0301 10 10

– –  di acqua dolce

esenzione

0301 10 90

– –  di mare

7,5

 

–  altri pesci vivi

 

 

0301 91

– –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  altri

12

0301 92 00

– –  Anguille (Anguilla spp.)

esenzione

0301 93 00

– –  Carpe

8

0301 94 00

– –  Tonni rossi (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  altri

 

 

 

– – –  di acqua dolce

 

 

0301 99 11

– – – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  altri

8

0301 99 80

– – –  di mare

16

0302

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

 

 

 

–  Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 11

– –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

12

0302 11 80

– – –  altri

12

0302 12 00

– –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  altri

8

 

–  Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 21

– –  Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Passere di mare (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Sogliole (Solea spp.)

15

0302 29

– –  altri

 

 

0302 29 10

– – –  Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  altri

15

 

–  Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 31

– –  Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

22 (18)  (13)

0302 31 90

– – –  altri

22 (13)

0302 32

– –  Tonni albacora (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

22 (18)  (13)

0302 32 90

– – –  altri

22 (13)

0302 33

– –  Tonnetti striati

 

 

0302 33 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

22 (18)  (13)

0302 33 90

– – –  altri

22 (13)

0302 34

– –  Tonni obesi (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

22 (18)  (13)

0302 34 90

– – –  altri

22 (13)

0302 35

– –  Tonni rossi (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

22 (18)  (13)

0302 35 90

– – –  altri

22 (13)

0302 36

– –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

22 (18)  (13)

0302 36 90

– – –  altri

22 (13)

0302 39

– –  altri

 

 

0302 39 10

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

22 (18)  (13)

0302 39 90

– – –  altri

22 (13)

0302 40 00

–  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 (19)

0302 50

–  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 50 10

– –  della specie Gadus morhua

12

0302 50 90

– –  altri

12

 

–  altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0302 61

– –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  Sardine della specie Sardina pilchardus

23

0302 61 30

– – –  Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  Spratti (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 62 00

– –  Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 65

– –  Squali

 

 

0302 65 20

– – –  Spinaroli (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

– – –  Gattucci (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

– – –  altri

8

0302 66 00

– –  Anguille (Anguilla spp.)

esenzione

0302 67 00

– –  Pesci spada (Xiphias gladius)

15

0302 68 00

– –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  altri

 

 

 

– – –  di acqua dolce

 

 

0302 69 11

– – – –  Carpe

8

0302 69 19

– – – –  altri

8

 

– – –  di mare

 

 

 

– – – –  Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

22 (18)  (13)

0302 69 25

– – – – –  altri

22 (13)

 

– – – –  Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  della specie Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

– – – – –  altri

7,5

0302 69 35

– – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

12

0302 69 41

– – – –  Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  Molve (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  Acciughe (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

15

 

– – – –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Naselli del genere Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

15

0302 69 67

– – – – – –  Naselli della specie Merluccius australis

15

0302 69 68

– – – – – –  altri

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  Naselli del genere Urophycis

15

0302 69 75

– – – –  Pesci castagna (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  Rane pescatrici (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  Melù australe (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  Abadeci (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  Spigole (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  Orate (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  altri

15

0302 70 00

–  Fegati, uova e lattimi

10

0303

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

 

 

 

–  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 11 00

– –  Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  altri

2

 

–  altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 21

– –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

– – –  della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

12

0303 21 80

– – –  altri

12

0303 22 00

– –  Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  altri

9 (13)

 

–  Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 31

– –  Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Passere di mare (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Sogliole (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  altri

 

 

0303 39 10

– – –  Passere artiche (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Pesci del genere Rhombosolea

7,5

0303 39 70

– – –  altri

15

 

–  Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 41

– –  Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

 

 

0303 41 11

– – – –  interi

22 (18)  (13)

0303 41 13

– – – –  senza visceri né branchie

22 (18)  (13)

0303 41 19

– – – –  altri (per esempio: decapitati)

22 (18)  (13)

0303 41 90

– – –  altri

22 (13)

0303 42

– –  Tonni albacora (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

 

 

 

– – – –  interi

 

 

0303 42 12

– – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

20 (18)  (13)

0303 42 18

– – – – –  altri

20 (18)  (13)

 

– – – –  senza visceri né branchie

 

 

0303 42 32

– – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

22 (18)  (13)

0303 42 38

– – – – –  altri

22 (18)  (13)

 

– – – –  altri (per esempio: decapitati)

 

 

0303 42 52

– – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

22 (18)  (13)

0303 42 58

– – – – –  altri

22 (18)  (13)

0303 42 90

– – –  altri

22 (13)

0303 43

– –  Tonnetti striati

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

 

 

0303 43 11

– – – –  interi

22 (18)  (13)

0303 43 13

– – – –  senza visceri né branchie

22 (18)  (13)

0303 43 19

– – – –  altri (per esempio: decapitati)

22 (18)  (13)

0303 43 90

– – –  altri

22 (13)

0303 44

– –  Tonni obesi (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

 

 

0303 44 11

– – – –  interi

22 (18)  (13)

0303 44 13

– – – –  senza visceri né branchie

22 (18)  (13)

0303 44 19

– – – –  altri (per esempio: decapitati)

22 (18)  (13)

0303 44 90

– – –  altri

22 (13)

0303 45

– –  Tonni rossi (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

 

 

0303 45 11

– – – –  interi

22 (18)  (13)

0303 45 13

– – – –  senza visceri né branchie

22 (18)  (13)

0303 45 19

– – – –  altri (per esempio: decapitati)

22 (18)  (13)

0303 45 90

– – –  altri

22 (13)

0303 46

– –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

 

 

0303 46 11

– – – –  interi

22 (18)  (13)

0303 46 13

– – – –  senza visceri né branchie

22 (18)  (13)

0303 46 19

– – – –  altri (per esempio: decapitati)

22 (18)  (13)

0303 46 90

– – –  altri

22 (13)

0303 49

– –  altri

 

 

 

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

 

 

0303 49 31

– – – –  interi

22 (18)  (13)

0303 49 33

– – – –  senza visceri né branchie

22 (18)  (13)

0303 49 39

– – – –  altri (per esempio: decapitati)

22 (18)  (13)

0303 49 80

– – –  altri

22 (13)

 

–  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) e merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 51 00

– –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 52

– –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  della specie Gadus morhua

12

0303 52 30

– – –  della specie Gadus ogac

12

0303 52 90

– – –  della specie Gadus macrocephalus

12

 

–  Pesci spada (Xiphias gladius) e austromerluzzi (Dissostichus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 61 00

– –  Pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

0303 62 00

– –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

 

–  altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

 

 

0303 71

– –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  Sardine della specie Sardina pilchardus

23

0303 71 30

– – –  Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  Spratti (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 72 00

– –  Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

 (21)

0303 74 90

– – –  della specie Scomber australasicus

15

0303 75

– –  Squali

 

 

0303 75 20

– – –  Spinaroli (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

– – –  Gattucci (Scyliorhinus spp.)

6

0303 75 90

– – –  altri

8

0303 76 00

– –  Anguille (Anguilla spp.)

esenzione

0303 77 00

– –  Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Naselli del genere Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – –  Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

15

0303 78 12

– – – –  Naselli della specie Merluccius hubbsi

15

0303 78 13

– – – –  Naselli della specie Merluccius australis

15

0303 78 19

– – – –  altri

15 (13)

0303 78 90

– – –  Naselli del genere Urophycis

15

0303 79

– –  altri

 

 

 

– – –  di acqua dolce

 

 

0303 79 11

– – – –  Carpe

8

0303 79 19

– – – –  altri

8

 

– – –  di mare

 

 

 

– – – –  Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43

 

 

 

– – – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  interi

22 (18)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  senza visceri né branchie

22 (18)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  altri (per esempio: decapitati)

22 (18)  (13)

0303 79 31

– – – – –  altri

22 (13)

 

– – – –  Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  della specie Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

– – – – –  altri

7,5

0303 79 41

– – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

12

0303 79 45

– – – –  Merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  Molve (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  Pesci della specie Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 79 65

– – – –  Acciughe (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

15

0303 79 75

– – – –  Pesci castagna (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  Rane pescatrici (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  Melù australe (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  Merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  Abadeci (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 79 98

– – – –  altri

15 (23)

0303 80

–  Fegati, uova e lattimi

 

 

0303 80 10

– –  Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (11)

esenzione

0303 80 90

– –  altri

10

0304

Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

 

 

 

–  freschi o refrigerati

 

 

0304 11

– –  Pesci spada (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  Filetti

18

0304 11 90

– – –  altra carne di pesci (anche tritata)

15

0304 12

– –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  Filetti

18

0304 12 90

– – –  altra carne di pesci (anche tritata)

15

0304 19

– –  altri

 

 

 

– – –  Filetti

 

 

 

– – – –  di pesci di acqua dolce

 

 

0304 19 13

– – – – –  di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – –  della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

12

0304 19 17

– – – – – –  altri

12

0304 19 19

– – – – –  di altri pesci di acqua dolce

9

 

– – – –  altri

 

 

0304 19 31

– – – – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

18

0304 19 33

– – – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  altri

18

 

– – –  altra carne di pesci (anche tritata)

 

 

0304 19 91

– – – –  di pesci di acqua dolce

8

 

– – – –  altri

 

 

0304 19 97

– – – – –  Lati di aringhe

 (19)

0304 19 99

– – – – –  altri

15 (13)

 

–  Filetti congelati

 

 

0304 21 00

– –  Pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

0304 22 00

– –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  altri

 

 

 

– – –  di pesci di acqua dolce

 

 

0304 29 13

– – – –  di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

2

 

– – – –  di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – –  della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

12

0304 29 17

– – – – –  altri

12

0304 29 19

– – – –  di altri pesci di acqua dolce

9

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – –  della specie Gadus macrocephalus

7,5

0304 29 29

– – – – –  altri

7,5

0304 29 31

– – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  della specie Sebastes marinus

7,5

0304 29 39

– – – – –  altri

7,5

0304 29 41

– – – –  di merlani (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  di molve (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  di tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus

18

 

– – – –  di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – –  della specie Scomber australasicus

15

0304 29 53

– – – – –  altri

15

 

– – – –  di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  di naselli del genere Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – –  di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus

7,5

0304 29 56

– – – – – –  di naselli della specie Merluccius hubbsi

7,5

0304 29 58

– – – – – –  altri

6,1

0304 29 59

– – – – –  di naselli del genere Urophycis

7,5

 

– – – –  di squali

 

 

0304 29 61

– – – – –  di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  di altri squali

7,5

0304 29 71

– – – –  di passere di mare (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  di passere artiche (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  di rane pescatrici (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  di merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  altri

15 (13)  (24)

 

–  altri

 

 

0304 91 00

– –  Pesci spada (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  altri

 

 

0304 99 10

– – –  Surimi

14,2

 

– – –  altri

 

 

0304 99 21

– – – –  di pesci di acqua dolce

8

 

– – – –  altri

 

 

0304 99 23

– – – – –  di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – –  della specie Gadus macrocephalus

7,5

0304 99 33

– – – – – –  di merluzzi della specie Gadus morhua

7,5

0304 99 39

– – – – – –  altri

7,5

0304 99 41

– – – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  di pesci castagna (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  di rane pescatrici (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  altri

7,5

0305

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

 

 

0305 10 00

–  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

13

0305 20 00

–  Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

11

0305 30

–  Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

 

 

 

– –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – –  di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

– – –  altri

20

0305 30 30

– –  di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

15

0305 30 50

– –  di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

15

0305 30 90

– –  altri

16

 

–  Pesci affumicati, compresi i filetti

 

 

0305 41 00

– –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  altri

 

 

0305 49 10

– – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  Anguille (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  altri

14

 

–  Pesci secchi, anche salati ma non affumicati

 

 

0305 51

– –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  secchi, non salati

13 (13)

0305 51 90

– – –  secchi e salati

13 (13)

0305 59

– –  altri

 

 

 

– – –  Pesci della specie Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – –  secchi, non salati

13 (13)

0305 59 19

– – – –  secchi e salati

13 (13)

0305 59 30

– – –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Acciughe (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  altri

12

 

–  Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia

 

 

0305 61 00

– –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  Acciughe (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  altri

 

 

0305 69 10

– – –  Pesci della specie Boreogadus saida

13 (13)

0305 69 30

– – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  altri

12

0306

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

 

–  congelati

 

 

0306 11

– –  Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  Code di aragoste

12,5

0306 11 90

– – –  altre

12,5

0306 12

– –  Astici (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  interi

6

0306 12 90

– – –  altri

16

0306 13

– –  Gamberetti

 

 

0306 13 10

– – –  Gamberetti della famiglia Pandalidae

12

0306 13 30

– – –  Gamberetti grigi del genere Crangon

18

0306 13 40

– – –  Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

– – –  Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

12

0306 13 80

– – –  altri

12

0306 14

– –  Granchi

 

 

0306 14 10

– – –  Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

– – –  Granchi porri (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – –  altri

7,5

0306 19

– –  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

0306 19 10

– – –  Gamberi

7,5

0306 19 30

– – –  Scampi (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  altri

12

 

–  non congelati

 

 

0306 21 00

– –  Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  Astici (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  vivi

8

 

– – –  altri

 

 

0306 22 91

– – – –  interi

8

0306 22 99

– – – –  altri

10

0306 23

– –  Gamberetti

 

 

0306 23 10

– – –  Gamberetti della famiglia Pandalidae

12

 

– – –  Gamberetti grigi del genere Crangon

 

 

0306 23 31

– – – –  freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

18

0306 23 39

– – – –  altri

18

0306 23 90

– – –  altri

12

0306 24

– –  Granchi

 

 

0306 24 30

– – –  Granchi porri (Cancer pagurus)

7,5

0306 24 80

– – –  altri

7,5

0306 29

– –  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

0306 29 10

– – –  Gamberi

7,5

0306 29 30

– – –  Scampi (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  altri

12

0307

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

0307 10

–  Ostriche

 

 

0307 10 10

– –  Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

esenzione

0307 10 90

– –  altre

9

 

–  Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten

 

 

0307 21 00

– –  vivi, freschi o refrigerati

8

0307 29

– –  altri

 

 

0307 29 10

– – –  Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

8

0307 29 90

– – –  altri

8

 

–  Mitili (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  vivi, freschi o refrigerati

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  altri

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

 

–  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  vivi, freschi o refrigerati

 

 

0307 41 10

– – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

8

 

– – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

– – – –  altri

8

0307 49

– –  altri

 

 

 

– – –  congelati

 

 

 

– – – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  del genere Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – –  Sepiola rondeleti

6

0307 49 11

– – – – – –  altre

8

0307 49 18

– – – – –  altre

8

 

– – – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  altri

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  altri

8

 

– – –  altri

 

 

0307 49 71

– – – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

8

 

– – – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  altri

8

 

–  Polpi o piovre (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  vivi, freschi o refrigerati

8

0307 59

– –  altri

 

 

0307 59 10

– – –  congelati

8

0307 59 90

– – –  altri

8

0307 60 00

–  Lumache, diverse da quelle di mare

esenzione

 

–  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

 

 

0307 91 00

– –  vivi, freschi o refrigerati

11

0307 99

– –  altri

 

 

 

– – –  congelati

 

 

0307 99 11

– – – –  Totani (Illex spp.)

8

0307 99 13

– – – –  Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae

8

0307 99 15

– – – –  Meduse (Rhopilema spp.)

esenzione

0307 99 18

– – – –  altri

11

0307 99 90

– – –  altri

11

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1.

Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

2.

Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

a)

«burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

b)

«paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

3.

I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

a)

avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

b)

avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

c)

essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

4.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);

b)

le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

Note di sottovoci

1.

Ai fini della sottovoce 0404 10, l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.

2.

Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).

Nota complementare

1.

L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:

a)

per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b)

per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0401 10

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

 

 

0401 10 10

– –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  altri

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

 

 

 

– –  inferiore o uguale a 3 %

 

 

0401 20 11

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  altri

17,9 €/100 kg/net

 

– –  superiore a 3 %

 

 

0401 20 91

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  altri

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

 

 

 

– –  inferiore o uguale a 21 %

 

 

0401 30 11

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  altri

56,6 €/100 kg/net

 

– –  superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %

 

 

0401 30 31

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  altri

109,1 €/100 kg/net

 

– –  superiore a 45 %

 

 

0401 30 91

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  altri

182,8 €/100 kg/net

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0402 10

–  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

 

 

 

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0402 10 11

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  altri

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  altri

 

 

0402 10 91

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (25)

0402 10 99

– – –  altri

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (25)

 

–  in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

 

 

0402 21

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %

 

 

0402 21 11

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  altri

 

 

0402 21 17

– – – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %

 

 

0402 21 91

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  altri

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  altri

 

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %

 

 

0402 29 11

– – – –  Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – – –  altri

 

 

0402 29 15

– – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0402 29 19

– – – – –  altri

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (25)

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %

 

 

0402 29 91

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0402 29 99

– – – –  altri

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (25)

 

–  altri

 

 

0402 91

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0402 91 10

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %

34,7 €/100 kg/net

0402 91 30

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %

 

 

0402 91 51

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  altri

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %

 

 

0402 91 91

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  altri

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  altri

 

 

0402 99 10

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %

 

 

0402 99 31

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (25)

0402 99 39

– – – –  altri

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (25)

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %

 

 

0402 99 91

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (25)

0402 99 99

– – – –  altri

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (25)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

 

 

0403 10

–  Yogurt

 

 

 

– –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 10 11

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  superiore a 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 10 31

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 10 33

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 10 39

– – – –  superiore a 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

0403 10 51

– – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  superiore a 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 10 91

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  superiore a 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  altri

 

 

 

– –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide

 

 

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 90 11

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 90 31

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0403 90 33

– – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

0403 90 39

– – – – –  superiore a 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 90 51

– – – – –  inferiore o uguale a 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  superiore a 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0403 90 61

– – – – –  inferiore o uguale a 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 90 63

– – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

0403 90 69

– – – – –  superiore a 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (25)

 

– –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

– – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

0403 90 71

– – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  superiore a 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

0403 90 91

– – – –  inferiore o uguale a 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  superiore a 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

 

 

0404 10

–  Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

– –  in polvere, in granuli o in altre forme solide

 

 

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

– – – –  inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 02

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 12

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

– – – –  inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 26

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (25)

0404 10 28

– – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 32

– – – – –  superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – – –  superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 34

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 36

– – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 38

– – – – –  superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

 

– –  altri

 

 

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

– – – –  inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 48

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 €/kg/net (26)

0404 10 52

– – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 56

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

 

 

 

– – – –  inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 72

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 74

– – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 76

– – – – –  superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

 

– – – –  superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 10 78

– – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 82

– – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 10 84

– – – – –  superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 90

–  altri

 

 

 

– –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 90 21

– – –  inferiore o uguale a 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  superiore a 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

– –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

 

 

0404 90 81

– – –  inferiore o uguale a 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 90 83

– – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0404 90 89

– – –  superiore a 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (25)

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

 

 

0405 10

–  Burro

 

 

 

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %

 

 

 

– – –  Burro naturale

 

 

0405 10 11

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 19

– – – –  altro

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 30

– – –  Burro ricombinato

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 50

– – –  Burro di siero di latte

189,6 €/100 kg/net (13)

0405 10 90

– –  altro

231,3 €/100 kg/net (13)

0405 20

–  Paste da spalmare lattiere

 

 

0405 20 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

9 + EA (28)

0405 20 30

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

9 + EA (28)

0405 20 90

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

189,6 €/100 kg/net

0405 90

–  altri

 

 

0405 90 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

231,3 €/100 kg/net (13)

0405 90 90

– –  altri

231,3 €/100 kg/net (13)

0406

Formaggi e latticini

 

 

0406 10

–  Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

 

 

0406 10 20

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %

185,2 €/100 kg/net (13)

0406 10 80

– –  altri

221,2 €/100 kg/net (13)

0406 20

–  Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

 

 

0406 20 10

– –  Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (29)

7,7

0406 20 90

– –  altri

188,2 €/100 kg/net (13)

0406 30

–  Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

 

 

0406 30 10

– –  ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca

144,9 €/100 kg/net (13)

 

– –  altri

 

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca

 

 

0406 30 31

– – – –  inferiore o uguale a 48 %

139,1 €/100 kg/net (13)

0406 30 39

– – – –  superiore a 48 %

144,9 €/100 kg/net (13)

0406 30 90

– – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

215 €/100 kg/net (13)

0406 40

–  Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– –  Roquefort

140,9 €/100 kg/net (13)

0406 40 50

– –  Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (13)

0406 40 90

– –  altri

140,9 €/100 kg/net (13)

0406 90

–  altri formaggi

 

 

0406 90 01

– –  destinati alla trasformazione (30)

167,1 €/100 kg/net (13)

 

– –  altri

 

 

0406 90 13

– – –  Emmental

171,7 €/100 kg/net (13)

0406 90 15

– – –  Gruyère, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (13)

0406 90 17

– – –  Bergkäse, Appenzell

171,7 €/100 kg/net (13)

0406 90 18

– – –  Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine

171,7 €/100 kg/net (13)

0406 90 19

– – –  Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (29)

7,7

0406 90 21

– – –  Cheddar

167,1 €/100 kg/net (13)

0406 90 23

– – –  Edam (Geheimratskäse)

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 25

– – –  Tilsit

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 27

– – –  Butterkäse

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 29

– – –  Kashkaval

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 32

– – –  Feta

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 35

– – –  Kefalotyri

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 37

– – –  Finlandia

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 39

– – –  Jarlsberg

151 €/100 kg/net (13)

 

– – –  altri

 

 

0406 90 50

– – – –  Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

151 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  altri

 

 

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

 

 

 

– – – – – –  inferiore o uguale a 47 %

 

 

0406 90 61

– – – – – – –  Grana padano, Parmigiano reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

– – – – – – –  Fiore sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (13)

0406 90 69

– – – – – – –  altri

188,2 €/100 kg/net (13)

 

– – – – – –  superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %

 

 

0406 90 73

– – – – – – –  Provolone

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 75

– – – – – – –  Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 76

– – – – – – –  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 78

– – – – – – –  Gouda

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 79

– – – – – – –  Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 81

– – – – – – –  Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 82

– – – – – – –  Camembert

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 84

– – – – – – –  Brie

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 85

– – – – – – –  Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

 

– – – – – – –  altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

 

 

0406 90 86

– – – – – – – –  superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 87

– – – – – – – –  superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 88

– – – – – – – –  superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

151 €/100 kg/net (13)

0406 90 93

– – – – – –  superiore a 72 %

185,2 €/100 kg/net (13)

0406 90 99

– – – – –  altri

221,2 €/100 kg/net (13)

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

 

 

 

–  di volatili da cortile

 

 

 

– –  da cova (31)

 

 

0407 00 11

– – –  di tacchine o di oche

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

– – –  altri

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

– –  altri

30,4 €/100 kg/net (13)

1 000 p/st

0407 00 90

–  altri

7,7

p/st

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

–  Tuorli

 

 

0408 11

– –  essiccati

 

 

0408 11 20

– – –  inadatti ad uso alimentare (32)

esenzione

0408 11 80

– – –  altri

142,3 €/100 kg/net (13)

0408 19

– –  altri

 

 

0408 19 20

– – –  inadatti ad uso alimentare (32)

esenzione

 

– – –  altri

 

 

0408 19 81

– – – –  liquidi

62 €/100 kg/net (13)

0408 19 89

– – – –  altri, compresi congelati

66,3 €/100 kg/net (13)

 

–  altri

 

 

0408 91

– –  essiccati

 

 

0408 91 20

– – –  inadatti ad uso alimentare (32)

esenzione

0408 91 80

– – –  altri

137,4 €/100 kg/net (13)

0408 99

– –  altri

 

 

0408 99 20

– – –  inadatti ad uso alimentare (32)

esenzione

0408 99 80

– – –  altri

35,3 €/100 kg/net (13)

0409 00 00

Miele naturale

17,3

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

7,7

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

b)

i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);

c)

le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

d)

le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

2.

I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).

3.

Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4.

Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

esenzione

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

 

 

0502 10 00

–  Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

esenzione

0502 90 00

–  altri

esenzione

0503

 

 

 

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

esenzione

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

 

 

0505 10

–  Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

 

 

0505 10 10

– –  gregge

esenzione

0505 10 90

– –  altre

esenzione

0505 90 00

–  altri

esenzione

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

 

 

0506 10 00

–  Osseina e ossa acidulate

esenzione

0506 90 00

–  altre

esenzione

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

 

 

0507 10 00

–  Avorio; polveri e cascami d'avorio

esenzione

0507 90 00

–  altri

esenzione

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

esenzione

0509

 

 

 

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

esenzione

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

 

 

0511 10 00

–  Sperma di tori

esenzione

p/st (33)

 

–  altri

 

 

0511 91

– –  Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3

 

 

0511 91 10

– – –  Cascami di pesci

esenzione

0511 91 90

– – –  altri

esenzione

0511 99

– –  altri

 

 

0511 99 10

– – –  Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

esenzione

 

– – –  Spugne naturali di origine animale

 

 

0511 99 31

– – – –  gregge

esenzione

0511 99 39

– – – –  altre

5,1

0511 99 85

– – –  altri

esenzione

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Nota

1.

In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

Note

1.

Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo: le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.

2.

I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementari

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

 

 

0601 10

–  Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

 

 

0601 10 10

– –  Giacinti

5,1

p/st

0601 10 20

– –  Narcisi

5,1

p/st

0601 10 30

– –  Tulipani

5,1

p/st

0601 10 40

– –  Gladioli

5,1

p/st

0601 10 90

– –  altri

5,1

0601 20

–  Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

 

 

0601 20 10

– –  Piantimi, piante e radici di cicoria

esenzione

0601 20 30

– –  Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

9,6

0601 20 90

– –  altri

6,4

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

 

 

0602 10

–  Talee senza radici e marze

 

 

0602 10 10

– –  di viti

esenzione

0602 10 90

– –  altre

4

0602 20

–  Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

 

 

0602 20 10

– –  Talee innestate e barbatelle, di viti

esenzione

0602 20 90

– –  altri

8,3

0602 30 00

–  Rododendri e azalee, anche innestati

8,3

0602 40 00

–  Rosai, anche innestati

8,3

p/st

0602 90

–  altri

 

 

0602 90 10

– –  Bianco di funghi (micelio)

8,3

0602 90 20

– –  Barbatelle di ananassi

esenzione

0602 90 30

– –  Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

8,3

 

– –  altri

 

 

 

– – –  Piante da pien'aria

 

 

 

– – – –  Alberi, arbusti e arboscelli

 

 

0602 90 41

– – – – –  da bosco

8,3

 

– – – – –  altri

 

 

0602 90 45

– – – – – –  Talee radicate e giovani piante

6,5

0602 90 49

– – – – – –  altri

8,3

0602 90 50

– – – –  altre piante da pien'aria

8,3

 

– – –  Piante d'appartamento

 

 

0602 90 70

– – – –  Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

6,5

 

– – – –  altre

 

 

0602 90 91

– – – – –  Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee

6,5

0602 90 99

– – – – –  altre

6,5

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

 

 

 

–  freschi

 

 

0603 11 00

– –  Rose

 (34)

p/st

0603 12 00

– –  Garofani

 (34)

p/st

0603 13 00

– –  Orchidee

 (34)

p/st

0603 14 00

– –  Crisantemi

 (34)

p/st

0603 19

– –  altri

 

 

0603 19 10

– – –  Gladioli

 (34)

p/st

0603 19 90

– – –  altri

 (34)

0603 90 00

–  altri

10

0604

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

 

 

0604 10

–  Muschi e licheni

 

 

0604 10 10

– –  Licheni delle renne

esenzione

0604 10 90

– –  altri

5

 

–  altri

 

 

0604 91

– –  freschi

 

 

0604 91 20

– – –  Alberi di Natale

2,5

p/st

0604 91 40

– – –  Rami di conifere

2,5

0604 91 90

– – –  altri

2

0604 99

– –  altri

 

 

0604 99 10

– – –  semplicemente essiccati

esenzione

0604 99 90

– – –  altri

10,9

CAPITOLO 7

ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.

2.

Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).

3.

La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:

a)

i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);

b)

il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;

c)

la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);

d)

le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).

4.

Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0701

Patate, fresche o refrigerate

 

 

0701 10 00

–  da semina (32)

4,5

0701 90

–  altre

 

 

0701 90 10

– –  destinate alla fabbricazione della fecola (11)

5,8

 

– –  altre

 

 

0701 90 50

– – –  di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

 (35)

0701 90 90

– – –  altre

11,5

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

 (36)

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

 

 

0703 10

–  Cipolle e scalogni

 

 

 

– –  Cipolle

 

 

0703 10 11

– – –  da semina

9,6

0703 10 19

– – –  altre

9,6

0703 10 90

– –  Scalogni

9,6

0703 20 00

–  Agli

9,6 + 120 €/100 kg/net (13)

0703 90 00

–  Porri ed altri ortaggi agliacei

10,4

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

 

 

0704 10 00

–  Cavolfiori e cavoli broccoli

 (37)

0704 20 00

–  Cavoletti di Bruxelles

12

0704 90

–  altri

 

 

0704 90 10

– –  Cavoli bianchi e cavoli rossi

12 MIN 0,4 €/100 kg/net

0704 90 90

– –  altri

12

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

 

 

 

–  Lattughe

 

 

0705 11 00

– –  a cappuccio

 (38)

0705 19 00

– –  altre

10,4

 

–  Cicorie

 

 

0705 21 00

– –  Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0705 29 00

– –  altre

10,4

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

 

 

0706 10 00

–  Carote e navoni

13,6 (13)

0706 90

–  altri

 

 

0706 90 10

– –  Sedani-rapa

 (39)

0706 90 30

– –  Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

12

0706 90 90

– –  altri

13,6

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

 

 

0707 00 05

–  Cetrioli

 (36)

0707 00 90

–  Cetriolini

12,8

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

 

 

0708 10 00

–  Piselli (Pisum sativum)

 (40)

0708 20 00

–  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 (41)

0708 90 00

–  altri legumi

11,2

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

 

 

0709 20 00

–  Asparagi

10,2

0709 30 00

–  Melanzane

12,8

0709 40 00

–  Sedani, esclusi i sedani-rapa

12,8

 

–  Funghi e tartufi

 

 

0709 51 00

– –  Funghi del genere Agaricus

12,8

0709 59

– –  altri

 

 

0709 59 10

– – –  Funghi galletti o gallinacci

3,2

0709 59 30

– – –  Funghi porcini

5,6

0709 59 50

– – –  Tartufi

6,4

0709 59 90

– – –  altri

6,4

0709 60

–  Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

 

 

0709 60 10

– –  Peperoni

7,2 (13)

 

– –  altri

 

 

0709 60 91

– – –  del genere «Capsicum» destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di «Capsicum» (11)

esenzione

0709 60 95

– – –  destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (11)

esenzione

0709 60 99

– – –  altri

6,4

0709 70 00

–  Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

10,4

0709 90

–  altri

 

 

0709 90 10

– –  Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

10,4

0709 90 20

– –  Bietole da costa e cardi

10,4

 

– –  Olive

 

 

0709 90 31

– – –  destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (11)

4,5

0709 90 39

– – –  altre

13,1 €/100 kg/net

0709 90 40

– –  Capperi

5,6

0709 90 50

– –  Finocchi

8

0709 90 60

– –  Granturco dolce

9,4 €/100 kg/net

0709 90 70

– –  Zucchine

 (36)

0709 90 80

– –  Carciofi

 (36)

0709 90 90

– –  altri

12,8

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

 

 

0710 10 00

–  Patate

14,4

 

–  Legumi da granella, anche sgranati

 

 

0710 21 00

– –  Piselli (Pisum sativum)

14,4

0710 22 00

– –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,4

0710 29 00

– –  altri

14,4

0710 30 00

–  Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

14,4

0710 40 00

–  Granturco dolce

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (42)

0710 80

–  altri ortaggi o legumi

 

 

0710 80 10

– –  Olive

15,2

 

– –  Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

 

 

0710 80 51

– – –  Peperoni

14,4

0710 80 59

– – –  altri

6,4

 

– –  Funghi

 

 

0710 80 61

– – –  del genere Agaricus

14,4

0710 80 69

– – –  altri

14,4

0710 80 70

– –  Pomodori

14,4

0710 80 80

– –  Carciofi

14,4

0710 80 85

– –  Asparagi

14,4

0710 80 95

– –  altri

14,4

0710 90 00

–  Miscele di ortaggi o di legumi

14,4

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

 

 

0711 20

–  Olive

 

 

0711 20 10

– –  destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (11)

6,4

0711 20 90

– –  altre

13,1 €/100 kg/net

0711 40 00

–  Cetrioli e cetriolini

12

 

–  Funghi e tartufi

 

 

0711 51 00

– –  Funghi del genere Agaricus

9,6 + 191 €/100 kg/net eda (13)

kg/net eda

0711 59 00

– –  altri

9,6

0711 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

 

 

 

– –  Ortaggi o legumi

 

 

0711 90 10

– – –  Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», esclusi i peperoni

6,4

0711 90 30

– – –  Granturco dolce

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (42)

0711 90 50

– – –  Cipolle

7,2

0711 90 70

– – –  Capperi

4,8

0711 90 80

– – –  altri

9,6

0711 90 90

– –  Miscele di ortaggi o legumi

12

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

 

 

0712 20 00

–  Cipolle

12,8 (13)

 

–  Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi

 

 

0712 31 00

– –  Funghi del genere Agaricus

12,8

0712 32 00

– –  Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

12,8

0712 33 00

– –  Tremelle (Tremella spp.)

12,8

0712 39 00

– –  altri

12,8

0712 90

–  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

 

 

0712 90 05

– –  Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

10,2

 

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

 

 

0712 90 11

– – –  ibrido, destinato alla semina (32)

esenzione

0712 90 19

– – –  altro

9,4 €/100 kg/net

0712 90 30

– –  Pomodori

12,8

0712 90 50

– –  Carote

12,8

0712 90 90

– –  altri

12,8

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

 

 

0713 10

–  Piselli (Pisum sativum)

 

 

0713 10 10

– –  destinati alla semina

esenzione

0713 10 90

– –  altri

esenzione

0713 20 00

–  Ceci

esenzione

 

–  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

0713 31 00

– –  Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

esenzione

0713 32 00

– –  Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

esenzione

0713 33

– –  Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

 

 

0713 33 10

– – –  destinati alla semina

esenzione

0713 33 90

– – –  altri

esenzione

0713 39 00

– –  altri

esenzione

0713 40 00

–  Lenticchie

esenzione

0713 50 00

–  Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

3,2

0713 90 00

–  altre

3,2

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

 

 

0714 10

–  Radici di manioca

 

 

0714 10 91

– –  dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

9,5 €/100 kg/net (13)

0714 10 98

– –  altri

9,5 €/100 kg/net (13)

0714 20

–  Patate dolci

 

 

0714 20 10

– –  fresche, intere, destinate al consumo umano (43)

3,8 (44)

0714 20 90

– –  altre

6,4 €/100 kg/net (13)

0714 90

–  altri

 

 

 

– –  Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

 

 

0714 90 11

– – –  dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

9,5 €/100 kg/net (13)

0714 90 19

– – –  altri

9,5 €/100 kg/net (13)

0714 90 90

– –  altri

3,8 (44)

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

Note

1.

Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.

2.

Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

3.

Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:

a)

migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);

b)

migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);

purché mantengano il carattere di frutta secche.

Note complementari

1.

Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore in zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore 0,95.

2.

Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicale» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

3.

Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

 

 

–  Noci di cocco

 

 

0801 11 00

– –  disseccate

esenzione

0801 19 00

– –  altre

esenzione

 

–  Noci del Brasile

 

 

0801 21 00

– –  con guscio

esenzione

0801 22 00

– –  sgusciate

esenzione

 

–  Noci di acagiù

 

 

0801 31 00

– –  con guscio

esenzione

0801 32 00

– –  sgusciate

esenzione

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

 

 

 

–  Mandorle

 

 

0802 11

– –  con guscio

 

 

0802 11 10

– – –  amare

esenzione

0802 11 90

– – –  altre

5,6 (13)

0802 12

– –  sgusciate

 

 

0802 12 10

– – –  amare

esenzione

0802 12 90

– – –  altre

3,5 (13)

 

–  Nocciole (Corylus spp.)

 

 

0802 21 00

– –  con guscio

3,2

0802 22 00

– –  sgusciate

3,2

 

–  Noci comuni

 

 

0802 31 00

– –  con guscio

4

0802 32 00

– –  sgusciate

5,1

0802 40 00

–  Castagne e marroni (Castanea spp.)

5,6

0802 50 00

–  Pistacchi

1,6

0802 60 00

–  Noci macadamia

2

0802 90

–  altre

 

 

0802 90 20

– –  Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn

esenzione

0802 90 50

– –  Pinoli o semi del pino domestico

3,2 (45)

0802 90 85

– –  altre

3,2 (45)

0803 00

Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate

 

 

 

–  fresche

 

 

0803 00 11

– –  Frutta del plantano (Banane da cuocere)

16

0803 00 19

– –  altre

176 €/1 000 kg/net

0803 00 90

–  essiccate

16

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

 

 

0804 10 00

–  Datteri

7,7

0804 20

–  Fichi

 

 

0804 20 10

– –  freschi

5,6

0804 20 90

– –  secchi

8

0804 30 00

–  Ananassi

5,8

0804 40 00

–  Avocadi

 (46)

0804 50 00

–  Guaiave, manghi e mangostani

esenzione

0805

Agrumi, freschi o secchi

 

 

0805 10

–  Arance

 

 

0805 10 20

– –  Arance dolci, fresche

 (36)

0805 10 80

– –  altre

 (47)

0805 20

–  Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

 

 

0805 20 10

– –  Clementine

 (36)

0805 20 30

– –  Monreal e satsuma

 (36)

0805 20 50

– –  Mandarini e wilkings

 (36)

0805 20 70

– –  Tangerini

 (36)

0805 20 90

– –  altri

 (36)

0805 40 00

–  Pompelmi e pomeli

 (48)

0805 50

–  Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

 

 

0805 50 10

– –  Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

 (36)

0805 50 90

– –  Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

0805 90 00

–  altri

12,8

0806

Uve, fresche o secche

 

 

0806 10

–  fresche

 

 

0806 10 10

– –  da tavola

 (36)

0806 10 90

– –  altre

 (49)

0806 20

–  secche

 

 

0806 20 10

– –  Uve di Corinto

2,4

0806 20 30

– –  Uva sultanina

2,4

0806 20 90

– –  altre

2,4

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

 

 

 

–  Meloni (compresi i cocomeri)

 

 

0807 11 00

– –  Cocomeri

8,8

0807 19 00

– –  altri

8,8

0807 20 00

–  Papaie

esenzione

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

 

 

0808 10

–  Mele

 

 

0808 10 10

– –  Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

0808 10 80

– –  altre

 (36)

0808 20

–  Pere e cotogne

 

 

 

– –  Pere

 

 

0808 20 10

– – –  Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

0808 20 50

– – –  altre

 (149)

0808 20 90

– –  Cotogne

7,2

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

 

 

0809 10 00

–  Albicocche

 (149)

0809 20

–  Ciliege

 

 

0809 20 05

– –  Ciliege acide (Prunus cerasus)

 (149)

0809 20 95

– –  altre

 (149)

0809 30

–  Pesche, comprese le pesche noci

 

 

0809 30 10

– –  Pesche noci

 (149)

0809 30 90

– –  altre

 (149)

0809 40

–  Prugne e prugnole

 

 

0809 40 05

– –  Prugne

 (149)

0809 40 90

– –  Prugnole

12

0810

Altre frutta fresche

 

 

0810 10 00

–  Fragole

 (50)

0810 20

–  Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

 

 

0810 20 10

– –  Lamponi

8,8

0810 20 90

– –  altri

9,6

0810 40

–  Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»

 

 

0810 40 10

– –  Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)

esenzione

0810 40 30

– –  Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

3,2

0810 40 50

– –  Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»

3,2

0810 40 90

– –  altri

9,6

0810 50 00

–  Kiwi

 (51)

0810 60 00

–  Durian

8,8

0810 90

–  altri

 

 

0810 90 20

– –  Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

esenzione

 

– –  Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina

 

 

0810 90 50

– – –  Ribes nero (cassis)

8,8

0810 90 60

– – –  Ribes rosso

8,8

0810 90 70

– – –  altri

9,6

0810 90 95

– –  altre

8,8

0811

Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0811 10

–  Fragole

 

 

 

– –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0811 10 11

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 10 19

– – –  altre

20,8

0811 10 90

– –  altre

14,4

0811 20

–  Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

 

 

 

– –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0811 20 11

– – –  con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

0811 20 19

– – –  altri

20,8

 

– –  altri

 

 

0811 20 31

– – –  Lamponi

14,4

0811 20 39

– – –  Ribes nero (cassis)

14,4

0811 20 51

– – –  Ribes rosso

12

0811 20 59

– – –  More di rovo o di gelso e more-lamponi

12

0811 20 90

– – –  altri

14,4

0811 90

–  altre

 

 

 

– –  con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

 

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

0811 90 11

– – – –  Frutta tropicale e noci tropicali

13 + 5,3 €/100 kg/net

0811 90 19

– – – –  altri

20,8 + 8,4 €/100 kg/net

 

– – –  altre

 

 

0811 90 31

– – – –  Frutta tropicale e noci tropicali

13

0811 90 39

– – – –  altri

20,8

 

– –  altre

 

 

0811 90 50

– – –  Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

12

0811 90 70

– – –  Mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»

3,2

 

– – –  Ciliege

 

 

0811 90 75

– – – –  Ciliege acide (Prunus cerasus)

14,4

0811 90 80

– – – –  altre

14,4

0811 90 85

– – –  Frutta tropicale e noci tropicali

9

0811 90 95

– – –  altre

14,4

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

 

 

0812 10 00

–  Ciliege

8,8

0812 90

–  altre

 

 

0812 90 10

– –  Albicocche

12,8

0812 90 20

– –  Arance

12,8

0812 90 30

– –  Papaie

2,3

0812 90 40

– –  Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

6,4

0812 90 70

– –  Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

5,5

0812 90 98

– –  altre

8,8

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

 

 

0813 10 00

–  Albicocche

5,6

0813 20 00

–  Prugne

9,6

0813 30 00

–  Mele

3,2

0813 40

–  altre frutta

 

 

0813 40 10

– –  Pesche, comprese le pesche noci

5,6

0813 40 30

– –  Pere

6,4

0813 40 50

– –  Papaie

2

0813 40 65

– –  Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

esenzione

0813 40 95

– –  altre

2,4

0813 50

–  Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

 

 

 

– –  Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806

 

 

 

– – –  senza prugne

 

 

0813 50 12

– – – –  di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

4

0813 50 15

– – – –  altre

6,4

0813 50 19

– – –  con prugne

9,6

 

– –  Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

 

 

0813 50 31

– – –  di noci tropicali

4

0813 50 39

– – –  altri

6,4

 

– –  altri miscugli

 

 

0813 50 91

– – –  non contenenti prugne e fichi

8

0813 50 99

– – –  altri

9,6

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

1,6

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Note

1.

I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:

a)

i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

b)

i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

2.

Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.

Nota complementare

1.

Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

 

 

 

–  Caffè non torrefatto

 

 

0901 11 00

– –  non decaffeinizzato

esenzione

0901 12 00

– –  decaffeinizzato

8,3

 

–  Caffè torrefatto

 

 

0901 21 00

– –  non decaffeinizzato

7,5

0901 22 00

– –  decaffeinizzato

9

0901 90

–  altri

 

 

0901 90 10

– –  Bucce e pellicole di caffè

esenzione

0901 90 90

– –  Succedanei del caffè contenenti caffè

11,5

0902

Tè, anche aromatizzato

 

 

0902 10 00

–  Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

3,2

0902 20 00

–  Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato

esenzione

0902 30 00

–  Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg

esenzione

0902 40 00

–  Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

esenzione

0903 00 00

Mate

esenzione

0904

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati

 

 

 

–  Pepe

 

 

0904 11 00

– –  non tritato né polverizzato

esenzione

0904 12 00

– –  tritato o polverizzato

4

0904 20

–  Pimenti essiccati, tritati o polverizzati

 

 

 

– –  non tritati né polverizzati

 

 

0904 20 10

– – –  Peperoni

9,6

0904 20 30

– – –  altri

esenzione

0904 20 90

– –  tritati o polverizzati

5

0905 00 00

Vaniglia

6

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

 

 

 

–  non tritati né polverizzati

 

 

0906 11 00

– –  Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)

esenzione

0906 19 00

– –  altri

esenzione

0906 20 00

–  tritati o polverizzati

esenzione

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

8

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

 

 

0908 10 00

–  Noci moscate

esenzione

0908 20 00

–  Macis

esenzione

0908 30 00

–  Amomi e cardamomi

esenzione

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

 

 

0909 10 00

–  Semi di anice o di badiana

esenzione

0909 20 00

–  Semi di coriandolo

esenzione

0909 30 00

–  Semi di cumino

esenzione

0909 40 00

–  Semi di carvi

esenzione

0909 50 00

–  Semi di finocchio; bacche di ginepro

esenzione

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

 

 

0910 10 00

–  Zenzero

esenzione

0910 20

–  Zafferano

 

 

0910 20 10

– –  non tritato né polverizzato

esenzione

0910 20 90

– –  tritato o polverizzato

8,5

0910 30 00

–  Curcuma

esenzione

 

–  altre spezie

 

 

0910 91

– –  Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

 

 

0910 91 10

– – –  non tritati né polverizzati

esenzione

0910 91 90

– – –  tritati o polverizzati

12,5

0910 99

– –  altre

 

 

0910 99 10

– – –  Semi di fieno greco

esenzione

 

– – –  Timo

 

 

 

– – – –  non tritato né polverizzato

 

 

0910 99 31

– – – – –  Serpillo (Thymus serpyllum)

esenzione

0910 99 33

– – – – –  altro

7

0910 99 39

– – – –  tritato o polverizzato

8,5

0910 99 50

– – –  Foglie di alloro

7

0910 99 60

– – –  Curry

esenzione

 

– – –  altre

 

 

0910 99 91

– – – –  non tritate né polverizzate

esenzione

0910 99 99

– – – –  tritate o polverizzate

12,5

CAPITOLO 10

CEREALI

Note

1.

A)

I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.

B)

Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.

2.

La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

Nota di sottovoci

1.

Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

Note complementari

1.

Sono considerati:

a)

«riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

b)

«riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;

c)

«riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;

d)

«risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

e)

«riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;

f)

«riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;

g)

«riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;

h)

«rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

2.

Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a)

per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b)

negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

 

 

1001 10 00

–  Frumento (grano) duro

148 €/t (13)  (52)

1001 90

–  altro

 

 

1001 90 10

– –  Spelta, destinata alla semina (32)

12,8

 

– –  altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

 

 

1001 90 91

– – –  Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

95 €/t (52)

1001 90 99

– – –  altri

95 €/t (13)  (52)

1002 00 00

Segala

93 €/t (52)

1003 00

Orzo

 

 

1003 00 10

–  destinato alla semina

93 €/t (13)

1003 00 90

–  altro

93 €/t (13)

1004 00 00

Avena

89 €/t

1005

Granturco

 

 

1005 10

–  destinato alla semina

 

 

 

– –  ibrido (32)

 

 

1005 10 11

– – –  ibrido doppio e ibrido top-cross

esenzione

1005 10 13

– – –  ibrido a tre vie

esenzione

1005 10 15

– – –  ibrido semplice

esenzione

1005 10 19

– – –  altro

esenzione

1005 10 90

– –  altro

94 €/t (13)  (52)

1005 90 00

–  altro

94 €/t (13)  (52)

1006

Riso

 

 

1006 10

–  Risone (riso «paddy»)

 

 

1006 10 10

– –  destinato alla semina (32)

7,7

 

– –  altro

 

 

 

– – –  surriscaldato (parboiled)

 

 

1006 10 21

– – – –  a grani tondi

211 €/t (13)

1006 10 23

– – – –  a grani medi

211 €/t (13)

 

– – – –  a grani lunghi

 

 

1006 10 25

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 €/t (13)

1006 10 27

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 €/t (13)

 

– – –  altro

 

 

1006 10 92

– – – –  a grani tondi

211 €/t (13)

1006 10 94

– – – –  a grani medi

211 €/t (13)

 

– – – –  a grani lunghi

 

 

1006 10 96

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

211 €/t (13)

1006 10 98

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

211 €/t (13)

1006 20

–  Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)

 

 

 

– –  surriscaldato (parboiled)

 

 

1006 20 11

– – –  a grani tondi

264 €/t (53)  (13)

1006 20 13

– – –  a grani medi

264 €/t (53)  (13)

 

– – –  a grani lunghi

 

 

1006 20 15

– – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

264 €/t (53)  (13)

1006 20 17

– – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

264 €/t (53)  (13)

 

– –  altro

 

 

1006 20 92

– – –  a grani tondi

264 €/t (53)  (13)

1006 20 94

– – –  a grani medi

264 €/t (53)  (13)

 

– – –  a grani lunghi

 

 

1006 20 96

– – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

264 €/t (53)  (13)

1006 20 98

– – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

264 €/t (53)  (13)

1006 30

–  Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

 

 

 

– –  Riso semilavorato

 

 

 

– – –  surriscaldato (parboiled)

 

 

1006 30 21

– – – –  a grani tondi

416 €/t (53)  (13)

1006 30 23

– – – –  a grani medi

416 €/t (53)  (13)

 

– – – –  a grani lunghi

 

 

1006 30 25

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

416 €/t (53)  (13)

1006 30 27

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (53)  (13)

 

– – –  altro

 

 

1006 30 42

– – – –  a grani tondi

416 €/t (53)  (13)

1006 30 44

– – – –  a grani medi

416 €/t (53)  (13)

 

– – – –  a grani lunghi

 

 

1006 30 46

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

416 €/t (53)  (13)

1006 30 48

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (53)  (13)

 

– –  Riso lavorato

 

 

 

– – –  surriscaldato (parboiled)

 

 

1006 30 61

– – – –  a grani tondi

416 €/t (53)  (13)

1006 30 63

– – – –  a grani medi

416 €/t (53)  (13)

 

– – – –  a grani lunghi

 

 

1006 30 65

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

416 €/t (53)  (13)

1006 30 67

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (53)  (13)

 

– – –  altro

 

 

1006 30 92

– – – –  a grani tondi

416 €/t (53)  (13)

1006 30 94

– – – –  a grani medi

416 €/t (53)  (13)

 

– – – –  a grani lunghi

 

 

1006 30 96

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

416 €/t (53)  (13)

1006 30 98

– – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

416 €/t (53)  (13)

1006 40 00

–  Rotture di riso

128 €/t (13)

1007 00

Sorgo da granella

 

 

1007 00 10

–  ibrido destinato alla semina (32)

6,4

1007 00 90

–  altro

94 €/t (13)  (52)

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

 

 

1008 10 00

–  Grano saraceno

37 €/t

1008 20 00

–  Miglio

56 €/t (13)

1008 30 00

–  Scagliola

esenzione

1008 90

–  altri cereali

 

 

1008 90 10

– –  Triticale

93 €/t

1008 90 90

– –  altri

37 €/t

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);

b)

le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;

c)

i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;

d)

gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;

e)

i prodotti farmaceutici (capitolo 30);

f)

gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2.

A)

I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

a)

tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;

b)

tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.

B)

I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

Natura del cereale

Tenore di amido

Tenore di ceneri

Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di

315 micrometri (micron)

500 micrometri (micron)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Frumento e segala

45 %

2,5 %

80 %

Orzo

45 %

3 %

80 %

Avena

45 %

5 %

80 %

Granturco e sorgo a grani

45 %

2 %

90 %

Riso

45 %

1,6 %

80 %

Grano saraceno

45 %

4 %

80 %

Altri cereali

45 %

2 %

50 %

3.

Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

a)

i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;

b)

i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

Note complementari

1.

Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

a)

per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

b)

negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

2.

Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

a)

gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

b)

i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

 

 

 

–  di frumento (grano)

 

 

1101 00 11

– –  di frumento (grano) duro

172 €/t

1101 00 15

– –  di frumento (grano) tenero e di spelta

172 €/t

1101 00 90

–  di frumento segalato

172 €/t

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

 

 

1102 10 00

–  Farina di segala

168 €/t

1102 20

–  Farina di granturco

 

 

1102 20 10

– –  avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

173 €/t

1102 20 90

– –  altra

98 €/t

1102 90

–  altre

 

 

1102 90 10

– –  di orzo

171 €/t

1102 90 30

– –  di avena

164 €/t

1102 90 50

– –  Farina di riso

138 €/t

1102 90 90

– –  altre

98 €/t

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

 

 

 

–  Semole e semolini

 

 

1103 11

– –  di frumento (grano)

 

 

1103 11 10

– – –  di frumento (grano) duro

267 €/t

1103 11 90

– – –  di frumento (grano) tenero e di spelta

186 €/t

1103 13

– –  di granturco

 

 

1103 13 10

– – –  aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

173 €/t

1103 13 90

– – –  altri

98 €/t

1103 19

– –  di altri cereali

 

 

1103 19 10

– – –  di segala

171 €/t

1103 19 30

– – –  di orzo

171 €/t

1103 19 40

– – –  di avena

164 €/t

1103 19 50

– – –  di riso

138 €/t

1103 19 90

– – –  altri

98 €/t

1103 20

–  Agglomerati in forma di pellets

 

 

1103 20 10

– –  di segala

171 €/t

1103 20 20

– –  di orzo

171 €/t

1103 20 30

– –  di avena

164 €/t

1103 20 40

– –  di granturco

173 €/t

1103 20 50

– –  di riso

138 €/t

1103 20 60

– –  di frumento (grano)

175 €/t

1103 20 90

– –  altri

98 €/t

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

 

 

 

–  Cereali schiacciati o in fiocchi

 

 

1104 12

– –  di avena

 

 

1104 12 10

– – –  Cereali schiacciati

93 €/t

1104 12 90

– – –  Fiocchi

182 €/t

1104 19

– –  di altri cereali

 

 

1104 19 10

– – –  di frumento (grano)

175 €/t

1104 19 30

– – –  di segala

171 €/t

1104 19 50

– – –  di granturco

173 €/t

 

– – –  di orzo

 

 

1104 19 61

– – – –  Cereali schiacciati

97 €/t

1104 19 69

– – – –  Fiocchi

189 €/t

 

– – –  altri

 

 

1104 19 91

– – – –  Fiocchi di riso

234 €/t

1104 19 99

– – – –  altri

173 €/t

 

–  altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

 

 

1104 22

– –  di avena

 

 

1104 22 20

– – –  mondati (decorticati o pilati)

162 €/t

1104 22 30

– – –  mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

162 €/t

1104 22 50

– – –  perlati

145 €/t

1104 22 90

– – –  soltanto spezzati

93 €/t

1104 22 98

– – –  altri

93 €/t (13)

1104 23

– –  di granturco

 

 

1104 23 10

– – –  mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

152 €/t

1104 23 30

– – –  perlati

152 €/t

1104 23 90

– – –  soltanto spezzati

98 €/t

1104 23 99

– – –  altri

98 €/t

1104 29

– –  di altri cereali

 

 

 

– – –  di orzo

 

 

1104 29 01

– – – –  mondati (decorticati o pilati)

150 €/t

1104 29 03

– – – –  mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

150 €/t

1104 29 05

– – – –  perlati

236 €/t

1104 29 07

– – – –  soltanto spezzati

97 €/t

1104 29 09

– – – –  altri

97 €/t

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

 

 

1104 29 11

– – – – –  di frumento (grano)

129 €/t

1104 29 18

– – – – –  altri

129 €/t

1104 29 30

– – – –  perlati

154 €/t

 

– – – –  soltanto spezzati

 

 

1104 29 51

– – – – –  di frumento (grano)

99 €/t

1104 29 55

– – – – –  di segala

97 €/t

1104 29 59

– – – – –  altri

98 €/t

 

– – – –  altri

 

 

1104 29 81

– – – – –  di frumento (grano)

99 €/t

1104 29 85

– – – – –  di segala

97 €/t

1104 29 89

– – – – –  altri

98 €/t

1104 30

–  Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

 

 

1104 30 10

– –  di frumento (grano)

76 €/t

1104 30 90

– –  altri

75 €/t

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

 

 

1105 10 00

–  Farina, semolino e polvere

12,2

1105 20 00

–  Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

12,2

1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

 

 

1106 10 00

–  di legumi da granella secchi della voce 0713

7,7

1106 20

–  di sago, di radici o tuberi della voce 0714

 

 

1106 20 10

– –  denaturati (32)

95 €/t

1106 20 90

– –  altri

166 €/t

1106 30

–  dei prodotti del capitolo 8

 

 

1106 30 10

– –  di banane

10,9

1106 30 90

– –  altri

8,3

1107

Malto, anche torrefatto

 

 

1107 10

–  non torrefatto

 

 

 

– –  di frumento (grano)

 

 

1107 10 11

– – –  presentato in forma di farina

177 €/t

1107 10 19

– – –  altro

134 €/t

 

– –  altro

 

 

1107 10 91

– – –  presentato in forma di farina

173 €/t

1107 10 99

– – –  altro

131 €/t

1107 20 00

–  torrefatto

152 €/t

1108

Amidi e fecole; inulina

 

 

 

–  Amidi e fecole

 

 

1108 11 00

– –  Amido di frumento (grano)

224 €/t

1108 12 00

– –  Amido di granturco

166 €/t

1108 13 00

– –  Fecola di patate

166 €/t

1108 14 00

– –  Fecola di manioca

166 €/t

1108 19

– –  altri amidi e fecole

 

 

1108 19 10

– – –  Amido di riso

216 €/t

1108 19 90

– – –  altri

166 €/t

1108 20 00

–  Inulina

19,2

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

512 €/t

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

Note

1.

Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senape, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).

2.

La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.

3.

I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.

Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa:

a)

i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);

b)

le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;

c)

i cereali (capitolo 10);

d)

i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.

4.

La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

Ne sono invece esclusi:

a)

i prodotti farmaceutici del capitolo 30;

b)

i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;

c)

gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.

5.

Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:

a)

i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;

b)

le colture di microrganismi della voce 3002;

c)

i concimi delle voci 3101 o 3105.

Nota di sottovoce

1.

Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1201 00

Fave di soia, anche frantumate

 

 

1201 00 10

–  destinate alla semina (32)

esenzione

1201 00 90

–  altre

esenzione

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

 

 

1202 10

–  con guscio

 

 

1202 10 10

– –  destinate alla semina (32)

esenzione

1202 10 90

– –  altre

esenzione

1202 20 00

–  sgusciate, anche frantumate

esenzione

1203 00 00

Copra

esenzione

1204 00

Semi di lino, anche frantumati

 

 

1204 00 10

–  destinati alla semina (32)

esenzione

1204 00 90

–  altri

esenzione

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

 

 

1205 10

–  Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

 

 

1205 10 10

– –  destinati alla semina (32)

esenzione

1205 10 90

– –  altri

esenzione

1205 90 00

–  altri

esenzione

1206 00

Semi di girasole, anche frantumati

 

 

1206 00 10

–  destinati alla semina (32)

esenzione

 

–  altri

 

 

1206 00 91

– –  sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

esenzione

1206 00 99

– –  altri

esenzione

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

 

 

1207 20

–  Semi di cotone

 

 

1207 20 10

– –  destinati alla semina (32)

esenzione

1207 20 90

– –  altri

esenzione

1207 40

–  Semi di sesamo

 

 

1207 40 10

– –  destinati alla semina (32)

esenzione

1207 40 90

– –  altri

esenzione

1207 50

–  Semi di senape

 

 

1207 50 10

– –  destinati alla semina (32)

esenzione

1207 50 90

– –  altri

esenzione

 

–  altri

 

 

1207 91

– –  Semi di papavero nero o bianco

 

 

1207 91 10

– – –  destinati alla semina (32)

esenzione

1207 91 90

– – –  altri

esenzione

1207 99

– –  altri

 

 

1207 99 15

– – –  destinati alla semina (32)

esenzione

 

– – –  altri

 

 

1207 99 91

– – – –  Semi di canapa

esenzione

1207 99 97

– – – –  altri

esenzione

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape

 

 

1208 10 00

–  di fave di soia

4,5

1208 90 00

–  altre

esenzione

1209

Semi, frutti e spore da sementa

 

 

1209 10 00

–  Semi di barbabietole da zucchero

8,3

 

–  Semi da foraggio

 

 

1209 21 00

– –  di erba medica

2,5

1209 22

– –  di trifoglio (Trifolium spp.)

 

 

1209 22 10

– – –  Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)

esenzione

1209 22 80

– – –  altri

esenzione

1209 23

– –  di festuca

 

 

1209 23 11

– – –  Paleo (Festuca pratensis Huds.)

esenzione

1209 23 15

– – –  Festuca rossa (Festuca rubra L.)

esenzione

1209 23 80

– – –  altri

2,5

1209 24 00

– –  di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

esenzione

1209 25

– –  di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

 

 

1209 25 10

– – –  Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.)

esenzione

1209 25 90

– – –  Loglio inglese (Lolium perenne L.)

esenzione

1209 29

– –  altri

 

 

1209 29 10

– – –  Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

esenzione

1209 29 35

– – –  Semi di fleolo (coda di topo)

esenzione

1209 29 50

– – –  Semi di lupini

2,5

1209 29 60

– – –  Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba)

8,3

1209 29 80

– – –  altri

2,5

1209 30 00

–  Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

3

 

–  altri

 

 

1209 91

– –  Semi di ortaggi

 

 

1209 91 10

– – –  Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.)

3

1209 91 30

– – –  Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (Beta vulgaris var.conditiva)

8,3

1209 91 90

– – –  altri

3

1209 99

– –  altri

 

 

1209 99 10

– – –  Semi da bosco

esenzione

 

– – –  altri

 

 

1209 99 91

– – – –  Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30

3

1209 99 99

– – – –  altri

4

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

 

 

1210 10 00

–  Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

5,8

1210 20

–  Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

 

 

1210 20 10

– –  Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina

5,8

1210 20 90

– –  altri

5,8

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

 

 

1211 20 00

–  Radici di ginseng

esenzione

1211 30 00

–  Coca (foglie di)

esenzione

1211 40 00

–  Paglia di papavero

esenzione

1211 90

–  altri

 

 

1211 90 30

– –  Fave tonka

3

1211 90 85

– –  altri

esenzione

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

 

 

1212 20 00

–  Alghe

esenzione

 

–  altri

 

 

1212 91

– –  Barbabietole da zucchero

 

 

1212 91 20

– – –  secche, anche polverizzate

23 €/100 kg/net

1212 91 80

– – –  altre

6,7 €/100 kg/net

1212 99

– –  altri

 

 

1212 99 20

– – –  Canne da zucchero

4,6 €/100 kg/net

1212 99 30

– – –  Carrube

5,1

 

– – –  Semi di carrube

 

 

1212 99 41

– – – –  non sgusciati, né frantumati, né macinati

esenzione

1212 99 49

– – – –  altri

5,8

1212 99 70

– – –  altri

esenzione

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

esenzione

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

 

 

1214 10 00

–  Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

esenzione

1214 90

–  altri

 

 

1214 90 10

– –  Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

5,8

1214 90 90

– –  altri

esenzione

CAPITOLO 13

GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

Nota

1.

La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

Ne sono, invece, esclusi:

a)

gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);

b)

gli estratti di malto (voce 1901);

c)

gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);

d)

i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);

e)

la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;

f)

i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);

g)

i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);

h)

gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);

ij)

gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);

k)

la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

 

 

1301 20 00

–  Gomma arabica

esenzione

1301 90 00

–  altri

esenzione

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

 

 

–  Succhi ed estratti vegetali

 

 

1302 11 00

– –  Oppio

esenzione

1302 12 00

– –  di liquirizia

3,2

1302 13 00

– –  di luppolo

3,2

1302 19

– –  altri

 

 

1302 19 05

– – –  Oleoresina di vaniglia

3

1302 19 80

– – –  altri

esenzione

1302 20

–  Sostanze pectiche, pectinati e pectati

 

 

1302 20 10

– –  allo stato secco

19,2

1302 20 90

– –  altri

11,2

 

–  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

 

 

1302 31 00

– –  Agar-agar

esenzione

1302 32

– –  Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

 

 

1302 32 10

– – –  di carrube o di semi di carrube

esenzione

1302 32 90

– – –  di semi di guar

esenzione

1302 39 00

– –  altri

esenzione

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note

1.

Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

2.

La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).

3.

Non rientrano nella voce 1404 la lana di legno (voce 4405) e le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

 

 

1401 10 00

–  Bambù

esenzione

1401 20 00

–  Canne d'India

esenzione

1401 90 00

–  altre

esenzione

1402

 

 

 

1403

 

 

 

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

 

 

1404 20 00

–  Linters di cotone

esenzione

1404 90 00

–  altri

esenzione

SEZIONE III

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

b)

il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);

c)

le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

d)

i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

e)

gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;

f)

il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).

2.

La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).

3.

La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

4.

Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, per «olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende un determinato olio con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.

Note complementari

1.

Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:

a)

gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:

decantazione entro i termini normali;

centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

b)

gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c)

sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.

2.

A.

Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate:

Tabella I

Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

Acidi

Percentuali

Acido miristico

≤ 0,05

Acido palmitico

7,5-20,0

Acido palmitoleico

0,3-3,5

Acido eptadecanoico

≤ 0,3

Acido eptadecenoico

≤ 0,3

Acido stearico

0,5-5,0

Acido oleico

55,0-83,0

Acido linoleico

3,5-21,0

Acido linolenico

≤ 1,0

Acido arachico

≤ 0,6

Acido eicosenoico

≤ 0,4

Acido beenico (54)

≤ 0,3

Acido lignocerico

≤ 0,2

Tabella II

Tenore in steroli in % degli steroli totali

Steroli

Percentuali

Colesterolo

≤ 0,5

Brassicasterolo (55)

≤ 0,1

Campesterolo

≤ 4,0

Stigmasterolo (56)

< Campesterolo

Betasitosterolo (57)

≥ 93,0

Delta-7-stigmastenolo

≤ 0,5

Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

B.

Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti 1 e 2, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.

1.

È considerato «olio di oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:

a)

uno dei seguenti tenori in cere:

i)

tenore in cere non superiore a 300 mg/kg; o

ii)

tenore in cere superiore a 300 mg/kg ma non superiore a 350 mg/kg, a condizione che:

gli alcoli alifatici totali siano pari o inferiori a 350 mg/kg, o

la percentuale di eritrodiolo e uvaolo sia pari o inferiore al 3,5 %;

b)

tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

c)

una delle due seguenti caratteristiche:

i)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l’acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all’1,1 % se l’acido palmitico supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

d)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

e)

tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg;

f)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3 e

g)

una o più delle seguenti caratteristiche:

1.

tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

2.

caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 3,5, conformemente all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

2.

È considerato «altro olio d'oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:

a)

acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;

b)

numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;

c)

tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;

d)

tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

e)

coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25;

f)

variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;

g)

caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 3,5, conformemente all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

h)

tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

ij)

una delle seguenti caratteristiche:

i)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l’acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all’1,0 % se l’acido palmitico supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

k)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;

l)

tenore in stigmastadieni non superiore a 0,10 mg/kg;

m)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.

C.

Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:

a)

acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;

b)

tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;

c)

coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,90;

d)

variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;

e)

tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

f)

una delle due seguenti caratteristiche:

i)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore allo 0,9 % se l’acido palmitico non supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

ii)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all’1,0 % se l’acido palmitico supera il 14 % del tenore totale di acidi grassi;

g)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %;

h)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.

D.

Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:

a)

uno dei seguenti tenori in cere:

i)

tenore in cere superiore a 350 mg/kg; o

ii)

tenore in cere superiore a 300 mg/kg ma non superiore a 350 mg/kg, a condizione che:

gli alcoli alifatici totali siano superiori a 350 mg/kg, e

la percentuale di eritrodiolo e uvaolo sia superiore al 3,5 %;

b)

tenore in eritrodiolo e uvaolo superiore a 4,5 %;

c)

tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all’1,4 %;

d)

somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore allo 0,10 %;

e)

una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.

E.

Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questa sottovoce devono presentare un tenore di 2-gliceril monopalmitato non superiore all’1,4 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.

3.

Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:

a)

i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;

b)

i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo (58), determinata conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

4.

I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1501 00

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

 

 

 

–  Grassi di maiale (compreso lo strutto)

 

 

1501 00 11

– –  destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

esenzione

1501 00 19

– –  altri

17,2 €/100 kg/net

1501 00 90

–  Grassi di volatili

11,5

1502 00

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

 

 

1502 00 10

–  destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

esenzione

1502 00 90

–  altri

3,2

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

 

 

 

–  Stearina solare e oleostearina

 

 

1503 00 11

– –  destinate ad usi industriali (11)

esenzione

1503 00 19

– –  altre

5,1

1503 00 30

–  Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

esenzione

1503 00 90

–  altri

6,4

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

1504 10

–  Oli di fegato di pesci e loro frazioni

 

 

1504 10 10

– –  aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo

3,8

 

– –  altri

 

 

1504 10 91

– – –  di ippoglossi

esenzione

1504 10 99

– – –  altri

3,8 (59)

1504 20

–  Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

 

 

1504 20 10

– –  Frazioni solide

10,9

1504 20 90

– –  altri

esenzione

1504 30

–  Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

 

 

1504 30 10

– –  Frazioni solide

10,9

1504 30 90

– –  altri

esenzione

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

 

 

1505 00 10

–  Grasso di lana greggio

3,2

1505 00 90

–  altri

esenzione

1506 00 00

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

esenzione

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

1507 10

–  Olio greggio, anche depurato delle mucillagini

 

 

1507 10 10

– –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

3,2

1507 10 90

– –  altro

6,4

1507 90

–  altri

 

 

1507 90 10

– –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

1507 90 90

– –  altri

9,6

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

1508 10

–  Olio greggio

 

 

1508 10 10

– –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

esenzione

1508 10 90

– –  altro

6,4

1508 90

–  altri

 

 

1508 90 10

– –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

1508 90 90

– –  altri

9,6

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

1509 10

–  vergini

 

 

1509 10 10

– –  Olio d'oliva lampante

122,6 €/100 kg/net

1509 10 90

– –  altri

124,5 €/100 kg/net

1509 90 00

–  altri

134,6 €/100 kg/net

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

 

 

1510 00 10

–  Oli greggi

110,2 €/100 kg/net

1510 00 90

–  altri

160,3 €/100 kg/net

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

1511 10

–  Olio greggio

 

 

1511 10 10

– –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

esenzione

1511 10 90

– –  altro

3,8

1511 90

–  altri

 

 

 

– –  Frazioni solide

 

 

1511 90 11

– – –  presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1511 90 19

– – –  altrimenti presentate

10,9 (60)

 

– –  altri

 

 

1511 90 91

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

1511 90 99

– – –  altri

9

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

–  Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

 

 

1512 11

– –  Oli greggi

 

 

1512 11 10

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

3,2

 

– – –  altri

 

 

1512 11 91

– – – –  di girasole

6,4

1512 11 99

– – – –  di cartamo

6,4

1512 19

– –  altri

 

 

1512 19 10

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

1512 19 90

– – –  altri

9,6

 

–  Olio di cotone e sue frazioni

 

 

1512 21

– –  Olio greggio, anche depurato del gossipolo

 

 

1512 21 10

– – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

3,2

1512 21 90

– – –  altro

6,4

1512 29

– –  altri

 

 

1512 29 10

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

1512 29 90

– – –  altri

9,6

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

–  Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni

 

 

1513 11

– –  Olio greggio

 

 

1513 11 10

– – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

2,5

 

– – –  altro

 

 

1513 11 91

– – – –  presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 11 99

– – – –  altrimenti presentato

6,4

1513 19

– –  altri

 

 

 

– – –  Frazioni solide

 

 

1513 19 11

– – – –  presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 19 19

– – – –  altrimenti presentate

10,9

 

– – –  altri

 

 

1513 19 30

– – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

 

– – – –  altri

 

 

1513 19 91

– – – – –  presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 19 99

– – – – –  altrimenti presentati

9,6

 

–  Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni

 

 

1513 21

– –  Oli greggi

 

 

1513 21 10

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

3,2

 

– – –  altri

 

 

1513 21 30

– – – –  presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 21 90

– – – –  altrimenti presentati

6,4

1513 29

– –  altri

 

 

 

– – –  Frazioni solide

 

 

1513 29 11

– – – –  presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 29 19

– – – –  altrimenti presentate

10,9

 

– – –  altri

 

 

1513 29 30

– – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

 

– – – –  altri

 

 

1513 29 50

– – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1513 29 90

– – – – –  altrimenti presentati

9,6

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

–  Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni

 

 

1514 11

– –  Oli greggi

 

 

1514 11 10

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

3,2

1514 11 90

– – –  altri

6,4

1514 19

– –  altri

 

 

1514 19 10

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

1514 19 90

– – –  altri

9,6

 

–  altri

 

 

1514 91

– –  Oli greggi

 

 

1514 91 10

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

3,2

1514 91 90

– – –  altri

6,4

1514 99

– –  altri

 

 

1514 99 10

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

1514 99 90

– – –  altri

9,6

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

 

 

 

–  Olio di lino e sue frazioni

 

 

1515 11 00

– –  Olio greggio

3,2

1515 19

– –  altri

 

 

1515 19 10

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

1515 19 90

– – –  altri

9,6

 

–  Olio di granturco e sue frazioni

 

 

1515 21

– –  Olio greggio

 

 

1515 21 10

– – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

3,2

1515 21 90

– – –  altro

6,4

1515 29

– –  altri

 

 

1515 29 10

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

1515 29 90

– – –  altri

9,6

1515 30

–  Olio di ricino e sue frazioni

 

 

1515 30 10

– –  destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (11)

esenzione

1515 30 90

– –  altri

5,1

1515 50

–  Olio di sesamo e sue frazioni

 

 

 

– –  Olio greggio

 

 

1515 50 11

– – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

3,2

1515 50 19

– – –  altro

6,4

 

– –  altri

 

 

1515 50 91

– – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

1515 50 99

– – –  altri

9,6

1515 90

–  altri

 

 

1515 90 11

– –  Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

esenzione

 

– –  Olio di semi di tabacco e sue frazioni

 

 

 

– – –  Olio greggio

 

 

1515 90 21

– – – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

esenzione

1515 90 29

– – – –  altro

6,4

 

– – –  altri

 

 

1515 90 31

– – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

esenzione

1515 90 39

– – – –  altri

9,6

 

– –  altri oli e loro frazioni

 

 

 

– – –  Oli greggi

 

 

1515 90 40

– – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

3,2

 

– – – –  altri

 

 

1515 90 51

– – – – –  concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

1515 90 59

– – – – –  concreti, altrimenti presentati; fluidi

6,4

 

– – –  altri

 

 

1515 90 60

– – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

 

– – – –  altri

 

 

1515 90 91

– – – – –  concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

1515 90 99

– – – – –  concreti, altrimenti presentati; fluidi

9,6

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

 

 

1516 10

–  Grassi e oli animali e loro frazioni

 

 

1516 10 10

– –  presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

1516 10 90

– –  altrimenti presentati

10,9

1516 20

–  Grassi e oli vegetali e loro frazioni

 

 

1516 20 10

– –  Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

3,4

 

– –  altri

 

 

1516 20 91

– – –  presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

12,8

 

– – –  altrimenti presentati

 

 

1516 20 95

– – – –  Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

5,1

 

– – – –  altri

 

 

1516 20 96

– – – – –  Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

9,6

1516 20 98

– – – – –  altri

10,9

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

 

 

1517 10

–  Margarina, esclusa la margarina liquida

 

 

1517 10 10

– –  avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

1517 10 90

– –  altra

16

1517 90

–  altre

 

 

1517 90 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

8,3 + 28,4 €/100 kg/net

 

– –  altre

 

 

1517 90 91

– – –  Oli vegetali fissi, fluidi, mescolati

9,6

1517 90 93

– – –  Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

2,9

1517 90 99

– – –  altre

16

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

 

 

1518 00 10

–  Linossina

7,7

 

–  Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

 

 

1518 00 31

– –  greggi

3,2

1518 00 39

– –  altri

5,1

 

–  altri

 

 

1518 00 91

– –  Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

7,7

 

– –  altri

 

 

1518 00 95

– – –  Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

2

1518 00 99

– – –  altri

7,7

1519

 

 

 

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

esenzione

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

 

 

1521 10 00

–  Cere vegetali

esenzione

1521 90

–  altri

 

 

1521 90 10

– –  Spermaceti, anche raffinati o colorati

esenzione

 

– –  Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate

 

 

1521 90 91

– – –  gregge

esenzione

1521 90 99

– – –  altre

2,5

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

 

 

1522 00 10

–  Degras

3,8

 

–  Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

 

 

 

– –  contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva

 

 

1522 00 31

– – –  Paste di saponificazione (soapstocks)

29,9 €/100 kg/net

1522 00 39

– – –  altri

47,8 €/100 kg/net

 

– –  altri

 

 

1522 00 91

– – –  Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)

3,2

1522 00 99

– – –  altri

esenzione

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1.

In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1.

Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.

2.

Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.

2.

I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

Note complementari

1.

Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.

2.

Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

 

 

1601 00 10

–  di fegato

15,4

 

–  altri (61)

 

 

1601 00 91

– –  Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

149,4 €/100 kg/net (13)

1601 00 99

– –  altri

100,5 €/100 kg/net (13)

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

 

 

1602 10 00

–  Preparazioni omogeneizzate

16,6

1602 20

–  di fegato di qualsiasi animale

 

 

1602 20 10

– –  di oca o di anatra

10,2

1602 20 90

– –  altre

16

 

–  di volatili della voce 0105

 

 

1602 31

– –  di tacchino

 

 

 

– – –  contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (62)

 

 

1602 31 11

– – – –  contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

102,4 €/100 kg/net

1602 31 19

– – – –  altre

102,4 €/100 kg/net

1602 31 30

– – –  contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (62)

102,4 €/100 kg/net

1602 31 90

– – –  altre

102,4 €/100 kg/net

1602 32

– –  di galli e di galline

 

 

 

– – –  contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (62)

 

 

1602 32 11

– – – –  non cotte

86,7 €/100 kg/net

1602 32 19

– – – –  altre

102,4 €/100 kg/net

1602 32 30

– – –  contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (62)

10,9

1602 32 90

– – –  altre

10,9

1602 39

– –  altre

 

 

 

– – –  contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (62)

 

 

1602 39 21

– – – –  non cotte

86,7 €/100 kg/net

1602 39 29

– – – –  altre

10,9

1602 39 40

– – –  contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (62)

10,9

1602 39 80

– – –  altre

10,9

 

–  della specie suina

 

 

1602 41

– –  Prosciutti e loro pezzi

 

 

1602 41 10

– – –  della specie suina domestica

156,8 €/100 kg/net (13)

1602 41 90

– – –  altri

10,9

1602 42

– –  Spalle e loro pezzi

 

 

1602 42 10

– – –  della specie suina domestica

129,3 €/100 kg/net (13)

1602 42 90

– – –  altre

10,9

1602 49

– –  altre, compresi i miscugli

 

 

 

– – –  della specie suina domestica

 

 

 

– – – –  contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

 

 

1602 49 11

– – – – –  Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

156,8 €/100 kg/net (13)

1602 49 13

– – – – –  Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

129,3 €/100 kg/net (13)

1602 49 15

– – – – –  altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

129,3 €/100 kg/net (13)

1602 49 19

– – – – –  altre

85,7 €/100 kg/net (13)

1602 49 30

– – – –  contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

75 €/100 kg/net (13)

1602 49 50

– – – –  contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

54,3 €/100 kg/net (13)

1602 49 90

– – –  altre

10,9

1602 50

–  della specie bovina

 

 

1602 50 10

– –  non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

303,4 €/100 kg/net

 

– –  altre

 

 

1602 50 31

– – –  «Corned beef» in recipienti ermeticamente chiusi

16,6

1602 50 95

– – –  altre

16,6

1602 90

–  altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

 

 

1602 90 10

– –  Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

16,6

 

– –  altre

 

 

1602 90 31

– – –  di selvaggina o di coniglio

10,9

 

– – –  altre

 

 

1602 90 51

– – – –  contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica

85,7 €/100 kg/net

 

– – – –  altre

 

 

 

– – – – –  contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina

 

 

1602 90 61

– – – – – –  non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

303,4 €/100 kg/net

1602 90 69

– – – – – –  altre

16,6

 

– – – – –  altre

 

 

 

– – – – – –  di ovini e di caprini

 

 

 

– – – – – – –  non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

 

 

1602 90 72

– – – – – – – –  di ovini

12,8

1602 90 74

– – – – – – – –  di caprini

16,6

 

– – – – – – –  altre

 

 

1602 90 76

– – – – – – – –  di ovini

12,8

1602 90 78

– – – – – – – –  di caprini

16,6

1602 90 99

– – – – – –  altre

16,6

1603 00

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

 

 

1603 00 10

–  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

12,8

1603 00 80

–  altri

esenzione

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

 

 

 

–  Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati

 

 

1604 11 00

– –  Salmoni

5,5

1604 12

– –  Aringhe

 

 

1604 12 10

– – –  Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

15

 

– – –  altri

 

 

1604 12 91

– – – –  in recipienti ermeticamente chiusi

20

1604 12 99

– – – –  altri

20

1604 13

– –  Sardine, alacce e spratti

 

 

 

– – –  Sardine

 

 

1604 13 11

– – – –  sotto olio d'oliva

12,5

1604 13 19

– – – –  altri

12,5

1604 13 90

– – –  altri

12,5

1604 14

– –  Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

 

 

 

– – –  Tonni e palamite

 

 

1604 14 11

– – – –  sotto olio vegetale

24

 

– – – –  altri

 

 

1604 14 16

– – – – –  Filetti detti «loins»

24

1604 14 18

– – – – –  altri

24

1604 14 90

– – –  Boniti (Sarda spp.)

25

1604 15

– –  Sgombri

 

 

 

– – –  delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

 

 

1604 15 11

– – – –  Filetti

25

1604 15 19

– – – –  altri

25

1604 15 90

– – –  della specie Scomber australasicus

20

1604 16 00

– –  Acciughe

25

1604 19

– –  altri

 

 

1604 19 10

– – –  Salmonidi, diversi dai salmoni

7

 

– – –  Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

 

 

1604 19 31

– – – –  Filetti detti «loins»

24

1604 19 39

– – – –  altri

24

1604 19 50

– – –  Pesci della specie Orcynopsis unicolor

12,5

 

– – –  altri

 

 

1604 19 91

– – – –  Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

7,5

 

– – – –  altri

 

 

1604 19 92

– – – – –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20

1604 19 93

– – – – –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

20

1604 19 94

– – – – –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20

1604 19 95

– – – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

20

1604 19 98

– – – – –  altri

20

1604 20

–  altre preparazioni e conserve di pesci

 

 

1604 20 05

– –  Preparazioni di surimi

20

 

– –  altri

 

 

1604 20 10

– – –  di salmoni

5,5

1604 20 30

– – –  di salmonidi, diversi dai salmoni

7

1604 20 40

– – –  di acciughe

25

1604 20 50

– – –  di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

25 (13)

1604 20 70

– – –  di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

24 (13)

1604 20 90

– – –  di altri pesci

14

1604 30

–  Caviale e suoi succedanei

 

 

1604 30 10

– –  Caviale (uova di storioni)

20

1604 30 90

– –  Succedanei del caviale

20

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

 

 

1605 10 00

–  Granchi

8

1605 20

–  Gamberetti

 

 

1605 20 10

– –  in recipienti ermeticamente chiusi

20 (13)

 

– –  altri

 

 

1605 20 91

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

20 (13)

1605 20 99

– – –  altri

20 (13)

1605 30

–  Astici

 

 

1605 30 10

– –  Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse (11)

esenzione

1605 30 90

– –  altri

20

1605 40 00

–  altri crostacei

20 (13)

1605 90

–  altri

 

 

 

– –  Molluschi

 

 

 

– – –  Mitili (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

1605 90 11

– – – –  in recipienti ermeticamente chiusi

20

1605 90 19

– – – –  altri

20

1605 90 30

– – –  altri

20

1605 90 90

– –  altri invertebrati acquatici

26

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Nota

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);

b)

gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

c)

i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

Note complementari

1.

Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

2.

Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell’allegato IV, parte (B) punto (III) del regolamento (CE) n. 1234/2007 non è del 92 %, è calcolato come segue:

il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni precitate.

3.

Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

4.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 95, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 42, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

5.

È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006.

6.

È considerato come «sciroppo di inulina»:

a)

ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;

b)

ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.

7.

Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

 

 

 

–  Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

 

 

1701 11

– –  di canna

 

 

1701 11 10

– – –  destinati ad essere raffinati (11)

33,9 €/100 kg/net (63)  (13)

1701 11 90

– – –  altri

41,9 €/100 kg/net (13)

1701 12

– –  di barbabietola

 

 

1701 12 10

– – –  destinati ad essere raffinati (11)

33,9 €/100 kg/net (63)  (13)

1701 12 90

– – –  altri

41,9 €/100 kg/net (13)

 

–  altri

 

 

1701 91 00

– –  con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

41,9 €/100 kg/net (13)

1701 99

– –  altri

 

 

1701 99 10

– – –  Zuccheri bianchi

41,9 €/100 kg/net (13)

1701 99 90

– – –  altri

41,9 €/100 kg/net (13)

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

 

 

 

–  Lattosio e sciroppo di lattosio

 

 

1702 11 00

– –  contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

14 €/100 kg/net

1702 19 00

– –  altri

14 €/100 kg/net

1702 20

–  Zucchero e sciroppo d'acero

 

 

1702 20 10

– –  Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

0,4 €/100 kg/net (64)

1702 20 90

– –  altri

8

1702 30

–  Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

 

 

1702 30 10

– –  Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

 

– –  altri

 

 

1702 30 50

– – –  in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

26,8 €/100 kg/net

1702 30 90

– – –  altri

20 €/100 kg/net

1702 40

–  Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

 

 

1702 40 10

– –  Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

1702 40 90

– –  altri

20 €/100 kg/net

1702 50 00

–  Fruttosio chimicamente puro

16 + 50,7 €/100 kg/net mas (13)

1702 60

–  altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

 

 

1702 60 10

– –  Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

1702 60 80

– –  Sciroppo di inulina

0,4 €/100 kg/net (64)

1702 60 95

– –  altri

0,4 €/100 kg/net (64)

1702 90

–  altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

 

 

1702 90 10

– –  Maltosio chimicamente puro

12,8

1702 90 30

– –  Isoglucosio

50,7 €/100 kg/net mas

1702 90 50

– –  Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

20 €/100 kg/net

 

– –  Zuccheri e melassi, caramellati

 

 

1702 90 71

– – –  contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

0,4 €/100 kg/net (64)

 

– – –  altri

 

 

1702 90 75

– – – –  in polvere, anche agglomerati

27,7 €/100 kg/net

1702 90 79

– – – –  altri

19,2 €/100 kg/net

1702 90 80

– –  Sciroppo di inulina

0,4 €/100 kg/net (64)

1702 90 95

– –  altri

0,4 €/100 kg/net (64)

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

 

 

1703 10 00

–  Melassi di canna

0,35 €/100 kg/net

1703 90 00

–  altri

0,35 €/100 kg/net

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

 

 

1704 10

–  Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

 

 

1704 10 10

– –  aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

1704 10 90

– –  aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

1704 90

–  altri

 

 

1704 90 10

– –  Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

13,4

1704 90 30

– –  Preparazione detta «cioccolato bianco»

9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

 

– –  altri

 

 

1704 90 51

– – –  Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)

1704 90 55

– – –  Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)

1704 90 61

– – –  Confetti e prodotti simili confettati

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)

 

– – –  altri

 

 

1704 90 65

– – – –  Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)

1704 90 71

– – – –  Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)

1704 90 75

– – – –  Caramelle

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)

 

– – – –  altri

 

 

1704 90 81

– – – – –  ottenuti per compressione

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)

1704 90 99

– – – – –  altri

9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note

1.

Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.

2.

La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Note complementari

1.

Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

2.

Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

esenzione

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

esenzione

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

 

 

1803 10 00

–  non sgrassata

9,6

1803 20 00

–  completamente o parzialmente sgrassata

9,6

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

7,7

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

8

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

 

1806 10

–  Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

1806 10 15

– –  non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

8

1806 10 20

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

8 + 25,2 €/100 kg/net (13)

1806 10 30

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

8 + 31,4 €/100 kg/net (13)

1806 10 90

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

8 + 41,9 €/100 kg/net (13)

1806 20

–  altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

 

 

1806 20 10

– –  aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)  (13)

1806 20 30

– –  aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)  (13)

 

– –  altre

 

 

1806 20 50

– – –  aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)  (13)

1806 20 70

– – –  Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

15,4 + EA (28)  (13)

1806 20 80

– – –  Glassatura al cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)  (13)

1806 20 95

– – –  altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)  (13)

 

–  altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

 

 

1806 31 00

– –  ripiene

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (28)  (13)

1806 32

– –  non ripiene

 

 

1806 32 10

– – –  con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (28)

1806 32 90

– – –  altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (28)

1806 90

–  altre

 

 

 

– –  Cioccolata e prodotti di cioccolata

 

 

 

– – –  Cioccolatini (praline), anche ripieni

 

 

1806 90 11

– – – –  contenenti alcole

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (28)

1806 90 19

– – – –  altri

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (28)

 

– – –  altri

 

 

1806 90 31

– – – –  ripieni

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (28)

1806 90 39

– – – –  non ripieni

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (28)

1806 90 50

– –  Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (28)

1806 90 60

– –  Pasta da spalmare contenente cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (28)

1806 90 70

– –  Preparazioni per bevande, contenenti cacao

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (28)

1806 90 90

– –  altre

8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (28)

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

b)

i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);

c)

i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

2.

Ai sensi della voce 1901, si intendono per:

a)

«semole», le semole dei cereali del capitolo 11;

b)

«farine» e «semolini»:

1)

le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;

2)

le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).

3.

La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o interamente ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.

4.

Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

Note complementari

1.

Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

2.

Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

 

 

1901 10 00

–  Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

7,6 + EA (28)

1901 20 00

–  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

7,6 + EA (28)

1901 90

–  altri

 

 

 

– –  Estratti di malto

 

 

1901 90 11

– – –  aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

5,1 + 18 €/100 kg/net

1901 90 19

– – –  altri

5,1 + 14,7 €/100 kg/net

 

– –  altri

 

 

1901 90 91

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

12,8

1901 90 99

– – –  altri

7,6 + EA (13)  (28)

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

 

 

 

–  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

 

 

1902 11 00

– –  contenenti uova

7,7 + 24,6 €/100 kg/net (13)

1902 19

– –  altre

 

 

1902 19 10

– – –  non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

7,7 + 24,6 €/100 kg/net (13)

1902 19 90

– – –  altre

7,7 + 21,1 €/100 kg/net (13)

1902 20

–  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

 

 

1902 20 10

– –  contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

8,5

1902 20 30

– –  contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

54,3 €/100 kg/net

 

– –  altre

 

 

1902 20 91

– – –  cotte

8,3 + 6,1 €/100 kg/net (13)

1902 20 99

– – –  altre

8,3 + 17,1 €/100 kg/net (13)

1902 30

–  altre paste alimentari

 

 

1902 30 10

– –  secche

6,4 + 24,6 €/100 kg/net (13)

1902 30 90

– –  altre

6,4 + 9,7 €/100 kg/net (13)

1902 40

–  Cuscus

 

 

1902 40 10

– –  non preparato

7,7 + 24,6 €/100 kg/net (13)

1902 40 90

– –  altro

6,4 + 9,7 €/100 kg/net (13)

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

6,4 + 15,1 €/100 kg/net (13)

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

 

 

1904 10

–  Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

 

 

1904 10 10

– –  a base di granturco

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 10 30

– –  a base di riso

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 10 90

– –  altri

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 20

–  Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

 

 

1904 20 10

– –  Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

9 + EA (28)

 

– –  altri

 

 

1904 20 91

– – –  a base di granturco

3,8 + 20 €/100 kg/net

1904 20 95

– – –  a base di riso

5,1 + 46 €/100 kg/net

1904 20 99

– – –  altri

5,1 + 33,6 €/100 kg/net

1904 30 00

–  Bulgur di grano

8,3 + 25,7 €/100 kg/net (13)

1904 90

–  altri

 

 

1904 90 10

– –  a base di riso

8,3 + 46 €/100 kg/net

1904 90 80

– –  altri

8,3 + 25,7 €/100 kg/net (13)

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

 

 

1905 10 00

–  Pane croccante detto «Knäckebrot»

5,8 + 13 €/100 kg/net

1905 20

–  Pane con spezie (panpepato)

 

 

1905 20 10

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

9,4 + 18,3 €/100 kg/net

1905 20 30

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

9,8 + 24,6 €/100 kg/net

1905 20 90

– –  avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

10,1 + 31,4 €/100 kg/net

 

–  Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

 

 

1905 31

– –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti

 

 

 

– – –  interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

 

1905 31 11

– – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (28)

1905 31 19

– – – –  altri

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (28)

 

– – –  altri

 

 

1905 31 30

– – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (28)

 

– – – –  altri

 

 

1905 31 91

– – – – –  doppio biscotto con ripieno

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (28)

1905 31 99

– – – – –  altri

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (28)

1905 32

– –  Cialde e cialdine

 

 

1905 32 05

– – –  aventi tenore di umidità superiore a 10 %

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (28)

 

– – –  altre

 

 

 

– – – –  interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

 

 

1905 32 11

– – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (28)

1905 32 19

– – – – –  altre

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (28)

 

– – – –  altre

 

 

1905 32 91

– – – – –  salate, anche ripiene

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (28)

1905 32 99

– – – – –  altre

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (28)

1905 40

–  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

 

 

1905 40 10

– –  Fette biscottate

9,7 + EA (28)

1905 40 90

– –  altri

9,7 + EA (28)

1905 90

–  altri

 

 

1905 90 10

– –  Pane azimo (mazoth)

3,8 + 15,9 €/100 kg/net

1905 90 20

– –  Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

4,5 + 60,5 €/100 kg/net (13)

 

– –  altri

 

 

1905 90 30

– – –  Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

9,7 + EA (28)

1905 90 45

– – –  Biscotti

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (28)

1905 90 55

– – –  Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (28)

 

– – –  altri

 

 

1905 90 60

– – – –  con aggiunta di dolcificanti

9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (28)

1905 90 90

– – – –  altri

9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (28)

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;

b)

le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

c)

i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e gli altri prodotti della voce 1905;

d)

le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.

2.

Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).

3.

Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).

4.

I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.

5.

Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.

6.

Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.

2.

Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.

3.

Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.

Note complementari

1.

Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.

2.

a)

Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore:

0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,

0,95 per i prodotti delle altre voci.

b)

L'espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93.

3.

I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:

ananassi, uve: 13 %,

altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:

«titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,

«% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.

5.

Le seguenti disposizioni si applicano ai prodotti quali presentati.

a)

Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al «tenore di zuccheri» diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

succo di limone o di pomodoro: 3,

succo di uva: 15,

succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.

b)

I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta della voce 2009.

Il disposto della lettera b), non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009.

6.

Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.

7.

Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 80 34, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 85, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicale» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

8.

Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

 

 

2001 10 00

–  Cetrioli e cetriolini

17,6

kg/net eda

2001 90

–  altri

 

 

2001 90 10

– –  «Chutney» di manghi

esenzione

2001 90 20

– –  Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

5

2001 90 30

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (65)

2001 90 40

– –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (65)

2001 90 50

– –  Funghi

16

2001 90 60

– –  Cuori di palma

10

2001 90 65

– –  Olive

16

2001 90 70

– –  Peperoni

16

2001 90 91

– –  Frutta tropicale e noci tropicali

10

2001 90 97

– –  altri

16

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

 

 

2002 10

–  Pomodori, interi o in pezzi

 

 

2002 10 10

– –  pelati

14,4

2002 10 90

– –  altri

14,4

2002 90

–  altri

 

 

 

– –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %

 

 

2002 90 11

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

14,4

2002 90 19

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

14,4

 

– –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %

 

 

2002 90 31

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

14,4

2002 90 39

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

14,4

 

– –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %

 

 

2002 90 91

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

14,4

2002 90 99

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

14,4

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

 

 

2003 10

–  Funghi del genere Agaricus

 

 

2003 10 20

– –  conservati temporaneamente, completamente cotti

18,4 + 191 €/100 kg/net eda (13)

kg/net eda

2003 10 30

– –  altri

18,4 + 222 €/100 kg/net eda (13)

kg/net eda

2003 20 00

–  Tartufi

14,4

2003 90 00

–  altri

18,4

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

2004 10

–  Patate

 

 

2004 10 10

– –  semplicemente cotte

14,4

 

– –  altre

 

 

2004 10 91

– – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

7,6 + EA (28)

2004 10 99

– – –  altri

17,6

2004 90

–  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

 

 

2004 90 10

– –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (65)

2004 90 30

– –  Crauti, capperi e olive

16

2004 90 50

– –  Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

19,2

 

– –  altri, compresi i miscugli

 

 

2004 90 91

– – –  Cipolle, semplicemente cotte

14,4

2004 90 98

– – –  altri

17,6

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

2005 10 00

–  Ortaggi e legumi omogeneizzati

17,6

2005 20

–  Patate

 

 

2005 20 10

– –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

8,8 + EA (28)

 

– –  altre

 

 

2005 20 20

– – –  a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

14,1

2005 20 80

– – –  altre

14,1

2005 40 00

–  Piselli (Pisum sativum)

19,2

 

–  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

 

 

2005 51 00

– –  Fagioli in grani

17,6

2005 59 00

– –  altri

19,2

2005 60 00

–  Asparagi

17,6

2005 70 00

–  Olive

12,8

kg/net eda

2005 80 00

–  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (65)

 

–  altri ortaggi e miscugli di ortaggi

 

 

2005 91 00

– –  Germogli di bambù

17,6

2005 99

– –  altri

 

 

2005 99 10

– – –  Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

6,4

2005 99 20

– – –  Capperi

16

2005 99 30

– – –  Carciofi

17,6

2005 99 40

– – –  Carote

17,6

2005 99 50

– – –  Miscugli di ortaggi

17,6

2005 99 60

– – –  Crauti

16

2005 99 90

– – –  altri

17,6

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

 

 

2006 00 10

–  Zenzero

esenzione

 

–  altre

 

 

 

– –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

2006 00 31

– – –  Ciliege

20 + 23,9 €/100 kg/net

2006 00 35

– – –  Frutta tropicale e noci tropicali

12,5 + 15 €/100 kg/net

2006 00 38

– – –  altre

20 + 23,9 €/100 kg/net

 

– –  altre

 

 

2006 00 91

– – –  Frutta tropicale e noci tropicali

12,5

2006 00 99

– – –  altre

20

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

2007 10

–  Preparazioni omogeneizzate

 

 

2007 10 10

– –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

– –  altre

 

 

2007 10 91

– – –  di frutta tropicale

15

2007 10 99

– – –  altre

24

 

–  altre

 

 

2007 91

– –  di agrumi

 

 

2007 91 10

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

20 + 23 €/100 kg/net

2007 91 30

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

20 + 4,2 €/100 kg/net

2007 91 90

– – –  altre

21,6

2007 99

– –  altre

 

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

 

 

2007 99 10

– – – –  Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (11)

22,4

2007 99 20

– – – –  Puree e paste di marroni

24 + 19,7 €/100 kg/net

 

– – – –  altre

 

 

2007 99 31

– – – – –  di ciliege

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 33

– – – – –  di fragole

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 35

– – – – –  di lamponi

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 39

– – – – –  altre

24 + 23 €/100 kg/net

2007 99 50

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

24 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – –  altre

 

 

2007 99 93

– – – –  di frutta tropicale e noci tropicali

15

2007 99 97

– – – –  altre

24

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

 

 

 

–  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro

 

 

2008 11

– –  Arachidi

 

 

2008 11 10

– – –  Burro di arachidi

12,8

 

– – –  altre, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 11 91

– – – –  superiore ad 1 kg

11,2

 

– – – –  uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 11 96

– – – – –  tostate

12

2008 11 98

– – – – –  altre

12,8

2008 19

– –  altre, compresi i miscugli

 

 

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 19 11

– – – –  Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale

7

 

– – – –  altre

 

 

2008 19 13

– – – – –  Mandorle e pistacchi, tostati

9

2008 19 19

– – – – –  altre

11,2

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 19 91

– – – –  Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale

8

 

– – – –  altre

 

 

 

– – – – –  Frutta a guscio tostate

 

 

2008 19 93

– – – – – –  Mandorle e pistacchi

10,2

2008 19 95

– – – – – –  altre

12

2008 19 99

– – – – –  altre

12,8

2008 20

–  Ananassi

 

 

 

– –  con aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

25,6 + 2,5 €/100 kg/net (13)

2008 20 19

– – – –  altri

25,6 (13)

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

25,6 + 2,5 €/100 kg/net (13)

2008 20 39

– – – –  altri

25,6 (13)

 

– –  senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 20 51

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

19,2

2008 20 59

– – – –  altri

17,6

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 20 71

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

20,8 (13)

2008 20 79

– – – –  altri

19,2

2008 20 90

– – –  senza aggiunta di zuccheri

18,4

2008 30

–  Agrumi

 

 

 

– –  con aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

2008 30 11

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6 (13)

2008 30 19

– – – –  altri

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

 

– – –  altri

 

 

2008 30 31

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24 (13)

2008 30 39

– – – –  altri

25,6 (13)

 

– –  senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 30 51

– – – –  Segmenti di pompelmi e di pomeli

15,2

2008 30 55

– – – –  Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

18,4

2008 30 59

– – – –  altri

17,6

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 30 71

– – – –  Segmenti di pompelmi e di pomeli

15,2

2008 30 75

– – – –  Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

17,6

2008 30 79

– – – –  altri

20,8 (13)

2008 30 90

– – –  senza aggiunta di zuccheri

18,4

2008 40

–  Pere

 

 

 

– –  con aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

2008 40 11

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6 (13)

2008 40 19

– – – – –  altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  altre

 

 

2008 40 21

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24 (13)

2008 40 29

– – – – –  altre

25,6 (13)

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 40 31

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

2008 40 39

– – – –  altre

25,6 (13)

 

– –  senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 40 51

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

17,6

2008 40 59

– – – –  altre

16

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 40 71

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

19,2

2008 40 79

– – – –  altre

17,6

2008 40 90

– – –  senza aggiunta di zuccheri

16,8

2008 50

–  Albicocche

 

 

 

– –  con aggiunta d'alcole

 

 

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

2008 50 11

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6 (13)

2008 50 19

– – – – –  altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  altre

 

 

2008 50 31

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24 (13)

2008 50 39

– – – – –  altre

25,6 (13)

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

2008 50 59

– – – –  altre

25,6 (13)

 

– –  senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 50 61

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

19,2

2008 50 69

– – – –  altre

17,6

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 50 71

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

20,8 (13)

2008 50 79

– – – –  altre

19,2

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 50 92

– – – –  superiore o uguale a 5 kg

13,6

2008 50 94

– – – –  uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

18,4 (66)

2008 50 99

– – – –  inferiore a 4,5 kg

18,4

2008 60

–  Ciliege

 

 

 

– –  con aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

2008 60 11

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6 (13)

2008 60 19

– – – –  altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

 

– – –  altre

 

 

2008 60 31

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24 (13)

2008 60 39

– – – –  altre

25,6 (13)

 

– –  senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 60 50

– – – –  superiore ad 1 kg

17,6

2008 60 60

– – – –  uguale o inferiore ad 1 kg

20,8 (13)

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 60 70

– – – –  superiore o uguale a 4,5 kg

18,4

2008 60 90

– – – –  inferiore a 4,5 kg

18,4

2008 70

–  Pesche, comprese le pesche noci

 

 

 

– –  con aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

 

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

 

 

2008 70 11

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6 (13)

2008 70 19

– – – – –  altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  altre

 

 

2008 70 31

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24 (13)

2008 70 39

– – – – –  altre

25,6 (13)

 

– – –  in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 70 51

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

2008 70 59

– – – –  altre

25,6 (13)

 

– –  senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 70 61

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

19,2

2008 70 69

– – – –  altre

17,6

 

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 70 71

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

19,2

2008 70 79

– – – –  altre

17,6

 

– – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 70 92

– – – –  superiore o uguale a 5 kg

15,2

2008 70 98

– – – –  inferiore a 5 kg

18,4

2008 80

–  Fragole

 

 

 

– –  con aggiunta di alcole

 

 

 

– – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

2008 80 11

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

25,6 (13)

2008 80 19

– – – –  altre

25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

 

– – –  altre

 

 

2008 80 31

– – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

24 (13)

2008 80 39

– – – –  altre

25,6 (13)

 

– –  senza aggiunta di alcole

 

 

2008 80 50

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

17,6

2008 80 70

– – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

20,8 (13)

2008 80 90

– – –  senza aggiunta di zuccheri

18,4

 

–  altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19

 

 

2008 91 00

– –  Cuori di palma

10

2008 92

– –  Miscugli

 

 

 

– – –  con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

 

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

2008 92 12

– – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

16

2008 92 14

– – – – – –  altri

25,6

 

– – – – –  altri

 

 

2008 92 16

– – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 92 18

– – – – – –  altri

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – – –  altri

 

 

 

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

2008 92 32

– – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

15

2008 92 34

– – – – – –  altri

24

 

– – – – –  altri

 

 

2008 92 36

– – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

16

2008 92 38

– – – – – –  altri

25,6

 

– – –  senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – – –  con aggiunta di zuccheri

 

 

 

– – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 92 51

– – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

11

2008 92 59

– – – – – –  altri

17,6

 

– – – – –  altri

 

 

 

– – – – – –  Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti

 

 

2008 92 72

– – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

8,5

2008 92 74

– – – – – – –  altri

13,6

 

– – – – – –  altri

 

 

2008 92 76

– – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

12

2008 92 78

– – – – – – –  altri

19,2

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

 

– – – – –  superiore o uguale a 5 kg

 

 

2008 92 92

– – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

11,5

2008 92 93

– – – – – –  altri

18,4

 

– – – – –  uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

 

 

2008 92 94

– – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

11,5

2008 92 96

– – – – – –  altri

18,4

 

– – – – –  inferiore a 4,5 kg

 

 

2008 92 97

– – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

11,5

2008 92 98

– – – – – –  altri

18,4

2008 99

– –  altri

 

 

 

– – –  con aggiunta di alcole

 

 

 

– – – –  Zenzero

 

 

2008 99 11

– – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

10

2008 99 19

– – – – –  altri

16

 

– – – –  Uva

 

 

2008 99 21

– – – – –  avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

25,6 + 3,8 €/100 kg/net

2008 99 23

– – – – –  altra

25,6

 

– – – –  altri

 

 

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

 

 

 

– – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

2008 99 24

– – – – – – –  Frutta tropicale

16

2008 99 28

– – – – – – –  altri

25,6

 

– – – – – –  altri

 

 

2008 99 31

– – – – – – –  Frutta tropicale

16 + 2,6 €/100 kg/net

2008 99 34

– – – – – – –  altri

25,6 + 4,2 €/100 kg/net

 

– – – – –  altri

 

 

 

– – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

 

 

2008 99 36

– – – – – – –  Frutta tropicale

15

2008 99 37

– – – – – – –  altre

24

 

– – – – – –  altri

 

 

2008 99 38

– – – – – – –  Frutta tropicale

16

2008 99 40

– – – – – – –  altre

25,6

 

– – –  senza aggiunta di alcole

 

 

 

– – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

 

 

2008 99 41

– – – – –  Zenzero

esenzione

2008 99 43

– – – – –  Uva

19,2

2008 99 45

– – – – –  Prugne

17,6

2008 99 48

– – – – –  Frutta tropicale

11

2008 99 49

– – – – –  altri

17,6

 

– – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

 

 

2008 99 51

– – – – –  Zenzero

esenzione

2008 99 63

– – – – –  Frutta tropicale

13

2008 99 67

– – – – –  altri

20,8

 

– – – –  senza aggiunta di zuccheri

 

 

 

– – – – –  Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto

 

 

2008 99 72

– – – – – –  superiore o uguale a 5 kg

15,2

2008 99 78

– – – – – –  inferiore a 5 kg

18,4

2008 99 85

– – – – –  Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/100 kg/net (65)

2008 99 91

– – – – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

8,3 + 3,8 €/100 kg/net (65)

2008 99 99

– – – – –  altri

18,4

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

–  Succhi di arancia

 

 

2009 11

– –  congelati

 

 

 

– – –  di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 11 11

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

2009 11 19

– – – –  altri

33,6 (13)

 

– – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

 

2009 11 91

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 11 99

– – – –  altri

15,2 (13)

2009 12 00

– –  non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

12,2

2009 19

– –  altri

 

 

 

– – –  di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 19 11

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

2009 19 19

– – – –  altri

33,6 (13)

 

– – –  di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

2009 19 91

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 19 98

– – – –  altri

12,2

 

–  Succhi di pompelmo o di pomelo

 

 

2009 21 00

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

12

2009 29

– –  altri

 

 

 

– – –  di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 29 11

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

2009 29 19

– – – –  altri

33,6 (13)

 

– – –  di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

2009 29 91

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

12 + 20,6 €/100 kg/net

2009 29 99

– – – –  altri

12

 

–  Succhi di altri agrumi

 

 

2009 31

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

 

 

– – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

2009 31 11

– – – –  contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 31 19

– – – –  senza zuccheri addizionati

15,2

 

– – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

 

– – – –  di limoni

 

 

2009 31 51

– – – – –  contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 31 59

– – – – –  senza zuccheri addizionati

15,2

 

– – – –  di altri agrumi

 

 

2009 31 91

– – – – –  contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 31 99

– – – – –  senza zuccheri addizionati

15,2

2009 39

– –  altri

 

 

 

– – –  di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 39 11

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

2009 39 19

– – – –  altri

33,6 (13)

 

– – –  di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

 

– – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

2009 39 31

– – – – –  contenenti zuccheri addizionati

14,4

2009 39 39

– – – – –  senza zuccheri addizionati

15,2

 

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

 

– – – – –  di limoni

 

 

2009 39 51

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 55

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

14,4

2009 39 59

– – – – – –  senza zuccheri addizionati

15,2

 

– – – – –  di altri agrumi

 

 

2009 39 91

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

14,4 + 20,6 €/100 kg/net

2009 39 95

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

14,4

2009 39 99

– – – – – –  senza zuccheri addizionati

15,2

 

–  Succhi di ananasso

 

 

2009 41

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

 

2009 41 10

– – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

15,2

 

– – –  altri

 

 

2009 41 91

– – – –  contenenti zuccheri addizionati

15,2

2009 41 99

– – – –  senza zuccheri addizionati

16

2009 49

– –  altri

 

 

 

– – –  di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 49 11

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

2009 49 19

– – – –  altri

33,6 (13)

 

– – –  di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

2009 49 30

– – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

15,2

 

– – – –  altri

 

 

2009 49 91

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 49 93

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

15,2

2009 49 99

– – – – –  senza zuccheri addizionati

16

2009 50

–  Succhi di pomodoro

 

 

2009 50 10

– –  con zuccheri addizionati

16

2009 50 90

– –  altri

16,8

 

–  Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

 

 

2009 61

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 30

 

 

2009 61 10

– – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

 (36)

2009 61 90

– – –  di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

22,4 + 27 €/hl (13)

2009 69

– –  altri

 

 

 

– – –  di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 69 11

– – – –  di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (13)

2009 69 19

– – – –  altri

 (36)

 

– – –  di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67

 

 

 

– – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

 

 

2009 69 51

– – – – –  concentrati

 (36)

2009 69 59

– – – – –  altri

 (36)

 

– – – –  di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

 

 

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

2009 69 71

– – – – – –  concentrati

22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 79

– – – – – –  altri

22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 90

– – – – –  altri

22,4 + 27 €/hl (13)

 

–  Succhi di mela

 

 

2009 71

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

 

 

2009 71 20

– – –  contenenti zuccheri addizionati

18

2009 71 99

– – –  senza zuccheri addizionati

18

2009 79

– –  altri

 

 

 

– – –  di un valore Brix superiore a 67

 

 

2009 79 11

– – – –  di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

30 + 18,4 €/100 kg/net (13)

2009 79 19

– – – –  altri

30 (13)

 

– – –  di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

 

 

2009 79 30

– – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

18

 

– – – –  altri

 

 

2009 79 91

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

18 + 19,3 €/100 kg/net

2009 79 93

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

18

2009 79 99

– – – – –  senza zuccheri addizionati

18

2009 80

–  Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

 

 

 

– –  di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

– – –  Succhi di pera

 

 

2009 80 11

– – – –  di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

2009 80 19

– – – –  altri

33,6 (13)

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

2009 80 34

– – – – –  Succhi di frutta tropicale

21 + 12,9 €/100 kg/net (13)

2009 80 35

– – – – –  altri

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  altri

 

 

2009 80 36

– – – – –  Succhi di frutta tropicale

21 (13)

2009 80 38

– – – – –  altri

33,6 (13)

 

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

 

 

– – –  Succhi di pera

 

 

2009 80 50

– – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

19,2

 

– – – –  altri

 

 

2009 80 61

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

19,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 80 63

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

19,2

2009 80 69

– – – – –  senza zuccheri addizionati

20

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

 

 

2009 80 71

– – – – –  Succhi di ciliege

16,8

2009 80 73

– – – – –  Succhi di frutta tropicale

10,5

2009 80 79

– – – – –  altri

16,8

 

– – – –  altri

 

 

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

2009 80 85

– – – – – –  Succhi di frutta tropicale

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 80 86

– – – – – –  altri

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

 

 

2009 80 88

– – – – – –  Succhi di frutta tropicale

10,5

2009 80 89

– – – – – –  altri

16,8

 

– – – – –  senza zuccheri addizionati

 

 

2009 80 95

– – – – – –  Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

14

2009 80 96

– – – – – –  Succhi di ciliege

17,6

2009 80 97

– – – – – –  Succhi di frutta tropicale

11

2009 80 99

– – – – – –  altri

17,6

2009 90

–  Miscugli di succhi

 

 

 

– –  di un valore Brix superiore a 67

 

 

 

– – –  Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

 

 

2009 90 11

– – – –  di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

2009 90 19

– – – –  altri

33,6 (13)

 

– – –  altri

 

 

2009 90 21

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

2009 90 29

– – – –  altri

33,6 (13)

 

– –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67

 

 

 

– – –  Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

 

 

2009 90 31

– – – –  di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

20 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 39

– – – –  altri

20

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

 

– – – – –  Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

 

 

2009 90 41

– – – – – –  con zuccheri addizionati

15,2

2009 90 49

– – – – – –  altri

16

 

– – – – –  altri

 

 

2009 90 51

– – – – – –  con zuccheri addizionati

16,8

2009 90 59

– – – – – –  altri

17,6

 

– – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

 

 

 

– – – – –  Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

 

 

2009 90 71

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

15,2 + 20,6 €/100 kg/net

2009 90 73

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

15,2

2009 90 79

– – – – – –  senza zuccheri addizionati

16

 

– – – – –  altri

 

 

 

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

 

 

2009 90 92

– – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

10,5 + 12,9 €/100 kg/net

2009 90 94

– – – – – – –  altri

16,8 + 20,6 €/100 kg/net

 

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

 

 

2009 90 95

– – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

10,5

2009 90 96

– – – – – – –  altri

16,8

 

– – – – – –  senza zuccheri addizionati

 

 

2009 90 97

– – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

11

2009 90 98

– – – – – – –  altri

17,6

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;

b)

i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);

c)

il tè aromatizzato (voce 0902);

d)

le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;

e)

le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

f)

i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;

g)

gli enzimi preparati della voce 3507.

2.

Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.

3.

Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

1.

Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.

2.

Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.

3.

Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006.

4.

Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 951/2006.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

 

 

 

–  Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

 

2101 11 00

– –  Estratti, essenze e concentrati

9

2101 12

– –  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

 

 

2101 12 92

– – –  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

11,5

2101 12 98

– – –  altri

9 + EA (28)

2101 20

–  Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

 

 

2101 20 20

– –  Estratti, essenze e concentrati

6

 

– –  Preparazioni

 

 

2101 20 92

– – –  a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

6

2101 20 98

– – –  altri

6,5 + EA (28)

2101 30

–  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

 

 

 

– –  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè

 

 

2101 30 11

– – –  Cicoria torrefatta

11,5

2101 30 19

– – –  altri

5,1 + 12,7 €/100 kg/net

 

– –  Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè

 

 

2101 30 91

– – –  di cicoria torrefatta

14,1

2101 30 99

– – –  altri

10,8 + 22,7 €/100 kg/net

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

 

 

2102 10

–  Lieviti vivi

 

 

2102 10 10

– –  Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

10,9

 

– –  Lieviti di panificazione

 

 

2102 10 31

– – –  secchi

12 + 49,2 €/100 kg/net (67)

2102 10 39

– – –  altri

12 + 14,5 €/100 kg/net (67)

2102 10 90

– –  altri

14,7

2102 20

–  Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

 

 

 

– –  Lieviti morti

 

 

2102 20 11

– – –  in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

8,3

2102 20 19

– – –  altri

5,1

2102 20 90

– –  altri

esenzione

2102 30 00

–  Lieviti in polvere preparati

6,1

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

 

 

2103 10 00

–  Salsa di soia

7,7

2103 20 00

–  Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

10,2

2103 30

–  Farina di senape e senape preparata

 

 

2103 30 10

– –  Farina di senape

esenzione

2103 30 90

– –  Senape preparata

9

2103 90

–  altri

 

 

2103 90 10

– –  «Chutney» di mango liquido

esenzione

2103 90 30

– –  Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

esenzione

l alc. 100 %

2103 90 90

– –  altri

7,7

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

 

 

2104 10 00

–  Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

11,5

2104 20 00

–  Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

14,1

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

 

 

2105 00 10

–  non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net

 

–  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

 

 

2105 00 91

– –  uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net

2105 00 99

– –  uguale o superiore a 7 %

7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

 

 

2106 10

–  Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

 

 

2106 10 20

– –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

2106 10 80

– –  altri

EA (28)

2106 90

–  altre

 

 

2106 90 20

– –  Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

– –  Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

 

 

2106 90 30

– – –  di isoglucosio

42,7 €/100 kg/net mas

 

– – –  altri

 

 

2106 90 51

– – – –  di lattosio

14 €/100 kg/net

2106 90 55

– – – –  di glucosio o di maltodestrina

20 €/100 kg/net

2106 90 59

– – – –  altri

0,4 €/100 kg/net (64)

 

– –  altre

 

 

2106 90 92

– – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

2106 90 98

– – –  altre

9 + EA (13)  (150)

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);

b)

l'acqua di mare (voce 2501);

c)

le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);

d)

le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);

e)

i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

f)

i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

2.

Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.

3.

Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Note complementari

1.

La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.

2.

Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:

a)

titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

b)

titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

c)

titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

d)

titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;

e)

% vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.

3.

Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:

A.

Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

B.

a)

Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:

1.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;

2.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

3.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

4.

prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99;

b)

le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 e 2204 29 77.

5.

Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:

a)

il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e

ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

b)

il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e

avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

c)

il vino liquoroso, cioè il prodotto:

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e

ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:

mediante concentrazione a freddo, o

mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o

di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o

di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

6.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, da 2204 21 81 a 2204 21 83, da 2204 29 11 a 2204 29 58, da 2204 29 77 a 2204 29 82, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.

7.

Per «mosto di uva concentrato» (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %.

8.

Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.

9.

Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

10.

Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:

le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,

le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.

11.

Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

 

 

2201 10

–  Acque minerali e acque gassate

 

 

 

– –  Acque minerali naturali

 

 

2201 10 11

– – –  senza diossido di carbonio

esenzione

l

2201 10 19

– – –  altre

esenzione

l

2201 10 90

– –  altre

esenzione

l

2201 90 00

–  altre

esenzione

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

 

 

2202 10 00

–  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

9,6

l

2202 90

–  altre

 

 

2202 90 10

– –  non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

9,6

l

 

– –  altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

 

 

2202 90 91

– – –  inferiore a 0,2 %

6,4 + 13,7 €/100 kg/net

l

2202 90 95

– – –  uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

5,5 + 12,1 €/100 kg/net

l

2202 90 99

– – –  uguale o superiore a 2 %

5,4 + 21,2 €/100 kg/net

l

2203 00

Birra di malto

 

 

 

–  in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri

 

 

2203 00 01

– –  presentata in bottiglie

esenzione

l

2203 00 09

– –  altra

esenzione

l

2203 00 10

–  in recipienti di capacità superiore a 10 litri

esenzione

l

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

 

 

2204 10

–  Vini spumanti

 

 

 

– –  con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol

 

 

2204 10 11

– – –  Champagne

32 €/hl

l

2204 10 19

– – –  altri

32 €/hl

l

 

– –  altri

 

 

2204 10 91

– – –  Asti spumante

32 €/hl

l

2204 10 99

– – –  altri

32 €/hl

l

 

–  altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)

 

 

2204 21

– –  in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2204 21 10

– – –  Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

32 €/hl

l

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol

 

 

 

– – – – –  Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

– – – – – –  Vini bianchi

 

 

2204 21 11

– – – – – – –  Alsace

13,1 €/hl

l

2204 21 12

– – – – – – –  Bordeaux

13,1 €/hl

l

2204 21 13

– – – – – – –  Bourgogne

13,1 €/hl

l

2204 21 17

– – – – – – –  Val de Loire (Valle della Loira)

13,1 €/hl

l

2204 21 18

– – – – – – –  Mosel-Saar-Ruwer

13,1 €/hl

l

2204 21 19

– – – – – – –  Pfalz

13,1 €/hl

l

2204 21 22

– – – – – – –  Rheinhessen

13,1 €/hl

l

2204 21 23

– – – – – – –  Tokaj

14,8 €/hl

l

2204 21 24

– – – – – – –  Lazio

13,1 €/hl

l

2204 21 26

– – – – – – –  Toscana

13,1 €/hl

l

2204 21 27

– – – – – – –  Trentino-Alto Adige e Friuli

13,1 €/hl

l

2204 21 28

– – – – – – –  Veneto

13,1 €/hl

l

2204 21 32

– – – – – – –  Vinho Verde

13,1 €/hl

l

2204 21 34

– – – – – – –  Penedés

13,1 €/hl

l

2204 21 36

– – – – – – –  Rioja

13,1 €/hl

l

2204 21 37

– – – – – – –  Valencia

13,1 €/hl

l

2204 21 38

– – – – – – –  altri

13,1 €/hl

l

 

– – – – – –  altri

 

 

2204 21 42

– – – – – – –  Bordeaux

13,1 €/hl

l

2204 21 43

– – – – – – –  Bourgogne

13,1 €/hl

l

2204 21 44

– – – – – – –  Beaujolais

13,1 €/hl

l

2204 21 46

– – – – – – –  Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

13,1 €/hl

l

2204 21 47

– – – – – – –  Languedoc-Roussillon

13,1 €/hl

l

2204 21 48

– – – – – – –  Val de Loire (Valle della Loira)

13,1 €/hl

l

2204 21 62

– – – – – – –  Piemonte

13,1 €/hl

l

2204 21 66

– – – – – – –  Toscana

13,1 €/hl

l

2204 21 67

– – – – – – –  Trentino e Alto Adige

13,1 €/hl

l

2204 21 68

– – – – – – –  Veneto

13,1 €/hl

l

2204 21 69

– – – – – – –  Dão, Bairrada e Douro

13,1 €/hl

l

2204 21 71

– – – – – – –  Navarra

13,1 €/hl

l

2204 21 74

– – – – – – –  Penedés

13,1 €/hl

l

2204 21 76

– – – – – – –  Rioja

13,1 €/hl

l

2204 21 77

– – – – – – –  Valdepeñas

13,1 €/hl

l

2204 21 78

– – – – – – –  altri

13,1 €/hl

l

 

– – – – –  altri

 

 

2204 21 79

– – – – – –  Vini bianchi

13,1 €/hl

l

2204 21 80

– – – – – –  altri

13,1 €/hl

l

 

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol

 

 

 

– – – – –  Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

– – – – – –  Vini bianchi

 

 

2204 21 81

– – – – – – –  Tokaj

15,8 €/hl

l

2204 21 82

– – – – – – –  altri

15,4 €/hl

l

2204 21 83

– – – – – –  altri

15,4 €/hl

l

 

– – – – –  altri

 

 

2204 21 84

– – – – – –  Vini bianchi

15,4 €/hl

l

2204 21 85

– – – – – –  altri

15,4 €/hl

l

 

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

 

 

2204 21 87

– – – – –  Vino di Marsala

18,6 €/hl

l

2204 21 88

– – – – –  Vino di Samos e moscato di Lemnos

18,6 €/hl

l

2204 21 89

– – – – –  Vino di Porto

14,8 €/hl

l

2204 21 91

– – – – –  Vino di Madera e moscatello di Setúbal

14,8 €/hl

l

2204 21 92

– – – – –  Vino di Xeres

14,8 €/hl

l

2204 21 94

– – – – –  altri

18,6 €/hl

l

 

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

 

 

2204 21 95

– – – – –  Vino di Porto

15,8 €/hl

l

2204 21 96

– – – – –  Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

15,8 €/hl

l

2204 21 98

– – – – –  altri

20,9 €/hl

l

2204 21 99

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

1,75 €/% vol/hl

l

2204 29

– –  altri

 

 

2204 29 10

– – –  Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

32 €/hl

l

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol

 

 

 

– – – – –  Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

– – – – – –  Vini bianchi

 

 

2204 29 11

– – – – – – –  Tokaj

13,1 €/hl

l

2204 29 12

– – – – – – –  Bordeaux

9,9 €/hl

l

2204 29 13

– – – – – – –  Bourgogne

9,9 €/hl

l

2204 29 17

– – – – – – –  Val de Loire (Valle della Loira)

9,9 €/hl

l

2204 29 18

– – – – – – –  altri

9,9 €/hl

l

 

– – – – – –  altri

 

 

2204 29 42

– – – – – – –  Bordeaux

9,9 €/hl

l

2204 29 43

– – – – – – –  Bourgogne

9,9 €/hl

l

2204 29 44

– – – – – – –  Beaujolais

9,9 €/hl

l

2204 29 46

– – – – – – –  Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

9,9 €/hl

l

2204 29 47

– – – – – – –  Languedoc-Roussillon

9,9 €/hl

l

2204 29 48

– – – – – – –  Val de Loire (Valle della Loira)

9,9 €/hl

l

2204 29 58

– – – – – – –  altri

9,9 €/hl

l

 

– – – – –  altri

 

 

 

– – – – – –  Vini bianchi

 

 

2204 29 62

– – – – – – –  Sicilia

9,9 €/hl

l

2204 29 64

– – – – – – –  Veneto

9,9 €/hl

l

2204 29 65

– – – – – – –  altri

9,9 €/hl

l

 

– – – – – –  altri

 

 

2204 29 71

– – – – – – –  Puglia

9,9 €/hl

l

2204 29 72

– – – – – – –  Sicilia

9,9 €/hl

l

2204 29 75

– – – – – – –  altri

9,9 €/hl

l

 

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol

 

 

 

– – – – –  Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

 

 

 

– – – – – –  Vini bianchi

 

 

2204 29 77

– – – – – – –  Tokaj

14,2 €/hl

l

2204 29 78

– – – – – – –  altri

12,1 €/hl

l

2204 29 82

– – – – – –  altri

12,1 €/hl

l

 

– – – – –  altri

 

 

2204 29 83

– – – – – –  Vini bianchi

12,1 €/hl

l

2204 29 84

– – – – – –  altri

12,1 €/hl

l

 

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

 

 

2204 29 87

– – – – –  Vino di Marsala

15,4 €/hl

l

2204 29 88

– – – – –  Vino di Samos e moscato di Lemnos

15,4 €/hl

l

2204 29 89

– – – – –  Vino di Porto

12,1 €/hl

l

2204 29 91

– – – – –  Vino di Madera e moscatello di Setúbal

12,1 €/hl

l

2204 29 92

– – – – –  Vino di Xeres

12,1 €/hl

l

2204 29 94

– – – – –  altri

15,4 €/hl

l

 

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

 

 

2204 29 95

– – – – –  Vino di Porto

13,1 €/hl

l

2204 29 96

– – – – –  Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

13,1 €/hl

l

2204 29 98

– – – – –  altri

20,9 €/hl

l

2204 29 99

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

1,75 €/% vol/hl

l

2204 30

–  altri mosti di uva

 

 

2204 30 10

– –  parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

32

l

 

– –  altri

 

 

 

– – –  con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol

 

 

2204 30 92

– – – –  concentrati

 (36)

l

2204 30 94

– – – –  altri

 (36)

l

 

– – –  altri

 

 

2204 30 96

– – – –  concentrati

 (36)

l

2204 30 98

– – – –  altri

 (36)

l

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

 

 

2205 10

–  in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2205 10 10

– –  con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

10,9 €/hl

l

2205 10 90

– –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l

2205 90

–  altri

 

 

2205 90 10

– –  con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

9 €/hl

l

2205 90 90

– –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0,9 €/% vol/hl

l

2206 00

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

 

 

2206 00 10

–  Vinello

1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl

l

 

–  altri

 

 

 

– –  spumanti

 

 

2206 00 31

– – –  Sidro e sidro di pere

19,2 €/hl

l

2206 00 39

– – –  altri

19,2 €/hl

l

 

– –  non spumanti, presentati in recipienti di capacità

 

 

 

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2206 00 51

– – – –  Sidro e sidro di pere

7,7 €/hl

l

2206 00 59

– – – –  altri

7,7 €/hl

l

 

– – –  superiore a 2 litri

 

 

2206 00 81

– – – –  Sidro e sidro di pere

5,76 €/hl

l

2206 00 89

– – – –  altri

5,76 €/hl

l

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

 

 

2207 10 00

–  Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

19,2 €/hl

l

2207 20 00

–  Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

10,2 €/hl

l

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

 

 

2208 20

–  Acquaviti di vino o di vinacce

 

 

 

– –  presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2208 20 12

– – –  Cognac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 14

– – –  Armagnac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 26

– – –  Grappa

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 27

– – –  Brandy de Jerez

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 29

– – –  altri

esenzione

l alc. 100 %

 

– –  presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

 

 

2208 20 40

– – –  Distillato greggio

esenzione

l alc. 100 %

 

– – –  altri

 

 

2208 20 62

– – – –  Cognac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 64

– – – –  Armagnac

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 86

– – – –  Grappa

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 87

– – – –  Brandy de Jerez

esenzione

l alc. 100 %

2208 20 89

– – – –  altri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30

–  Whisky

 

 

 

– –  Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 30 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 19

– – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

– –  Whisky detto «Scotch»

 

 

 

– – –  Whisky detto «single malt», presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 30 32

– – – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 38

– – – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

– – –  Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 30 52

– – – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 58

– – – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

– – –  altri, presentati in recipienti di capacità

 

 

2208 30 72

– – – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 78

– – – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

– –  altri, presentati in recipienti di capacità

 

 

2208 30 82

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 30 88

– – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 40

–  Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

 

 

 

– –  presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2208 40 11

– – –  Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

– – –  altri

 

 

2208 40 31

– – – –  di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro

esenzione

l alc. 100 %

2208 40 39

– – – –  altri

0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

l alc. 100 %

 

– –  presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

 

 

2208 40 51

– – –  Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

 

– – –  altri

 

 

2208 40 91

– – – –  di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro

esenzione

l alc. 100 %

2208 40 99

– – – –  altri

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

2208 50

–  Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

 

 

 

– –  Gin, presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 50 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 50 19

– – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

– –  Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità

 

 

2208 50 91

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 50 99

– – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 60

–  Vodka

 

 

 

– –  con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

 

 

2208 60 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 60 19

– – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

– –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

 

 

2208 60 91

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 60 99

– – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 70

–  Liquori

 

 

2208 70 10

– –  presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 70 90

– –  presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 90

–  altri

 

 

 

– –  Arrack, presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 90 11

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 19

– – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

– –  Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità

 

 

2208 90 33

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 38

– – –  superiore a 2 litri

esenzione

l alc. 100 %

 

– –  altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità

 

 

 

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

 

 

2208 90 41

– – – –  Ouzo

esenzione

l alc. 100 %

 

– – – –  altri

 

 

 

– – – – –  Acquaviti

 

 

 

– – – – – –  di frutta

 

 

2208 90 45

– – – – – – –  Calvados

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 48

– – – – – – –  altre

esenzione

l alc. 100 %

 

– – – – – –  altre

 

 

2208 90 52

– – – – – – –  Korn

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 54

– – – – – – –  Tequila

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 56

– – – – – – –  altre

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 69

– – – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

esenzione

l alc. 100 %

 

– – –  superiore a 2 litri

 

 

 

– – – –  Acquaviti

 

 

2208 90 71

– – – – –  di frutta

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 75

– – – – –  Tequila

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 77

– – – – –  altre

esenzione

l alc. 100 %

2208 90 78

– – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

esenzione

l alc. 100 %

 

– –  Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità

 

 

2208 90 91

– – –  inferiore o uguale a 2 litri

1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

l alc. 100 %

2208 90 99

– – –  superiore a 2 litri

1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

2209 00

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

 

 

 

–  Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità

 

 

2209 00 11

– –  inferiore o uguale a 2 litri

6,4 €/hl

l

2209 00 19

– –  superiore a 2 litri

4,8 €/hl

l

 

–  altri, presentati in recipienti di capacità

 

 

2209 00 91

– –  inferiore o uguale a 2 litri

5,12 €/hl

l

2209 00 99

– –  superiore a 2 litri

3,84 €/hl

l

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

Nota

1.

Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.

Note complementari

1.

Sono classificati nelle sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

2.

Sono classificati nella sottovoce 2306 90 05 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:

a)

prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:

tenore in amido: inferiore a 45 %;

tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;

b)

prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

tenore in amido: inferiore a 45 %;

tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.

Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2.

Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 (metodo A) e paragrafo 1.

Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

3.

Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per:

«titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;

«titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;

«titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali;

«% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

5.

Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso; e/o

residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 72/199/CEE della Commissione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

 

 

2301 10 00

–  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

esenzione

2301 20 00

–  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

esenzione

2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

 

 

2302 10

–  di granturco

 

 

2302 10 10

– –  aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 €/t

2302 10 90

– –  altri

89 €/t

2302 30

–  di frumento

 

 

2302 30 10

– –  aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 €/t (13)

2302 30 90

– –  altri

89 €/t (13)

2302 40

–  di altri cereali

 

 

 

– –  di riso

 

 

2302 40 02

– – –  aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

44 €/t

2302 40 08

– – –  altri

89 €/t

 

– –  altri

 

 

2302 40 10

– – –  aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

44 €/t (13)

2302 40 90

– – –  altri

89 €/t (13)

2302 50 00

–  di legumi

5,1

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

 

 

2303 10

–  Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

 

 

 

– –  Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca

 

 

2303 10 11

– – –  superiore a 40 % in peso

320 €/t (13)

2303 10 19

– – –  uguale o inferiore a 40 % in peso

esenzione

2303 10 90

– –  altri

esenzione

2303 20

–  Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

 

 

2303 20 10

– –  Polpe di barbabietole

esenzione

2303 20 90

– –  altri

esenzione

2303 30 00

–  Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

esenzione

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

esenzione

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

esenzione

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

 

 

2306 10 00

–  di semi di cotone

esenzione

2306 20 00

–  di semi di lino

esenzione

2306 30 00

–  di semi di girasole

esenzione

 

–  di semi di ravizzone o di colza

 

 

2306 41 00

– –  di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

esenzione

2306 49 00

– –  altri

esenzione

2306 50 00

–  di noce di cocco o di copra

esenzione

2306 60 00

–  di noci o di mandorle di palmisti

esenzione

2306 90

–  altri

 

 

2306 90 05

– –  di germi di granturco

esenzione

 

– –  altri

 

 

 

– – –  Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

 

 

2306 90 11

– – – –  aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %

esenzione

2306 90 19

– – – –  aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

48 €/t

2306 90 90

– – –  altri

esenzione

2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

 

 

 

–  Fecce di vino

 

 

2307 00 11

– –  aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %

esenzione

2307 00 19

– –  altre

1,62 €/kg/tot. alc.

2307 00 90

–  Tartaro greggio

esenzione

2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

 

 

 

–  Vinaccia

 

 

2308 00 11

– –  aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

esenzione

2308 00 19

– –  altri

1,62 €/kg/tot. alc.

2308 00 40

–  Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

esenzione

2308 00 90

–  altri

1,6

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

 

 

2309 10

–  Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

– –  contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

 

 

 

– – –  contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina

 

 

 

– – – –  non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %

 

 

2309 10 11

– – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

esenzione

2309 10 13

– – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 €/t (13)

2309 10 15

– – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 €/t (13)

2309 10 19

– – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 €/t (13)

 

– – – –  aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

 

 

2309 10 31

– – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

esenzione

2309 10 33

– – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 €/t (13)

2309 10 39

– – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

888 €/t (13)

 

– – – –  aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

 

 

2309 10 51

– – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 €/t (13)

2309 10 53

– – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 €/t (13)

2309 10 59

– – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 €/t (13)

2309 10 70

– – –  non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 €/t (13)

2309 10 90

– –  altri

9,6

2309 90

–  altri

 

 

2309 90 10

– –  Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

3,8

2309 90 20

– –  Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

esenzione

 

– –  altri, comprese le premiscele

 

 

 

– – –  contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

 

 

 

– – – –  contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina

 

 

 

– – – – –  non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %

 

 

2309 90 31

– – – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

23 €/t (13)

2309 90 33

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

498 €/t

2309 90 35

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

730 €/t

2309 90 39

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

948 €/t

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

 

 

2309 90 41

– – – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

55 €/t (13)

2309 90 43

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

530 €/t

2309 90 49

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %

888 €/t

 

– – – – –  aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

 

 

2309 90 51

– – – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

102 €/t (13)

2309 90 53

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

577 €/t

2309 90 59

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

730 €/t

2309 90 70

– – – –  non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

948 €/t

 

– – –  altri

 

 

2309 90 91

– – – –  Polpe di barbabietole melassate

12

 

– – – –  altre

 

 

2309 90 95

– – – – –  aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

9,6

kg C5H14ClNO

2309 90 99

– – – – –  altre

9,6

CAPITOLO 24

TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

Nota

1.

Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

 

 

2401 10

–  Tabacchi non scostolati

 

 

2401 10 35

– –  Tabacchi «light air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (68)

2401 10 60

– –  Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 70

– –  Tabacchi «dark air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 10 85

– –  Tabacchi «flue cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (69)

2401 10 95

– –  altri tabacchi

10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (70)

2401 20

–  Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati

 

 

2401 20 35

– –  Tabacchi «light air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (68)

2401 20 60

– –  Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 70

– –  Tabacchi «dark air cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2401 20 85

– –  Tabacchi «flue cured»

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (69)

2401 20 95

– –  altri tabacchi

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net (70)

2401 30 00

–  Cascami di tabacco

11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

 

 

2402 10 00

–  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

26

1 000 p/st

2402 20

–  Sigarette contenenti tabacco

 

 

2402 20 10

– –  contenenti garofano

10

1 000 p/st

2402 20 90

– –  altre

57,6

1 000 p/st

2402 90 00

–  altri

57,6

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

 

 

2403 10

–  Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

 

 

2403 10 10

– –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

74,9

2403 10 90

– –  altro

74,9

 

–  altri

 

 

2403 91 00

– –  Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

16,6

2403 99

– –  altri

 

 

2403 99 10

– – –  Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

41,6

2403 99 90

– – –  altri

16,6

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);

b)

le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 (voce 2821);

c)

i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

d)

i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;

e)

i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803);

f)

le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);

g)

i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);

h)

i gessi per biliardi (voce 9504);

ij)

i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).

3.

Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.

4.

La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

 

 

2501 00 10

–  Acqua di mare e acque madri di saline

esenzione

 

–  Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità

 

 

2501 00 31

– –  destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (11)

esenzione

 

– –  altri

 

 

2501 00 51

– – –  denaturati (32) o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale (11)

1,7 €/1 000 kg/net

 

– – –  altri

 

 

2501 00 91

– – – –  Sale per l'alimentazione umana

2,6 €/1 000 kg/net

2501 00 99

– – – –  altri

2,6 €/1 000 kg/net

2502 00 00

Piriti di ferro non arrostite

esenzione

2503 00

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

 

 

2503 00 10

–  Zolfi greggi e zolfi non raffinati

esenzione

2503 00 90

–  altri

1,7

2504

Grafite naturale

 

 

2504 10 00

–  in polvere o in scaglie

esenzione

2504 90 00

–  altra

esenzione

2505

Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26

 

 

2505 10 00

–  Sabbie silicee e sabbie quarzose

esenzione

2505 90 00

–  altre sabbie

esenzione

2506

Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare

 

 

2506 10 00

–  Quarzi

esenzione

2506 20 00

–  Quarzite

esenzione

2507 00

Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

 

 

2507 00 20

–  Caolino

esenzione

2507 00 80

–  altre argille caoliniche

esenzione

2508

Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas

 

 

2508 10 00

–  Bentonite

esenzione

2508 30 00

–  Argille refrattarie

esenzione

2508 40 00

–  altre argille

esenzione

2508 50 00

–  Andalusite, cianite e sillimanite

esenzione

2508 60 00

–  Mullite

esenzione

2508 70 00

–  Terre di chamotte o di dinas

esenzione

2509 00 00

Creta

esenzione

2510

Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche

 

 

2510 10 00

–  non macinati

esenzione

2510 20 00

–  macinati

esenzione

2511

Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816

 

 

2511 10 00

–  Solfato di bario naturale (baritina)

esenzione

2511 20 00

–  Carbonato di bario naturale (witherite)

esenzione

2512 00 00

Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

esenzione

2513

Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente

 

 

2513 10 00

–  Pietra pomice

esenzione

2513 20 00

–  Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali

esenzione

2514 00 00

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

esenzione

2515

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

 

–  Marmi e travertini

 

 

2515 11 00

– –  greggi o sgrossati

esenzione

2515 12

– –  semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

2515 12 20

– – –  di spessore inferiore o uguale a 4 cm

esenzione

2515 12 50

– – –  di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm

esenzione

2515 12 90

– – –  altri

esenzione

2515 20 00

–  Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

esenzione

2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

 

–  Granito

 

 

2516 11 00

– –  greggio o sgrossato

esenzione

2516 12

– –  semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

 

 

2516 12 10

– – –  di spessore inferiore o uguale a 25 cm

esenzione

2516 12 90

– – –  altro

esenzione

2516 20 00

–  Arenaria

esenzione

2516 90 00

–  altre pietre da taglio o da costruzione

esenzione

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

 

 

2517 10

–  Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente

 

 

2517 10 10

– –  Sassi, ghiaia, selci e ciottoli

esenzione

2517 10 20

– –  Dolomite e pietre da calce, frantumate

esenzione

2517 10 80

– –  altri

esenzione

2517 20 00

–  Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10

esenzione

2517 30 00

–  Tarmacadam

esenzione

 

–  Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

 

 

2517 41 00

– –  di marmo

esenzione

2517 49 00

– –  altri

esenzione

2518

Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite

 

 

2518 10 00

–  Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»

esenzione

2518 20 00

–  Dolomite calcinata o sinterizzata

esenzione

2518 30 00

–  Pigiata di dolomite

esenzione

2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri

 

 

2519 10 00

–  Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

esenzione

2519 90

–  altri

 

 

2519 90 10

– –  Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

1,7

2519 90 30

– –  Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

esenzione

2519 90 90

– –  altri

esenzione

2520

Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

 

 

2520 10 00

–  Pietra da gesso; anidrite

esenzione

2520 20

–  Gessi

 

 

2520 20 10

– –  da costruzione

esenzione

2520 20 90

– –  altri

esenzione

2521 00 00

Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento

esenzione

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

 

 

2522 10 00

–  Calce viva

1,7

2522 20 00

–  Calce spenta

1,7

2522 30 00

–  Calce idraulica

1,7

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

 

 

2523 10 00

–  Cementi non polverizzati detti «clinkers»

1,7

 

–  Cementi Portland

 

 

2523 21 00

– –  Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

1,7

2523 29 00

– –  altri

1,7

2523 30 00

–  Cementi alluminosi

1,7

2523 90

–  altri cementi idraulici

 

 

2523 90 10

– –  Cementi di altiforni

1,7

2523 90 80

– –  altri

1,7

2524

Amianto (asbesto)

 

 

2524 10 00

–  Crocidolite

esenzione

2524 90 00

–  altri

esenzione

2525

Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica

 

 

2525 10 00

–  Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari

esenzione

2525 20 00

–  Mica in polvere

esenzione

2525 30 00

–  Cascami di mica

esenzione

2526

Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

 

 

2526 10 00

–  non frantumati né polverizzati

esenzione

2526 20 00

–  frantumati o polverizzati

esenzione

2527

 

 

 

2528

Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco

 

 

2528 10 00

–  Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)

esenzione

2528 90 00

–  altri

esenzione

2529

Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore

 

 

2529 10 00

–  Feldspato

esenzione

 

–  Spatofluore

 

 

2529 21 00

– –  contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio

esenzione

2529 22 00

– –  contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio

esenzione

2529 30 00

–  Leucite; nefelina e sienite-nefelinica

esenzione

2530

Materie minerali non nominate né comprese altrove

 

 

2530 10

–  Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

 

 

2530 10 10

– –  Perlite

esenzione

2530 10 90

– –  Vermiculite e cloriti

esenzione

2530 20 00

–  Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

esenzione

2530 90

–  altre

 

 

2530 90 20

– –  Sepiolite

esenzione

2530 90 98

– –  altre

esenzione

CAPITOLO 26

MINERALI, SCORIE E CENERI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);

b)

il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);

c)

i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);

d)

le scorie di defosforazione del capitolo 31;

e)

le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);

f)

i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112);

g)

le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).

2.

Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

3.

La voce 2620 comprende unicamente:

a)

le scorie, ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e

b)

le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.

2.

Le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2601

Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

 

 

 

–  Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

 

 

2601 11 00

– –  non agglomerati

esenzione

2601 12 00

– –  agglomerati

esenzione

2601 20 00

–  Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

esenzione

2602 00 00

Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco

esenzione

2603 00 00

Minerali di rame e loro concentrati

esenzione

2604 00 00

Minerali di nichel e loro concentrati

esenzione

2605 00 00

Minerali di cobalto e loro concentrati

esenzione

2606 00 00

Minerali di alluminio e loro concentrati

esenzione

2607 00 00

Minerali di piombo e loro concentrati

esenzione

2608 00 00

Minerali di zinco e loro concentrati

esenzione

2609 00 00

Minerali di stagno e loro concentrati

esenzione

2610 00 00

Minerali di cromo e loro concentrati

esenzione

2611 00 00

Minerali di tungsteno e loro concentrati

esenzione

2612

Minerali di uranio o di torio e loro concentrati

 

 

2612 10

–  Minerali di uranio e loro concentrati

 

 

2612 10 10

– –  Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom)

esenzione

2612 10 90

– –  altri

esenzione

2612 20

–  Minerali di torio e loro concentrati

 

 

2612 20 10

– –  Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom)

esenzione

2612 20 90

– –  altri

esenzione

2613

Minerali di molibdeno e loro concentrati

 

 

2613 10 00

–  arrostiti

esenzione

2613 90 00

–  altri

esenzione

2614 00

Minerali di titanio e loro concentrati

 

 

2614 00 10

–  Ilmenite e suoi concentrati

esenzione

2614 00 90

–  altri

esenzione

2615

Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati

 

 

2615 10 00

–  Minerali di zirconio e loro concentrati

esenzione

2615 90

–  altri

 

 

2615 90 10

– –  Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati

esenzione

2615 90 90

– –  Minerali di vanadio e loro concentrati

esenzione

2616

Minerali di metalli preziosi e loro concentrati

 

 

2616 10 00

–  Minerali di argento e loro concentrati

esenzione

2616 90 00

–  altri

esenzione

2617

Altri minerali e loro concentrati

 

 

2617 10 00

–  Minerali di antimonio e loro concentrati

esenzione

2617 90 00

–  altri

esenzione

2618 00 00

Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

esenzione

2619 00

Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

 

 

2619 00 20

–  Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese

esenzione

2619 00 40

–  Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio

esenzione

2619 00 80

–  altri

esenzione

2620

Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti

 

 

 

–  contenenti principalmente zinco

 

 

2620 11 00

– –  metalline di galvanizzazione

esenzione

2620 19 00

– –  altri

esenzione

 

–  contenenti principalmente piombo

 

 

2620 21 00

– –  Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo

esenzione

2620 29 00

– –  altri

esenzione

2620 30 00

–  contenenti principalmente rame

esenzione

2620 40 00

–  contenenti principalmente alluminio

esenzione

2620 60 00

–  contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici

esenzione

 

–  altri

 

 

2620 91 00

– –  contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli

esenzione

2620 99

– –  altri

 

 

2620 99 10

– – –  contenenti principalmente nichel

esenzione

2620 99 20

– – –  contenenti principalmente niobio o tantalio

esenzione

2620 99 40

– – –  contenenti principalmente stagno

esenzione

2620 99 60

– – –  contenenti principalmente titanio

esenzione

2620 99 95

– – –  altri

esenzione

2621

Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

 

 

2621 10 00

–  Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

esenzione

2621 90 00

–  altri

esenzione

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;

b)

i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

c)

gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.

2.

I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

3.

Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:

a)

gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);

b)

i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio: prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;

c)

gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.

2.

Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.

3.

Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 40, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene) e naftalene» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni e naftalene.

4.

Ai sensi della sottovoce 2710 11, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86.

Note complementari (71)

1.

Ai sensi della sottovoce 2707 99 80, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.

2.

Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:

a)

«benzine speciali» (sottovoci 2710 11 21 e 2710 11 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

b)

«acqua ragia minerale» (sottovoce 2710 11 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (72);

c)

«oli medi» (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;

d)

«oli pesanti» (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;

e)

«oli da gas» (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 49), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

f)

«oli combustibili» (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;

superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;

oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza colore diluito (C) / viscosità (V)

Colore (C)

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 e più

Viscosità

(V)

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10–6 m2 s–1, secondo il metodo ASTM D 445.

Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69 deve essere naturale.

Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:

la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o

la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445; o

il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99.

3.

Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

4.

Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:

a)

un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo ASTM D 445;

b)

una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo ASTM D 445.

5.

Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a)

la distillazione sotto vuoto;

b)

la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

il cracking;

d)

il reforming;

e)

l'estrazione mediante solventi selettivi;

f)

il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

g)

la polimerizzazione;

h)

l'alchilazione;

ij)

l'isomerizzazione;

k)

la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l)

la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

m)

il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);

n)

la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 11 11 a 2710 11 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci da 2710 19 61 a 2710 19 69 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;

o)

la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;

p)

la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

6.

I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

 

 

 

–  Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati

 

 

2701 11

– –  Antracite

 

 

2701 11 10

– – –  con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %

esenzione

2701 11 90

– – –  altre

esenzione

2701 12

– –  Carbon fossile bituminoso

 

 

2701 12 10

– – –  Carboni da coke

esenzione

2701 12 90

– – –  altro

esenzione

2701 19 00

– –  altri carboni fossili

esenzione

2701 20 00

–  Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

esenzione

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

 

 

2702 10 00

–  Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate

esenzione

2702 20 00

–  Ligniti agglomerate

esenzione

2703 00 00

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

esenzione

2704 00

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

 

 

 

–  Coke e semi-coke di carboni fossili

 

 

2704 00 11

– –  per la fabbricazione di elettrodi

esenzione

2704 00 19

– –  altri

esenzione

2704 00 30

–  Coke e semi-coke di lignite

esenzione

2704 00 90

–  altri

esenzione

2705 00 00

Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

esenzione

1 000 m3

2706 00 00

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

esenzione

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

 

 

2707 10

–  Benzolo (benzene)

 

 

2707 10 10

– –  destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 10 90

– –  destinati ad altri usi (11)

esenzione

2707 20

–  Toluolo (toluene)

 

 

2707 20 10

– –  destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 20 90

– –  destinati ad altri usi (11)

esenzione

2707 30

–  Xilolo (xileni)

 

 

2707 30 10

– –  destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 30 90

– –  destinati ad altri usi (11)

esenzione

2707 40 00

–  Naftalene

esenzione

2707 50

–  altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86

 

 

2707 50 10

– –  destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

3

2707 50 90

– –  destinati ad altri usi (11)

esenzione

 

–  altri

 

 

2707 91 00

– –  Oli di creosoto

1,7

2707 99

– –  altri

 

 

 

– – –  Oli greggi

 

 

2707 99 11

– – – –  Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C

1,7

2707 99 19

– – – –  altri

esenzione

2707 99 30

– – –  Teste solforate

esenzione

2707 99 50

– – –  Prodotti basici

1,7

2707 99 70

– – –  Antracene

esenzione

2707 99 80

– – –  Fenoli

1,2

 

– – –  altri

 

 

2707 99 91

– – – –  destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 (11)

esenzione

2707 99 99

– – – –  altri

1,7

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

 

 

2708 10 00

–  Pece

esenzione

2708 20 00

–  Coke di pece

esenzione

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

2709 00 10

–  Condensati di gas naturale

esenzione

2709 00 90

–  altri

esenzione

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

 

 

 

–  Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli

 

 

2710 11

– –  Oli leggeri e preparazioni

 

 

2710 11 11

– – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

4,7 (73)

2710 11 15

– – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11 (11)

4,7 (73)  (74)

 

– – –  destinati ad altri usi

 

 

 

– – – –  Benzine speciali

 

 

2710 11 21

– – – – –  Acqua ragia minerale

4,7

2710 11 25

– – – – –  altre

4,7

 

– – – –  altri

 

 

 

– – – – –  Benzine per motori

 

 

2710 11 31

– – – – – –  Benzine avio

4,7

 

– – – – – –  altre, aventi tenore di piombo

 

 

 

– – – – – – –  inferiore o uguale a 0,013 g per 1

 

 

2710 11 41

– – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

4,7

1 000 l (75)

2710 11 45

– – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

4,7

1 000 l (75)

2710 11 49

– – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

4,7

1 000 l (75)

 

– – – – – – –  superiore a 0,013 g per l

 

 

2710 11 51

– – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98

4,7

1 000 l (75)

2710 11 59

– – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

4,7

1 000 l (75)

2710 11 70

– – – – –  Carboturbi tipo benzina

4,7

2710 11 90

– – – – –  altri oli leggeri

4,7

2710 19

– –  altre

 

 

 

– – –  Oli medi

 

 

2710 19 11

– – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

4,7 (73)

2710 19 15

– – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 (11)

4,7 (73)  (74)

 

– – – –  destinati ad altri usi

 

 

 

– – – – –  Petrolio lampante

 

 

2710 19 21

– – – – – –  Carboturbi

4,7

2710 19 25

– – – – – –  altro

4,7

2710 19 29

– – – – –  altri

4,7

 

– – –  Oli pesanti

 

 

 

– – – –  Oli da gas

 

 

2710 19 31

– – – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

3,5 (73)

2710 19 35

– – – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 (11)

3,5 (73)  (74)

 

– – – – –  destinati ad altri usi

 

 

2710 19 41

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

3,5 (76)

2710 19 45

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

3,5 (76)

2710 19 49

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

3,5

 

– – – –  Oli combustibili

 

 

2710 19 51

– – – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

3,5 (73)

2710 19 55

– – – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 (11)

3,5 (73)  (74)

 

– – – – –  destinati ad altri usi

 

 

2710 19 61

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %

3,5

2710 19 63

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %

3,5

2710 19 65

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %

3,5

2710 19 69

– – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %

3,5

 

– – – –  Oli lubrificanti ed altri

 

 

2710 19 71

– – – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

3,7 (73)

2710 19 75

– – – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 (11)

3,7 (73)  (74)

 

– – – – –  destinati ad altri usi

 

 

2710 19 81

– – – – – –  Oli per motore, per compressori o per turbine

3,7

2710 19 83

– – – – – –  Liquidi per trasmissioni idrauliche

3,7

2710 19 85

– – – – – –  Oli bianchi; paraffina liquida

3,7

2710 19 87

– – – – – –  Oli per cambi

3,7

2710 19 91

– – – – – –  Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva

3,7

2710 19 93

– – – – – –  Oli per isolamenti elettrici

3,7

2710 19 99

– – – – – –  altri oli lubrificanti ed altri

3,7

 

–  Residui di oli

 

 

2710 91 00

– –  contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

3,5

2710 99 00

– –  altre

3,5 (77)

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

 

 

 

–  liquefatti

 

 

2711 11 00

– –  Gas naturale

0,7 (73)

TJ

2711 12

– –  Propano

 

 

 

– – –  Propano di purezza uguale o superiore a 99 %

 

 

2711 12 11

– – – –  destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile

8

2711 12 19

– – – –  destinato ad altri usi (11)

esenzione

 

– – –  altro

 

 

2711 12 91

– – – –  destinato a subire un trattamento definito (11)

0,7 (73)

2711 12 93

– – – –  destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 (11)

0,7 (73)  (74)

 

– – – –  destinato ad altri usi

 

 

2711 12 94

– – – – –  di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %

0,7

2711 12 97

– – – – –  altro

0,7

2711 13

– –  Butani

 

 

2711 13 10

– – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

0,7 (73)

2711 13 30

– – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 (11)

0,7 (73)  (74)

 

– – –  destinati ad altri usi

 

 

2711 13 91

– – – –  di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %

0,7

2711 13 97

– – – –  altri

0,7

2711 14 00

– –  Etilene, propilene, butilene e butadiene

0,7 (73)

2711 19 00

– –  altri

0,7 (73)

 

–  allo stato gassoso

 

 

2711 21 00

– –  Gas naturale

0,7 (73)

TJ

2711 29 00

– –  altri

0,7 (73)

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

 

 

2712 10

–  Vaselina

 

 

2712 10 10

– –  greggia

0,7 (73)

2712 10 90

– –  altra

2,2

2712 20

–  Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

 

 

2712 20 10

– –  Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560

esenzione

2712 20 90

– –  altra

2,2

2712 90

–  altri

 

 

 

– –  Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)

 

 

2712 90 11

– – –  greggi

0,7

2712 90 19

– – –  altri

2,2

 

– –  altri

 

 

 

– – –  greggi

 

 

2712 90 31

– – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

0,7 (73)

2712 90 33

– – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 (11)

0,7 (73)  (74)

2712 90 39

– – – –  destinati ad altri usi

0,7

 

– – –  altri

 

 

2712 90 91

– – – –  Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio

esenzione

2712 90 99

– – – –  altri

2,2

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

 

–  Coke di petrolio

 

 

2713 11 00

– –  non calcinato

esenzione

2713 12 00

– –  calcinato

esenzione

2713 20 00

–  Bitume di petrolio

esenzione

2713 90

–  altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

2713 90 10

– –  destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 (11)

0,7 (59)

2713 90 90

– –  altri

0,7

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

 

 

2714 10 00

–  Scisti e sabbie bituminosi

esenzione

2714 90 00

–  altri

esenzione

2715 00 00

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

esenzione

2716 00 00

Energia elettrica

esenzione

1 000 kWh

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Note

1.

A)

Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

B)

Con riserva delle disposizioni della precedente lettera A), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843, 2846 o 2852 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.

2.

Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

3.

I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest’ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:

a)

per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

b)

presentati nello stesso tempo;

c)

riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a)

gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;

b)

le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);

c)

le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

d)

i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

e)

i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l’identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

2.

Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2842), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 e 2852 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:

a)

gli ossidi di carbonio, il cianuro d’idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);

b)

gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);

c)

il disolfuro di carbonio (voce 2813);

d)

i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);

e)

il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l’ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2853), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

3.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:

a)

il cloruro di sodio e l’ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;

b)

i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;

c)

i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;

d)

i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;

e)

la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;

f)

le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;

g)

i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;

h)

gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).

4.

Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.

5.

Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.

Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.

6.

La voce 2844 comprende soltanto:

a)

il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;

b)

gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;

c)

i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;

d)

le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e)

gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;

f)

i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.

Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s’intendono:

i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;

le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

7.

Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.

8.

Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

Nota complementare

1.

Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.ELEMENTI CHIMICI

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

 

 

2801 10 00

–  Cloro

5,5

2801 20 00

–  Iodio

esenzione

2801 30

–  Fluoro; bromo

 

 

2801 30 10

– –  Fluoro

5

2801 30 90

– –  Bromo

5,5

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

4,6

2803 00 00

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

esenzione

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

 

 

2804 10 00

–  Idrogeno

3,7

m3  (78)

 

–  Gas rari

 

 

2804 21 00

– –  Argo

5

m3  (78)

2804 29

– –  altri

 

 

2804 29 10

– – –  Elio

esenzione

m3  (78)

2804 29 90

– – –  altri

5

m3  (78)

2804 30 00

–  Azoto

5,5

m3  (78)

2804 40 00

–  Ossigeno

5

m3  (78)

2804 50

–  Boro; tellurio

 

 

2804 50 10

– –  Boro

5,5

2804 50 90

– –  Tellurio

2,1

 

–  Silicio

 

 

2804 61 00

– –  contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio

esenzione

2804 69 00

– –  altro

5,5

2804 70 00

–  Fosforo

5,5

2804 80 00

–  Arsenico

2,1

2804 90 00

–  Selenio

esenzione

2805

Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio

 

 

 

–  Metalli alcalini o alcalino-terrosi

 

 

2805 11 00

– –  Sodio

5

2805 12 00

– –  Calcio

5,5

2805 19

– –  altri

 

 

2805 19 10

– – –  Stronzio e bario

5,5

2805 19 90

– – –  altri

4,1

2805 30

–  Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

 

 

2805 30 10

– –  miscelati o in lega fra loro

5,5

2805 30 90

– –  altri

2,7

2805 40

–  Mercurio

 

 

2805 40 10

– –  presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €

3

2805 40 90

– –  altro

esenzione

II.ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

 

 

2806 10 00

–  Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

5,5

2806 20 00

–  Acido clorosolforico

5,5

2807 00

Acido solforico; oleum

 

 

2807 00 10

–  Acido solforico

3

2807 00 90

–  Oleum

3

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

5,5

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

 

 

2809 10 00

–  Pentaossido di difosforo

5,5

kg P2O5

2809 20 00

–  Acido fosforico e acidi polifosforici

5,5

kg P2O5

2810 00

Ossidi di boro; acidi borici

 

 

2810 00 10

–  Triossido di diboro

esenzione

2810 00 90

–  altri

3,7

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

 

 

 

–  altri acidi inorganici

 

 

2811 11 00

– –  Fluoruro d’idrogeno (acido fluoridrico)

5,5

2811 19

– –  altri

 

 

2811 19 10

– – –  Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

esenzione

2811 19 20

– – –  Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)

5,3

2811 19 80

– – –  altri

5,3

 

–  altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

 

 

2811 21 00

– –  Diossido di carbonio

5,5

2811 22 00

– –  Diossido di silicio

4,6

2811 29

– –  altri

 

 

2811 29 05

– – –  Diossido di zolfo

5,5

2811 29 10

– – –  Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)

4,6

2811 29 30

– – –  Ossidi di azoto

5

2811 29 90

– – –  altri

5,3

III.DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

 

 

2812 10

–  Cloruri e ossicloruri

 

 

 

– –  di fosforo

 

 

2812 10 11

– – –  Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)

5,5

2812 10 15

– – –  Tricloruro di fosforo

5,5

2812 10 16

– – –  Pentacloruro di fosforo

5,5

2812 10 18

– – –  altri

5,5

 

– –  altri

 

 

2812 10 91

– – –  Dicloruro di dizolfo

5,5

2812 10 93

– – –  Dicloruro di zolfo

5,5

2812 10 94

– – –  Fosgene (cloruro di carbonile)

5,5

2812 10 95

– – –  Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)

5,5

2812 10 99

– – –  altri

5,5

2812 90 00

–  altri

5,5

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

 

 

2813 10 00

–  Disolfuro di carbonio

5,5

2813 90

–  altri

 

 

2813 90 10

– –  Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio

5,3

2813 90 90

– –  altri

3,7

IV.BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

 

 

2814 10 00

–  Ammoniaca anidra

5,5

2814 20 00

–  Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

5,5

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

 

 

 

–  Idrossido di sodio (soda caustica)

 

 

2815 11 00

– –  solido

5,5

2815 12 00

– –  in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

5,5

kg NaOH

2815 20 00

–  Idrossido di potassio (potassa caustica)

5,5

kg KOH

2815 30 00

–  Perossidi di sodio o di potassio

5,5

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

 

 

2816 10 00

–  Idrossido e perossido di magnesio

4,1

2816 40 00

–  Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

5,5

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

5,5

2818

Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

 

 

2818 10

–  Corindone artificiale, anche definito chimicamente

 

 

 

– –  con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 98,5 %, in peso

 

 

2818 10 11

– – –  con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm

5,2

2818 10 19

– – –  con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm

5,2

 

– –  con tenore di ossido di alluminio inferiore a 98,5 %, in peso

 

 

2818 10 91

– – –  con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm

5,2

2818 10 99

– – –  con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm

5,2

2818 20 00

–  Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

4

2818 30 00

–  Idrossido di alluminio

5,5

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

 

 

2819 10 00

–  Triossido di cromo

5,5

2819 90

–  altri

 

 

2819 90 10

– –  Diossido di cromo

3,7

2819 90 90

– –  altri

5,5

2820

Ossidi di manganese

 

 

2820 10 00

–  Diossido di manganese

5,3

2820 90

–  altri

 

 

2820 90 10

– –  Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese

esenzione

2820 90 90

– –  altri

5,5

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

 

 

2821 10 00

–  Ossidi e idrossidi di ferro

4,6

2821 20 00

–  Terre coloranti

4,6

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

4,6

2823 00 00

Ossidi di titanio

5,5

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

 

 

2824 10 00

–  Monossido di piombo (litargirio, massicot)

5,5

2824 90

–  altri

 

 

2824 90 10

– –  Minio rosso e minio arancione

5,5

2824 90 90

– –  altri

5,5

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

 

 

2825 10 00

–  Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

5,5

2825 20 00

–  Ossido e idrossido di litio

5,3

2825 30 00

–  Ossidi e idrossidi di vanadio

5,5

2825 40 00

–  Ossidi e idrossidi di nichel

esenzione

2825 50 00

–  Ossidi e idrossidi di rame

3,2

2825 60 00

–  Ossidi di germanio e diossido di zirconio

5,5

2825 70 00

–  Ossidi e idrossidi di molibdeno

5,3

2825 80 00

–  Ossidi di antimonio

5,5

2825 90

–  altri

 

 

 

– –  Ossido, idrossido e perossido di calcio

 

 

2825 90 11

– – –  Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui:

non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri, e

non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri

esenzione

2825 90 19

– – –  altri

4,6

2825 90 20

– –  Ossido e idrossido di berillio

5,3

2825 90 40

– –  Ossidi e idrossidi di tungsteno

4,6

2825 90 60

– –  Ossido di cadmio

esenzione

2825 90 85

– –  altri

5,5

V.SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

 

 

 

–  Fluoruri

 

 

2826 12 00

– –  di alluminio

5,3

2826 19

– –  altri

 

 

2826 19 10

– – –  di ammonio o di sodio

5,5

2826 19 90

– – –  altri

5,3

2826 30 00

–  Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

5,5

2826 90

–  altri

 

 

2826 90 10

– –  Esafluorozirconato di dipotassio

5

2826 90 80

– –  altri

5,5

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

 

 

2827 10 00

–  Cloruro di ammonio

5,5

2827 20 00

–  Cloruro di calcio

4,6

 

–  altri cloruri

 

 

2827 31 00

– –  di magnesio

4,6

2827 32 00

– –  di alluminio

5,5

2827 35 00

– –  di nichel

5,5

2827 39

– –  altri

 

 

2827 39 10

– – –  di stagno

4,1

2827 39 20

– – –  di ferro

2,1

2827 39 30

– – –  di cobalto

5,5

2827 39 85

– – –  altri

5,5

 

–  Ossicloruri e idrossicloruri

 

 

2827 41 00

– –  di rame

3,2

2827 49

– –  altri

 

 

2827 49 10

– – –  di piombo

3,2

2827 49 90

– – –  altri

5,3

 

–  Bromuri e ossibromuri

 

 

2827 51 00

– –  Bromuri di sodio o di potassio

5,5

2827 59 00

– –  altri

5,5

2827 60 00

–  Ioduri e ossiioduri

5,5

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

 

 

2828 10 00

–  Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio

5,5

2828 90 00

–  altri

5,5

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

 

 

 

–  Clorati

 

 

2829 11 00

– –  di sodio

5,5

2829 19 00

– –  altri

5,5

2829 90

–  altri

 

 

2829 90 10

– –  Perclorati

4,8

2829 90 40

– –  Bromato di potassio o di sodio

esenzione

2829 90 80

– –  altri

5,5

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

 

 

2830 10 00

–  Solfuri di sodio

5,5

2830 90

–  altri

 

 

2830 90 11

– –  Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro

4,6

2830 90 85

– –  altri

5,5

2831

Ditioniti e solfossilati

 

 

2831 10 00

–  di sodio

5,5

2831 90 00

–  altri

5,5

2832

Solfiti; tiosolfati

 

 

2832 10 00

–  Solfiti di sodio

5,5

2832 20 00

–  altri solfiti

5,5

2832 30 00

–  Tiosolfati

5,5

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

 

 

 

–  Solfati di sodio

 

 

2833 11 00

– –  Solfato di disodio

5,5

2833 19 00

– –  altri

5,5

 

–  altri solfati

 

 

2833 21 00

– –  di magnesio

5,5

2833 22 00

– –  di alluminio

5,5

2833 24 00

– –  di nichel

5

2833 25 00

– –  di rame

3,2

2833 27 00

– –  di bario

5,5

2833 29

– –  altri

 

 

2833 29 20

– – –  di cadmio, di cromo, di zinco

5,5

2833 29 30

– – –  di cobalto, di titanio

5,3

2833 29 60

– – –  di piombo

4,6

2833 29 80

– – –  altri

5

2833 30 00

–  Allumi

5,5

2833 40 00

–  Perossolfati (persolfati)

5,5

2834

Nitriti; nitrati

 

 

2834 10 00

–  Nitriti

5,5

 

–  Nitrati

 

 

2834 21 00

– –  di potassio

5,5

2834 29

– –  altri

 

 

2834 29 20

– – –  di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo

5,5

2834 29 40

– – –  di rame

4,6

2834 29 80

– – –  altri

3

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

 

 

2835 10 00

–  Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

5,5

 

–  Fosfati

 

 

2835 22 00

– –  di mono o di disodio

5,5

2835 24 00

– –  di potassio

5,5

2835 25 00

– –  Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

5,5

2835 26 00

– –  altri fosfati di calcio

5,5

2835 29

– –  altri

 

 

2835 29 10

– – –  di triammonio

5,3

2835 29 30

– – –  di trisodio

5,5

2835 29 90

– – –  altri

5,5

 

–  Polifosfati

 

 

2835 31 00

– –  Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)

5,5

2835 39 00

– –  altri

5,5

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

 

 

2836 20 00

–  Carbonato di disodio

5,5

2836 30 00

–  Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

5,5

2836 40 00

–  Carbonati di potassio

5,5

2836 50 00

–  Carbonato di calcio

5

2836 60 00

–  Carbonato di bario

5,5

 

–  altri

 

 

2836 91 00

– –  Carbonati di litio

5,5

2836 92 00

– –  Carbonato di stronzio

5,5

2836 99

– –  altri

 

 

 

– – –  Carbonati

 

 

2836 99 11

– – – –  di magnesio, di rame

3,7

2836 99 17

– – – –  altri

5,5

2836 99 90

– – –  Perossocarbonati (percarbonati)

5,5

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

 

 

 

–  Cianuri e ossicianuri

 

 

2837 11 00

– –  di sodio

5,5

2837 19 00

– –  altri

5,5

2837 20 00

–  Cianuri complessi

5,5

2838

 

 

 

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

 

 

 

–  di sodio

 

 

2839 11 00

– –  Metasilicati

5

2839 19 00

– –  altri

5

2839 90

–  altri

 

2839 90 10

– –  di potassio

5

2839 90 90

– –  altri

5

2840

Borati; perossoborati (perborati)

 

 

 

–  Tetraborato di disodio (borace raffinato)

 

 

2840 11 00

– –  anidro

esenzione

2840 19

– –  altro

 

 

2840 19 10

– – –  Tetraborato di disodio pentaidrato

esenzione

2840 19 90

– – –  altro

5,3

2840 20

–  altri borati

 

 

2840 20 10

– –  Borati di sodio, anidri

esenzione

2840 20 90

– –  altri

5,3

2840 30 00

–  Perossoborati (perborati)

5,5

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

 

 

2841 30 00

–  Dicromato di sodio

5,5

2841 50 00

–  altri cromati e dicromati; perossocromati

5,5

 

–  Manganiti, manganati e permanganati

 

 

2841 61 00

– –  Permanganato di potassio

5,5

2841 69 00

– –  altri

5,5

2841 70 00

–  Molibdati

5,5

2841 80 00

–  Tungstati (volframati)

5,5

2841 90

–  altri

 

 

2841 90 30

– –  Zincati, vanadati

4,6

2841 90 85

– –  altri

5,5

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

 

 

2842 10 00

–  Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

5,5

2842 90

–  altri

 

 

2842 90 10

– –  Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio

5,3

2842 90 80

– –  altri

5,5

VI.PRODOTTI VARI

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

 

 

2843 10

–  Metalli preziosi allo stato colloidale

 

 

2843 10 10

– –  Argento

5,3

2843 10 90

– –  altri

3,7

 

–  Composti dell’argento

 

 

2843 21 00

– –  Nitrato d’argento

5,5

2843 29 00

– –  altri

5,5

2843 30 00

–  Composti d’oro

3

g

2843 90

–  altri composti; amalgami

 

 

2843 90 10

– –  Amalgami

5,3

2843 90 90

– –  altri

3

g

2844

Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

 

 

2844 10

–  Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell’uranio naturale

 

 

 

– –  Uranio naturale

 

 

2844 10 10

– – –  greggio; cascami e avanzi (Euratom)

esenzione

kg U

2844 10 30

– – –  lavorato (Euratom)

esenzione

kg U

2844 10 50

– –  Ferro-uranio

esenzione

kg U

2844 10 90

– –  altri (Euratom)

esenzione

kg U

2844 20

–  Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti

 

 

 

– –  Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti

 

 

2844 20 25

– – –  Ferro-uranio

esenzione

gi F/S

2844 20 35

– – –  altri (Euratom)

esenzione

gi F/S

 

– –  Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti

 

 

 

– – –  Miscele d’uranio e di plutonio

 

 

2844 20 51

– – – –  Ferro-uranio

esenzione

gi F/S

2844 20 59

– – – –  altri (Euratom)

esenzione

gi F/S

2844 20 99

– – –  altri

esenzione

gi F/S

2844 30

–  Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti

 

 

 

– –  Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto

 

 

2844 30 11

– – –  Cermet

5,5

2844 30 19

– – –  altri

2,9

 

– –  Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto

 

 

2844 30 51

– – –  Cermet

5,5

 

– – –  altri

 

 

2844 30 55

– – – –  greggio; cascami e avanzi (Euratom)

esenzione

 

– – – –  lavorato

 

 

2844 30 61

– – – – –  Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom)

esenzione

2844 30 69

– – – – –  altri (Euratom)

1,5 (59)

 

– –  Composti dell’uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro

 

 

2844 30 91

– – –  dell’uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio

esenzione

2844 30 99

– – –  altri

esenzione

2844 40

–  Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi

 

 

2844 40 10

– –  Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti

esenzione

 

– –  altri

 

 

2844 40 20

– – –  Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

esenzione

2844 40 30

– – –  Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

esenzione

2844 40 80

– – –  altri

esenzione

2844 50 00

–  Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)

esenzione

gi F/S

2845

Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no

 

 

2845 10 00

–  Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)

5,5

2845 90

–  altri

 

 

2845 90 10

– –  Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)

5,5

2845 90 90

– –  altri

5,5

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

 

 

2846 10 00

–  Composti del cerio

3,2

2846 90 00

–  altri

3,2

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

5,5

kg H2O2

2848 00 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

5,5

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no

 

 

2849 10 00

–  di calcio

5,5

2849 20 00

–  di silicio

5,5

2849 90

–  altri

 

 

2849 90 10

– –  di boro

4,1

2849 90 30

– –  di tungsteno

5,5

2849 90 50

– –  di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio

5,5

2849 90 90

– –  altri

5,3

2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

 

 

2850 00 20

–  Idruri, nitruri

4,6

2850 00 60

–  Azoturi; siliciuri

5,5

2850 00 90

–  Boruri

5,3

2851

 

 

 

2852 00 00

Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

5,5

2853 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

 

 

2853 00 10

–  Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza

2,7

2853 00 30

–  Aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa

4,1

2853 00 50

–  Cloruro di cianogeno

5,5

2853 00 90

–  altri

5,5

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a)

i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

b)

le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);

c)

i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;

d)

le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);

e)

le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

f)

i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

g)

i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l’identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

h)

i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;

b)

l’alcole etilico (voci 2207 o 2208);

c)

il metano e il propano (voce 2711);

d)

i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;

e)

l’urea (voci 3102 o 3105);

f)

le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);

g)

gli enzimi (voce 3507);

h)

la metaldeide, l’esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);

ij)

i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;

k)

gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).

3.

Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4.

Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».

Per l’applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

5.

A)

Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell’ordine di numerazione;

B)

gli esteri dell’alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

C)

con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:

1)

i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

2)

i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l’acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell’ordine di numerazione nel capitolo;

3)

i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell’ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.

D)

gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell’etanolo (voce 2905);

E)

gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.

6.

I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.

Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l’idrogeno, l’ossigeno e l’azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7.

Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

8.

Per l’applicazione della voce 2937:

a)

la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);

b)

l’espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.

Note di sottovoci

1.

Nell’ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».

2.

La nota 3 del capitolo 29 non si applica alle sottovoci del presente capitolo.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2901

Idrocarburi aciclici

 

 

2901 10 00

–  saturi

esenzione

 

–  non saturi

 

 

2901 21 00

– –  Etilene

esenzione

2901 22 00

– –  Propene (propilene)

esenzione

2901 23 00

– –  Butene (butilene) e suoi isomeri

esenzione

2901 24 00

– –  Buta-1,3-diene e isoprene

esenzione

2901 29 00

– –  altri

esenzione

2902

Idrocarburi ciclici

 

 

 

–  cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

 

 

2902 11 00

– –  Cicloesano

esenzione

2902 19 00

– –  altri

esenzione

2902 20 00

–  Benzene

esenzione

2902 30 00

–  Toluene

esenzione

 

–  Xileni

 

 

2902 41 00

– –  o-Xilene

esenzione

2902 42 00

– –  m-Xilene

esenzione

2902 43 00

– –  p-Xilene

esenzione

2902 44 00

– –  Miscele di isomeri dello xilene

esenzione

2902 50 00

–  Stirene

esenzione

2902 60 00

–  Etilbenzene

esenzione

2902 70 00

–  Cumene

esenzione

2902 90 00

–  altri

esenzione

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

 

 

 

–  Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici

 

 

2903 11 00

– –  Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

5,5

2903 12 00

– –  Diclorometano (cloruro di metilene)

5,5

2903 13 00

– –  Cloroformio (triclorometano)

5,5

2903 14 00

– –  Tetracloruro di carbonio

5,5

2903 15 00

– –  Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)

5,5

2903 19

– –  altri

 

 

2903 19 10

– – –  1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

5,5

2903 19 80

– – –  altri

5,5

 

–  Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici

 

 

2903 21 00

– –  Cloruro di vinile (cloroetilene)

5,5

2903 22 00

– –  Tricloroetilene

5,5

2903 23 00

– –  Tetracloroetilene (percloroetilene)

5,5

2903 29 00

– –  altri

5,5

 

–  Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici

 

 

2903 31 00

– –  Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)

5,5

2903 39

– –  altri

 

 

 

– – –  Bromuri

 

 

2903 39 11

– – – –  Bromometano (bromuro di metile)

5,5

2903 39 15

– – – –  Dibromometano

esenzione

2903 39 19

– – – –  altri

5,5

2903 39 90

– – –  Fluoruri e ioduri

5,5

 

–  Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi

 

 

2903 41 00

– –  Triclorofluorometano

5,5

2903 42 00

– –  Diclorodifluorometano

5,5

2903 43 00

– –  Triclorotrifluoroetani

5,5

2903 44

– –  Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano

 

 

2903 44 10

– – –  Diclorotetrafluoroetani

5,5

2903 44 90

– – –  Cloropentafluoroetano

5,5

2903 45

– –  altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro

 

 

2903 45 10

– – –  Clorotrifluorometano

5,5

2903 45 15

– – –  Pentaclorofluoroetano

5,5

2903 45 20

– – –  Tetraclorodifluoroetani

5,5

2903 45 25

– – –  Eptaclorofluoropropani

5,5

2903 45 30

– – –  Esaclorodifluoropropani

5,5

2903 45 35

– – –  Pentaclorotrifluoropropani

5,5

2903 45 40

– – –  Tetraclorotetrafluoropropani

5,5

2903 45 45

– – –  Tricloropentafluoropropani

5,5

2903 45 50

– – –  Dicloroesafluoropropani

5,5

2903 45 55

– – –  Cloroeptafluoropropani

5,5

2903 45 90

– – –  altri

5,5

2903 46

– –  Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani

 

 

2903 46 10

– – –  Bromoclorodifluorometano

5,5

2903 46 20

– – –  Bromotrifluorometano

5,5

2903 46 90

– – –  Dibromotetrafluoroetani

5,5

2903 47 00

– –  altri derivati peralogenati

5,5

2903 49

– –  altri

 

 

 

– – –  alogenati unicamente con fluoro e cloro

 

 

 

– – – –  del metano, etano o propano (HCFC)

 

 

2903 49 11

– – – – –  Clorodifluorometano (HCFC-22)

5,5

2903 49 15

– – – – –  1,1-Dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)

5,5

2903 49 19

– – – – –  altri

5,5

2903 49 20

– – – –  altri

5,5

 

– – –  alogenati unicamente con fluoro e bromo

 

 

2903 49 30

– – – –  del metano, etano o propano

5,5

2903 49 40

– – – –  altri

5,5

2903 49 80

– – –  altri

5,5

 

–  Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

 

 

2903 51 00

– –  1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)

5,5

2903 52 00

– –  Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)

5,5

2903 59

– –  altri

 

 

2903 59 20

– – –  1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano; tetrabromocicloottani

esenzione

2903 59 80

– – –  altri

5,5

 

–  Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

 

 

2903 61 00

– –  Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

5,5

2903 62 00

– –  Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]

5,5

2903 69

– –  altri

 

 

2903 69 10

– – –  2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene

esenzione

2903 69 90

– – –  altri

5,5

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

 

 

2904 10 00

–  Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

5,5

2904 20 00

–  Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

5,5

2904 90

–  altri

 

 

2904 90 40

– –  Tricloronitrometano (cloropicrina)

5,5

2904 90 95

– –  altri

5,5

II.ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

–  Monoalcoli saturi

 

 

2905 11 00

– –  Metanolo (alcole metilico)

5,5

2905 12 00

– –  Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

5,5

2905 13 00

– –  Butan-1-olo (alcole n-butilico)

5,5

2905 14

– –  altri butanoli

 

 

2905 14 10

– – –  2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)

4,6

2905 14 90

– – –  altri

5,5

2905 16

– –  Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

 

 

2905 16 20

– – –  Ottan-2-olo

esenzione

2905 16 85

– – –  altri

5,5

2905 17 00

– –  Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)

5,5

2905 19 00

– –  altri

5,5

 

–  Monoalcoli non saturi

 

 

2905 22 00

– –  Alcoli terpenici aciclici

5,5

2905 29

– –  altri

 

 

2905 29 10

– – –  Alcole allilico

5,5

2905 29 90

– – –  altri

5,5

 

–  Dioli

 

 

2905 31 00

– –  Glicole etilenico (etandiolo)

5,5

2905 32 00

– –  Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)

5,5

2905 39

– –  altri

 

 

2905 39 20

– – –  Butan-1,3-diolo

esenzione

2905 39 25

– – –  Butan-1,4-diolo

5,5

2905 39 30

– – –  2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo

esenzione

2905 39 95

– – –  altri

5,5

 

–  altri polialcoli

 

 

2905 41 00

– –  2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

5,5

2905 42 00

– –  Pentaeritritolo (pentaeritrite)

5,5

2905 43 00

– –  Mannitolo

9,6 + 125,8 €/100 kg/net

2905 44

– –  D-glucitolo (sorbitolo)

 

 

 

– – –  in soluzione acquosa

 

 

2905 44 11

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

2905 44 19

– – – –  altro

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (79)

 

– – –  altro

 

 

2905 44 91

– – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

7,7 + 23 €/100 kg/net

2905 44 99

– – – –  altro

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (79)

2905 45 00

– –  Glicerolo (glicerina)

3,8

2905 49 00

– –  altri

5,5

 

–  Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici

 

 

2905 51 00

– –  Etclorvinolo (DCI)

esenzione

2905 59

– –  altri

 

 

2905 59 91

– – –  2,2-Bis(bromometil)propandiolo

esenzione

2905 59 98

– – –  altri

5,5

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

–  Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

 

 

2906 11 00

– –  Mentolo

5,5

2906 12 00

– –  Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli

5,5

2906 13

– –  Steroli e inositoli

 

 

2906 13 10

– – –  Steroli

5,5

2906 13 90

– – –  Inositoli

esenzione

2906 19 00

– –  altri

5,5

 

–  aromatici

 

 

2906 21 00

– –  Alcole benzilico

5,5

2906 29 00

– –  altri

5,5

III.FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

 

 

 

–  Monofenoli

 

 

2907 11 00

– –  Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

3

2907 12 00

– –  Cresoli e loro sali

2,1

2907 13 00

– –  Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

5,5

2907 15

– –  Naftoli e loro sali

 

 

2907 15 10

– – –  1-Naftolo

esenzione

2907 15 90

– – –  altri

5,5

2907 19

– –  altri

 

 

2907 19 10

– – –  Xilenoli e loro sali

2,1

2907 19 90

– – –  altri

5,5

 

–  Polifenoli; fenoli-alcoli

 

 

2907 21 00

– –  Resorcinolo e suoi sali

5,5

2907 22 00

– –  Idrochinone e suoi sali

5,5

2907 23 00

– –  4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali

5,5

2907 29 00

– –  altri

5,5

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

 

 

 

–  Derivati unicamente alogenati e loro sali

 

 

2908 11 00

– –  Pentaclorofenolo (ISO)

5,5

2908 19 00

– –  altri

5,5

 

–  altri

 

 

2908 91 00

– –  Dinoseb (ISO) e suoi sali

5,5

2908 99

– –  altri

 

 

2908 99 10

– – –  Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri

5,5

2908 99 90

– – –  altri

5,5

IV.ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

–  Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2909 11 00

– –  Etere dietilico (ossido di dietile)

5,5

2909 19

– –  altri

 

 

2909 19 10

– – –  ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)

5,5

2909 19 90

– – –  altri

5,5

2909 20 00

–  Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5,5

2909 30

–  Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2909 30 10

– –  Eteri difenilici (ossido di difenile)

esenzione

 

– –  Derivati bromurati

 

 

2909 30 31

– – –  Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene

esenzione

2909 30 35

– – –  1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) (80)

esenzione

2909 30 38

– – –  altri

5,5

2909 30 90

– –  altri

5,5

 

–  Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2909 41 00

– –  2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)

5,5

2909 43 00

– –  Eteri monobutilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole

5,5

2909 44 00

– –  altri eteri monoalchilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole

5,5

2909 49

– –  altri

 

 

2909 49 11

– – –  2-(2-Cloroetossi)etanolo

esenzione

2909 49 80

– – –  altri

5,5

2909 50 00

–  Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5,5

2909 60 00

–  Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5,5

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2910 10 00

–  Ossirano (ossido di etilene)

5,5

2910 20 00

–  Metilossirano (ossido di propilene)

5,5

2910 30 00

–  1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)

5,5

2910 40 00

–  Dieldrina (ISO, DCI)

5,5

2910 90 00

–  altri

5,5

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5

V.COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

 

 

 

–  Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2912 11 00

– –  Metanale (formaldeide)

5,5

2912 12 00

– –  Etanale (acetaldeide)

5,5

2912 19

– –  altre

 

 

2912 19 10

– – –  Butanale (butirraldeide, isomero normale)

5,5

2912 19 90

– – –  altri

5,5

 

–  Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2912 21 00

– –  Benzaldeide (aldeide benzoica)

5,5

2912 29 00

– –  altre

5,5

2912 30 00

–  Aldeidi-alcoli

5,5

 

–  Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2912 41 00

– –  Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

5,5

2912 42 00

– –  Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)

5,5

2912 49 00

– –  altre

5,5

2912 50 00

–  Polimeri ciclici delle aldeidi

5,5

2912 60 00

–  Paraformaldeide

5,5

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

5,5

VI.COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

–  Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2914 11 00

– –  Acetone

5,5

2914 12 00

– –  Butanone (metiletilchetone)

5,5

2914 13 00

– –  4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

5,5

2914 19

– –  altri

 

 

2914 19 10

– – –  5-Metilesan-2-one

esenzione

2914 19 90

– – –  altri

5,5

 

–  Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2914 21 00

– –  Canfora

5,5

2914 22 00

– –  Cicloesanone e metilcicloesanoni

5,5

2914 23 00

– –  Iononi e metiliononi

5,5

2914 29 00

– –  altri

5,5

 

–  Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate

 

 

2914 31 00

– –  Fenilacetone (fenilpropano-2-one)

5,5

2914 39 00

– –  altri

5,5

2914 40

–  Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi

 

 

2914 40 10

– –  4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)

5,5

2914 40 90

– –  altri

3

2914 50 00

–  Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate

5,5

 

–  Chinoni

 

 

2914 61 00

– –  Antrachinone

5,5

2914 69

– –  altri

 

 

2914 69 10

– – –  1,4-Naftochinone

esenzione

2914 69 90

– – –  altri

5,5

2914 70 00

–  Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

5,5

VII.ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

–  Acido formico, suoi sali e suoi esteri

 

 

2915 11 00

– –  Acido formico

5,5

2915 12 00

– –  Sali dell’acido formico

5,5

2915 13 00

– –  Esteri dell’acido formico

5,5

 

–  Acido acetico e suoi sali; anidride acetica

 

 

2915 21 00

– –  Acido acetico

5,5

2915 24 00

– –  Anidride acetica

5,5

2915 29 00

– –  altri

5,5

 

–  Esteri dell’acido acetico

 

 

2915 31 00

– –  Acetato di etile

5,5

2915 32 00

– –  Acetato di vinile

5,5

2915 33 00

– –  Acetato di n-butile

5,5

2915 36 00

– –  Acetato di dinoseb (ISO)

5,5

2915 39 00

– –  altri

5,5

2915 40 00

–  Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri

5,5

2915 50 00

–  Acido propionico, suoi sali e suoi esteri

4,2

2915 60

–  Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

 

 

 

– –  Acidi butanoici, loro sali e loro esteri

 

 

2915 60 11

– – –  Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene

esenzione

2915 60 19

– – –  altri

5,5

2915 60 90

– –  Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

5,5

2915 70 00

–  Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri

5,5

2915 90 00

–  altri

5,5

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

–  Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

 

2916 11 00

– –  Acido acrilico e suoi sali

6,5

2916 12 00

– –  Esteri dell’acido acrilico

6,5

2916 13 00

– –  Acido metacrilico e suoi sali

6,5

2916 14 00

– –  Esteri dell’acido metacrilico

6,5

2916 15 00

– –  Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri

6,5

2916 19

– –  altri

 

 

2916 19 10

– – –  Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri

5,9

2916 19 40

– – –  Acido crotonico

esenzione

2916 19 50

– – –  Binapacril (ISO)

6,5

2916 19 95

– – –  altri

6,5

2916 20 00

–  Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

6,5

 

–  Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

 

2916 31 00

– –  Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2916 32 00

– –  Perossido di benzoile e cloruro di benzoile

6,5

2916 34 00

– –  Acido fenilacetico e suoi sali

esenzione

2916 35 00

– –  Esteri dell’acido fenilacetico

esenzione

2916 39 00

– –  altri

6,5

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

–  Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati

 

 

2917 11 00

– –  Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2917 12 00

– –  Acido adipico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2917 13

– –  Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri

 

 

2917 13 10

– – –  Acido sebacico

esenzione

2917 13 90

– – –  altri

6

2917 14 00

– –  Anidride maleica

6,5

2917 19

– –  altri

 

 

2917 19 10

– – –  Acido malonico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2917 19 90

– – –  altri

6,3

2917 20 00

–  Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

6

 

–  Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

 

2917 32 00

– –  Ortoftalati di diottile

6,5

2917 33 00

– –  Ortoftalati di dinonile o di didecile

6,5

2917 34

– –  altri esteri dell’acido ortoftalico

 

 

2917 34 10

– – –  Ortoftalati di dibutile

6,5

2917 34 90

– – –  altri

6,5

2917 35 00

– –  Anidride ftalica

6,5

2917 36 00

– –  Acido tereftalico e suoi sali

6,5

2917 37 00

– –  Tereftalato di dimetile

6,5

2917 39

– –  altri

 

 

2917 39 20

– – –  Estere o anidride dell’acido tetrabromoftalico; acido benzen-1,2,4-tricarbossilico; dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso, 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile; acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico; anidride tetracloroftalica; 3,5-bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio

esenzione

2917 39 95

– – –  altri

6,5

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

–  Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

 

2918 11 00

– –  Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 12 00

– –  Acido tartarico

6,5

2918 13 00

– –  Sali ed esteri dell’acido tartarico

6,5

2918 14 00

– –  Acido citrico

6,5

2918 15 00

– –  Sali ed esteri dell’acido citrico

6,5

2918 16 00

– –  Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 18 00

– –  Clorobenzilato (ISO)

6,5

2918 19

– –  altri

 

 

2918 19 30

– – –  Acido colico, acido 3-α,12-α-diidrossi-5-β-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri

6,3

2918 19 40

– – –  Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico

esenzione

2918 19 85

– – –  altri

6,5

 

–  Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

 

 

2918 21 00

– –  Acido salicilico e suoi sali

6,5

2918 22 00

– –  Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 23 00

– –  altri esteri dell’acido salicilico e loro sali

6,5

2918 29 00

– –  altri

6,5

2918 30 00

–  Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

6,5

 

–  altri

 

 

2918 91 00

– –  2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri

6,5

2918 99

– –  altri

 

 

2918 99 40

– – –  Acido 2,6-dimetossibenzoico; dicamba (ISO); fenossiacetato di sodio

esenzione

2918 99 90

– – –  altri

6,5

VIII.ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

2919

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2919 10 00

–  fosfato di tris(2,3-dibromopropile)

6,5

2919 90 00

–  altri

6,5

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

 

–  Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

 

 

2920 11 00

– –  Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)

6,5

2920 19 00

– –  altri

6,5

2920 90

–  altri

 

 

2920 90 10

– –  Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

6,5

2920 90 20

– –  Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)

6,5

2920 90 30

– –  Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)

6,5

2920 90 40

– –  Fosfito di trietile

6,5

2920 90 50

– –  Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)

6,5

2920 90 85

– –  altri prodotti

6,5

IX.COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE

2921

Composti a funzione ammina

 

 

 

–  Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2921 11 00

– –  Mono-, di- o trimetilammina e loro sali

6,5

kg met.am.

2921 19

– –  altri

 

 

2921 19 40

– – –  1,1,3,3-Tetrametilbutilammina

esenzione

2921 19 50

– – –  Dietilammina e suoi sali

5,7

2921 19 85

– – –  altri

6,5

 

–  Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2921 21 00

– –  Etilendiammina e suoi sali

6

2921 22 00

– –  Esametilendiammina e suoi sali

6,5

2921 29 00

– –  altri

6

2921 30

–  Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2921 30 10

– –  Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali

6,3

2921 30 91

– –  Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)

esenzione

2921 30 99

– –  altri

6,5

 

–  Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2921 41 00

– –  Anilina e suoi sali

6,5

2921 42 00

– –  Derivati dell’anilina e loro sali

6,5

2921 43 00

– –  Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 44 00

– –  Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 45 00

– –  1-Naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2921 46 00

– –  Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2921 49 00

– –  altri

6,5

 

–  Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2921 51

– –  o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

 

– – –  o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti

 

 

2921 51 11

– – – –  m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente:

1 % o meno, in peso, di acqua

200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e

450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina

esenzione

2921 51 19

– – – –  altri

6,5

2921 51 90

– – –  altri

6,5

2921 59

– –  altri

 

 

2921 59 50

– – –  m-Fenilenbis(metilammina); 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-bi-o-toluidina; 1,8-naftilendiammina

esenzione

2921 59 90

– – –  altri

6,5

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

 

 

 

–  Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d’un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti

 

 

2922 11 00

– –  Monoetanolammina e suoi sali

6,5

2922 12 00

– –  Dietanolammina e suoi sali

6,5

2922 13

– –  Trietanolammina e suoi sali

 

 

2922 13 10

– – –  Trietanolammina

6,5

2922 13 90

– – –  Sali di trietanolammina

6,5

2922 14 00

– –  Destropropoxifene (DCI) e suoi sali

esenzione

2922 19

– –  altri

 

 

2922 19 10

– – –  N-Etildietanolammina

6,5

2922 19 20

– – –  2,2'-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina)

6,5

2922 19 80

– – –  altri

6,5

 

–  Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti

 

 

2922 21 00

– –  Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

6,5

2922 29 00

– –  altri

6,5

 

–  Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti

 

 

2922 31 00

– –  Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2922 39 00

– –  altri

6,5

 

–  Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d’un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti

 

 

2922 41 00

– –  Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

6,3

2922 42 00

– –  Acido glutammico e suoi sali

6,5

2922 43 00

– –  Acido antranilico e suoi sali

6,5

2922 44 00

– –  Tilidina (DCI) e suoi sali

esenzione

2922 49

– –  altri

 

 

2922 49 20

– – –  beta-Alanina

esenzione

2922 49 85

– – –  altri

6,5

2922 50 00

–  Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate

6,5

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

 

 

2923 10 00

–  Colina e suoi sali

6,5

2923 20 00

–  Lecitine ed altri fosfoamminolipidi

5,7

2923 90 00

–  altri

6,5

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell’acido carbonico

 

 

 

–  Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2924 11 00

– –  Meprobamato (DCI)

esenzione

2924 12 00

– –  Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)

6,5

2924 19 00

– –  altri

6,5

 

–  Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2924 21 00

– –  Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti

6,5

2924 23 00

– –  Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

6,5

2924 24 00

– –  Etinamato (DCI)

esenzione

2924 29

– –  altri

 

 

2924 29 10

– – –  Lidocaina (DCI)

esenzione

2924 29 98

– – –  altri

6,5

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

 

 

 

–  Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2925 11 00

– –  Saccarina e suoi sali

6,5

2925 12 00

– –  Glutetimide (DCI)

esenzione

2925 19

– –  altri

 

 

2925 19 20

– – –  3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide; N,N'-etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)

esenzione

2925 19 95

– – –  altri

6,5

 

–  Immine e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2925 21 00

– –  Clordimeforme (ISO)

6,5

2925 29 00

– –  altri

6,5

2926

Composti a funzione nitrile

 

 

2926 10 00

–  Acrilonitrile

6,5

2926 20 00

–  1-Cianoguanidina (diciandiammide)

6,5

2926 30 00

–  Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)

6,5

2926 90

–  altri

 

 

2926 90 20

– –  Isoftalonitrile

6

2926 90 95

– –  altri

6,5

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

6,5

2928 00

Derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina

 

 

2928 00 10

–  N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina

esenzione

2928 00 90

–  altri

6,5

2929

Composti ad altre funzioni azotate

 

 

2929 10 00

–  Isocianati

6,5

2929 90 00

–  altri

6,5

X.COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI

2930

Tiocomposti organici

 

 

2930 20 00

–  Tiocarbammati e ditiocarbammati

6,5

2930 30 00

–  Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame

6,5

2930 40

–  Metionina

 

 

2930 40 10

– –  Metionina (DCI)

esenzione

2930 40 90

– –  altri

6,5

2930 50 00

–  Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)

6,5

2930 90

–  altri

 

 

2930 90 13

– –  Cisteina e cistina

6,5

2930 90 16

– –  Derivati di cisteina o cistina

6,5

2930 90 20

– –  Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)

6,5

2930 90 30

– –  Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico

esenzione

2930 90 40

– –  Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile

esenzione

2930 90 50

– –  Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina

esenzione

2930 90 85

– –  altri

6,5

2931 00

Altri composti organo-inorganici

 

 

2931 00 10

–  Metilfosfonato di dimetile

6,5

2931 00 20

–  Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)

6,5

2931 00 30

–  Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)

6,5

2931 00 95

–  altri

6,5

2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

 

 

 

–  Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato

 

 

2932 11 00

– –  Tetraidrofurano

6,5

2932 12 00

– –  2-Furaldeide (furfurale)

6,5

2932 13 00

– –  Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

6,5

2932 19 00

– –  altri

6,5

 

–  Lattoni

 

 

2932 21 00

– –  Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

6,5

2932 29

– –  altri lattoni

 

 

2932 29 10

– – –  Fenolftaleina

esenzione

2932 29 20

– – –  Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico

esenzione

2932 29 30

– – –  3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one

esenzione

2932 29 40

– – –  6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H), 9'-xanthen]-3-one

esenzione

2932 29 50

– – –  6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile

esenzione

2932 29 60

– – –  gamma-Butirrolactone

6,5

2932 29 85

– – –  altri

6,5

 

–  altri

 

 

2932 91 00

– –  Isosafrolo

6,5

2932 92 00

– –  1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one

6,5

2932 93 00

– –  Piperonale

6,5

2932 94 00

– –  Safrolo

6,5

2932 95 00

– –  Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)

6,5

2932 99 00

– –  altri

6,5

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

 

 

 

–  Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato

 

 

2933 11

– –  Fenazone (antipirina) e suoi derivati

 

 

2933 11 10

– – –  Propifenazone (DCI)

esenzione

2933 11 90

– – –  altri

6,5

2933 19

– –  altri

 

 

2933 19 10

– – –  Fenilbutazone (DCI)

esenzione

2933 19 90

– – –  altri

6,5

 

–  Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato

 

 

2933 21 00

– –  Idantoina e suoi derivati

6,5

2933 29

– –  altri

 

 

2933 29 10

– – –  Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)

esenzione

2933 29 90

– – –  altri

6,5

 

–  Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato

 

 

2933 31 00

– –  Piridina e suoi sali

5,3

2933 32 00

– –  Piperidina e suoi sali

6,5

2933 33 00

– –  Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti

6,5

2933 39

– –  altri

 

 

2933 39 10

– – –  Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)

esenzione

2933 39 20

– – –  2,3,5,6-Tetracloropiridina

esenzione

2933 39 25

– – –  Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico

esenzione

2933 39 35

– – –  3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio

esenzione

2933 39 40

– – –  3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile

esenzione

2933 39 45

– – –  3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina

esenzione

2933 39 50

– – –  Estere metilico di flurossipir (ISO)

4

2933 39 55

– – –  4-Metilpiridina

esenzione

2933 39 99

– – –  altri

6,5

 

–  Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni

 

 

2933 41 00

– –  Levorfanolo (DCI) e suoi sali

esenzione

2933 49

– –  altri

 

 

2933 49 10

– – –  Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici

5,5

2933 49 30

– – –  Dextrometorfano (DCI) e suoi sali

esenzione

2933 49 90

– – –  altri

6,5

 

–  Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico

 

 

2933 52 00

– –  Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali

6,5

2933 53

– –  Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti

 

 

2933 53 10

– – –  Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali

esenzione

2933 53 90

– – –  altri

6,5

2933 54 00

– –  altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

6,5

2933 55 00

– –  Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2933 59

– –  altri

 

 

2933 59 10

– – –  Diazinon (ISO)

esenzione

2933 59 20

– – –  1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)

esenzione

2933 59 95

– – –  altri

6,5

 

–  Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati

 

 

2933 61 00

– –  Melamina

6,5

2933 69

– –  altri

 

 

2933 69 10

– – –  Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)

5,5

2933 69 40

– – –  Metenamina (DCI) (esametilentetrammina); 2,6-di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo

esenzione

2933 69 80

– – –  altri

6,5

 

–  Lattami

 

 

2933 71 00

– –  6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

6,5

2933 72 00

– –  Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)

esenzione

2933 79 00

– –  altri lattami

6,5

 

–  altri

 

 

2933 91

– –  Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti

 

 

2933 91 10

– – –  Clordiazepossido (DCI)

esenzione

2933 91 90

– – –  altri

6,5

2933 99

– –  altri

 

 

2933 99 20

– – –  Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)

5,5

2933 99 50

– – –  2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo

esenzione

2933 99 80

– – –  altri

6,5

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

 

 

2934 10 00

–  Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato

6,5

2934 20

–  Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni

 

 

2934 20 20

– –  Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali

6,5

2934 20 80

– –  altri

6,5

2934 30

–  Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni

 

 

2934 30 10

– –  Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali

esenzione

2934 30 90

– –  altri

6,5

 

–  altri

 

 

2934 91 00

– –  Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti

esenzione

2934 99

– –  altri

 

 

2934 99 60

– – –  Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati; furazolidone (DCI); acido 7-amminocefalosporanico; sali ed esteri dell’acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico; bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio

esenzione

2934 99 90

– – –  altri

6,5

2935 00

Solfonammidi

 

 

2935 00 30

–  3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide; metosulam (ISO)

esenzione

2935 00 90

–  altri

6,5

XI.PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI

2936

Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

 

 

 

–  Vitamine e loro derivati, non miscelati

 

 

2936 21 00

– –  Vitamine A e loro derivati

esenzione

2936 22 00

– –  Vitamina B1 e suoi derivati

esenzione

2936 23 00

– –  Vitamina B2 e suoi derivati

esenzione

2936 24 00

– –  Acido D-o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati

esenzione

2936 25 00

– –  Vitamina B6 e suoi derivati

esenzione

2936 26 00

– –  Vitamina B12 e suoi derivati

esenzione

2936 27 00

– –  Vitamina C e suoi derivati

esenzione

2936 28 00

– –  Vitamina E e suoi derivati

esenzione

2936 29 00

– –  altre vitamine e loro derivati

esenzione

2936 90 00

–  altre, compresi i concentrati naturali

esenzione

2937

Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni

 

 

 

–  Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali

 

 

2937 11 00

– –  Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali

esenzione

g

2937 12 00

– –  Insulina e suoi sali

esenzione

g

2937 19 00

– –  altri

esenzione

g

 

–  Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali

 

 

2937 21 00

– –  Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)

esenzione

g

2937 22 00

– –  Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei

esenzione

g

2937 23 00

– –  Estrogeni e progestogeni

esenzione

g

2937 29 00

– –  altri

esenzione

g

 

–  Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali

 

 

2937 31 00

– –  Epinefrina

esenzione

g

2937 39 00

– –  altri

esenzione

g

2937 40 00

–  Derivati degli ammino-acidi

esenzione

g

2937 50 00

–  Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali

esenzione

g

2937 90 00

–  altri

esenzione

g

XII.ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

 

 

2938 10 00

–  Rutoside (rutina) e suoi derivati

6,5

2938 90

–  altri

 

 

2938 90 10

– –  Eterosidi delle digitali

6

2938 90 30

– –  Glicirrizina e glicirrizati

5,7

2938 90 90

– –  altri

6,5

2939

Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

 

 

 

–  Alcaloidi dell’oppio e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2939 11 00

– –  Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti

esenzione

2939 19 00

– –  altri

esenzione

2939 20 00

–  Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

esenzione

2939 30 00

–  Caffeina e suoi sali

esenzione

 

–  Efedrine e loro sali

 

 

2939 41 00

– –  Efedrina e suoi sali

esenzione

2939 42 00

– –  Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 43 00

– –  Catina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 49 00

– –  altri

esenzione

 

–  Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2939 51 00

– –  Fenetillina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 59 00

– –  altri

esenzione

 

–  Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2939 61 00

– –  Ergometrina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 62 00

– –  Ergotamina (DCI) e suoi sali

esenzione

2939 63 00

– –  Acido lisergico e suoi sali

esenzione

2939 69 00

– –  altri

esenzione

 

–  altri

 

 

2939 91 00

– –  Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti

esenzione

2939 99 00

– –  altri

esenzione

XIII.ALTRI COMPOSTI ORGANICI

2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

6,5

2941

Antibiotici

 

 

2941 10 00

–  Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti

esenzione

2941 20

–  Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti

 

 

2941 20 30

– –  Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

5,3

2941 20 80

– –  altre

esenzione

2941 30 00

–  Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti

esenzione

2941 40 00

–  Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti

esenzione

2941 50 00

–  Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti

esenzione

2941 90 00

–  altri

esenzione

2942 00 00

Altri composti organici

6,5

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);

b)

i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l’odontoiatria (voce 2520);

c)

le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);

d)

le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;

e)

i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;

f)

le preparazioni a base di gesso per l’odontoiatria (voce 3407);

g)

l’albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).

2.

Ai sensi della voce 3002 per prodotti «immunologici modificati» si intendono unicamente gli anticorpi monoclonali (MAK, MAB), i frammenti di anticorpi nonché i coniugati di anticorpi e di frammenti di anticorpi.

3.

Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:

a)

come «prodotti non miscelati»:

1)

le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

2)

tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;

3)

gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

b)

come «prodotti miscelati»:

1)

le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);

2)

gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

3)

i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.

4.

Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:

a)

i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria) e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;

b)

le laminarie sterili;

c)

gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria; le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili;

d)

le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;

e)

i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;

f)

i cementi e gli altri prodotti per l’otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;

g)

le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;

h)

le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;

ij)

le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;

k)

i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza;

l)

i dispositivi per stomia, cioè le sacche, preformate, per colostomia, ileostomia e urostomia, nonché i loro adesivi cutanei di protezione o le loro placche frontali.

Nota complementare

1.

La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso una dichiarazione concernente:

a)

le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;

b)

la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;

c)

il dosaggio; e

d)

le modalità di assunzione.

Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull’etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3001

Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

 

 

3001 20

–  Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni

 

 

3001 20 10

– –  di origine umana

esenzione

3001 20 90

– –  altri

esenzione

3001 90

–  altri

 

 

3001 90 20

– –  di origine umana

esenzione

 

– –  altri

 

 

3001 90 91

– – –  Eparina e suoi sali

esenzione

3001 90 98

– – –  altri

esenzione

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili

 

 

3002 10

–  Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici

 

 

3002 10 10

– –  Sieri specifici

esenzione

 

– –  altri

 

 

3002 10 91

– – –  Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

esenzione

 

– – –  altri

 

 

3002 10 95

– – – –  di origine umana

esenzione

3002 10 99

– – – –  altri

esenzione

3002 20 00

–  Vaccini per la medicina umana

esenzione

3002 30 00

–  Vaccini per la medicina veterinaria

esenzione

3002 90

–  altri

 

 

3002 90 10

– –  Sangue umano

esenzione

3002 90 30

– –  Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici

esenzione

3002 90 50

– –  Colture di microrganismi

esenzione

3002 90 90

– –  altri

esenzione

3003

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

 

 

3003 10 00

–  contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

esenzione

3003 20 00

–  contenenti altri antibiotici

esenzione

 

–  contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici

 

 

3003 31 00

– –  contenenti insulina

esenzione

3003 39 00

– –  altri

esenzione

3003 40 00

–  contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

esenzione

3003 90

–  altri

 

 

3003 90 10

– –  contenenti iodio o suoi composti

esenzione

3003 90 90

– –  altri

esenzione

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

 

 

3004 10

–  contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

 

 

3004 10 10

– –  contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico

esenzione

3004 10 90

– –  altri

esenzione

3004 20

–  contenenti altri antibiotici

 

 

3004 20 10

– –  condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 20 90

– –  altri

esenzione

 

–  contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici

 

 

3004 31

– –  contenenti insulina

 

 

3004 31 10

– – –  condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 31 90

– – –  altri

esenzione

3004 32

– –  contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali

 

 

3004 32 10

– – –  condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 32 90

– – –  altri

esenzione

3004 39

– –  altri

 

 

3004 39 10

– – –  condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 39 90

– – –  altri

esenzione

3004 40

–  contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

 

 

3004 40 10

– –  condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 40 90

– –  altri

esenzione

3004 50

–  altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936

 

 

3004 50 10

– –  condizionati per la vendita al minuto

esenzione

3004 50 90

– –  altri

esenzione

3004 90

–  altri

 

 

 

– –  condizionati per la vendita al minuto

 

 

3004 90 11

– – –  contenenti iodio o suoi composti

esenzione

3004 90 19

– – –  altri

esenzione

 

– –  altri

 

 

3004 90 91

– – –  contenenti iodio o suoi composti

esenzione

3004 90 99

– – –  altri

esenzione

3005

Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

 

 

3005 10 00

–  Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo

esenzione

3005 90

–  altri

 

 

3005 90 10

– –  Ovatte e prodotti di ovatta

esenzione

 

– –  altri

 

 

 

– – –  di materie tessili

 

 

3005 90 31

– – – –  Garze e prodotti di garza

esenzione

 

– – – –  altri

 

 

3005 90 51

– – – – –  di «stoffe non tessute»

esenzione

3005 90 55

– – – – –  altri

esenzione

3005 90 99

– – –  altri

esenzione

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo

 

 

3006 10

–  Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

 

 

3006 10 10

– –  Catgut sterili

esenzione

3006 10 30

– –  Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

6,5 (81)

3006 10 90

– –  altri

esenzione

3006 20 00

–  Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

esenzione

3006 30 00

–  Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente

esenzione

3006 40 00

–  Cementi ed altri prodotti per l’otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea

esenzione

3006 50 00

–  Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

esenzione

3006 60

–  Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi

 

 

 

– –  a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937

 

 

3006 60 11

– – –  condizionate per la vendita al minuto

esenzione

3006 60 19

– – –  altre

esenzione

3006 60 90

– –  a base di spermicidi

esenzione

3006 70 00

–  Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

6,5 (81)

 

–  altri

 

 

3006 91 00

– –  Dispositivi per stomia

6,5 (81)

3006 92 00

– –  Rifiuti farmaceutici

esenzione

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il sangue animale della voce 0511;

b)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 a), 3 a), 4 a) e 5;

c)

i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).

2.

La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

a)

I seguenti prodotti:

1)

il nitrato di sodio, anche puro;

2)

il nitrato di ammonio, anche puro;

3)

i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;

4)

il solfato di ammonio, anche puro;

5)

i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;

6)

i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;

7)

la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;

8)

l’urea, anche pura;

b)

i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a);

c)

i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere a) e b) con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;

d)

i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti punti a) 2) o a) 8), o di un miscuglio di questi prodotti.

3.

La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

a)

i seguenti prodotti:

1)

le scorie di defosforazione;

2)

i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;

3)

i perfosfati (semplici, doppi o tripli);

4)

l’idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco;

b)

i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a) senza tener conto del tenore limite del fluoro;

c)

i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere a) e b), senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

4.

La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

a)

ii seguenti prodotti:

1)

i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);

2)

il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);

3)

il solfato di potassio, anche puro;

4)

il solfato di magnesio e di potassio, anche puro;

b)

i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a).

5.

L’idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.

6.

Ai sensi della voce 3105 l’espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3101 00 00

Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

esenzione

3102

Concimi minerali o chimici azotati

 

 

3102 10

–  Urea, anche in soluzione acquosa

 

 

3102 10 10

– –  Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

6,5

kg N

3102 10 90

– –  altra

6,5

kg N

 

–  Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio

 

 

3102 21 00

– –  Solfato di ammonio

6,5

kg N

3102 29 00

– –  altri

6,5

kg N

3102 30

–  Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa

 

 

3102 30 10

– –  in soluzione acquosa

6,5

kg N

3102 30 90

– –  altro

6,5

kg N

3102 40

–  Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

 

 

3102 40 10

– –  con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso

6,5

kg N

3102 40 90

– –  con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso

6,5

kg N

3102 50

–  Nitrato di sodio

 

 

3102 50 10

– –  Nitrato di sodio naturale (32)

esenzione

3102 50 90

– –  altro

6,5

kg N

3102 60 00

–  Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d’ammonio

6,5

kg N

3102 80 00

–  Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali

6,5

kg N

3102 90 00

–  altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

6,5

kg N

3103

Concimi minerali o chimici fosfatici

 

 

3103 10

–  Perfosfati

 

 

3103 10 10

– –  con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso

4,8

kg P2O5

3103 10 90

– –  altri

4,8

kg P2O5

3103 90 00

–  altri

esenzione

kg P2O5

3104

Concimi minerali o chimici potassici

 

 

3104 20

–  Cloruro di potassio

 

 

3104 20 10

– –  con tenore in potassio calcolato come K2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

esenzione

kg K2O

3104 20 50

– –  con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

esenzione

kg K2O

3104 20 90

– –  con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

esenzione

kg K2O

3104 30 00

–  Solfato di potassio

esenzione

kg K2O

3104 90 00

–  altri

esenzione

kg K2O

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

 

 

3105 10 00

–  Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

6,5

3105 20

–  Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

 

 

3105 20 10

– –  con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

6,5

3105 20 90

– –  altri

6,5

3105 30 00

–  Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

6,5

3105 40 00

–  Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l’idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

6,5

 

–  altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo

 

 

3105 51 00

– –  contenenti nitrati e fosfati

6,5

3105 59 00

– –  altri

6,5

3105 60

–  Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

 

 

3105 60 10

– –  Perfosfati potassici

3,2

3105 60 90

– –  altri

3,2

3105 90

–  altri

 

 

3105 90 10

– –  Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (32)

esenzione

 

– –  altri

 

 

3105 90 91

– – –  con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

6,5

3105 90 99

– – –  altri

3,2

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;

b)

i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;

c)

i mastici d’asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).

2.

Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.

3.

Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215.

4.

Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

5.

Ai sensi di questo capitolo, l’espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all’acqua.

6.

Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l’impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l’impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

a)

da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

b)

da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3201

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

 

 

3201 10 00

–  Estratto di quebracho

esenzione

3201 20 00

–  Estratto di mimosa

6,5 (82)

3201 90

–  altri

 

 

3201 90 20

– –  Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno

5,8

3201 90 90

– –  altri

5,3 (13)

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

 

 

3202 10 00

–  Prodotti per concia organici sintetici

5,3

3202 90 00

–  altri

5,3

3203 00

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo

 

 

3203 00 10

–  Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze

esenzione

3203 00 90

–  Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze

2,5

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

 

 

 

–  Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

 

 

3204 11 00

– –  Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 12 00

– –  Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 13 00

– –  Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 14 00

– –  Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 15 00

– –  Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 16 00

– –  Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 17 00

– –  Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti

6,5

3204 19 00

– –  altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19

6,5

3204 20 00

–  Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»

6

3204 90 00

–  altri

6,5

3205 00 00

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

6,5

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

 

 

 

–  Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio

 

 

3206 11 00

– –  contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca

6

3206 19 00

– –  altri

6,5

3206 20 00

–  Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

6,5

 

–  altre sostanze coloranti e altre preparazioni

 

 

3206 41 00

– –  Oltremare e sue preparazioni

6,5

3206 42 00

– –  Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

6,5

3206 49

– –  altre

 

 

3206 49 10

– – –  Magnetite

4,9 (59)

3206 49 30

– – –  Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

6,5

3206 49 80

– – –  altre

6,5

3206 50 00

–  Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

5,3

3207

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

 

 

3207 10 00

–  Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

6,5

3207 20

–  Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili

 

 

3207 20 10

– –  Ingobbi

5,3

3207 20 90

– –  altri

6,3

3207 30 00

–  Lustri liquidi e preparazioni simili

5,3

3207 40

–  Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

 

 

3207 40 10

– –  Vetro detto «smalto»

3,7

3207 40 20

– –  Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri

esenzione

3207 40 30

– –  Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio

esenzione

3207 40 80

– –  altri

3,7

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

 

 

3208 10

–  a base di poliesteri

 

 

3208 10 10

– –  Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

6,5

3208 10 90

– –  altre

6,5

3208 20

–  a base di polimeri acrilici o vinilici

 

 

3208 20 10

– –  Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

6,5

3208 20 90

– –  altre

6,5

3208 90

–  altre

 

 

 

– –  Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

 

 

3208 90 11

– – –  Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

esenzione

3208 90 13

– – –  Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

esenzione

3208 90 19

– – –  altri

6,5

 

– –  altre

 

 

3208 90 91

– – –  a base di polimeri sintetici

6,5

3208 90 99

– – –  a base di polimeri naturali modificati

6,5

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

 

 

3209 10 00

–  a base di polimeri acrilici o vinilici

6,5

3209 90 00

–  altre

6,5

3210 00

Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

 

 

3210 00 10

–  Pitture e vernici all’olio

6,5

3210 00 90

–  altri

6,5

3211 00 00

Siccativi preparati

6,5

3212

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

 

 

3212 10

–  Fogli per l’impressione a caldo (carta pastello)

 

 

3212 10 10

– –  a base di metalli comuni

6,5

3212 10 90

– –  altri

6,5

3212 90

–  altri

 

 

 

– –  Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture

 

 

3212 90 31

– – –  a base di polvere di alluminio

6,5

3212 90 38

– – –  altri

6,5

3212 90 90

– –  Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

6,5

3213

Colori per la pittura artistica, l’insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili

 

 

3213 10 00

–  Colori in assortimenti

6,5

3213 90 00

–  altri

6,5

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

 

 

3214 10

–  Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

 

 

3214 10 10

– –  Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici

5

3214 10 90

– –  Stucchi utilizzati nella pittura

5

3214 90 00

–  altri

5

3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide

 

 

 

–  Inchiostri da stampa

 

 

3215 11 00

– –  neri

6,5

3215 19 00

– –  altri

6,5

3215 90

–  altri

 

 

3215 90 10

– –  Inchiostri per scrivere o da disegno

6,5

3215 90 80

– –  altri

6,5

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;

b)

i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;

c)

le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.

2.

Ai sensi della voce 3302, l’espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.

3.

Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

4.

Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

 

 

 

–  Oli essenziali di agrumi

 

 

3301 12

– –  di arancio

 

 

3301 12 10

– – –  non deterpenati

7

3301 12 90

– – –  deterpenati

4,4

3301 13

– –  di limone

 

 

3301 13 10

– – –  non deterpenati

7

3301 13 90

– – –  deterpenati

4,4

3301 19

– –  altri

 

 

3301 19 20

– – –  non deterpenati

7

3301 19 80

– – –  deterpenati

4,4

 

–  Oli essenziali diversi da quelli di agrumi

 

 

3301 24

– –  di menta piperita (Mentha piperita)

 

 

3301 24 10

– – –  non deterpenati

esenzione

3301 24 90

– – –  deterpenati

2,9

3301 25

– –  di altra menta

 

 

3301 25 10

– – –  non deterpenati

esenzione

3301 25 90

– – –  deterpenati

2,9

3301 29

– –  altri

 

 

 

– – –  di garofano, di niauli, di ylang-ylang

 

 

3301 29 11

– – – –  non deterpenati

esenzione

3301 29 31

– – – –  deterpenati

2,9 (83)

 

– – –  altri

 

 

3301 29 41

– – – –  non deterpenati

esenzione

 

– – – –  deterpenati

 

 

3301 29 71

– – – – –  di geranio; di gelsomino; di vetiver

2,3

3301 29 79

– – – – –  di lavanda o di lavandina

2,9

3301 29 91

– – – – –  altri

2,9 (83)

3301 30 00

–  Resinoidi

2

3301 90

–  altri

 

 

3301 90 10

– –  Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

2,3

 

– –  Oleoresine d’estrazione

 

 

3301 90 21

– – –  di liquirizia e di luppolo

3,2

3301 90 30

– – –  altre

esenzione

3301 90 90

– –  altri

3

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

 

 

3302 10

–  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

 

 

– –  dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande

 

 

 

– – –  Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

 

 

3302 10 10

– – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

17,3 MIN 1 €/% vol/hl

 

– – – –  altre

 

 

3302 10 21

– – – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

12,8

3302 10 29

– – – – –  altre

9 + EA (28)

3302 10 40

– – –  altri

esenzione

3302 10 90

– –  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari

esenzione

3302 90

–  altri

 

 

3302 90 10

– –  Soluzioni alcoliche

esenzione

3302 90 90

– –  altri

esenzione

3303 00

Profumi ed acque da toletta

 

 

3303 00 10

–  Profumi

esenzione

3303 00 90

–  Acque da toletta

esenzione

3304

Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

 

 

3304 10 00

–  Prodotti per il trucco delle labbra

esenzione

3304 20 00

–  Prodotti per il trucco degli occhi

esenzione

3304 30 00

–  Preparazioni per manicure o pedicure

esenzione

 

–  altri

 

 

3304 91 00

– –  Ciprie, comprese le polveri compatte

esenzione

3304 99 00

– –  altri

esenzione

3305

Preparazioni per capelli

 

 

3305 10 00

–  Shampoo

esenzione

3305 20 00

–  Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

esenzione

3305 30 00

–  Lacche per capelli

esenzione

3305 90

–  altre

 

 

3305 90 10

– –  Lozioni per capelli

esenzione

3305 90 90

– –  altre

esenzione

3306

Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

 

 

3306 10 00

–  Dentifrici

esenzione

3306 20 00

–  Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)

4

3306 90 00

–  altre

esenzione

3307

Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

 

 

3307 10 00

–  Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

6,5

3307 20 00

–  Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

6,5

3307 30 00

–  Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

6,5

 

–  Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose

 

 

3307 41 00

– –  Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

6,5

3307 49 00

– –  altre

6,5

3307 90 00

–  altri

6,5

CAPITOLO 34

SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L’ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L’ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);

b)

i composti isolati di costituzione chimica definita;

c)

gli shampoo, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).

2.

Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

3.

Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:

a)

danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e

b)

riducono la tensione superficiale dell’acqua a 4,5 × 10–2 N/m (45 dine/cm) o meno.

4.

L’espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

5.

Con riserva delle esclusioni sottocitate, l’espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:

a)

ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;

b)

ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;

c)

ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

Tuttavia la voce 3404 non comprende:

a)

i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;

b)

le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;

c)

le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;

d)

le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3401

Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

 

 

 

–  Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

 

 

3401 11 00

– –  da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

esenzione

3401 19 00

– –  altri

esenzione

3401 20

–  Saponi presentati in altre forme

 

 

3401 20 10

– –  Fiocchi, scaglie, granuli o polveri

esenzione

3401 20 90

– –  altri

esenzione

3401 30 00

–  Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

4

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

 

 

 

–  Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto

 

 

3402 11

– –  anionici

 

 

3402 11 10

– – –  Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio

esenzione

3402 11 90

– – –  altri

4

3402 12 00

– –  cationici

4

3402 13 00

– –  non ionici

4

3402 19 00

– –  altri

4

3402 20

–  Preparazioni condizionate per la vendita al minuto

 

 

3402 20 20

– –  Preparazioni tensioattive

4

3402 20 90

– –  Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

4

3402 90

–  altri

 

 

3402 90 10

– –  Preparazioni tensioattive

4

3402 90 90

– –  Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

4

3403

Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

 

–  contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

 

 

3403 11 00

– –  Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

4,6

3403 19

– –  altre

 

 

3403 19 10

– – –  contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base

6,5

 

– – –  altre

 

 

3403 19 91

– – – –  Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

4,6

3403 19 99

– – – –  altre

4,6

 

–  altre

 

 

3403 91 00

– –  Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

4,6

3403 99

– –  altre

 

 

3403 99 10

– – –  Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

4,6

3403 99 90

– – –  altre

4,6

3404

Cere artificiali e cere preparate

 

 

3404 20 00

–  di poli(ossietilene) (polietilenglicole)

esenzione

3404 90

–  altre

 

 

3404 90 10

– –  Cere preparate, compresa la ceralacca

esenzione

3404 90 80

– –  altre

esenzione

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

 

 

3405 10 00

–  Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

esenzione

3405 20 00

–  Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

esenzione

3405 30 00

–  Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

esenzione

3405 40 00

–  Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

esenzione

3405 90

–  altri

 

 

3405 90 10

– –  Lucidi per metalli

esenzione

3405 90 90

– –  altri

esenzione

3406 00

Candele, ceri ed articoli simili

 

 

 

–  Candele e ceri

 

 

3406 00 11

– –  lisci, non profumati

esenzione

3406 00 19

– –  altri

esenzione

3406 00 90

–  altri

esenzione

3407 00 00

Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l’odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l’odontoiatria, a base di gesso

esenzione

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i lieviti (voce 2102);

b)

le frazioni del sangue (diverse dall’albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

c)

le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);

d)

le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;

e)

le proteine indurite (voce 3913);

f)

i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

2.

Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.

I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.

Nota complementare

1.

La sottovoce 3504 00 10 comprende i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

 

 

3501 10

–  Caseine

 

 

3501 10 10

– –  destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (80)

esenzione

3501 10 50

– –  destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (80)

3,2

3501 10 90

– –  altre

9

3501 90

–  altri

 

 

3501 90 10

– –  Colle di caseina

8,3

3501 90 90

– –  altri

6,4

3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

 

 

 

–  Ovoalbumina

 

 

3502 11

– –  essiccata

 

 

3502 11 10

– – –  inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana (32)

esenzione

3502 11 90

– – –  altra

123,5 €/100 kg/net (13)

3502 19

– –  altra

 

 

3502 19 10

– – –  inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana (32)

esenzione

3502 19 90

– – –  altra

16,7 €/100 kg/net (13)

3502 20

–  Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

 

 

3502 20 10

– –  inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana (32)

esenzione

 

– –  altra

 

 

3502 20 91

– – –  essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

123,5 €/100 kg/net

3502 20 99

– – –  altra

16,7 €/100 kg/net

3502 90

–  altri

 

 

 

– –  Albumine, diverse dall’ovoalbumina e dalla lattoalbumina

 

 

3502 90 20

– – –  inadatte o da rendere inadatte all’alimentazione umana (32)

esenzione

3502 90 70

– – –  altre

6,4

3502 90 90

– –  Albuminati ed altri derivati delle albumine

7,7

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

 

 

3503 00 10

–  Gelatine e loro derivati

7,7

3503 00 80

–  altre

7,7

3504 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

 

 

3504 00 10

–  Concentrati di proteine del latte elencati nella nota complementare 1 di questo capitolo

3,4

3504 00 90

–  altre

3,4

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

 

 

3505 10

–  Destrina ed altri amidi e fecole modificati

 

 

3505 10 10

– –  Destrina

9 + 17,7 €/100 kg/net

 

– –  altri amidi e fecole modificati

 

 

3505 10 50

– – –  Amidi e fecole esterificati o eterificati

7,7

3505 10 90

– – –  altri

9 + 17,7 €/100 kg/net

3505 20

–  Colle

 

 

3505 20 10

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 30

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 50

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

3505 20 90

– –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

 

 

3506 10 00

–  Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

6,5

 

–  altri

 

 

3506 91 00

– –  Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma

6,5

3506 99 00

– –  altri

6,5

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

 

 

3507 10 00

–  Presame e suoi concentrati

6,3

3507 90

–  altri

 

 

3507 90 10

– –  Lipoproteina lipasi

esenzione

3507 90 20

– –  Proteasi alcalina da aspergillus

esenzione

3507 90 90

– –  altri

6,3

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).

2.

Ai sensi della voce per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente:

a)

la metaldeide, l’esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

b)

i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm3;

c)

le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3601 00 00

Polveri propellenti

5,7

3602 00 00

Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

6,5

3603 00

Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

 

 

3603 00 10

–  Micce di sicurezza; cordoni detonanti

6

3603 00 90

–  altri

6,5

3604

Articoli per fuochi d’artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

 

 

3604 10 00

–  Articoli per fuochi d’artificio

6,5

3604 90 00

–  altri

6,5

3605 00 00

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

6,5

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo

 

 

3606 10 00

–  Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3

6,5

3606 90

–  altri

 

 

3606 90 10

– –  Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma

6

3606 90 90

– –  altri

6,5

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.

2.

In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.

Note complementari

1.

Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l’altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.

2.

Per «pellicole cinematografiche d’attualità», ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d’attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

 

 

3701 10

–  per raggi X

 

 

3701 10 10

– –  per uso medico, odontoiatrico o veterinario

6,5

m2

3701 10 90

– –  altre

6,5

m2

3701 20 00

–  Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

6,5

p/st

3701 30 00

–  altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

6,5

m2

 

–  altre

 

 

3701 91 00

– –  per la fotografia a colori (policromia)

6,5

3701 99 00

– –  altre

6,5

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

 

 

3702 10 00

–  per raggi X

6,5

m2

 

–  altre pellicole, non perforate, di larghezza non superiore a 105 mm

 

 

3702 31

– –  per la fotografia a colori (policromia)

 

 

3702 31 20

– – –  di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

6,5

p/st

 

– – –  di lunghezza superiore a 30 m

 

 

3702 31 91

– – – –  Pellicole negative a colori:

di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e

di lunghezza di 100 m o più,

destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (80)

esenzione

m

3702 31 98

– – – –  altri

6,5

m

3702 32

– –  altre, con emulsioni agli alogenuri d’argento

 

 

 

– – –  di larghezza inferiore o uguale a 35 mm

 

 

3702 32 10

– – – –  Microfilm; pellicole per arti grafiche

6,5

3702 32 20

– – – –  altre

5,3 (84)

 

– – –  di larghezza superiore a 35 mm

 

 

3702 32 31

– – – –  Microfilm

6,5

3702 32 50

– – – –  Pellicole per arti grafiche

6,5

3702 32 80

– – – –  altre

6,5

3702 39 00

– –  altre

6,5

 

–  altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm

 

 

3702 41 00

– –  di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)

6,5

m2

3702 42 00

– –  di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori

6,5

m2

3702 43 00

– –  di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m

6,5

m2

3702 44 00

– –  di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm

6,5

m2

 

–  altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)

 

 

3702 51 00

– –  di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m

5,3

p/st

3702 52 00

– –  di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m

5,3

3702 53 00

– –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive

5,3

p/st

3702 54

– –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive

 

 

3702 54 10

– – –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 24 mm

5

p/st

3702 54 90

– – –  di larghezza superiore a 24 mm ed inferiore o uguale a 35 mm

5

p/st

3702 55 00

– –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

5,3

m

3702 56 00

– –  di larghezza superiore a 35 mm

6,5

 

–  altre

 

 

3702 91

– –  di larghezza inferiore o uguale a 16 mm

 

 

3702 91 20

– – –  Pellicole per arti grafiche

6,5

3702 91 80

– – –  altre

5,3

3702 93

– –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

 

 

3702 93 10

– – –  Microfilm; pellicole per arti grafiche

6,5

3702 93 90

– – –  altre

5,3

p/st

3702 94

– –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

 

 

3702 94 10

– – –  Microfilm; pellicole per arti grafiche

6,5

3702 94 90

– – –  altre

5,3

m

3702 95 00

– –  di larghezza superiore a 35 mm

6,5

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

 

 

3703 10 00

–  in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm

6,5

3703 20

–  altri, per la fotografia a colori (policromia)

 

 

3703 20 10

– –  per immagini ottenute da pellicole invertibili

6,5

3703 20 90

– –  altri

6,5

3703 90

–  altri

 

 

3703 90 10

– –  sensibilizzati con sali d’argento o di platino

6,5

3703 90 90

– –  altri

6,5

3704 00

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

 

 

3704 00 10

–  Lastre e pellicole

esenzione

3704 00 90

–  altre

6,5

3705

Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche

 

 

3705 10 00

–  per la stampa in offset

5,3

3705 90

–  altre

 

 

3705 90 10

– –  Microfilm

3,2

3705 90 90

– –  altre

5,3

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

 

 

3706 10

–  di larghezza uguale o superiore a 35 mm

 

 

3706 10 10

– –  portanti soltanto la registrazione del suono

esenzione

m

 

– –  altre

 

 

3706 10 91

– – –  negative; positive intermedie di lavoro

esenzione

m

3706 10 99

– – –  altre positive

6,5 (85)

m

3706 90

–  altre

 

 

3706 90 10

– –  portanti soltanto la registrazione del suono

esenzione

m

 

– –  altre

 

 

3706 90 31

– – –  negative; positive intermedie di lavoro

esenzione

m

 

– – –  altre positive

 

 

3706 90 51

– – – –  Pellicole di attualità

esenzione

m

 

– – – –  altre, di larghezza

 

 

3706 90 91

– – – – –  inferiore a 10 mm

esenzione

m

3706 90 99

– – – – –  uguale o superiore a 10 mm

5,4 (86)

m

3707

Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l’impiego

 

 

3707 10 00

–  Emulsioni per sensibilizzare le superfici

6

3707 90

–  altri

 

 

 

– –  Rivelatori e fissatori

 

 

 

– – –  per la fotografia a colori (policromia)

 

 

3707 90 11

– – – –  per pellicole e lastre fotografiche

6

3707 90 19

– – – –  altri

6

3707 90 30

– – –  altri

6

3707 90 90

– –  altri

6

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

1)

la grafite artificiale (voce 3801);

2)

gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;

3)

i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);

4)

i materiali di riferimento certificati, specificati nella seguente nota 2;

5)

i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);

b)

le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);

c)

le scorie, ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);

d)

i medicamenti (voci 3003 o 3004);

e)

i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l’estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il recupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano, per esempio, sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.

2.

A)

Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.

B)

Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.

3.

Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:

a)

i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;

b)

gli oli di flemma; l’olio di Dippel;

c)

le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;

d)

i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;

e)

i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).

4.

Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L’espressione «rifiuti urbani» non comprende:

a)

le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come per esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo e le batterie usate che sono classificati secondo il regime proprio;

b)

i rifiuti industriali;

c)

rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;

d)

rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).

5.

Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).

6.

Ai sensi della voce 3825 con l’espressione «altri rifiuti» si intende:

a)

i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d’analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);

b)

i residui di solventi organici;

c)

i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;

d)

gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.

Tuttavia, l’espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).

Note di sottovoce

1.

La sottovoce 3808 50 comprende soltanto le merci della voce 3808 contenenti una o più delle sostanze seguenti: aldrina (ISO); binapacril (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); captafolo (ISO); clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); composti del mercurio; DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(pclorofenil)etano]; dinoseb (ISO), suoi sali o suoi esteri; dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); dieldrina (ISO, DCI); fluoroacetamide (ISO); eptacloro (ISO); esaclorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI); metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano (ossido di etilene); paration (ISO); paration metile (ISO) (metil paration); pentaclorofenolo (ISO); fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali o suoi esteri.

2.

Ai sensi delle voci 3825 41 e 3925 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

 

 

3801 10 00

–  Grafite artificiale

3,6

3801 20

–  Grafite colloidale o semicolloidale

 

 

3801 20 10

– –  Grafite colloidale in sospensione nell’olio; grafite semicolloidale

6,5

3801 20 90

– –  altra

4,1

3801 30 00

–  Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

5,3

3801 90 00

–  altre

3,7

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

 

 

3802 10 00

–  Carboni attivati

3,2

3802 90 00

–  altri

5,7

3803 00

Tallolio, anche raffinato

 

 

3803 00 10

–  greggio

esenzione

3803 00 90

–  altro

4,1

3804 00

Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallolio della voce 3803

 

 

3804 00 10

–  Lignosolfonati

5

3804 00 90

–  altri

5

3805

Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo

 

 

3805 10

–  Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato

 

 

3805 10 10

– –  Essenza di trementina

4

3805 10 30

– –  Essenza di legno di pino

3,7

3805 10 90

– –  Essenza di cellulosa al solfato

3,2

3805 90

–  altri

 

 

3805 90 10

– –  Olio di pino

3,7

3805 90 90

– –  altri

3,4

3806

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

 

 

3806 10

–  Colofonie ed acidi resinici

 

 

3806 10 10

– –  di gemma

5

3806 10 90

– –  altre

5

3806 20 00

–  Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie

4,2

3806 30 00

–  «Gomme-esteri»

6,5

3806 90 00

–  altri

4,2

3807 00

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

 

 

3807 00 10

–  Catrami di legno

2,1

3807 00 90

–  altri

4,6

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

 

3808 50 00

–  Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo

6

 

–  altri

 

 

3808 91

– –  Insetticidi

 

 

3808 91 10

– – –  a base di piretrinoidi

6

3808 91 20

– – –  a base di idrocarburi clorati

6

3808 91 30

– – –  a base di carbammati

6

3808 91 40

– – –  a base di composti organofosforici

6

3808 91 90

– – –  altri

6

3808 92

– –  Fungicidi

 

 

 

– – –  inorganici

 

 

3808 92 10

– – – –  Preparazioni cupriche

4,6

3808 92 20

– – – –  altri

6

 

– – –  altri

 

 

3808 92 30

– – – –  a base di ditiocarbammati

6

3808 92 40

– – – –  a base di benzimidazoli

6

3808 92 50

– – – –  a base di diazoli o di triazoli

6

3808 92 60

– – – –  a base di diazine o di morfoline

6

3808 92 90

– – – –  altri

6

3808 93

– –  Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante

 

 

 

– – –  Erbicidi

 

 

3808 93 11

– – – –  a base di fenossifitoormoni

6

3808 93 13

– – – –  a base di triazine

6

3808 93 15

– – – –  a base di ammidi

6

3808 93 17

– – – –  a base di carbammati

6

3808 93 21

– – – –  a base di derivati di dinitroaniline

6

3808 93 23

– – – –  a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati

6

3808 93 27

– – – –  altri

6

3808 93 30

– – –  Inibitori di germinazione

6

3808 93 90

– – –  Regolatori di crescita per piante

6,5

3808 94

– –  Disinfettanti

 

 

3808 94 10

– – –  a base di sali di ammonio quaternario

6

3808 94 20

– – –  a base di composti alogenati

6

3808 94 90

– – –  altri

6

3808 99

– –  altri

 

 

3808 99 10

– – –  Rodenticidi

6

3808 99 90

– – –  altri

6

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

 

 

3809 10

–  a base di sostanze amidacee

 

 

3809 10 10

– –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 30

– –  aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 50

– –  aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

3809 10 90

– –  aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

 

–  altri

 

 

3809 91 00

– –  dei tipi utilizzati nell’industria tessile o in industrie simili

6,3

3809 92 00

– –  dei tipi utilizzati nell’industria della carta o in industrie simili

6,3

3809 93 00

– –  dei tipi utilizzati nell’industria del cuoio o in industrie simili

6,3

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

 

 

3810 10 00

–  Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

6,5

3810 90

–  altre

 

 

3810 90 10

– –  Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

4,1

3810 90 90

– –  altre

5

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

 

 

 

–  Preparazioni antidetonanti

 

 

3811 11

– –  a base di composti del piombo

 

 

3811 11 10

– – –  a base di piombo tetraetile

6,5

3811 11 90

– – –  altre

5,8

3811 19 00

– –  altre

5,8

 

–  Additivi per oli lubrificanti

 

 

3811 21 00

– –  contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

5,3

3811 29 00

– –  altri

5,8

3811 90 00

–  altri

5,8

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

 

 

3812 10 00

–  Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»

6,3

3812 20

–  Plastificanti composti per gomma o materie plastiche

 

 

3812 20 10

– –  Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil

esenzione

3812 20 90

– –  altri

6,5

3812 30

–  Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

 

 

 

– –  Preparazioni antiossidanti

 

 

3812 30 21

– – –  Miscela di oligomeri di 1,2-diidro-2,2,4-trimetil chinolina

6,5

3812 30 29

– – –  altri

6,5

3812 30 80

– –  altri

6,5

3813 00 00

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

6,5

3814 00

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

 

 

3814 00 10

–  a base di acetato di butile

6,5

3814 00 90

–  altri

6,5

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove

 

 

 

–  Catalizzatori su supporti

 

 

3815 11 00

– –  aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

6,5

3815 12 00

– –  aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

6,5

3815 19

– –  altri

 

 

3815 19 10

– – –  Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso:

20 % o più e non più di 35 % di rame, e

2 % o più e non più di 3 % di bismuto,

di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0

esenzione

3815 19 90

– – –  altri

6,5

3815 90

–  altri

 

 

3815 90 10

– –  Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo

esenzione

3815 90 90

– –  altri

6,5

3816 00 00

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801

2,7

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

 

 

3817 00 50

–  Alchilbenzene lineare

6,3

3817 00 80

–  altri

6,3

3818 00

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

 

 

3818 00 10

–  Silicio drogato

esenzione

3818 00 90

–  altri

esenzione

3819 00 00

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

6,5

3820 00 00

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

6,5

3821 00 00

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

5

3822 00 00

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

esenzione

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

 

 

 

–  Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

 

 

3823 11 00

– –  Acido stearico

5,1

3823 12 00

– –  Acido oleico

4,5

3823 13 00

– –  Acidi grassi del tallolio

2,9

3823 19

– –  altri

 

 

3823 19 10

– – –  Acidi grassi distillati

2,9

3823 19 30

– – –  Distillato d’acidi grassi

2,9

3823 19 90

– – –  altri

2,9

3823 70 00

–  Alcoli grassi industriali

3,8

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

 

 

3824 10 00

–  Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

6,5

3824 30 00

–  Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

5,3

3824 40 00

–  Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

6,5

3824 50

–  Malte e calcestruzzo, non refrattari

 

 

3824 50 10

– –  Calcestruzzo pronto per la gettata

6,5

3824 50 90

– –  altri

6,5

3824 60

–  Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

 

 

 

– –  in soluzione acquosa

 

 

3824 60 11

– – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

7,7 + 16,1 €/100 kg/net

3824 60 19

– – –  altro

9,6 + 37,8 €/100 kg/net (79)

 

– –  altro

 

 

3824 60 91

– – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

7,7 + 23 €/100 kg/net

3824 60 99

– – –  altro

9,6 + 53,7 €/100 kg/net (79)

 

–  Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano

 

 

3824 71 00

– –  contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

6,5

3824 72 00

– –  contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

6,5

3824 73 00

– –  contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

6,5

3824 74 00

– –  contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)

6,5

3824 75 00

– –  contenenti tetracloruro di carbonio

6,5

3824 76 00

– –  contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

6,5

3824 77 00

– –  contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

6,5

3824 78 00

– –  contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)

6,5

3824 79 00

– –  altri

6,5

 

–  Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile)

 

 

3824 81 00

– –  contenenti ossirano (ossido di etilene)

6,5

3824 82 00

– –  contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)

6,5

3824 83 00

– –  contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)

6,5

3824 90

–  altri

 

 

3824 90 10

– –  Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

5,7

3824 90 15

– –  Scambiatori di ioni

6,5

3824 90 20

– –  Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

6

3824 90 25

– –  Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio

5,1

3824 90 30

– –  Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

3,2

3824 90 35

– –  Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi

6,5

3824 90 40

– –  Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili

6,5

 

– –  altri

 

 

3824 90 45

– – –  Preparazioni disincrostanti e simili

6,5

3824 90 50

– – –  Preparazioni per la galvanoplastica

6,5

3824 90 55

– – –  Miscugli di mono-, di-e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

6,5

 

– – –  Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici

 

 

3824 90 61

– – – –  Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 (80)

esenzione

3824 90 62

– – – –  Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

esenzione

3824 90 64

– – – –  altri

6,5

3824 90 65

– – –  Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)

6,5

3824 90 70

– – –  Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni

6,5

 

– – –  altri

 

 

3824 90 75

– – – –  Placchette di niobato di litio non drogato

esenzione

3824 90 80

– – – –  Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550

esenzione

3824 90 85

– – – –  3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene

esenzione

3824 90 91

– – – –  Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

6,5

3824 90 97

– – – –  altri

6,5

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo

 

 

3825 10 00

–  Rifiuti urbani

6,5

3825 20 00

–  Fanghi di depurazione

6,5

3825 30 00

–  Rifiuti clinici

6,5

 

–  Residui di solventi organici

 

 

3825 41 00

– –  alogenati

6,5

3825 49 00

– –  altri

6,5

3825 50 00

–  Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo

6,5

 

–  altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

 

 

3825 61 00

– –  contenenti principalmente costituenti organici

6,5

3825 69 00

– –  altri

6,5

3825 90

–  altri

 

 

3825 90 10

– –  Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

5

3825 90 90

– –  altri

6,5

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1.

I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:

a)

per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

b)

presentati nello stesso tempo;

c)

riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

2.

Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

Note

1.

Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

Nella nomenclatura, l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

le preparazioni lubrificanti delle voci 2710 o 3403;

b)

le cere delle voci 2712 o 3404;

c)

i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);

d)

l'eparina e suoi sali (voce 3001);

e)

le soluzioni (diverse dai collodi) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

f)

gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;

g)

le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);

h)

gli additivi preparati per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali (voce 3811);

ij)

i liquidi idraulici preparati a base di poliglicoli, siliconi e altri polimeri del capitolo 39 (voce 3819);

k)

i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);

l)

la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

m)

gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;

n)

i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;

o)

i rivestimenti murali della voce 4814;

p)

i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);

q)

gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

r)

le minuterie di fantasia della voce 7117;

s)

gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

t)

le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;

u)

gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);

v)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

w)

gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);

x)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

y)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);

z)

gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).

3.

Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:

a)

le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);

b)

le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);

c)

gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;

d)

i siliconi (voce 3910);

e)

i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.

4.

Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.

Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.

Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

5.

I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.

6.

Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:

a)

liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;

b)

blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.

7.

La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).

8.

Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

9.

Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

10.

Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).

11.

La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:

a)

serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;

b)

elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;

c)

grondaie e loro accessori;

d)

porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;

e)

parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;

f)

imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;

g)

scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);

h)

motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;

ij)

accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

Note di sottovoci

1.

Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:

a)

quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:

1)

il prefisso «poli» che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (per esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;

2)

i copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;

3)

i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce;

4)

i polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;

b)

quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:

1)

i polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati;

2)

i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.

I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.

2.

Ai sensi della sottovoce 3920 43 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.

Nota complementare

1.

Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:

con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o

con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.FORME PRIMARIE

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

 

 

3901 10

–  Polietilene di densità inferiore a 0,94

 

 

3901 10 10

– –  Polietilene lineare

6,5

3901 10 90

– –  altro

6,5

3901 20

–  Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94

 

 

3901 20 10

– –  Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente:

50 mg/kg o meno di alluminio,

2 mg/kg o meno di calcio,

2 mg/kg o meno di cromo,

2 mg/kg o meno di ferro,

2 mg/kg o meno di nichel,

2 mg/kg o meno di titanio,

8 mg/kg o meno di vanadio,

destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (11)

esenzione

3901 20 90

– –  altri

6,5

3901 30 00

–  Copolimeri di etilene e di acetato di vinile

6,5

3901 90

–  altri

 

 

3901 90 10

– –  Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico

esenzione

3901 90 20

– –  Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3901 90 90

– –  altri

6,5

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

 

 

3902 10 00

–  Polipropilene

6,5

3902 20 00

–  Poliisobutilene

6,5

3902 30 00

–  Copolimeri di propilene

6,5

3902 90

–  altri

 

 

3902 90 10

– –  Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3902 90 20

– –  Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3902 90 90

– –  altri

6,5

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

 

 

 

–  Polistirene

 

 

3903 11 00

– –  espansibile

6,5

3903 19 00

– –  altro

6,5

3903 20 00

–  Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)

6,5

3903 30 00

–  Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

6,5

3903 90

–  altri

 

 

3903 90 10

– –  Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più

esenzione

3903 90 20

– –  Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3903 90 90

– –  altri

6,5

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

 

 

3904 10 00

–  Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

6,5

 

–  altro poli(cloruro di vinile)

 

 

3904 21 00

– –  non plastificato

6,5

3904 22 00

– –  plastificato

6,5

3904 30 00

–  Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile

6,5

3904 40 00

–  altri copolimeri di cloruro di vinile

6,5

3904 50

–  Polimeri di cloruro di vinilidene

 

 

3904 50 10

– –  Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri

esenzione

3904 50 90

– –  altri

6,5

 

–  Polimeri fluorurati

 

 

3904 61 00

– –  Politetrafluoroetilene

6,5

3904 69

– –  altri

 

 

3904 69 10

– – –  Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

esenzione

3904 69 90

– – –  altri

6,5

3904 90 00

–  altri

6,5

3905

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

 

 

 

–  Poli(acetato di vinile)

 

 

3905 12 00

– –  in dispersione acquosa

6,5

3905 19 00

– –  altro

6,5

 

–  Copolimeri di acetato di vinile

 

 

3905 21 00

– –  in dispersione acquosa

6,5

3905 29 00

– –  altri

6,5

3905 30 00

–  Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

6,5

 

–  altri

 

 

3905 91 00

– –  Copolimeri

6,5

3905 99

– –  altri

 

 

3905 99 10

– – –  Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso:

9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e

5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico

esenzione

3905 99 90

– – –  altri

6,5

3906

Polimeri acrilici, in forme primarie

 

 

3906 10 00

–  Poli(metacrilato di metile)

6,5

3906 90

–  altri

 

 

3906 90 10

– –  Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]

esenzione

3906 90 20

– –  Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero

esenzione

3906 90 30

– –  Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile

esenzione

3906 90 40

– –  Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)

esenzione

3906 90 50

– –  Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili (11)

esenzione

3906 90 60

– –  Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice

5

3906 90 90

– –  altri

6,5

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

 

 

3907 10 00

–  Poliacetali

6,5

3907 20

–  altri polieteri

 

 

 

– –  Polieteralcoli

 

 

3907 20 11

– – –  Polietilenglicoli

6,5

 

– – –  altri

 

 

3907 20 21

– – – –  con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100

6,5

3907 20 29

– – – –  altri

6,5

 

– –  altri

 

 

3907 20 91

– – –  Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene

esenzione

3907 20 99

– – –  altri

6,5

3907 30 00

–  Resine epossidiche

6,5

3907 40 00

–  Policarbonati

6,5

3907 50 00

–  Resine alchidiche

6,5

3907 60

–  Poli(etilene tereftalato)

 

 

3907 60 20

– –  con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g

6,5

3907 60 80

– –  altro

6,5

3907 70 00

–  Acido polilattico

6,5

 

–  altri poliesteri

 

 

3907 91

– –  non saturi

 

 

3907 91 10

– – –  liquidi

6,5

3907 91 90

– – –  altri

6,5

3907 99

– –  altri

 

 

 

– – –  con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100

 

 

3907 99 11

– – – –  Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

esenzione

3907 99 19

– – – –  altri

6,5

 

– – –  altri

 

 

3907 99 91

– – – –  Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

esenzione

3907 99 98

– – – –  altri

6,5

3908

Poliammidi in forme primarie

 

 

3908 10 00

–  Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12

6,5

3908 90 00

–  altre

6,5

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie

 

 

3909 10 00

–  Resine ureiche; resine di tiourea

6,5

3909 20 00

–  Resine melamminiche

6,5

3909 30 00

–  altre resine amminiche

6,5

3909 40 00

–  Resine fenoliche

6,5

3909 50

–  Poliuretani

 

 

3909 50 10

– –  Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero

esenzione

3909 50 90

– –  altri

6,5

3910 00 00

Siliconi, in forme primarie

6,5

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

 

 

3911 10 00

–  Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni

6,5

3911 90

–  altri

 

 

 

– –  Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

3911 90 11

– – –  Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

3,5

3911 90 13

– – –  Poli(tio-1,4-fenilene)

esenzione

3911 90 19

– – –  altri

6,5

 

– –  altri

 

 

3911 90 91

– – –  Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri

esenzione

3911 90 93

– – –  Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati

esenzione

3911 90 99

– – –  altri

6,5

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

 

 

 

–  Acetati di cellulosa

 

 

3912 11 00

– –  non plastificati

6,5

3912 12 00

– –  plastificati

6,5

3912 20

–  Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)

 

 

 

– –  non plastificati

 

 

3912 20 11

– – –  Collodi e celloidina

6,5

3912 20 19

– – –  altri

6

3912 20 90

– –  plastificati

6,5

 

–  Eteri di cellulosa

 

 

3912 31 00

– –  Carbossimetilcellulosa e suoi sali

6,5

3912 39

– –  altri

 

 

3912 39 10

– – –  Etilcellulosa

6,5

3912 39 20

– – –  Idrossipropilcellulosa

esenzione

3912 39 80

– – –  altri

6,5

3912 90

–  altri

 

 

3912 90 10

– –  Esteri di cellulosa

6,4

3912 90 90

– –  altri

6,5

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

 

 

3913 10 00

–  Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

5

3913 90 00

–  altri

6,5

3914 00 00

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie

6,5

II.CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

 

 

3915 10 00

–  di polimeri di etilene

6,5

3915 20 00

–  di polimeri di stirene

6,5

3915 30 00

–  di polimeri di cloruro di vinile

6,5

3915 90

–  di altre materie plastiche

 

 

 

– –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3915 90 11

– – –  di polimeri di propilene

6,5

3915 90 18

– – –  altri

6,5

3915 90 90

– –  altri

6,5

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

 

 

3916 10 00

–  di polimeri di etilene

6,5

3916 20

–  di polimeri di cloruro di vinile

 

 

3916 20 10

– –  di poli(cloruro di vinile)

6,5

3916 20 90

– –  altri

6,5

3916 90

–  di altre materie plastiche

 

 

 

– –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

3916 90 11

– – –  di poliesteri

6,5

3916 90 13

– – –  di poliammidi

6,5

3916 90 15

– – –  di resine epossidiche

6,5

3916 90 19

– – –  altri

6,5

 

– –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3916 90 51

– – –  di polimeri di propilene

6,5

3916 90 59

– – –  altri

6,5

3916 90 90

– –  altri

6,5

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

 

 

3917 10

–  Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

 

 

3917 10 10

– –  di proteine indurite

5,3

3917 10 90

– –  di materie plastiche cellulosiche

6,5

 

–  Tubi rigidi

 

 

3917 21

– –  di polimeri di etilene

 

 

3917 21 10

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

3917 21 90

– – –  altri

6,5

3917 22

– –  di polimeri di propilene

 

 

3917 22 10

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

3917 22 90

– – –  altri

6,5

3917 23

– –  di polimeri di cloruro di vinile

 

 

3917 23 10

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

3917 23 90

– – –  altri

6,5

3917 29

– –  di altre materie plastiche

 

 

 

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

 

 

3917 29 12

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

6,5

3917 29 15

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

6,5

3917 29 19

– – – –  altri

6,5

3917 29 90

– – –  altri

6,5

 

–  altri tubi

 

 

3917 31 00

– –  Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa

6,5

3917 32

– –  altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

 

 

 

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

 

 

3917 32 10

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

6,5

 

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3917 32 31

– – – – –  di polimeri di etilene

6,5

3917 32 35

– – – – –  di polimeri di cloruro di vinile

6,5

3917 32 39

– – – – –  altri

6,5

3917 32 51

– – – –  altri

6,5

 

– – –  altri

 

 

3917 32 91

– – – –  Budella artificiali

6,5

3917 32 99

– – – –  altri

6,5

3917 33 00

– –  altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

6,5

3917 39

– –  altri

 

 

 

– – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

 

 

3917 39 12

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

6,5

3917 39 15

– – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

6,5

3917 39 19

– – – –  altri

6,5

3917 39 90

– – –  altri

6,5

3917 40 00

–  Accessori

6,5

3918

Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

 

 

3918 10

–  di polimeri di cloruro di vinile

 

 

3918 10 10

– –  costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)

6,5

m2

3918 10 90

– –  altri

6,5

m2

3918 90 00

–  di altre materie plastiche

6,5

m2

3919

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

 

 

3919 10

–  in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm

 

 

 

– –  Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

 

 

3919 10 11

– – –  di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

6,3

3919 10 13

– – –  di poli(cloruro di vinile) non plastificato

6,3

3919 10 15

– – –  di polipropilene

6,3

3919 10 19

– – –  altri

6,3

 

– –  altri

 

 

 

– – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

3919 10 31

– – – –  di poliesteri

6,5

3919 10 38

– – – –  altri

6,5

 

– – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3919 10 61

– – – –  di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

6,5

3919 10 69

– – – –  altri

6,5

3919 10 90

– – –  altri

6,5

3919 90

–  altri

 

 

3919 90 10

– –  non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare

6,5

 

– –  altri

 

 

 

– – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

3919 90 31

– – – –  di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

6,5

3919 90 38

– – – –  altri

6,5

 

– – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3919 90 61

– – – –  di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

6,5

3919 90 69

– – – –  altri

6,5

3919 90 90

– – –  altri

6,5

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

 

 

3920 10

–  di polimeri di etilene

 

 

 

– –  di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm

 

 

 

– – –  di polietilene di densità

 

 

 

– – – –  inferiore a 0,94

 

 

3920 10 23

– – – – –  Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (11)

esenzione

 

– – – – –  altri

 

 

 

– – – – – –  non stampati

 

 

3920 10 24

– – – – – – –  Fogli estensibili

6,5

3920 10 26

– – – – – – –  altri

6,5

3920 10 27

– – – – – –  stampati

6,5

3920 10 28

– – – –  uguale o superiore a 0,94

6,5

3920 10 40

– – –  altri

6,5

 

– –  di spessore superiore a 0,125 mm

 

 

3920 10 81

– – –  Pasta sintetica per carta, sotta forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)

esenzione

3920 10 89

– – –  altri

6,5

3920 20

–  di polimeri di propilene

 

 

 

– –  di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm

 

 

3920 20 21

– – –  biassialmente orientati

6,5

3920 20 29

– – –  altri

6,5

 

– –  di spessore superiore a 0,10 mm

 

 

 

– – –  Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm, dei tipi utilizzati per l'imballaggio

 

 

3920 20 71

– – – –  Nastri decorativi

6,5

3920 20 79

– – – –  altri

6,5

3920 20 90

– – –  altri

6,5

3920 30 00

–  di polimeri di stirene

6,5

 

–  di polimeri di cloruro di vinile

 

 

3920 43

– –  contenenti in peso 6 % o più di plastificanti

 

 

3920 43 10

– – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

6,5

3920 43 90

– – –  di spessore superiore a 1 mm

6,5

3920 49

– –  altri

 

 

3920 49 10

– – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

6,5

3920 49 90

– – –  di spessore superiore a 1 mm

6,5

 

–  di polimeri acrilici

 

 

3920 51 00

– –  di poli(metacrilato di metile)

6,5

3920 59

– –  altri

 

 

3920 59 10

– – –  Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri

esenzione

3920 59 90

– – –  altri

6,5

 

–  di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

 

 

3920 61 00

– –  di policarbonati

6,5

3920 62

– –  di poli(etilene tereftalato)

 

 

 

– – –  di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm

 

 

3920 62 11

– – – –  Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (11)

esenzione

3920 62 13

– – – –  Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri (11)

esenzione

3920 62 19

– – – –  altri

6,5

3920 62 90

– – –  di spessore superiore a 0,35 mm

6,5

3920 63 00

– –  di poliesteri non saturi

6,5

3920 69 00

– –  di altri poliesteri

6,5

 

–  di cellulosa e suoi derivati chimici

 

 

3920 71

– –  di cellulosa rigenerata

 

 

3920 71 10

– – –  Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

6,5

3920 71 90

– – –  altri

6,5

3920 73

– –  di acetato di cellulosa

 

 

3920 73 10

– – –  Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia

6,3

3920 73 50

– – –  Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

6,5

3920 73 90

– – –  altri

6,5

3920 79

– –  di altri derivati della cellulosa

 

 

3920 79 10

– – –  di fibra vulcanizzata

5,7

3920 79 90

– – –  altri

6,5

 

–  di altre materie plastiche

 

 

3920 91 00

– –  di poli(butirrale di vinile)

6,1

3920 92 00

– –  di poliammidi

6,5

3920 93 00

– –  di resine amminiche

6,5

3920 94 00

– –  di resine fenoliche

6,5

3920 99

– –  di altre materie plastiche

 

 

 

– – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

3920 99 21

– – – –  Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche

esenzione

3920 99 28

– – – –  altri

6,5

 

– – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

 

 

3920 99 51

– – – –  Fogli di poli(fluoruro di vinile)

esenzione

3920 99 53

– – – –  Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali (11)

esenzione

3920 99 55

– – – –  Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)

esenzione

3920 99 59

– – – –  altri

6,5

3920 99 90

– – –  altri

6,5

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

 

 

 

–  Prodotti alveolari

 

 

3921 11 00

– –  di polimeri di stirene

6,5

3921 12 00

– –  di polimeri di cloruro di vinile

6,5

3921 13

– –  di poliuretani

 

 

3921 13 10

– – –  flessibile

6,5

3921 13 90

– – –  altri

6,5

3921 14 00

– –  di cellulosa rigenerata

6,5

3921 19 00

– –  di altre materie plastiche

6,5

3921 90

–  altri

 

 

 

– –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

 

 

 

– – –  di poliesteri

 

 

3921 90 11

– – – –  Fogli e lastre, ondulati

6,5

3921 90 19

– – – –  altri

6,5

3921 90 30

– – –  di resine fenoliche

6,5

 

– – –  di resine amminiche

 

 

 

– – – –  stratificati

 

 

3921 90 41

– – – – –  ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati

6,5

3921 90 43

– – – – –  altri

6,5

3921 90 49

– – – –  altri

6,5

3921 90 55

– – –  altri

6,5

3921 90 60

– –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

6,5

3921 90 90

– –  altri

6,5

3922

Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

 

 

3922 10 00

–  Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi

6,5

3922 20 00

–  Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti

6,5

3922 90 00

–  altri

6,5

3923

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

 

 

3923 10 00

–  Scatole, casse, casellari e oggetti simili

6,5

 

–  Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci

 

 

3923 21 00

– –  di polimeri di etilene

6,5

3923 29

– –  di altre materie plastiche

 

 

3923 29 10

– – –  di poli(cloruro di vinile)

6,5

3923 29 90

– – –  altri

6,5

3923 30

–  Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili

 

 

3923 30 10

– –  di capacità non superiore a 2 litri

6,5

p/st

3923 30 90

– –  di capacità superiore a 2 litri

6,5

p/st

3923 40

–  Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili

 

 

3923 40 10

– –  Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nella voce 8523

5,3

3923 40 90

– –  altri

6,5

3923 50

–  Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura

 

 

3923 50 10

– –  Capsule otturanti o coprituraccioli

6,5

3923 50 90

– –  altri

6,5

3923 90

–  altri

 

 

3923 90 10

– –  Filetti estrusi presentati in forma tubolare

6,5

3923 90 90

– –  altri

6,5

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

 

 

3924 10 00

–  Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

6,5

3924 90

–  altri

 

 

 

– –  di cellulosa rigenerata

 

 

3924 90 11

– – –  Spugne

6,5

3924 90 19

– – –  altri

6,5

3924 90 90

– –  altri

6,5

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

 

 

3925 10 00

–  Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

6,5

3925 20 00

–  Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

6,5

p/st (87)

3925 30 00

–  Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

6,5

3925 90

–  altri

 

 

3925 90 10

– –  Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni

6,5

3925 90 20

– –  Profilati per canalizzazioni elettriche

6,5

3925 90 80

– –  altri

6,5

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

 

 

3926 10 00

–  Oggetti per l'ufficio e per la scuola

6,5

3926 20 00

–  Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole)

6,5

3926 30 00

–  Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

6,5

3926 40 00

–  Statuette ed altri oggetti da ornamento

6,5

3926 90

–  altri

 

 

3926 90 50

– –  Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entratra dei tombini

6,5

 

– –  altri

 

 

3926 90 92

– – –  ottenuti da fogli

6,5

3926 90 97

– – –  altri

6,5 (88)

CAPITOLO 40

GOMMA E LAVORI DI GOMMA

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);

b)

le calzature e parti di calzature del capitolo 64;

c)

i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;

d)

le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;

e)

gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;

f)

gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.

3.

Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:

a)

liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato, e altre dispersioni e soluzioni);

b)

blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.

4.

L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:

a)

a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova, è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 B) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;

b)

ai tioplasti (TM);

c)

alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).

5.

A)

Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:

1)

di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);

2)

di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;

3)

di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera B).

B)

Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:

1)

emulsionanti ed agenti antiadesivi;

2)

piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;

3)

agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere, generalmente, lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.

6.

Ai sensi della voce 4004 per «cascami, avanzi e ritagli» si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.

7.

I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.

8.

La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.

9.

Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per «lastre, fogli e nastri» unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Nota complementare

1.

Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:

con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o

con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,

sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4001

Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

 

 

4001 10 00

–  Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato

esenzione

 

–  Gomma naturale in altre forme

 

 

4001 21 00

– –  Fogli affumicati

esenzione

4001 22 00

– –  Gomme tecnicamente specificate (TSNR)

esenzione

4001 29 00

– –  altri

esenzione

4001 30 00

–  Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe

esenzione

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

 

 

 

–  Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)

 

 

4002 11 00

– –  Lattice

esenzione

4002 19

– –  altre

 

 

4002 19 10

– – –  Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle

esenzione

4002 19 20

– – –  Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere

esenzione

4002 19 30

– – –  Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle

esenzione

4002 19 90

– – –  altre

esenzione

4002 20 00

–  Gomma butadiene (BR)

esenzione

 

–  Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)

 

 

4002 31 00

– –  Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)

esenzione

4002 39 00

– –  altre

esenzione

 

–  Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)

 

 

4002 41 00

– –  Lattice

esenzione

4002 49 00

– –  altre

esenzione

 

–  Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)

 

 

4002 51 00

– –  Lattice

esenzione

4002 59 00

– –  altre

esenzione

4002 60 00

–  Gomma isoprene (IR)

esenzione

4002 70 00

–  Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)

esenzione

4002 80 00

–  Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce

esenzione

 

–  altre

 

 

4002 91 00

– –  Lattice

esenzione

4002 99

– –  altri

 

 

4002 99 10

– – –  Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche

2,9

4002 99 90

– – –  altri

esenzione

4003 00 00

Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

esenzione

4004 00 00

Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

esenzione

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

 

 

4005 10 00

–  Gomma addizionata di nerofumo o di silice

esenzione

4005 20 00

–  Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10

esenzione

 

–  altre

 

 

4005 91 00

– –  Lastre, fogli e nastri

esenzione

4005 99 00

– –  altre

esenzione

4006

Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata

 

 

4006 10 00

–  Profilati per la ricostruzione di coperture

esenzione

4006 90 00

–  altri

esenzione

4007 00 00

Fili e corde di gomma vulcanizzata

3

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

 

 

 

–  di gomma alveolare

 

 

4008 11 00

– –  Lastre, fogli e nastri

3

4008 19 00

– –  altri

2,9

 

–  di gomma non alveolare

 

 

4008 21

– –  Lastre, fogli e nastri

 

 

4008 21 10

– – –  Rivestimenti e tappeti da pavimento

3

m2

4008 21 90

– – –  altri

3

4008 29 00

– –  altri

2,9

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)

 

 

 

–  non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie

 

 

4009 11 00

– –  senza accessori

3

4009 12 00

– –  con accessori

3

 

–  rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo

 

 

4009 21 00

– –  senza accessori

3

4009 22 00

– –  con accessori

3

 

–  rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili

 

 

4009 31 00

– –  senza accessori

3

4009 32 00

– –  con accessori

3

 

–  rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie

 

 

4009 41 00

– –  senza accessori

3

4009 42 00

– –  con accessori

3

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

 

 

 

–  Nastri trasportatori

 

 

4010 11 00

– –  rinforzati soltanto di metallo

6,5

4010 12 00

– –  rinforzati soltanto di materie tessili

6,5

4010 19 00

– –  altri

6,5

 

–  Cinghie di trasmissione

 

 

4010 31 00

– –  Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

6,5

4010 32 00

– –  Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

6,5

4010 33 00

– –  Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

6,5

4010 34 00

– –  Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

6,5

4010 35 00

– –  Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

6,5

4010 36 00

– –  Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

6,5

4010 39 00

– –  altre

6,5

4011

Pneumatici nuovi, di gomma

 

 

4011 10 00

–  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

4,5

p/st

4011 20

–  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

 

 

4011 20 10

– –  con un indice di carico inferiore o uguale a 121

4,5

p/st

4011 20 90

– –  con un indice di carico superiore a 121

4,5

p/st

4011 30 00

–  dei tipi utilizzati per veicoli aerei

4,5

p/st

4011 40 00

–  dei tipi utilizzati per motocicli

4,5

p/st

4011 50 00

–  dei tipi utilizzati per biciclette

4

p/st

 

–  altri, a ramponi, a spina di pesce o simili

 

 

4011 61 00

– –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4

p/st

4011 62 00

– –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4

p/st

4011 63 00

– –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

4

p/st

4011 69 00

– –  altri

4

p/st

 

–  altri

 

 

4011 92 00

– –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4

p/st

4011 93 00

– –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

4

p/st

4011 94 00

– –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

4

p/st

4011 99 00

– –  altri

4

p/st

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma

 

 

 

–  Pneumatici rigenerati

 

 

4012 11 00

– –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

4,5

p/st

4012 12 00

– –  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4,5

p/st

4012 13 00

– –  dei tipi utilizzati per veicoli aerei

4,5

p/st

4012 19 00

– –  altri

4,5

p/st

4012 20 00

–  Pneumatici usati

4,5

p/st

4012 90

–  altri

 

 

4012 90 20

– –  Gomme piene o semipiene

2,5

4012 90 30

– –  Battistrada per pneumatici

2,5

4012 90 90

– –  Protettori («flaps»)

4

4013

Camere d'aria, di gomma

 

 

4013 10 00

–  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri

4

p/st

4013 20 00

–  dei tipi utilizzati per biciclette

4

p/st

4013 90 00

–  altre

4

p/st

4014

Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita

 

 

4014 10 00

–  Preservativi

esenzione

4014 90 00

–  altri

esenzione

4015

Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

 

 

 

–  Guanti, mezzoguanti e muffole

 

 

4015 11 00

– –  per chirurgia

2

pa

4015 19 00

– –  altri

2,7

pa

4015 90 00

–  altri

5

4016

Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita

 

 

4016 10 00

–  di gomma alveolare

3,5

 

–  altri

 

 

4016 91 00

– –  Rivestimenti e tappeti da pavimento

2,5

4016 92 00

– –  Gomme per cancellare

2,5

4016 93 00

– –  Giunti

2,5

4016 94 00

– –  Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

2,5

4016 95 00

– –  altri oggetti gonfiabili

2,5

4016 99

– –  altri

 

 

 

– – –  per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

 

 

4016 99 52

– – – –  Pezzi gomma-metallo

2,5

4016 99 57

– – – –  altri

2,5

 

– – –  altri

 

 

4016 99 91

– – – –  Pezzi gomma-metallo

2,5

4016 99 97

– – – –  altri

2,5

4017 00 00

Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

esenzione

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);

b)

le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);

c)

i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di cammello e dromedario, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

2.

A)

Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).

B)

Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.

3.

Nella nomenclatura, l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4101

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

 

 

4101 20

–  Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati

 

 

4101 20 10

– –  freschi

esenzione

p/st

4101 20 30

– –  salati verdi

esenzione

p/st

4101 20 50

– –  secchi o salati secchi

esenzione

p/st

4101 20 90

– –  altri

esenzione

p/st

4101 50

–  Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg

 

 

4101 50 10

– –  freschi

esenzione

p/st

4101 50 30

– –  salati verdi

esenzione

p/st

4101 50 50

– –  secchi o salati secchi

esenzione

p/st

4101 50 90

– –  altri

esenzione

p/st

4101 90 00

–  altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi

esenzione

4102

Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

 

 

4102 10

–  col vello

 

 

4102 10 10

– –  di agnelli

esenzione

p/st

4102 10 90

– –  di altri ovini

esenzione

p/st

 

–  depilate o senza vello

 

 

4102 21 00

– –  piclate

esenzione

p/st

4102 29 00

– –  altre

esenzione

p/st

4103

Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

 

 

4103 20 00

–  di rettili

esenzione

p/st

4103 30 00

–  di suini

esenzione

p/st

4103 90

–  altri

 

 

4103 90 10

– –  di caprini

esenzione

p/st

4103 90 90

– –  altri

esenzione

4104

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

 

 

 

–  allo stato umido (compresi i wet-blue)

 

 

4104 11

– –  pieno fiore, non spaccati; lato fiore

 

 

4104 11 10

– – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  di bovini (compresi i bufali)

 

 

4104 11 51

– – – – –  Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

4104 11 59

– – – – –  altri

esenzione

p/st

4104 11 90

– – – –  altri

5,5

p/st

4104 19

– –  altri

 

 

4104 19 10

– – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  di bovini (compresi i bufali)

 

 

4104 19 51

– – – – –  Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

esenzione

p/st

4104 19 59

– – – – –  altri

esenzione

p/st

4104 19 90

– – – –  altri

5,5

p/st

 

–  allo stato secco (in crosta)

 

 

4104 41

– –  pieno fiore, non spaccati; lato fiore

 

 

 

– – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

 

 

4104 41 11

– – – –  di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

4104 41 19

– – – –  altri

6,5

p/st

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  di bovini (compresi i bufali)

 

 

4104 41 51

– – – – –  Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

p/st

4104 41 59

– – – – –  altri

6,5

p/st

4104 41 90

– – – –  altri

5,5

p/st

4104 49

– –  altri

 

 

 

– – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

 

 

4104 49 11

– – – –  di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

4104 49 19

– – – –  altri

6,5

p/st

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  di bovini (compresi i bufali)

 

 

4104 49 51

– – – – –  Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

p/st

4104 49 59

– – – – –  altri

6,5

p/st

4104 49 90

– – – –  altre

5,5

p/st

4105

Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate

 

 

4105 10

–  allo stato umido (compresi i wet-blue)

 

 

4105 10 10

– –  non spaccate

2

p/st

4105 10 90

– –  spaccate

2

p/st

4105 30

–  allo stato secco (in crosta)

 

 

4105 30 10

– –  di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

 

– –  altre

 

 

4105 30 91

– – –  non spaccate

2

p/st

4105 30 99

– – –  spaccate

2

p/st

4106

Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

 

 

 

–  di caprini

 

 

4106 21

– –  allo stato umido (compresi i wet-blue)

 

 

4106 21 10

– – –  non spaccati

2

p/st

4106 21 90

– – –  spaccati

2

p/st

4106 22

– –  allo stato secco (in crosta)

 

 

4106 22 10

– – –  di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

esenzione

p/st

4106 22 90

– – –  altri

2

p/st

 

–  di suini

 

 

4106 31

– –  allo stato umido (compresi i wet-blue)

 

 

4106 31 10

– – –  non spaccati

2

p/st

4106 31 90

– – –  spaccati

2

p/st

4106 32

– –  allo stato secco (in crosta)

 

 

4106 32 10

– – –  non spaccati

2

p/st

4106 32 90

– – –  spaccati

2

p/st

4106 40

–  di rettili

 

 

4106 40 10

– –  sottoposti a preconciatura vegetale

esenzione

p/st

4106 40 90

– –  altri

2

p/st

 

–  altri

 

 

4106 91 00

– –  allo stato umido (compresi i wet-blue)

2

4106 92 00

– –  allo stato secco (in crosta)

2

p/st

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

 

 

 

–  Cuoi e pelli intere

 

 

4107 11

– –  pieno fiore, non spaccate

 

 

 

– – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

 

 

4107 11 11

– – – –  Box-calf

6,5

m2

4107 11 19

– – – –  altri

6,5

m2

4107 11 90

– – –  altri

6,5

m2

4107 12

– –  lato fiore

 

 

 

– – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

 

 

4107 12 11

– – – –  Box-calf

6,5

m2

4107 12 19

– – – –  altri

6,5

m2

 

– – –  altri

 

 

4107 12 91

– – – –  di bovini (compresi i bufali)

5,5

m2

4107 12 99

– – – –  di equidi

6,5

m2

4107 19

– –  altri

 

 

4107 19 10

– – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

6,5

m2

4107 19 90

– – –  altri

6,5

m2

 

–  altri, comprese le strisce

 

 

4107 91

– –  pieno fiore, non spaccati

 

 

4107 91 10

– – –  da suola

6,5

4107 91 90

– – –  altri

6,5

m2

4107 92

– –  lato fiore

 

 

4107 92 10

– – –  di bovini (compresi i bufali)

5,5

m2

4107 92 90

– – –  di equidi

6,5

m2

4107 99

– –  altri

 

 

4107 99 10

– – –  di bovini (compresi i bufali)

6,5

m2

4107 99 90

– – –  di equidi

6,5

m2

4108

 

 

 

4109

 

 

 

4110

 

 

 

4111

 

 

 

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

3,5

m2

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

 

 

4113 10 00

–  di caprini

3,5

m2

4113 20 00

–  di suini

2

m2

4113 30 00

–  di rettili

2

m2

4113 90 00

–  altri

2

m2

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

 

 

4114 10

–  Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)

 

 

4114 10 10

– –  di ovini

2,5

p/st

4114 10 90

– –  di altri animali

2,5

p/st

4114 20 00

–  Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

2,5

m2

4115

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

 

 

4115 10 00

–  Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

2,5

4115 20 00

–  Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

esenzione

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

b)

gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);

c)

gli articoli di rete confezionati della voce 5608;

d)

gli oggetti del capitolo 64;

e)

i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

f)

le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;

g)

i gemelli, i braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);

h)

gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);

ij)

le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m)

i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606.

2.

A)

Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende:

a)

le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);

b)

gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).

B)

Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.

3.

Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

Nota complementare

1.

Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4201 00 00

Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

2,7

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

 

 

 

–  Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

 

 

4202 11

– –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

 

 

4202 11 10

– – –  Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

3

p/st

4202 11 90

– – –  altri

3

4202 12

– –  con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili

 

 

 

– – –  di fogli di materie plastiche

 

 

4202 12 11

– – – –  Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

9,7

p/st

4202 12 19

– – – –  altri

9,7

4202 12 50

– – –  di materie plastiche stampate

5,2

 

– – –  di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata

 

 

4202 12 91

– – – –  Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

3,7

p/st

4202 12 99

– – – –  altri

3,7

4202 19

– –  altri

 

 

4202 19 10

– – –  di alluminio

5,7

4202 19 90

– – –  di altre materie

3,7

 

–  Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura

 

 

4202 21 00

– –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

3

p/st

4202 22

– –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

 

 

4202 22 10

– – –  di fogli di materie plastiche

9,7

p/st

4202 22 90

– – –  di materie tessili

3,7

p/st

4202 29 00

– –  altre

3,7

p/st

 

–  Oggetti da tasca o da borsetta

 

 

4202 31 00

– –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

3

4202 32

– –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

 

 

4202 32 10

– – –  di fogli di materie plastiche

9,7

4202 32 90

– – –  di materie tessili

3,7

4202 39 00

– –  altri

3,7

 

–  altri

 

 

4202 91

– –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

 

 

4202 91 10

– – –  Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

3

4202 91 80

– – –  altri

3

4202 92

– –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

 

 

 

– – –  di fogli di materie plastiche

 

 

4202 92 11

– – – –  Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

9,7

4202 92 15

– – – –  Contenitori per strumenti musicali

6,7

4202 92 19

– – – –  altri

9,7

 

– – –  di materie tessili

 

 

4202 92 91

– – – –  Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

2,7

4202 92 98

– – – –  altri

2,7

4202 99 00

– –  altri

3,7

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

 

 

4203 10 00

–  Indumenti

4

 

–  Guanti, mezzoguanti e muffole

 

 

4203 21 00

– –  speciali per praticare gli sport

9

pa

4203 29

– –  altri

 

 

4203 29 10

– – –  di protezione per qualsiasi mestiere

9

pa

 

– – –  altri

 

 

4203 29 91

– – – –  per uomini e ragazzi

7

pa

4203 29 99

– – – –  altri

7

pa

4203 30 00

–  Cinture, cinturoni e bandoliere

5

4203 40 00

–  altri accessori di abbigliamento

5

4204

 

 

 

4205 00

Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

 

 

 

–  per usi tecnici

 

 

4205 00 11

– –  Cinghie di trasmissione o di trasporto

2

4205 00 19

– –  altri

3

4205 00 90

–  altri

2,5

4206 00 00

Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini

1,7

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

Note

1.

Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);

b)

i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

c)

i guanti, mezzoguanti e muffole, misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);

d)

gli oggetti del capitolo 64;

e)

i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

f)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

3.

Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.

4.

Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5.

Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

 

 

4301 10 00

–  di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

esenzione

p/st

4301 30 00

–  di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

esenzione

p/st

4301 60 00

–  di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

esenzione

p/st

4301 80

–  altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe

 

 

4301 80 30

– –  di murmel

esenzione

p/st

4301 80 50

– –  di felidi selvatici

esenzione

p/st

4301 80 70

– –  altre

esenzione

4301 90 00

–  Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

esenzione

4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

 

 

 

–  Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite

 

 

4302 11 00

– –  di visone

esenzione

p/st

4302 19

– –  altre

 

 

4302 19 10

– – –  di castoro

esenzione

p/st

4302 19 20

– – –  di topo muschiato

esenzione

p/st

4302 19 30

– – –  di volpe

esenzione

p/st

4302 19 35

– – –  di coniglio o di lepre

esenzione

p/st

 

– – –  di foca o di otaria

 

 

4302 19 41

– – – –  di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

2,2

p/st

4302 19 49

– – – –  altre

2,2

p/st

4302 19 50

– – –  di lontra marina o di nutria

2,2

p/st

4302 19 60

– – –  di murmel

2,2

p/st

4302 19 70

– – –  di felidi selvatici

2,2

p/st

 

– – –  di ovini

 

 

4302 19 75

– – – –  di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

esenzione

p/st

4302 19 80

– – – –  altre

2,2

p/st

4302 19 95

– – –  altre

2,2

4302 20 00

–  Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

esenzione

4302 30

–  Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti

 

 

4302 30 10

– –  Pelli dette «allungate»

2,7

 

– –  altre

 

 

4302 30 21

– – –  di visone

2,2

p/st

4302 30 25

– – –  di coniglio o di lepre

2,2

p/st

4302 30 31

– – –  di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

2,2

p/st

4302 30 41

– – –  di topo muschiato

2,2

p/st

4302 30 45

– – –  di volpe

2,2

p/st

 

– – –  di foca o di otaria

 

 

4302 30 51

– – – –  di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

2,2

p/st

4302 30 55

– – – –  altre

2,2

p/st

4302 30 61

– – –  di lontra marina o di nutria

2,2

p/st

4302 30 71

– – –  di felidi selvatici

2,2

p/st

4302 30 95

– – –  altre

2,2

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

 

 

4303 10

–  Indumenti ed accessori di abbigliamento

 

 

4303 10 10

– –  di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

3,7

4303 10 90

– –  altri

3,7

4303 90 00

–  altri

3,7

4304 00 00

Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

3,2

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);

b)

i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401);

c)

il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);

d)

i carboni attivati (voce 3802);

e)

gli oggetti della voce 4202;

f)

i lavori del capitolo 46;

g)

le calzature e loro parti, del capitolo 64;

h)

gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);

ij)

i lavori della voce 6808;

k)

le minuterie di fantasia della voce 7117;

l)

gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);

m)

gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);

n)

le parti di armi (voce 9305);

o)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

p)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

q)

gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;

r)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2.

Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

3.

Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

4.

I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati od ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.

5.

La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.

6.

Con riserva della precedente nota 1, salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 21 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e 4412 31, si intendono per «legni tropicali» i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Note complementari

1.

Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.

2.

Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Acajou d'Afrique, Alan, Azobé, Balsa, Dark Red Meranti, Dibétou, Ilomba, Imbuia, Iroko, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Makoré, Mansonia, Meranti Bakau, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sapelli, Sipo, Teak, Tiama, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya e Yellow Meranti.

3.

Per l'applicazione della sottovoce 4401 30 20 si intendono per «pellet» i cilindri, agglomerati direttamente mediante pressatura o con l'aggiunta di una piccola quantità di legante, di diametro non superiore a 25 mm e di lunghezza non superiore a 45 mm.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4401

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

 

 

4401 10 00

–  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

esenzione

 

–  Legno in piccole placche o in particelle

 

 

4401 21 00

– –  di conifere

esenzione

4401 22 00

– –  diverso da quello di conifere

esenzione

4401 30

–  Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

 

 

4401 30 20

– –  Agglomerati in forma di pellets

esenzione

 

– –  altri

 

 

4401 30 40

– – –  Segatura

esenzione

4401 30 80

– – –  altri

esenzione

4402

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

 

 

4402 10 00

–  di bambù

esenzione

4402 90 00

–  altro

esenzione

4403

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

 

 

4403 10 00

–  trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

esenzione

m3

4403 20

–  altro, di conifere

 

 

 

– –  di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.)

 

 

4403 20 11

– – –  Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 20 19

– – –  altro

esenzione

m3

 

– –  di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

 

 

4403 20 31

– – –  Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 20 39

– – –  altro

esenzione

m3

 

– –  altro

 

 

4403 20 91

– – –  Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 20 99

– – –  altro

esenzione

m3

 

–  altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

 

 

4403 41 00

– –  Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

esenzione

m3

4403 49

– –  altro

 

 

4403 49 10

– – –  Acajou d'Afrique, Iroko e Sapelli

esenzione

m3

4403 49 35

– – –  Okoumé e Sipo

esenzione

m3

4403 49 95

– – –  altro

esenzione

m3

 

–  altro

 

 

4403 91

– –  di quercia (Quercus spp.)

 

 

4403 91 10

– – –  Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 91 90

– – –  altro

esenzione

m3

4403 92

– –  di faggio (Fagus spp.)

 

 

4403 92 10

– – –  Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 92 90

– – –  altro

esenzione

m3

4403 99

– –  altro

 

 

4403 99 10

– – –  di pioppo

esenzione

m3

4403 99 30

– – –  di eucalipto

esenzione

m3

 

– – –  di betulla

 

 

4403 99 51

– – – –  Tronchi per sega

esenzione

m3

4403 99 59

– – – –  altre

esenzione

m3

4403 99 95

– – –  altro

esenzione

m3

4404

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

 

 

4404 10 00

–  di conifere

esenzione

4404 20 00

–  diversi da quelli di conifere

esenzione

4405 00 00

Lana (paglia) di legno; farina di legno

esenzione

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

 

 

4406 10 00

–  non impregnate

esenzione

m3

4406 90 00

–  altre

esenzione

m3

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

 

 

4407 10

–  di conifere

 

 

4407 10 15

– –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

esenzione

m3

 

– –  altro

 

 

 

– – –  piallato

 

 

4407 10 31

– – – –  di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo)( Abies alba Mill.)

esenzione

m3

4407 10 33

– – – –  di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

esenzione

m3

4407 10 38

– – – –  altro

esenzione

m3

 

– – –  altro

 

 

4407 10 91

– – – –  di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

esenzione

m3

4407 10 93

– – – –  di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

esenzione

m3

4407 10 98

– – – –  altro

esenzione

m3

 

–  di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

 

 

4407 21

– –  Mahogany (Swietenia spp.)

 

 

4407 21 10

– – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (89)

 

– – –  altro

 

 

4407 21 91

– – – –  piallato

4 (45)

m3

4407 21 99

– – – –  altro

esenzione

m3

4407 22

– –  Virola, Imbuia e Balsa

 

 

4407 22 10

– – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (89)

 

– – –  altro

 

 

4407 22 91

– – – –  piallato

4 (45)

m3

4407 22 99

– – – –  altro

esenzione

m3

4407 25

– –  Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

 

 

4407 25 10

– – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (89)

 

– – –  altro

 

 

4407 25 30

– – – –  piallato

4 (45)

m3

4407 25 50

– – – –  levigato

4,9 (89)

4407 25 90

– – – –  altro

esenzione

m3

4407 26

– –  White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan

 

 

4407 26 10

– – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (89)

 

– – –  altro

 

 

4407 26 30

– – – –  piallato

4 (45)

m3

4407 26 50

– – – –  levigato

4,9 (89)

4407 26 90

– – – –  altro

esenzione

m3

4407 27

– –  Sapelli

 

 

4407 27 10

– – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (89)

 

– – –  altro

 

 

4407 27 91

– – – –  piallato

4 (45)

m3

4407 27 99

– – – –  altro

esenzione

m3

4407 28

– –  Iroko

 

 

4407 28 10

– – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (89)

 

– – –  altro

 

 

4407 28 91

– – – –  piallato

4 (45)

m3

4407 28 99

– – – –  altro

esenzione

m3

4407 29

– –  altro

 

 

4407 29 15

– – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9 (89)

 

– – –  altro

 

 

 

– – – –  Acajou d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiama

 

 

 

– – – – –  piallato

 

 

4407 29 20

– – – – – –  Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa

4,9 (45)

m3

4407 29 25

– – – – – –  altro

4 (45)

m3

4407 29 45

– – – – –  levigato

4,9 (89)

 

– – – – –  altro

 

 

4407 29 61

– – – – – –  Azobé

esenzione

m3

4407 29 68

– – – – – –  altro

esenzione

m3

 

– – – –  altro

 

 

4407 29 83

– – – – –  piallato

4 (45)

m3

4407 29 85

– – – – –  levigato

4,9 (89)

4407 29 95

– – – – –  altro

esenzione

m3

 

–  altro

 

 

4407 91

– –  di quercia (Quercus spp.)

 

 

4407 91 15

– – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

esenzione

 

– – –  altro

 

 

 

– – – –  piallato

 

 

4407 91 31

– – – – –  Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

esenzione

m2

4407 91 39

– – – – –  altro

esenzione

m3

4407 91 90

– – – –  altro

esenzione

m3

4407 92 00

– –  di faggio (Fagus spp.)

esenzione

m3

4407 93

– –  di acero (Acer spp.)

 

 

4407 93 10

– – –  piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

esenzione

 

– – –  altro

 

 

4407 93 91

– – – –  levigato

2,5

4407 93 99

– – – –  altro

esenzione

4407 94

– –  di ciliegio (Prunus spp.)

 

 

4407 94 10

– – –  piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

esenzione

 

– – –  altro

 

 

4407 94 91

– – – –  levigato

2,5

4407 94 99

– – – –  altro

esenzione

4407 95

– –  di frassino (Fraxinus spp.)

 

 

4407 95 10

– – –  piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

esenzione

 

– – –  altro

 

 

4407 95 91

– – – –  levigato

2,5

4407 95 99

– – – –  altro

esenzione

4407 99

– –  altro

 

 

4407 99 20

– – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

esenzione

 

– – –  altro

 

 

4407 99 25

– – – –  piallato

esenzione

m3

4407 99 40

– – – –  levigato

2,5

 

– – – –  altro

 

 

4407 99 91

– – – – –  di pioppo

esenzione

m3

4407 99 96

– – – – –  di legno tropicale

esenzione

m3

4407 99 98

– – – – –  altro

esenzione

m3

4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

 

 

4408 10

–  di conifere

 

 

4408 10 15

– –  piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

3

 

– –  altro

 

 

4408 10 91

– – –  Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (11)

esenzione

 

– – –  altro

 

 

4408 10 93

– – – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

4

m3

4408 10 99

– – – –  di spessore superiore a 1 mm

4

m3

 

–  di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

 

 

4408 31

– –  Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

 

 

4408 31 11

– – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9

 

– – –  altro

 

 

4408 31 21

– – – –  piallato

4

m3

4408 31 25

– – – –  levigato

4,9

4408 31 30

– – – –  altro

6

m3

4408 39

– –  altri

 

 

 

– – –  Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan

 

 

4408 39 15

– – – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

4,9

 

– – – –  altro

 

 

4408 39 21

– – – – –  piallato

4

m3

 

– – – – –  altro

 

 

4408 39 31

– – – – – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

6

m3

4408 39 35

– – – – – –  di spessore superiore a 1 mm

6

m3

 

– – –  altro

 

 

4408 39 55

– – – –  piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

3

 

– – – –  altro

 

 

4408 39 70

– – – – –  Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (11)

esenzione

 

– – – – –  altro

 

 

4408 39 85

– – – – – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

4

m3

4408 39 95

– – – – – –  di spessore superiore a 1 mm

4

m3

4408 90

–  altro

 

 

4408 90 15

– –  piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

3

 

– –  altro

 

 

4408 90 35

– – –  Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (11)

esenzione

 

– – –  altro

 

 

4408 90 85

– – – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

4

m3

4408 90 95

– – – –  di spessore superiore a 1 mm

4

m3

4409

Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

 

 

4409 10

–  di conifere

 

 

4409 10 11

– –  Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

esenzione

m

4409 10 18

– –  altro

esenzione

 

–  diverso da quello di conifere

 

 

4409 21 00

– –  di bambù

esenzione

4409 29

– –  altro

 

 

4409 29 10

– – –  Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

esenzione

m

 

– – –  altro

 

 

4409 29 91

– – – –  Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

esenzione

m2

4409 29 99

– – – –  altro

esenzione

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

 

 

 

–  di legno

 

 

4410 11

– –  Pannelli di particelle

 

 

4410 11 10

– – –  greggi o semplicemente levigati

7

m3

4410 11 30

– – –  rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina

7

m3

4410 11 50

– – –  rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica

7

m3

4410 11 90

– – –  altri

7

m3

4410 12

– –  Pannelli detti «oriented strand board» (OSB)

 

 

4410 12 10

– – –  greggi o semplicemente levigati

7

m3

4410 12 90

– – –  altri

7

m3

4410 19 00

– –  altri

7

m3

4410 90 00

–  altri

7

m3

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

 

 

 

–  Pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»)

 

 

4411 12

– –  di spessore inferiore o uguale a 5 mm

 

 

4411 12 10

– – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

7

m2

4411 12 90

– – –  altri

7

m2

4411 13

– –  di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm

 

 

4411 13 10

– – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

7

m2

4411 13 90

– – –  altri

7

m2

4411 14

– –  di spessore superiore a 9 mm

 

 

4411 14 10

– – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

7

m2

4411 14 90

– – –  altri

7

m2

 

–  altri

 

 

4411 92

– –  con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

 

 

4411 92 10

– – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

7

m2

4411 92 90

– – –  altri

7

m2

4411 93

– –  con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3

 

 

4411 93 10

– – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

7

m2

4411 93 90

– – –  altri

7

m2

4411 94

– –  con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm3

 

 

4411 94 10

– – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

7

m2

4411 94 90

– – –  altri

7

m2

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

 

 

4412 10 00

–  di bambù

10

m3

 

–  altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm

 

 

4412 31

– –  avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

 

 

4412 31 10

– – –  di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola e White Lauan

10

m3

4412 31 90

– – –  altro

7

m3

4412 32 00

– –  altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

7

m3

4412 39 00

– –  altro

7 (13)

m3

 

–  altro

 

 

4412 94

– –  ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

 

 

4412 94 10

– – –  avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

10

m3

4412 94 90

– – –  altro

6

m3

4412 99

– –  altri

 

 

4412 99 30

– – –  contenente almeno un pannello di particelle

6

m3

4412 99 70

– – –  altro

10 (13)

m3

4413 00 00

Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

esenzione

m3

4414 00

Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

 

 

4414 00 10

–  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

5,1 (89)

4414 00 90

–  di altri legni

esenzione

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

 

 

4415 10

–  Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi

 

 

4415 10 10

– –  Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili

4

4415 10 90

– –  Tamburi (rocchetti) per cavi

3

4415 20

–  Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette

 

 

4415 20 20

– –  Palette di carico semplici; spalliere di palette

3

p/st

4415 20 90

– –  altre

4

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

esenzione

4417 00 00

Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

esenzione

4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

 

 

4418 10

–  Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti

 

 

4418 10 10

– –  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

3

p/st (90)

4418 10 50

– –  di conifere

3

p/st (90)

4418 10 90

– –  di altri legni

3

p/st (90)

4418 20

–  Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie

 

 

4418 20 10

– –  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

6 (91)

p/st (92)

4418 20 50

– –  di conifere

esenzione

p/st (92)

4418 20 80

– –  di altri legni

esenzione

p/st (92)

4418 40 00

–  Casseforme per gettate di calcestruzzo

esenzione

4418 50 00

–  Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)

esenzione

4418 60 00

–  Pali e travi

esenzione

 

–  Pannelli assemblati per pavimenti

 

 

4418 71 00

– –  per pavimenti a mosaico

3

m2

4418 72 00

– –  altri, multistrato

esenzione

m2

4418 79 00

– –  altri

esenzione

m2

4418 90

–  altri

 

 

4418 90 10

– –  di legni lamellari

esenzione

4418 90 80

– –  altri

esenzione

4419 00

Articoli di legno per la tavola o per la cucina

 

 

4419 00 10

–  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

3 (59)

4419 00 90

–  di altri legni

esenzione

4420

Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

 

 

4420 10

–  Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno

 

 

4420 10 11

– –  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

6 (91)

4420 10 19

– –  di altri legni

esenzione

4420 90

–  altri

 

 

4420 90 10

– –  Legno intarsiato e legno incrostato

4

m3

 

– –  altri

 

 

4420 90 91

– – –  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

6 (91)

4420 90 99

– – –  altri

esenzione

4421

Altri lavori di legno

 

 

4421 10 00

–  Grucce per indumenti

esenzione

p/st

4421 90

–  altri

 

 

4421 90 91

– –  di pannelli di fibre

4

4421 90 98

– –  altri

esenzione

CAPITOLO 45

SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Nota

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le calzature e le loro parti del capitolo 64;

b)

i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;

c)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4501

Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

 

 

4501 10 00

–  Sughero naturale greggio o semplicemente preparato

esenzione

4501 90 00

–  altri

esenzione

4502 00 00

Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)

esenzione

4503

Lavori di sughero naturale

 

 

4503 10

–  Turaccioli

 

 

4503 10 10

– –  cilindrici

4,7

4503 10 90

– –  altri

4,7

4503 90 00

–  altri

4,7

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

 

 

4504 10

–  Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi

 

 

 

– –  Turaccioli

 

 

4504 10 11

– – –  per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale

4,7

4504 10 19

– – –  altri

4,7

 

– –  altri

 

 

4504 10 91

– – –  con legante

4,7

4504 10 99

– – –  altri

4,7

4504 90

–  altri

 

 

4504 90 20

– –  Turaccioli

4,7

4504 90 80

– –  altri

4,7

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

Note

1.

In questo capitolo, l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono considerati come tali la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, le canne d’India, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i rivestimenti murali della voce 4814;

b)

lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);

c)

le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;

d)

i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);

e)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).

3.

Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati» gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente e uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4601

Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)

 

 

 

–  Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali

 

 

4601 21

– –  di bambù

 

 

4601 21 10

– – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

3,7

4601 21 90

– – –  altri

2,2

4601 22

– –  di canne d’India

 

 

4601 22 10

– – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

3,7

4601 22 90

– – –  altri

2,2

4601 29

– –  altri

 

 

4601 29 10

– – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

3,7

4601 29 90

– – –  altri

2,2

 

–  altri

 

 

4601 92

– –  di bambù

 

 

4601 92 05

– – –  Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

esenzione

 

– – –  altri

 

 

4601 92 10

– – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

3,7

4601 92 90

– – – –  altri

2,2

4601 93

– –  di canne d’India

 

 

4601 93 05

– – –  Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

esenzione

 

– – –  altri

 

 

4601 93 10

– – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

3,7

4601 93 90

– – – –  altri

2,2

4601 94

– –  di materiali vegetali

 

 

4601 94 05

– – –  Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

esenzione

 

– – –  altri

 

 

4601 94 10

– – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

3,7

4601 94 90

– – – –  altri

2,2

4601 99

– –  altri

 

 

4601 99 05

– – –  Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

1,7

 

– – –  altri

 

 

4601 99 10

– – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

4,7

4601 99 90

– – – –  altri

2,7

4602

Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa

 

 

 

–  di materiali vegetali

 

 

4602 11 00

– –  di bambù

3,7

4602 12 00

– –  di canne d’India

3,7

4602 19

– –  altri

 

 

4602 19 10

– – –  Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione

1,7

 

– – –  altri

 

 

4602 19 91

– – – –  Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

3,7

4602 19 99

– – – –  altri

3,7

4602 90 00

–  altri

4,7

SEZIONE X

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

Nota

1.

Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione» si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4701 00

Paste meccaniche di legno

 

 

4701 00 10

–  Paste termomeccaniche di legno

esenzione

kg 90 % sdt

4701 00 90

–  altre

esenzione

kg 90 % sdt

4702 00 00

Paste chimiche di legno, per dissoluzione

esenzione

kg 90 % sdt

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

 

 

 

–  gregge

 

 

4703 11 00

– –  di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4703 19 00

– –  diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

 

–  semimbianchite o imbianchite

 

 

4703 21 00

– –  di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4703 29 00

– –  diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

 

 

 

–  gregge

 

 

4704 11 00

– –  di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4704 19 00

– –  diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

 

–  semimbianchite o imbianchite

 

 

4704 21 00

– –  di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4704 29 00

– –  diverse da quelle di conifere

esenzione

kg 90 % sdt

4705 00 00

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

esenzione

kg 90 % sdt

4706

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

 

 

4706 10 00

–  Paste di linters di cotone

esenzione

4706 20 00

–  Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)

esenzione

kg 90 % sdt

4706 30 00

–  altre, di bambù

esenzione

kg 90 % sdt

 

–  altre

 

 

4706 91 00

– –  meccaniche

esenzione

kg 90 % sdt

4706 92 00

– –  chimiche

esenzione

kg 90 % sdt

4706 93 00

– –  semichimiche

esenzione

kg 90 % sdt

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

 

 

4707 10 00

–  carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

esenzione

4707 20 00

–  altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

esenzione

4707 30

–  carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)

 

 

4707 30 10

– –  vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari

esenzione

4707 30 90

– –  altri

esenzione

4707 90

–  altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati

 

 

4707 90 10

– –  non selezionati

esenzione

4707 90 90

– –  selezionati

esenzione

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Note

1.

Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m2.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti del capitolo 30;

b)

i fogli per l’impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

c)

la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);

d)

la carta e l’ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);

e)

la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

f)

la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);

g)

le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest’ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);

h)

gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);

ij)

gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);

k)

i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);

l)

gli oggetti dei capitoli 64 o 65;

m)

gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;

n)

i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (generalmente sezioni XIV o XV);

o)

gli oggetti della voce 9209;

p)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni).

3.

Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.

4.

In questo capitolo, è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura misurato con l’apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m2 compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso.

5.

Ai sensi della voce 4802, i termini «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici e carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate» si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g per m2:

a)

contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico, e

1.

avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure

2.

essere colorati in pasta;

b)

contenere più di 8 % di ceneri, e

1.

avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure

2.

essere colorati in pasta;

c)

contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;

d)

contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 kPa·m2/g;

e)

contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 W kPa·m2/g,

per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g per m2:

a)

essere colorati in pasta;

b)

avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e

1.

uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron); o

2.

uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;

c)

avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

6.

In questo capitolo, per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.

7.

Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.

8.

Rientrano nelle voci 4801 e da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

a)

in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure

b)

in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l’altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

9.

Per «carta da parati e rivestimenti murali simili» si intendono, ai sensi della voce 4814:

a)

la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:

1)

granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;

2)

la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;

3)

spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure

4)

ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;

b)

gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;

c)

i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4823.

10.

La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

11.

Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.

12.

Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l’ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come «carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”», la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:

Grammatura g/m2

Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2.

Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità» la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all’una o all’altra delle seguenti condizioni:

a)

avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa·m2/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;

b)

avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

Grammatura g/m2

Resistenza minima alla lacerazione mN

Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m

Direzione della macchina

Direzione della macchina più di traverso

Di traverso

Direzione della macchina più di traverso

60

700

1 510

1,9

6

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

3.

Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,8 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

4.

La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta con un procedimento semichimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g, la cui resistenza alla compressione, misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,4 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

5.

Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPa·m2/g.

6.

Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio» si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa·m2/g.

7.

Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta “L.W.C.”», si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4801 00 00

Carta da giornale, in rotoli o in fogli

esenzione

4802

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano

 

 

4802 10 00

–  Carta e cartone fabbricati a mano

esenzione

4802 20 00

–  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità

esenzione

4802 40

–  Carta da supporto per carta da parati

 

 

4802 40 10

– –  senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

esenzione

4802 40 90

– –  altri

esenzione

 

–  altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

 

 

4802 54 00

– –  di peso inferiore a 40 g per m2

esenzione

4802 55

– –  di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli

 

 

4802 55 15

– – –  di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m2

esenzione

4802 55 25

– – –  di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m2

esenzione

4802 55 30

– – –  di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m2

esenzione

4802 55 90

– – –  di peso uguale o superiore a 80 g per m2

esenzione

4802 56

– –  di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro non supera 297 mm a foglio spiegato

 

 

4802 56 20

– – –  di cui un lato misura 297 mm e l’altro misura 210 mm (formato A 4)

esenzione

4802 56 80

– – –  altri

esenzione

4802 57 00

– –  altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2

esenzione

4802 58

– –  di peso superiore a 150 g per m2

 

 

4802 58 10

– – –  in rotoli

esenzione

4802 58 90

– – –  altri

esenzione

 

–  altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

 

 

4802 61

– –  in rotoli

 

 

4802 61 15

– – –  di peso inferiore a 72 g per m2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico

esenzione

4802 61 80

– – –  altri

esenzione

4802 62 00

– –  in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro non supera 297 mm a foglio spiegato

esenzione

4802 69 00

– –  altri

esenzione

4803 00

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

 

 

4803 00 10

–  Ovatta di cellulosa

esenzione

 

–  Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2

 

 

4803 00 31

– –  non superiore a 25 g

esenzione

4803 00 39

– –  superiore a 25 g

esenzione

4803 00 90

–  altri

esenzione

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

 

 

 

–  Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»

 

 

4804 11

– –  greggi

 

 

 

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

 

 

4804 11 11

– – – –  di peso inferiore a 150 g per m2

esenzione

4804 11 15

– – – –  di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m2

esenzione

4804 11 19

– – – –  di peso uguale o superiore a 175 g per m2

esenzione

4804 11 90

– – –  altri

esenzione

4804 19

– –  altri

 

 

 

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

 

 

 

– – – –  composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m2

 

 

4804 19 11

– – – – –  inferiore a 150 g

esenzione

4804 19 15

– – – – –  compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi

esenzione

4804 19 19

– – – – –  uguale o superiore a 175 g

esenzione

 

– – – –  altri, di peso per m2

 

 

4804 19 31

– – – – –  inferiore a 150 g

esenzione

4804 19 38

– – – – –  uguale o superiore a 150 g

esenzione

4804 19 90

– – –  altri

esenzione

 

–  Carta Kraft per sacchi di grande capacità

 

 

4804 21

– –  greggia

 

 

4804 21 10

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 21 90

– – –  altra

esenzione

4804 29

– –  altra

 

 

4804 29 10

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 29 90

– – –  altra

esenzione

 

–  altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2

 

 

4804 31

– –  greggi

 

 

 

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

 

 

4804 31 51

– – – –  che servono d’isolante per utilizzazioni elettrotecniche

esenzione

4804 31 58

– – – –  altri

esenzione

4804 31 80

– – –  altri

esenzione

4804 39

– –  altri

 

 

 

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

 

 

4804 39 51

– – – –  con imbianchimento uniforme in pasta

esenzione

4804 39 58

– – – –  altri

esenzione

4804 39 80

– – –  altri

esenzione

 

–  altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m2

 

 

4804 41

– –  greggi

 

 

4804 41 10

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

 

– – –  altri

 

 

4804 41 91

– – – –  Carta e cartone detti «saturating Kraft»

esenzione

4804 41 99

– – – –  altri

esenzione

4804 42

– –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico

 

 

4804 42 10

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 42 90

– – –  altri

esenzione

4804 49

– –  altri

 

 

4804 49 10

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 49 90

– – –  altri

esenzione

 

–  altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m2

 

 

4804 51

– –  greggi

 

 

4804 51 10

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 51 90

– – –  altri

esenzione

4804 52

– –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico

 

 

4804 52 10

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 52 90

– – –  altri

esenzione

4804 59

– –  altri

 

 

4804 59 10

– – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

esenzione

4804 59 90

– – –  altri

esenzione

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo

 

 

 

–  Carta di pasta da ondulare detta «fluting»

 

 

4805 11 00

– –  Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

esenzione

4805 12 00

– –  Carta paglia da ondulare

esenzione

4805 19

– –  altri

 

 

4805 19 10

– – –  Wellenstoff

esenzione

4805 19 90

– – –  altri

esenzione

 

–  Testliner

 

 

4805 24 00

– –  di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4805 25 00

– –  di peso superiore a 150 g per m2

esenzione

4805 30

–  Carta da imballaggio al solfito

 

 

4805 30 10

– –  di peso inferiore a 30 g per m2

esenzione

4805 30 90

– –  di peso uguale o superiore a 30 g per m2

esenzione

4805 40 00

–  Carta da filtro e cartone da filtro

esenzione

4805 50 00

–  Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi

esenzione

 

–  altri

 

 

4805 91 00

– –  di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4805 92 00

– –  di peso superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2

esenzione

4805 93

– –  di peso uguale o superiore a 225 g per m2

 

 

4805 93 20

– – –  a base di carta riciclata

esenzione

4805 93 80

– – –  altri

esenzione

4806

Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli

 

 

4806 10 00

–  Carta e cartone all’acido solforico (pergamena vegetale)

esenzione

4806 20 00

–  Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)

esenzione

4806 30 00

–  Carta da lucido

esenzione

4806 40

–  Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

 

 

4806 40 10

– –  Carta detta «cristallo»

esenzione

4806 40 90

– –  altri

esenzione

4807 00

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

 

 

4807 00 30

–  a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta

esenzione

4807 00 80

–  altri

esenzione

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803

 

 

4808 10 00

–  Carta e cartone ondulati, anche perforati

esenzione

4808 20 00

–  Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

esenzione

4808 30 00

–  altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

esenzione

4808 90 00

–  altri

esenzione

4809

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli

 

 

4809 20

–  Carta detta «autocopiante»

 

 

4809 20 10

– –  in rotoli

esenzione

4809 20 90

– –  in fogli

esenzione

4809 90

–  altra

 

 

4809 90 10

– –  Carta carbone e carta simile

esenzione

4809 90 90

– –  altra

esenzione

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

 

 

 

–  Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

 

 

4810 13

– –  in rotoli

 

 

4810 13 20

– – –  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 13 80

– – –  altri

esenzione

4810 14

– –  in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato

 

 

4810 14 20

– – –  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 14 80

– – –  altri

esenzione

4810 19

– –  altri

 

 

4810 19 10

– – –  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 19 90

– – –  altri

esenzione

 

–  Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

 

 

4810 22

– –  Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

 

 

4810 22 10

– – –  in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l’altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato

esenzione

4810 22 90

– – –  altri

esenzione

4810 29

– –  altri

 

 

4810 29 30

– – –  in rotoli

esenzione

4810 29 80

– – –  altri

esenzione

 

–  Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici

 

 

4810 31 00

– –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

esenzione

4810 32

– –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

 

 

4810 32 10

– – –  patinati o intonacati di caolino

esenzione

4810 32 90

– – –  altri

esenzione

4810 39 00

– –  altri

esenzione

 

–  altra carta ed altro cartone

 

 

4810 92

– –  a più strati

 

 

4810 92 10

– – –  con imbianchimento di ogni strato

esenzione

4810 92 30

– – –  con imbianchimento di un solo strato esterno

esenzione

4810 92 90

– – –  altri

esenzione

4810 99

– –  altri

 

 

4810 99 10

– – –  di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino

esenzione

4810 99 30

– – –  ricoperti di polvere di mica

esenzione

4810 99 90

– – –  altri

esenzione

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

 

 

4811 10 00

–  Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

esenzione

 

–  Carta e cartone gommati o adesivi

 

 

4811 41

– –  autoadesivi

 

 

4811 41 20

– – –  di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

esenzione

4811 41 90

– – –  altri

esenzione

4811 49 00

– –  altri

esenzione

 

–  Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)

 

 

4811 51 00

– –  con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2

esenzione

4811 59 00

– –  altri

esenzione

4811 60 00

–  Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo

esenzione

4811 90 00

–  altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

esenzione

4812 00 00

Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta

esenzione

4813

Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti

 

 

4813 10 00

–  in blocchetti o in tubetti

esenzione

4813 20 00

–  in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm

esenzione

4813 90

–  altra

 

 

4813 90 10

– –  in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm

esenzione

4813 90 90

– –  altra

esenzione

4814

Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

 

 

4814 10 00

–  Carta detta «Ingrain»

esenzione

4814 20 00

–  Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

esenzione

4814 90

–  altri

 

 

4814 90 10

– –  Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente

esenzione

4814 90 80

– –  altri

esenzione

4815

 

 

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

 

 

4816 20 00

–  Carta detta «autocopiante»

esenzione

4816 90 00

–  altra

esenzione

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

 

 

4817 10 00

–  Buste

esenzione

4817 20 00

–  Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza

esenzione

4817 30 00

–  Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

esenzione

4818

Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

 

 

4818 10

–  Carta igienica

 

 

4818 10 10

– –  di peso non superiore a 25 g per strato e per m2

esenzione

4818 10 90

– –  di peso superiore a 25 g per strato e per m2

esenzione

4818 20

–  Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani

 

 

4818 20 10

– –  Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco

esenzione

 

– –  Asciugamani

 

 

4818 20 91

– – –  in rotoli

esenzione

4818 20 99

– – –  altri

esenzione

4818 30 00

–  Tovaglie e tovaglioli da tavola

esenzione

4818 40

–  Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili

 

 

 

– –  Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili

 

 

4818 40 11

– – –  Assorbenti igienici

esenzione

4818 40 13

– – –  Tamponi igienici

esenzione

4818 40 19

– – –  altri

esenzione

4818 40 90

– –  Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili

esenzione

4818 50 00

–  Indumenti ed accessori di abbigliamento

esenzione

4818 90

–  altri

 

 

4818 90 10

– –  Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto

esenzione

4818 90 90

– –  altri

esenzione

4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

 

 

4819 10 00

–  Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

esenzione

4819 20 00

–  Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

esenzione

4819 30 00

–  Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più

esenzione

4819 40 00

–  altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci

esenzione

4819 50 00

–  altri imballaggi, comprese le buste per dischi

esenzione

4819 60 00

–  Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

esenzione

4820

Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

 

 

4820 10

–  Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili

 

 

4820 10 10

– –  Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze

esenzione

4820 10 30

– –  Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni

esenzione

4820 10 50

– –  Agende

esenzione

4820 10 90

– –  altri

esenzione

4820 20 00

–  Quaderni

esenzione

4820 30 00

–  Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti

esenzione

4820 40

–  Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati

 

 

4820 40 10

– –  Formulari detti «continui»

esenzione

4820 40 90

– –  altri

esenzione

4820 50 00

–  Album per campioni o per collezioni

esenzione

4820 90 00

–  altri

esenzione

4821

Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no

 

 

4821 10

–  stampate

 

 

4821 10 10

– –  autoadesive

esenzione

4821 10 90

– –  altre

esenzione

4821 90

–  altre

 

 

4821 90 10

– –  autoadesive

esenzione

4821 90 90

– –  altre

esenzione

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

 

 

4822 10 00

–  dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili

esenzione

4822 90 00

–  altri

esenzione

4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

 

 

4823 20 00

–  Carta da filtro e cartone da filtro

esenzione

4823 40 00

–  Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

esenzione

 

–  Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone

 

 

4823 61 00

– –  di bambù

esenzione

4823 69

– –  altri

 

 

4823 69 10

– – –  Vassoi, piatti e scodelle

esenzione

4823 69 90

– – –  altri

esenzione

4823 70

–  Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

 

 

4823 70 10

– –  Imballaggi alveolari per uova

esenzione

4823 70 90

– –  altri

esenzione

4823 90

–  altri

 

 

4823 90 40

– –  Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

esenzione

4823 90 85

– –  altri

esenzione

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL’EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);

b)

le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);

c)

le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;

d)

le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d’emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.

2.

Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.

3.

I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.

4.

Rientrano ugualmente nella voce 4901:

a)

le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d’arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

b)

le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

c)

i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.

5.

Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.

6.

Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

4901

Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti

 

 

4901 10 00

–  in fogli sciolti, anche piegati

esenzione

 

–  altri

 

 

4901 91 00

– –  Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli

esenzione

4901 99 00

– –  altri

esenzione

4902

Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità

 

 

4902 10 00

–  con almeno quattro edizioni settimanali

esenzione

4902 90 00

–  altri

esenzione

4903 00 00

Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

esenzione

4904 00 00

Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata

esenzione

4905

Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati

 

 

4905 10 00

–  Globi

esenzione

 

–  altri

 

 

4905 91 00

– –  in forma di libri o di opuscoli

esenzione

4905 99 00

– –  altri

esenzione

4906 00 00

Piani e disegni di architetti, d’ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

esenzione

4907 00

Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili

 

 

4907 00 10

–  Francobolli, marche da bollo e simili

esenzione

4907 00 30

–  Biglietti di banca

esenzione

4907 00 90

–  altri

esenzione

4908

Decalcomanie di ogni genere

 

 

4908 10 00

–  Decalcomanie vetrificabili

esenzione

4908 90 00

–  altre

esenzione

4909 00 00

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

esenzione

4910 00 00

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

esenzione

4911

Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

 

 

4911 10

–  Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

 

 

4911 10 10

– –  Cataloghi commerciali

esenzione

4911 10 90

– –  altri

esenzione

 

–  altri

 

 

4911 91 00

– –  Immagini, incisioni e fotografie

esenzione

4911 99 00

– –  altri

esenzione

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Note

1.

Questa sezione non comprende:

a)

i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0511);

b)

i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;

c)

i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;

d)

l’amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;

e)

i prodotti delle voci 3005 e 3006; i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;

f)

i tessili sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

g)

i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);

h)

i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;

ij)

i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;

k)

le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;

l)

gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;

m)

i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l’ovatta di cellulosa);

n)

le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;

o)

le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;

p)

i prodotti del capitolo 67;

q)

i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;

r)

le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);

s)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l’illuminazione);

t)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);

u)

gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere);

v)

gli oggetti del capitolo 97.

2.

A)

I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

B)

Per l’applicazione di questa regola:

a)

i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

b)

la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando prima il capitolo, poi, nell’ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;

c)

quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;

d)

quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

C)

Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

3.

A)

Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:

a)

di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;

b)

di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;

c)

di canapa o di lino:

1)

lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;

2)

non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;

d)

di cocco, a tre capi o più;

e)

di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;

f)

armati di fili di metallo.

B)

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;

b)

ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;

c)

al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;

d)

ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);

e)

ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.

4.

A)

Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

a)

su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:

1)

85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure

2)

125 g per gli altri filati;

b)

in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:

1)

85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure

2)

125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure

3)

500 g per gli altri filati;

c)

in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l’una dall’altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:

1)

85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o

2)

125 g per gli altri filati.

B)

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:

1)

i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e

2)

i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;

b)

ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

1)

di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure

2)

di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

c)

ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

d)

ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:

1)

in matasse ad aspatura incrociata; oppure

2)

su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell’industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

5.

Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

a)

essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;

b)

essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;

c)

avere torsione finale «Z».

6.

In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:

— filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri

60 cN/tex

— filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri

53 cN/tex

— filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa

27 cN/tex

7.

In questa sezione, per «confezionati» si intendono:

a)

i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

b)

i manufatti ottenuti finiti e pronti per l’uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;

c)

i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

d)

i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

e)

i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d’imbottitura);

f)

i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.

8.

Per l’applicazione dei capitoli da 50 a 60:

a)

non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;

b)

non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.

9.

Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

10.

I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.

11.

In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.

12.

In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.

13.

In questa sezione e, eventualmente, nella nomenclatura, si intendono per filati di elastomeri i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

14.

Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificati nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l’applicazione di questa nota, con l’espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

Note di sottovoci

1.

In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:

a)

«filati greggi»:

i filati:

1)

che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

2)

senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche o artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);

b)

«filati imbianchiti»:

i filati:

1)

che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure

2)

costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure

3)

ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

c)

«filati a colori (tinti o stampati)»:

i filati:

1)

tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure

2)

costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l’aspetto di una struttura a puntini; oppure

3)

ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure

4)

ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;

d)

«tessuti greggi»:

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;

e)

«tessuti imbianchiti»:

i tessuti:

1)

imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure

2)

costituiti da filati imbianchiti; oppure

3)

costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

f)

«tessuti tinti»:

i tessuti:

1)

tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure

2)

costituiti da filati di un solo colore uniforme;

g)

«tessuti di filati di diversi colori»:

i tessuti (diversi da quelli stampati):

1)

costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure

2)

costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure

3)

costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);

h)

«tessuti stampati»:

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

Le definizioni delle lettere da d) a h) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria;

ij)

«armatura a tela»:

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell’ordito, ed ogni filo dell’ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2.

A)

I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.

B)

Per l’applicazione di questa regola:

a)

se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;

b)

non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;

c)

si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

CAPITOLO 50

SETA

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5001 00 00

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

esenzione

5002 00 00

Seta greggia (non torta)

esenzione

5003 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

esenzione

5004 00

Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5004 00 10

–  greggi, sgommati o imbianchiti

4

5004 00 90

–  altri

4

5005 00

Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5005 00 10

–  greggi, sgommati o imbianchiti

2,9

5005 00 90

–  altri

2,9

5006 00

Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)

 

 

5006 00 10

–  Filati di seta

5

5006 00 90

–  Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)

2,9

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 

 

5007 10 00

–  Tessuti di roccadino

3

m2

5007 20

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino

 

 

 

– –  Crespi

 

 

5007 20 11

– – –  greggi, sgommati o imbianchiti

6,9

m2

5007 20 19

– – –  altri

6,9

m2

 

– –  Pongé, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell’Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)

 

 

5007 20 21

– – –  ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati

5,3

m2

 

– – –  altri

 

 

5007 20 31

– – – –  ad armatura a tela

7,5

m2

5007 20 39

– – – –  altri

7,5

m2

 

– –  altri

 

 

5007 20 41

– – –  Tessuti chiari (non serrati)

7,2

m2

 

– – –  altri

 

 

5007 20 51

– – – –  greggi, sgommati o imbianchiti

7,2

m2

5007 20 59

– – – –  tinti

7,2

m2

 

– – – –  a colori

 

 

5007 20 61

– – – – –  di larghezza superiore a 57 cm ma inferiore o uguale a 75 cm

7,2

m2

5007 20 69

– – – – –  altri

7,2

m2

5007 20 71

– – – –  stampati

7,2

m2

5007 90

–  altri tessuti

 

 

5007 90 10

– –  greggi, sgommati o imbianchiti

6,9

m2

5007 90 30

– –  tinti

6,9

m2

5007 90 50

– –  a colori

6,9

m2

5007 90 90

– –  stampati

6,9

m2

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

Nota

1.

Nella nomenclatura, si intendono per:

a)

lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

b)

peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d’angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

c)

peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0511).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5101

Lane, non cardate né pettinate

 

 

 

–  sucide, comprese le lane lavate a dosso

 

 

5101 11 00

– –  Lane di tosatura

esenzione

5101 19 00

– –  altre

esenzione

 

–  sgrassate, non carbonizzate

 

 

5101 21 00

– –  Lane di tosatura

esenzione

5101 29 00

– –  altre

esenzione

5101 30 00

–  carbonizzate

esenzione

5102

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

 

 

 

–  Peli fini

 

 

5102 11 00

– –  di capra del Cachemir

esenzione

5102 19

– –  altri

 

 

5102 19 10

– – –  di coniglio d’angora

esenzione

5102 19 30

– – –  di alpaga, di lama e di vigogna

esenzione

5102 19 40

– – –  di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili

esenzione

5102 19 90

– – –  di coniglio, escluso il coniglio d’angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato

esenzione

5102 20 00

–  Peli grossolani

esenzione

5103

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

 

 

5103 10

–  Pettinacce di lana o di peli fini

 

 

5103 10 10

– –  non carbonizzate

esenzione

5103 10 90

– –  carbonizzate

esenzione

5103 20 00

–  altri cascami di lana o di peli fini

esenzione

5103 30 00

–  Cascami di peli grossolani

esenzione

5104 00 00

Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

esenzione

5105

Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)

 

 

5105 10 00

–  Lana cardata

2

 

–  Lana pettinata

 

 

5105 21 00

– –  «Lana pettinata alla rinfusa»

2

5105 29 00

– –  altra

2

 

–  Peli fini, cardati o pettinati

 

 

5105 31 00

– –  di capra del Cachemir

2

5105 39 00

– –  altri

2

5105 40 00

–  Peli grossolani, cardati o pettinati

2

5106

Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5106 10

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

 

 

5106 10 10

– –  greggi

3,8

5106 10 90

– –  altri

3,8

5106 20

–  contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

 

 

5106 20 10

– –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

4 (93)

 

– –  altri

 

 

5106 20 91

– – –  greggi

4

5106 20 99

– – –  altri

4

5107

Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5107 10

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

 

 

5107 10 10

– –  greggi

3,8

5107 10 90

– –  altri

3,8

5107 20

–  contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

 

 

 

– –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

 

 

5107 20 10

– – –  greggi

4

5107 20 30

– – –  altri

4

 

– –  altri

 

 

 

– – –  misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue

 

 

5107 20 51

– – – –  greggi

4

5107 20 59

– – – –  altri

4

 

– – –  altrimenti misti

 

 

5107 20 91

– – – –  greggi

4

5107 20 99

– – – –  altri

4

5108

Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5108 10

–  cardati

 

 

5108 10 10

– –  greggi

3,2

5108 10 90

– –  altri

3,2

5108 20

–  pettinati

 

 

5108 20 10

– –  greggi

3,2

5108 20 90

– –  altri

3,2

5109

Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

 

 

5109 10

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

 

 

5109 10 10

– –  in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g

3,8

5109 10 90

– –  altri

5

5109 90 00

–  altri

5

5110 00 00

Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto

3,5

5111

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati

 

 

 

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

 

 

5111 11 00

– –  di peso non superiore a 300 g/m2

8

m2

5111 19

– –  altri

 

 

5111 19 10

– – –  di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

8

m2

5111 19 90

– – –  di peso superiore a 450 g/m2

8

m2

5111 20 00

–  altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

8

m2

5111 30

–  altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

 

 

5111 30 10

– –  di peso non superiore a 300 g/m2

8

m2

5111 30 30

– –  di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

8

m2

5111 30 90

– –  di peso superiore a 450 g/m2

8

m2

5111 90

–  altri

 

 

5111 90 10

– –  contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

7,2

m2

 

– –  altri

 

 

5111 90 91

– – –  di peso non superiore a 300 g/m2

8

m2

5111 90 93

– – –  di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

8

m2

5111 90 99

– – –  di peso superiore a 450 g/m2

8

m2

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati

 

 

 

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

 

 

5112 11 00

– –  di peso non superiore a 200 g/m2

8

m2

5112 19

– –  altri

 

 

5112 19 10

– – –  di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

8

m2

5112 19 90

– – –  di peso superiore a 375 g/m2

8

m2

5112 20 00

–  altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

8

m2

5112 30

–  altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

 

 

5112 30 10

– –  di peso non superiore a 200 g/m2

8

m2

5112 30 30

– –  di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

8

m2

5112 30 90

– –  di peso superiore a 375 g/m2

8

m2

5112 90

–  altri

 

 

5112 90 10

– –  contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

7,2

m2

 

– –  altri

 

 

5112 90 91

– – –  di peso non superiore a 200 g/m2

8

m2

5112 90 93

– – –  di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

8

m2

5112 90 99

– – –  di peso superiore a 375 g/m2

8

m2

5113 00 00

Tessuti di peli grossolani o di crine

5,3

m2

CAPITOLO 52

COTONE

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti “denim”» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d’armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, e i cui fili di trama sono greggi, imbianchiti, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5201 00

Cotone, non cardato né pettinato

 

 

5201 00 10

–  idrofilo o imbianchito

esenzione

5201 00 90

–  altri

esenzione

5202

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5202 10 00

–  Cascami di filati

esenzione

 

–  altri

 

 

5202 91 00

– –  sfilacciati

esenzione

5202 99 00

– –  altri

esenzione

5203 00 00

Cotone, cardato o pettinato

esenzione

5204

Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

–  non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5204 11 00

– –  contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

4

5204 19 00

– –  altri

4

5204 20 00

–  condizionati per la vendita al minuto

5

5205

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

–  Filati semplici, di fibre non pettinate

 

 

5205 11 00

– –  aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5205 12 00

– –  aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5205 13 00

– –  aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5205 14 00

– –  aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5205 15

– –  aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

 

 

5205 15 10

– – –  aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)

4,4

5205 15 90

– – –  aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

4

 

–  Filati semplici, di fibre pettinate

 

 

5205 21 00

– –  aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5205 22 00

– –  aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5205 23 00

– –  aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5205 24 00

– –  aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5205 26 00

– –  aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)

4

5205 27 00

– –  aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)

4

5205 28 00

– –  aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

4

 

–  Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate

 

 

5205 31 00

– –  aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5205 32 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5205 33 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5205 34 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5205 35 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

4

 

–  Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate

 

 

5205 41 00

– –  aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5205 42 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5205 43 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5205 44 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5205 46 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)

4

5205 47 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)

4

5205 48 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)

4

5206

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

–  Filati semplici, di fibre non pettinate

 

 

5206 11 00

– –  aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5206 12 00

– –  aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5206 13 00

– –  aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5206 14 00

– –  aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5206 15 00

– –  aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

4

 

–  Filati semplici, di fibre pettinate

 

 

5206 21 00

– –  aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

4

5206 22 00

– –  aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

4

5206 23 00

– –  aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

4

5206 24 00

– –  aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

4

5206 25 00

– –  aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

4

 

–  Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate

 

 

5206 31 00

– –  aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5206 32 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5206 33 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5206 34 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5206 35 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

4

 

–  Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate

 

 

5206 41 00

– –  aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

4

5206 42 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

4

5206 43 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

4

5206 44 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

4

5206 45 00

– –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

4

5207

Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

 

 

5207 10 00

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

5

5207 90 00

–  altri

5

5208

Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

 

 

 

–  greggi

 

 

5208 11

– –  ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

 

 

5208 11 10

– – –  Garza per fasciatura

8

m2

5208 11 90

– – –  altri

8

m2

5208 12

– –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

 

 

 

– – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 12 16

– – – –  inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 12 19

– – – –  superiore a 165 cm

8

m2

 

– – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 12 96

– – – –  inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 12 99

– – – –  superiore a 165 cm

8

m2

5208 13 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5208 19 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  imbianchiti

 

 

5208 21

– –  ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

 

 

5208 21 10

– – –  Garza per fasciatura

8

m2

5208 21 90

– – –  altri

8

m2

5208 22

– –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

 

 

 

– – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 22 16

– – – –  inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 22 19

– – – –  superiore a 165 cm

8

m2

 

– – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 22 96

– – – –  inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 22 99

– – – –  superiore a 165 cm

8

m2

5208 23 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5208 29 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  tinti

 

 

5208 31 00

– –  ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

8

m2

5208 32

– –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

 

 

 

– – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 32 16

– – – –  inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 32 19

– – – –  superiore a 165 cm

8

m2

 

– – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

 

 

5208 32 96

– – – –  inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5208 32 99

– – – –  superiore a 165 cm

8

m2

5208 33 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5208 39 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  di filati di diversi colori

 

 

5208 41 00

– –  ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

8

m2

5208 42 00

– –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

8

m2

5208 43 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5208 49 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  stampati

 

 

5208 51 00

– –  ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

8

m2

5208 52 00

– –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

8

m2

5208 59

– –  altri tessuti

 

 

5208 59 10

– – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5208 59 90

– – –  altri

8

m2

5209

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2

 

 

 

–  greggi

 

 

5209 11 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5209 12 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5209 19 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  imbianchiti

 

 

5209 21 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5209 22 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5209 29 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  tinti

 

 

5209 31 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5209 32 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5209 39 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  di filati di diversi colori

 

 

5209 41 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5209 42 00

– –  Tessuti detti «denim»

8

m2

5209 43 00

– –  altri tessuti ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5209 49 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  stampati

 

 

5209 51 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5209 52 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5209 59 00

– –  altri tessuti

8

m2

5210

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

 

 

 

–  greggi

 

 

5210 11 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5210 19 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  imbianchiti

 

 

5210 21 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5210 29 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  tinti

 

 

5210 31 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5210 32 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5210 39 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  di filati di diversi colori

 

 

5210 41 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5210 49 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  stampati

 

 

5210 51 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5210 59 00

– –  altri tessuti

8

m2

5211

Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

 

 

 

–  greggi

 

 

5211 11 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5211 12 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5211 19 00

– –  altri tessuti

8

m2

5211 20 00

–  imbianchiti

8

m2

 

–  tinti

 

 

5211 31 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5211 32 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5211 39 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  di filati di diversi colori

 

 

5211 41 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5211 42 00

– –  Tessuti detti «denim»

8

m2

5211 43 00

– –  altri tessuti ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5211 49

– –  altri tessuti

 

 

5211 49 10

– – –  Tessuti Jacquard

8

m2

5211 49 90

– – –  altri

8

m2

 

–  stampati

 

 

5211 51 00

– –  ad armatura a tela

8

m2

5211 52 00

– –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5211 59 00

– –  altri tessuti

8

m2

5212

Altri tessuti di cotone

 

 

 

–  di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

 

 

5212 11

– –  greggi

 

 

5212 11 10

– – –  misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 11 90

– – –  altrimenti misti

8

m2

5212 12

– –  imbianchiti

 

 

5212 12 10

– – –  misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 12 90

– – –  altrimenti misti

8

m2

5212 13

– –  tinti

 

 

5212 13 10

– – –  misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 13 90

– – –  altrimenti misti

8

m2

5212 14

– –  di filati di diversi colori

 

 

5212 14 10

– – –  misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 14 90

– – –  altrimenti misti

8

m2

5212 15

– –  stampati

 

 

5212 15 10

– – –  misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 15 90

– – –  altrimenti misti

8

m2

 

–  di peso superiore a 200 g/m2

 

 

5212 21

– –  greggi

 

 

5212 21 10

– – –  misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 21 90

– – –  altrimenti misti

8

m2

5212 22

– –  imbianchiti

 

 

5212 22 10

– – –  misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 22 90

– – –  altrimenti misti

8

m2

5212 23

– –  tinti

 

 

5212 23 10

– – –  misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 23 90

– – –  altrimenti misti

8

m2

5212 24

– –  di filati di diversi colori

 

 

5212 24 10

– – –  misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 24 90

– – –  altrimenti misti

8

m2

5212 25

– –  stampati

 

 

5212 25 10

– – –  misti principalmente o unicamente con lino

8

m2

5212 25 90

– – –  altrimenti misti

8

m2

CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Nota complementare

1.

A)

Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s’intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

a)

su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;

b)

in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;

c)

in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l’una dall’altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.

B)

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), in matasse;

b)

ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) presentati:

1)

in matasse ad aspatura incrociata;

2)

su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell’industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5301 10 00

–  Lino greggio o macerato

esenzione

 

–  Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato

 

 

5301 21 00

– –  maciullato o stigliato

esenzione

5301 29 00

– –  altro

esenzione

5301 30 00

–  Stoppe e cascami di lino

esenzione

5302

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5302 10 00

–  Canapa greggia o macerata

esenzione

5302 90 00

–  altri

esenzione

5303

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5303 10 00

–  Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate

esenzione

5303 90 00

–  altri

esenzione

5304

 

 

 

5305 00 00

Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

esenzione

5306

Filati di lino

 

 

5306 10

–  semplici

 

 

 

– –  non condizionati per la vendita al minuto

 

 

5306 10 10

– – –  aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)

4 (13)

5306 10 30

– – –  aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)

4 (13)

5306 10 50

– – –  aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

3,8

5306 10 90

– –  condizionati per la vendita al minuto

5

5306 20

–  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

 

 

5306 20 10

– –  non condizionati per la vendita al minuto

4

5306 20 90

– –  condizionati per la vendita al minuto

5

5307

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

5307 10 00

–  semplici

esenzione

5307 20 00

–  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

esenzione

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

 

 

5308 10 00

–  Filati di cocco

esenzione

5308 20

–  Filati di canapa

 

 

5308 20 10

– –  non condizionati per la vendita al minuto

3

5308 20 90

– –  condizionati per la vendita al minuto

4,9

5308 90

–  altri

 

 

 

– –  Filati di ramiè

 

 

5308 90 12

– – –  aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)

4

5308 90 19

– – –  aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

3,8

5308 90 50

– –  Filati di carta

4

5308 90 90

– –  altri

3,8

5309

Tessuti di lino

 

 

 

–  contenenti, in peso, almeno 85 % di lino

 

 

5309 11

– –  greggi o imbianchiti

 

 

5309 11 10

– – –  greggi

8

m2

5309 11 90

– – –  imbianchiti

8

m2

5309 19 00

– –  altri

8

m2

 

–  contenenti, in peso, meno di 85 % di lino

 

 

5309 21 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5309 29 00

– –  altri

8

m2

5310

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

5310 10

–  greggi

 

 

5310 10 10

– –  di larghezza inferiore o uguale a 150 cm

4

m2

5310 10 90

– –  di larghezza superiore a 150 cm

4

m2

5310 90 00

–  altri

4

m2

5311 00

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

 

 

5311 00 10

–  Tessuti di ramiè

8

m2

5311 00 90

–  altri

5,8

m2

CAPITOLO 54

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI

Note

1.

Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

a)

per polimerizzazione di monomeri organici, per ottenere polimeri quali poliammidi, poliesteri, poliolefine o poliuretani, o per trasformazione chimica di polimeri prodotti con questo procedimento [poli(alcole vinilico) ottenuto per idrolisi del poli(acetato di vinile), per esempio];

b)

per dissoluzione o trattamento chimico di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa), per ottenere polimeri quali rayon cuproammoniacale (cupro) o rayon viscosa, o per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa, caseina e altre proteine, acido alginico), per ottenere polimeri quali acetato di cellulosa o alginati.

Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b). Le lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405 non sono considerate come fibre sintetiche o artificiali.

I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all’espressione «materie tessili».

2.

Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5401

Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto

 

 

5401 10

–  di filamenti sintetici

 

 

 

– –  non condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

– – –  Filati ad anima cosiddetti «core yarn»

 

 

5401 10 12

– – – –  Filamenti di poliestere ricoperti di fibre di cotone

4

5401 10 14

– – – –  altri

4

 

– – –  altri

 

 

5401 10 16

– – – –  Filati testurizzati

4

5401 10 18

– – – –  altri

4

5401 10 90

– –  condizionati per la vendita al minuto

5

5401 20

–  di filamenti artificiali

 

 

5401 20 10

– –  non condizionati per la vendita al minuto

4

5401 20 90

– –  condizionati per la vendita al minuto

5

5402

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex

 

 

 

–  Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi

 

 

5402 11 00

– –  di aramidi

4

5402 19 00

– –  altri

4

5402 20 00

–  Filati ad alta tenacità di poliesteri

4

 

–  Filati testurizzati

 

 

5402 31 00

– –  di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex

4

5402 32 00

– –  di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex

4

5402 33 00

– –  di poliesteri

4

5402 34 00

– –  di polipropilene

4

5402 39 00

– –  altri

4

 

–  altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

 

 

5402 44 00

– –  di elastomeri

4

5402 45 00

– –  altri, di nylon o di altre poliammidi

4

5402 46 00

– –  altri, di poliesteri, parzialmente orientati

4

5402 47 00

– –  altri, di poliesteri

4

5402 48 00

– –  altri, di polipropilene

4

5402 49 00

– –  altri

4

 

–  altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro

 

 

5402 51 00

– –  di nylon o di altre poliammidi

4

5402 52 00

– –  di poliesteri

4

5402 59

– –  altri

 

 

5402 59 10

– – –  di polipropilene

4

5402 59 90

– – –  altri

4

 

–  altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

 

 

5402 61 00

– –  di nylon o di altre poliammidi

4

5402 62 00

– –  di poliesteri

4

5402 69

– –  altri

 

 

5402 69 10

– – –  di polipropilene

4

5402 69 90

– – –  altri

4

5403

Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex

 

 

5403 10 00

–  Filati ad alta tenacità di rayon viscosa

4

 

–  altri filati, semplici

 

 

5403 31 00

– –  di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro

4

5403 32 00

– –  di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro

4

5403 33 00

– –  di acetato di cellulosa

4

5403 39 00

– –  altri

4

 

–  altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

 

 

5403 41 00

– –  di rayon viscosa

4

5403 42 00

– –  di acetato di cellulosa

4

5403 49 00

– –  altri

4

5404

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

 

 

 

–  Monofilamenti

 

 

5404 11 00

– –  di elastomeri

4

5404 12 00

– –  altri, di polipropilene

4

5404 19 00

– –  altri

4

5404 90

–  altri

 

 

5404 90 10

– –  di polipropilene

4

5404 90 90

– –  altri

4

5405 00 00

Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

3,8

5406 00 00

Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

5

5407

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404

 

 

5407 10 00

–  Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

8

m2

5407 20

–  Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili

 

 

 

– –  di polietilene o di polipropilene, di larghezza

 

 

5407 20 11

– – –  inferiore a 3 m

8

m2

5407 20 19

– – –  uguale o superiore a 3 m

8

m2

5407 20 90

– –  altri

8

m2

5407 30 00

–  «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI

8

m2

 

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi

 

 

5407 41 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5407 42 00

– –  tinti

8

m2

5407 43 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5407 44 00

– –  stampati

8

m2

 

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati

 

 

5407 51 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5407 52 00

– –  tinti

8

m2

5407 53 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5407 54 00

– –  stampati

8

m2

 

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri

 

 

5407 61

– –  contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati

 

 

5407 61 10

– – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5407 61 30

– – –  tinti

8

m2

5407 61 50

– – –  di filati di diversi colori

8

m2

5407 61 90

– – –  stampati

8

m2

5407 69

– –  altri

 

 

5407 69 10

– – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5407 69 90

– – –  altri

8

m2

 

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici

 

 

5407 71 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5407 72 00

– –  tinti

8

m2

5407 73 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5407 74 00

– –  stampati

8

m2

 

–  altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone

 

 

5407 81 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5407 82 00

– –  tinti

8

m2

5407 83 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5407 84 00

– –  stampati

8

m2

 

–  altri tessuti

 

 

5407 91 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5407 92 00

– –  tinti

8

m2

5407 93 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5407 94 00

– –  stampati

8

m2

5408

Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405

 

 

5408 10 00

–  Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa

8

m2

 

–  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali

 

 

5408 21 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5408 22

– –  tinti

 

 

5408 22 10

– – –  di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso

8

m2

5408 22 90

– – –  altri

8

m2

5408 23 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5408 24 00

– –  stampati

8

m2

 

–  altri tessuti

 

 

5408 31 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5408 32 00

– –  tinti

8

m2

5408 33 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5408 34 00

– –  stampati

8

m2

CAPITOLO 55

FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

Nota

1.

Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

a)

lunghezza del fascio superiore a 2 m;

b)

torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

c)

titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;

d)

solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l’operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;

e)

titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5501

Fasci di filamenti sintetici

 

 

5501 10 00

–  di nylon o di altre poliammidi

4

5501 20 00

–  di poliesteri

4

5501 30 00

–  acrilici o modacrilici

4

5501 40 00

–  di polipropilene

4

5501 90 00

–  altri

4

5502 00

Fasci di filamenti artificiali

 

 

5502 00 10

–  di rayon viscosa

4

5502 00 40

–  di acetato

4

5502 00 80

–  altri

4

5503

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

 

 

 

–  di nylon o di altre poliammidi

 

 

5503 11 00

– –  di aramidi

4

5503 19 00

– –  altre

4

5503 20 00

–  di poliesteri

4

5503 30 00

–  acriliche o modacriliche

4

5503 40 00

–  di polipropilene

4

5503 90 00

–  altre

4

5504

Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

 

 

5504 10 00

–  di rayon viscosa

4

5504 90 00

–  altre

4

5505

Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)

 

 

5505 10

–  di fibre sintetiche

 

 

5505 10 10

– –  di nylon o di altre poliammidi

4

5505 10 30

– –  di poliesteri

4

5505 10 50

– –  acrilici o modacrilici

4

5505 10 70

– –  di polipropilene

4

5505 10 90

– –  altri

4

5505 20 00

–  di fibre artificiali

4

5506

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

 

 

5506 10 00

–  di nylon o di altre poliammidi

4

5506 20 00

–  di poliesteri

4

5506 30 00

–  acriliche o modacriliche

4

5506 90 00

–  altre

4

5507 00 00

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

4

5508

Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto

 

 

5508 10

–  di fibre sintetiche in fiocco

 

 

5508 10 10

– –  non condizionati per la vendita al minuto

4

5508 10 90

– –  condizionati per la vendita al minuto

5

5508 20

–  di fibre artificiali in fiocco

 

 

5508 20 10

– –  non condizionati per la vendita al minuto

4

5508 20 90

– –  condizionati per la vendita al minuto

5

5509

Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi

 

 

5509 11 00

– –  semplici

4

5509 12 00

– –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

 

 

5509 21 00

– –  semplici

4

5509 22 00

– –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

 

 

5509 31 00

– –  semplici

4

5509 32 00

– –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

–  altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

 

 

5509 41 00

– –  semplici

4

5509 42 00

– –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

 

–  altri filati, di fibre in fiocco di poliestere

 

 

5509 51 00

– –  misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco

4

5509 52 00

– –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5509 53 00

– –  misti principalmente o unicamente con cotone

4

5509 59 00

– –  altri

4

 

–  altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

 

 

5509 61 00

– –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5509 62 00

– –  misti principalmente o unicamente con cotone

4

5509 69 00

– –  altri

4

 

–  altri filati

 

 

5509 91 00

– –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5509 92 00

– –  misti principalmente o unicamente con cotone

4

5509 99 00

– –  altri

4

5510

Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

 

 

 

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco

 

 

5510 11 00

– –  semplici

4

5510 12 00

– –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

4

5510 20 00

–  altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

4

5510 30 00

–  altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone

4

5510 90 00

–  altri filati

4

5511

Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

 

 

5511 10 00

–  di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre

5

5511 20 00

–  di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre

5

5511 30 00

–  di fibre artificiali in fiocco

5

5512

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

 

 

 

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

 

 

5512 11 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5512 19

– –  altri

 

 

5512 19 10

– – –  stampati

8

m2

5512 19 90

– – –  altri

8

m2

 

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

 

 

5512 21 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5512 29

– –  altri

 

 

5512 29 10

– – –  stampati

8

m2

5512 29 90

– – –  altri

8

m2

 

–  altri

 

 

5512 91 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5512 99

– –  altri

 

 

5512 99 10

– – –  stampati

8

m2

5512 99 90

– – –  altri

8

m2

5513

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2

 

 

 

–  greggi o imbianchiti

 

 

5513 11

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

 

 

5513 11 20

– – –  di larghezza inferiore o uguale a 165 cm

8

m2

5513 11 90

– – –  di larghezza superiore a 165 cm

8

m2

5513 12 00

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5513 13 00

– –  altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5513 19 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  tinti

 

 

5513 21 00

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5513 23

– –  altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

 

 

5513 23 10

– – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

8

m2

5513 23 90

– – –  altri

8

m2

5513 29 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  di filati di diversi colori

 

 

5513 31 00

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5513 39 00

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  stampati

 

 

5513 41 00

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5513 49 00

– –  altri tessuti

8

m2

5514

Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2

 

 

 

–  greggi o imbianchiti

 

 

5514 11 00

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 12 00

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 19

– –  altri tessuti

 

 

5514 19 10

– – –  di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 19 90

– – –  altri

8

m2

 

–  tinti

 

 

5514 21 00

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 22 00

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 23 00

– –  altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 29 00

– –  altri tessuti

8

m2

5514 30

–  di filati di diversi colori

 

 

5514 30 10

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 30 30

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 30 50

– –  altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 30 90

– –  altri tessuti

8

m2

 

–  stampati

 

 

5514 41 00

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

8

m2

5514 42 00

– –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

8

m2

5514 43 00

– –  altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

8

m2

5514 49 00

– –  altri tessuti

8

m2

5515

Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco

 

 

 

–  di fibre in fiocco di poliestere

 

 

5515 11

– –  misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa

 

 

5515 11 10

– – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5515 11 30

– – –  stampati

8

m2

5515 11 90

– – –  altri

8

m2

5515 12

– –  misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

 

 

5515 12 10

– – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5515 12 30

– – –  stampati

8

m2

5515 12 90

– – –  altri

8

m2

5515 13

– –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

 

 

 

– – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

 

 

5515 13 11

– – – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5515 13 19

– – – –  altri

8

m2

 

– – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

 

 

5515 13 91

– – – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5515 13 99

– – – –  altri

8

m2

5515 19

– –  altri

 

 

5515 19 10

– – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5515 19 30

– – –  stampati

8

m2

5515 19 90

– – –  altri

8

m2

 

–  di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

 

 

5515 21

– –  misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

 

 

5515 21 10

– – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5515 21 30

– – –  stampati

8

m2

5515 21 90

– – –  altri

8

m2

5515 22

– –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

 

 

 

– – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

 

 

5515 22 11

– – – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5515 22 19

– – – –  altri

8

m2

 

– – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

 

 

5515 22 91

– – – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5515 22 99

– – – –  altri

8

m2

5515 29 00

– –  altri

8

m2

 

–  altri tessuti

 

 

5515 91

– –  misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

 

 

5515 91 10

– – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5515 91 30

– – –  stampati

8

m2

5515 91 90

– – –  altri

8

m2

5515 99

– –  altri

 

 

5515 99 20

– – –  greggi o imbianchiti

8

m2

5515 99 40

– – –  stampati

8

m2

5515 99 80

– – –  altri

8

m2

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

 

 

 

–  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco

 

 

5516 11 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5516 12 00

– –  tinti

8

m2

5516 13 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5516 14 00

– –  stampati

8

m2

 

–  contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

 

 

5516 21 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5516 22 00

– –  tinti

8

m2

5516 23

– –  di filati di diversi colori

 

 

5516 23 10

– – –  Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)

8

m2

5516 23 90

– – –  altri

8

m2

5516 24 00

– –  stampati

8

m2

 

–  contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

 

 

5516 31 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5516 32 00

– –  tinti

8

m2

5516 33 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5516 34 00

– –  stampati

8

m2

 

–  contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone

 

 

5516 41 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5516 42 00

– –  tinti

8

m2

5516 43 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5516 44 00

– –  stampati

8

m2

 

–  altri

 

 

5516 91 00

– –  greggi o imbianchiti

8

m2

5516 92 00

– –  tinti

8

m2

5516 93 00

– –  di filati di diversi colori

8

m2

5516 94 00

– –  stampati

8

m2

CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;

b)

i prodotti tessili della voce 5811;

c)

gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);

d)

la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);

e)

i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (generalmente sezioni XIV o XV).

2.

Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all’ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

3.

Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:

a)

i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);

b)

le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l’applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);

c)

i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).

4.

La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l’impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l’applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

 

 

5601 10

–  Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta

 

 

5601 10 10

– –  di materie tessili sintetiche o artificiali

5

5601 10 90

– –  di altre materie tessili

3,8

 

–  Ovatte; altri manufatti di ovatta

 

 

5601 21

– –  di cotone

 

 

5601 21 10

– – –  idrofilo

3,8

5601 21 90

– – –  altro

3,8

5601 22

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5601 22 10

– – –  Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm

3,8

5601 22 90

– – –  altri

4

5601 29 00

– –  altri

3,8

5601 30 00

–  Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

3,2

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

 

 

5602 10

–  Feltri all’ago e prodotti cuciti con punto a maglia

 

 

 

– –  non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati

 

 

 

– – –  Feltri all’ago

 

 

5602 10 11

– – – –  di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6,7

5602 10 19

– – – –  di altre materie tessili

6,7

 

– – –  Prodotti cuciti con punto a maglia

 

 

5602 10 31

– – – –  di lana o di peli fini

6,7

5602 10 38

– – – –  di altre materie tessili

6,7

5602 10 90

– –  impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

6,7

 

–  altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati

 

 

5602 21 00

– –  di lana o di peli fini

6,7

5602 29 00

– –  di altre materie tessili

6,7

5602 90 00

–  altri

6,7

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

 

 

–  di filamenti sintetici o artificiali

 

 

5603 11

– –  di peso non superiore a 25 g/m2

 

 

5603 11 10

– – –  spalmate o ricoperte

4,3

5603 11 90

– – –  altre

4,3

5603 12

– –  di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

 

 

5603 12 10

– – –  spalmate o ricoperte

4,3

5603 12 90

– – –  altre

4,3

5603 13

– –  di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

 

 

5603 13 10

– – –  spalmate o ricoperte

4,3

5603 13 90

– – –  altre

4,3

5603 14

– –  di peso superiore a 150 g/m2

 

 

5603 14 10

– – –  spalmate o ricoperte

4,3

5603 14 90

– – –  altre

4,3

 

–  altre

 

 

5603 91

– –  di peso non superiore a 25 g/m2

 

 

5603 91 10

– – –  spalmate o ricoperte

4,3

5603 91 90

– – –  altre

4,3

5603 92

– –  di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

 

 

5603 92 10

– – –  spalmate o ricoperte

4,3

5603 92 90

– – –  altre

4,3

5603 93

– –  di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

 

 

5603 93 10

– – –  spalmate o ricoperte

4,3

5603 93 90

– – –  altre

4,3

5603 94

– –  di peso superiore a 150 g/m2

 

 

5603 94 10

– – –  spalmate o ricoperte

4,3

5603 94 90

– – –  altre

4,3

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

 

 

5604 10 00

–  Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

4

5604 90

–  altri

 

 

5604 90 10

– –  Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati

4

5604 90 90

– –  altri

4

5605 00 00

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

4

5606 00

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

 

 

5606 00 10

–  Filati detti «a catenella»

8

 

–  altri

 

 

5606 00 91

– –  Filati spiralati (vergolinati)

5,3

5606 00 99

– –  altri

5,3

5607

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

 

 

 

–  di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»

 

 

5607 21 00

– –  Spago per legare

12

5607 29 00

– –  altri

12

 

–  di polietilene o di polipropilene

 

 

5607 41 00

– –  Spago per legare

8

5607 49

– –  altri

 

 

 

– – –  aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro)

 

 

5607 49 11

– – – –  intrecciati

8

5607 49 19

– – – –  altri

8

5607 49 90

– – –  aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)

8

5607 50

–  di altre fibre sintetiche

 

 

 

– –  di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

 

 

 

– – –  aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)

 

 

5607 50 11

– – – –  intrecciati

8

5607 50 19

– – – –  altri

8

5607 50 30

– – –  aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)

8

5607 50 90

– –  di altre fibre sintetiche

8

5607 90

–  altri

 

 

5607 90 20

– –  di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6

5607 90 90

– –  altri

8

5608

Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili

 

 

 

–  di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

5608 11

– –  Reti confezionate per la pesca

 

 

5608 11 20

– – –  ottenute con spago, corde o funi

8

5608 11 80

– – –  altri

8

5608 19

– –  altre

 

 

 

– – –  Reti confezionate

 

 

 

– – – –  di nylon o di altre poliammidi

 

 

5608 19 11

– – – – –  ottenute con spago, corde o funi

8

5608 19 19

– – – – –  altri

8

5608 19 30

– – – –  altre

8

5608 19 90

– – –  altre

8

5608 90 00

–  altre

8

5609 00 00

Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

5,8

CAPITOLO 57

TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

Note

1.

In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.

2.

Questo capitolo non comprende i sottotappeti.

Nota complementare

1.

Ai fini dell’applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5701

Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

 

 

5701 10

–  di lana o di peli fini

 

 

5701 10 10

– –  contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)

8

m2

5701 10 90

– –  altri

8 MAX 2,8 €/m2

m2

5701 90

–  di altre materie tessili

 

 

5701 90 10

– –  di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati

8

m2

5701 90 90

– –  di altre materie tessili

3,5

m2

5702

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

 

 

5702 10 00

–  Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

3

m2

5702 20 00

–  Rivestimenti del suolo di cocco

4

m2

 

–  altri, vellutati, non confezionati

 

 

5702 31

– –  di lana o di peli fini

 

 

5702 31 10

– – –  Tappeti Axminster

8

m2

5702 31 80

– – –  altri

8

m2

5702 32

– –  di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

5702 32 10

– – –  Tappeti Axminster

8

m2

5702 32 90

– – –  altri

8

m2

5702 39 00

– –  di altre materie tessili

8

m2

 

–  altri, vellutati, confezionati

 

 

5702 41

– –  di lana o di peli fini

 

 

5702 41 10

– – –  Tappeti Axminster

8

m2

5702 41 90

– – –  altri

8

m2

5702 42

– –  di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

5702 42 10

– – –  Tappeti Axminster

8

m2

5702 42 90

– – –  altri

8

m2

5702 49 00

– –  di altre materie tessili

8

m2

5702 50

–  altri, non vellutati, né confezionati

 

 

5702 50 10

– –  di lana o di peli fini

8

m2

 

– –  di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

5702 50 31

– – –  di polipropilene

8

m2

5702 50 39

– – –  altri

8

m2

5702 50 90

– –  di altre materie tessili

8

m2

 

–  altri, non vellutati, confezionati

 

 

5702 91 00

– –  di lana o di peli fini

8

m2

5702 92

– –  di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

5702 92 10

– – –  di polipropilene

8

m2

5702 92 90

– – –  altri

8

m2

5702 99 00

– –  di altre materie tessili

8

m2

5703

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

 

 

5703 10 00

–  di lana o di peli fini

8

m2

5703 20

–  di nylon o di altre poliammidi

 

 

 

– –  stampati

 

 

5703 20 12

– – –  Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

8

m2

5703 20 18

– – –  altri

8

m2

 

– –  altri

 

 

5703 20 92

– – –  Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

8

m2

5703 20 98

– – –  altri

8

m2

5703 30

–  di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali

 

 

 

– –  di polipropilene

 

 

5703 30 12

– – –  Quadrelli la cui superficie non supera 1 m2

8

m2

5703 30 18

– – –  altri

8

m2

 

– –  altri

 

 

5703 30 82

– – –  Quadrelli la cui superficie non supera 1 m2

8

m2

5703 30 88

– – –  altri

8

m2

5703 90

–  di altre materie tessili

 

 

5703 90 20

– –  Quadrelli la cui superficie non supera 1 m2

8

m2

5703 90 80

– –  altri

8

m2

5704

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

 

 

5704 10 00

–  Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

6,7

m2

5704 90 00

–  altri

6,7

m2

5705 00

Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

 

 

5705 00 10

–  di lana o di peli fini

8

m2

5705 00 30

–  di materie tessili sintetiche o artificiali

8

m2

5705 00 90

–  di altre materie tessili

8

m2

CAPITOLO 58

TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.

2.

Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.

3.

Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.

4.

Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.

5.

Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:

a)

i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

b)

i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;

c)

le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.

I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.

6.

Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all’ago (voce 5805).

7.

Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, l’arredamento o usi simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5801

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806

 

 

5801 10 00

–  di lana o di peli fini

8

m2

 

–  di cotone

 

 

5801 21 00

– –  Velluti e felpe a trama, non tagliati

8

m2

5801 22 00

– –  Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

8

m2

5801 23 00

– –  altri velluti e felpe a trama

8

m2

5801 24 00

– –  Velluti e felpe a catena, rigati

8

m2

5801 25 00

– –  Velluti e felpe a catena, tagliati

8

m2

5801 26 00

– –  Tessuti di ciniglia

8

m2

 

–  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5801 31 00

– –  Velluti e felpe a trama, non tagliati

8

m2

5801 32 00

– –  Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

8

m2

5801 33 00

– –  altri velluti e felpe a trama

8

m2

5801 34 00

– –  Velluti e felpe a catena, rigati

8

m2

5801 35 00

– –  Velluti e felpe a catena, tagliati

8

m2

5801 36 00

– –  Tessuti di ciniglia

8

m2

5801 90

–  di altre materie tessili

 

 

5801 90 10

– –  di lino

8

m2

5801 90 90

– –  altri

8

m2

5802

Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703

 

 

 

–  Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

 

 

5802 11 00

– –  greggi

8

m2

5802 19 00

– –  altri

8

m2

5802 20 00

–  Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili

8

m2

5802 30 00

–  Superfici tessili «tufted»

8

m2

5803 00

Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806

 

 

5803 00 10

–  di cotone

5,8

m2

5803 00 30

–  di seta o di cascami di seta

7,2

m2

5803 00 90

–  altri

8

m2

5804

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

 

 

5804 10

–  Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

 

 

5804 10 10

– –  uniti

6,5

5804 10 90

– –  altri

8

 

–  Pizzi a macchina

 

 

5804 21

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5804 21 10

– – –  a fuselli (tombolo)

8

5804 21 90

– – –  altri

8

5804 29

– –  di altre materie tessili

 

 

5804 29 10

– – –  a fuselli (tombolo)

8

5804 29 90

– – –  altri

8

5804 30 00

–  Pizzi a mano

8

5805 00 00

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati

5,6

5806

Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

 

 

5806 10 00

–  Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna

6,3

5806 20 00

–  altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

7,5

 

–  altri nastri, galloni e simili

 

 

5806 31 00

– –  di cotone

7,5

5806 32

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5806 32 10

– – –  muniti di vere cimose

7,5

5806 32 90

– – –  altri

7,5

5806 39 00

– –  di altre materie tessili

7,5

5806 40 00

–  Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

6,2

5807

Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati

 

 

5807 10

–  tessuti

 

 

5807 10 10

– –  con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura

6,2

5807 10 90

– –  altri

6,2

5807 90

–  altri

 

 

5807 90 10

– –  di feltro o di stoffe non tessute

6,3

5807 90 90

– –  altri

8

5808

Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

 

 

5808 10 00

–  Trecce in pezza

5

5808 90 00

–  altri

5,3

5809 00 00

Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, per l’arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

5,6

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

 

 

5810 10

–  Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato

 

 

5810 10 10

– –  di valore superiore a 35 € per kg netto

5,8

5810 10 90

– –  altri

8

 

–  altri ricami

 

 

5810 91

– –  di cotone

 

 

5810 91 10

– – –  di valore superiore a 17,50 € per kg netto

5,8

5810 91 90

– – –  altri

7,2

5810 92

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5810 92 10

– – –  di valore superiore a 17,50 € per kg netto

5,8

5810 92 90

– – –  altri

7,2

5810 99

– –  di altre materie tessili

 

 

5810 99 10

– – –  di valore superiore a 17,50 € per kg netto

5,8

5810 99 90

– – –  altri

7,2

5811 00 00

Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810

8

m2

CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

Note

1.

Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.

2.

La voce 5903 comprende:

a)

i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:

1)

i tessuti nei quali l’impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l’applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

2)

i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);

3)

i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l’applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);

4)

i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);

5)

i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);

6)

i prodotti tessili della voce 5811;

b)

i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.

3.

Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l’incollatura).

Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).

4.

Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:

a)

i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:

di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m2; oppure

di peso superiore a 1 500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;

b)

i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;

c)

le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.

Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.

5.

La voce 5907 non comprende:

a)

i tessuti nei quali l’impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l’applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

b)

i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);

c)

i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;

d)

i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;

e)

i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);

f)

gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);

g)

la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);

h)

i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (generalmente sezioni XIV o XV).

6.

La voce 5910 non comprende:

a)

le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

b)

le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).

7.

La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:

a)

i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):

i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi;

i veli e le tele per buratti;

i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;

i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;

i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

b)

i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

 

 

5901 10 00

–  Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

6,5

m2

5901 90 00

–  altri

6,5

m2

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa

 

 

5902 10

–  di nylon o di altre poliammidi

 

 

5902 10 10

– –  impregnati di gomma

5,6

m2

5902 10 90

– –  altre

8

m2

5902 20

–  di poliesteri

 

 

5902 20 10

– –  impregnati di gomma

5,6

m2

5902 20 90

– –  altri

8

m2

5902 90

–  altri

 

 

5902 90 10

– –  impregnati di gomma

5,6

m2

5902 90 90

– –  altri

8

m2

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

 

 

5903 10

–  con poli(cloruro di vinile)

 

 

5903 10 10

– –  impregnati

8

m2

5903 10 90

– –  spalmati, ricoperti o stratificati

8

m2

5903 20

–  con poliuretano

 

 

5903 20 10

– –  impregnati

8

m2

5903 20 90

– –  spalmati, ricoperti o stratificati

8

m2

5903 90

–  altri

 

 

5903 90 10

– –  impregnati

8

m2

 

– –  spalmati, ricoperti o stratificati

 

 

5903 90 91

– – –  con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto

8

m2

5903 90 99

– – –  altri

8

m2

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 

 

5904 10 00

–  Linoleum

5,3

m2

5904 90 00

–  altri

5,3

m2

5905 00

Rivestimenti murali di materie tessili

 

 

5905 00 10

–  consistenti in filati parallelizzati su supporto

5,8

 

–  altri

 

 

5905 00 30

– –  di lino

8

5905 00 50

– –  di iuta

4

5905 00 70

– –  di fibre sintetiche e artificiali

8

5905 00 90

– –  altre

6

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

 

 

5906 10 00

–  Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

4,6

 

–  altri

 

 

5906 91 00

– –  a maglia

6,5

5906 99

– –  altri

 

 

5906 99 10

– – –  Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo

8

5906 99 90

– – –  altri

5,6

5907 00 00

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

4,9

m2

5908 00 00

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

5,6

5909 00

Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie

 

 

5909 00 10

–  di fibre sintetiche

6,5

5909 00 90

–  di altre materie tessili

6,5

5910 00 00

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

5,1

5911

Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo

 

 

5911 10 00

–  Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5,3

5911 20 00

–  Veli e tele da buratti, anche confezionati (94)

4,6

 

–  Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)

 

 

5911 31

– –  di peso inferiore a 650 g/m2

 

 

 

– – –  di seta, di fibre sintetiche o artificiali

 

 

5911 31 11

– – – –  Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere

5,8

m2

5911 31 19

– – – –  altri

5,8

5911 31 90

– – –  di altre materie tessili

4,4

5911 32

– –  di peso uguale o superiore a 650 g/m2

 

 

5911 32 10

– – –  di seta, di fibre sintetiche o artificiali

5,8

5911 32 90

– – –  di altre materie tessili

4,4

5911 40 00

–  Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

6

5911 90

–  altri

 

 

5911 90 10

– –  di feltro

6

5911 90 90

– –  altri

6

CAPITOLO 60

STOFFE A MAGLIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i pizzi all’uncinetto della voce 5804;

b)

le etichette, gli scudetti e manufatti simili a maglia della voce 5807;

c)

le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.

2.

Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, per l’arredamento o per usi simili.

3.

Nella nomenclatura, l’espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6001

Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia

 

 

6001 10 00

–  Stoffe dette a peli lunghi

8

 

–  Stoffe a ricci

 

 

6001 21 00

– –  di cotone

8

6001 22 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

8

6001 29 00

– –  di altre materie tessili

8

 

–  altri

 

 

6001 91 00

– –  di cotone

8

6001 92 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

8

6001 99 00

– –  di altre materie tessili

8

6002

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

 

 

6002 40 00

–  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

8

6002 90 00

–  altre

6,5

6003

Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002

 

 

6003 10 00

–  di lana o di peli fini

8

6003 20 00

–  di cotone

8

6003 30

–  di fibre sintetiche

 

 

6003 30 10

– –  Pizzi Raschel

8

6003 30 90

– –  altre

8

6003 40 00

–  di fibre artificiali

8

6003 90 00

–  altre

8

6004

Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

 

 

6004 10 00

–  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

8

6004 90 00

–  altre

6,5

6005

Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

 

 

 

–  di cotone

 

 

6005 21 00

– –  gregge o imbianchite

8

6005 22 00

– –  tinte

8

6005 23 00

– –  di filati di diversi colori

8

6005 24 00

– –  stampate

8

 

–  di fibre sintetiche

 

 

6005 31

– –  gregge o imbianchite

 

 

6005 31 10

– – –  per tende e tendine

8

6005 31 50

– – –  Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 31 90

– – –  altre

8

6005 32

– –  tinte

 

 

6005 32 10

– – –  per tende e tendine

8

6005 32 50

– – –  Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 32 90

– – –  altre

8

6005 33

– –  di filati di diversi colori

 

 

6005 33 10

– – –  per tende e tendine

8

6005 33 50

– – –  Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 33 90

– – –  altre

8

6005 34

– –  stampate

 

 

6005 34 10

– – –  per tende e tendine

8

6005 34 50

– – –  Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

8

6005 34 90

– – –  altre

8

 

–  di fibre artificiali

 

 

6005 41 00

– –  gregge o imbianchite

8

6005 42 00

– –  tinte

8

6005 43 00

– –  di filati di diversi colori

8

6005 44 00

– –  stampate

8

6005 90

–  altre

 

 

6005 90 10

– –  di lana o di peli fini

8

6005 90 90

– –  altre

8

6006

Altre stoffe a maglia

 

 

6006 10 00

–  di lana o di peli fini

8

 

–  di cotone

 

 

6006 21 00

– –  gregge o imbianchite

8

6006 22 00

– –  tinte

8

6006 23 00

– –  di filati di diversi colori

8

6006 24 00

– –  stampate

8

 

–  di fibre sintetiche

 

 

6006 31

– –  gregge o imbianchite

 

 

6006 31 10

– – –  per tende e tendine

8

6006 31 90

– – –  altre

8

6006 32

– –  tinte

 

 

6006 32 10

– – –  per tende e tendine

8

6006 32 90

– – –  altre

8

6006 33

– –  di filati di diversi colori

 

 

6006 33 10

– – –  per tende e tendine

8

6006 33 90

– – –  altre

8

6006 34

– –  stampate

 

 

6006 34 10

– – –  per tende e tendine

8

6006 34 90

– – –  altre

8

 

–  di fibre artificiali

 

 

6006 41 00

– –  gregge o imbianchite

8

6006 42 00

– –  tinte

8

6006 43 00

– –  di filati di diversi colori

8

6006 44 00

– –  stampate

8

6006 90 00

–  altre

8

CAPITOLO 61

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Note

1.

Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti della voce 6212;

b)

gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

c)

gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

3.

Ai sensi delle voci 6103 e 6104:

a)

per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell’assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura) di una stoffa differente.

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio, un paio di pantaloni e uno «short» o due paia di pantaloni, oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo al pantalone o ad uno di essi e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, mentre gli altri elementi devono essere trattati separatamente.

L’espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta;

b)

per «completo» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;

di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «completo», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «completo» non comprende le tute sportive, le tute da sci e i completi da sci della voce 6112.

4.

Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell’indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.

5.

La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.

6.

Per l’interpretazione della voce 6111:

a)

l’espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

b)

gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.

7.

Ai sensi della voce 6112, per «tute da sci e completi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l’aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

a)

in una «tuta da sci», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure

b)

in un «completo da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

Il «completo da sci» può ugualmente essere costituito da una tuta da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la tuta.

Tutti gli elementi di un «completo da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

8.

Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.

9.

Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell’indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l’uno o l’altro sesso.

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

10.

I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Note complementari

1.

Per l’applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «completo» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine:

la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,

è considerato come componente di un «completo» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell’operazione di lavorazione a maglia.

Non costituiscono dei «completi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un completo devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l’etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come completo.

2.

Ai sensi della voce 6109, l’espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni alle t-shirt o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

3.

La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:

con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma; o

con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6101

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

 

 

6101 20

–  di cotone

 

 

6101 20 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 20 90

– –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

p/st

6101 30

–  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6101 30 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 30 90

– –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

p/st

6101 90

–  di altre materie tessili

 

 

6101 90 20

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6101 90 80

– –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

p/st

6102

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

 

 

6102 10

–  di lana o di peli fini

 

 

6102 10 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 10 90

– –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

p/st

6102 20

–  di cotone

 

 

6102 20 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 20 90

– –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

p/st

6102 30

–  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6102 30 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 30 90

– –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

p/st

6102 90

–  di altre materie tessili

 

 

6102 90 10

– –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

12

p/st

6102 90 90

– –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

12

p/st

6103

Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

 

 

6103 10

–  Vestiti o completi

 

 

6103 10 10

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6103 10 90

– –  altre

12

p/st

 

–  Insiemi

 

 

6103 22 00

– –  di cotone

12

p/st

6103 23 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6103 29 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  Giacche

 

 

6103 31 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6103 32 00

– –  di cotone

12

p/st

6103 33 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6103 39 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

 

 

6103 41 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6103 42 00

– –  di cotone

12

p/st

6103 43 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6103 49 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

6104

Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

 

 

 

–  Abiti a giacca (tailleurs)

 

 

6104 13 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6104 19

– –  di altre materie tessili

 

 

6104 19 20

– – –  di cotone

12

p/st

6104 19 90

– – –  altre

12

p/st

 

–  Insiemi

 

 

6104 22 00

– –  di cotone

12

p/st

6104 23 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6104 29

– –  di altre materie tessili

 

 

6104 29 10

– – –  di lana o di peli fini

12

p/st

6104 29 90

– – –  altre

12

p/st

 

–  Giacche

 

 

6104 31 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6104 32 00

– –  di cotone

12

p/st

6104 33 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6104 39 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  Abiti interi

 

 

6104 41 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6104 42 00

– –  di cotone

12

p/st

6104 43 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6104 44 00

– –  di fibre artificiali

12

p/st

6104 49 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  Gonne e gonne-pantaloni

 

 

6104 51 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6104 52 00

– –  di cotone

12

p/st

6104 53 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6104 59 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

 

 

6104 61 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6104 62 00

– –  di cotone

12

p/st

6104 63 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6104 69 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

6105

Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

 

 

6105 10 00

–  di cotone

12

p/st

6105 20

–  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6105 20 10

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6105 20 90

– –  di fibre artificiali

12

p/st

6105 90

–  di altre materie tessili

 

 

6105 90 10

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6105 90 90

– –  altri

12

p/st

6106

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

 

 

6106 10 00

–  di cotone

12

p/st

6106 20 00

–  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6106 90

–  di altre materie tessili

 

 

6106 90 10

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6106 90 30

– –  di seta o di cascami di seta

12

p/st

6106 90 50

– –  di lino o di ramiè

12

p/st

6106 90 90

– –  altre

12

p/st

6107

Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

 

 

 

–  Slips e mutande

 

 

6107 11 00

– –  di cotone

12

p/st

6107 12 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6107 19 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  Camicie da notte e pigiami

 

 

6107 21 00

– –  di cotone

12

p/st

6107 22 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6107 29 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  altri

 

 

6107 91 00

– –  di cotone

12

p/st

6107 99 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

6108

Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

 

 

 

–  Sottovesti o sottabiti e sottogonne

 

 

6108 11 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 19 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  Slips e mutandine

 

 

6108 21 00

– –  di cotone

12

p/st

6108 22 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 29 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  Camicie da notte e pigiami

 

 

6108 31 00

– –  di cotone

12

p/st

6108 32 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 39 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  altri

 

 

6108 91 00

– –  di cotone

12

p/st

6108 92 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6108 99 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

6109

T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

 

 

6109 10 00

–  di cotone

12

p/st

6109 90

–  di altre materie tessili

 

 

6109 90 20

– –  di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6109 90 90

– –  altre

12

p/st

6110

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

 

 

 

–  di lana o di peli fini

 

 

6110 11

– –  di lana

 

 

6110 11 10

– – –  Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più

10,5

p/st

 

– – –  altri

 

 

6110 11 30

– – – –  per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 11 90

– – – –  per donna o ragazza

12

p/st

6110 12

– –  di capra del Cachemir

 

 

6110 12 10

– – –  per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 12 90

– – –  per donna o ragazza

12

p/st

6110 19

– –  altri

 

 

6110 19 10

– – –  per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 19 90

– – –  per donna o ragazza

12

p/st

6110 20

–  di cotone

 

 

6110 20 10

– –  Magliette a collo alto

12

p/st

 

– –  altri

 

 

6110 20 91

– – –  per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 20 99

– – –  per donna o ragazza

12

p/st

6110 30

–  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6110 30 10

– –  Magliette a collo alto

12

p/st

 

– –  altri

 

 

6110 30 91

– – –  per uomo o ragazzo

12

p/st

6110 30 99

– – –  per donna o ragazza

12

p/st

6110 90

–  di altre materie tessili

 

 

6110 90 10

– –  di lino o di ramiè

12

p/st

6110 90 90

– –  altri

12

p/st

6111

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

 

 

6111 20

–  di cotone

 

 

6111 20 10

– –  Guanti

8,9

pa

6111 20 90

– –  altri

12

6111 30

–  di fibre sintetiche

 

 

6111 30 10

– –  Guanti

8,9

pa

6111 30 90

– –  altri

12

6111 90

–  di altre materie tessili

 

 

 

– –  di lana o di peli fini

 

 

6111 90 11

– – –  Guanti

8,9

pa

6111 90 19

– – –  altri

12

6111 90 90

– –  altri

12

6112

Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia

 

 

 

–  Tute sportive

 

 

6112 11 00

– –  di cotone

12

p/st

6112 12 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6112 19 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

6112 20 00

–  Tute da sci e completi da sci

12

 

–  Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo

 

 

6112 31

– –  di fibre sintetiche

 

 

6112 31 10

– – –  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 31 90

– – –  altre

12

p/st

6112 39

– –  di altre materie tessili

 

 

6112 39 10

– – –  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 39 90

– – –  altre

12

p/st

 

–  Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza

 

 

6112 41

– –  di fibre sintetiche

 

 

6112 41 10

– – –  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 41 90

– – –  altre

12

p/st

6112 49

– –  di altre materie tessili

 

 

6112 49 10

– – –  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

8

p/st

6112 49 90

– – –  altre

12

p/st

6113 00

Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907

 

 

6113 00 10

–  di tessuti a maglia della voce 5906

8

6113 00 90

–  altri

12

6114

Altri indumenti, a maglia

 

 

6114 20 00

–  di cotone

12

6114 30 00

–  di fibre sintetiche o artificiali

12

6114 90 00

–  di altre materie tessili

12

6115

Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia

 

 

6115 10

–  Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio: le calze per varici)

 

 

6115 10 10

– –  Calzettoni per varici, di fibre sintetiche

8

pa

6115 10 90

– –  altri

12

 

–  altre calzemaglie (collants)

 

 

6115 21 00

– –  di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

12

p/st

6115 22 00

– –  di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

12

p/st

6115 29 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

6115 30

–  altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

 

 

 

– –  di fibre sintetiche

 

 

6115 30 11

– – –  Calzettoni

12

pa

6115 30 19

– – –  Calze

12

pa

6115 30 90

– –  di altre materie tessili

12

pa

 

–  altri

 

 

6115 94 00

– –  di lana o di peli fini

12

pa

6115 95 00

– –  di cotone

12

pa

6115 96

– –  di fibre sintetiche

 

 

6115 96 10

– – –  Calzettoni (gambaletti)

12

pa

 

– – –  altri

 

 

6115 96 91

– – – –  Calze da donna

12

pa

6115 96 99

– – – –  altre

12

pa

6115 99 00

– –  di altre materie tessili

12

pa

6116

Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

 

 

6116 10

–  impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma

 

 

6116 10 20

– –  Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma

8

pa

6116 10 80

– –  altri

8,9

pa

 

–  altri

 

 

6116 91 00

– –  di lana o di peli fini

8,9

pa

6116 92 00

– –  di cotone

8,9

pa

6116 93 00

– –  di fibre sintetiche

8,9

pa

6116 99 00

– –  di altre materie tessili

8,9

pa

6117

Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

 

 

6117 10 00

–  Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili

12

6117 80

–  altri accessori

 

 

6117 80 10

– –  a maglia elastica o a maglia gommata

8

6117 80 80

– –  altri

12

6117 90 00

–  Parti

12

CAPITOLO 62

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Note

1.

Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall’ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

b)

gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

3.

Ai sensi delle voci 6203 e 6204:

a)

per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell’assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della fodera della giacca,

da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).

Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

L’espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali,

le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro,

gli «smoking», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta;

b)

per «completo» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo,

di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un «completo» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «completo» non comprende le tute sportive, le tute da sci e i completi da sci della voce 6211.

4.

Per l’interpretazione della voce 6209:

a)

l’espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

b)

gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.

5.

Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.

6.

Ai sensi della voce 6211, per «tute da sci e completi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l’aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

a)

sia in una «tuta da sci», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;

b)

sia in un «completo da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè,

di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

Il «completo da sci» può ugualmente essere costituito da una tuta da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la tuta.

Tutti gli elementi di un «completo da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

7.

Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.

8.

Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell’indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l’uno o per l’altro sesso.

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

9.

I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Nota complementare

1.

Per l’applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «completo» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

Non costituiscono dei «completi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

Tutti i componenti di un completo devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l’etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come completo.

2.

Le voci 6209 e 6216 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:

con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

I capitoli 39 e 40 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6201

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

 

 

 

–  Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

 

 

6201 11 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6201 12

– –  di cotone

 

 

6201 12 10

– – –  di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6201 12 90

– – –  di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6201 13

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6201 13 10

– – –  di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6201 13 90

– – –  di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6201 19 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  altri

 

 

6201 91 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6201 92 00

– –  di cotone

12

p/st

6201 93 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6201 99 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

6202

Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

 

 

 

–  Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

 

 

6202 11 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6202 12

– –  di cotone

 

 

6202 12 10

– – –  di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6202 12 90

– – –  di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6202 13

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6202 13 10

– – –  di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

12

p/st

6202 13 90

– – –  di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

12

p/st

6202 19 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  altri

 

 

6202 91 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6202 92 00

– –  di cotone

12

p/st

6202 93 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6202 99 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

6203

Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

 

 

 

–  Vestiti o completi

 

 

6203 11 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6203 12 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6203 19

– –  di altre materie tessili

 

 

6203 19 10

– – –  di cotone

12

p/st

6203 19 30

– – –  di fibre artificiali

12

p/st

6203 19 90

– – –  altre

12

p/st

 

–  Completi

 

 

6203 22

– –  di cotone

 

 

6203 22 10

– – –  da lavoro

12

p/st

6203 22 80

– – –  altri

12

p/st

6203 23

– –  di fibre sintetiche

 

 

6203 23 10

– – –  da lavoro

12

p/st

6203 23 80

– – –  altri

12

p/st

6203 29

– –  di altre materie tessili

 

 

 

– – –  di fibre artificiali

 

 

6203 29 11

– – – –  da lavoro

12

p/st

6203 29 18

– – – –  altri

12

p/st

6203 29 30

– – –  di lana o di peli fini

12

p/st

6203 29 90

– – –  altre

12

p/st

 

–  Giacche

 

 

6203 31 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6203 32

– –  di cotone

 

 

6203 32 10

– – –  da lavoro

12

p/st

6203 32 90

– – –  altre

12

p/st

6203 33

– –  di fibre sintetiche

 

 

6203 33 10

– – –  da lavoro

12

p/st

6203 33 90

– – –  altre

12

p/st

6203 39

– –  di altre materie tessili

 

 

 

– – –  di fibre artificiali

 

 

6203 39 11

– – – –  da lavoro

12

p/st

6203 39 19

– – – –  altre

12

p/st

6203 39 90

– – –  altre

12

p/st

 

–  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

 

 

6203 41

– –  di lana o di peli fini

 

 

6203 41 10

– – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

12

p/st

6203 41 30

– – –  Tute con bretelle (salopettes)

12

p/st

6203 41 90

– – –  altri

12

p/st

6203 42

– –  di cotone

 

 

 

– – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6203 42 11

– – – –  da lavoro

12

p/st

 

– – – –  altri

 

 

6203 42 31

– – – – –  di tessuti detti «Denim»

12

p/st

6203 42 33

– – – – –  di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

12

p/st

6203 42 35

– – – – –  altri

12

p/st

 

– – –  Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6203 42 51

– – – –  da lavoro

12

p/st

6203 42 59

– – – –  altre

12

p/st

6203 42 90

– – –  altri

12

p/st

6203 43

– –  di fibre sintetiche

 

 

 

– – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6203 43 11

– – – –  da lavoro

12

p/st

6203 43 19

– – – –  altri

12

p/st

 

– – –  Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6203 43 31

– – – –  da lavoro

12

p/st

6203 43 39

– – – –  altre

12

p/st

6203 43 90

– – –  altri

12

p/st

6203 49

– –  di altre materie tessili

 

 

 

– – –  di fibre artificiali

 

 

 

– – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6203 49 11

– – – – –  da lavoro

12

p/st

6203 49 19

– – – – –  altri

12

p/st

 

– – – –  Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6203 49 31

– – – – –  da lavoro

12

p/st

6203 49 39

– – – – –  altre

12

p/st

6203 49 50

– – – –  altri

12

p/st

6203 49 90

– – –  altri

12

p/st

6204

Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

 

 

 

–  Abiti a giacca (tailleurs)

 

 

6204 11 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6204 12 00

– –  di cotone

12

p/st

6204 13 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6204 19

– –  di altre materie tessili

 

 

6204 19 10

– – –  di fibre artificiali

12

p/st

6204 19 90

– – –  altre

12

p/st

 

–  Completi

 

 

6204 21 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6204 22

– –  di cotone

 

 

6204 22 10

– – –  da lavoro

12

p/st

6204 22 80

– – –  altri

12

p/st

6204 23

– –  di fibre sintetiche

 

 

6204 23 10

– – –  da lavoro

12

p/st

6204 23 80

– – –  altri

12

p/st

6204 29

– –  di altre materie tessili

 

 

 

– – –  di fibre artificiali

 

 

6204 29 11

– – – –  da lavoro

12

p/st

6204 29 18

– – – –  altri

12

p/st

6204 29 90

– – –  altri

12

p/st

 

–  Giacche

 

 

6204 31 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6204 32

– –  di cotone

 

 

6204 32 10

– – –  da lavoro

12

p/st

6204 32 90

– – –  altre

12

p/st

6204 33

– –  di fibre sintetiche

 

 

6204 33 10

– – –  da lavoro

12

p/st

6204 33 90

– – –  altre

12

p/st

6204 39

– –  di altre materie tessili

 

 

 

– – –  di fibre artificiali

 

 

6204 39 11

– – – –  da lavoro

12

p/st

6204 39 19

– – – –  altre

12

p/st

6204 39 90

– – –  altre

12

p/st

 

–  Abiti interi

 

 

6204 41 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6204 42 00

– –  di cotone

12

p/st

6204 43 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6204 44 00

– –  di fibre artificiali

12

p/st

6204 49

– –  di altre materie tessili

 

 

6204 49 10

– – –  di seta o di cascami di seta

12

p/st

6204 49 90

– – –  altre

12

p/st

 

–  Gonne e gonne-pantaloni

 

 

6204 51 00

– –  di lana o di peli fini

12

p/st

6204 52 00

– –  di cotone

12

p/st

6204 53 00

– –  di fibre sintetiche

12

p/st

6204 59

– –  di altre materie tessili

 

 

6204 59 10

– – –  di fibre artificiali

12

p/st

6204 59 90

– – –  altre

12

p/st

 

–  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

 

 

6204 61

– –  di lana o di peli fini

 

 

6204 61 10

– – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

12

p/st

6204 61 85

– – –  altri

12

p/st

6204 62

– –  di cotone

 

 

 

– – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6204 62 11

– – – –  da lavoro

12

p/st

 

– – – –  altre

 

 

6204 62 31

– – – – –  di tessuti detti «Denim»

12

p/st

6204 62 33

– – – – –  di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

12

p/st

6204 62 39

– – – – –  altri

12

p/st

 

– – –  Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6204 62 51

– – – –  da lavoro

12

p/st

6204 62 59

– – – –  altre

12

p/st

6204 62 90

– – –  altri

12

p/st

6204 63

– –  di fibre sintetiche

 

 

 

– – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6204 63 11

– – – –  da lavoro

12

p/st

6204 63 18

– – – –  altre

12

p/st

 

– – –  Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6204 63 31

– – – –  da lavoro

12

p/st

6204 63 39

– – – –  altre

12

p/st

6204 63 90

– – –  altri

12

p/st

6204 69

– –  di altre materie tessili

 

 

 

– – –  di fibre artificiali

 

 

 

– – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

 

 

6204 69 11

– – – – –  da lavoro

12

p/st

6204 69 18

– – – – –  altri

12

p/st

 

– – – –  Tute con bretelle (salopettes)

 

 

6204 69 31

– – – – –  da lavoro

12

p/st

6204 69 39

– – – – –  altre

12

p/st

6204 69 50

– – – –  altri

12

p/st

6204 69 90

– – –  altri

12

p/st

6205

Camicie e camicette per uomo o ragazzo

 

 

6205 20 00

–  di cotone

12

p/st

6205 30 00

–  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6205 90

–  di altre materie tessili

 

 

6205 90 10

– –  di lino o di ramiè

12

p/st

6205 90 80

– –  altre

12

p/st

6206

Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

 

 

6206 10 00

–  di seta o di cascami di seta

12

p/st

6206 20 00

–  di lana o di peli fini

12

p/st

6206 30 00

–  di cotone

12

p/st

6206 40 00

–  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6206 90

–  di altre materie tessili

 

 

6206 90 10

– –  di lino o di ramiè

12

p/st

6206 90 90

– –  altre

12

p/st

6207

Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

 

 

 

–  Slips e mutande

 

 

6207 11 00

– –  di cotone

12

p/st

6207 19 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  Camicie da notte e pigiami

 

 

6207 21 00

– –  di cotone

12

p/st

6207 22 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6207 29 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  altri

 

 

6207 91 00

– –  di cotone

12

6207 99

– –  di altre materie tessili

 

 

6207 99 10

– – –  di fibre sintetiche o artificiali

12

6207 99 90

– – –  altri

12

6208

Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

 

 

 

–  Sottovesti o sottabiti e sottogonne

 

 

6208 11 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6208 19 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  Camicie da notte e pigiami

 

 

6208 21 00

– –  di cotone

12

p/st

6208 22 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

p/st

6208 29 00

– –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  altri

 

 

6208 91 00

– –  di cotone

12

6208 92 00

– –  di fibre sintetiche o artificiali

12

6208 99 00

– –  di altre materie tessili

12

6209

Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

 

 

6209 20 00

–  di cotone

10,5

6209 30 00

–  di fibre sintetiche

10,5

6209 90

–  di altre materie tessili

 

 

6209 90 10

– –  di lana o di peli fini

10,5

6209 90 90

– –  altri

10,5

6210

Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907

 

 

6210 10

–  con prodotti delle voci 5602 o 5603

 

 

6210 10 10

– –  con prodotti della voce 5602

12

6210 10 90

– –  con prodotti della voce 5603

12

6210 20 00

–  altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

12

p/st

6210 30 00

–  altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

12

p/st

6210 40 00

–  altri indumenti per uomo o ragazzo

12

6210 50 00

–  altri indumenti per donna o ragazza

12

6211

Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

 

 

 

–  Costumi, mutandine e slips da bagno

 

 

6211 11 00

– –  per uomo o ragazzo

12

p/st

6211 12 00

– –  per donna o ragazza

12

p/st

6211 20 00

–  Tute da sci e completi da sci

12

p/st

 

–  altri indumenti per uomo o ragazzo

 

 

6211 32

– –  di cotone

 

 

6211 32 10

– – –  Indumenti da lavoro

12

 

– – –  Tute sportive, con fodera

 

 

6211 32 31

– – – –  di cui l’esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

– – – –  altri

 

 

6211 32 41

– – – – –  Parti superiori

12

p/st

6211 32 42

– – – – –  Parti inferiori

12

p/st

6211 32 90

– – –  altri

12

6211 33

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6211 33 10

– – –  Indumenti da lavoro

12

 

– – –  Tute sportive, con fodera

 

 

6211 33 31

– – – –  di cui l’esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

– – – –  altri

 

 

6211 33 41

– – – – –  Parti superiori

12

p/st

6211 33 42

– – – – –  Parti inferiori

12

p/st

6211 33 90

– – –  altri

12

6211 39 00

– –  di altre materie tessili

12

 

–  altri indumenti per donna o ragazza

 

 

6211 41 00

– –  di lana o di peli fini

12

6211 42

– –  di cotone

 

 

6211 42 10

– – –  Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

12

 

– – –  Tute sportive, con fodera

 

 

6211 42 31

– – – –  di cui l’esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

– – – –  altri

 

 

6211 42 41

– – – – –  Parti superiori

12

p/st

6211 42 42

– – – – –  Parti inferiori

12

p/st

6211 42 90

– – –  altri

12

6211 43

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6211 43 10

– – –  Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

12

 

– – –  Tute sportive, con fodera

 

 

6211 43 31

– – – –  di cui l’esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

12

p/st

 

– – – –  altri

 

 

6211 43 41

– – – – –  Parti superiori

12

p/st

6211 43 42

– – – – –  Parti inferiori

12

p/st

6211 43 90

– – –  altri

12

6211 49 00

– –  di altre materie tessili

12

6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

 

 

6212 10

–  Reggiseno e bustini

 

 

6212 10 10

– –  presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip

6,5

p/st

6212 10 90

– –  altri

6,5

p/st

6212 20 00

–  Guaine e guaine-mutandine

6,5

p/st

6212 30 00

–  Modellatori

6,5

p/st

6212 90 00

–  altri

6,5

6213

Fazzoletti da naso e da taschino

 

 

6213 20 00

–  di cotone

10

p/st

6213 90 00

–  di altre materie tessili

10

p/st

6214

Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

 

 

6214 10 00

–  di seta o di cascami di seta

8

p/st

6214 20 00

–  di lana o di peli fini

8

p/st

6214 30 00

–  di fibre sintetiche

8

p/st

6214 40 00

–  di fibre artificiali

8

p/st

6214 90 00

–  di altre materie tessili

8

p/st

6215

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

 

 

6215 10 00

–  di seta o di cascami di seta

6,3

p/st

6215 20 00

–  di fibre sintetiche o artificiali

6,3

p/st

6215 90 00

–  di altre materie tessili

6,3

p/st

6216 00 00

Guanti, mezzoguanti e muffole

7,6

pa

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

 

 

6217 10 00

–  Accessori

6,3

6217 90 00

–  Parti

12

CAPITOLO 63

ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

Note

1.

Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.

2.

Il sottocapitolo I non comprende:

a)

i prodotti dei capitoli da 56 a 62;

b)

gli oggetti da rigattiere della voce 6309.

3.

La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:

a)

gli oggetti di materie tessili:

indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,

coperte,

biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,

manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;

b)

calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall’amianto.

Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

presentare tracce apprezzabili di uso, e

essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI

6301

Coperte

 

 

6301 10 00

–  Coperte a riscaldamento elettrico

6,9

p/st

6301 20

–  Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini

 

 

6301 20 10

– –  a maglia

12

p/st

6301 20 90

– –  altre

12

p/st

6301 30

–  Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone

 

 

6301 30 10

– –  a maglia

12

p/st

6301 30 90

– –  altre

7,5

p/st

6301 40

–  Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche

 

 

6301 40 10

– –  a maglia

12

p/st

6301 40 90

– –  altre

12

p/st

6301 90

–  altre coperte

 

 

6301 90 10

– –  a maglia

12

p/st

6301 90 90

– –  altre

12

p/st

6302

Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina

 

 

6302 10 00

–  Biancheria da letto a maglia

12

 

–  altra biancheria da letto, stampata

 

 

6302 21 00

– –  di cotone

12

6302 22

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6302 22 10

– – –  di stoffe non tessute

6,9

6302 22 90

– – –  altra

12

6302 29

– –  di altre materie tessili

 

 

6302 29 10

– – –  di lino o di ramiè

12

6302 29 90

– – –  altra

12

 

–  altra biancheria da letto

 

 

6302 31 00

– –  di cotone

12

6302 32

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6302 32 10

– – –  di stoffe non tessute

6,9

6302 32 90

– – –  altra

12

6302 39

– –  di altre materie tessili

 

 

6302 39 20

– – –  di lino o di ramiè

12

6302 39 90

– – –  altra

12

6302 40 00

–  Biancheria da tavola a maglia

12

 

–  altra biancheria da tavola

 

 

6302 51 00

– –  di cotone

12

6302 53

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6302 53 10

– – –  di stoffe non tessute

6,9

6302 53 90

– – –  altra

12

6302 59

– –  di altre materie tessili

 

 

6302 59 10

– – –  di lino

12

6302 59 90

– – –  altra

12

6302 60 00

–  Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

12

 

–  altra

 

 

6302 91 00

– –  di cotone

12

6302 93

– –  di fibre sintetiche o artificiali

 

 

6302 93 10

– – –  di stoffe non tessute

6,9

6302 93 90

– – –  altra

12

6302 99

– –  di altre materie tessili

 

 

6302 99 10

– – –  di lino

12

6302 99 90

– – –  altra

12

6303

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto

 

 

 

–  a maglia

 

 

6303 12 00

– –  di fibre sintetiche

12

m2

6303 19 00

– –  di altre materie tessili

12

m2

 

–  altri

 

 

6303 91 00

– –  di cotone

12

m2

6303 92

– –  di fibre sintetiche

 

 

6303 92 10

– – –  di stoffe non tessute

6,9

m2

6303 92 90

– – –  altri

12

m2

6303 99

– –  di altre materie tessili

 

 

6303 99 10

– – –  di stoffe non tessute

6,9

m2

6303 99 90

– – –  altri

12

m2

6304

Altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli della voce 9404

 

 

 

–  Copriletto

 

 

6304 11 00

– –  a maglia

12

p/st

6304 19

– –  altri

 

 

6304 19 10

– – –  di cotone

12

p/st

6304 19 30

– – –  di lino o di ramiè

12

p/st

6304 19 90

– – –  di altre materie tessili

12

p/st

 

–  altri

 

 

6304 91 00

– –  a maglia

12

6304 92 00

– –  di cotone, diversi da quelli a maglia

12

6304 93 00

– –  diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche

12

6304 99 00

– –  diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili

12

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 

 

6305 10

–  di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

 

 

6305 10 10

– –  usati

2

6305 10 90

– –  altri

4

6305 20 00

–  di cotone

7,2

 

–  di materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

6305 32

– –  Contenitori flessibili per merci alla rinfusa

 

 

 

– – –  ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene

 

 

6305 32 11

– – – –  a maglia

12

6305 32 19

– – – –  altri

7,2

6305 32 90

– – –  altri

7,2

6305 33

– –  altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene

 

 

6305 33 10

– – –  a maglia

12

6305 33 90

– – –  altri

7,2

6305 39 00

– –  altri

7,2

6305 90 00

–  di altre materie tessili

6,2

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

 

 

 

–  Copertoni e tende per l’esterno

 

 

6306 12 00

– –  di fibre sintetiche

12

6306 19 00

– –  di altre materie tessili

12

 

–  Tende

 

 

6306 22 00

– –  di fibre sintetiche

12

6306 29 00

– –  di altre materie tessili

12

6306 30 00

–  Vele

12

6306 40 00

–  Materassi pneumatici

12

p/st

 

–  altri

 

 

6306 91 00

– –  di cotone

12

6306 99 00

– –  di altre materie tessili

12

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

 

 

6307 10

–  Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

 

 

6307 10 10

– –  a maglia

12

6307 10 30

– –  di stoffe non tessute

6,9

6307 10 90

– –  altri

7,7

6307 20 00

–  Cinture e giubbotti di salvataggio

6,3

6307 90

–  altri

 

 

6307 90 10

– –  a maglia

12

 

– –  altri

 

 

6307 90 91

– – –  di feltro

6,3

6307 90 99

– – –  altri

6,3

II.ASSORTIMENTI

6308 00 00

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

12

III.OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

6309 00 00

Oggetti da rigattiere

5,3

6310

Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso

 

 

6310 10 00

–  selezionati

esenzione

6310 90 00

–  altri

esenzione

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE E OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;

b)

le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);

c)

le calzature usate della voce 6309;

d)

gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);

e)

le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);

f)

le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).

2.

Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).

3.

Ai sensi di questo capitolo:

a)

i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l’applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle operazioni effettuate per ottenere questo strato esterno;

b)

l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114.

4.

Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:

a)

la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;

b)

la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:

a)

le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b)

le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

Nota complementare

1.

Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (per esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

2.

Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (per esempio: durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6401

Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

 

 

6401 10 00

–  Calzature con puntale protettivo di metallo

17

pa

 

–  altre calzature

 

 

6401 92

– –  che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio

 

 

6401 92 10

– – –  con tomaie di gomma

17

pa

6401 92 90

– – –  con tomaie di materia plastica

17

pa

6401 99 00

– –  altre

17

pa

6402

Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

 

 

 

–  Calzature per lo sport

 

 

6402 12

– –  Calzature da sci e calzature per il surf da neve

 

 

6402 12 10

– – –  Calzature da sci

17

pa

6402 12 90

– – –  Calzature per il surf da neve

17

pa

6402 19 00

– –  altre

16,9

pa

6402 20 00

–  Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

17

pa

 

–  altre calzature

 

 

6402 91

– –  che ricoprono la caviglia

 

 

6402 91 10

– – –  con puntale protettivo di metallo

17

pa

6402 91 90

– – –  altre

16,9

pa

6402 99

– –  altre

 

 

6402 99 05

– – –  con puntale protettivo di metallo

17

pa

 

– – –  altre

 

 

6402 99 10

– – – –  con tomaie di gomma

16,8

pa

 

– – – –  con tomaie di materia plastica

 

 

 

– – – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

 

 

6402 99 31

– – – – – –  di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

16,8

pa

6402 99 39

– – – – – –  altre

16,8

pa

6402 99 50

– – – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

16,8

pa

 

– – – – –  altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6402 99 91

– – – – – –  inferiore a 24 cm

16,8

pa

 

– – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

 

 

6402 99 93

– – – – – – –  Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna

16,8

pa

 

– – – – – – –  altre

 

 

6402 99 96

– – – – – – – –  per uomo

16,8

pa

6402 99 98

– – – – – – – –  per donna

16,8

pa

6403

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

 

 

 

–  Calzature per lo sport

 

 

6403 12 00

– –  Calzature da sci e calzature per il surf da neve

8

pa

6403 19 00

– –  altre

8

pa

6403 20 00

–  Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

8

pa

6403 40 00

–  altre calzature, con puntale protettivo di metallo

8

pa

 

–  altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale

 

 

6403 51

– –  che ricoprono la caviglia

 

 

6403 51 05

– – –  con suola principale di legno, senza suola interna

8

pa

 

– – –  altre

 

 

 

– – – –  che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 51 11

– – – – –  inferiore a 24 cm

8

pa

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 51 15

– – – – – –  per uomo

8

pa

6403 51 19

– – – – – –  per donna

8

pa

 

– – – –  altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 51 91

– – – – –  inferiore a 24 cm

8

pa

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 51 95

– – – – – –  per uomo

8

pa

6403 51 99

– – – – – –  per donna

8

pa

6403 59

– –  altre

 

 

6403 59 05

– – –  con suola principale di legno, senza suola interna

8

pa

 

– – –  altre

 

 

 

– – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

 

 

6403 59 11

– – – – –  di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

5

pa

 

– – – – –  altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 59 31

– – – – – –  inferiore a 24 cm

8

pa

 

– – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 59 35

– – – – – – –  per uomo

8

pa

6403 59 39

– – – – – – –  per donna

8

pa

6403 59 50

– – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

8

pa

 

– – – –  altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 59 91

– – – – –  inferiore a 24 cm

8

pa

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 59 95

– – – – – –  per uomo

8

pa

6403 59 99

– – – – – –  per donna

8

pa

 

–  altre calzature

 

 

6403 91

– –  che ricoprono la caviglia

 

 

6403 91 05

– – –  con suola principale di legno, senza suola interna

8

pa

 

– – –  altre

 

 

 

– – – –  che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 91 11

– – – – –  inferiore a 24 cm

8

pa

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 91 13

– – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

– – – – – –  altre

 

 

6403 91 16

– – – – – – –  per uomo

8

pa

6403 91 18

– – – – – – –  per donna

8

pa

 

– – – –  altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 91 91

– – – – –  inferiore a 24 cm

8

pa

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 91 93

– – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

– – – – – –  altre

 

 

6403 91 96

– – – – – – –  per uomo

8

pa

6403 91 98

– – – – – – –  per donna

5

pa

6403 99

– –  altre

 

 

6403 99 05

– – –  con suola principale di legno, senza suola interna

8

pa

 

– – –  altre

 

 

 

– – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

 

 

6403 99 11

– – – – –  di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

8

pa

 

– – – – –  altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 99 31

– – – – – –  inferiore a 24 cm

8

pa

 

– – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 99 33

– – – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

– – – – – – –  altre

 

 

6403 99 36

– – – – – – – –  per uomo

8

pa

6403 99 38

– – – – – – – –  per donna

5

pa

6403 99 50

– – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

8

pa

 

– – – –  altre, con suole interne di lunghezza

 

 

6403 99 91

– – – – –  inferiore a 24 cm

8

pa

 

– – – – –  uguale o superiore a 24 cm

 

 

6403 99 93

– – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

8

pa

 

– – – – – –  altre

 

 

6403 99 96

– – – – – – –  per uomo

8

pa

6403 99 98

– – – – – – –  per donna

7

pa

6404

Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

 

 

 

–  Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica

 

 

6404 11 00

– –  Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

16,9

pa

6404 19

– –  altre

 

 

6404 19 10

– – –  Pantofole ed altre calzature da camera

16,9

pa

6404 19 90

– – –  altre

17

pa

6404 20

–  Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

 

 

6404 20 10

– –  Pantofole ed altre calzature da camera

17

pa

6404 20 90

– –  altre

17

pa

6405

Altre calzature

 

 

6405 10 00

–  con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

3,5

pa

6405 20

–  con tomaie di materie tessili

 

 

6405 20 10

– –  con suole esterne di legno o di sughero

3,5

pa

 

– –  con suole esterne di altre materie

 

 

6405 20 91

– – –  Pantofole ed altre calzature da camera

4

pa

6405 20 99

– – –  altre

4

pa

6405 90

–  altre

 

 

6405 90 10

– –  con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito

17

pa

6405 90 90

– –  con suole esterne di altre materie

4

pa

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

 

 

6406 10

–  Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide

 

 

6406 10 10

– –  di cuoio naturale

3

6406 10 90

– –  di altre materie

3

6406 20

–  Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica

 

 

6406 20 10

– –  di gomma

3

6406 20 90

– –  di materia plastica

3

 

–  altri

 

 

6406 91 00

– –  di legno

3

6406 99

– –  di altre materie

 

 

6406 99 30

– – –  Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne

3

pa

6406 99 50

– – –  Suole interne ed altri accessori amovibili

3

6406 99 60

– – –  Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

3

6406 99 85

– – –  altre

3

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;

b)

i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);

c)

i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

2.

La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6501 00 00

Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

2,7

p/st

6502 00 00

Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

esenzione

p/st

6503

 

 

 

6504 00 00

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

esenzione

p/st

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

 

 

6505 10 00

–  Retine per capelli

2,7

6505 90

–  altri

 

 

6505 90 05

– –  di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501

5,7

p/st

 

– –  altri

 

 

6505 90 10

– – –  Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo

2,7

p/st

6505 90 30

– – –  Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

2,7

p/st

6505 90 80

– – –  altri

2,7

6506

Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti

 

 

6506 10

–  Copricapo di sicurezza

 

 

6506 10 10

– –  di materia plastica

2,7

p/st

6506 10 80

– –  di altre materie

2,7

p/st

 

–  altri

 

 

6506 91 00

– –  di gomma o di materia plastica

2,7

p/st

6506 99

– –  di altre materie

 

 

6506 99 10

– – –  di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501

5,7

p/st

6506 99 90

– – –  altri

2,7

p/st

6507 00 00

Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

2,7

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le canne metriche e simili (voce 9017);

b)

i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);

c)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

2.

La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

 

 

6601 10 00

–  Ombrelloni da giardino e simili

4,7

p/st

 

–  altri

 

 

6601 91 00

– –  con fusto o manico telescopico

4,7

p/st

6601 99

– –  altri

 

 

 

– – –  con spoglie di tessuti di materie tessili

 

 

6601 99 11

– – – –  di fibre sintetiche o artificiali

4,7

p/st

6601 99 19

– – – –  di altre materie tessili

4,7

p/st

6601 99 90

– – –  altri

4,7

p/st

6602 00 00

Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

2,7

6603

Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602

 

 

6603 20 00

–  Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

5,2

6603 90

–  altri

 

 

6603 90 10

– –  Impugnature e pomi

2,7

6603 90 90

– –  altri

5

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);

b)

i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);

c)

le calzature (capitolo 64);

d)

le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);

e)

i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);

f)

i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

2.

La voce 6701 non comprende:

a)

gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, i materassi ed altri oggetti letterecci della voce 9404;

b)

gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;

c)

i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.

3.

La voce 6702 non comprende:

a)

gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);

b)

le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6701 00 00

Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati

2,7

6702

Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

 

 

6702 10 00

–  di materie plastiche

4,7

6702 90 00

–  di altre materie

4,7

6703 00 00

Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

1,7

6704

Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

 

 

 

–  di materie tessili sintetiche

 

 

6704 11 00

– –  Parrucche complete

2,2

6704 19 00

– –  altri

2,2

6704 20 00

–  di capelli

2,2

6704 90 00

–  di altre materie

2,2

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti del capitolo 25;

b)

le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);

c)

i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);

d)

gli oggetti del capitolo 71;

e)

gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;

f)

le pietre litografiche della voce 8442;

g)

gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;

h)

le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;

ij)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);

m)

gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);

n)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2.

Ai sensi della voce 6802 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

6801 00 00

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

esenzione

6802

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente

 

 

6802 10 00

–  Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

esenzione

 

–  altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia

 

 

6802 21 00

– –  Marmo, travertino e alabastro

1,7

6802 23 00

– –  Granito

1,7

6802 29 00

– –  altre pietre

1,7

 

–  altri

 

 

6802 91

– –  Marmo, travertino e alabastro

 

 

6802 91 10

– – –  Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito

1,7

6802 91 90

– – –  altro

1,7

6802 92

– –  altre pietre calcaree

 

 

6802 92 10

– – –  lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite

1,7

6802 92 90

– – –  altre

1,7

6802 93

– –  Granito

 

 

6802 93 10

– – –  lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

esenzione

6802 93 90

– – –  altro

1,7

6802 99

– –  altre pietre

 

 

6802 99 10

– – –  lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

esenzione

6802 99 90

– – –  altre

1,7

6803 00

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

 

 

6803 00 10

–  Ardesia per tetti o per facciate

1,7

6803 00 90

–  altri

1,7

6804

Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

 

 

6804 10 00

–  Mole per macinare o per sfibrare

esenzione

 

–  altre mole ed oggetti simili

 

 

6804 21 00

– –  di diamante naturale o sintetico, agglomerato

1,7

6804 22

– –  di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

 

 

 

– – –  di abrasivi artificiali, con agglomerante

 

 

 

– – – –  di resine sintetiche o artificiali

 

 

6804 22 12

– – – – –  non rinforzati

esenzione

6804 22 18

– – – – –  rinforzati

esenzione

6804 22 30

– – – –  di ceramica o di silicato

esenzione

6804 22 50

– – – –  di altre materie

esenzione

6804 22 90

– – –  altri

esenzione

6804 23 00

– –  di pietre naturali

esenzione

6804 30 00

–  Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

esenzione

6805

Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti

 

 

6805 10 00

–  applicati solamente su tessuto di materie tessili

1,7

6805 20 00

–  applicati solamente su carta o cartone

1,7

6805 30

–  applicati su altre materie

 

 

6805 30 10

– –  applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone

1,7

6805 30 20

– –  applicati su fibra vulcanizzata

1,7

6805 30 80

– –  altri

1,7

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69

 

 

6806 10 00

–  Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

esenzione

6806 20

–  Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro

 

 

6806 20 10

– –  Argille espanse

esenzione

6806 20 90

– –  altri

esenzione

6806 90 00

–  altri

esenzione

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

 

 

6807 10

–  in rotoli

 

 

6807 10 10

– –  Oggetti da rivestimento

esenzione

m2

6807 10 90

– –  altri

esenzione

6807 90 00

–  altri

esenzione

6808 00 00

Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

1,7

6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

 

 

 

–  Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati

 

 

6809 11 00

– –  unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone

1,7

m2

6809 19 00

– –  altri

1,7

m2

6809 90 00

–  altri lavori

1,7

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

 

 

 

–  Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili

 

 

6810 11

– –  Blocchi e mattoni da costruzione

 

 

6810 11 10

– – –  di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)

1,7

6810 11 90

– – –  altri

1,7

6810 19

– –  altri

 

 

6810 19 10

– – –  Tegole

1,7

 

– – –  Quadrelli o piastrelle

 

 

6810 19 31

– – – –  di calcestruzzo

1,7

m2

6810 19 39

– – – –  altri

1,7

m2

6810 19 90

– – –  altri

1,7

 

–  altri lavori

 

 

6810 91

– –  Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile

 

 

6810 91 10

– – –  Elementi di pavimento

1,7

6810 91 90

– – –  altri

1,7

6810 99 00

– –  altri

1,7

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

 

 

6811 40 00

–  contenenti amianto

1,7

 

–  non contenenti amianto

 

 

6811 81 00

– –  Lastre ondulate

1,7

6811 82

– –  altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili

 

 

6811 82 10

– – –  Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm

1,7

m2

6811 82 90

– – –  altri

1,7

6811 83 00

– –  Tubi, guaine ed accessori per tubazioni

1,7

6811 89 00

– –  altri lavori

1,7

6812

Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813

 

 

6812 80

–  di crocidolite

 

 

6812 80 10

– –  lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

1,7

6812 80 90

– –  altri

3,7

 

–  altri

 

 

6812 91 00

– –  Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

3,7

6812 92 00

– –  Carta, cartoni e feltri

3,7

6812 93 00

– –  Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

3,7

6812 99

– –  altri

 

 

6812 99 10

– – –  Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

1,7

6812 99 90

– – –  altri

3,7

6813

Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie

 

 

6813 20 00

–  contenenti amianto

2,7

 

–  non contenenti amianto

 

 

6813 81 00

– –  Guarnizioni per freni

2,7

6813 89 00

– –  altre

2,7

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

 

 

6814 10 00

–  Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto

1,7

6814 90 00

–  altri

1,7

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

 

 

6815 10

–  Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

 

 

6815 10 10

– –  Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio

esenzione

6815 10 90

– –  altri

esenzione

6815 20 00

–  Lavori di torba

esenzione

 

–  altri lavori

 

 

6815 91 00

– –  contenenti magnesite, dolomite o cromite

esenzione

6815 99

– –  altri

 

 

6815 99 10

– – –  di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico

esenzione

6815 99 90

– – –  altri

esenzione

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

Note

1.

Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.

2.

Questo capitolo non comprende:

a)

i prodotti della voce 2844;

b)

gli oggetti della voce 6804;

c)

gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;

d)

i cermet della voce 8113;

e)

gli oggetti del capitolo 82;

f)

gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;

g)

i denti artificiali di ceramica della voce 9021;

h)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);

ij)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

k)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

l)

gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe);

m)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI

6901 00 00

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

2

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

 

 

6902 10 00

–  contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3)

2

6902 20

–  contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti

 

 

6902 20 10

– –  contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO2)

2

 

– –  altri

 

 

6902 20 91

– – –  contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al2O3)

2

6902 20 99

– – –  altri

2

6902 90 00

–  altri

2

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

 

 

6903 10 00

–  contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

5

6903 20

–  contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2)

 

 

6903 20 10

– –  contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3)

5

6903 20 90

– –  contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al2O3)

5

6903 90

–  altri

 

 

6903 90 10

– –  contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

5

6903 90 90

– –  altri

5

II.ALTRI PRODOTTI

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

 

 

6904 10 00

–  Mattoni da costruzione

2

p/st

6904 90 00

–  altri

2

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

 

 

6905 10 00

–  Tegole

esenzione

p/st

6905 90 00

–  altre

esenzione

6906 00 00

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

esenzione

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

 

 

6907 10 00

–  Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

5

m2

6907 90

–  altri

 

 

6907 90 10

– –  Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

5

m2

 

– –  altre

 

 

6907 90 91

– – –  di grès

5

m2

6907 90 93

– – –  di maiolica o di terraglia

5

m2

6907 90 99

– – –  altre

5

m2

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto

 

 

6908 10

–  Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

 

 

6908 10 10

– –  di terracotta comune

7

m2

6908 10 90

– –  altri

7

m2

6908 90

–  altri

 

 

 

– –  di terracotta comune

 

 

6908 90 11

– – –  Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

6

m2

 

– – –  altre, il cui più grande spessore è

 

 

6908 90 21

– – – –  inferiore o uguale a 15 mm

5

m2

6908 90 29

– – – –  superiore a 15 mm

5

m2

 

– –  altri

 

 

6908 90 31

– – –  Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

5

m2

 

– – –  altre

 

 

6908 90 51

– – – –  di superficie non superiore a 90 cm2

7

m2

 

– – – –  altre

 

 

6908 90 91

– – – – –  di grès

5

m2

6908 90 93

– – – – –  di maiolica o di terraglia

5

m2

6908 90 99

– – – – –  altre

5

m2

6909

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica

 

 

 

–  Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici

 

 

6909 11 00

– –  di porcellana

5

6909 12 00

– –  Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

5

6909 19 00

– –  altri

5

6909 90 00

–  altri

5

6910

Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

 

 

6910 10 00

–  di porcellana

7

6910 90 00

–  altri

7

6911

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

 

 

6911 10 00

–  Oggetti per il servizio da tavola o da cucina

12

6911 90 00

–  altri

12

6912 00

Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana

 

 

6912 00 10

–  di terracotta comune

5

6912 00 30

–  di grès

5,5

6912 00 50

–  di maiolica o di terraglia

9

6912 00 90

–  altri

7

6913

Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica

 

 

6913 10 00

–  di porcellana

6

6913 90

–  altri

 

 

6913 90 10

– –  di terracotta comune

3,5

 

– –  altri

 

 

6913 90 91

– – –  di grès

6

6913 90 93

– – –  di maiolica o di terraglia

6

6913 90 99

– – –  altri

6

6914

Altri lavori di ceramica

 

 

6914 10 00

–  di porcellana

5

6914 90

–  altri

 

 

6914 90 10

– –  di terracotta comune

3

6914 90 90

– –  altri

3

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);

b)

gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);

c)

i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;

d)

le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;

e)

gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;

f)

giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;

g)

i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

2.

Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:

a)

non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;

b)

il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;

c)

per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.

3.

I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

4.

Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:

a)

le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;

b)

le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.

5.

Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».

Nota di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 7013 22, 7013 33, 7013 41 e 7013 91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7001 00

Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa

 

 

7001 00 10

–  Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro

esenzione

 

–  Vetro in massa

 

 

7001 00 91

– –  Vetro da ottica

3

7001 00 99

– –  altro

esenzione

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato

 

 

7002 10 00

–  Biglie

3

7002 20

–  Barre e bacchette

 

 

7002 20 10

– –  di vetro da ottica

3

7002 20 90

– –  altri

3

 

–  Tubi

 

 

7002 31 00

– –  di quarzo o di altra silice fusi

3

7002 32 00

– –  di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

3

7002 39 00

– –  altri

3

7003

Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

 

 

 

–  Lastre e fogli, non armati

 

 

7003 12

– –  colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente

 

 

7003 12 10

– – –  di vetro da ottica

3

m2

 

– – –  altri

 

 

7003 12 91

– – – –  con strato non riflettente

3

m2

7003 12 99

– – – –  altri

3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

m2

7003 19

– –  altri

 

 

7003 19 10

– – –  di vetro da ottica

3

m2

7003 19 90

– – –  altri

3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

m2

7003 20 00

–  Lastre e fogli, armati

3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7003 30 00

–  Profilati

3

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

 

 

7004 20

–  Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente

 

 

7004 20 10

– –  Vetro da ottica

3

m2

 

– –  altri

 

 

7004 20 91

– – –  con strato non riflettente

3

m2

7004 20 99

– – –  altri

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7004 90

–  altro vetro

 

 

7004 90 10

– –  Vetro da ottica

3

m2

7004 90 80

– –  altro

4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

m2

7005

Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

 

 

7005 10

–  Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente

 

 

7005 10 05

– –  con strato non riflettente

3

m2

 

– –  altro, di spessore

 

 

7005 10 25

– – –  inferiore o uguale a 3,5 mm

2

m2

7005 10 30

– – –  superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

2

m2

7005 10 80

– – –  superiore a 4,5 mm

2

m2

 

–  altro vetro non armato

 

 

7005 21

– –  colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato

 

 

7005 21 25

– – –  di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm

2

m2

7005 21 30

– – –  di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

2

m2

7005 21 80

– – –  di spessore superiore a 4,5 mm

2

m2

7005 29

– –  altro

 

 

7005 29 25

– – –  di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm

2

m2

7005 29 35

– – –  di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

2

m2

7005 29 80

– – –  di spessore superiore a 4,5 mm

2

m2

7005 30 00

–  Vetro armato

2

m2

7006 00

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

 

 

7006 00 10

–  Vetro da ottica

3

7006 00 90

–  altro

3

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

 

 

 

–  Vetri temperati

 

 

7007 11

– –  di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

 

 

7007 11 10

– – –  di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori

3

7007 11 90

– – –  altri

3

7007 19

– –  altri

 

 

7007 19 10

– – –  smaltati

3

m2

7007 19 20

– – –  colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

3

m2

7007 19 80

– – –  altri

3

m2

 

–  Vetri formati da fogli aderenti fra loro

 

 

7007 21

– –  di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

 

 

7007 21 20

– – –  di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori

3

7007 21 80

– – –  altri

3

7007 29 00

– –  altri

3

m2

7008 00

Vetri isolanti a pareti multiple

 

 

7008 00 20

–  colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

3

m2

 

–  altri

 

 

7008 00 81

– –  formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto

3

m2

7008 00 89

– –  altri

3

m2

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

 

 

7009 10 00

–  Specchi retrovisivi per veicoli

4

p/st

 

–  altri

 

 

7009 91 00

– –  non incorniciati

4

7009 92 00

– –  incorniciati

4

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

 

 

7010 10 00

–  Ampolle

3

p/st

7010 20 00

–  Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

5

7010 90

–  altri

 

 

7010 90 10

– –  Barattoli per sterilizzare

5

p/st

 

– –  altri

 

 

7010 90 21

– – –  ottenuti a partire da un tubo di vetro

5

p/st

 

– – –  altri, di capacità nominale

 

 

7010 90 31

– – – –  di 2,5 l o più

5

p/st

 

– – – –  di meno di 2,5 l

 

 

 

– – – – –  per prodotti alimentari e bevande

 

 

 

– – – – – –  Bottiglie e boccette

 

 

 

– – – – – – –  di vetro non colorato, di capacità nominale

 

 

7010 90 41

– – – – – – – –  di 1 l o più

5

p/st

7010 90 43

– – – – – – – –  superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

5

p/st

7010 90 45

– – – – – – – –  0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

5

p/st

7010 90 47

– – – – – – – –  inferiore a 0,15 l

5

p/st

 

– – – – – – –  di vetro colorato, di capacità nominale

 

 

7010 90 51

– – – – – – – –  di 1 l o più

5

p/st

7010 90 53

– – – – – – – –  superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

5

p/st

7010 90 55

– – – – – – – –  0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

5

p/st

7010 90 57

– – – – – – – –  inferiore a 0,15 l

5

p/st

 

– – – – – –  altri, di capacità nominale

 

 

7010 90 61

– – – – – – –  di 0,25 l o più

5

p/st

7010 90 67

– – – – – – –  inferiore a 0,25 l

5

p/st

 

– – – – –  per prodotti farmaceutici, di capacità nominale

 

 

7010 90 71

– – – – – –  superiore a 0,055 l

5

p/st

7010 90 79

– – – – – –  inferiore o uguale a 0,055 l

5

p/st

 

– – – – –  per altri prodotti

 

 

7010 90 91

– – – – – –  di vetro non colorato

5

p/st

7010 90 99

– – – – – –  di vetro colorato

5

p/st

7011

Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili

 

 

7011 10 00

–  per l'illuminazione elettrica

4

7011 20 00

–  per tubi catodici

4

7011 90 00

–  altri

4

7012

 

 

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

 

 

7013 10 00

–  Oggetti di vetroceramica

11

p/st

 

–  Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica

 

 

7013 22

– –  di cristallo al piombo

 

 

7013 22 10

– – –  fabbricati a mano

11

p/st

7013 22 90

– – –  fabbricati meccanicamente

11

p/st

7013 28

– –  altri

 

 

7013 28 10

– – –  fabbricati a mano

11

p/st

7013 28 90

– – –  fabbricati meccanicamente

11

p/st

 

–  altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica

 

 

7013 33

– –  di cristallo al piombo

 

 

 

– – –  fabbricati a mano

 

 

7013 33 11

– – – –  incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 33 19

– – – –  altri

11

p/st

 

– – –  fabbricati meccanicamente

 

 

7013 33 91

– – – –  incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 33 99

– – – –  altri

11

p/st

7013 37

– –  altri

 

 

7013 37 10

– – –  di vetro temperato

11

p/st

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  fabbricati a mano

 

 

7013 37 51

– – – – –  incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 37 59

– – – – –  altri

11

p/st

 

– – – –  fabbricati meccanicamente

 

 

7013 37 91

– – – – –  incisi o altrimenti decorati

11

p/st

7013 37 99

– – – – –  altri

11

p/st

 

–  Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica

 

 

7013 41

– –  di cristallo al piombo

 

 

7013 41 10

– – –  fabbricati a mano

11

p/st

7013 41 90

– – –  fabbricati meccanicamente

11

p/st

7013 42 00

– –  di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

11

p/st

7013 49

– –  altri

 

 

7013 49 10

– – –  di vetro temperato

11

p/st

 

– – –  altri

 

 

7013 49 91

– – – –  fabbricati a mano

11

p/st

7013 49 99

– – – –  fabbricati meccanicamente

11

p/st

 

–  altri oggetti

 

 

7013 91

– –  di cristallo al piombo

 

 

7013 91 10

– – –  fabbricati a mano

11

p/st

7013 91 90

– – –  fabbricati meccanicamente

11

p/st

7013 99 00

– –  altri

11

p/st

7014 00 00

Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente

3

7015

Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri

 

 

7015 10 00

–  Vetri da occhialeria medica

3

7015 90 00

–  altri

3

7016

Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili

 

 

7016 10 00

–  Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

8

7016 90

–  altri

 

 

7016 90 10

– –  Vetri riuniti in vetrate

3

m2

7016 90 40

– –  Blocchi e mattoni, per l'edilizia o la costruzione

3 MIN 1,2 €/100 kg/br

7016 90 70

– –  altri

3 MIN 1,2 €/100 kg/br

7017

Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

 

 

7017 10 00

–  di quarzo o di altra silice fusi

3

7017 20 00

–  di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

3

7017 90 00

–  altre

3

7018

Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

 

 

7018 10

–  Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

 

 

 

– –  Perle

 

 

7018 10 11

– – –  tagliate e lucidate meccanicamente

esenzione

7018 10 19

– – –  altre

7

7018 10 30

– –  Imitazioni di perle fini o coltivate

esenzione

 

– –  Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)

 

 

7018 10 51

– – –  tagliate e lucidate meccanicamente

esenzione

7018 10 59

– – –  altre

3

7018 10 90

– –  altre

3 (13)

7018 20 00

–  Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

3

7018 90

–  altri

 

 

7018 90 10

– –  Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

3

7018 90 90

– –  altri

6

7019

Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)

 

 

 

–  Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati

 

 

7019 11 00

– –  Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

7

7019 12 00

– –  Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7

7019 19

– –  altri

 

 

7019 19 10

– – –  di filamenti

7

7019 19 90

– – –  di fibre in fiocco

7

 

–  Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti

 

 

7019 31 00

– –  Feltri (mats)

7

7019 32 00

– –  Veli

5

7019 39 00

– –  altri

5

7019 40 00

–  Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

7

 

–  altri tessuti

 

 

7019 51 00

– –  di larghezza non superiore a 30 cm

7

7019 52 00

– –  di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex

7

7019 59 00

– –  altri

7

7019 90

–  altri

 

 

7019 90 10

– –  Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi

7

7019 90 30

– –  Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni

7

 

– –  altri

 

 

7019 90 91

– – –  di fibre tessili

7

7019 90 99

– – –  altri

7

7020 00

Altri lavori di vetro

 

 

7020 00 05

–  Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori

esenzione

 

–  Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto

 

 

7020 00 07

– –  non finite

3

7020 00 08

– –  finite

6

 

–  altri

 

 

7020 00 10

– –  di quarzo o di altra silice, fusi

3

7020 00 30

– –  di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

3

7020 00 80

– –  altri

3

SEZIONE XIV

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

Note

1.

Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

a)

da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

b)

da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2.

A)

Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

B)

La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);

b)

le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;

c)

i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);

d)

i catalizzatori su supporto (voce 3815);

e)

gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 2. B del capitolo 42;

f)

gli oggetti delle voci 4303 e 4304;

g)

i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

h)

le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;

ij)

gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;

k)

gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);

l)

gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

m)

le armi e loro parti (capitolo 93);

n)

gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;

o)

gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;

p)

le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.

4.

A)

Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.

B)

Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

C)

Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.

5.

Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:

a)

qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

b)

qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

c)

qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.

6.

Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.

7.

Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.

9.

Ai sensi della voce 7113, per «minuterie o oggetti di gioielleria» si intendono:

a)

i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, bottoni per pettorina, medaglie o distintivi religiosi o altri);

b)

gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

Questi articoli possono comportare, per esempio, perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

10.

Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

11.

Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.

2.

Nonostante le disposizioni della nota 4 B) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.

3.

Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI

7101

Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

 

7101 10 00

–  Perle fini

esenzione

g

 

–  Perle coltivate

 

 

7101 21 00

– –  gregge

esenzione

g

7101 22 00

– –  lavorate

esenzione

g

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

 

 

7102 10 00

–  non scelti

esenzione

c/k

 

–  industriali

 

 

7102 21 00

– –  greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

esenzione

c/k

7102 29 00

– –  altri

esenzione

c/k

 

–  non industriali

 

 

7102 31 00

– –  greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

esenzione

c/k

7102 39 00

– –  altri

esenzione

c/k

7103

Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

 

7103 10 00

–  gregge o semplicemente segate o sgrossate

esenzione

 

–  altrimenti lavorate

 

 

7103 91 00

– –  Rubini, zaffiri e smeraldi

esenzione

g

7103 99 00

– –  altre

esenzione

g

7104

Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

 

 

7104 10 00

–  Quarzo piezoelettrico

esenzione

g

7104 20 00

–  altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

esenzione

g

7104 90 00

–  altre

esenzione

g

7105

Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

 

 

7105 10 00

–  di diamanti

esenzione

g

7105 90 00

–  altri

esenzione

g

II.METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

 

 

7106 10 00

–  Polveri

esenzione

g

 

–  altro

 

 

7106 91

– –  greggio

 

 

7106 91 10

– – –  con titolo uguale o superiore a 999 ‰

esenzione

g

7106 91 90

– – –  con titolo inferiore a 999 ‰

esenzione

g

7106 92

– –  semilavorato

 

 

7106 92 20

– – –  con titolo uguale o superiore a 750 ‰

esenzione

g

7106 92 80

– – –  con titolo inferiore a 750 ‰

esenzione

g

7107 00 00

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

esenzione

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

 

 

 

–  per usi non monetari

 

 

7108 11 00

– –  Polveri

esenzione

g

7108 12 00

– –  greggio

esenzione

g

7108 13

– –  semilavorato

 

 

7108 13 10

– – –  Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

esenzione

g

7108 13 80

– – –  altro

esenzione

g

7108 20 00

–  per uso monetario

esenzione

g

7109 00 00

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

esenzione

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

 

 

 

–  Platino

 

 

7110 11 00

– –  greggio o in polvere

esenzione

g

7110 19

– –  altro

 

 

7110 19 10

– – –  Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

esenzione

g

7110 19 80

– – –  altro

esenzione

g

 

–  Palladio

 

 

7110 21 00

– –  greggio o in polvere

esenzione

g

7110 29 00

– –  altro

esenzione

g

 

–  Rodio

 

 

7110 31 00

– –  greggio o in polvere

esenzione

g

7110 39 00

– –  altro

esenzione

g

 

–  Iridio, osmio e rutenio

 

 

7110 41 00

– –  greggi o in polvere

esenzione

g

7110 49 00

– –  altri

esenzione

g

7111 00 00

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

esenzione

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

 

 

7112 30 00

–  Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria

esenzione

 

–  altri

 

 

7112 91 00

– –  di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

esenzione

7112 92 00

– –  di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

esenzione

7112 99 00

– –  altri

esenzione

III.MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI

7113

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

 

–  di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

7113 11 00

– –  di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

2,5

g

7113 19 00

– –  di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

2,5

g

7113 20 00

–  di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi

4

7114

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

 

–  di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

7114 11 00

– –  di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

2

g

7114 19 00

– –  di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

2

g

7114 20 00

–  di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

2

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

7115 10 00

–  Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino

esenzione

7115 90

–  altri

 

 

7115 90 10

– –  di metalli preziosi

3

7115 90 90

– –  di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

 

 

7116 10 00

–  di perle fini o coltivate

esenzione

g

7116 20

–  di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

 

 

 

– –  esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)

 

 

7116 20 11

– – –  Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori

esenzione

g

7116 20 19

– – –  altri

2,5

g

7116 20 90

– –  altri

2,5

g

7117

Minuterie di fantasia

 

 

 

–  di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati

 

 

7117 11 00

– –  gemelli e bottoni simili

4

7117 19

– –  altre

 

 

7117 19 10

– – –  con parti di vetro

4

 

– – –  senza parti di vetro

 

 

7117 19 91

– – – –  dorate, argentate o platinate

4

7117 19 99

– – – –  altre

4

7117 90 00

–  altre

4

7118

Monete

 

 

7118 10

–  Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

 

 

7118 10 10

– –  di argento

esenzione

g

7118 10 90

– –  altre

esenzione

7118 90 00

–  altre

esenzione

g

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Note

1.

Questa sezione non comprende:

a)

i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);

b)

il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);

c)

i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;

d)

le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;

e)

gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);

f)

gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);

g)

le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);

h)

gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;

ij)

i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m)

gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);

n)

gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

2.

Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:

a)

gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

b)

le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);

c)

gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3.

Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalo, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.

4.

Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.

5.

Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):

a)

le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;

b)

le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;

c)

i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

6.

Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

7.

Regola sui prodotti composti:

Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

Per l'applicazione di questa regola, si considerano:

a)

la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;

b)

le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;

c)

un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.

8.

In questa sezione, si intendono per:

a)

«Cascami ed avanzi»:

i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.

b)

«Polveri»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

CAPITOLO 72

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Note

1.

In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

a)

«Ghise gregge»:

le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

10 % o meno di cromo,

6 % o meno di manganese,

3 % o meno di fosforo,

8 % o meno di silicio,

10 % o meno, in totale, di altri elementi.

b)

«Ghise specolari»:

le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

c)

«Ferro-leghe»:

le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

più di 10 % di cromo,

più di 30 % di manganese,

più di 3 % di fosforo,

più di 8 % di silicio,

più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

d)

«Acciai»:

le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

e)

«Acciai inossidabili»:

gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

f)

«Altri acciai legati»:

gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

0,3 % o più di alluminio,

0,0008 % o più di boro,

0,3 % o più di cromo,

0,3 % o più di cobalto,

0,4 % o più di rame,

0,4 % o più di piombo,

1,65 % o più di manganese,

0,08 % o più di molibdeno,

0,3 % o più di nichel,

0,06 % o più di niobio,

0,6 % o più di silicio,

0,05 % o più di titanio,

0,3 % o più di tungsteno (wolframio),

0,1 % o più di vanadio,

0,05 % o più di zirconio,

0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

g)

«Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:

i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.

h)

«Graniglie»:

i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

ij)

«Semiprodotti»:

i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.

Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

k)

«Prodotti laminati piatti»:

i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

arrotolati in spire sovrapposte, o

non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l)

«Vergella o bordione»:

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m)

«Barre»:

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) o l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).

Questi prodotti possono:

avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

avere subito una torsione dopo la laminazione.

n)

«Profilati»:

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

o)

«Fili»:

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p)

«Barre forate per la perforazione»:

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

2.

I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

3.

I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

Note di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Ghise gregge legate»:

le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:

più di 0,2 % di cromo,

più di 0,3 % di rame,

più di 0,3 % di nichel,

più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

b)

«Acciai non legati automatici»:

gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

0,08 % o più di zolfo,

0,1 % o più di piombo,

più di 0,05 % di selenio,

più di 0,01 % di tellurio,

più di 0,05 % di bismuto.

c)

«Acciai al silicio detti “magnetici”»:

gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può conferire loro il carattere di altri acciai legati.

d)

«Acciai rapidi»:

gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.

e)

«Acciai silico-manganese»:

gli acciai che contengono, in peso:

non più di 0,7 % di carbonio,

0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e

0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

2.

La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente:

una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

Nota complementare

1.

Si considerano come:

Prodotti laminati piatti detti «magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:

inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;

inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;

inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.

«Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.

«Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:

meno di 0,6 % di carbonio

e

0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio

o

4 % o più di tungsteno,

0,8 % o più di carbonio

e

0,05 % o più di vanadio,

più di 1,2 % di carbonio

e

11 % o più e non più di 15 % di cromo,

0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

e

3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel

e

1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno,

0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

e

1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno

e

meno di 1,2 % di nichel,

0,3 % o più di carbonio

e

meno di 5,2 % di cromo

e

0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno,

0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio

e

1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel

e

0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo

e

0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

I.PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI

7201

Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

 

 

7201 10

–  Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo

 

 

 

– –  contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese

 

 

7201 10 11

– – –  con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %

1,7

7201 10 19

– – –  con tenore di silicio superiore a 1 %

1,7

7201 10 30

– –  contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese

1,7

7201 10 90

– –  contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese

esenzione

7201 20 00

–  Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

2,2

7201 50

–  Ghise gregge legate; ghise specolari

 

 

7201 50 10

– –  Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio

esenzione

7201 50 90

– –  altre

1,7

7202

Ferro-leghe

 

 

 

–  Ferromanganese

 

 

7202 11

– –  contenente, in peso, più di 2 % di carbonio

 

 

7202 11 20

– – –  di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %

2,7

7202 11 80

– – –  altro

2,7

7202 19 00

– –  altro

2,7

 

–  Ferrosilicio

 

 

7202 21 00

– –  contente, in peso, più di 55 % di silicio

5,7 (13)

7202 29

– –  altro

 

 

7202 29 10

– – –  contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio

5,7 (13)

7202 29 90

– – –  altro

5,7 (13)

7202 30 00

–  Ferro-silico-manganese

3,7

 

–  Ferrocromo

 

 

7202 41

– –  contenente, in peso, più di 4 % di carbonio

 

 

7202 41 10

– – –  contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio

4

7202 41 90

– – –  contenente, in peso, più di 6 % di carbonio

4

7202 49

– –  altro

 

 

7202 49 10

– – –  contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio

7

7202 49 50

– – –  contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio

7

7202 49 90

– – –  contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio

7

7202 50 00

–  Ferro-silico-cromo

2,7

7202 60 00

–  Ferro-nichel

esenzione

7202 70 00

–  Ferro-molibdeno

2,7

7202 80 00

–  Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

esenzione

 

–  altre

 

 

7202 91 00

– –  Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

2,7

7202 92 00

– –  Ferro-vanadio

2,7

7202 93 00

– –  Ferro-niobio

esenzione

7202 99

– –  altre

 

 

7202 99 10

– – –  Ferro-fosforo

esenzione

7202 99 30

– – –  Ferro-silico-magnesio

2,7

7202 99 80

– – –  altre

2,7

7203

Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

 

 

7203 10 00

–  Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro

esenzione

7203 90 00

–  altri

esenzione

7204

Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

 

 

7204 10 00

–  Cascami ed avanzi di ghisa

esenzione

 

–  Cascami ed avanzi di acciaio legati

 

 

7204 21

– –  di acciai inossidabili

 

 

7204 21 10

– – –  contenenti, in peso, 8 % o più di nichel

esenzione

7204 21 90

– – –  altri

esenzione

7204 29 00

– –  altri

esenzione

7204 30 00

–  Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

esenzione

 

–  altri cascami ed avanzi

 

 

7204 41

– –  Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

 

 

7204 41 10

– – –  Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature

esenzione

 

– – –  Spuntature di stampaggio o di taglio

 

 

7204 41 91

– – – –  in pacchetti

esenzione

7204 41 99

– – – –  altri

esenzione

7204 49

– –  altri

 

 

7204 49 10

– – –  spezzettati

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7204 49 30

– – – –  in pacchetti

esenzione

7204 49 90

– – – –  altri

esenzione

7204 50 00

–  Cascami lingottati

esenzione

7205

Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

 

 

7205 10 00

–  Graniglie

esenzione

 

–  Polveri

 

 

7205 21 00

– –  di acciai legati

esenzione

7205 29 00

– –  altre

esenzione

II.FERRO ED ACCIAI NON LEGATI

7206

Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

 

 

7206 10 00

–  Lingotti

esenzione

7206 90 00

–  altri

esenzione

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

 

 

 

–  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7207 11

– –  di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

 

 

 

– – –  laminati od ottenuti con colata continua

 

 

7207 11 11

– – – –  di acciai automatici

esenzione

 

– – – –  altri

 

 

7207 11 14

– – – – –  di spessore inferiore o uguale a 130 mm

esenzione

7207 11 16

– – – – –  di spessore superiore a 130 mm

esenzione

7207 11 90

– – –  fucinati

esenzione

7207 12

– –  altri, di sezione trasversale rettangolare

 

 

7207 12 10

– – –  laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 12 90

– – –  fucinati

esenzione

7207 19

– –  altri

 

 

 

– – –  di sezione trasversale circolare o poligonale

 

 

7207 19 12

– – – –  laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 19 19

– – – –  fucinati

esenzione

7207 19 80

– – –  altri

esenzione

7207 20

–  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

 

 

 

– –  di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

 

 

 

– – –  laminati od ottenuti con colata continua

 

 

7207 20 11

– – – –  di acciai automatici

esenzione

 

– – – –  altri, contenenti, in peso

 

 

7207 20 15

– – – – –  0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7207 20 17

– – – – –  0,6 % o più di carbonio

esenzione

7207 20 19

– – –  fucinati

esenzione

 

– –  altri, di sezione trasversale rettangolare

 

 

7207 20 32

– – –  laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 20 39

– – –  fucinati

esenzione

 

– –  di sezione trasversale circolare o poligonale

 

 

7207 20 52

– – –  laminati od ottenuti con colata continua

esenzione

7207 20 59

– – –  fucinati

esenzione

7207 20 80

– –  altri

esenzione

7208

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

 

 

7208 10 00

–  arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

esenzione

 

–  altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati

 

 

7208 25 00

– –  di spessore di 4,75 mm o più

esenzione

7208 26 00

– –  di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

esenzione

7208 27 00

– –  di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

 

–  altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo

 

 

7208 36 00

– –  di spessore superiore a 10 mm

esenzione

7208 37 00

– –  di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

esenzione

7208 38 00

– –  di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

esenzione

7208 39 00

– –  di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

7208 40 00

–  non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

esenzione

 

–  altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo

 

 

7208 51

– –  di spessore superiore a 10 mm

 

 

7208 51 20

– – –  di spessore superiore a 15 mm

esenzione

 

– – –  di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza

 

 

7208 51 91

– – – –  di 2 050 mm o più

esenzione

7208 51 98

– – – –  inferiore a 2 050 mm

esenzione

7208 52

– –  di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

 

 

7208 52 10

– – –  laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm

esenzione

 

– – –  altri, di larghezza

 

 

7208 52 91

– – – –  di 2 050 mm o più

esenzione

7208 52 99

– – – –  inferiore a 2 050 mm

esenzione

7208 53

– –  di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

 

 

7208 53 10

– – –  laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più

esenzione

7208 53 90

– – –  altri

esenzione

7208 54 00

– –  di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

7208 90

–  altri

 

 

7208 90 20

– –  forati

esenzione

7208 90 80

– –  altri

esenzione

7209

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti

 

 

 

–  arrotolati, semplicemente laminati a freddo

 

 

7209 15 00

– –  di spessore di 3 mm o più

esenzione

7209 16

– –  di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

 

 

7209 16 10

– – –  detti «magnetici»

esenzione

7209 16 90

– – –  altri

esenzione

7209 17

– –  di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

 

 

7209 17 10

– – –  detti «magnetici»

esenzione

7209 17 90

– – –  altri

esenzione

7209 18

– –  di spessore inferiore a 0,5 mm

 

 

7209 18 10

– – –  detti «magnetici»

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7209 18 91

– – – –  di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm

esenzione

7209 18 99

– – – –  di spessore inferiore a 0,35 mm

esenzione

 

–  non arrotolati, semplicemente laminati a freddo

 

 

7209 25 00

– –  di spessore di 3 mm o più

esenzione

7209 26

– –  di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

 

 

7209 26 10

– – –  detti «magnetici»

esenzione

7209 26 90

– – –  altri

esenzione

7209 27

– –  di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

 

 

7209 27 10

– – –  detti «magnetici»

esenzione

7209 27 90

– – –  altri

esenzione

7209 28

– –  di spessore inferiore a 0,5 mm

 

 

7209 28 10

– – –  detti «magnetici»

esenzione

7209 28 90

– – –  altri

esenzione

7209 90

–  altri

 

 

7209 90 20

– –  forati

esenzione

7209 90 80

– –  altri

esenzione

7210

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

 

 

 

–  stagnati

 

 

7210 11 00

– –  di spessore di 0,5 mm o più

esenzione

7210 12

– –  di spessore inferiore a 0,5 mm

 

 

7210 12 20

– – –  Latta

esenzione

7210 12 80

– – –  altri

esenzione

7210 20 00

–  piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno

esenzione

7210 30 00

–  zincati elettroliticamente

esenzione

 

–  zincati con altri procedimenti

 

 

7210 41 00

– –  ondulati

esenzione

7210 49 00

– –  altri

esenzione

7210 50 00

–  rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

esenzione

 

–  rivestiti di alluminio

 

 

7210 61 00

– –  rivestiti di leghe di alluminio-zinco

esenzione

7210 69 00

– –  altri

esenzione

7210 70

–  dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

 

 

7210 70 10

– –  Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

esenzione

7210 70 80

– –  altri

esenzione

7210 90

–  altri

 

 

7210 90 30

– –  placcati

esenzione

7210 90 40

– –  stagnati e stampati

esenzione

7210 90 80

– –  altri

esenzione

7211

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti

 

 

 

–  semplicemente laminati a caldo

 

 

7211 13 00

– –  laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo

esenzione

7211 14 00

– –  altri, di spessore di 4,75 mm o più

esenzione

7211 19 00

– –  altri

esenzione

 

–  semplicemente laminati a freddo

 

 

7211 23

– –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7211 23 20

– – –  detti «magnetici»

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7211 23 30

– – – –  di spessore di 0,35 mm o più

esenzione

7211 23 80

– – – –  di spessore inferiore a 0,35 mm

esenzione

7211 29 00

– –  altri

esenzione

7211 90

–  altri

 

 

7211 90 20

– –  forati

esenzione

7211 90 80

– –  altri

esenzione

7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

 

 

7212 10

–  stagnati

 

 

7212 10 10

– –  Latta semplicemente trattata in superficie

esenzione

7212 10 90

– –  altri

esenzione

7212 20 00

–  zincati elettroliticamente

esenzione

7212 30 00

–  zincati con altri procedimenti

esenzione

7212 40

–  dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

 

 

7212 40 20

– –  Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

esenzione

7212 40 80

– –  altri

esenzione

7212 50

–  altrimenti rivestiti

 

 

7212 50 20

– –  rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

esenzione

7212 50 30

– –  cromati o nichelati

esenzione

7212 50 40

– –  ramati

esenzione

 

– –  rivestiti di alluminio

 

 

7212 50 61

– – –  rivestiti di leghe di alluminio-zinco

esenzione

7212 50 69

– – –  altri

esenzione

7212 50 90

– –  altri

esenzione

7212 60 00

–  placcati

esenzione

7213

Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

 

 

7213 10 00

–  aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

esenzione

7213 20 00

–  altri, di acciai automatici

esenzione

 

–  altri

 

 

7213 91

– –  di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm

 

 

7213 91 10

– – –  del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

esenzione

7213 91 20

– – –  del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7213 91 41

– – – –  contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio

esenzione

7213 91 49

– – – –  contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7213 91 70

– – – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio

esenzione

7213 91 90

– – – –  contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio

esenzione

7213 99

– –  altri

 

 

7213 99 10

– – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7213 99 90

– – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

esenzione

7214

Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

 

 

7214 10 00

–  fucinate

esenzione

7214 20 00

–  aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

esenzione

7214 30 00

–  altre, di acciai automatici

esenzione

 

–  altre

 

 

7214 91

– –  di sezione trasversale rettangolare

 

 

7214 91 10

– – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7214 91 90

– – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

esenzione

7214 99

– –  altre

 

 

 

– – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7214 99 10

– – – –  del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

esenzione

 

– – – –  altre, di sezione circolare con diametro

 

 

7214 99 31

– – – – –  uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7214 99 39

– – – – –  inferiore a 80 mm

esenzione

7214 99 50

– – – –  altre

esenzione

 

– – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

 

 

 

– – – –  di sezione circolare con diametro

 

 

7214 99 71

– – – – –  uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7214 99 79

– – – – –  inferiore a 80 mm

esenzione

7214 99 95

– – – –  altre

esenzione

7215

Altre barre di ferro o di acciai non legati

 

 

7215 10 00

–  di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

esenzione

7215 50

–  altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

 

 

 

– –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7215 50 11

– – –  di sezione rettangolare

esenzione

7215 50 19

– – –  altre

esenzione

7215 50 80

– –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

esenzione

7215 90 00

–  altre

esenzione

7216

Profilati di ferro o di acciai non legati

 

 

7216 10 00

–  Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

esenzione

 

–  Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

 

 

7216 21 00

– –  Profilati a L

esenzione

7216 22 00

– –  Profilati a T

esenzione

 

–  Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

 

 

7216 31

– –  Profilati ad U

 

 

7216 31 10

– – –  di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm

esenzione

7216 31 90

– – –  di altezza superiore a 220 mm

esenzione

7216 32

– –  Profilati ad I

 

 

 

– – –  di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm

 

 

7216 32 11

– – – –  ad ali a facce parallele

esenzione

7216 32 19

– – – –  altri

esenzione

 

– – –  di altezza superiore a 220 mm

 

 

7216 32 91

– – – –  ad ali a facce parallele

esenzione

7216 32 99

– – – –  altri

esenzione

7216 33

– –  Profilati ad H

 

 

7216 33 10

– – –  di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm

esenzione

7216 33 90

– – –  di altezza superiore a 180 mm

esenzione

7216 40

–  Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

 

 

7216 40 10

– –  Profilati a L

esenzione

7216 40 90

– –  Profilati a T

esenzione

7216 50

–  altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo

 

 

7216 50 10

– –  di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm

esenzione

 

– –  altri

 

 

7216 50 91

– – –  Piatti a bulbo

esenzione

7216 50 99

– – –  altri

esenzione

 

–  Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

 

 

7216 61

– –  ottenuti da prodotti laminati piatti

 

 

7216 61 10

– – –  Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti

esenzione

7216 61 90

– – –  altri

esenzione

7216 69 00

– –  altri

esenzione

 

–  altri

 

 

7216 91

– –  ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

 

 

7216 91 10

– – –  Lamiere profilate (nervate)

esenzione

7216 91 80

– – –  altri

esenzione

7216 99 00

– –  altri

esenzione

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

 

 

7217 10

–  non rivestiti, anche lucidati

 

 

 

– –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7217 10 10

– – –  la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

esenzione

 

– – –  la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

 

 

7217 10 31

– – – –  aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

esenzione

7217 10 39

– – – –  altri

esenzione

7217 10 50

– –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 10 90

– –  contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

7217 20

–  zincati

 

 

 

– –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7217 20 10

– – –  la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

esenzione

7217 20 30

– – –  la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

esenzione

7217 20 50

– –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 20 90

– –  contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

7217 30

–  rivestiti di altri metalli comuni

 

 

 

– –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

 

 

7217 30 41

– – –  ramati

esenzione

7217 30 49

– – –  altri

esenzione

7217 30 50

– –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 30 90

– –  contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

7217 90

–  altri

 

 

7217 90 20

– –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

esenzione

7217 90 50

– –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

esenzione

7217 90 90

– –  contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

esenzione

III.ACCIAI INOSSIDABILI

7218

Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

 

 

7218 10 00

–  Lingotti e altre forme primarie

esenzione

 

–  altri

 

 

7218 91

– –  di sezione trasversale rettangolare

 

 

7218 91 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7218 91 80

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7218 99

– –  altri

 

 

 

– – –  di sezione trasversale quadrata

 

 

7218 99 11

– – – –  laminati od ottenuti per colata continua

esenzione

7218 99 19

– – – –  fucinati

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7218 99 20

– – – –  laminati od ottenuti per colata continua

esenzione

7218 99 80

– – – –  fucinati

esenzione

7219

Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

 

 

 

–  semplicemente laminati a caldo, arrotolati

 

 

7219 11 00

– –  di spessore superiore a 10 mm

esenzione

7219 12

– –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

 

 

7219 12 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 12 90

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 13

– –  di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

 

 

7219 13 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 13 90

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 14

– –  di spessore inferiore a 3 mm

 

 

7219 14 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 14 90

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

–  semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

 

 

7219 21

– –  di spessore superiore a 10 mm

 

 

7219 21 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 21 90

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 22

– –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm

 

 

7219 22 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 22 90

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 23 00

– –  di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

esenzione

7219 24 00

– –  di spessore inferiore a 3 mm

esenzione

 

–  semplicemente laminati a freddo

 

 

7219 31 00

– –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

esenzione

7219 32

– –  di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

 

 

7219 32 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 32 90

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 33

– –  di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

 

 

7219 33 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 33 90

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 34

– –  di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm

 

 

7219 34 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 34 90

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 35

– –  di spessore inferiore a 0,5 mm

 

 

7219 35 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7219 35 90

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7219 90

–  altri

 

 

7219 90 20

– –  forati

esenzione

7219 90 80

– –  altri

esenzione

7220

Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

 

 

 

–  semplicemente laminati a caldo

 

 

7220 11 00

– –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

esenzione

7220 12 00

– –  di spessore inferiore a 4,75 mm

esenzione

7220 20

–  semplicemente laminati a freddo

 

 

 

– –  di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso

 

 

7220 20 21

– – –  2,5 % o più di nichel

esenzione

7220 20 29

– – –  meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

– –  di spessore superiore a 0,35 mm ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso

 

 

7220 20 41

– – –  2,5 % o più di nichel

esenzione

7220 20 49

– – –  meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

– –  di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso

 

 

7220 20 81

– – –  2,5 % o più di nichel

esenzione

7220 20 89

– – –  meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7220 90

–  altri

 

 

7220 90 20

– –  forati

esenzione

7220 90 80

– –  altri

esenzione

7221 00

Vergella o bordione di acciai inossidabili

 

 

7221 00 10

–  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7221 00 90

–  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222

Barre e profilati di acciai inossidabili

 

 

 

–  Barre semplicemente laminate o estruse a caldo

 

 

7222 11

– –  di sezione circolare

 

 

 

– – –  di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso

 

 

7222 11 11

– – – –  2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 11 19

– – – –  meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

– – –  di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso

 

 

7222 11 81

– – – –  2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 11 89

– – – –  meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 19

– –  altre

 

 

7222 19 10

– – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 19 90

– – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 20

–  Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo

 

 

 

– –  di sezione circolare

 

 

 

– – –  di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso

 

 

7222 20 11

– – – –  2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 19

– – – –  meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

– – –  di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso

 

 

7222 20 21

– – – –  2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 29

– – – –  meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

– – –  di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso

 

 

7222 20 31

– – – –  2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 39

– – – –  meno di 2,5 % di nichel

esenzione

 

– –  altre, contenenti, in peso

 

 

7222 20 81

– – –  2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 20 89

– – –  meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 30

–  altre barre

 

 

 

– –  fucinate, contenenti, in peso

 

 

7222 30 51

– – –  2,5 % o più di nichel

esenzione

7222 30 91

– – –  meno di 2,5 % di nichel

esenzione

7222 30 97

– –  altre

esenzione

7222 40

–  Profilati

 

 

7222 40 10

– –  semplicemente laminati o estrusi a caldo

esenzione

7222 40 50

– –  semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

esenzione

7222 40 90

– –  altri

esenzione

7223 00

Fili di acciai inossidabili

 

 

 

–  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

 

 

7223 00 11

– –  contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo

esenzione

7223 00 19

– –  altri

esenzione

 

–  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

 

 

7223 00 91

– –  contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio

esenzione

7223 00 99

– –  altri

esenzione

IV.ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI

7224

Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati

 

 

7224 10

–  Lingotti e altre forme primarie

 

 

7224 10 10

– –  di acciai per utensili

esenzione

7224 10 90

– –  altri

esenzione

7224 90

–  altri

 

 

7224 90 02

– –  di acciai per utensili

esenzione

 

– –  altri

 

 

 

– – –  di sezione trasversale, quadrata o rettangolare

 

 

 

– – – –  laminati a caldo od ottenuti per colata continua

 

 

 

– – – – –  la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

 

 

7224 90 03

– – – – – –  di acciai rapidi

esenzione

7224 90 05

– – – – – –  contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

esenzione

7224 90 07

– – – – – –  altri

esenzione

7224 90 14

– – – – –  altri

esenzione

7224 90 18

– – – –  fucinati

esenzione

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  laminati a caldo od ottenuti per colata continua

 

 

7224 90 31

– – – – –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

7224 90 38

– – – – –  altri

esenzione

7224 90 90

– – – –  fucinati

esenzione

7225

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

 

 

 

–  di acciai al silicio detti «magnetici»

 

 

7225 11 00

– –  a grani orientati

esenzione

7225 19

– –  altri

 

 

7225 19 10

– – –  laminati a caldo

esenzione

7225 19 90

– – –  laminati a freddo

esenzione

7225 30

–  altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati

 

 

7225 30 10

– –  di acciai per utensili

esenzione

7225 30 30

– –  di acciai rapidi

esenzione

7225 30 90

– –  altri

esenzione

7225 40

–  altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

 

 

7225 40 12

– –  di acciai per utensili

esenzione

7225 40 15

– –  di acciai rapidi

esenzione

 

– –  altri

 

 

7225 40 40

– – –  di spessore superiore a 10 mm

esenzione

7225 40 60

– – –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

esenzione

7225 40 90

– – –  di spessore inferiore a 4,75 mm

esenzione

7225 50

–  altri, semplicemente laminati a freddo

 

 

7225 50 20

– –  di acciai rapidi

esenzione

7225 50 80

– –  altri

esenzione

 

–  altri

 

 

7225 91 00

– –  zincati elettroliticamente

esenzione

7225 92 00

– –  zincati con altri procedimenti

esenzione

7225 99 00

– –  altri

esenzione

7226

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

 

 

 

–  di acciai al silicio detti «magnetici»

 

 

7226 11 00

– –  a grani orientati

esenzione

7226 19

– –  altri

 

 

7226 19 10

– – –  semplicemente laminati a caldo

esenzione

7226 19 80

– – –  altri

esenzione

7226 20 00

–  di acciai rapidi

esenzione

 

–  altri

 

 

7226 91

– –  semplicemente laminati a caldo

 

 

7226 91 20

– – –  di acciai per utensili

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7226 91 91

– – – –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

esenzione

7226 91 99

– – – –  di spessore inferiore a 4,75 mm

esenzione

7226 92 00

– –  semplicemente laminati a freddo

esenzione

7226 99

– –  altri

 

 

7226 99 10

– – –  zincati elettroliticamente

esenzione

7226 99 30

– – –  zincati con altri procedimenti

esenzione

7226 99 70

– – –  altri

esenzione

7227

Vergella o bordione di altri acciai legati

 

 

7227 10 00

–  di acciai rapidi

esenzione

7227 20 00

–  di acciai silico-manganese

esenzione

7227 90

–  altri

 

 

7227 90 10

– –  contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

esenzione

7227 90 50

– –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

7227 90 95

– –  altri

esenzione

7228

Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

 

 

7228 10

–  Barre di acciai rapidi

 

 

7228 10 20

– –  semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

esenzione

7228 10 50

– –  fucinate

esenzione

7228 10 90

– –  altre

esenzione

7228 20

–  Barre di acciai silico-manganese

 

 

7228 20 10

– –  di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

esenzione

 

– –  altre

 

 

7228 20 91

– – –  semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

esenzione

7228 20 99

– – –  altre

esenzione

7228 30

–  altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo

 

 

7228 30 20

– –  di acciai per utensili

esenzione

 

– –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

 

 

7228 30 41

– – –  di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7228 30 49

– – –  altre

esenzione

 

– –  altre

 

 

 

– – –  di sezione circolare, di diametro

 

 

7228 30 61

– – – –  uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7228 30 69

– – – –  inferiore a 80 mm

esenzione

7228 30 70

– – –  di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

esenzione

7228 30 89

– – –  altre

esenzione

7228 40

–  altre barre, semplicemente fucinate

 

 

7228 40 10

– –  di acciai per utensili

esenzione

7228 40 90

– –  altre

esenzione

7228 50

–  altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

 

 

7228 50 20

– –  di acciai per utensili

esenzione

7228 50 40

– –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

 

– –  altre

 

 

 

– – –  di sezione circolare, di diametro

 

 

7228 50 61

– – – –  uguale o superiore a 80 mm

esenzione

7228 50 69

– – – –  inferiore a 80 mm

esenzione

7228 50 80

– – –  altre

esenzione

7228 60

–  altre barre

 

 

7228 60 20

– –  di acciai per utensili

esenzione

7228 60 80

– –  altre

esenzione

7228 70

–  Profilati

 

 

7228 70 10

– –  semplicemente laminati o estrusi a caldo

esenzione

7228 70 90

– –  altri

esenzione

7228 80 00

–  Barre forate per la perforazione

esenzione

7229

Fili di altri acciai legati

 

 

7229 20 00

–  di acciai silico-manganese

esenzione

7229 90

–  altri

 

 

7229 90 20

– –  di acciai rapidi

esenzione

7229 90 50

– –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

esenzione

7229 90 90

– –  altri

esenzione

CAPITOLO 73

LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

Note

1.

In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.

2.

Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

 

 

7301 10 00

–  Palancole

esenzione

7301 20 00

–  Profilati

esenzione

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

 

 

7302 10

–  Rotaie

 

 

7302 10 10

– –  conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso

esenzione

 

– –  altre

 

 

 

– – –  nuove

 

 

 

– – – –  Rotaie del tipo vignole

 

 

7302 10 21

– – – – –  di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg

esenzione

7302 10 23

– – – – –  di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg

esenzione

7302 10 29

– – – – –  di un peso al metro inferiore a 27 kg

esenzione

7302 10 40

– – – –  Rotaie a guida

esenzione

7302 10 50

– – – –  altre

esenzione

7302 10 90

– – –  usate

esenzione

7302 30 00

–  Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi

2,7

7302 40 00

–  Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

esenzione

7302 90 00

–  altri

esenzione

7303 00

Tubi e profilati cavi, di ghisa

 

 

7303 00 10

–  Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

3,2

7303 00 90

–  altri

3,2

7304

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

 

 

 

–  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti

 

 

7304 11 00

– –  di acciai inossidabili

esenzione

7304 19

– –  altri

 

 

7304 19 10

– – –  con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 19 30

– – –  con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 19 90

– – –  con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

 

–  Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

 

 

7304 22 00

– –  Aste di perforazione di acciai inossidabili

esenzione

7304 23 00

– –  altre aste di perforazione

esenzione

7304 24 00

– –  altri, di acciai inossidabili

esenzione

7304 29

– –  altri

 

 

7304 29 10

– – –  con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 29 30

– – –  con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 29 90

– – –  con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

 

–  altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

 

 

7304 31

– –  trafilati o laminati a freddo

 

 

7304 31 20

– – –  di precisione

esenzione

7304 31 80

– – –  altri

esenzione

7304 39

– –  altri

 

 

7304 39 10

– – –  greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

esenzione

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  Tubi filettati o filettabili detti gas

 

 

7304 39 52

– – – – –  zincati

esenzione

7304 39 58

– – – – –  altri

esenzione

 

– – – –  altri, con diametro esterno

 

 

7304 39 92

– – – – –  inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 39 93

– – – – –  superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 39 98

– – – – –  superiore a 406,4 mm

esenzione

 

–  altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili

 

 

7304 41 00

– –  trafilati o laminati a freddo

esenzione

7304 49

– –  altri

 

 

7304 49 10

– – –  greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7304 49 93

– – – –  con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 49 95

– – – –  con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 49 99

– – – –  con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

 

–  altri, di sezione circolare, di altri acciai legati

 

 

7304 51

– –  trafilati o laminati a freddo

 

 

 

– – –  diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza

 

 

7304 51 12

– – – –  inferiore o uguale a 0,5 m

esenzione

7304 51 18

– – – –  superiore a 0,5 m

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7304 51 81

– – – –  di precisione

esenzione

7304 51 89

– – – –  altri

esenzione

7304 59

– –  altri

 

 

7304 59 10

– – –  greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

esenzione

 

– – –  altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza

 

 

7304 59 32

– – – –  inferiore o uguale a 0,5 m

esenzione

7304 59 38

– – – –  superiore a 0,5 m

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7304 59 92

– – – –  con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

esenzione

7304 59 93

– – – –  con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7304 59 99

– – – –  con diametro esterno superiore a 406,4 mm

esenzione

7304 90 00

–  altri

esenzione

7305

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

 

 

 

–  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

 

 

7305 11 00

– –  saldati longitudinalmente ad arco sommerso

esenzione

7305 12 00

– –  saldati longitudinalmente, altri

esenzione

7305 19 00

– –  altri

esenzione

7305 20 00

–  Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

esenzione

 

–  altri, saldati

 

 

7305 31 00

– –  saldati longitudinalmente

esenzione

7305 39 00

– –  altri

esenzione

7305 90 00

–  altri

esenzione

7306

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

 

 

 

–  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

 

 

7306 11

– –  saldati, di acciai inossidabili

 

 

7306 11 10

– – –  saldati longitudinalmente

esenzione

7306 11 90

– – –  saldati elicoidalmente

esenzione

7306 19

– –  altri

 

 

7306 19 10

– – –  saldati longitudinalmente

esenzione

7306 19 90

– – –  saldati elicoidalmente

esenzione

 

–  Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

 

 

7306 21 00

– –  saldati, di acciai inossidabili

esenzione

7306 29 00

– –  altri

esenzione

7306 30

–  altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

 

 

 

– –  di precisione, aventi parete di spessore

 

 

7306 30 11

– – –  inferiore o uguale a 2 mm

esenzione

7306 30 19

– – –  superiore a 2 mm

esenzione

 

– –  altri

 

 

 

– – –  Tubi gas, filettati o filettabili

 

 

7306 30 41

– – – –  zincati

esenzione

7306 30 49

– – – –  altri

esenzione

 

– – –  altri, con diametro esterno

 

 

 

– – – –  inferiore o uguale a 168,3 mm

 

 

7306 30 72

– – – – –  zincati

esenzione

7306 30 77

– – – – –  altri

esenzione

7306 30 80

– – – –  superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm

esenzione

7306 40

–  altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili

 

 

7306 40 20

– –  trafilati o laminati a freddo

esenzione

7306 40 80

– –  altri

esenzione

7306 50

–  altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati

 

 

7306 50 20

– –  di precisione

esenzione

7306 50 80

– –  altri

esenzione

 

–  altri, saldati, di sezione non circolare

 

 

7306 61

– –  di sezione quadrata o rettangolare

 

 

7306 61 10

– – –  di acciai inossidabili

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7306 61 92

– – – –  aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm

esenzione

7306 61 99

– – – –  aventi parete di spessore superiore a 2 mm

esenzione

7306 69

– –  di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare

 

 

7306 69 10

– – –  di acciai inossidabili

esenzione

7306 69 90

– – –  altri

esenzione

7306 90 00

–  altri

esenzione

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

 

 

 

–  fusi

 

 

7307 11

– –  di ghisa non malleabile

 

 

7307 11 10

– – –  per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

3,7

7307 11 90

– – –  altri

3,7

7307 19

– –  altri

 

 

7307 19 10

– – –  di ghisa malleabile

3,7

7307 19 90

– – –  altri

3,7

 

–  altri, di acciai inossidabili

 

 

7307 21 00

– –  Flange

3,7

7307 22

– –  Gomiti, curve e manicotti, filettati

 

 

7307 22 10

– – –  Manicotti

esenzione

7307 22 90

– – –  Gomiti e curve

3,7

7307 23

– –  Accessori da saldare testa a testa

 

 

7307 23 10

– – –  Gomiti e curve

3,7

7307 23 90

– – –  altri

3,7

7307 29

– –  altri

 

 

7307 29 10

– – –  filettati

3,7

7307 29 30

– – –  per saldare

3,7

7307 29 90

– – –  altri

3,7

 

–  altri

 

 

7307 91 00

– –  Flange

3,7

7307 92

– –  Gomiti, curve e manicotti, filettati

 

 

7307 92 10

– – –  Manicotti

esenzione

7307 92 90

– – –  Gomiti e curve

3,7

7307 93

– –  Accessori da saldare testa a testa

 

 

 

– – –  il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm

 

 

7307 93 11

– – – –  Gomiti e curve

3,7

7307 93 19

– – – –  altri

3,7

 

– – –  il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm

 

 

7307 93 91

– – – –  Gomiti e curve

3,7

7307 93 99

– – – –  altri

3,7

7307 99

– –  altri

 

 

7307 99 10

– – –  filettati

3,7

7307 99 30

– – –  per saldare

3,7

7307 99 90

– – –  altri

3,7

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

 

 

7308 10 00

–  Ponti ed elementi di ponti

esenzione

7308 20 00

–  Torri e piloni

esenzione

7308 30 00

–  Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie

esenzione

p/st (87)

7308 40

–  Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature

 

 

7308 40 10

– –  Materiale per armature di miniera

esenzione

7308 40 90

– –  altro

esenzione

7308 90

–  altri

 

 

7308 90 10

– –  Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali

esenzione

 

– –  altri

 

 

 

– – –  unicamente o principalmente di lamiere

 

 

7308 90 51

– – – –  Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante

esenzione

7308 90 59

– – – –  altri

esenzione

7308 90 99

– – –  altri

esenzione

7309 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

 

 

7309 00 10

–  per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)

2,2

 

–  per materie liquide

 

 

7309 00 30

– –  con rivestimento interno o calorifugo

2,2

 

– –  altri, di capacità

 

 

7309 00 51

– – –  superiore a 100 000 litri

2,2

7309 00 59

– – –  inferiore o uguale a 100 000 litri

2,2

7309 00 90

–  per materie solide

2,2

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

 

 

7310 10 00

–  di capacità uguale o superiore a 50 litri

2,7

 

–  di capacità inferiore a 50 litri

 

 

7310 21

– –  Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura

 

 

7310 21 11

– – –  Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari

2,7

7310 21 19

– – –  Scatole per l'imballaggio delle bevande

2,7

 

– – –  altre, aventi parete di spessore

 

 

7310 21 91

– – – –  inferiore a 0,5 mm

2,7

7310 21 99

– – – –  uguale o superiore a 0,5 mm

2,7

7310 29

– –  altri

 

 

7310 29 10

– – –  aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm

2,7

7310 29 90

– – –  aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm

2,7

7311 00

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

 

 

 

–  senza saldatura

 

 

 

– –  con pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità

 

 

7311 00 11

– – –  inferiore a 20 litri

2,7

p/st

7311 00 13

– – –  uguale o superiore a 20 litri e inferiore o uguale a 50 litri

2,7

p/st

7311 00 19

– – –  superiore a 50 litri

2,7

p/st

7311 00 30

– –  altri

2,7

p/st

 

–  altri, di capacità

 

 

7311 00 91

– –  inferiore a 1 000 litri

2,7

7311 00 99

– –  uguale o superiore a 1 000 litri

2,7

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

 

 

7312 10

–  Trefoli e cavi

 

 

7312 10 20

– –  di acciaio inossidabile

esenzione

 

– –  altri, la cui sezione trasversale massima è

 

 

 

– – –  inferiore o uguale a 3 mm

 

 

7312 10 41

– – – –  rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)

esenzione

7312 10 49

– – – –  altri

esenzione

 

– – –  superiore a 3 mm

 

 

 

– – – –  Trefoli

 

 

7312 10 61

– – – – –  non rivestiti

esenzione

 

– – – – –  rivestiti

 

 

7312 10 65

– – – – – –  zincati

esenzione

7312 10 69

– – – – – –  altri

esenzione

 

– – – –  Cavi, compresi i cavi chiusi

 

 

 

– – – – –  non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è

 

 

7312 10 81

– – – – – –  superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm

esenzione

7312 10 83

– – – – – –  superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm

esenzione

7312 10 85

– – – – – –  superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm

esenzione

7312 10 89

– – – – – –  superiore a 48 mm

esenzione

7312 10 98

– – – – –  altri

esenzione

7312 90 00

–  altri

esenzione

7313 00 00

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

esenzione

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

 

 

 

–  Prodotti tessuti (tele metalliche)

 

 

7314 12 00

– –  Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile

esenzione

7314 14 00

– –  altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile

esenzione

7314 19 00

– –  altri

esenzione

7314 20

–  Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

 

 

7314 20 10

– –  di fili nervati

esenzione

7314 20 90

– –  altre

esenzione

 

–  altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro

 

 

7314 31 00

– –  zincate

esenzione

7314 39 00

– –  altre

esenzione

 

–  altre tele metalliche, griglie e reti

 

 

7314 41

– –  zincate

 

 

7314 41 10

– – –  a maglie esagonali

esenzione

7314 41 90

– – –  altre

esenzione

7314 42

– –  ricoperte di materie plastiche

 

 

7314 42 10

– – –  a maglie esagonali

esenzione

7314 42 90

– – –  altre

esenzione

7314 49 00

– –  altre

esenzione

7314 50 00

–  Lamiere e lastre, incise e stirate

esenzione

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

 

 

 

–  Catene a maglie articolate e loro parti

 

 

7315 11

– –  Catene a rulli

 

 

7315 11 10

– – –  per biciclette e motociclette

2,7

7315 11 90

– – –  altre

2,7

7315 12 00

– –  altre catene

2,7

7315 19 00

– –  Parti

2,7

7315 20 00

–  Catene antisdrucciolevoli

2,7

 

–  altre catene e catenelle

 

 

7315 81 00

– –  Catene a maglie con traversino

2,7

7315 82

– –  altre catene, a maglie saldate

 

 

7315 82 10

– – –  di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm

2,7

7315 82 90

– – –  di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm

2,7

7315 89 00

– –  altre

2,7

7315 90 00

–  altre parti

2,7

7316 00 00

Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

2,7

7317 00

Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

 

 

7317 00 10

–  Puntine da disegno

esenzione

 

–  altri

 

 

 

– –  di trafileria

 

 

7317 00 20

– – –  Chiodi in strisce o in rotoli

esenzione

7317 00 40

– – –  Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati

esenzione

 

– – –  altri

 

 

7317 00 61

– – – –  zincati

esenzione

7317 00 69

– – – –  altri

esenzione

7317 00 90

– –  altri

esenzione

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

 

 

 

–  Articoli filettati

 

 

7318 11 00

– –  Tirafondi

3,7

7318 12

– –  altre viti per legno

 

 

7318 12 10

– – –  di acciaio inossidabile

3,7

7318 12 90

– – –  altre

3,7

7318 13 00

– –  Ganci a vite e viti ad occhio

3,7

7318 14

– –  Viti autofilettanti

 

 

7318 14 10

– – –  di acciaio inossidabile

3,7

 

– – –  altre

 

 

7318 14 91

– – – –  Viti filettatrici

3,7

7318 14 99

– – – –  altre

3,7

7318 15

– –  altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

 

 

7318 15 10

– – –  Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm

3,7

 

– – –  altri

 

 

7318 15 20

– – – –  per fissare gli elementi delle strade ferrate

3,7

 

– – – –  altri

 

 

 

– – – – –  senza capocchia

 

 

7318 15 30

– – – – – –  di acciaio inossidabile

3,7

 

– – – – – –  di altri acciai, con resistenza alla trazione

 

 

7318 15 41

– – – – – – –  inferiore a 800 MPa

3,7

7318 15 49

– – – – – – –  uguale o superiore a 800 MPa

3,7

 

– – – – –  con capocchia

 

 

 

– – – – – –  con intaglio od impronta a croce

 

 

7318 15 51

– – – – – – –  di acciaio inossidabile

3,7

7318 15 59

– – – – – – –  altri

3,7

 

– – – – – –  con esagono incassato

 

 

7318 15 61

– – – – – – –  di acciaio inossidabile

3,7

7318 15 69

– – – – – – –  altri

3,7

 

– – – – – –  con esagono sporgente

 

 

7318 15 70

– – – – – – –  di acciaio inossidabile

3,7

 

– – – – – – –  di altri acciai, con resistenza alla trazione

 

 

7318 15 81

– – – – – – – –  inferiore a 800 MPa

3,7

7318 15 89

– – – – – – – –  uguale o superiore a 800 MPa

3,7

7318 15 90

– – – – – –  altri

3,7

7318 16

– –  Dadi

 

 

7318 16 10

– – –  ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm

3,7

 

– – –  altri

 

 

7318 16 30

– – – –  di acciaio inossidabile

3,7

 

– – – –  altri

 

 

7318 16 50

– – – – –  di sicurezza

3,7

 

– – – – –  altri, di diametro interno

 

 

7318 16 91

– – – – – –  inferiore o uguale a 12 mm

3,7

7318 16 99

– – – – – –  superiore a 12 mm

3,7

7318 19 00

– –  altri

3,7

 

–  Articoli non filettati

 

 

7318 21 00

– –  Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

3,7

7318 22 00

– –  altre rondelle

3,7

7318 23 00

– –  Ribadini

3,7

7318 24 00

– –  Copiglie, pernotti e chiavette

3,7

7318 29 00

– –  altri

3,7

7319

Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove

 

 

7319 20 00

–  Spilli di sicurezza

2,7

7319 30 00

–  altri spilli

2,7

7319 90

–  altri

 

 

7319 90 10

– –  Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo

2,7

7319 90 90

– –  altri

2,7

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

 

 

7320 10

–  Molle a balestra e loro foglie

 

 

 

– –  formate a caldo

 

 

7320 10 11

– – –  Molle paraboliche e loro foglie

2,7

7320 10 19

– – –  altre

2,7

7320 10 90

– –  altre

2,7

7320 20

–  Molle ad elica

 

 

7320 20 20

– –  formate a caldo

2,7

 

– –  altre

 

 

7320 20 81

– – –  Molle di compressione

2,7

7320 20 85

– – –  Molle di trazione

2,7

7320 20 89

– – –  altre

2,7

7320 90

–  altre

 

 

7320 90 10

– –  Molle a spirali piatte

2,7

7320 90 30

– –  Molle a forma di dischi

2,7

7320 90 90

– –  altre

2,7

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

 

 

 

–  Apparecchi di cottura e scaldapiatti

 

 

7321 11

– –  a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili

 

 

7321 11 10

– – –  con forno, compresi i forni separati

2,7

p/st

7321 11 90

– – –  altri

2,7

p/st

7321 12 00

– –  a combustibili liquidi

2,7

p/st

7321 19 00

– –  altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi

2,7

p/st

 

–  altri apparecchi

 

 

7321 81

– –  a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili

 

 

7321 81 10

– – –  ad eliminazione dei gas combusti

2,7

p/st

7321 81 90

– – –  altri

2,7

p/st

7321 82

– –  a combustibili liquidi

 

 

7321 82 10

– – –  ad eliminazione dei gas combusti

2,7

p/st

7321 82 90

– – –  altri

2,7

p/st

7321 89 00

– –  altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi

2,7

p/st

7321 90 00

–  Parti

2,7

7322

Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio

 

 

 

–  Radiatori e loro parti

 

 

7322 11 00

– –  di ghisa

3,2

7322 19 00

– –  altri

3,2

7322 90 00

–  altri

3,2

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

 

 

7323 10 00

–  Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi

3,2

 

–  altri

 

 

7323 91 00

– –  di ghisa, non smaltati

3,2

7323 92 00

– –  di ghisa smaltati

3,2

7323 93

– –  di acciai inossidabili

 

 

7323 93 10

– – –  Oggetti per il servizio della tavola

3,2

7323 93 90

– – –  altri

3,2

7323 94

– –  di ferro o acciaio, smaltati

 

 

7323 94 10

– – –  Oggetti per il servizio della tavola

3,2

7323 94 90

– – –  altri

3,2

7323 99

– –  altri

 

 

7323 99 10

– – –  Oggetti per il servizio della tavola

3,2

 

– – –  altri

 

 

7323 99 91

– – – –  dipinti o verniciati

3,2

7323 99 99

– – – –  altri

3,2

7324

Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

 

 

7324 10 00

–  Acquai e lavabi di acciai inossidabili

2,7

 

–  Vasche da bagno

 

 

7324 21 00

– –  di ghisa, anche smaltate

3,2

p/st

7324 29 00

– –  altri

3,2

p/st

7324 90 00

–  altri, comprese le loro parti

3,2

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

 

 

7325 10

–  di ghisa non malleabile

 

 

7325 10 50

– –  Botole

1,7

p/st

 

– –  altri

 

 

7325 10 92

– – –  Oggetti per canalizzazioni

1,7

7325 10 99

– – –  altri

1,7

 

–  altri

 

 

7325 91 00

– –  Palle ed oggetti simili per mulini

2,7

7325 99

– –  altri

 

 

7325 99 10

– – –  di ghisa malleabile

2,7

7325 99 90

– – –  altri

2,7

7326

Altri lavori di ferro o acciaio

 

 

 

–  Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati

 

 

7326 11 00

– –  Palle ed oggetti simili per mulini

2,7

7326 19

– –  altri

 

 

7326 19 10

– – –  fucinati

2,7

7326 19 90

– – –  altri

2,7

7326 20

–  Lavori di fili di ferro o acciaio

 

 

7326 20 30

– –  Gabbie ed uccelliere

2,7

7326 20 50

– –  Cestini

2,7

7326 20 80

– –  altri

2,7

7326 90

–  altri

 

 

7326 90 10

– –  Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca

2,7

7326 90 30

– –  Scale e sgabelli a gradini

2,7

7326 90 40

– –  Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci

2,7

7326 90 50

– –  Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.

2,7

7326 90 60

– –  Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia

2,7

7326 90 70

– –  Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini

2,7

 

– –  altri lavori di ferro o di acciaio

 

 

7326 90 91

– – –  fucinati

2,7

7326 90 93

– – –  stampati

2,7

7326 90 95

– – –  sinterizzati

2,7

7326 90 98

– – –  altri

2,7

CAPITOLO 74

RAME E LAVORI DI RAME

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Rame raffinato»:

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Ag

Argento

0,25

As

Arsenico

0,5

Cd

Cadmio

1,3

Cr

Cromo

1,4

Mg

Magnesio

0,8

Pb

Piombo

1,5

S

Zolfo

0,7

Sn

Stagno

0,8

Te

Tellurio

0,8

Zn

Zinco

1

Zr

Zirconio

0,3

Altri elementi (95), ciascuno

0,3

b)

«Leghe di rame»:

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:

1)

il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure

2)

il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

c)

«Leghe madri di rame»:

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.

d)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi.

e)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

f)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

g)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

h)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intende per:

a)

«Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:

lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;

l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)];

l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)].

b)

«Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

c)

«Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-zinco (ottone)].

d)

«Leghe a base di rame-nichel»:

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7401 00 00

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

esenzione

7402 00 00

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

esenzione

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

 

 

 

–  Rame raffinato

 

 

7403 11 00

– –  Catodi e sezioni di catodi

esenzione

7403 12 00

– –  Barre da filo (Wire-bars)

esenzione

7403 13 00

– –  Billette

esenzione

7403 19 00

– –  altri

esenzione

 

–  Leghe di rame

 

 

7403 21 00

– –  a base di rame-zinco (ottone)

esenzione

7403 22 00

– –  a base di rame-stagno (bronzo)

esenzione

7403 29 00

– –  altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)

esenzione

7404 00

Cascami ed avanzi di rame

 

 

7404 00 10

–  di rame raffinato

esenzione

 

–  di leghe di rame

 

 

7404 00 91

– –  a base di rame-zinco (ottone)

esenzione

7404 00 99

– –  altri

esenzione

7405 00 00

Leghe madri di rame

esenzione

7406

Polveri e pagliette di rame

 

 

7406 10 00

–  Polveri a struttura non lamellare

esenzione

7406 20 00

–  Polveri a struttura lamellare; pagliette

esenzione

7407

Barre e profilati di rame

 

 

7407 10 00

–  di rame raffinato

4,8

 

–  di leghe di rame

 

 

7407 21

– –  a base di rame-zinco (ottone)

 

 

7407 21 10

– – –  Barre

4,8

7407 21 90

– – –  Profilati

4,8

7407 29

– –  altri

 

 

7407 29 10

– – –  a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7407 29 90

– – –  altri

4,8

7408

Fili di rame

 

 

 

–  di rame raffinato

 

 

7408 11 00

– –  di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

4,8

7408 19

– –  altri

 

 

7408 19 10

– – –  di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm

4,8

7408 19 90

– – –  di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm

4,8

 

–  di leghe di rame

 

 

7408 21 00

– –  a base di rame-zinco (ottone)

4,8

7408 22 00

– –  a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7408 29 00

– –  altri

4,8

7409

Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm

 

 

 

–  di rame raffinato

 

 

7409 11 00

– –  arrotolati

4,8

7409 19 00

– –  altri

4,8

 

–  di leghe a base di rame-zinco (ottone)

 

 

7409 21 00

– –  arrotolati

4,8

7409 29 00

– –  altri

4,8

 

–  di leghe a base di rame-stagno (bronzo)

 

 

7409 31 00

– –  arrotolati

4,8

7409 39 00

– –  altri

4,8

7409 40

–  di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

 

 

7409 40 10

– –  a base di rame-nichel (cupronichel)

4,8

7409 40 90

– –  a base di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7409 90 00

–  di altre leghe di rame

4,8

7410

Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)

 

 

 

–  senza supporto

 

 

7410 11 00

– –  di rame raffinato

5,2

7410 12 00

– –  di leghe di rame

5,2

 

–  su supporto

 

 

7410 21 00

– –  di rame raffinato

5,2

7410 22 00

– –  di leghe di rame

5,2

7411

Tubi di rame

 

 

7411 10

–  di rame raffinato

 

 

 

– –  diritti, con spessore della parete

 

 

7411 10 11

– – –  superiore a 0,6 mm

4,8

7411 10 19

– – –  uguale o inferiore a 0,6 mm

4,8

7411 10 90

– –  altri

4,8

 

–  di leghe di rame

 

 

7411 21

– –  a base di rame-zinco (ottone)

 

 

7411 21 10

– – –  diritti

4,8

7411 21 90

– – –  altri

4,8

7411 22 00

– –  a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

4,8

7411 29 00

– –  altri

4,8

7412

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame

 

 

7412 10 00

–  di rame raffinato

5,2

7412 20 00

–  di leghe di rame

5,2

7413 00

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità

 

 

7413 00 20

–  di rame raffinato

5,2

7413 00 80

–  di leghe di rame

5,2

7414

 

 

 

7415

Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame

 

 

7415 10 00

–  Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili

4

 

–  altri articoli, non filettati

 

 

7415 21 00

– –  Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)

3

7415 29 00

– –  altri

3

 

–  altri articoli, filettati

 

 

7415 33 00

– –  Viti; bulloni e dadi

3

7415 39 00

– –  altri

3

7416

 

 

 

7417

 

 

 

7418

Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame

 

 

 

–  Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

 

 

7418 11 00

– –  Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

3

7418 19

– –  altri

 

 

7418 19 10

– – –  Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti

4

7418 19 90

– – –  altri

3

7418 20 00

–  Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

3

7419

Altri lavori di rame

 

 

7419 10 00

–  Catene, catenelle e loro parti

3

 

–  altri

 

 

7419 91 00

– –  colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

3

7419 99

– –  altri

 

 

7419 99 10

– – –  Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate

4,3

7419 99 30

– – –  Molle

4

7419 99 90

– – –  altri

3

CAPITOLO 75

NICHEL E LAVORI DI NICHEL

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentato in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intende per:

a)

«Nichel non legato»:

il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:

1)

il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e

2)

il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Fe

Ferro

0,5

O

Ossigeno

0,4

Altri elementi, ciascuno

0,3

b)

«Leghe di nichel»:

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1)

il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %;

2)

il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure

3)

il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

2.

Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7501

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

 

 

7501 10 00

–  Metalline di nichel

esenzione

7501 20 00

–  «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

esenzione

7502

Nichel greggio

 

 

7502 10 00

–  Nichel non legato

esenzione

7502 20 00

–  Leghe di nichel

esenzione

7503 00

Cascami ed avanzi rottami di nichel

 

 

7503 00 10

–  di nichel non legato

esenzione

7503 00 90

–  di leghe di nichel

esenzione

7504 00 00

Polveri e pagliette di nichel

esenzione

7505

Barre, profilati e fili, di nichel

 

 

 

–  Barre e profilati

 

 

7505 11 00

– –  di nichel non legato

esenzione

7505 12 00

– –  di leghe di nichel

2,9

 

–  Fili

 

 

7505 21 00

– –  di nichel non legato

esenzione

7505 22 00

– –  di leghe di nichel

2,9

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

 

 

7506 10 00

–  di nichel non legato

esenzione

7506 20 00

–  di leghe di nichel

3,3

7507

Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

 

 

 

–  Tubi

 

 

7507 11 00

– –  di nichel non legato

esenzione

7507 12 00

– –  di leghe di nichel

esenzione

7507 20 00

–  Accessori per tubi

2,5

7508

Altri lavori di nichel

 

 

7508 10 00

–  Tele metalliche e griglie, di fili di nichel

esenzione

7508 90 00

–  altri

esenzione

CAPITOLO 76

ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Note di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Alluminio non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Fe + Si (totale ferro-silicio)

1

Altri elementi (96), ciascuno

0,1 (97)

b)

«Leghe di alluminio»:

le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1)

il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure

2)

il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

2.

Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7601

Alluminio greggio

 

 

7601 10 00

–  Alluminio non legato

6 (91)

7601 20

–  Leghe di alluminio

 

 

7601 20 10

– –  primario

6

 

– –  secondario

 

 

7601 20 91

– – –  in lingotti o allo stato liquido

6

7601 20 99

– – –  altri

6

7602 00

Cascami ed avanzi di alluminio

 

 

 

–  Cascami

 

 

7602 00 11

– –  Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

esenzione

7602 00 19

– –  altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

esenzione

7602 00 90

–  Avanzi

esenzione

7603

Polveri e pagliette di alluminio

 

 

7603 10 00

–  Polveri a struttura non lamellare

5

7603 20 00

–  Polveri a struttura lamellare; pagliette

5

7604

Barre e profilati di alluminio

 

 

7604 10

–  di alluminio non legato

 

 

7604 10 10

– –  Barre

7,5

7604 10 90

– –  Profilati

7,5

 

–  di leghe di alluminio

 

 

7604 21 00

– –  Profilati cavi

7,5

7604 29

– –  altri

 

 

7604 29 10

– – –  Barre

7,5

7604 29 90

– – –  Profilati

7,5

7605

Fili di alluminio

 

 

 

–  di alluminio non legato

 

 

7605 11 00

– –  di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

7,5

7605 19 00

– –  altri

7,5

 

–  di leghe di alluminio

 

 

7605 21 00

– –  di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

7,5

7605 29 00

– –  altri

7,5

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

 

 

 

–  di forma quadrata o rettangolare

 

 

7606 11

– –  di alluminio non legato

 

 

7606 11 10

– – –  dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7,5

 

– – –  altri, di spessore

 

 

7606 11 91

– – – –  inferiore a 3 mm

7,5

7606 11 93

– – – –  uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm

7,5

7606 11 99

– – – –  uguale o superiore a 6 mm

7,5

7606 12

– –  di leghe di alluminio

 

 

7606 12 10

– – –  Nastri di alluminio per tende veneziane

7,5

 

– – –  altri

 

 

7606 12 50

– – – –  dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

7,5

 

– – – –  altri, di spessore

 

 

7606 12 91

– – – – –  inferiore a 3 mm

7,5

7606 12 93

– – – – –  uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm

7,5

7606 12 99

– – – – –  uguale o superiore a 6 mm

7,5

 

–  altri

 

 

7606 91 00

– –  di alluminio non legato

7,5

7606 92 00

– –  di leghe di alluminio

7,5

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

 

 

 

–  senza supporto

 

 

7607 11

– –  semplicemente laminati

 

 

 

– – –  di spessore inferiore a 0,021 mm

 

 

7607 11 11

– – – –  in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 kg

7,5

7607 11 19

– – – –  altri

7,5

7607 11 90

– – –  di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm

7,5

7607 19

– –  altri

 

 

7607 19 10

– – –  di spessore inferiore a 0,021 mm

7,5

 

– – –  di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm

 

 

7607 19 91

– – – –  autoadesivi

7,5

7607 19 99

– – – –  altri

7,5

7607 20

–  su supporto

 

 

7607 20 10

– –  di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm

10

 

– –  di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm

 

 

7607 20 91

– – –  autoadesivi

7,5

7607 20 99

– – –  altri

7,5

7608

Tubi di alluminio

 

 

7608 10 00

–  di alluminio non legato

7,5

7608 20

–  di leghe di alluminio

 

 

7608 20 20

– –  saldati

7,5

 

– –  altri

 

 

7608 20 81

– – –  semplicemente estrusi a caldo

7,5

7608 20 89

– – –  altri

7,5

7609 00 00

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

5,9

7610

Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

 

 

7610 10 00

–  Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

6

p/st (87)

7610 90

–  altri

 

 

7610 90 10

– –  Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni

7

7610 90 90

– –  altri

6

7611 00 00

Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

6

7612

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

 

 

7612 10 00

–  Astucci tubolari flessibili

6

7612 90

–  altri

 

 

7612 90 10

– –  Astucci tubolari rigidi

6

7612 90 20

– –  Recipienti del tipo utilizzato per aerosol

6

p/st

 

– –  altri, di capacità

 

 

7612 90 91

– – –  uguale o superiore a 50 litri

6

7612 90 98

– – –  inferiore a 50 litri

6

7613 00 00

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

6

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

 

 

7614 10 00

–  con anima di acciaio

6

7614 90 00

–  altri

6

7615

Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio

 

 

 

–  Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

 

 

7615 11 00

– –  Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

6

7615 19

– –  altri

 

 

7615 19 10

– – –  di getti di alluminio

6

7615 19 90

– – –  altri

6

7615 20 00

–  Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

6

7616

Altri lavori di alluminio

 

 

7616 10 00

–  Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

6

 

–  altri

 

 

7616 91 00

– –  Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio

6

7616 99

– –  altri

 

 

7616 99 10

– – –  di getti di alluminio

6

7616 99 90

– – –  altri

6

CAPITOLO 78

PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

Nota

1.

In questo capitolo, si intende per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende:

il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Ag

Argento

0,02

As

Arsenico

0,005

Bi

Bismuto

0,05

Ca

Calcio

0,002

Cd

Cadmio

0,002

Cu

Rame

0,08

Fe

Ferro

0,002

S

Zolfo

0,002

Sb

Antimonio

0,005

Sn

Stagno

0,005

Zn

Zinco

0,002

Altri [per esempio: Te (tellurio)], ciascuno

0,001

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7801

Piombo greggio

 

 

7801 10 00

–  Piombo raffinato

2,5

 

–  altro

 

 

7801 91 00

– –  contenente antimonio come altro elemento predominante in peso

2,5 (98)

7801 99

– –  altro

 

 

7801 99 10

– – –  contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (11)

esenzione

 

– – –  altro

 

 

7801 99 91

– – – –  Leghe di piombo

2,5

7801 99 99

– – – –  altro

2,5

7802 00 00

Cascami ed avanzi di piombo

esenzione

7803

 

 

 

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

 

 

 

–  Lamiere, fogli e nastri

 

 

7804 11 00

– –  Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

5

7804 19 00

– –  altri

5

7804 20 00

–  Polveri e pagliette

esenzione

7805

 

 

 

7806 00

Altri lavori di piombo

 

 

7806 00 10

–  Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)

esenzione

7806 00 30

–  Barre, profilati e fili

5

7806 00 50

–  Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

5

7806 00 90

–  altri

5

CAPITOLO 79

ZINCO E LAVORI DI ZINCO

Nota

1.

In questo capitolo si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«zinco non legato»:

il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

b)

«leghe di zinco»:

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

c)

«zinco polverizzato»:

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

7901

Zinco greggio

 

 

 

–  Zinco non legato

 

 

7901 11 00

– –  contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco

2,5

7901 12

– –  contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco

 

 

7901 12 10

– – –  contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco

2,5

7901 12 30

– – –  contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco

2,5

7901 12 90

– – –  contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco

2,5

7901 20 00

–  Leghe di zinco

2,5

7902 00 00

Cascami ed avanzi di zinco

esenzione

7903

Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

 

 

7903 10 00

–  Zinco polverizzato

2,5

7903 90 00

–  altri

2,5

7904 00 00

Barre, profilati e fili, di zinco

5

7905 00 00

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

5

7906

 

 

 

7907 00

Altri lavori di zinco

 

 

7907 00 10

–  Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

5

7907 00 90

–  altri

5

CAPITOLO 80

STAGNO E LAVORI DI STAGNO

Nota

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Barre»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b)

«Profilati»:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c)

«Fili»:

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

d)

«Lamiere, nastri e fogli»:

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e)

«Tubi»:

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

Nota di sottovoci

1.

In questo capitolo, si intendono per:

a)

«Stagno non legato»:

il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

Altri elementi

Elemento

Tenore limite %, in peso

Bi

Bismuto

0,1

Cu

Rame

0,4

b)

«Leghe di stagno»:

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

1)

il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure

2)

il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8001

Stagno greggio

 

 

8001 10 00

–  Stagno non legato

esenzione

8001 20 00

–  Leghe di stagno

esenzione

8002 00 00

Cascami ed avanzi di stagno

esenzione

8003 00 00

Barre, profilati e fili, di stagno

esenzione

8004

 

 

 

8005

 

 

 

8006

 

 

 

8007 00

Altri lavori di stagno

 

 

8007 00 10

–  Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,2 mm

esenzione

8007 00 30

–  Fogli e nastri sottili (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette

esenzione

8007 00 50

–  Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

esenzione

8007 00 90

–  altri

esenzione

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

Nota di sottovoci

1.

La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8101 10 00

–  Polveri

5

 

–  altri

 

 

8101 94 00

– –  Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

5

8101 96 00

– –  Fili

6

8101 97 00

– –  Cascami e avanzi

esenzione

8101 99

– –  altri

 

 

8101 99 10

– – –  Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

6

8101 99 90

– – –  altri

7

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8102 10 00

–  Polveri

4

 

–  altri

 

 

8102 94 00

– –  Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

3

8102 95 00

– –  Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

5

8102 96 00

– –  Fili

6,1

8102 97 00

– –  Cascami e avanzi

esenzione

8102 99 00

– –  altri

7

8103

Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8103 20 00

–  Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

esenzione

8103 30 00

–  Cascami e avanzi

esenzione

8103 90

–  altri

 

 

8103 90 10

– –  Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli

3

8103 90 90

– –  altri

4

8104

Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

 

–  Magnesio greggio

 

 

8104 11 00

– –  contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

5,3

8104 19 00

– –  altri

4

8104 20 00

–  Cascami e avanzi

esenzione

8104 30 00

–  Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri

4

8104 90 00

–  altri

4

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8105 20 00

–  Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri

esenzione

8105 30 00

–  Cascami e avanzi

esenzione

8105 90 00

–  altri

3

8106 00

Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8106 00 10

–  Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri

esenzione

8106 00 90

–  altri

2

8107

Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8107 20 00

–  Cadmio greggio; polveri

3

8107 30 00

–  Cascami e avanzi

esenzione

8107 90 00

–  altri

4

8108

Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8108 20 00

–  Titanio greggio; polveri

5

8108 30 00

–  Cascami e avanzi

5

8108 90

–  altri

 

 

8108 90 30

– –  Barre, profilati e fili

7

8108 90 50

– –  Lamiere, nastri e fogli

7

8108 90 60

– –  Tubi

7

8108 90 90

– –  altri

7

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8109 20 00

–  Zirconio greggio; polveri

5

8109 30 00

–  Cascami e avanzi

esenzione

8109 90 00

–  altri

9

8110

Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8110 10 00

–  Antimonio greggio; polveri

7

8110 20 00

–  Cascami e avanzi

esenzione

8110 90 00

–  altri

7

8111 00

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

 

–  Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri

 

 

8111 00 11

– –  Manganese greggio; polveri

esenzione

8111 00 19

– –  Cascami e avanzi

esenzione

8111 00 90

–  altri

5

8112

Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi

 

 

 

–  Berillio

 

 

8112 12 00

– –  greggio; polveri

esenzione

8112 13 00

– –  Cascami e avanzi

esenzione

8112 19 00

– –  altri

3

 

–  Cromo

 

 

8112 21

– –  greggio; polveri

 

 

8112 21 10

– – –  Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel

esenzione

8112 21 90

– – –  altri

3

8112 22 00

– –  Cascami e avanzi

esenzione

8112 29 00

– –  altri

5

 

–  Tallio

 

 

8112 51 00

– –  greggio; polveri

1,5

8112 52 00

– –  Cascami e avanzi

esenzione

8112 59 00

– –  altri

3

 

–  altri

 

 

8112 92

– –  greggi; cascami e avanzi; polveri

 

 

8112 92 10

– – –  Afnio (celtio)

3

 

– – –  Niobio (colombio), renio, gallio, indio, vanadio, germanio

 

 

8112 92 21

– – – –  Cascami e avanzi

esenzione

 

– – – –  altri

 

 

8112 92 31

– – – – –  Niobio (colombio), renio

3

8112 92 81

– – – – –  Indio

2

8112 92 89

– – – – –  Gallio

1,5

8112 92 91

– – – – –  Vanadio

esenzione

8112 92 95

– – – – –  Germanio

4,5

8112 99

– –  altri

 

 

8112 99 20

– – –  Afnio (celtio), germanio

7

8112 99 30

– – –  Niobio (colombio), renio

9

8112 99 70

– – –  Gallio, indio, vanadio

3

8113 00

Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

 

 

8113 00 20

–  greggio

4

8113 00 40

–  Cascami e avanzi

esenzione

8113 00 90

–  altri

5

CAPITOLO 82

UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

Note

1.

Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

a)

di metallo comune;

b)

di carburi metallici o di cermet;

c)

di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;

d)

di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2.

Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.

Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).

3.

Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8201

Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

 

 

8201 10 00

–  Vanghe e pale

1,7

p/st

8201 20 00

–  Forche

1,7

p/st

8201 30 00

–  Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi

1,7

8201 40 00

–  Asce, roncole e simili utensili taglienti

1,7

8201 50 00

–  Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano

1,7

p/st

8201 60 00

–  Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani

1,7

8201 90 00

–  altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

1,7

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

 

 

8202 10 00

–  Seghe a mano

1,7

8202 20 00

–  Lame di seghe a nastro

1,7

 

–  Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)

 

 

8202 31 00

– –  con parte operante di acciaio

2,7

8202 39 00

– –  altre, comprese le parti

2,7

8202 40 00

–  Catene di seghe dette «taglienti»

1,7

 

–  altre lame di seghe

 

 

8202 91 00

– –  Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli

2,7

8202 99

– –  altre

 

 

 

– – –  con parte operante di acciaio

 

 

8202 99 11

– – – –  per la lavorazione dei metalli

2,7

8202 99 19

– – – –  per la lavorazione di altre materie

2,7

8202 99 90

– – –  con parte operante di altre materie

2,7

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano

 

 

8203 10 00

–  Lime, raspe ed utensili simili

1,7

8203 20

–  Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili

 

 

8203 20 10

– –  Pinzette e pinze per depilare

1,7

8203 20 90

– –  altri

1,7

8203 30 00

–  Cesoie per metalli ed utensili simili

1,7

8203 40 00

–  Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

1,7

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

 

 

 

–  Chiavi per dadi a mano

 

 

8204 11 00

– –  ad apertura fissa

1,7

8204 12 00

– –  ad apertura variabile

1,7

8204 20 00

–  Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

1,7

8205

Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

 

 

8205 10 00

–  Utensili per forare, filettare o maschiare

1,7

8205 20 00

–  Martelli e mazze

3,7

8205 30 00

–  Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno

3,7

8205 40 00

–  cacciaviti

3,7

 

–  altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)

 

 

8205 51 00

– –  per uso domestico

3,7

8205 59

– –  altri

 

 

8205 59 10

– – –  Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori

3,7

8205 59 30

– – –  Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante

2,7

8205 59 90

– – –  altri

2,7

8205 60 00

–  Lampade per saldare e simili

2,7

8205 70 00

–  Morse, sergenti e simili

3,7

8205 80 00

–  Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

2,7

8205 90 00

–  Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci

3,7

8206 00 00

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

3,7

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

 

 

 

–  Utensili di perforazione o di sondaggio

 

 

8207 13 00

– –  con parte operante di cermet

2,7

8207 19

– –  altri, comprese le parti

 

 

8207 19 10

– – –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

8207 19 90

– – –  altri

2,7

8207 20

–  Filiere per trafilare o estrudere i metalli

 

 

8207 20 10

– –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

8207 20 90

– –  con parte operante di altre materie

2,7

8207 30

–  Utensili per imbutire, stampare o punzonare

 

 

8207 30 10

– –  per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 30 90

– –  altri

2,7

8207 40

–  Utensili per maschiare o filettare

 

 

 

– –  per la lavorazione dei metalli

 

 

8207 40 10

– – –  Utensili per maschiare

2,7

8207 40 30

– – –  Utensili per filettare

2,7

8207 40 90

– –  altri

2,7

8207 50

–  Utensili per forare

 

 

8207 50 10

– –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

 

– –  con parte operante di altre materie

 

 

8207 50 30

– – –  Punte da trapano per muratura

2,7

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  per la lavorazione dei metalli, con parte operante

 

 

8207 50 50

– – – – –  di cermet

2,7

8207 50 60

– – – – –  di acciaio rapido

2,7

8207 50 70

– – – – –  di altre materie

2,7

8207 50 90

– – – –  altri

2,7

8207 60

–  Utensili per alesare o scanalare

 

 

8207 60 10

– –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

 

– –  con parte operante di altre materie

 

 

 

– – –  Utensili per alesare

 

 

8207 60 30

– – – –  per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 60 50

– – – –  altri

2,7

 

– – –  Utensili per scanalare

 

 

8207 60 70

– – – –  per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 60 90

– – – –  altri

2,7

8207 70

–  Utensili per fresare

 

 

 

– –  per la lavorazione dei metalli, con parte operante

 

 

8207 70 10

– – –  di cermet

2,7

 

– – –  di altre materie

 

 

8207 70 31

– – – –  Frese con codolo

2,7

8207 70 35

– – – –  Frese-madri

2,7

8207 70 38

– – – –  altre

2,7

8207 70 90

– –  altri

2,7

8207 80

–  Utensili per tornire

 

 

 

– –  per la lavorazione dei metalli, con parte operante

 

 

8207 80 11

– – –  di cermet

2,7

8207 80 19

– – –  di altre materie

2,7

8207 80 90

– –  altri

2,7

8207 90

–  altri utensili intercambiabili

 

 

8207 90 10

– –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

2,7

 

– –  con parte operante di altre materie

 

 

8207 90 30

– – –  Lame da cacciavite

2,7

8207 90 50

– – –  Utensili per tagliare ingranaggi

2,7

 

– – –  altri, con parte operante

 

 

 

– – – –  di cermet

 

 

8207 90 71

– – – – –  per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 90 78

– – – – –  altri

2,7

 

– – – –  di altre materie

 

 

8207 90 91

– – – – –  per la lavorazione dei metalli

2,7

8207 90 99

– – – – –  altri

2,7

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

 

 

8208 10 00

–  per la lavorazione dei metalli

1,7

8208 20 00

–  per la lavorazione del legno

1,7

8208 30

–  per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare

 

 

8208 30 10

– –  Coltelli circolari

1,7

8208 30 90

– –  altri

1,7

8208 40 00

–  per macchine agricole, orticole o forestali

1,7

8208 90 00

–  altri

1,7

8209 00

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

 

 

8209 00 20

–  Placchette intercambiabili

2,7

8209 00 80

–  altri

2,7

8210 00 00

Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

2,7

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

 

 

8211 10 00

–  Assortimenti

8,5

 

–  altri

 

 

8211 91

– –  Coltelli da tavola a lama fissa

 

 

8211 91 30

– – –  Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile

8,5

8211 91 80

– – –  altri

8,5

8211 92 00

– –  altri coltelli a lama fissa

8,5

8211 93 00

– –  Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

8,5

8211 94 00

– –  Lame

6,7

8211 95 00

– –  Manici di metalli comuni

2,7

8212

Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

 

 

8212 10

–  Rasoi

 

 

8212 10 10

– –  Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili

2,7

p/st

8212 10 90

– –  altri

2,7

p/st

8212 20 00

–  Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri

2,7

1 000 p/st

8212 90 00

–  altre parti

2,7

8213 00 00

Forbici a due branche e loro lame

4,2

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

 

 

8214 10 00

–  Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame

2,7

8214 20 00

–  Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

2,7

8214 90 00

–  altri

2,7

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

 

 

8215 10

–  Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato

 

 

8215 10 20

– –  contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati

4,7

 

– –  altri

 

 

8215 10 30

– – –  di acciai inossidabili

8,5

8215 10 80

– – –  altri

4,7

8215 20

–  altri assortimenti

 

 

8215 20 10

– –  di acciai inossidabili

8,5

8215 20 90

– –  altri

4,7

 

–  altri

 

 

8215 91 00

– –  argentati, dorati o platinati

4,7

8215 99

– –  altri

 

 

8215 99 10

– – –  di acciai inossidabili

8,5

8215 99 90

– – –  altri

4,7

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

Note

1.

Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).

2.

Ai sensi della voce 8302, per «rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8301

Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

 

 

8301 10 00

–  Lucchetti

2,7

8301 20 00

–  Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli

2,7

8301 30 00

–  Serrature del tipo utilizzato per mobili

2,7

8301 40

–  altre serrature; catenacci

 

 

 

– –  Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici

 

 

8301 40 11

– – –  Serrature a cilindri

2,7

8301 40 19

– – –  altre

2,7

8301 40 90

– –  altre serrature; catenacci

2,7

8301 50 00

–  Fermagli e montature a fermaglio con serratura

2,7

8301 60 00

–  Parti

2,7

8301 70 00

–  Chiavi presentate isolatamente

2,7

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

 

 

8302 10 00

–  Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)

2,7

8302 20 00

–  Rotelle

2,7

8302 30 00

–  altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

2,7

 

–  altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili

 

 

8302 41

– –  per edifici

 

 

8302 41 10

– – –  per porte

2,7

8302 41 50

– – –  per finestre e porte-finestre

2,7

8302 41 90

– – –  altri

2,7

8302 42 00

– –  altri, per mobili

2,7

8302 49 00

– –  altri

2,7

8302 50 00

–  Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

2,7

8302 60 00

–  Congegni di chiusura automatica per porte

2,7

8303 00

Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

 

 

8303 00 10

–  Casseforti

2,7

p/st

8303 00 30

–  Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza

2,7

8303 00 90

–  Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili

2,7

8304 00 00

Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

2,7

8305

Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni

 

 

8305 10 00

–  Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori

2,7

8305 20 00

–  Punti metallici presentati in barrette

2,7

8305 90 00

–  altri, comprese le parti

2,7

8306

Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni

 

 

8306 10 00

–  Campane, campanelli, gong ed oggetti simili

esenzione

 

–  Statuette ed altri oggetti di ornamento

 

 

8306 21 00

– –  argentati, dorati o platinati

esenzione

8306 29

– –  altri

 

 

8306 29 10

– – –  di rame

esenzione

8306 29 90

– – –  di altri metalli comuni

esenzione

8306 30 00

–  Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

2,7

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

 

 

8307 10 00

–  di ferro o di acciaio

2,7

8307 90 00

–  di altri metalli comuni

2,7

8308

Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

 

 

8308 10 00

–  Graffette, ganci ed occhielli

2,7

8308 20 00

–  Rivetti tubolari o a gambo biforcuto

2,7

8308 90 00

–  altri, comprese le parti

2,7

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

 

 

8309 10 00

–  Tappi a corona

2,7

8309 90

–  altri

 

 

8309 90 10

– –  Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm

3,7

8309 90 90

– –  altri

2,7

8310 00 00

Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

2,7

8311

Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

 

 

8311 10

–  Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

 

 

8311 10 10

– –  Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie

2,7

8311 10 90

– –  altri

2,7

8311 20 00

–  Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

2,7

8311 30 00

–  Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni

2,7

8311 90 00

–  altri

2,7

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1.

Questa sezione non comprende:

a)

i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

b)

gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205) o di pelli da pellicceria (voce 4303);

c)

i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);

d)

le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);

e)

le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);

f)

le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);

g)

le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

h)

le aste di perforazione (voce 7304);

ij)

le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);

k)

gli oggetti dei capitoli 82 o 83;

l)

gli oggetti della sezione XVII;

m)

gli oggetti del capitolo 90;

n)

gli oggetti di orologeria (capitolo 91);

o)

gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);

p)

gli oggetti del capitolo 95;

q)

i nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte).

2.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

a)

le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

b)

le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517;

c)

le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8487 o 8548.

3.

Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

4.

Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

5.

Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

Note complementari

1.

Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.

2.

Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.

3.

A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate con invii scaglionati.

CAPITOLO 84

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;

b)

le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);

c)

le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);

d)

gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

e)

gli aspirapolvere della voce 8508;

f)

gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525;

g)

le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).

2.

Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 9 del presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486, da un lato, sia nelle voci da 8425 a 8480, dall’altro, sono da classificare, a seconda dei casi, nelle voci da 8401 a 8424 o nella voce 8486.

Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:

a)

le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);

b)

gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);

c)

i diffusori per zuccherifici (voce 8438);

d)

le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);

e)

gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.

Non rientrano nella voce 8422:

a)

le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);

b)

le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472.

Non rientrano nella voce 8424: le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voci 8443).

3.

Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.

4.

Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:

a)

cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);

b)

utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure

c)

trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).

5.

A)

Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione» si intendono le macchine atte a

1)

registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;

2)

essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;

3)

eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; e

4)

eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione.

B)

Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.

C)

Con riserva delle disposizioni dei paragrafi D) ed E) seguenti, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatico dell’informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

1)

essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione;

2)

essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e

3)

essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabili dal sistema.

Le unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

Tuttavia, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y, nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi C) 2) e C) 3 sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.

D)

La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla nota 5 C):

1)

le stampanti, le copiatrici, le telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro;

2)

gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa);

3)

le casse acustiche e i microfoni;

4)

le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali; o

5)

i monitor e i proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione.

E)

Le macchine che incorporano una macchina automatica per l’elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua.

6.

Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.

7.

Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.

In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

8.

Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

9.

A)

Le note 8 a) e 8 b) del capitolo 85 si applicano anche alle espressioni «dispositivi a semiconduttore» e «circuiti integrati elettronici», quali utilizzate nella presente nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai fini di questa nota e della voce 8486, l'espressione «dispositivi a semicondutore» comprende anche i dispositivi fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce.

B)

Per l'applicazione della presente nota e della voce 8486, l'espressione «fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto»comprende la fabbricazionedei substrati utilizzati in tali dispositivi. Essa non comprende la fabbricazione di vetro o l’assiemaggio di placchette per circuiti stampati o di altri componenti elettroniche sullo schermo piatto. I dispositivi di visualizzazione a schermo piatto non comprendono la tecnologia a tubo catodico.

C)

La voce 8486 comprende anche le macchine e gli apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per:

1)

la produzione o la riparazione di maschere e reticoli;

2)

l'assiemaggio dei dispositivi a semiconduttore o dei circuiti integrati elettronici; e

3)

il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti elettronici integrati e dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.

D)

Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi corrispondenti alla descrizione della voce 8486 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.

Note di sottovoci

1.

Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 C) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (per esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (per esempio: mensola di visualizzazione o stampante).

2.

La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

Note complementari

1.

Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

2.

La sottovoce 8471 70 30 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8401

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

 

 

8401 10 00

–  Reattori nucleari (Euratom)

5,7

8401 20 00

–  Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)

3,7

8401 30 00

–  Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)

3,7

gi F/S

8401 40 00

–  Parti di reattori nucleari (Euratom)

3,7

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

 

 

 

–  Caldaie a vapore

 

 

8402 11 00

– –  Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

2,7

8402 12 00

– –  Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

2,7

8402 19

– –  altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

 

 

8402 19 10

– – –  Caldaie a tubi da fumo

2,7

8402 19 90

– – –  altre

2,7

8402 20 00

–  Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

2,7

8402 90 00

–  Parti

2,7

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

 

 

8403 10

–  Caldaie

 

 

8403 10 10

– –  di ghisa

2,7

8403 10 90

– –  altre

2,7

8403 90

–  Parti

 

 

8403 90 10

– –  di ghisa

2,7

8403 90 90

– –  altre

2,7

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

 

 

8404 10 00

–  Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403

2,7

8404 20 00

–  Condensatori per macchine a vapore

2,7

8404 90 00

–  Parti

2,7

8405

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

 

 

8405 10 00

–  Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

1,7

8405 90 00

–  Parti

1,7

8406

Turbine a vapore

 

 

8406 10 00

–  Turbine per la propulsione di navi

2,7

 

–  altre turbine

 

 

8406 81

– –  di potenza superiore a 40 MW

 

 

8406 81 10

– – –  Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici

2,7

8406 81 90

– – –  altre

2,7

8406 82

– –  di potenza inferiore o uguale a 40 MW

 

 

 

– – –  Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza

 

 

8406 82 11

– – – –  inferiore o uguale a 10 MW

2,7

8406 82 19

– – – –  superiore a 10 MW

2,7

8406 82 90

– – –  altre

2,7

8406 90

–  Parti

 

 

8406 90 10

– –  Pale, palette, alette e rotori

2,7

8406 90 90

– –  altre

2,7

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

 

 

8407 10 00

–  Motori per l'aviazione

1,7 (99)

p/st

 

–  Motori per la propulsione di navi

 

 

8407 21

– –  di tipo fuoribordo

 

 

8407 21 10

– – –  di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

6,2

p/st

 

– – –  di cilindrata superiore a 325 cm3

 

 

8407 21 91

– – – –  di potenza inferiore o uguale a 30 kW

4,2

p/st

8407 21 99

– – – –  di potenza superiore a 30 kW

4,2

p/st

8407 29

– –  altri

 

 

8407 29 20

– – –  di potenza inferiore o uguale a 200 kW

4,2

p/st

8407 29 80

– – –  di potenza superiore a 200 kW

4,2

p/st

 

–  Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87

 

 

8407 31 00

– –  di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

2,7

p/st

8407 32

– –  di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

 

 

8407 32 10

– – –  di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3

2,7

p/st

8407 32 90

– – –  di cilindrata superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

2,7

p/st

8407 33

– –  di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm3

 

 

8407 33 10

– – –  destinati all'industria di montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705

2,7

p/st

8407 33 90

– – –  altri

2,7

p/st

8407 34

– –  di cilindrata superiore a 1 000 cm3

 

 

8407 34 10

– – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (11)

2,7

p/st

 

– – –  altri

 

 

8407 34 30

– – – –  usati

4,2

p/st

 

– – – –  nuovi, di cilindrata

 

 

8407 34 91

– – – – –  inferiore o uguale a 1 500 cm3

4,2

p/st

8407 34 99

– – – – –  superiore a 1 500 cm3

4,2

p/st

8407 90

–  altri motori

 

 

8407 90 10

– –  di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3

2,7

p/st

 

– –  di cilindrata superiore a 250 cm3

 

 

8407 90 50

– – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (11)

2,7

p/st

 

– – –  altri

 

 

8407 90 80

– – – –  di potenza inferiore o uguale a 10 kW

4,2

p/st

8407 90 90

– – – –  di potenza superiore a 10 kW

4,2

p/st

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

 

 

8408 10

–  Motori per la propulsione di navi

 

 

 

– –  usati

 

 

8408 10 11

– – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

esenzione

p/st

8408 10 19

– – –  altri

2,7

p/st

 

– –  nuovi, di potenza

 

 

 

– – –  inferiore o uguale a 15 kW

 

 

8408 10 22

– – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

esenzione

p/st

8408 10 24

– – – –  altri

2,7

p/st

 

– – –  superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 50 kW

 

 

8408 10 26

– – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

esenzione

p/st

8408 10 28

– – – –  altri

2,7

p/st

 

– – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

 

 

8408 10 31

– – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

esenzione

p/st

8408 10 39

– – – –  altri

2,7

p/st

 

– – –  superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

 

 

8408 10 41

– – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

esenzione

p/st

8408 10 49

– – – –  altri

2,7

p/st

 

– – –  superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW

 

 

8408 10 51

– – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

esenzione

p/st

8408 10 59

– – – –  altri

2,7

p/st

 

– – –  superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW

 

 

8408 10 61

– – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

esenzione

p/st

8408 10 69

– – – –  altri

2,7

p/st

 

– – –  superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW

 

 

8408 10 71

– – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

esenzione

p/st

8408 10 79

– – – –  altri

2,7

p/st

 

– – –  superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW

 

 

8408 10 81

– – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

esenzione

p/st

8408 10 89

– – – –  altri

2,7

p/st

 

– – –  superiore a 5 000 kW

 

 

8408 10 91

– – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

esenzione

p/st

8408 10 99

– – – –  altri

2,7

p/st

8408 20

–  Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87

 

 

8408 20 10

– –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (11)

2,7

p/st

 

– –  altri

 

 

 

– – –  per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza

 

 

8408 20 31

– – – –  inferiore o uguale a 50 kW

4,2

p/st

8408 20 35

– – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

4,2

p/st

8408 20 37

– – – –  superiore a 100 kW

4,2

p/st

 

– – –  per altri veicoli del capitolo 87, di potenza

 

 

8408 20 51

– – – –  inferiore o uguale a 50 kW

4,2

p/st

8408 20 55

– – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

4,2

p/st

8408 20 57

– – – –  superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

4,2

p/st

8408 20 99

– – – –  superiore a 200 kW

4,2

p/st

8408 90

–  altri motori

 

 

8408 90 21

– –  di propulsione per veicoli ferroviari

4,2

p/st

 

– –  altri

 

 

8408 90 27

– – –  usati

4,2

p/st

 

– – –  nuovi, di potenza

 

 

8408 90 41

– – – –  inferiore o uguale a 15 kW

4,2

p/st

8408 90 43

– – – –  superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW

4,2

p/st

8408 90 45

– – – –  superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW

4,2

p/st

8408 90 47

– – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

4,2

p/st

8408 90 61

– – – –  superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

4,2

p/st

8408 90 65

– – – –  superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW

4,2

p/st

8408 90 67

– – – –  superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW

4,2

p/st

8408 90 81

– – – –  superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW

4,2

p/st

8408 90 85

– – – –  superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW

4,2

p/st

8408 90 89

– – – –  superiore a 5 000 kW

4,2

p/st

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

 

 

8409 10 00

–  di motori per l'aviazione

1,7 (99)

 

–  altre

 

 

8409 91 00

– –  riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla

2,7

8409 99 00

– –  altre

2,7

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

 

 

 

–  Turbine e ruote, idrauliche

 

 

8410 11 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW

4,5

8410 12 00

– –  di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW

4,5

8410 13 00

– –  di potenza superiore a 10 000 kW

4,5

8410 90

–  Parti, compresi i regolatori

 

 

8410 90 10

– –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

4,5

8410 90 90

– –  altri

4,5

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

 

 

 

–  Turboreattori

 

 

8411 11 00

– –  di spinta inferiore o uguale a 25 kN

3,2 (99)

p/st

8411 12

– –  di spinta superiore a 25 kN

 

 

8411 12 10

– – –  di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN

2,7 (99)

p/st

8411 12 30

– – –  di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN

2,7 (99)

p/st

8411 12 80

– – –  di spinta superiore a 132 kN

2,7 (99)

p/st

 

–  Turbopropulsori

 

 

8411 21 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW

3,6 (99)

p/st

8411 22

– –  di potenza superiore a 1 100 kW

 

 

8411 22 20

– – –  di potenza superiore a 1 100 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW

2,7 (99)

p/st

8411 22 80

– – –  di potenza superiore a 3 730 kW

2,7 (99)

p/st

 

–  altre turbine a gas

 

 

8411 81 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW

4,1

p/st

8411 82

– –  di potenza superiore a 5 000 kW

 

 

8411 82 20

– – –  di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW

4,1

p/st

8411 82 60

– – –  di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW

4,1

p/st

8411 82 80

– – –  di potenza superiore a 50 000 kW

4,1

p/st

 

–  Parti

 

 

8411 91 00

– –  di turboreattori o di turbopropulsori

2,7 (99)

8411 99 00

– –  altre

4,1

8412

Altri motori e macchine motrici

 

 

8412 10 00

–  Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

2,2 (99)

p/st

 

–  Motori idraulici

 

 

8412 21

– –  a movimento rettilineo (cilindri)

 

 

8412 21 20

– – –  Sistemi idraulici

2,7

8412 21 80

– – –  altri

2,7

8412 29

– –  altri

 

 

8412 29 20

– – –  Sistemi idraulici

4,2

 

– – –  altri

 

 

8412 29 81

– – – –  Motori oleoidraulici

4,2

8412 29 89

– – – –  altri

4,2

 

–  Motori pneumatici

 

 

8412 31 00

– –  a movimento rettilineo (cilindri)

4,2

8412 39 00

– –  altri

4,2

8412 80

–  altri

 

 

8412 80 10

– –  Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori

2,7

8412 80 80

– –  altri

4,2

8412 90

–  Parti

 

 

8412 90 20

– –  di propulsori a reazione diversi dai turboreattori

1,7 (99)

8412 90 40

– –  di motori idraulici

2,7

8412 90 80

– –  altre

2,7

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

 

 

 

–  Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo

 

 

8413 11 00

– –  Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

1,7

p/st

8413 19 00

– –  altre

1,7

p/st

8413 20 00

–  Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19

1,7

p/st

8413 30

–  Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione

 

 

8413 30 20

– –  Pompe d'iniezione

1,7

p/st

8413 30 80

– –  altre

1,7

p/st

8413 40 00

–  Pompe per calcestruzzo

1,7

p/st

8413 50

–  altre pompe volumetriche alternative

 

 

8413 50 20

– –  Aggregati idraulici

1,7

8413 50 40

– –  Pompe dosatrici

1,7

p/st

 

– –  altre

 

 

 

– – –  Pompe a pistoni

 

 

8413 50 61

– – – –  Pompe oleoidrauliche

1,7

p/st

8413 50 69

– – – –  altre

1,7

p/st

8413 50 80

– – –  altre

1,7

p/st

8413 60

–  altre pompe volumetriche rotative

 

 

8413 60 20

– –  Aggregati idraulici

1,7

 

– –  altre

 

 

 

– – –  Pompe ad ingranaggi

 

 

8413 60 31

– – – –  Pompe oleoidrauliche

1,7

p/st

8413 60 39

– – – –  altre

1,7

p/st

 

– – –  Pompe a segmenti oscillanti

 

 

8413 60 61

– – – –  Pompe oleoidrauliche

1,7

p/st

8413 60 69

– – – –  altri

1,7

p/st

8413 60 70

– – –  Pompe a vite elicoidali

1,7

p/st

8413 60 80

– – –  altre

1,7

p/st

8413 70

–  altre pompe centrifughe

 

 

 

– –  Pompe sommerse

 

 

8413 70 21

– – –  monocellulari

1,7

p/st

8413 70 29

– – –  multicellulari

1,7

p/st

8413 70 30

– –  Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda

1,7

p/st

 

– –  altre, con bocca di mandata di diametro

 

 

8413 70 35

– – –  inferiore o uguale a 15 mm

1,7

p/st

 

– – –  superiore a 15 mm

 

 

8413 70 45

– – – –  Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali

1,7

p/st

 

– – – –  Pompe radiali

 

 

 

– – – – –  monocellulari

 

 

 

– – – – – –  a flusso semplice

 

 

8413 70 51

– – – – – – –  monoblocco

1,7

p/st

8413 70 59

– – – – – – –  altre

1,7

p/st

8413 70 65

– – – – – –  a flussi multipli

1,7

p/st

8413 70 75

– – – – –  multicellulari

1,7

p/st

 

– – – –  altre pompe centrifughe

 

 

8413 70 81

– – – – –  monocellulari

1,7

p/st

8413 70 89

– – – – –  multicellulari

1,7

p/st

 

–  altre pompe; elevatori per liquidi

 

 

8413 81 00

– –  Pompe

1,7

p/st

8413 82 00

– –  Elevatori per liquidi

1,7

p/st

 

–  Parti

 

 

8413 91 00

– –  di pompe

1,7

8413 92 00

– –  di elevatori per liquidi

1,7

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

 

 

8414 10

–  Pompe per vuoto

 

 

8414 10 20

– –  destinate alla produzione di semiconduttori (11)

1,7 (18)

p/st

 

– –  altre

 

 

8414 10 25

– – –  Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots

1,7

p/st

 

– – –  altre

 

 

8414 10 81

– – – –  Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento

1,7

p/st

8414 10 89

– – – –  altre

1,7

p/st

8414 20

–  Pompe per aria, a mano o a pedale

 

 

8414 20 20

– –  Pompe a mano per velocipedi

1,7

p/st

8414 20 80

– –  altre

2,2

p/st

8414 30

–  Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi

 

 

8414 30 20

– –  di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW

2,2

p/st

 

– –  di potenza superiore a 0,4 kW

 

 

8414 30 81

– – –  a chiusura ermetica o semiermetica

2,2

p/st

8414 30 89

– – –  altri

2,2

p/st

8414 40

–  Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

 

 

8414 40 10

– –  di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m3

2,2

p/st

8414 40 90

– –  di portata al minuto superiore a 2 m3

2,2

p/st

 

–  Ventilatori

 

 

8414 51 00

– –  Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

3,2

p/st

8414 59

– –  altri

 

 

8414 59 20

– – –  assiali

2,3

p/st

8414 59 40

– – –  centrifughi

2,3

p/st

8414 59 80

– – –  altri

2,3

p/st

8414 60 00

–  Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

2,7

p/st

8414 80

–  altri

 

 

 

– –  Turbocompressori

 

 

8414 80 11

– – –  monocellulari

2,2

p/st

8414 80 19

– – –  multicellulari

2,2

p/st

 

– –  Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione

 

 

 

– – –  inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora

 

 

8414 80 22

– – – –  inferiore o uguale a 60 m3

2,2

p/st

8414 80 28

– – – –  superiore a 60 m3

2,2

p/st

 

– – –  superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora

 

 

8414 80 51

– – – –  inferiore o uguale a 120 m3

2,2

p/st

8414 80 59

– – – –  superiore a 120 m3

2,2

p/st

 

– –  Compressori volumetrici rotativi

 

 

8414 80 73

– – –  a un albero

2,2

p/st

 

– – –  a più alberi

 

 

8414 80 75

– – – –  a vite

2,2

p/st

8414 80 78

– – – –  altri

2,2

p/st

8414 80 80

– –  altri

2,2

p/st

8414 90 00

–  Parti

2,2

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

 

 

8415 10

–  del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati)

 

 

8415 10 10

– –  formanti un corpo unico

2,2

8415 10 90

– –  Sistemi ad elementi separati («split-system»)

2,7

8415 20 00

–  del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

2,7

 

–  altri

 

 

8415 81 00

– –  con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)

2,7

8415 82 00

– –  altri, con attrezzatura frigorifera

2,7

8415 83 00

– –  senza attrezzatura frigorifera

2,7

8415 90 00

–  Parti

2,7

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

 

 

8416 10

–  Bruciatori a combustibili liquidi

 

 

8416 10 10

– –  con dispositivo di controllo automatico montato

1,7

p/st

8416 10 90

– –  altri

1,7

p/st

8416 20

–  altri bruciatori, compresi i bruciatori misti

 

 

8416 20 10

– –  esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo

1,7

p/st

 

– –  altri

 

 

8416 20 20

– – –  Bruciatori misti

1,7

p/st

8416 20 80

– – –  altri

1,7

8416 30 00

–  Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

1,7

8416 90 00

–  Parti

1,7

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

 

 

8417 10 00

–  Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

1,7

8417 20

–  Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria

 

 

8417 20 10

– –  Forni a tunnel

1,7

8417 20 90

– –  altri

1,7

8417 80

–  altri

 

 

8417 80 30

– –  Forni per la cottura di prodotti ceramici

1,7

p/st

8417 80 50

– –  Forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici

1,7

p/st

8417 80 70

– –  altri

1,7

8417 90 00

–  Parti

1,7

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

 

 

8418 10

–  Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

 

 

8418 10 20

– –  di capacità superiore a 340 l

1,9

p/st

8418 10 80

– –  altre

1,9

p/st

 

–  Frigoriferi per uso domestico

 

 

8418 21

– –  a compressione

 

 

8418 21 10

– – –  di capacità superiore a 340 l

1,5

p/st

 

– – –  altri

 

 

8418 21 51

– – – –  Tipo tavolo

2,5

p/st

8418 21 59

– – – –  da incassare

1,9

p/st

 

– – – –  altri, di capacità

 

 

8418 21 91

– – – – –  inferiore o uguale a 250 l

2,5

p/st

8418 21 99

– – – – –  superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

1,9

p/st

8418 29 00

– –  altri

2,2

p/st

8418 30

–  Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

 

 

8418 30 20

– –  di capacità inferiore o uguale a 400 l

2,2

p/st

8418 30 80

– –  di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l

2,2

p/st

8418 40

–  Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

 

 

8418 40 20

– –  di capicità inferiore o uguale a 250 l

2,2

p/st

8418 40 80

– –  di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l

2,2

p/st

8418 50

–  altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l’esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

 

 

 

– –  Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)

 

 

8418 50 11

– – –  per prodotti congelati

2,2

p/st

8418 50 19

– – –  altri

2,2

p/st

 

– –  altri mobili frigoriferi

 

 

8418 50 91

– – –  Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40

2,2

p/st

8418 50 99

– – –  altri

2,2

p/st

 

–  altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore

 

 

8418 61 00

– –  Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

2,2

8418 69 00

– –  altri

2,2

 

–  Parti

 

 

8418 91 00

– –  Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

2,2

8418 99

– –  altre

 

 

8418 99 10

– – –  Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico

2,2

8418 99 90

– – –  altre

2,2

8419

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

 

 

 

–  Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

 

 

8419 11 00

– –  a riscaldamento immediato, a gas

2,6

8419 19 00

– –  altri

2,6

8419 20 00

–  Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

esenzione

 

–  Essiccatori

 

 

8419 31 00

– –  per prodotti agricoli

1,7

8419 32 00

– –  per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni

1,7

8419 39

– –  altri

 

 

8419 39 10

– – –  per lavori di ceramica

1,7

8419 39 90

– – –  altri

1,7

8419 40 00

–  Apparecchi di distillazione o di rettificazione

1,7

8419 50 00

–  Scambiatori di calore

1,7

8419 60 00

–  Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

1,7

 

–  altri apparecchi e dispositivi

 

 

8419 81

– –  per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

 

 

8419 81 20

– – –  Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde

2,7

8419 81 80

– – –  altri

1,7

8419 89

– –  altri

 

 

8419 89 10

– – –  Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

1,7

8419 89 30

– – –  Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto

2,4

8419 89 98

– – –  altri

2,4

8419 90

–  Parti

 

 

8419 90 15

– –  di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00

esenzione

8419 90 85

– –  altre

1,7

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

 

 

8420 10

–  Calandre e laminatoi

 

 

8420 10 10

– –  dei tipi utilizzati nell'industria tessile

1,7

8420 10 30

– –  dei tipi utilizzati nell'industria della carta

1,7

8420 10 50

– –  dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche

1,7

8420 10 90

– –  altri

1,7

 

–  Parti

 

 

8420 91

– –  Cilindri

 

 

8420 91 10

– – –  di ghisa

1,7

8420 91 80

– – –  altri

2,2

8420 99 00

– –  altri

2,2

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

 

 

 

–  Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

 

 

8421 11 00

– –  Scrematrici

2,2

8421 12 00

– –  Idroestrattori per biancheria

2,7

p/st

8421 19

– –  altri

 

 

8421 19 20

– – –  Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori

1,5

8421 19 70

– – –  altri

esenzione

 

–  Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi

 

 

8421 21 00

– –  per filtrare o depurare l'acqua

1,7

8421 22 00

– –  per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua

1,7

8421 23 00

– –  per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

1,7

8421 29 00

– –  altri

1,7

 

–  Apparecchi per filtrare o depurare i gas

 

 

8421 31 00

– –  Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

1,7

8421 39

– –  altri

 

 

8421 39 20

– – –  Apparecchi per filtrare o depurare l'aria

1,7

 

– – –  Apparecchi per filtrare o depurare altri gas

 

 

8421 39 40

– – – –  mediante processo umido

1,7

8421 39 60

– – – –  mediante processo catalitico

1,7

8421 39 90

– – – –  altri

1,7

 

–  Parti

 

 

8421 91 00

– –  di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

1,7

8421 99 00

– –  altre

1,7

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande

 

 

 

–  Lavastoviglie

 

 

8422 11 00

– –  di tipo familiare

2,7

p/st

8422 19 00

– –  altre

1,7

p/st

8422 20 00

–  Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

1,7

8422 30 00

–  Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande

1,7

8422 40 00

–  altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)

1,7

8422 90

–  Parti

 

 

8422 90 10

– –  di lavastoviglie

1,7

8422 90 90

– –  altre

1,7

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

 

 

8423 10

–  Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

 

 

8423 10 10

– –  Bilance per uso casalingo

1,7

p/st

8423 10 90

– –  altre

1,7

p/st

8423 20 00

–  Basculle per la pesatura continua su trasportatori

1,7

p/st

8423 30 00

–  Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

1,7

p/st

 

–  altri apparecchi e strumenti per pesare

 

 

8423 81

– –  di portata inferiore o uguale a 30 kg

 

 

8423 81 10

– – –  Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

1,7

p/st

8423 81 30

– – –  Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati

1,7

p/st

8423 81 50

– – –  Bilance per magazzini

1,7

p/st

8423 81 90

– – –  altri

1,7

p/st

8423 82

– –  di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg

 

 

8423 82 10

– – –  Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

1,7

p/st

8423 82 90

– – –  altri

1,7

p/st

8423 89 00

– –  altri

1,7

p/st

8423 90 00

–  Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare

1,7

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

 

 

8424 10

–  Estintori, anche carichi

 

 

8424 10 20

– –  di peso inferiore o uguale a 21 kg

1,7

8424 10 80

– –  altri

1,7

8424 20 00

–  Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

1,7

8424 30

–  Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

 

 

 

– –  Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato

 

 

8424 30 01

– – –  muniti di un dispositivo di riscaldamento

1,7

p/st

 

– – –  altri, di potenza del motore

 

 

8424 30 05

– – – –  inferiore o uguale a 7,5 kW

1,7

p/st

8424 30 09

– – – –  superiore a 7,5 kW

1,7

p/st

 

– –  altre macchine ed apparecchi

 

 

8424 30 10

– – –  ad aria compressa

1,7

8424 30 90

– – –  altre

1,7

 

–  altri apparecchi

 

 

8424 81

– –  per l'agricoltura o l'orticoltura

 

 

8424 81 10

– – –  Apparecchi per annaffiare

1,7

 

– – –  altri

 

 

8424 81 30

– – – –  Apparecchi portatili

1,7

p/st

 

– – – –  altri

 

 

8424 81 91

– – – – –  Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore

1,7

p/st

8424 81 99

– – – – –  altri

1,7

p/st

8424 89 00

– –  altri

1,7

8424 90 00

–  Parti

1,7

8425

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti

 

 

 

–  Paranchi

 

 

8425 11 00

– –  a motore elettrico

esenzione

p/st

8425 19

– –  altri

 

 

8425 19 20

– – –  azionati a mano, a catena

esenzione

p/st

8425 19 80

– – –  altri

esenzione

p/st

 

–  altri verricelli; argani

 

 

8425 31 00

– –  a motore elettrico

esenzione

p/st

8425 39

– –  altri

 

 

8425 39 30

– – –  a motore con accensione a scintilla o per compressione

esenzione

p/st

8425 39 90

– – –  altri

esenzione

p/st

 

–  Binde e martinetti

 

 

8425 41 00

– –  Sollevatori fissi di vetture per autorimesse

esenzione

p/st

8425 42 00

– –  altre binde e martinetti, idraulici

esenzione

p/st

8425 49 00

– –  altri

esenzione

p/st

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

 

 

 

–  Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»

 

 

8426 11 00

– –  Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

esenzione

8426 12 00

– –  Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»

esenzione

8426 19 00

– –  altri

esenzione

8426 20 00

–  Gru a torre

esenzione

8426 30 00

–  Gru a portale

esenzione

 

–  altre macchine ed apparecchi, semoventi

 

 

8426 41 00

– –  su pneumatici

esenzione

8426 49 00

– –  altri

esenzione

 

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

8426 91

– –  costruiti per essere montati su un veicolo stradale

 

 

8426 91 10

– – –  Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo

esenzione

p/st

8426 91 90

– – –  altri

esenzione

8426 99 00

– –  altri

esenzione

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

 

 

8427 10

–  Carrelli semoventi a motore elettrico

 

 

8427 10 10

– –  che sollevano ad un'altezza di 1 m o più

4,5

p/st

8427 10 90

– –  altri

4,5

p/st

8427 20

–  altri carrelli semoventi

 

 

 

– –  che sollevano ad un'altezza di 1 m o più

 

 

8427 20 11

– – –  Carrelli-stivatori per ogni terreno

4,5

p/st

8427 20 19

– – –  altri

4,5

p/st

8427 20 90

– –  altri

4,5

p/st

8427 90 00

–  altri carrelli

4

p/st

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

 

 

8428 10

–  Ascensori e montacarichi

 

 

8428 10 20

– –  elettrici

esenzione

8428 10 80

– –  altri

esenzione

8428 20

–  Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

 

 

8428 20 30

– –  appositamente costruiti per l'agricoltura

esenzione

 

– –  altri

 

 

8428 20 91

– – –  per prodotti alla rinfusa

esenzione

8428 20 98

– – –  altri

esenzione

 

–  altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci

 

 

8428 31 00

– –  appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

esenzione

8428 32 00

– –  altri, a benna

esenzione

8428 33 00

– –  altri, a nastro o a cinghia

esenzione

8428 39

– –  altri

 

 

8428 39 20

– – –  Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli

esenzione

8428 39 90

– – –  altri

esenzione

8428 40 00

–  Scale meccaniche e marciapiedi mobili

esenzione

8428 60 00

–  Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

esenzione

8428 90

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

8428 90 30

– –  Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre

esenzione

 

– –  altri

 

 

 

– – –  Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura

 

 

8428 90 71

– – – –  costruiti per essere portati su trattori agricoli

esenzione

8428 90 79

– – – –  altri

esenzione

 

– – –  altri

 

 

8428 90 91

– – – –  Spalatrici e ammassatrici meccaniche

esenzione

8428 90 95

– – – –  altri

esenzione

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

 

 

 

–  Apripista (bulldozers, angledozers)

 

 

8429 11 00

– –  su cingoli

esenzione

p/st

8429 19 00

– –  altri

esenzione

p/st

8429 20 00

–  Livellatrici

esenzione

p/st

8429 30 00

–  Ruspe spianatrici

esenzione

p/st

8429 40

–  Compattatori e rulli compressori

 

 

 

– –  Rulli compressori

 

 

8429 40 10

– – –  Rulli a vibrazioni

esenzione

p/st

8429 40 30

– – –  altri

esenzione

p/st

8429 40 90

– –  Compattatori

esenzione

p/st

 

–  Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici

 

 

8429 51

– –  Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale

 

 

8429 51 10

– – –  Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

esenzione

p/st

 

– – –  altri

 

 

8429 51 91

– – – –  Caricatori a cingoli

esenzione

p/st

8429 51 99

– – – –  altri

esenzione

p/st

8429 52

– –  Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o

 

 

8429 52 10

– – –  Escavatori a cingoli

esenzione

p/st

8429 52 90

– – –  altri

esenzione

p/st

8429 59 00

– –  altri

esenzione

p/st

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

 

 

8430 10 00

–  Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

esenzione

p/st

8430 20 00

–  Spazzaneve

esenzione

p/st

 

–  Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie

 

 

8430 31 00

– –  semoventi

esenzione

8430 39 00

– –  altre

esenzione

 

–  altre macchine di sondaggio o di perforazione

 

 

8430 41 00

– –  semoventi

esenzione

8430 49 00

– –  altre

esenzione

8430 50 00

–  altre macchine ed apparecchi, semoventi

esenzione

 

–  altre macchine ed apparecchi, non semoventi

 

 

8430 61 00

– –  Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

esenzione

p/st

8430 69 00

– –  altri

esenzione

8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

 

 

8431 10 00

–  di macchine o apparecchi della voce 8425

esenzione

8431 20 00

–  di macchine o apparecchi della voce 8427

4

 

–  di macchine o apparecchi della voce n. 8428

 

 

8431 31 00

– –  di ascensori, montacarichi o scale meccaniche

esenzione

8431 39

– –  altre

 

 

8431 39 10

– – –  di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30

esenzione

8431 39 70

– – –  altre

esenzione

 

–  di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430

 

 

8431 41 00

– –  Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze

esenzione

8431 42 00

– –  Lame di apripista

esenzione

8431 43 00

– –  Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49

esenzione

8431 49

– –  altre

 

 

8431 49 20

– – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

esenzione

8431 49 80

– – –  altri

esenzione

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

 

 

8432 10 00

–  Aratri

esenzione

p/st

 

–  Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici

 

 

8432 21 00

– –  Erpici a dischi (polverizzatori)

esenzione

p/st

8432 29

– –  altri

 

 

8432 29 10

– – –  Scarificatori e coltivatori

esenzione

p/st

8432 29 30

– – –  Erpici

esenzione

p/st

8432 29 50

– – –  Motozappatrici

esenzione

p/st

8432 29 90

– – –  altri

esenzione

p/st

8432 30

–  Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici

 

 

 

– –  Seminatrici

 

 

8432 30 11

– – –  di precisione, a comando centrale

esenzione

p/st

8432 30 19

– – –  altre

esenzione

p/st

8432 30 90

– –  Piantatrici e trapiantatrici

esenzione

p/st

8432 40

–  Spanditori di letame e distributori di concimi

 

 

8432 40 10

– –  di concimi minerali o chimici

esenzione

p/st

8432 40 90

– –  altri

esenzione

p/st

8432 80 00

–  altre macchine, apparecchi e congegni

esenzione

8432 90 00

–  Parti

esenzione

8433

Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437

 

 

 

–  Tosatrici da prato

 

 

8433 11

– –  a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale

 

 

8433 11 10

– – –  elettrici

esenzione

p/st

 

– – –  altre

 

 

 

– – – –  semoventi

 

 

8433 11 51

– – – – –  munite d'un sedile

esenzione

p/st

8433 11 59

– – – – –  altre

esenzione

p/st

8433 11 90

– – – –  altre

esenzione

p/st

8433 19

– –  altre

 

 

 

– – –  con motore

 

 

8433 19 10

– – – –  elettrico

esenzione

p/st

 

– – – –  altre

 

 

 

– – – – –  semoventi

 

 

8433 19 51

– – – – – –  munite di un sedile

esenzione

p/st

8433 19 59

– – – – – –  altre

esenzione

p/st

8433 19 70

– – – – –  altre

esenzione

p/st

8433 19 90

– – –  senza motore

esenzione

p/st

8433 20

–  Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

 

 

8433 20 10

– –  Motofalciatrici

esenzione

p/st

 

– –  altre

 

 

 

– – –  costruite per essere trainate o portate da trattori

 

 

8433 20 51

– – – –  con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale

esenzione

p/st

8433 20 59

– – – –  altre

esenzione

p/st

8433 20 90

– – –  altre

esenzione

p/st

8433 30 00

–  altre macchine ed apparecchi da fienagione

esenzione

p/st

8433 40

–  Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici

 

 

8433 40 10

– –  Presse raccoglitrici

esenzione

p/st

8433 40 90

– –  altre

esenzione

p/st

 

–  altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura

 

 

8433 51 00

– –  Mietitrici-trebbiatrici

esenzione

p/st

8433 52 00

– –  altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura

esenzione

p/st

8433 53

– –  Macchine per la raccolta di radici o tuberi

 

 

8433 53 10

– – –  Macchine per la raccolta delle patate

esenzione

p/st

8433 53 30

– – –  Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole

esenzione

p/st

8433 53 90

– – –  altre

esenzione

p/st

8433 59

– –  altre

 

 

 

– – –  Falciatrinciacaricatrici

 

 

8433 59 11

– – – –  semoventi

esenzione

p/st

8433 59 19

– – – –  altre

esenzione

p/st

8433 59 85

– – –  altre

esenzione

p/st

8433 60 00

–  Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli

esenzione

8433 90 00

–  Parti

esenzione

8434

Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte

 

 

8434 10 00

–  Mungitrici

esenzione

8434 20 00

–  Macchine ed apparecchi per l'industria del latte

esenzione

8434 90 00

–  Parti

esenzione

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

 

 

8435 10 00

–  Macchine ed apparecchi

1,7

8435 90 00

–  Parti

1,7

8436

Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura

 

 

8436 10 00

–  Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali

1,7

 

–  Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici

 

 

8436 21 00

– –  Incubatrici ed allevatrici

1,7

8436 29 00

– –  altri

1,7

8436 80

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

8436 80 10

– –  per la silvicoltura

1,7

p/st

8436 80 90

– –  altri

1,7

 

–  Parti

 

 

8436 91 00

– –  di macchine o apparecchi per l'avicoltura

1,7

8436 99 00

– –  altre

1,7

8437

Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria

 

 

8437 10 00

–  Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

1,7

p/st

8437 80 00

–  altre macchine ed apparecchi

1,7

8437 90 00

–  Parti

1,7

8438

Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

 

 

8438 10

–  Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari

 

 

8438 10 10

– –  per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria

1,7

8438 10 90

– –  per la fabbricazione di paste alimentari

1,7

8438 20 00

–  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata

1,7

8438 30 00

–  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero

1,7

8438 40 00

–  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra

1,7

8438 50 00

–  Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni

1,7

8438 60 00

–  Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi

1,7

8438 80

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

8438 80 10

– –  per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè

1,7

 

– –  altri

 

 

8438 80 91

– – –  per la preparazione o la fabbricazione di bevande

1,7

8438 80 99

– – –  altri

1,7

8438 90 00

–  Parti

1,7

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

 

 

8439 10 00

–  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

1,7

8439 20 00

–  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone

1,7

8439 30 00

–  Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

1,7

 

–  Parti

 

 

8439 91

– –  di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

 

 

8439 91 10

– – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8439 91 90

– – –  altre

1,7

8439 99

– –  altre

 

 

8439 99 10

– – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8439 99 90

– – –  altre

1,7

8440

Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

 

 

8440 10

–  Macchine ed apparecchi

 

 

8440 10 10

– –  Piegatrici

1,7

8440 10 20

– –  Raccoglitrici

1,7

8440 10 30

– –  Cucitrici e graffatrici

1,7

8440 10 40

– –  Macchine per rilegare con colla

1,7

8440 10 90

– –  altre

1,7

8440 90 00

–  Parti

1,7

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

 

 

8441 10

–  Tagliatrici

 

 

8441 10 10

– –  Tagliatrici-avvolgitrici

1,7

8441 10 20

– –  Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale

1,7

8441 10 30

– –  Taglierine-raffilatrici lineari

1,7

8441 10 40

– –  Taglierine-raffilatrici trilame

1,7

8441 10 80

– –  altre

1,7

8441 20 00

–  Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste

1,7

8441 30 00

–  Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

1,7

8441 40 00

–  Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone

1,7

8441 80 00

–  altre macchine ed apparecchi

1,7

8441 90

–  Parti

 

 

8441 90 10

– –  di tagliatrici

1,7

8441 90 90

– –  altre

1,7

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

 

 

8442 30

–  Macchine, apparecchi e materiale

 

 

8442 30 10

– –  Macchine per comporre mediante procedimento fotografico

1,7

p/st

 

– –  altri

 

 

8442 30 91

– – –  Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.), anche con dispositivo per fondere

esenzione

p/st

8442 30 99

– – –  altri

1,7

8442 40 00

–  Parti di macchine, apparecchi e materiale

1,7

8442 50

–  Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

 

 

 

– –  con originale grafico

 

 

8442 50 21

– – –  per la stampa con matrice a rilievo

1,7

8442 50 23

– – –  per la stampa con matrice piana

1,7

8442 50 29

– – –  altri

1,7

8442 50 80

– –  altri

1,7

8443

Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori

 

 

 

–  Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce8442

 

 

8443 11 00

– –  Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine

1,7

p/st

8443 12 00

– –  Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

1,7

p/st

8443 13

– –  altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset

 

 

 

– – –  alimentati a foglio

 

 

8443 13 10

– – – –  usati

1,7

p/st

 

– – – –  nuovi, per foglio di formato

 

 

8443 13 31

– – – – –  52 × 74 cm o meno

1,7

p/st

8443 13 35

– – – – –  più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm

1,7

p/st

8443 13 39

– – – – –  più di 74 × 107 cm

1,7

p/st

8443 13 90

– – –  altri

1,7

p/st

8443 14 00

– –  Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)

1,7

p/st

8443 15 00

– –  Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)

1,7

p/st

8443 16 00

– –  Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici

1,7

p/st

8443 17 00

– –  Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici

1,7

p/st

8443 19

– –  altri

 

 

8443 19 20

– – –  per la stampa delle materie tessili

1,7

p/st

8443 19 40

– – –  utilizzati nella produzione di semiconduttori (11)

1,7 (18)

p/st

8443 19 70

– – –  altri

1,7

p/st

 

–  altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro

 

 

8443 31

– –  Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

 

 

8443 31 10

– – –  Macchine copiatrici e trasmittenti telefax, munite di funzione per la stampa, con velocità di copia fino a 12 pagine monocromatiche al minuto

esenzione

p/st

 

– – –  altre

 

 

8443 31 91

– – – –  Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

6

p/st

8443 31 99

– – – –  altre

esenzione

p/st

8443 32

– –  altre, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

 

 

8443 32 10

– – –  Stampanti

esenzione

p/st

8443 32 30

– – –  Telecopiatrici (telefax)

esenzione

p/st

 

– – –  altre

 

 

8443 32 91

– – – –  Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

6

p/st

8443 32 93

– – – –  altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico

esenzione

p/st

8443 32 99

– – – –  altre

2,2

p/st

8443 39

– –  altre

 

 

8443 39 10

– – –  Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

6

p/st

 

– – –  altri macchine copiatrici

 

 

8443 39 31

– – – –  a sistema ottico

esenzione

p/st

8443 39 39

– – – –  altre

3

p/st

8443 39 90

– – –  altre

2,2

p/st

 

–  Parti ed accessori

 

 

8443 91

– –  Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

 

 

8443 91 10

– – –  di macchine della sottovoce 8443 19 40 (11)

1,7 (18)

 

– – –  altri

 

 

8443 91 91

– – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8443 91 99

– – – –  altre

1,7

8443 99

– –  altri

 

 

8443 99 10

– – –  Assiemaggi elettronici

esenzione

8443 99 90

– – –  altri

esenzione

8444 00

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

 

 

8444 00 10

–  Macchine per la filatura

1,7

p/st

8444 00 90

–  altre

1,7

p/st

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

 

 

 

–  Macchine per la preparazione delle materie tessili

 

 

8445 11 00

– –  Carde

1,7

p/st

8445 12 00

– –  Pettinatrici

1,7

p/st

8445 13 00

– –  Banchi a fusi

1,7

p/st

8445 19 00

– –  altre

1,7

p/st

8445 20 00

–  Macchine per la filatura delle materie tessili

1,7

p/st

8445 30

–  Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

 

 

8445 30 10

– –  per l'accoppiamento delle materie tessili

1,7

p/st

8445 30 90

– –  per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

1,7

p/st

8445 40 00

–  Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili

1,7

p/st

8445 90 00

–  altre

1,7

p/st

8446

Telai per tessitura

 

 

8446 10 00

–  per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

1,7

p/st

 

–  per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta

 

 

8446 21 00

– –  a motore

1,7

p/st

8446 29 00

– –  altri

1,7

p/st

8446 30 00

–  per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta

1,7

p/st

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

 

 

 

–  Telai per maglieria, circolari

 

 

8447 11

– –  con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm

 

 

8447 11 10

– – –  funzionanti con aghi a linguetta

1,7

p/st

8447 11 90

– – –  altri

1,7

p/st

8447 12

– –  con cilindro di diametro superiore a 165 mm

 

 

8447 12 10

– – –  funzionanti con aghi a linguetta

1,7

p/st

8447 12 90

– – –  altri

1,7

p/st

8447 20

–  Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

 

 

8447 20 20

– –  Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

1,7

p/st

8447 20 80

– –  altri

1,7

p/st

8447 90 00

–  altri

1,7

p/st

8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

 

 

 

–  Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447

 

 

8448 11 00

– –  Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni

1,7

8448 19 00

– –  altri

1,7

8448 20 00

–  Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

1,7

 

–  Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

 

 

8448 31 00

– –  Guarniture per carde

1,7

8448 32 00

– –  di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde

1,7

8448 33

– –  Fusi e loro alette, anelli e cursori

 

 

8448 33 10

– – –  Fusi e loro alette

1,7

8448 33 90

– – –  Anelli e cursori

1,7

8448 39 00

– –  altri

1,7

 

–  Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari

 

 

8448 42 00

– –  Pettini, licci e quadri di licci

1,7

8448 49 00

– –  altri

1,7

 

–  Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

 

 

8448 51

– –  Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie

 

 

8448 51 10

– – –  Platine

1,7

8448 51 90

– – –  altri

1,7

8448 59 00

– –  altri

1,7

8449 00 00

Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

1,7

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

 

 

 

–  Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

 

 

8450 11

– –  Macchine completamente automatiche

 

 

 

– – –  di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

 

 

8450 11 11

– – – –  a caricamento frontale

3

p/st

8450 11 19

– – – –  a caricamento dall'alto

3

p/st

8450 11 90

– – –  di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

2,6

p/st

8450 12 00

– –  altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

2,7

p/st

8450 19 00

– –  altre

2,7

p/st

8450 20 00

–  Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

2,2

p/st

8450 90 00

–  Parti

2,7

8451

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

 

 

8451 10 00

–  Macchine per pulire a secco

2,2

 

–  Macchine per asciugare

 

 

8451 21

– –  di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

 

 

8451 21 10

– – –  di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

2,2

8451 21 90

– – –  di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

2,2

8451 29 00

– –  altre

2,2

8451 30

–  Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

 

 

 

– –  a riscaldamento elettrico, di potenza

 

 

8451 30 10

– – –  inferiore o uguale a 2 500 W

2,2

p/st

8451 30 30

– – –  superiore a 2 500 W

2,2

p/st

8451 30 80

– –  altre

2,2

p/st

8451 40 00

–  Macchine per lavare, imbianchire o tingere

2,2

8451 50 00

–  Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

2,2

8451 80

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

8451 80 10

– –  Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.

2,2

8451 80 30

– –  Macchine per apprettare o rifinire

2,2

8451 80 80

– –  altri

2,2

8451 90 00

–  Parti

2,2

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

 

 

8452 10

–  Macchine per cucire di tipo domestico

 

 

 

– –  Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore

 

 

8452 10 11

– – –  Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 €

5,7

p/st

8452 10 19

– – –  altre

9,7

p/st

8452 10 90

– –  altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire

3,7

p/st

 

–  altre macchine per cucire

 

 

8452 21 00

– –  Unità automatiche

3,7

p/st

8452 29 00

– –  altre

3,7

p/st

8452 30

–  Aghi per macchine per cucire

 

 

8452 30 10

– –  con codolo piatto su un lato

2,7

1 000 p/st

8452 30 90

– –  altri

2,7

1 000 p/st

8452 40 00

–  Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti

2,7

8452 90 00

–  altre parti di macchine per cucire

2,7

8453

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

 

 

8453 10 00

–  Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli

1,7

8453 20 00

–  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature

1,7

8453 80 00

–  altre macchine ed apparecchi

1,7

8453 90 00

–  Parti

1,7

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

 

 

8454 10 00

–  Convertitori

1,7

8454 20 00

–  Lingottiere e secchie di colata

1,7

8454 30

–  Macchine per colare (gettare)

 

 

8454 30 10

– –  Macchine per colare sotto pressione

1,7

8454 30 90

– –  altre

1,7

8454 90 00

–  Parti

1,7

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

 

 

8455 10 00

–  Laminatoi per tubi

2,7

 

–  altri laminatoi

 

 

8455 21 00

– –  Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo

2,7

8455 22 00

– –  Laminatoi a freddo

2,7

8455 30

–  Cilindri di laminatoi

 

 

8455 30 10

– –  di ghisa

2,7

 

– –  di acciaio fucinato

 

 

8455 30 31

– – –  Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo

2,7

8455 30 39

– – –  Cilindri di lavoro a freddo

2,7

8455 30 90

– –  altri

2,7

8455 90 00

–  altre parti

2,7

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

 

 

8456 10 00

–  operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni

4,5

p/st

8456 20 00

–  operanti con ultrasuoni

3,5

p/st

8456 30

–  operanti per elettroerosione

 

 

 

– –  a comando numerico

 

 

8456 30 11

– – –  con filo

3,5

p/st

8456 30 19

– – –  altre

3,5

p/st

8456 30 90

– –  altre

3,5

p/st

8456 90 00

–  altre

3,5

p/st

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

 

 

8457 10

–  Centri di lavorazione

 

 

8457 10 10

– –  orizzontali

2,7

p/st

8457 10 90

– –  altri

2,7

p/st

8457 20 00

–  Macchine a posto fisso

2,7

p/st

8457 30

–  Macchine a stazioni multiple

 

 

8457 30 10

– –  a comando numerico

2,7

p/st

8457 30 90

– –  altre

2,7

p/st

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

 

 

 

–  Torni orizzontali

 

 

8458 11

– –  a comando numerico

 

 

8458 11 20

– – –  Centri di tornitura

2,7

p/st

 

– – –  Torni automatici

 

 

8458 11 41

– – – –  mono mandrino

2,7

p/st

8458 11 49

– – – –  multi mandrino

2,7

p/st

8458 11 80

– – –  altri

2,7

p/st

8458 19 00

– –  altri

2,7

p/st

 

–  altri torni

 

 

8458 91

– –  a comando numerico

 

 

8458 91 20

– – –  Centri di tornitura

2,7

p/st

8458 91 80

– – –  altri

2,7

p/st

8458 99 00

– –  altri

2,7

p/st

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

 

 

8459 10 00

–  Unità di lavorazione con guida di scorrimento

2,7

p/st

 

–  altre foratrici

 

 

8459 21 00

– –  a comando numerico

2,7

p/st

8459 29 00

– –  altre

2,7

p/st

 

–  altre alesatrici-fresatrici

 

 

8459 31 00

– –  a comando numerico

1,7

p/st

8459 39 00

– –  altre

1,7

p/st

8459 40

–  altre alesatrici

 

 

8459 40 10

– –  a comando numerico

1,7

p/st

8459 40 90

– –  altre

1,7

p/st

 

–  Fresatrici a mensola

 

 

8459 51 00

– –  a comando numerico

2,7

p/st

8459 59 00

– –  altre

2,7

p/st

 

–  altre fresatrici

 

 

8459 61

– –  a comando numerico

 

 

8459 61 10

– – –  Fresatrici per utensili

2,7

p/st

8459 61 90

– – –  altre

2,7

p/st

8459 69

– –  altre

 

 

8459 69 10

– – –  Fresatrici per utensili

2,7

p/st

8459 69 90

– – –  altre

2,7

p/st

8459 70 00

–  Filettatrici o maschiatrici

2,7

p/st

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

 

 

 

–  Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

 

 

8460 11 00

– –  a comando numerico

2,7

p/st

8460 19 00

– –  altre

2,7

p/st

 

–  altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

 

 

8460 21

– –  a comando numerico

 

 

 

– – –  per superfici cilindriche

 

 

8460 21 11

– – – –  Rettificatrici per interni

2,7

p/st

8460 21 15

– – – –  Rettificatrici senza centro

2,7

p/st

8460 21 19

– – – –  altre

2,7

p/st

8460 21 90

– – –  altre

2,7

p/st

8460 29

– –  altre

 

 

8460 29 10

– – –  per superfici cilindriche

2,7

p/st

8460 29 90

– – –  altre

2,7

p/st

 

–  Macchine per affilare

 

 

8460 31 00

– –  a comando numerico

1,7

p/st

8460 39 00

– –  altre

1,7

p/st

8460 40

–  Macchine per levigare o smerigliare

 

 

8460 40 10

– –  a comando numerico

1,7

p/st

8460 40 90

– –  altre

1,7

p/st

8460 90

–  altre

 

 

8460 90 10

– –  il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

2,7

p/st

8460 90 90

– –  altre

1,7

p/st

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

 

 

8461 20 00

–  Macchine per limare e per sbozzare

1,7

p/st

8461 30

–  Macchine per brocciare

 

 

8461 30 10

– –  a comando numerico

1,7

p/st

8461 30 90

– –  altre

1,7

p/st

8461 40

–  Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

 

 

 

– –  Macchine per tagliare gli ingranaggi

 

 

 

– – –  per tagliare ingranaggi cilindrici

 

 

8461 40 11

– – – –  a comando numerico

2,7

p/st

8461 40 19

– – – –  altre

2,7

p/st

 

– – –  per tagliare altri ingranaggi

 

 

8461 40 31

– – – –  a comando numerico

1,7

p/st

8461 40 39

– – – –  altre

1,7

p/st

 

– –  Macchine per rifinire gli ingranaggi

 

 

 

– – –  il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

 

 

8461 40 71

– – – –  a comando numerico

2,7

p/st

8461 40 79

– – – –  altre

2,7

p/st

8461 40 90

– – –  altre

1,7

p/st

8461 50

–  Macchine per segare o troncare

 

 

 

– –  Segatrici

 

 

8461 50 11

– – –  a sega circolare

1,7

p/st

8461 50 19

– – –  altre

1,7

p/st

8461 50 90

– –  Troncatrici

1,7

p/st

8461 90 00

–  altre

2,7

p/st

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

 

 

8462 10

–  Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli

 

 

8462 10 10

– –  a comando numerico

2,7

p/st

8462 10 90

– –  altre

1,7

p/st

 

–  Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici

 

 

8462 21

– –  a comando numerico

 

 

8462 21 10

– – –  per la lavorazione di prodotti piatti

2,7

p/st

8462 21 80

– – –  altre

2,7

p/st

8462 29

– –  altre

 

 

8462 29 10

– – –  per la lavorazione di prodotti piatti

1,7

p/st

 

– – –  altre

 

 

8462 29 91

– – – –  idrauliche

1,7

p/st

8462 29 98

– – – –  altre

1,7

p/st

 

–  Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice

 

 

8462 31 00

– –  a comando numerico

2,7

p/st

8462 39

– –  altre

 

 

8462 39 10

– – –  per la lavorazione di prodotti piatti

1,7

p/st

 

– – –  altre

 

 

8462 39 91

– – – –  idrauliche

1,7

p/st

8462 39 99

– – – –  altre

1,7

p/st

 

–  Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate

 

 

8462 41

– –  a comando numerico

 

 

8462 41 10

– – –  per la lavorazione di prodotti piatti

2,7

p/st

8462 41 90

– – –  altre

2,7

p/st

8462 49

– –  altre

 

 

8462 49 10

– – –  per la lavorazione di prodotti piatti

1,7

p/st

8462 49 90

– – –  altre

1,7

p/st

 

–  altre

 

 

8462 91

– –  Presse idrauliche

 

 

8462 91 20

– – –  a comando numerico

2,7

p/st

8462 91 80

– – –  altre

2,7

p/st

8462 99

– –  altre

 

 

8462 99 20

– – –  a comando numerico

2,7

p/st

8462 99 80

– – –  altre

2,7

p/st

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia

 

 

8463 10

–  Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili

 

 

8463 10 10

– –  Trafilatrici per fili

2,7

p/st

8463 10 90

– –  altre

2,7

p/st

8463 20 00

–  Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura

2,7

p/st

8463 30 00

–  Macchine per la lavorazione dei metalli in fili

2,7

p/st

8463 90 00

–  altre

2,7

p/st

8464

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

 

 

8464 10 00

–  Macchine per segare

2,2

p/st

8464 20

–  Macchine per molare o levigare

 

 

 

– –  per la lavorazione del vetro

 

 

8464 20 11

– – –  dei vetri d'ottica

2,2

p/st

8464 20 19

– – –  altre

2,2

8464 20 20

– –  per la lavorazione di prodotti ceramici

2,2

p/st

8464 20 95

– –  altre

2,2

8464 90

–  altre

 

 

8464 90 20

– –  per la lavorazione di prodotti ceramici

2,2

p/st

8464 90 80

– –  altri

2,2

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

 

 

8465 10

–  Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni

 

 

8465 10 10

– –  con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)

2,7

p/st

8465 10 90

– –  senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)

2,7

p/st

 

–  altre

 

 

8465 91

– –  Macchine per segare

 

 

8465 91 10

– – –  a nastro

2,7

p/st

8465 91 20

– – –  Seghe circolari

2,7

p/st

8465 91 90

– – –  altre

2,7

p/st

8465 92 00

– –  Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

2,7

p/st

8465 93 00

– –  Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

2,7

p/st

8465 94 00

– –  Macchine per curvare o montare

2,7

p/st

8465 95 00

– –  Foratrici o mortasatrici

2,7

p/st

8465 96 00

– –  Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

2,7

p/st

8465 99

– –  altre

 

 

8465 99 10

– – –  Torni

2,7

p/st

8465 99 90

– – –  altre

2,7

p/st

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

 

 

8466 10

–  Portautensili e filiere a scatto automatico

 

 

 

– –  Portautensili

 

 

8466 10 20

– – –  Mandrini, pinze e coni morse

1,2

 

– – –  altri

 

 

8466 10 31

– – – –  per torni

1,2

8466 10 38

– – – –  altri

1,2

8466 10 80

– –  Filiere a scatto automatico

1,2

8466 20

–  Portapezzi

 

 

8466 20 20

– –  Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio

1,2

 

– –  altri

 

 

8466 20 91

– – –  per torni

1,2

8466 20 98

– – –  altri

1,2

8466 30 00

–  Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

1,2

 

–  altri

 

 

8466 91

– –  per macchine della voce 8464

 

 

8466 91 20

– – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,2

8466 91 95

– – –  altri

1,2

8466 92

– –  per macchine della voce 8465

 

 

8466 92 20

– – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,2

8466 92 80

– – –  altri

1,2

8466 93 00

– –  per macchine delle voci da 8456 a 8461

1,2

8466 94 00

– –  per macchine delle voci 8462 o 8463

1,2

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

 

 

 

–  Pneumatici

 

 

8467 11

– –  rotativi (anche a percussione)

 

 

8467 11 10

– – –  per la lavorazione dei metalli

1,7

8467 11 90

– – –  altri

1,7

8467 19 00

– –  altri

1,7

 

–  a motore elettrico incorporato

 

 

8467 21

– –  Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

 

 

8467 21 10

– – –  funzionanti senza una sorgente di energia esterna

2,7

p/st

 

– – –  altre

 

 

8467 21 91

– – – –  elettropneumatiche

2,7

p/st

8467 21 99

– – – –  altre

2,7

p/st

8467 22

– –  Seghe e troncatrici

 

 

8467 22 10

– – –  Troncatrici

2,7

p/st

8467 22 30

– – –  Seghe circolari

2,7

p/st

8467 22 90

– – –  altre

2,7

p/st

8467 29

– –  altri

 

 

8467 29 10

– – –  del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili

2,7

 

– – –  altri

 

 

8467 29 30

– – – –  funzionanti senza una sorgente di energia esterna

2,7

p/st

 

– – – –  altri

 

 

 

– – – – –  Smerigliatrici e levigatrici

 

 

8467 29 51

– – – – – –  Smerigliatrici angolari

2,7

p/st

8467 29 53

– – – – – –  Levigatrici a nastro

2,7

p/st

8467 29 59

– – – – – –  altre

2,7

p/st

8467 29 70

– – – – –  Piallatrici

2,7

p/st

8467 29 80

– – – – –  Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici

2,7

p/st

8467 29 90

– – – – –  altri

2,7

p/st

 

–  altri utensili

 

 

8467 81 00

– –  Troncatrici a catena

1,7

p/st

8467 89 00

– –  altri

1,7

 

–  Parti

 

 

8467 91 00

– –  di troncatrici a catena

1,7

8467 92 00

– –  di utensili pneumatici

1,7

8467 99 00

– –  altre

1,7

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

 

 

8468 10 00

–  Cannelli a mano

2,2

8468 20 00

–  altre macchine ed apparecchi a gas

2,2

8468 80 00

–  altre macchine ed apparecchi

2,2

8468 90 00

–  Parti

2,2

8469 00

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi

 

 

8469 00 10

–  Macchine per l'elaborazione di testi

esenzione

p/st

 

–  altre

 

 

8469 00 91

– –  elettriche

2,3

p/st

8469 00 99

– –  altre

2,5

p/st

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

 

 

8470 10 00

–  Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

esenzione

p/st

 

–  altre macchine calcolatrici, elettroniche

 

 

8470 21 00

– –  con dispositivo stampante

esenzione

p/st

8470 29 00

– –  altre

esenzione

p/st

8470 30 00

–  altre macchine calcolatrici

esenzione

p/st

8470 50 00

–  Registratori di cassa

esenzione

p/st

8470 90 00

–  altre

esenzione

p/st

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

 

 

8471 30 00

–  Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

esenzione

p/st

 

–  altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

 

 

8471 41 00

– –  che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita

esenzione

p/st

8471 49 00

– –  altre, presentate in forma di sistemi

esenzione

p/st

8471 50 00

–  Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita

esenzione

p/st

8471 60

–  Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria

 

 

8471 60 60

– –  Tastiere

esenzione

p/st

8471 60 70

– –  altre

esenzione

p/st

8471 70

–  Unità di memoria

 

 

8471 70 20

– –  Unità di memoria centrali

esenzione

p/st

 

– –  altre

 

 

 

– – –  Unità di memoria a dischi

 

 

8471 70 30

– – – –  ottiche, comprese le magneto-ottiche

esenzione

p/st

 

– – – –  altre

 

 

8471 70 50

– – – – –  Unità di memoria a dischi rigidi

esenzione

p/st

8471 70 70

– – – – –  altre

esenzione

p/st

8471 70 80

– – –  Unità di memoria a nastri

esenzione

p/st

8471 70 98

– – –  altre

esenzione

p/st

8471 80 00

–  altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

8471 90 00

–  altre

esenzione

p/st

8472

Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

 

 

8472 10 00

–  Duplicatori

2

p/st

8472 30 00

–  Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

2,2

p/st

8472 90

–  altre

 

 

8472 90 10

– –  Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete

2,2

p/st

8472 90 30

– –  Sportelli automatici

esenzione

p/st

8472 90 70

– –  altre

2,2

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472

 

 

8473 10

–  Parti ed accessori di macchine della voce 8469

 

 

 

– –  Assiemaggi elettronici

 

 

8473 10 11

– – –  delle macchine della sottovoce 8469 00 10

esenzione

8473 10 19

– – –  altri

3

8473 10 90

– –  altri

esenzione

 

–  Parti ed accessori di macchine della voce 8470

 

 

8473 21

– –  di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29

 

 

8473 21 10

– – –  Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 21 90

– – –  altri

esenzione

8473 29

– –  altri

 

 

8473 29 10

– – –  Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 29 90

– – –  altri

esenzione

8473 30

–  Parti ed accessori di macchine della voce 8471

 

 

8473 30 20

– –  Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 30 80

– –  altri

esenzione

8473 40

–  Parti ed accessori di macchine della voce 8472

 

 

 

– –  Assiemaggi elettronici

 

 

8473 40 11

– – –  delle macchine della sottovoce 8472 90 30

esenzione

8473 40 18

– – –  altri

3

8473 40 80

– –  altri

esenzione

8473 50

–  Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472

 

 

8473 50 20

– –  Assiemaggi elettronici

esenzione

8473 50 80

– –  altri

esenzione

8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia

 

 

8474 10 00

–  Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

esenzione

8474 20

–  Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare

 

 

8474 20 10

– –  le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica

esenzione

8474 20 90

– –  altri

esenzione

 

–  Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare

 

 

8474 31 00

– –  Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

esenzione

8474 32 00

– –  Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

esenzione

8474 39

– –  altri

 

 

8474 39 10

– – –  Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica

esenzione

8474 39 90

– – –  altri

esenzione

8474 80

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

8474 80 10

– –  Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche

esenzione

8474 80 90

– –  altri

esenzione

8474 90

–  Parti

 

 

8474 90 10

– –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

esenzione

8474 90 90

– –  altre

esenzione

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

 

 

8475 10 00

–  Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro

1,7

 

–  Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

 

 

8475 21 00

– –  Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

1,7

8475 29 00

– –  altre

1,7

8475 90 00

–  Parti

1,7

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

 

 

 

–  Macchine automatiche per la vendita di bevande

 

 

8476 21 00

– –  con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

1,7

p/st

8476 29 00

– –  altre

1,7

p/st

 

–  altre macchine

 

 

8476 81 00

– –  con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

1,7

p/st

8476 89 00

– –  altre

1,7

p/st

8476 90 00

–  Parti

1,7

8477

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

8477 10 00

–  Formatrici ad iniezione

1,7

8477 20 00

–  Estrusori

1,7

8477 30 00

–  Formatrici per soffiaggio

1,7

8477 40 00

–  Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici

1,7

 

–  altre macchine ed apparecchi per formare o modellare

 

 

8477 51 00

– –  per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria

1,7

8477 59

– –  altre

 

 

8477 59 10

– – –  Presse

1,7

8477 59 80

– – –  altre

1,7

8477 80

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

 

– –  Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari

 

 

8477 80 11

– – –  Macchine per la trasformazione delle resine di reazione

1,7

8477 80 19

– – –  altri

1,7

 

– –  altri

 

 

8477 80 91

– – –  Attrezzature per riduzione dimensionale

1,7

8477 80 93

– – –  Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici

1,7

8477 80 95

– – –  Macchine per taglio o pelatura

1,7

8477 80 99

– – –  altri

1,7

8477 90

–  Parti

 

 

8477 90 10

– –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8477 90 80

– –  altre

1,7

8478

Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

8478 10 00

–  Macchine ed apparecchi

1,7

8478 90 00

–  Parti

1,7

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

8479 10 00

–  Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

esenzione

8479 20 00

–  Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

1,7

8479 30

–  Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

 

 

8479 30 10

– –  Presse

1,7

8479 30 90

– –  altre

1,7

8479 40 00

–  Macchine per fabbricare corde e cavi

1,7

p/st

8479 50 00

–  Robot industriali, non nominati né compresi altrove

1,7

8479 60 00

–  Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

1,7

 

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

8479 81 00

– –  per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici

1,7

8479 82 00

– –  per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

1,7

8479 89

– –  altri

 

 

8479 89 30

– – –  Sostegno avanzante idraulico per miniere

1,7

8479 89 60

– – –  Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

1,7

8479 89 91

– – –  Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare dei prodotti ceramici

1,7

8479 89 97

– – –  altri

1,7

8479 90

–  Parti

 

 

8479 90 20

– –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8479 90 80

– –  altre

1,7

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

 

 

8480 10 00

–  Staffe per fonderia

1,7

8480 20 00

–  Piastre di fondo per forme

1,7

8480 30

–  Modelli per forme

 

 

8480 30 10

– –  di legno

1,7

8480 30 90

– –  altri

2,7

 

–  Forme per metalli o carburi metallici

 

 

8480 41 00

– –  per formare ad iniezione o per compressione

1,7

8480 49 00

– –  altre

1,7

8480 50 00

–  Forme per vetro

1,7

8480 60

–  Forme per materie minerali

 

 

8480 60 10

– –  per formare per compressione

1,7

8480 60 90

– –  altre

1,7

 

–  Forme per gomma o materie plastiche

 

 

8480 71 00

– –  per formare ad iniezione o per compressione

1,7

8480 79 00

– –  altre

1,7

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

 

 

8481 10

–  Riduttori di pressione

 

 

8481 10 05

– –  combinati con filtri o lubrificatori

2,2

 

– –  altri

 

 

8481 10 19

– – –  di ghisa o di acciaio

2,2

8481 10 99

– – –  altri

2,2

8481 20

–  Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

 

 

8481 20 10

– –  Valvole per trasmissioni oleoidrauliche

2,2

8481 20 90

– –  Valvole per trasmissioni pneumatiche

2,2

8481 30

–  Valvole di ritegno

 

 

8481 30 91

– –  di ghisa o di acciaio

2,2

8481 30 99

– –  altre

2,2

8481 40

–  Valvole di troppo pieno o di sicurezza

 

 

8481 40 10

– –  di ghisa o di acciaio

2,2

8481 40 90

– –  altre

2,2

8481 80

–  altri oggetti di rubinetteria e organi simili

 

 

 

– –  Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria

 

 

8481 80 11

– – –  Mescolatori, mitigatori

2,2

8481 80 19

– – –  altra

2,2

 

– –  Valvole per termosifoni di impianti centralizzati

 

 

8481 80 31

– – –  Valvole termostatiche

2,2

8481 80 39

– – –  altre

2,2

8481 80 40

– –  Valvole per pneumatici e camere d'aria

2,2

 

– –  altri

 

 

 

– – –  Valvole di regolazione

 

 

8481 80 51

– – – –  di temperatura

2,2

8481 80 59

– – – –  altre

2,2

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  Valvole a saracinesca

 

 

8481 80 61

– – – – –  di ghisa

2,2

8481 80 63

– – – – –  di acciaio

2,2

8481 80 69

– – – – –  altre

2,2

 

– – – –  Valvole a globo

 

 

8481 80 71

– – – – –  di ghisa

2,2

8481 80 73

– – – – –  di acciaio

2,2

8481 80 79

– – – – –  altre

2,2

8481 80 81

– – – –  Rubinetti a sfera e a maschio

2,2

8481 80 85

– – – –  Valvole a farfalla

2,2

8481 80 87

– – – –  Valvole a membrana

2,2

8481 80 99

– – – –  altre

2,2

8481 90 00

–  Parti

2,2

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

 

 

8482 10

–  Cuscinetti a sfere

 

 

8482 10 10

– –  il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm

8

8482 10 90

– –  altri

8

8482 20 00

–  Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

8

8482 30 00

–  Cuscinetti a rulli a botte

8

8482 40 00

–  Cuscinetti ad aghi (a rullini)

8

8482 50 00

–  Cuscinetti a rulli cilindrici

8

8482 80 00

–  altri, compresi, i cuscinetti combinati

8

 

–  Parti

 

 

8482 91

– –  Sfere, cilindri, rulli ed aghi

 

 

8482 91 10

– – –  Rulli conici

8

8482 91 90

– – –  altri

7,7

8482 99 00

– –  altre

8

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

 

 

8483 10

–  Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle

 

 

 

– –  Manovelle ed alberi a gomito

 

 

8483 10 21

– – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

4

8483 10 25

– – –  di acciaio fucinato

4

8483 10 29

– – –  altri

4

8483 10 50

– –  Alberi articolati

4

8483 10 95

– –  altri

4

8483 20

–  Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati

 

 

8483 20 10

– –  del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali

6

8483 20 90

– –  altri

6

8483 30

–  Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti

 

 

 

– –  Supporti

 

 

8483 30 32

– – –  per cuscinetti a rotolamento di ogni specie

5,7

8483 30 38

– – –  altri

3,4

8483 30 80

– –  Cuscinetti

3,4

8483 40

–  Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia

 

 

 

– –  Ingranaggi

 

 

8483 40 21

– – –  con ruote cilindriche

3,7

8483 40 23

– – –  con ruote coniche o cilindro-coniche

3,7

8483 40 25

– – –  con vite senza fine

3,7

8483 40 29

– – –  altri

3,7

8483 40 30

– –  Alberi filettati a sfere o a rulli

3,7

 

– –  Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità

 

 

8483 40 51

– – –  Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità

3,7

8483 40 59

– – –  altri

3,7

8483 40 90

– –  altri

3,7

8483 50

–  Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

 

 

8483 50 20

– –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8483 50 80

– –  altri

2,7

8483 60

–  Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

 

 

8483 60 20

– –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8483 60 80

– –  altri

2,7

8483 90

–  Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti

 

 

8483 90 20

– –  Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati

5,7

 

– –  altre

 

 

8483 90 81

– – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8483 90 89

– – –  altre

2,7

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

 

 

8484 10 00

–  Guarnizioni metalloplastiche

1,7

8484 20 00

–  Giunti di tenuta stagna meccanici

1,7

8484 90 00

–  altre

1,7

8485

 

 

 

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori

 

 

8486 10 00

–  Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

esenzione

8486 20

–  Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

 

 

8486 20 10

– –  Macchine utensili operanti con ultrasuoni

3,5

p/st

8486 20 90

– –  altre

esenzione

8486 30

–  Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

 

 

8486 30 10

– –  Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD

2,4 (18)

8486 30 30

– –  Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

3,5 (18)

8486 30 50

– –  Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD

3,7 (18)

8486 30 90

– –  altre

esenzione

8486 40 00

–  Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo

esenzione

8486 90

–  Parti ed accessori

 

 

8486 90 10

– –  Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi

1,2

 

– –  altri

 

 

8486 90 20

– – –  Parti di di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche

1,7 (18)

8486 90 30

– – –  Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica

1,7 (18)

8486 90 40

– – –  Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD

3,7 (18)

8486 90 50

– – –  Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

1,2 (18)

8486 90 60

– – –  Parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD

1,7 (18)

8486 90 70

– – –  Parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni

1,2

8486 90 90

– – –  altri

esenzione

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

 

 

8487 10

–  Eliche per navi e loro pale

 

 

8487 10 10

– –  di bronzo

1,7

p/st

8487 10 90

– –  altre

1,7

p/st

8487 90

–  altre

 

 

8487 90 10

– –  di ghisa non malleabile

1,7

8487 90 30

– –  di ghisa malleabile

1,7

 

– –  di ferro o di acciaio

 

 

8487 90 51

– – –  di getti di acciaio

1,7

8487 90 53

– – –  di ferro o di acciaio fucinati

1,7

8487 90 55

– – –  di ferro o di acciaio stampati

1,7

8487 90 59

– – –  altri

1,7

8487 90 90

– –  altre

1,7

CAPITOLO 85

MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1.

Sono esclusi da questo capitolo:

a)

le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

b)

i lavori di vetro della voce 7011;

c)

le macchine e gli apparecchi della voce 8486;

d)

gli aspiratori per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario (capitolo 90);

e)

i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

2.

Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.

3.

La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:

a)

le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;

b)

gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).

4.

Ai sensi della voce 8523 si intendono per:

a)

«dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori» (per esempio, «schede di memoria flash» o «schede di memoria elettronica flash»), i dispositivi di memorizzazione muniti di una presa di collegamento che presentano nello stesso alloggiamento una o più schede di memoria flash (per esempio, «Flash E2PROM»), sotto forma di circuiti integrati, montati su una scheda di circuiti stampati. Possono presentare un sistema di controllo (controller) sotto forma di circuito integrato e elementi passivi discreti, come condensatori e resistenze;

b)

«schede intelligenti», le schede munite, immerse nella massa, di uno o più circuiti integrati elettronici (un microprocessore, una memoria RAM (random access memory) o una memoria ROM (read-only memory)) sotto forma di chip. Queste schede possono essere munite di contatti, di una banda magnetica o di un’antenna integrata, ma non contengono altri elementi di circuito attivi o passivi.

5.

Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).

I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.

6.

Ai fini della voce 8536, si intendono per connettori«per fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche» i connettori che servono semplicemente ad allineare meccanicamente, uno accanto all’altro, tra loro le fibre ottiche in un sistema a linea digitale. Non hanno altre funzioni, come l’amplificazione, la rigenerazione o la modifica di un segnale.

7.

La voce 8537 non comprende i dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza di apparecchi riceventi per la televisione e di altri apparecchi elettrici (voce 8543).

8.

Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:

a)

«Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico.

b)

«Circuiti integrati»:

1)

i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistor, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e sulla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato, arseniuro di gallio, silicio-germanio, fosfuro d’indio) e che formano un tutto inscindibile;

2)

i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile, tramite interconnessioni o cavi di collegamento, su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), ottenuti con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso, e elementi attivi (diodi, transistor, circuiti integrati monolitici, ecc.), ottenuti con la tecnica dei semiconduttori. Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

3)

i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici interconnessi, combinati in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più substrati isolanti, con o senza leadframe, ma senza altri elementi di circuiti attivi o passivi.

Ai fini della classificazione degli oggetti definiti nella presente nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura, eccetto la voce 8523, in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

9.

Ai sensi della voce 8548, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non possono essere ricaricati.

Nota di sottovoci

1.

La sottovoce 8527 12 comprende unicamente le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Note complementari

1.

Le sottovoci 8519 20 10, 8519 30 00 e 8519 89 11 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser.

2.

La nota di sottovoci 1 è applicabile mutatis mutandis alle sottovoci 8519 81 15 e 8519 81 65.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

 

 

8501 10

–  Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

 

 

8501 10 10

– –  Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W

4,7

p/st

 

– –  altri

 

 

8501 10 91

– – –  Motori universali

2,7

p/st

8501 10 93

– – –  Motori a corrente alternata

2,7

p/st

8501 10 99

– – –  Motori a corrente continua

2,7

p/st

8501 20 00

–  Motori universali di potenza superiore a 37,5 W

2,7

p/st

 

–  altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua

 

 

8501 31 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 750 W

2,7

p/st

8501 32

– –  di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

 

 

8501 32 20

– – –  di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW

2,7

p/st

8501 32 80

– – –  di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

2,7

p/st

8501 33 00

– –  di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

2,7

p/st

8501 34

– –  di potenza superiore a 375 kW

 

 

8501 34 50

– – –  Motori di trazione

2,7

p/st

 

– – –  altri, di potenza

 

 

8501 34 92

– – – –  superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

2,7

p/st

8501 34 98

– – – –  superiore a 750 kW

2,7

p/st

8501 40

–  altri motori a corrente alternata, monofase

 

 

8501 40 20

– –  di potenza inferiore o uguale a 750 W

2,7

p/st

8501 40 80

– –  di potenza superiore a 750 W

2,7

p/st

 

–  altri motori a corrente alternata, polifase

 

 

8501 51 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 750 W

2,7

p/st

8501 52

– –  di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

 

 

8501 52 20

– – –  di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW

2,7

p/st

8501 52 30

– – –  di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

2,7

p/st

8501 52 90

– – –  di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

2,7

p/st

8501 53

– –  di potenza superiore a 75 kW

 

 

8501 53 50

– – –  Motori di trazione

2,7

p/st

 

– – –  altri, di potenza

 

 

8501 53 81

– – – –  superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

2,7

p/st

8501 53 94

– – – –  superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

2,7

p/st

8501 53 99

– – – –  superiore a 750 kW

2,7

p/st

 

–  Generatori a corrente alternata (alternatori)

 

 

8501 61

– –  di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

 

 

8501 61 20

– – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

2,7

p/st

8501 61 80

– – –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA

2,7

p/st

8501 62 00

– –  di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

2,7

p/st

8501 63 00

– –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

2,7

p/st

8501 64 00

– –  di potenza superiore a 750 kVA

2,7

p/st

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

 

 

 

–  Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

 

 

8502 11

– –  di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

 

 

8502 11 20

– – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 11 80

– – –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA

2,7

p/st

8502 12 00

– –  di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

2,7

p/st

8502 13

– –  di potenza superiore a 375 kVA

 

 

8502 13 20

– – –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

2,7

p/st

8502 13 40

– – –  di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 13 80

– – –  di potenza superiore a 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 20

–  Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

 

 

8502 20 20

– –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 20 40

– –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

2,7

p/st

8502 20 60

– –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

2,7

p/st

8502 20 80

– –  di potenza superiore a 750 kVA

2,7

p/st

 

–  altri gruppi elettrogeni

 

 

8502 31 00

– –  ad energia eolica

2,7

p/st

8502 39

– –  altri

 

 

8502 39 20

– – –  Turbogeneratori

2,7

p/st

8502 39 80

– – –  altri

2,7

p/st

8502 40 00

–  Convertitori rotanti elettrici

2,7

p/st

8503 00

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

 

 

8503 00 10

–  Ghiere amagnetiche

2,7

 

–  altre

 

 

8503 00 91

– –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8503 00 99

– –  altre

2,7

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

 

 

8504 10

–  Ballast per lampade o tubi a scarica

 

 

8504 10 20

– –  Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore

3,7

p/st

8504 10 80

– –  altri

3,7

p/st

 

–  Trasformatore con dielettrico liquido

 

 

8504 21 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

3,7

p/st

8504 22

– –  di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA

 

 

8504 22 10

– – –  di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA

3,7

p/st

8504 22 90

– – –  di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA

3,7

p/st

8504 23 00

– –  di potenza superiore a 10 000 kVA

3,7

p/st

 

–  altri trasformatori

 

 

8504 31

– –  di potenza inferiore o uguale a 1 kVA

 

 

 

– – –  Trasformatori di misura

 

 

8504 31 21

– – – –  per tensioni

3,7

p/st

8504 31 29

– – – –  altri

3,7

p/st

8504 31 80

– – –  altri

3,7

p/st

8504 32

– –  di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA

 

 

8504 32 20

– – –  Trasformatori di misura

3,7

p/st

8504 32 80

– – –  altri

3,7

p/st

8504 33 00

– –  di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA

3,7

p/st

8504 34 00

– –  di potenza superiore a 500 kVA

3,7

p/st

8504 40

–  Convertitori statici

 

 

8504 40 30

– –  del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità

esenzione

p/st

 

– –  altri

 

 

8504 40 40

– – –  Raddrizzatori con semiconduttore policristallino

3,3

p/st

 

– – –  altri

 

 

8504 40 55

– – – –  Caricatori di accumulatori

3,3

p/st

 

– – – –  altri

 

 

8504 40 81

– – – – –  Raddrizzatori

3,3

 

– – – – –  Ondulatori

 

 

8504 40 84

– – – – – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

3,3

8504 40 88

– – – – – –  di potenza superiore a 7,5 kVA

3,3

8504 40 90

– – – – –  altri

3,3

8504 50

–  altre bobine di reattanza e di autoinduzione

 

 

8504 50 20

– –  del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità

esenzione

8504 50 95

– –  altre

3,7

8504 90

–  Parti

 

 

 

– –  di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione

 

 

8504 90 05

– – –  Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20

esenzione

 

– – –  altre

 

 

8504 90 11

– – – –  Nuclei di ferrite

2,2

8504 90 18

– – – –  altre

2,2

 

– –  di convertitori statici

 

 

8504 90 91

– – –  Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30

esenzione

8504 90 99

– – –  altre

2,2

8505

Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

 

 

 

–  Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione

 

 

8505 11 00

– –  di metallo

2,2

8505 19

– –  altri

 

 

8505 19 10

– – –  Calamite permanenti di ferrite agglomerata

2,2

8505 19 90

– – –  altri

2,2

8505 20 00

–  Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

2,2

8505 90

–  altri, comprese le parti

 

 

8505 90 10

– –  Elettromagneti

1,8

8505 90 30

– –  Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

1,8

8505 90 50

– –  Teste di sollevamento elettromagnetiche

2,2

8505 90 90

– –  Parti

1,8

8506

Pile e batterie di pile elettriche

 

 

8506 10

–  al diossido di manganese

 

 

 

– –  alcaline

 

 

8506 10 11

– – –  Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 10 15

– – –  Pile a bottone

4,7

p/st

8506 10 19

– – –  altre

4,7

p/st

 

– –  altre

 

 

8506 10 91

– – –  Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 10 95

– – –  Pile a bottone

4,7

p/st

8506 10 99

– – –  altre

4,7

p/st

8506 30

–  all'ossido di mercurio

 

 

8506 30 10

– –  Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 30 30

– –  Pile a bottone

4,7

p/st

8506 30 90

– –  altre

4,7

p/st

8506 40

–  all'ossido di argento

 

 

8506 40 10

– –  Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 40 30

– –  Pile a bottone

4,7

p/st

8506 40 90

– –  altre

4,7

p/st

8506 50

–  al litio

 

 

8506 50 10

– –  Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 50 30

– –  Pile a bottone

4,7

p/st

8506 50 90

– –  altre

4,7

p/st

8506 60

–  a zinco-aria

 

 

8506 60 10

– –  Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 60 30

– –  Pile a bottone

4,7

p/st

8506 60 90

– –  altre

4,7

p/st

8506 80

–  altre pile e batterie di pile

 

 

8506 80 05

– –  Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V

esenzione

p/st

 

– –  altre

 

 

8506 80 11

– – –  Pile cilindriche

4,7

p/st

8506 80 15

– – –  Pile a bottone

4,7

p/st

8506 80 90

– – –  altre

4,7

p/st

8506 90 00

–  Parti

4,7

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

 

 

8507 10

–  al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

 

 

 

– –  di peso inferiore o uguale a 5 kg

 

 

8507 10 41

– – –  funzionanti con elettrolite liquido

3,7

p/st

8507 10 49

– – –  altri

3,7

p/st

 

– –  di peso superiore a 5 kg

 

 

8507 10 92

– – –  funzionanti con elettrolite liquido

3,7

p/st

8507 10 98

– – –  altri

3,7

p/st

8507 20

–  altri accumulatori al piombo

 

 

 

– –  Accumulatori di trazione

 

 

8507 20 41

– – –  funzionanti con elettrolite liquido

3,7

ce/el

8507 20 49

– – –  altri

3,7

ce/el

 

– –  altri

 

 

8507 20 92

– – –  funzionanti con elettrolite liquido

3,7

ce/el

8507 20 98

– – –  altri

3,7

ce/el

8507 30

–  al nichel-cadmio

 

 

8507 30 20

– –  ermeticamente chiusi

2,6

p/st

 

– –  altri

 

 

8507 30 81

– – –  Accumulatori di trazione

2,6

ce/el

8507 30 89

– – –  altri

2,6

ce/el

8507 40 00

–  al nichel-ferro

2,7

p/st

8507 80

–  altri accumulatori

 

 

8507 80 20

– –  Accumulatori a idruri di nichel

2,7

p/st

8507 80 30

– –  Accumulatori al litio-ion

2,7

p/st

8507 80 80

– –  altri

2,7

p/st

8507 90

–  Parti

 

 

8507 90 20

– –  Piastre di accumulatori

2,7

8507 90 30

– –  Separatori

2,7

8507 90 90

– –  altre

2,7

8508

Aspirapolvere

 

 

 

–  a motore elettrico incorporato

 

 

8508 11 00

– –  di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

2,2

p/st

8508 19 00

– –  altri

1,7

p/st

8508 60 00

–  altri aspirapolvere

1,7

p/st

8508 70 00

–  Parti

1,7

8509

Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508

 

 

8509 40 00

–  Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura

2,2

p/st

8509 80 00

–  altri apparecchi

2,2

8509 90 00

–  Parti

2,2

8510

Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

 

 

8510 10 00

–  Rasoi

2,2

p/st

8510 20 00

–  Tosatrici

2,2

p/st

8510 30 00

–  Apparecchi per la depilazione

2,2

p/st

8510 90 00

–  Parti

2,2

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

 

 

8511 10 00

–  Candele di accensione

3,2

8511 20 00

–  Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti

3,2

8511 30 00

–  Distributori; bobine di accensione

3,2

8511 40 00

–  Avviatori, anche funzionanti come generatori

3,2

8511 50 00

–  altri generatori

3,2

8511 80 00

–  altri apparecchi e dispositivi

3,2

8511 90 00

–  Parti

3,2

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli

 

 

8512 10 00

–  Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette

2,7

8512 20 00

–  altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

2,7

8512 30

–  Apparecchi di segnalazione acustica

 

 

8512 30 10

– –  Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli

2,2

p/st

8512 30 90

– –  altri

2,7

8512 40 00

–  Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

2,7

8512 90

–  Parti

 

 

8512 90 10

– –  di apparecchi della sottovoce 8512 30 10

2,2

8512 90 90

– –  altri

2,7

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

 

 

8513 10 00

–  Lampade

5,7

8513 90 00

–  Parti

5,7

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

 

 

8514 10

–  Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)

 

 

8514 10 10

– –  Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria

2,2

8514 10 80

– –  altri

2,2

8514 20

–  Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche

 

 

8514 20 10

– –  funzionanti ad induzione

2,2

8514 20 80

– –  funzionanti per perdite dielettriche

2,2

8514 30

–  altri forni

 

 

8514 30 19

– –  a raggi infrarossi

2,2

8514 30 99

– –  altri

2,2

8514 40 00

–  altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

2,2

8514 90 00

–  Parti

2,2

8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

 

 

 

–  Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera

 

 

8515 11 00

– –  Ferri e pistole per brasare

2,7

8515 19 00

– –  altri

2,7

 

–  Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza

 

 

8515 21 00

– –  interamente o parzialmente automatici

2,7

8515 29

– –  altri

 

 

8515 29 10

– – –  per saldare di testa

2,7

8515 29 90

– – –  altri

2,7

 

–  Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma

 

 

8515 31 00

– –  interamente o parzialmente automatici

2,7

8515 39

– –  altri

 

 

 

– – –  a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e

 

 

8515 39 13

– – – –  di un trasformatore

2,7

8515 39 18

– – – –  di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico

2,7

8515 39 90

– – –  altri

2,7

8515 80

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

 

– –  per il trattamento dei metalli

 

 

8515 80 11

– – –  per saldare

2,7

p/st

8515 80 19

– – –  altri

2,7

p/st

 

– –  altri

 

 

8515 80 91

– – –  per la saldatura delle materie plastiche a resistenza

2,7

p/st

8515 80 99

– – –  altri

2,7

p/st

8515 90 00

–  Parti

2,7

8516

Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

 

 

8516 10

–  Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

 

 

 

– –  Scaldacqua

 

 

8516 10 11

– – –  istantanei

2,7

p/st

8516 10 19

– – –  altri

2,7

p/st

8516 10 90

– –  Scaldatori ad immersione

2,7

p/st

 

–  Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili

 

 

8516 21 00

– –  Radiatori ad accumulazione

2,7

p/st

8516 29

– –  altri

 

 

8516 29 10

– – –  Radiatori a circolazione di liquido

2,7

p/st

8516 29 50

– – –  Radiatori per convezione

2,7

p/st

 

– – –  altri

 

 

8516 29 91

– – – –  con ventilatore incorporato

2,7

p/st

8516 29 99

– – – –  altri

2,7

p/st

 

–  Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani

 

 

8516 31

– –  Asciugacapelli

 

 

8516 31 10

– – –  Caschi asciugacapelli

2,7

p/st

8516 31 90

– – –  altri

2,7

p/st

8516 32 00

– –  altri apparecchi per parrucchiere

2,7

8516 33 00

– –  Apparecchi per asciugare le mani

2,7

p/st

8516 40

–  Ferri da stiro elettrici

 

 

8516 40 10

– –  a vapore

2,7

p/st

8516 40 90

– –  altri

2,7

p/st

8516 50 00

–  Forni a microonde

5

p/st

8516 60

–  altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

 

 

8516 60 10

– –  Cucine

2,7

p/st

 

– –  Fornelli (comprese le piastre di cottura)

 

 

8516 60 51

– – –  da fissare

2,7

p/st

8516 60 59

– – –  altri

2,7

p/st

8516 60 70

– –  Griglie e girarrosti

2,7

p/st

8516 60 80

– –  Forni da fissare

2,7

p/st

8516 60 90

– –  altri

2,7

p/st

 

–  altri apparecchi elettrotermici

 

 

8516 71 00

– –  Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

2,7

p/st

8516 72 00

– –  Tostapane

2,7

p/st

8516 79

– –  altri

 

 

8516 79 20

– – –  Friggitrici

2,7

p/st

8516 79 70

– – –  altri

2,7

p/st

8516 80

–  Resistenze scaldanti

 

 

8516 80 20

– –  accoppiate ad un supporto di materia isolante

2,7

8516 80 80

– –  altre

2,7

8516 90 00

–  Parti

2,7

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

 

 

 

–  Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

 

 

8517 11 00

– –  Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

esenzione

p/st

8517 12 00

– –  Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

esenzione

p/st

8517 18 00

– –  altri

esenzione

 

–  altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)

 

 

8517 61 00

– –  Stazioni fisse

esenzione

p/st

8517 62 00

– –  Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

esenzione

8517 69

– –  altri

 

 

8517 69 10

– – –  Videofoni

esenzione

p/st

8517 69 20

– – –  Citofoni

esenzione

 

– – –  Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

 

 

8517 69 31

– – – –  Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone

esenzione

p/st

8517 69 39

– – – –  altri

9,3

p/st

8517 69 90

– – –  altri

esenzione

8517 70

–  Parti

 

 

 

– –  Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

 

 

8517 70 11

– – –  Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia

esenzione

8517 70 15

– – –  Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

5

8517 70 19

– – –  altre

3,6

8517 70 90

– –  altre

esenzione

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

 

 

8518 10

–  Microfoni e loro supporti

 

 

8518 10 30

– –  Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

esenzione

8518 10 95

– –  altri

2,5

 

–  Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche

 

 

8518 21 00

– –  Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

4,5

p/st

8518 22 00

– –  Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

4,5

p/st

8518 29

– –  altri

 

 

8518 29 30

– – –  Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

esenzione

p/st

8518 29 95

– – –  altri

3

p/st

8518 30

–  Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

 

 

8518 30 20

– –  per apparecchi telefonici per abbonati, su filo

esenzione

8518 30 95

– –  altri

2

8518 40

–  Amplificatori elettrici a bassa frequenza

 

 

8518 40 30

– –  utilizzati in telefonia o per la misura

3

 

– –  altri

 

 

8518 40 81

– – –  aventi un solo canale

4,5

p/st

8518 40 89

– – –  altri

4,5

p/st

8518 50 00

–  Apparecchi elettrici di amplificazione del suono

2

p/st

8518 90 00

–  Parti

2

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

 

 

8519 20

–  Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento

 

 

8519 20 10

– –  Elettrofoni a monete o a gettoni

6

p/st

 

– –  altri

 

 

8519 20 91

– – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

9,5

p/st

8519 20 99

– – –  altri

4,5

p/st

8519 30 00

–  Piatti giradischi

2

p/st

8519 50 00

–  Segreterie telefoniche

esenzione

p/st

 

–  altri apparecchi

 

 

8519 81

– –  muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori

 

 

 

– – –  Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

 

 

8519 81 11

– – – –  Dittafoni

5

p/st

 

– – – –  altri apparecchi per la riproduzione del suono

 

 

8519 81 15

– – – – –  Lettori tascabili di cassette

esenzione

p/st

 

– – – – –  altri lettori di cassette

 

 

8519 81 21

– – – – – –  con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

9

p/st

8519 81 25

– – – – – –  altri

2

p/st

 

– – – – –  altri

 

 

 

– – – – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

 

 

8519 81 31

– – – – – – –  del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

9

p/st

8519 81 35

– – – – – – –  altri

9,5

p/st

8519 81 45

– – – – – –  altri

4,5

p/st

 

– – –  altri apparecchi

 

 

8519 81 51

– – – –  Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

4

p/st

 

– – – –  altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici

 

 

 

– – – – –  a cassette

 

 

 

– – – – – –  con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati

 

 

8519 81 55

– – – – – – –  che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

esenzione

p/st

8519 81 61

– – – – – – –  altri

2

p/st

8519 81 65

– – – – – –  tascabili

esenzione

p/st

8519 81 75

– – – – – –  altri

2

p/st

 

– – – – –  altri

 

 

8519 81 81

– – – – – –  che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

2

p/st

8519 81 85

– – – – – –  altri

7

p/st

8519 81 95

– – – –  altri

2

p/st

8519 89

– –  altri

 

 

 

– – –  Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

 

 

8519 89 11

– – – –  Elettrofoni, diverse da quelle della sottovoce8519 20

2

p/st

8519 89 15

– – – –  Dittafoni

5

p/st

8519 89 19

– – – –  altri

4,5

p/st

8519 89 90

– – –  altri

2

p/st

8520

 

 

 

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

 

 

8521 10

–  a nastri magnetici

 

 

8521 10 20

– –  che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s

14

p/st

8521 10 95

– –  altri

8

p/st

8521 90 00

–  altri

13,9

p/st

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

 

 

8522 10 00

–  Lettori fonografici

4

8522 90

–  altri

 

 

8522 90 30

– –  Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no

esenzione

 

– –  altri

 

 

 

– – –  Assiemaggi elettronici

 

 

8522 90 41

– – – –  Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8519 50 00

esenzione

8522 90 49

– – – –  altri

4

8522 90 70

– – –  Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

esenzione

8522 90 80

– – –  altri

4

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

 

 

 

–  Supporti magnetici

 

 

8523 21 00

– –  Schede munite di una pista magnetica

3,5

p/st

8523 29

– –  altri

 

 

 

– – –  Nastri magnetici; dischi magnetici

 

 

8523 29 15

– – – –  non registrati

esenzione

p/st

 

– – – –  altri

 

 

8523 29 31

– – – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

p/st

8523 29 33

– – – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

8523 29 39

– – – – –  altri

3,5

p/st

8523 29 90

– – –  altri

3,5

8523 40

–  Supporti ottici

 

 

 

– –  non registrati

 

 

8523 40 11

– – –  Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili

esenzione

p/st

8523 40 13

– – –  Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili

esenzione

p/st

8523 40 19

– – –  altri

esenzione

 

– –  altri

 

 

 

– – –  Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser

 

 

8523 40 25

– – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

p/st

 

– – – –  unicamente per la riproduzione del suono

 

 

8523 40 31

– – – – –  di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

3,5

p/st

8523 40 39

– – – – –  di diametro superiore a 6,5 cm

3,5

p/st

 

– – – –  altri

 

 

8523 40 45

– – – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

 

– – – – –  altri

 

 

8523 40 51

– – – – – –  Dischi digitali versatili (DVD)

3,5

p/st

8523 40 59

– – – – – –  altri

3,5

p/st

 

– – –  altri

 

 

8523 40 91

– – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

p/st

8523 40 93

– – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

8523 40 99

– – – –  altri

3,5

p/st

 

–  Supporti a semiconduttore

 

 

8523 51

– –  Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori

 

 

8523 51 10

– – –  non registrati

esenzione

p/st

 

– – –  altri

 

 

8523 51 91

– – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

p/st

8523 51 93

– – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

8523 51 99

– – – –  altri

3,5

p/st

8523 52

– –  «Schede intelligenti» («smart cards»)

 

 

8523 52 10

– – –  con due o più circuiti integrati elettronici

3,7

p/st

8523 52 90

– – –  altri

esenzione

p/st

8523 59

– –  altri

 

 

8523 59 10

– – –  non registrati

esenzione

p/st

 

– – –  altri

 

 

8523 59 91

– – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

p/st

8523 59 93

– – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

8523 59 99

– – – –  altri

3,5

p/st

8523 80

–  altri

 

 

8523 80 10

– –  non registrati

esenzione

 

– –  altri

 

 

8523 80 91

– – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

esenzione

8523 80 93

– – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

8523 80 99

– – –  altri

3,5

8524

 

 

 

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

 

 

8525 50 00

–  Apparecchi trasmittenti

3,6

p/st

8525 60 00

–  Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

esenzione

p/st

8525 80

–  Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

 

 

 

– –  Telecamere

 

 

8525 80 11

– – –  con almeno 3 tubi da ripresa

3

p/st

8525 80 19

– – –  altre

4,9

p/st

8525 80 30

– –  Fotocamere digitali

esenzione

p/st

 

– –  Videocamere digitali

 

 

8525 80 91

– – –  che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

4,9

p/st

8525 80 99

– – –  altri

14 (100)

p/st

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

 

 

8526 10 00

–  Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

3,7

 

–  altri

 

 

8526 91

– –  Apparecchi di radionavigazione

 

 

8526 91 20

– – –  Ricevitori di radionavigazione

3,7

p/st

8526 91 80

– – –  altri

3,7

8526 92 00

– –  Apparecchi di radiotelecomando

3,7

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

 

 

 

–  Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna

 

 

8527 12

– –  Radiocassette tascabili

 

 

8527 12 10

– – –  con sistema di lettura analogico e digitale

14

p/st

8527 12 90

– – –  altri

10

p/st

8527 13

– –  altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

 

8527 13 10

– – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

12

p/st

 

– – –  altri

 

 

8527 13 91

– – – –  a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

p/st

8527 13 99

– – – –  altri

10

p/st

8527 19 00

– –  altri

esenzione

p/st

 

–  Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli

 

 

8527 21

– –  combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

 

 

– – –  capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)

 

 

8527 21 20

– – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

14

p/st

 

– – – –  altri

 

 

8527 21 52

– – – – –  a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

p/st

8527 21 59

– – – – –  altri

10

p/st

 

– – –  altri

 

 

8527 21 70

– – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

14

p/st

 

– – – –  altri

 

 

8527 21 92

– – – – –  a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

p/st

8527 21 98

– – – – –  altri

10

p/st

8527 29 00

– –  altri

12

p/st

 

–  altri

 

 

8527 91

– –  combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

 

 

 

– – –  con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro

 

 

8527 91 11

– – – –  a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

p/st

8527 91 19

– – – –  altri

10

p/st

 

– – –  altri

 

 

8527 91 35

– – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

12

p/st

 

– – – –  altri

 

 

8527 91 91

– – – – –  a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

14

p/st

8527 91 99

– – – – –  altri

10

p/st

8527 92

– –  non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

 

 

8527 92 10

– – –  Radiosveglie

esenzione

p/st

8527 92 90

– – –  altri

9

p/st

8527 99 00

– –  altri

9

p/st

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

 

 

 

–  Monitor con tubo catodico

 

 

8528 41 00

– –  dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

esenzione

p/st

8528 49

– –  altri

 

 

8528 49 10

– – –  in bianco e nero o in altre monocromie

14

p/st

 

– – –  a colori

 

 

8528 49 35

– – – –  con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

14

p/st

 

– – – –  altri

 

 

8528 49 91

– – – – –  con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe

14

p/st

8528 49 99

– – – – –  con parametri di scanning superiori a 625 righe

14

p/st

 

–  altri monitor

 

 

8528 51 00

– –  dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

esenzione

p/st

8528 59

– –  altri

 

 

8528 59 10

– – –  in bianco e nero o in altre monocromie

14

p/st

8528 59 90

– – –  a colori

14

p/st

 

–  Proiettori

 

 

8528 61 00

– –  dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

esenzione

p/st

8528 69

– –  altri

 

 

8528 69 10

– – –  che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

 

– – –  altri

 

 

8528 69 91

– – – –  in bianco e nero o in altre monocromie

2

p/st

8528 69 99

– – – –  a colori

14

p/st

 

–  Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

 

 

8528 71

– –  non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

 

 

 

– – –  Videotuner

 

 

8528 71 11

– – – –  Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

esenzione

p/st

8528 71 13

– – – –  Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione»)

esenzione

p/st

8528 71 19

– – – –  altri

14

p/st

8528 71 90

– – –  altri

14

p/st

8528 72

– –  altri, a colori

 

 

8528 72 10

– – –  Teleproiettori

14

p/st

8528 72 20

– – –  Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica

14

p/st

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  con tubo immagini incorporato

 

 

 

– – – – –  con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo

 

 

8528 72 31

– – – – – –  inferiore o uguale a 42 cm

14

p/st

8528 72 33

– – – – – –  superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm

14

p/st

8528 72 35

– – – – – –  superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm

14

p/st

8528 72 39

– – – – – –  superiore a 72 cm

14

p/st

 

– – – – –  altri

 

 

 

– – – – – –  con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo

 

 

8528 72 51

– – – – – – –  inferiore o uguale a 75 cm

14

p/st

8528 72 59

– – – – – – –  superiore a 75 cm

14

p/st

8528 72 75

– – – – – –  con parametri di scanning superiori a 625 righe

14

p/st

 

– – – –  altri

 

 

8528 72 91

– – – – –  con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

14

p/st

8528 72 99

– – – – –  altri

14

p/st

8528 73 00

– –  altri, in bianco e nero o in altre monocromie

2

p/st

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

 

 

8529 10

–  Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

 

 

 

– –  Antenne

 

 

8529 10 11

– – –  Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

5

 

– – –  Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione

 

 

8529 10 31

– – – –  per ricezione via satellite

3,6

8529 10 39

– – – –  altre

3,6

8529 10 65

– – –  Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

4

8529 10 69

– – –  altre antenne

3,6

8529 10 80

– –  Filtri e separatori di antenne

3,6

8529 10 95

– –  altri

3,6

8529 90

–  altri

 

 

8529 90 20

– –  Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 61 00

esenzione

 

– –  altri

 

 

 

– – –  Mobili e cofanetti

 

 

8529 90 41

– – – –  di legno

2

8529 90 49

– – – –  di altre materie

3

8529 90 65

– – –  Assiemaggi elettronici

3

 

– – –  altri

 

 

8529 90 92

– – – –  di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

5

8529 90 97

– – – –  altri

3

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)

 

 

8530 10 00

–  Apparecchi per strade ferrate o simili

1,7

8530 80 00

–  altri apparecchi

1,7

8530 90 00

–  Parti

1,7

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

 

 

8531 10

–  Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili

 

 

8531 10 30

– –  del tipo utilizzato per edifici

2,2

p/st

8531 10 95

– –  altri

2,2

p/st

8531 20

–  Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)

 

 

8531 20 20

– –  a diodi emettitori di luce (LED)

esenzione

 

– –  che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD)

 

 

8531 20 40

– – –  che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva

esenzione

8531 20 95

– – –  altri

esenzione

8531 80

–  altri apparecchi

 

 

8531 80 20

– –  Visualizzatori a schermo piatto

esenzione

8531 80 95

– –  altri

2,2

8531 90

–  Parti

 

 

8531 90 20

– –  di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20

esenzione

8531 90 85

– –  altri

2,2

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

 

 

8532 10 00

–  Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

esenzione

 

–  altri condensatori fissi

 

 

8532 21 00

– –  di tantalio

esenzione

8532 22 00

– –  elettrolitici all'alluminio

esenzione

8532 23 00

– –  a dielettrico di ceramica, ad un solo strato

esenzione

8532 24 00

– –  a dielettrico di ceramica, a più strati

esenzione

8532 25 00

– –  a dielettrico di carta o di materie plastiche

esenzione

8532 29 00

– –  altri

esenzione

8532 30 00

–  Condensatori variabili o regolabili

esenzione

8532 90 00

–  Parti

esenzione

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

 

 

8533 10 00

–  Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati

esenzione

 

–  altre resistenze fisse

 

 

8533 21 00

– –  per una potenza inferiore o uguale a 20 W

esenzione

8533 29 00

– –  altre

esenzione

 

–  Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate

 

 

8533 31 00

– –  per una potenza inferiore o uguale a 20 W

esenzione

8533 39 00

– –  altre

esenzione

8533 40

–  altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)

 

 

8533 40 10

– –  per una potenza inferiore o uguale a 20 W

esenzione

8533 40 90

– –  altre

esenzione

8533 90 00

–  Parti

esenzione

8534 00

Circuiti stampati

 

 

 

–  solamente con elementi conduttori e di contatto

 

 

8534 00 11

– –  Circuiti a più strati

esenzione

8534 00 19

– –  altri

esenzione

8534 00 90

–  con altri elementi passivi

esenzione

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V

 

 

8535 10 00

–  Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

2,7

 

–  Interruttori automatici

 

 

8535 21 00

– –  per una tensione inferiore a 72,5 kV

2,7

8535 29 00

– –  altri

2,7

8535 30

–  Sezionatori ed interruttori

 

 

8535 30 10

– –  per una tensione inferiore a 72,5 kV

2,7

8535 30 90

– –  altri

2,7

8535 40 00

–  Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

2,7

8535 90 00

–  altri

2,7

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

 

 

8536 10

–  Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

 

 

8536 10 10

– –  per una intensità inferiore o uguale a 10 A

2,3

8536 10 50

– –  per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A

2,3

8536 10 90

– –  per una intensità superiore a 63 A

2,3

8536 20

–  Interruttori automatici

 

 

8536 20 10

– –  per una intensità inferiore o uguale a 63 A

2,3

8536 20 90

– –  per una intensità superiore a 63 A

2,3

8536 30

–  altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

 

 

8536 30 10

– –  per una intensità inferiore o uguale a 16 A

2,3

8536 30 30

– –  per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A

2,3

8536 30 90

– –  per una intensità superiore a 125 A

2,3

 

–  Relè

 

 

8536 41

– –  per una tensione inferiore o uguale a 60 V

 

 

8536 41 10

– – –  per una intensità inferiore o uguale a 2 A

2,3

8536 41 90

– – –  per una intensità superiore a 2 A

2,3

8536 49 00

– –  altri

2,3

8536 50

–  altri interruttori, sezionatori e commutatori

 

 

8536 50 03

– –  Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)

esenzione

8536 50 05

– –  Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)

esenzione

8536 50 07

– –  Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A

esenzione

 

– –  altri

 

 

 

– – –  per una tensione inferiore o uguale a 60 V

 

 

8536 50 11

– – – –  a tasto o pulsante

2,3

8536 50 15

– – – –  rotanti

2,3

8536 50 19

– – – –  altri

2,3

8536 50 80

– – –  altri

2,3

 

–  Portalampade, spine e prese di corrente

 

 

8536 61

– –  Portalampade

 

 

8536 61 10

– – –  Portalampade Edison

2,3

8536 61 90

– – –  altre

2,3

8536 69

– –  altre

 

 

8536 69 10

– – –  per cavi coassiali

esenzione

8536 69 30

– – –  per circuiti stampati

esenzione

8536 69 90

– – –  altre

2,3

8536 70 00

–  Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

3

8536 90

–  altri apparecchi

 

 

8536 90 01

– –  Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche

2,3

8536 90 10

– –  Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

esenzione

8536 90 20

– –  Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore

esenzione

8536 90 85

– –  altri

2,3

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

 

 

8537 10

–  per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

 

 

8537 10 10

– –  Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

2,1

 

– –  altri

 

 

8537 10 91

– – –  Apparecchi di comando a memoria programmabile

2,1

8537 10 99

– – –  altri

2,1

8537 20

–  per una tensione superiore a 1 000 V

 

 

8537 20 91

– –  superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV

2,1

8537 20 99

– –  superiore a 72,5 kV

2,1

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

 

 

8538 10 00

–  Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi

2,2

8538 90

–  altri

 

 

 

– –  per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20

 

 

8538 90 11

– – –  Assiemaggi elettronici

3,2 (18)

8538 90 19

– – –  altri

1,7 (18)

 

– –  altri

 

 

8538 90 91

– – –  Assiemaggi elettronici

3,2

8538 90 99

– – –  altri

1,7

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

 

 

8539 10 00

–  Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»

2,7

p/st

 

–  altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi

 

 

8539 21

– –  alogeni, al tungsteno

 

 

8539 21 30

– – –  dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli

2,7

p/st

 

– – –  altri, di tensione

 

 

8539 21 92

– – – –  superiore a 100 V

2,7

p/st

8539 21 98

– – – –  uguale o inferiore a 100 V

2,7

p/st

8539 22

– –  altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

 

 

8539 22 10

– – –  a riflettore

2,7

p/st

8539 22 90

– – –  altri

2,7

p/st

8539 29

– –  altri

 

 

8539 29 30

– – –  dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli

2,7

p/st

 

– – –  altri, di tensione

 

 

8539 29 92

– – – –  superiore a 100 V

2,7

p/st

8539 29 98

– – – –  uguale o inferiore a 100 V

2,7

p/st

 

–  Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti

 

 

8539 31

– –  fluorescenti, a catodo caldo

 

 

8539 31 10

– – –  con due zoccoli

2,7

p/st

8539 31 90

– – –  altri

2,7

p/st

8539 32

– –  Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

 

 

8539 32 10

– – –  a vapore di mercurio

2,7

p/st

8539 32 50

– – –  a vapore di sodio

2,7

p/st

8539 32 90

– – –  ad alogenuro metallico

2,7

p/st

8539 39 00

– –  altri

2,7

p/st

 

–  Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

 

 

8539 41 00

– –  Lampade ad arco

2,7

p/st

8539 49

– –  altri

 

 

8539 49 10

– – –  a raggi ultravioletti

2,7

p/st

8539 49 30

– – –  a raggi infrarossi

2,7

p/st

8539 90

–  Parti

 

 

8539 90 10

– –  Zoccoli

2,7

8539 90 90

– –  altri

2,7

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

 

 

 

–  Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

 

 

8540 11

– –  a colori

 

 

 

– – –  con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo

 

 

8540 11 11

– – – –  inferiore o uguale a 42 cm

14

p/st

8540 11 13

– – – –  superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm

14

p/st

8540 11 15

– – – –  superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm

14

p/st

8540 11 19

– – – –  superiore a 72 cm

14

p/st

 

– – –  altri, con la diagonale dello schermo

 

 

8540 11 91

– – – –  inferiore o uguale a 75 cm

14

p/st

8540 11 99

– – – –  superiore a 75 cm

14

p/st

8540 12 00

– –  in bianco e nero o in altre monocromie

7,5

p/st

8540 20

–  Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

 

 

8540 20 10

– –  Tubi per telecamere

2,7

p/st

8540 20 80

– –  altri

2,7

p/st

8540 40 00

–  Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm

2,6

p/st

8540 50 00

–  Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie

2,6

p/st

8540 60 00

–  altri tubi catodici

2,6

p/st

 

–  Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia

 

 

8540 71 00

– –  Magnetron

2,7

p/st

8540 72 00

– –  Clistron

2,7

p/st

8540 79 00

– –  altri

2,7

p/st

 

–  altre lampade, tubi e valvole

 

 

8540 81 00

– –  Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

2,7

p/st

8540 89 00

– –  altri

2,7

p/st

 

–  Parti

 

 

8540 91 00

– –  di tubi catodici

2,7

8540 99 00

– –  altri

2,7

8541

Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

 

 

8541 10 00

–  Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce

esenzione

 

–  Transistor, diversi dai fototransistor

 

 

8541 21 00

– –  con potere di dissipazione inferiore a 1 W

esenzione

8541 29 00

– –  altri

esenzione

8541 30 00

–  Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili

esenzione

8541 40

–  Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce

 

 

8541 40 10

– –  Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser

esenzione

8541 40 90

– –  altri

esenzione

8541 50 00

–  altri dispositivi a semiconduttore

esenzione

8541 60 00

–  Cristalli piezoelettrici montati

esenzione

8541 90 00

–  Parti

esenzione

8542

Circuiti integrati elettronici

 

 

 

–  Circuiti integrati elettronici

 

 

8542 31

– –  Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

 

 

8542 31 10

– – –  Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo

esenzione

8542 31 90

– – –  altri

esenzione

8542 32

– –  Memorie

 

 

8542 32 10

– – –  Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo

esenzione

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)

 

 

8542 32 31

– – – – –  con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit

esenzione

p/st

8542 32 39

– – – – –  con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit

esenzione

p/st

8542 32 45

– – – –  Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)

esenzione

p/st

8542 32 55

– – – –  Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)

esenzione

p/st

 

– – – –  Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2PROM), compresi i flash E2PROM

 

 

 

– – – – –  Flash E2PROM

 

 

8542 32 61

– – – – – –  con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit

esenzione

p/st

8542 32 69

– – – – – –  con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit

esenzione

p/st

8542 32 75

– – – – –  altre

esenzione

p/st

8542 32 90

– – – –  altre memorie

esenzione

8542 33 00

– –  Amplificatori

esenzione

8542 39

– –  altri

 

 

8542 39 10

– – –  Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo

esenzione

8542 39 90

– – –  altri

esenzione

8542 90 00

–  Parti

esenzione

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

8543 10 00

–  Acceleratori di particelle

4

8543 20 00

–  Generatori di segnali

3,7

8543 30 00

–  Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

3,7

8543 70

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

8543 70 10

– –  Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

esenzione

8543 70 30

– –  Amplificatori d'antenne

3,7

 

– –  Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

 

 

 

– – –  funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A

 

 

8543 70 51

– – – –  il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a 100 cm

3,7

p/st

8543 70 55

– – – –  altri

3,7

p/st

8543 70 59

– – –  altri

3,7

p/st

8543 70 60

– –  Elettrificatori di recinti

3,7

8543 70 90

– –  altri

3,7

8543 90 00

–  Parti

3,7

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

 

 

 

–  Fili per avvolgimenti

 

 

8544 11

– –  di rame

 

 

8544 11 10

– – –  smaltati o laccati

3,7

8544 11 90

– – –  altri

3,7

8544 19

– –  altri

 

 

8544 19 10

– – –  smaltati o laccati

3,7

8544 19 90

– – –  altri

3,7

8544 20 00

–  Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

3,7

8544 30 00

–  Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

3,7

 

–  altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V

 

 

8544 42

– –  muniti di pezzi di congiunzione

 

 

8544 42 10

– – –  dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

esenzione

8544 42 90

– – –  altri

3,3

8544 49

– –  altri

 

 

8544 49 20

– – –  dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

esenzione

 

– – –  altri

 

 

8544 49 91

– – – –  Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

3,7

 

– – – –  altri

 

 

8544 49 93

– – – – –  per tensioni inferiori o uguali a 80 V

3,7

8544 49 95

– – – – –  per tensioni superiori a 80 V ma inferiori a 1 000 V

3,7

8544 49 99

– – – – –  per una tensione di 1 000 V

3,7

8544 60

–  altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

 

 

8544 60 10

– –  con conduttori di rame

3,7

8544 60 90

– –  con altri conduttori

3,7

8544 70 00

–  Cavi di fibre ottiche

esenzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

 

 

 

–  Elettrodi

 

 

8545 11 00

– –  dei tipi utilizzati per forni

2,7

8545 19

– –  altri

 

 

8545 19 10

– – –  Elettrodi per impianti d'elettrolisi

2,7

8545 19 90

– – –  altri

2,7

8545 20 00

–  Spazzole

2,7

8545 90

–  altri

 

 

8545 90 10

– –  Resistenze riscaldanti

1,7

8545 90 90

– –  altri

2,7

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

 

 

8546 10 00

–  di vetro

3,7

8546 20

–  di ceramica

 

 

8546 20 10

– –  senza parti metalliche

4,7

 

– –  con parti metalliche

 

 

8546 20 91

– – –  per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica

4,7

8546 20 99

– – –  altri

4,7

8546 90

–  altri

 

 

8546 90 10

– –  di materie plastiche

3,7

8546 90 90

– –  altri

3,7

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

 

 

8547 10

–  Pezzi isolanti di ceramica

 

 

8547 10 10

– –  contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici

4,7

8547 10 90

– –  altri

4,7

8547 20 00

–  Pezzi isolanti di materie plastiche

3,7

8547 90 00

–  altri

3,7

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

 

 

8548 10

–  Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso

 

 

8548 10 10

– –  Pile e batterie di pile elettriche fuori uso

4,7

p/st

 

– –  Accumulatori elettrici fuori uso

 

 

8548 10 21

– – –  Accumulatori al piombo

2,6

ce/el

8548 10 29

– – –  altri

2,6

ce/el

 

– –  Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici

 

 

8548 10 91

– – –  contenenti piombo

esenzione

8548 10 99

– – –  altri

esenzione

8548 90

–  altri

 

 

8548 90 20

– –  Memorie in forma multicombinate, come per esempio D-RAM stack e moduli

esenzione

8548 90 90

– –  altri

2,7

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Note

1.

Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9503 o 9508, né le slitte, i bob («bobsleighs») e simili (voce 9506).

2.

Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

a)

i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

b)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

c)

gli oggetti del capitolo 82 (utensili);

d)

gli oggetti della voce 8306;

e)

le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;

f)

le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);

g)

gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;

h)

gli oggetti del capitolo 91;

ij)

le armi (capitolo 93);

k)

gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;

l)

le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).

3.

Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.

4.

In questa sezione:

a)

i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;

b)

gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;

c)

i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.

5.

I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:

a)

del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);

b)

del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;

c)

del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

Note complementari

1.

Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

2.

A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate con invii scaglionati.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);

b)

gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;

c)

gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.

2.

Rientrano segnatamente nella voce 8607:

a)

gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;

b)

i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);

c)

le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;

d)

i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;

e)

gli articoli di carrozzeria.

3.

Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608:

a)

le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;

b)

i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8601

Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici

 

 

8601 10 00

–  a presa di corrente elettrica esterna

1,7

p/st

8601 20 00

–  ad accumulatori elettrici

1,7

p/st

8602

Altre locomotive e locotrattori; tender

 

 

8602 10 00

–  Locomotive diesel-elettriche

1,7

8602 90 00

–  altri

1,7

8603

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

 

 

8603 10 00

–  a presa di corrente elettrica esterna

1,7

p/st

8603 90 00

–  altre

1,7

p/st

8604 00 00

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

1,7

p/st

8605 00 00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

1,7

p/st

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie

 

 

8606 10 00

–  Carri cisterna e simili

1,7

p/st

8606 30 00

–  Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

1,7

p/st

 

–  altri

 

 

8606 91

– –  coperti e chiusi

 

 

8606 91 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

1,7

p/st

8606 91 80

– – –  altri

1,7

p/st

8606 92 00

– –  aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

1,7

p/st

8606 99 00

– –  altri

1,7

p/st

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

 

 

 

–  Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti

 

 

8607 11 00

– –  Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione

1,7

8607 12 00

– –  altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)

1,7

8607 19

– –  altri, comprese le parti

 

 

 

– – –  Assi, anche montati; ruote e loro parti

 

 

8607 19 01

– – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

2,7

8607 19 11

– – – –  di acciaio stampato

2,7

8607 19 18

– – – –  altri

2,7

 

– – –  Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili

 

 

8607 19 91

– – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 19 99

– – – –  altre

1,7

 

–  Freni e loro parti

 

 

8607 21

– –  Freni ad aria compressa e loro parti

 

 

8607 21 10

– – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 21 90

– – –  altri

1,7

8607 29

– –  altri

 

 

8607 29 10

– – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 29 90

– – –  altri

1,7

8607 30

–  Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti

 

 

8607 30 01

– –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 30 99

– –  altri

1,7

 

–  altre

 

 

8607 91

– –  di locomotive o di locotrattori

 

 

8607 91 10

– – –  Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti

3,7

 

– – –  altre

 

 

8607 91 91

– – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

1,7

8607 91 99

– – – –  altre

1,7

8607 99

– –  altre

 

 

8607 99 10

– – –  Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti

3,7

8607 99 30

– – –  Casse e loro parti

1,7

8607 99 50

– – –  Telai e loro parti

1,7

8607 99 90

– – –  altre

1,7

8608 00

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

 

 

8608 00 10

–  Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate

1,7

8608 00 30

–  altri apparecchi

1,7

8608 00 90

–  Parti

1,7

8609 00

Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

 

 

8609 00 10

–  Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)

esenzione

p/st

8609 00 90

–  altri

esenzione

p/st

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1.

Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.

2.

Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

3.

I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.

4.

La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9503.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

 

 

8701 10 00

–  Motocoltivatori

3

p/st

8701 20

–  Trattori stradali per semirimorchi

 

 

8701 20 10

– –  nuovi

16

p/st

8701 20 90

– –  usati

16

p/st

8701 30 00

–  Trattori a cingoli

esenzione

p/st

8701 90

–  altri

 

 

 

– –  Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote

 

 

 

– – –  nuovi, di potenza del motore

 

 

8701 90 11

– – – –  inferiore o uguale a 18 kW

esenzione

p/st

8701 90 20

– – – –  superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

esenzione

p/st

8701 90 25

– – – –  superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW

esenzione

p/st

8701 90 31

– – – –  superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

esenzione

p/st

8701 90 35

– – – –  superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW

esenzione

p/st

8701 90 39

– – – –  superiore a 90 kW

esenzione

p/st

8701 90 50

– – –  usati

esenzione

p/st

8701 90 90

– –  altri

7

p/st

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

 

 

8702 10

–  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

 

 

 

– –  di cilindrata superiore a 2 500 cm3

 

 

8702 10 11

– – –  nuovi

16

p/st

8702 10 19

– – –  usati

16

p/st

 

– –  di cilindrata non superiore a 2 500 cm3

 

 

8702 10 91

– – –  nuovi

10

p/st

8702 10 99

– – –  usati

10

p/st

8702 90

–  altri

 

 

 

– –  azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

 

 

 

– – –  di cilindrata superiore a 2 800 cm3

 

 

8702 90 11

– – – –  nuovi

16

p/st

8702 90 19

– – – –  usati

16

p/st

 

– – –  di cilindrata non superiore a 2 800 cm3

 

 

8702 90 31

– – – –  nuovi

10

p/st

8702 90 39

– – – –  usati

10

p/st

8702 90 90

– –  altri

10

p/st

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

 

 

8703 10

–  Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

 

 

8703 10 11

– –  Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

5

p/st

8703 10 18

– –  altri

10

p/st

 

–  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla

 

 

8703 21

– –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3

 

 

8703 21 10

– – –  nuovi

10

p/st

8703 21 90

– – –  usati

10

p/st

8703 22

– –  di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3

 

 

8703 22 10

– – –  nuovi

10

p/st

8703 22 90

– – –  usati

10

p/st

8703 23

– –  di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3

 

 

 

– – –  nuovi

 

 

8703 23 11

– – – –  Campers e motorcaravans

10

p/st

8703 23 19

– – – –  altri

10

p/st

8703 23 90

– – –  usati

10

p/st

8703 24

– –  di cilindrata superiore a 3 000 cm3

 

 

8703 24 10

– – –  nuovi

10

p/st

8703 24 90

– – –  usati

10

p/st

 

–  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

 

 

8703 31

– –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3

 

 

8703 31 10

– – –  nuovi

10

p/st

8703 31 90

– – –  usati

10

p/st

8703 32

– –  di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3

 

 

 

– – –  nuovi

 

 

8703 32 11

– – – –  Campers e motorcaravans

10

p/st

8703 32 19

– – – –  altri

10

p/st

8703 32 90

– – –  usati

10

p/st

8703 33

– –  di cilindrata superiore a 2 500 cm3

 

 

 

– – –  nuovi

 

 

8703 33 11

– – – –  Campers e motorcaravans

10

p/st

8703 33 19

– – – –  altri

10

p/st

8703 33 90

– – –  usati

10

p/st

8703 90

–  altri

 

 

8703 90 10

– –  azionati da motore elettrico

10

p/st

8703 90 90

– –  altri

10

p/st

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

 

 

8704 10

–  Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale

 

 

8704 10 10

– –  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla

esenzione

p/st

8704 10 90

– –  altri

esenzione

p/st

 

–  altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

 

 

8704 21

– –  di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

 

 

8704 21 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm3

 

 

8704 21 31

– – – – –  nuovi

22

p/st

8704 21 39

– – – – –  usati

22

p/st

 

– – – –  azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm3

 

 

8704 21 91

– – – – –  nuovi

10

p/st

8704 21 99

– – – – –  usati

10

p/st

8704 22

– –  di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t

 

 

8704 22 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

– – –  altri

 

 

8704 22 91

– – – –  nuovi

22

p/st

8704 22 99

– – – –  usati

22

p/st

8704 23

– –  di peso a pieno carico superiore a 20 t

 

 

8704 23 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

– – –  altri

 

 

8704 23 91

– – – –  nuovi

22

p/st

8704 23 99

– – – –  usati

22

p/st

 

–  altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

 

 

8704 31

– –  di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

 

 

8704 31 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm3

 

 

8704 31 31

– – – – –  nuovi

22

p/st

8704 31 39

– – – – –  usati

22

p/st

 

– – – –  azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm3

 

 

8704 31 91

– – – – –  nuovi

10

p/st

8704 31 99

– – – – –  usati

10

p/st

8704 32

– –  di peso a pieno carico superiore a 5 t

 

 

8704 32 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

3,5

p/st

 

– – –  altri

 

 

8704 32 91

– – – –  nuovi

22

p/st

8704 32 99

– – – –  usati

22

p/st

8704 90 00

–  altri

10

p/st

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

 

 

8705 10 00

–  Gru-automobili

3,7

p/st

8705 20 00

–  Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

3,7

p/st

8705 30 00

–  Autopompe antincendio

3,7

p/st

8705 40 00

–  Autocarri betoniere

3,7

p/st

8705 90

–  altri

 

 

8705 90 10

– –  Carro-attrezzi

3,7

p/st

8705 90 30

– –  Autoveicoli pompa per il cemento

3,7

p/st

8705 90 90

– –  altri

3,7

p/st

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

 

 

 

–  Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm3

 

 

8706 00 11

– –  degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704

19

p/st

8706 00 19

– –  altri

6

p/st

 

–  altri

 

 

8706 00 91

– –  degli autoveicoli della voce 8703

4,5

p/st

8706 00 99

– –  altri

10

p/st

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

 

 

8707 10

–  degli autoveicoli della voce 8703

 

 

8707 10 10

– –  destinate all'industria del montaggio

4,5

p/st

8707 10 90

– –  altre

4,5

p/st

8707 90

–  altre

 

 

8707 90 10

– –  destinate all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705

4,5

p/st

8707 90 90

– –  altre

4,5

p/st

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

 

 

8708 10

–  Paraurti e loro parti

 

 

8708 10 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

8708 10 90

– –  altri

4,5

 

–  altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)

 

 

8708 21

– –  Cinture di sicurezza

 

 

8708 21 10

– – –  destinate all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

p/st

8708 21 90

– – –  altre

4,5

p/st

8708 29

– –  altri

 

 

8708 29 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

8708 29 90

– – –  altri

4,5

8708 30

–  Freni e servofreni; loro parti

 

 

8708 30 10

– –  destinate all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

 

– –  altre

 

 

8708 30 91

– – –  per freni a dischi

4,5

8708 30 99

– – –  altre

4,5

8708 40

–  Cambi di velocità e loro parti

 

 

8708 40 20

– –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

 

– –  altri

 

 

8708 40 50

– – –  Cambi di velocità

4,5

 

– – –  Parti

 

 

8708 40 91

– – – –  di acciaio stampato

4,5

8708 40 99

– – – –  altri

3,5

8708 50

–  Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti

 

 

8708 50 20

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

 

– –  altri

 

 

8708 50 35

– – –  Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti

4,5

 

– – –  Parti

 

 

8708 50 55

– – – –  di acciaio stampato

4,5

 

– – – –  altri

 

 

8708 50 91

– – – – –  per assi portanti

4,5

8708 50 99

– – – – –  altri

3,5

8708 70

–  Ruote, loro parti ed accessori

 

 

8708 70 10

– –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

 

– –  altri

 

 

8708 70 50

– – –  Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio

4,5

8708 70 91

– – –  Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio

3

8708 70 99

– – –  altri

4,5

8708 80

–  Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)

 

 

8708 80 20

– –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

 

– –  altri

 

 

8708 80 35

– – –  Ammortizzatori di sospensione

4,5

8708 80 55

– – –  Barre stabilizzatrici; barre di torsione

3,5

 

– – –  altri

 

 

8708 80 91

– – – –  di acciaio stampato

4,5

8708 80 99

– – – –  altri

3,5

 

–  altre parti ed accessori

 

 

8708 91

– –  Radiatori e loro parti

 

 

8708 91 20

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

 

– – –  altri

 

 

8708 91 35

– – – –  Radiatori

4,5

 

– – – –  Parti

 

 

8708 91 91

– – – – –  di acciaio stampato

4,5

8708 91 99

– – – – –  altri

3,5

8708 92

– –  Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti

 

 

8708 92 20

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

 

– – –  altri

 

 

8708 92 35

– – – –  Silenziatori e tubi di scappamento

4,5

 

– – – –  Parti

 

 

8708 92 91

– – – – –  di acciaio stampato

4,5

8708 92 99

– – – – –  altri

3,5

8708 93

– –  Frizioni e loro parti

 

 

8708 93 10

– – –  destinate all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

8708 93 90

– – –  altre

4,5

8708 94

– –  Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti

 

 

8708 94 20

– – –  destinati all'industria del montaggio:

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

 

– – –  altri

 

 

8708 94 35

– – – –  Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo

4,5

 

– – – –  Parti

 

 

8708 94 91

– – – – –  di acciaio stampato

4,5

8708 94 99

– – – – –  altri

3,5

8708 95

– –  Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti

 

 

8708 95 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

p/st

 

– – –  altri

 

 

8708 95 91

– – – –  di acciaio stampato

4,5

8708 95 99

– – – –  altri

3,5

8708 99

– –  altri

 

 

8708 99 10

– – –  destinati all'industria del montaggio:

dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

degli autoveicoli della voce 8703,

degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

degli autoveicoli della voce 8705 (11)

3

 

– – –  altri

 

 

8708 99 93

– – – –  di acciaio stampato

4,5

8708 99 97

– – – –  altri

3,5

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

 

 

 

–  Carrelli

 

 

8709 11

– –  elettrici

 

 

8709 11 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

2

p/st

8709 11 90

– – –  altri

4

p/st

8709 19

– –  altri

 

 

8709 19 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

2

p/st

8709 19 90

– – –  altri

4

p/st

8709 90 00

–  Parti

3,5

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

1,7

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

 

 

8711 10 00

–  con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

8

p/st

8711 20

–  con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ed inferiore o uguale a 250 cm3

 

 

8711 20 10

– –  Moto «scooters»

8

p/st

 

– –  altri, di cilindrata

 

 

8711 20 91

– – –  superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 80 cm3

8

p/st

8711 20 93

– – –  superiore a 80 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3

8

p/st

8711 20 98

– – –  superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

8

p/st

8711 30

–  con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

 

 

8711 30 10

– –  di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 380 cm3

6

p/st

8711 30 90

– –  di cilindrata superiore a 380 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

6

p/st

8711 40 00

–  con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3

6

p/st

8711 50 00

–  con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3

6

p/st

8711 90 00

–  altri

6

p/st

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

 

 

8712 00 10

–  senza cuscinetti a sfere

15

p/st

 

–  altri

 

 

8712 00 30

– –  Biciclette

14

p/st

8712 00 80

– –  altri

15

p/st

8713

Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

 

 

8713 10 00

–  senza meccanismo di propulsione

esenzione

p/st

8713 90 00

–  altri

esenzione

p/st

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

 

 

 

–  di motocicli (compresi i ciclomotori)

 

 

8714 11 00

– –  Selle

3,7

p/st

8714 19 00

– –  altri

3,7

8714 20 00

–  di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi

esenzione

 

–  altri

 

 

8714 91

– –  Telai e forcelle, e loro parti

 

 

8714 91 10

– – –  Telai

4,7

p/st

8714 91 30

– – –  Forcelle

4,7

p/st

8714 91 90

– – –  Parti

4,7

8714 92

– –  Cerchioni e raggi

 

 

8714 92 10

– – –  Cerchioni

4,7

p/st

8714 92 90

– – –  Raggi

4,7

8714 93

– –  Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere

 

 

8714 93 10

– – –  Mozzi

4,7

p/st

8714 93 90

– – –  Pignoni di ruote libere

4,7

8714 94

– –  Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

 

 

8714 94 10

– – –  Mozzi-freno

4,7

p/st

8714 94 30

– – –  altri freni

4,7

8714 94 90

– – –  Parti

4,7

8714 95 00

– –  Selle

4,7

8714 96

– –  Pedali e pedaliere, e loro parti

 

 

8714 96 10

– – –  Pedali

4,7

pa

8714 96 30

– – –  Pedaliere

4,7

8714 96 90

– – –  Parti

4,7

8714 99

– –  altri

 

 

8714 99 10

– – –  Manubri

4,7

p/st

8714 99 30

– – –  Portabagagli

4,7

p/st

8714 99 50

– – –  Cambi

4,7

8714 99 90

– – –  altri; parti

4,7

8715 00

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

 

 

8715 00 10

–  Carrozzine, passeggini e veicoli simili

2,7

p/st

8715 00 90

–  Parti

2,7

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

 

 

8716 10

–  Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

 

 

8716 10 10

– –  Carrelli tenda e roulotte pieghevoli

2,7

p/st

 

– –  altri, di peso

 

 

8716 10 91

– – –  inferiore o uguale a 750 kg

2,7

p/st

8716 10 94

– – –  superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg

2,7

p/st

8716 10 96

– – –  superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg

2,7

p/st

8716 10 99

– – –  superiore a 3 500 kg

2,7

p/st

8716 20 00

–  Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

2,7

p/st

 

–  altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci

 

 

8716 31 00

– –  Cisterne

2,7

p/st

8716 39

– –  altri

 

 

8716 39 10

– – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

2,7

p/st

 

– – –  altri

 

 

 

– – – –  nuovi

 

 

8716 39 30

– – – – –  Semirimorchi

2,7

p/st

 

– – – – –  altri

 

 

8716 39 51

– – – – – –  con un asse

2,7

p/st

8716 39 59

– – – – – –  altri

2,7

p/st

8716 39 80

– – – –  usati

2,7

p/st

8716 40 00

–  altri rimorchi e semirimorchi

2,7

8716 80 00

–  altri veicoli

1,7

8716 90

–  Parti

 

 

8716 90 10

– –  Telai

1,7

8716 90 30

– –  Carrozzerie

1,7

8716 90 50

– –  Assi

1,7

8716 90 90

– –  altre

1,7

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

Nota di sottovoci

1.

Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8801 00

Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

 

 

8801 00 10

–  Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani

3,7

p/st

8801 00 90

–  altri

2,7

p/st

8802

Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

 

 

 

–  Elicotteri

 

 

8802 11 00

– –  di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

7,5

p/st

8802 12 00

– –  di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

2,7

p/st

8802 20 00

–  Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

7,7

p/st

8802 30 00

–  Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg

2,7

p/st

8802 40 00

–  Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg

2,7

p/st

8802 60

–  Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

 

 

8802 60 10

– –  Veicoli spaziali (compresi i satelliti)

4,2

p/st

8802 60 90

– –  Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

4,2

p/st

8803

Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802

 

 

8803 10 00

–  Eliche e rotori, e loro parti

2,7 (101)

8803 20 00

–  Carrelli di atterraggio e loro parti

2,7 (101)

8803 30 00

–  altre parti di aeroplani o di elicotteri

2,7 (101)

8803 90

–  altre

 

 

8803 90 10

– –  di cervi volanti

1,7

8803 90 20

– –  di veicoli spaziali (compresi i satelliti)

1,7

8803 90 30

– –  di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

1,7

8803 90 90

– –  altre

2,7 (101)

8804 00 00

Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori

2,7

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

 

 

8805 10

–  Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti

 

 

8805 10 10

– –  Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti

2,7

8805 10 90

– –  altre

1,7

 

–  Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti

 

 

8805 21 00

– –  Simulatori di combattimento aereo e loro parti

1,7

8805 29 00

– –  altri

1,7

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

Nota

1.

Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

Note complementari

1.

Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.

2.

Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.

3.

Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:

pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;

articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

 

 

8901 10

–  Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

 

 

8901 10 10

– –  per la navigazione marittima

esenzione

GT

8901 10 90

– –  altri

1,7

p/st

8901 20

–  Navi cisterna

 

 

8901 20 10

– –  per la navigazione marittima

esenzione

GT

8901 20 90

– –  altre

1,7

ct/l

8901 30

–  Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20

 

 

8901 30 10

– –  per la navigazione marittima

esenzione

GT

8901 30 90

– –  altre

1,7

ct/l

8901 90

–  altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

 

 

8901 90 10

– –  per la navigazione marittima

esenzione

GT

 

– –  altre

 

 

8901 90 91

– – –  senza propulsione meccanica

1,7

ct/l

8901 90 99

– – –  a propulsione meccanica

1,7

ct/l

8902 00

Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca

 

 

 

–  per la navigazione marittima

 

 

8902 00 12

– –  di stazza lorda superiore a 250

esenzione

GT

8902 00 18

– –  di stazza lorda inferiore o uguale a 250

esenzione

p/st

8902 00 90

–  altre

1,7

p/st

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

 

 

8903 10

–  Imbarcazioni pneumatiche

 

 

8903 10 10

– –  di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

2,7

p/st

8903 10 90

– –  altre

1,7

p/st

 

–  altri

 

 

8903 91

– –  Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario

 

 

8903 91 10

– – –  per la navigazione marittima

esenzione

p/st

 

– – –  altre

 

 

8903 91 92

– – – –  di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

1,7

p/st

8903 91 99

– – – –  di lunghezza superiore a 7,5 m

1,7

p/st

8903 92

– –  Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo

 

 

8903 92 10

– – –  per la navigazione marittima

esenzione

p/st

 

– – –  altri

 

 

8903 92 91

– – – –  di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

1,7

p/st

8903 92 99

– – – –  di lunghezza superiore a 7,5 m

1,7

p/st

8903 99

– –  altre

 

 

8903 99 10

– – –  di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

2,7

p/st

 

– – –  altre

 

 

8903 99 91

– – – –  di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

1,7

p/st

8903 99 99

– – – –  di lunghezza superiore a 7,5 m

1,7

p/st

8904 00

Rimorchiatori e spintori

 

 

8904 00 10

–  Rimorchiatori

esenzione

 

–  Spintori

 

 

8904 00 91

– –  per la navigazione marittima

esenzione

8904 00 99

– –  altri

1,7

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

 

 

8905 10

–  Draghe

 

 

8905 10 10

– –  per la navigazione marittima

esenzione

p/st

8905 10 90

– –  altre

1,7

p/st

8905 20 00

–  Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

esenzione

p/st

8905 90

–  altri

 

 

8905 90 10

– –  per la navigazione marittima

esenzione

p/st

8905 90 90

– –  altre

1,7

p/st

8906

Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

 

 

8906 10 00

–  Navi da guerra

esenzione

8906 90

–  altre

 

 

8906 90 10

– –  per la navigazione marittima

esenzione

p/st

 

– –  altre

 

 

8906 90 91

– – –  di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

2,7

p/st

8906 90 99

– – –  altre

1,7

p/st

8907

Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)

 

 

8907 10 00

–  Zattere gonfiabili

2,7

8907 90 00

–  altri

2,7

8908 00 00

Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione (11)

esenzione

SEZIONE XVIII

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

CAPITOLO 90

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205), di materie tessili (voce 5911);

b)

le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data unicamente dall'elasticità per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);

c)

i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;

d)

gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71);

e)

gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;

f)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

g)

le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria della voce 8481; macchine e apparecchi della voce 8486, compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori;

h)

i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522); telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); i connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche (voce 8536); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;

ij)

i proiettori della voce 9405;

k)

gli oggetti del capitolo 95;

l)

le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

m)

le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).

2.

Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

a)

le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

b)

le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

c)

le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.

3.

Le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

4.

La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).

5.

Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.

6.

Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:

a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;

a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.

Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche come anche le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1) fabbricate su misura o 2) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.

7.

La voce 9032 comprende unicamente:

a)

gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;

b)

i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali distrurbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.

Nota complementare

1.

Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13, 9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 e 9032 10 20, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

 

 

9001 10

–  Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche

 

 

9001 10 10

– –  Cavi conduttori di immagini

2,9

9001 10 90

– –  altri

2,9

9001 20 00

–  Materie polarizzanti in fogli o in lastre

2,9

9001 30 00

–  Lenti oftalmiche a contatto

2,9

p/st

9001 40

–  Lenti per occhiali, di vetro

 

 

9001 40 20

– –  non correttive

2,9

p/st

 

– –  correttive

 

 

 

– – –  completamente lavorate sulle due facce

 

 

9001 40 41

– – – –  unifocali

2,9

p/st

9001 40 49

– – – –  altre

2,9

p/st

9001 40 80

– – –  altre

2,9

p/st

9001 50

–  Lenti per occhiali, di altre materie

 

 

9001 50 20

– –  non correttive

2,9

p/st

 

– –  correttive

 

 

 

– – –  completamente lavorate sulle due facce

 

 

9001 50 41

– – – –  unifocali

2,9

p/st

9001 50 49

– – – –  altre

2,9

p/st

9001 50 80

– – –  altre

2,9

p/st

9001 90 00

–  altri

2,9

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

 

 

 

–  Obiettivi

 

 

9002 11 00

– –  per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

6,7

p/st

9002 19 00

– –  altri

6,7

p/st

9002 20 00

–  Filtri

6,7

p/st

9002 90 00

–  altri

6,7

9003

Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti

 

 

 

–  Montature

 

 

9003 11 00

– –  di materie plastiche

2,2

p/st

9003 19

– –  di altre materie

 

 

9003 19 10

– – –  di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

2,2

p/st

9003 19 30

– – –  di metalli comuni

2,2

p/st

9003 19 90

– – –  di altre materie

2,2

p/st

9003 90 00

–  Parti

2,2

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

 

 

9004 10

–  Occhiali da sole

 

 

9004 10 10

– –  con vetri lavorati otticamente

2,9

p/st

 

– –  altri

 

 

9004 10 91

– – –  con lenti di materie plastiche

2,9

p/st

9004 10 99

– – –  altri

2,9

p/st

9004 90

–  altri

 

 

9004 90 10

– –  con lenti di materie plastiche

2,9

9004 90 90

– –  altri

2,9

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia

 

 

9005 10 00

–  Binocoli

4,2

p/st

9005 80 00

–  altri strumenti

4,2

9005 90 00

–  Parti ed accessori (compresi i sostegni)

4,2

9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

 

 

9006 10 00

–  Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa

4,2

p/st

9006 30 00

–  Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

4,2

p/st

9006 40 00

–  Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

3,2

p/st

 

–  altri apparecchi fotografici

 

 

9006 51 00

– –  con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

4,2

p/st

9006 52 00

– –  altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

4,2

p/st

9006 53

– –  altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm

 

 

9006 53 10

– – –  Apparecchi fotografici non ricaricabili

4,2

p/st

9006 53 80

– – –  altri

4,2

p/st

9006 59 00

– –  altri

4,2

p/st

 

–  Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia

 

 

9006 61 00

– –  Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)

3,2

p/st

9006 69 00

– –  altri

3,2

p/st

 

–  Parti ed accessori

 

 

9006 91 00

– –  di apparecchi fotografici

3,7

9006 99 00

– –  altri

3,2

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

 

 

 

–  Cineprese

 

 

9007 11 00

– –  per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm

3,7

p/st

9007 19 00

– –  altri

3,7

p/st

9007 20 00

–  Proiettori

3,7

p/st

 

–  Parti ed accessori

 

 

9007 91 00

– –  di cineprese

3,7

9007 92 00

– –  di proiettori

3,7

9008

Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

 

 

9008 10 00

–  Proiettori di diapositive

3,7

p/st

9008 20 00

–  Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie

3,7

p/st

9008 30 00

–  altri proiettori di immagini fisse

3,7

p/st

9008 40 00

–  Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

3,7

p/st

9008 90 00

–  Parti ed accessori

3,7

9009

 

 

 

9010

Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni

 

 

9010 10 00

–  Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica

2,7

9010 50 00

–  altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi

2,7

9010 60 00

–  Schermi per proiezioni

2,7

9010 90 00

–  Parti ed accessori

2,7

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

 

 

9011 10

–  Microscopi stereoscopici

 

 

9011 10 10

– –  provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore

esenzione

p/st

9011 10 90

– –  altri

6,7

p/st

9011 20

–  altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

 

 

9011 20 10

– –  Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore

esenzione

p/st

9011 20 90

– –  altri

6,7

p/st

9011 80 00

–  altri microscopi

6,7

p/st

9011 90

–  Parti ed accessori

 

 

9011 90 10

– –  di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10

esenzione

9011 90 90

– –  altri

6,7

9012

Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

 

 

9012 10

–  Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

 

 

9012 10 10

– –  Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore

esenzione

9012 10 90

– –  altri

3,7

9012 90

–  Parti ed accessori

 

 

9012 90 10

– –  di apparecchi della sottovoce 9012 10 10

esenzione

9012 90 90

– –  altri

3,7

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

9013 10 00

–  Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

4,7

9013 20 00

–  Laser, diversi dai diodi laser

4,7

9013 80

–  altri dispositivi, apparecchi e strumenti

 

 

 

– –  Dispositivi a cristalli liquidi

 

 

9013 80 20

– – –  Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva

esenzione

9013 80 30

– – –  altri

esenzione

9013 80 90

– –  altri

4,7

9013 90

–  Parti ed accessori

 

 

9013 90 10

– –  per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)

esenzione

9013 90 90

– –  altri

4,7

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

 

 

9014 10 00

–  Bussole, comprese quelle di navigazione

2,7

9014 20

–  Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

 

 

9014 20 20

– –  Centrali inerziali

3,7

p/st

9014 20 80

– –  altri

3,7

9014 80 00

–  altri strumenti ed apparecchi

3,7

9014 90 00

–  Parti ed accessori

2,7

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

 

 

9015 10

–  Telemetri

 

 

9015 10 10

– –  elettronici

3,7

9015 10 90

– –  altri

2,7

9015 20

–  Teodoliti e tacheometri

 

 

9015 20 10

– –  elettronici

3,7

9015 20 90

– –  altri

2,7

9015 30

–  Livelle

 

 

9015 30 10

– –  elettroniche

3,7

9015 30 90

– –  altre

2,7

9015 40

–  Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria

 

 

9015 40 10

– –  elettronici

3,7

9015 40 90

– –  altri

2,7

9015 80

–  altri strumenti ed apparecchi

 

 

 

– –  elettronici

 

 

9015 80 11

– – –  di meteorologia, idrologia e geofisica

3,7

9015 80 19

– – –  altri

3,7

 

– –  altri

 

 

9015 80 91

– – –  di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia

2,7

9015 80 93

– – –  di meteorologia, idrologia e geofisica

2,7

9015 80 99

– – –  altri

2,7

9015 90 00

–  Parti ed accessori

2,7

9016 00

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

 

 

9016 00 10

–  Bilance

3,7

p/st

9016 00 90

–  Parti ed accessori

3,7

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

 

 

9017 10

–  Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche

 

 

9017 10 10

– –  Tracciatori

esenzione

p/st

9017 10 90

– –  altri

2,7

p/st

9017 20

–  altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo

 

 

9017 20 05

– –  Tracciatori

esenzione

p/st

 

– –  altri strumenti da disegno

 

 

9017 20 11

– – –  Scatole di compassi

2,7

p/st

9017 20 19

– – –  altri

2,7

9017 20 39

– –  altri strumenti da traccia

2,7

p/st

9017 20 90

– –  altri strumenti da calcolo

2,7

p/st

9017 30

–  Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili

 

 

9017 30 10

– –  Micrometri, noni o calibri a corsoio

2,7

p/st

9017 30 90

– –  altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031)

2,7

p/st

9017 80

–  altri strumenti

 

 

9017 80 10

– –  Metri e regoli graduati

2,7

9017 80 90

– –  altri

2,7

9017 90 00

–  Parti ed accessori

2,7

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici

 

 

 

–  Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)

 

 

9018 11 00

– –  Elettrocardiografi

esenzione

9018 12 00

– –  Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

esenzione

9018 13 00

– –  Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

esenzione

9018 14 00

– –  Apparecchi per scintigrafia

esenzione

9018 19

– –  altri

 

 

9018 19 10

– – –  Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici

esenzione

9018 19 90

– – –  altri

esenzione

9018 20 00

–  Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

esenzione

 

–  Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili

 

 

9018 31

– –  Siringhe, con o senza aghi

 

 

9018 31 10

– – –  di materie plastiche

esenzione

9018 31 90

– – –  altri

esenzione

9018 32

– –  Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture

 

 

9018 32 10

– – –  Aghi tubolari di metallo

esenzione

9018 32 90

– – –  Aghi per suture

esenzione

9018 39 00

– –  altri

esenzione

 

–  altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria

 

 

9018 41 00

– –  Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti

esenzione

9018 49

– –  altri

 

 

9018 49 10

– – –  Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici

esenzione

9018 49 90

– – –  altri

esenzione

9018 50

–  altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia

 

 

9018 50 10

– –  non ottici

esenzione

9018 50 90

– –  ottici

esenzione

9018 90

–  altri strumenti ed apparecchi

 

 

9018 90 10

– –  Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa

esenzione

9018 90 20

– –  Endoscopi

esenzione

9018 90 30

– –  Reni artificiali

esenzione

 

– –  Apparecchi di diatermia

 

 

9018 90 41

– – –  ad ultrasuoni

esenzione

9018 90 49

– – –  altri

esenzione

9018 90 50

– –  Apparecchi per trasfusione

esenzione

9018 90 60

– –  Strumenti ed apparecchi di anestesia

esenzione

9018 90 70

– –  Litotritori ad ultrasuoni

esenzione

9018 90 75

– –  Apparecchi per la stimolazione nervosa

esenzione

9018 90 85

– –  altri

esenzione

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

 

 

9019 10

–  Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica

 

 

9019 10 10

– –  Vibromassaggiatori elettrici

esenzione

9019 10 90

– –  altri

esenzione

9019 20 00

–  Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

esenzione

9020 00 00

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

1,7

9021

Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità

 

 

9021 10

–  Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture

 

 

9021 10 10

– –  Oggetti e apparecchi di ortopedia

esenzione

9021 10 90

– –  Oggetti e apparecchi per fratture

esenzione

 

–  Oggetti e apparecchi dentari

 

 

9021 21

– –  Denti artificiali

 

 

9021 21 10

– – –  di materie plastiche

esenzione

100 p/st

9021 21 90

– – –  di altre materie

esenzione

100 p/st

9021 29 00

– –  altri

esenzione

 

–  altri oggetti e apparecchi di protesi

 

 

9021 31 00

– –  Protesi articolari

esenzione

9021 39

– –  altri

 

 

9021 39 10

– – –  Protesi oculistica

esenzione

9021 39 90

– – –  altri

esenzione

9021 40 00

–  Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori

esenzione

p/st

9021 50 00

–  Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori

esenzione

p/st

9021 90

–  altri

 

 

9021 90 10

– –  Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi

esenzione

9021 90 90

– –  altri

esenzione

9022

Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento

 

 

 

–  Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia

 

 

9022 12 00

– –  Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

esenzione

p/st

9022 13 00

– –  Apparecchi per uso odontoiatrico

esenzione

p/st

9022 14 00

– –  altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

esenzione

p/st

9022 19 00

– –  per altri usi

esenzione

p/st

 

–  Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia

 

 

9022 21 00

– –  per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

esenzione

p/st

9022 29 00

– –  per altri usi

2,1

p/st

9022 30 00

–  Tubi a raggi X

2,1

p/st

9022 90

–  altri, comprese le parti ed accessori

 

 

9022 90 10

– –  Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori

2,1

9022 90 90

– –  altri

2,1

9023 00

Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi

 

 

9023 00 10

–  per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica

1,4

9023 00 80

–  altri

1,4 (102)

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

 

 

9024 10

–  Macchine ed apparecchi per prove su metalli

 

 

 

– –  elettronici

 

 

9024 10 11

– – –  universali e per prove di trazione

3,2

9024 10 13

– – –  per prove di durezza

3,2

9024 10 19

– – –  altri

3,2

9024 10 90

– –  altri

2,1

9024 80

–  altre macchine ed apparecchi

 

 

 

– –  elettronici

 

 

9024 80 11

– – –  per prove su tessili, carta e cartoni

3,2

9024 80 19

– – –  altri

3,2

9024 80 90

– –  altri

2,1

9024 90 00

–  Parti ed accessori

2,1

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

 

 

 

–  Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

 

 

9025 11

– –  a liquido, a lettura diretta

 

 

9025 11 20

– – –  per uso clinico

esenzione

p/st

9025 11 80

– – –  altri

2,8

p/st

9025 19

– –  altri

 

 

9025 19 20

– – –  elettronici

3,2

p/st

9025 19 80

– – –  altri

2,1

p/st

9025 80

–  altri strumenti

 

 

9025 80 20

– –  Barometri, non combinati con altri strumenti

2,1

p/st

 

– –  altri

 

 

9025 80 40

– – –  elettronici

3,2

9025 80 80

– – –  altri

2,1

9025 90 00

–  Parti ed accessori

3,2

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

 

 

9026 10

–  per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi

 

 

 

– –  elettronici

 

 

9026 10 21

– – –  Misuratori di portata

esenzione

p/st

9026 10 29

– – –  altri

esenzione

p/st

 

– –  altri

 

 

9026 10 81

– – –  Misuratori di portata

esenzione

p/st

9026 10 89

– – –  altri

esenzione

p/st

9026 20

–  per la misura o il controllo della pressione

 

 

9026 20 20

– –  elettronici

esenzione

p/st

 

– –  altri

 

 

9026 20 40

– – –  Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica

esenzione

p/st

9026 20 80

– – –  altri

esenzione

p/st

9026 80

–  altri strumenti ed apparecchi

 

 

9026 80 20

– –  elettronici

esenzione

9026 80 80

– –  altri

esenzione

9026 90 00

–  Parti ed accessori

esenzione

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

 

 

9027 10

–  Analizzatori di gas o di fumi

 

 

9027 10 10

– –  elettronici

2,5

p/st

9027 10 90

– –  altri

2,5

p/st

9027 20 00

–  Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi

esenzione

9027 30 00

–  Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

esenzione

9027 50 00

–  altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

esenzione

9027 80

–  altri strumenti ed apparecchi

 

 

9027 80 05

– –  Indicatori dei tempi di posa

2,5

 

– –  altri

 

 

 

– – –  elettronici

 

 

9027 80 11

– – – –  pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità

esenzione

9027 80 13

– – – –  Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD

esenzione

9027 80 17

– – – –  altri

esenzione

 

– – –  altri

 

 

9027 80 91

– – – –  Viscosimetri, porosimetri e dilatometri

esenzione

9027 80 93

– – – –  Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD

esenzione

9027 80 97

– – – –  altri

esenzione

9027 90

–  Microtomi; parti ed accessori

 

 

9027 90 10

– –  Microtomi

2,5

p/st

 

– –  Parti ed accessori

 

 

9027 90 50

– – –  di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80

esenzione

9027 90 80

– – –  di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi

2,5

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

 

 

9028 10 00

–  Contatori di gas

2,1

p/st

9028 20 00

–  Contatori di liquidi

2,1

p/st

9028 30

–  Contatori di elettricità

 

 

 

– –  per corrente alternata

 

 

9028 30 11

– – –  monofase

2,1

p/st

9028 30 19

– – –  polifase

2,1

p/st

9028 30 90

– –  altri

2,1

p/st

9028 90

–  Parti ed accessori

 

 

9028 90 10

– –  di contatori elettrici

2,1

9028 90 90

– –  altri

2,1

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

 

 

9029 10 00

–  Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

1,9

9029 20

–  Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi

 

 

 

– –  Indicatori di velocità e tachimetri

 

 

9029 20 31

– – –  Indicatori di velocità per veicoli terrestri

2,6

9029 20 38

– – –  altri

2,6

9029 20 90

– –  Stroboscopi

2,6

9029 90 00

–  Parti ed accessori

2,2

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

 

 

9030 10 00

–  Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

4,2

9030 20

–  Oscilloscopi ed oscillografi

 

 

9030 20 10

– –  catodici

4,2

9030 20 30

– –  altri, con dispositivo registratore

esenzione

 

– –  altri

 

 

9030 20 91

– – –  elettronici

esenzione

9030 20 99

– – –  altri

2,1

 

–  altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell’intensità, della resistenza o della potenza

 

 

9030 31 00

– –  Multimetri, senza dispositivo registratore

4,2

9030 32 00

– –  Multimetri, con dispositivo registratore

esenzione

9030 33

– –  altri, senza dispositivo registratore

 

 

9030 33 10

– – –  elettronici

4,2

 

– – –  altri

 

 

9030 33 91

– – – –  Voltametri

2,1

9030 33 99

– – – –  altri

2,1

9030 39 00

– –  altri, con dispositivo registratore

esenzione

9030 40 00

–  altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri)

esenzione

 

–  altri strumenti ed apparecchi

 

 

9030 82 00

– –  per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore

esenzione

9030 84 00

– –  altri, con dispositivo registratore

esenzione

9030 89

– –  altri

 

 

9030 89 30

– – –  elettronici

esenzione

9030 89 90

– – –  altri

2,1

9030 90

–  Parti ed accessori

 

 

9030 90 20

– –  per apparecchi della sottovoce 9030 82 00

esenzione

9030 90 85

– –  altri

2,5

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

 

 

9031 10 00

–  Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche

2,8

9031 20 00

–  Banchi di prova

2,8

 

–  altri strumenti ed apparecchi ottici

 

 

9031 41 00

– –  per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

esenzione

9031 49

– –  altri

 

 

9031 49 10

– – –  Proiettori di profili

2,8

p/st

9031 49 90

– – –  altri

esenzione

9031 80

–  altri strumenti, apparecchi e macchine

 

 

 

– –  elettronici

 

 

 

– – –  per la misura o il controllo di grandezze geometriche

 

 

9031 80 32

– – – –  per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

2,8 (18)

9031 80 34

– – – –  altri

2,8

9031 80 38

– – –  altri

4

 

– –  altri

 

 

9031 80 91

– – –  per la misura o il controllo di grandezze geometriche

2,8

9031 80 98

– – –  altri

4

9031 90

–  Parti ed accessori

 

 

9031 90 20

– –  per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90

esenzione

9031 90 30

– –  per apparecchi della sottovoce 9031 80 32

2,8 (18)

9031 90 85

– –  altri

2,8

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

 

 

9032 10

–  Termostati

 

 

9032 10 20

– –  elettronici

2,8

p/st

 

– –  altri

 

 

9032 10 81

– – –  con dispositivo elettrico di scatto

2,1

p/st

9032 10 89

– – –  altri

2,1

p/st

9032 20 00

–  Manostati (pressostati)

2,8

p/st

 

–  altri strumenti ed apparecchi

 

 

9032 81 00

– –  idraulici o pneumatici

2,8

9032 89 00

– –  altri

2,8

9032 90 00

–  Parti ed accessori

2,8

9033 00 00

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

3,7

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);

b)

le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);

c)

le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;

d)

le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);

e)

gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;

f)

i cuscinetti a sfere (voce 8482);

g)

gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).

2.

Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.

3.

Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.

4.

Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9101

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

 

–  Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato

 

 

9101 11 00

– –  solamente con indicatore meccanico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 19 00

– –  altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

–  altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato

 

 

9101 21 00

– –  a carica automatica

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 29 00

– –  altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

–  altri

 

 

9101 91 00

– –  a funzionamento elettrico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9101 99 00

– –  altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102

Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

 

 

 

–  Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato

 

 

9102 11 00

– –  solamente con indicatore meccanico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 12 00

– –  solamente con indicatore optoelettronico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 19 00

– –  altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

–  altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato

 

 

9102 21 00

– –  a carica automatica

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 29 00

– –  altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

 

–  altri

 

 

9102 91 00

– –  a funzionamento elettrico

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9102 99 00

– –  altri

4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

p/st

9103

Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili

 

 

9103 10 00

–  a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9103 90 00

–  altre

4,7

p/st

9104 00 00

Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

3,7

p/st

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

 

 

 

–  Sveglie

 

 

9105 11 00

– –  a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9105 19 00

– –  altre

3,7

p/st

 

–  Pendole ed orologi, murali

 

 

9105 21 00

– –  a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9105 29 00

– –  altri

3,7

p/st

 

–  altri

 

 

9105 91 00

– –  a funzionamento elettrico

4,7

p/st

9105 99

– –  altri

 

 

9105 99 10

– – –  Orologi da tavolo o da caminetto

3,7

p/st

9105 99 90

– – –  altri

3,7

p/st

9106

Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore)

 

 

9106 10 00

–  Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore

4,7

p/st

9106 90

–  altri

 

 

9106 90 10

– –  Contatori per minuti e secondi

4,7

p/st

9106 90 80

– –  altri

4,7

p/st

9107 00 00

Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

4,7

p/st

9108

Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

 

 

 

–  a funzionamento elettrico

 

 

9108 11 00

– –  solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico

4,7

p/st

9108 12 00

– –  solamente con indicatore optoelettronico

4,7

p/st

9108 19 00

– –  altri

4,7

p/st

9108 20 00

–  a carica automatica

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9108 90 00

–  altri

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

 

 

 

–  a funzionamento elettrico

 

 

9109 11 00

– –  di sveglie

4,7

p/st

9109 19 00

– –  altri

4,7

p/st

9109 90 00

–  altri

4,7

p/st

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

 

 

 

–  Di orologi tascabili

 

 

9110 11

– –  Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»

 

 

9110 11 10

– – –  a bilanciere con spirale

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9110 11 90

– – –  altri

4,7

p/st

9110 12 00

– –  Movimenti incompleti, montati

3,7

9110 19 00

– –  Sbozzi

4,7

9110 90 00

–  altri

3,7

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

 

 

9111 10 00

–  Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 20 00

–  Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 80 00

–  altre casse

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

p/st

9111 90 00

–  Parti

0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

 

 

9112 20 00

–  Casse e gabbie

2,7

p/st

9112 90 00

–  Parti

2,7

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

 

 

9113 10

–  Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

9113 10 10

– –  di metalli preziosi

2,7

9113 10 90

– –  di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3,7

9113 20 00

–  Di metalli comuni, anche dorati o argentati

6

9113 90

–  altri

 

 

9113 90 10

– –  di cuoio naturale, artificiale o ricostituito

6

9113 90 80

– –  altri

6

9114

Altre forniture d'orologeria

 

 

9114 10 00

–  Molle, comprese le spirali

3,7

9114 20 00

–  Pietre

2,7

9114 30 00

–  Quadranti

2,7

9114 40 00

–  Platine e ponti

2,7

9114 90 00

–  altri

2,7

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

b)

i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);

c)

gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);

d)

gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603);

e)

gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).

2.

Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9201

Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera

 

 

9201 10

–  Pianoforti verticali

 

 

9201 10 10

– –  nuovi

4

p/st

9201 10 90

– –  usati

4

p/st

9201 20 00

–  Pianoforti a coda

4

p/st

9201 90 00

–  altri

4

9202

Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

 

 

9202 10

–  ad arco strofinato, a mezzo di un archetto

 

 

9202 10 10

– –  Violini

3,2

p/st

9202 10 90

– –  altri

3,2

p/st

9202 90

–  altri

 

 

9202 90 30

– –  Chitarre

3,2

p/st

9202 90 80

– –  altri

3,2

p/st

9203

 

 

 

9204

 

 

 

9205

Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse)

 

 

9205 10 00

–  Strumenti detti «ottoni»

3,2

p/st

9205 90

–  altri

 

 

9205 90 10

– –  Fisarmoniche e strumenti simili

3,7

p/st

9205 90 30

– –  Armoniche a bocca

3,7

p/st

9205 90 50

– –  Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere

3,2

9205 90 90

– –  altri

3,2

9206 00 00

Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]

3,2

9207

Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

 

 

9207 10

–  Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche

 

 

9207 10 10

– –  Organi

3,2

p/st

9207 10 30

– –  Pianoforti digitali

3,2

p/st

9207 10 50

– –  Sintetizzatori

3,2

p/st

9207 10 80

– –  altri

3,2

9207 90

–  altri

 

 

9207 90 10

– –  Chitarre

3,7

p/st

9207 90 90

– –  altri

3,7

9208

Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca

 

 

9208 10 00

–  Scatole musicali

2,7

9208 90 00

–  altri

3,2

9209

Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie

 

 

9209 30 00

–  Corde armoniche

2,7

 

–  altri

 

 

9209 91 00

– –  Parti ed accessori di pianoforti

2,7

9209 92 00

– –  Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202

2,7

9209 94 00

– –  Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207

2,7

9209 99

– –  altri

 

 

9209 99 20

– – –  Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205

2,7

 

– – –  altri

 

 

9209 99 40

– – – –  Metronomi e diapason

3,2

9209 99 50

– – – –  Meccanismi per scatole musicali

1,7

9209 99 70

– – – –  altri

2,7

SEZIONE XIX

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

CAPITOLO 93

ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;

b)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

c)

i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);

d)

i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);

e)

le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);

f)

le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).

2.

Ai sensi della voce il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9301

Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche

 

 

 

–  Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)

 

 

9301 11 00

– –  semoventi

esenzione

9301 19 00

– –  altri

esenzione

9301 20 00

–  Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili

esenzione

9301 90 00

–  altre

esenzione

9302 00 00

Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

2,7

p/st

9303

Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)

 

 

9303 10 00

–  Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna

3,2

p/st

9303 20

–  altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia

 

 

9303 20 10

– –  ad una canna liscia

3,2

p/st

9303 20 95

– –  altri

3,2

p/st

9303 30 00

–  altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

3,2

p/st

9303 90 00

–  altri

3,2

p/st

9304 00 00

Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

3,2

9305

Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304

 

 

9305 10 00

–  di rivoltelle o pistole

3,2

 

–  di fucili o carabine della voce 9303

 

 

9305 21 00

– –  Canne lisce

2,7

p/st

9305 29 00

– –  altri

2,7

 

–  altri

 

 

9305 91 00

– –  di armi da guerra della voce 9301

esenzione

9305 99 00

– –  altre

2,7

9306

Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

 

 

 

–  Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa

 

 

9306 21 00

– –  Cartucce

2,7

1 000 p/st

9306 29

– –  altri

 

 

9306 29 40

– – –  Bossoli

2,7

1 000 p/st

9306 29 70

– – –  altri

2,7

9306 30

–  altre cartucce e loro parti

 

 

9306 30 10

– –  per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

2,7

 

– –  altre

 

 

9306 30 30

– – –  per armi da guerra

1,7

 

– – –  altre

 

 

9306 30 91

– – – –  Cartucce a percussione centrale

2,7

1 000 p/st

9306 30 93

– – – –  Cartucce a percussione anulare

2,7

1 000 p/st

9306 30 97

– – – –  altri

2,7

9306 90

–  altri

 

 

9306 90 10

– –  da guerra

1,7

9306 90 90

– –  altri

2,7

9307 00 00

Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

1,7

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI

CAPITOLO 94

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;

b)

gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);

c)

gli oggetti del capitolo 71;

d)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;

e)

i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;

f)

gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;

g)

i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);

h)

gli oggetti della voce 8714;

ij)

le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);

k)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);

l)

i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i biliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).

2.

Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

a)

gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;

b)

le sedie ed i letti.

3.

A)

Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

B)

Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401, 9402 a 9403.

4.

Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9401

Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti

 

 

9401 10 00

–  Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

esenzione

9401 20 00

–  Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

3,7

9401 30

–  Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza

 

 

9401 30 10

– –  imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini

esenzione

9401 30 90

– –  altri

esenzione

9401 40 00

–  Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

esenzione

 

–  Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

 

 

9401 51 00

– –  di bambù o di canna d'India

5,6

9401 59 00

– –  altri

5,6

 

–  altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno

 

 

9401 61 00

– –  imbottiti

esenzione

9401 69 00

– –  altri

esenzione

 

–  altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo

 

 

9401 71 00

– –  imbottiti

esenzione

9401 79 00

– –  altri

esenzione

9401 80 00

–  altri mobili per sedersi

esenzione

9401 90

–  Parti

 

 

9401 90 10

– –  di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

1,7

 

– –  altri

 

 

9401 90 30

– – –  di legno

2,7

9401 90 80

– – –  altri

2,7

9402

Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

 

 

9402 10 00

–  Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti

esenzione

9402 90 00

–  altri

esenzione

9403

Altri mobili e loro parti

 

 

9403 10

–  Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

 

 

9403 10 10

– –  Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)

esenzione

 

– –  altri, di altezza

 

 

 

– – –  inferiore o uguale a 80 cm

 

 

9403 10 51

– – – –  Scrivanie

esenzione

9403 10 59

– – – –  altri

esenzione

 

– – –  superiore a 80 cm

 

 

9403 10 91

– – – –  Armadi a porte, a sportelli o ad ante

esenzione

9403 10 93

– – – –  Armadi a cassetti, classificatori e schedari

esenzione

9403 10 99

– – – –  altri

esenzione

9403 20

–  altri mobili di metallo

 

 

9403 20 20

– –  Letti

esenzione

9403 20 80

– –  altri

esenzione

9403 30

–  Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

 

 

 

– –  di altezza inferiore o uguale a 80 cm

 

 

9403 30 11

– – –  Scrivanie

esenzione

9403 30 19

– – –  altri

esenzione

 

– –  di altezza superiore a 80 cm

 

 

9403 30 91

– – –  Armadi, classificatori e schedari

esenzione

9403 30 99

– – –  altri

esenzione

9403 40

–  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

 

 

9403 40 10

– –  Elementi di cucine componibili

2,7

9403 40 90

– –  altri

2,7

9403 50 00

–  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

esenzione

9403 60

–  altri mobili di legno

 

 

9403 60 10

– –  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno

esenzione

9403 60 30

– –  Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini

esenzione

9403 60 90

– –  altri mobili di legno

esenzione

9403 70 00

–  Mobili di materie plastiche

esenzione

 

–  Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili

 

 

9403 81 00

– –  di bambù o di canna d'India

5,6

9403 89 00

– –  altri

5,6

9403 90

–  Parti

 

 

9403 90 10

– –  di metallo

2,7

9403 90 30

– –  di legno

2,7

9403 90 90

– –  di altre materie

2,7

9404

Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

 

 

9404 10 00

–  Sommier

3,7

 

–  Materassi

 

 

9404 21

– –  di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

 

 

9404 21 10

– – –  di gomma

3,7

9404 21 90

– – –  di materie plastiche

3,7

9404 29

– –  di altre materie

 

 

9404 29 10

– – –  con molle metalliche

3,7

9404 29 90

– – –  altre

3,7

9404 30 00

–  Sacchi a pelo

3,7

p/st

9404 90

–  altri

 

 

9404 90 10

– –  imbottiti di piume o di calugine

3,7

9404 90 90

– –  altri

3,7

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

 

 

9405 10

–  Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche

 

 

 

– –  di materie plastiche

 

 

9405 10 21

– – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

4,7

9405 10 28

– – –  altri

4,7

9405 10 30

– –  di ceramica

4,7

9405 10 50

– –  di vetro

3,7

 

– –  di altre materie

 

 

9405 10 91

– – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

2,7

9405 10 98

– – –  altri

2,7

9405 20

–  Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

 

 

 

– –  di materie plastiche

 

 

9405 20 11

– – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

4,7

9405 20 19

– – –  altri

4,7

9405 20 30

– –  di ceramica

4,7

9405 20 50

– –  di vetro

3,7

 

– –  di altre materie

 

 

9405 20 91

– – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

2,7

9405 20 99

– – –  altri

2,7

9405 30 00

–  Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

3,7

9405 40

–  altri apparecchi elettrici per l'illuminazione

 

 

9405 40 10

– –  Proiettori

3,7

 

– –  altri

 

 

 

– – –  di materie plastiche

 

 

9405 40 31

– – – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

4,7

9405 40 35

– – – –  dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti

4,7

9405 40 39

– – – –  altri

4,7

 

– – –  di altre materie

 

 

9405 40 91

– – – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

2,7

9405 40 95

– – – –  dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti

2,7

9405 40 99

– – – –  altri

2,7

9405 50 00

–  Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

2,7

9405 60

–  Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili

 

 

9405 60 20

– –  di materie plastiche

4,7

9405 60 80

– –  di altre materie

2,7

 

–  Parti

 

 

9405 91

– –  di vetro

 

 

 

– – –  Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)

 

 

9405 91 11

– – – –  Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari

5,7

9405 91 19

– – – –  altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)

5,7

9405 91 90

– – –  altri

3,7

9405 92 00

– –  di materie plastiche

4,7

9405 99 00

– –  altre

2,7

9406 00

Costruzioni prefabbricate

 

 

9406 00 11

–  Case mobili su ruote

2,7

 

–  altre

 

 

9406 00 20

– –  di legno

2,7

 

– –  di ferro o di acciaio

 

 

9406 00 31

– – –  Serre

2,7

9406 00 38

– – –  altre

2,7

9406 00 80

– –  di altre materie

2,7

CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le candele (voce 3406);

b)

gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;

c)

i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;

d)

le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;

e)

gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;

f)

i vessilli ed i gran pavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;

g)

le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;

h)

i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);

ij)

gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;

k)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

l)

le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;

m)

le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526);

n)

i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, i bob e simili;

o)

le biciclette per ragazzi (voce 8712);

p)

le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);

q)

gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);

r)

i richiami ed i fischietti (voce 9208);

s)

le armi ed altri oggetti del capitolo 93;

t)

le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);

u)

le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguanti o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva);

v)

il vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, gli oggetti da toletta, i tappeti e i rivestimenti da pavimento in materie tessili, gli indumenti, la biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina e gli oggetti simili aventi funzione pratica (classificazione in base al materiale costitutivo).

2.

Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

3.

Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

4.

Con riserva delle disposizioni della nota 1, la voce 9503 si applica anche agli oggetti classificati in questa voce, combinati con uno o più oggetti, che non possono essere considerati assortimenti ai sensi della regola generale per l’interpretazione 3 b), ma che, se fossero presentati separatamente, sarebbero classificati in altre voci, purché essi siano condizionati insieme per la vendita al minuto e questa combinazione abbia carattere essenziale di giocattolo.

5.

La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9501

 

 

 

9502

 

 

 

9503 00

Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

 

 

9503 00 10

–  Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole

esenzione

 

–  Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani e parti ed accessori

 

 

9503 00 21

– –  Bambole

4,7

9503 00 29

– –  Parti ed accessori

esenzione

9503 00 30

–  Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare

esenzione

 

–  altri assortimenti e giocattoli da costruzione

 

 

9503 00 35

– –  di materia plastica

4,7

9503 00 39

– –  di altre materie

esenzione

 

–  Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani

 

 

9503 00 41

– –  imbottiti

4,7

9503 00 49

– –  altri

esenzione

9503 00 55

–  Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli

esenzione

 

–  Puzzle

 

 

9503 00 61

– –  di legno

esenzione

9503 00 69

– –  altri

4,7

9503 00 70

–  altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

4,7

 

–  altri giocattoli e modelli, a motore

 

 

9503 00 75

– –  di materia plastica

4,7

9503 00 79

– –  di altre materie

esenzione

 

–  altri

 

 

9503 00 81

– –  Armi giocattolo

esenzione

9503 00 85

– –  Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo

4,7

 

– –  altri

 

 

9503 00 95

– – –  di materia plastica

4,7

9503 00 99

– – –  altri

esenzione

9504

Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)

 

 

9504 10 00

–  Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione

esenzione

9504 20

–  Bigliardi di ogni tipo e loro accessori

 

 

9504 20 10

– –  Bigliardi

esenzione

9504 20 90

– –  altri

esenzione

9504 30

–  altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)

 

 

9504 30 10

– –  Giochi con schermo

esenzione

p/st

 

– –  altri giochi

 

 

9504 30 30

– – –  Flippers

esenzione

p/st

9504 30 50

– – –  altri

esenzione

p/st

9504 30 90

– –  Parti

esenzione

9504 40 00

–  Carte da gioco

2,7

9504 90

–  altri

 

 

9504 90 10

– –  Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione

esenzione

9504 90 90

– –  altri

esenzione

9505

Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese

 

 

9505 10

–  Oggetti per feste di Natale

 

 

9505 10 10

– –  di vetro

esenzione

9505 10 90

– –  di altre materie

2,7

9505 90 00

–  altri

2,7

9506

Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare

 

 

 

–  Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve

 

 

9506 11

– –  Sci

 

 

9506 11 10

– – –  Sci da fondo

3,7

pa

 

– – –  Sci alpini

 

 

9506 11 21

– – – –  Monosci e surf da neve

3,7

p/st

9506 11 29

– – – –  altri

3,7

pa

9506 11 80

– – –  altri sci

3,7

pa

9506 12 00

– –  Attacchi per sci

3,7

9506 19 00

– –  altri

2,7

 

–  Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici

 

 

9506 21 00

– –  Tavole a vela

2,7

9506 29 00

– –  altri

2,7

 

–  Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf

 

 

9506 31 00

– –  Bastoni completi

2,7

p/st

9506 32 00

– –  Palle

2,7

p/st

9506 39

– –  altri

 

 

9506 39 10

– – –  Parti e pezzi staccati dei bastoni

2,7

9506 39 90

– – –  altri

2,7

9506 40

–  Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

 

 

9506 40 10

– –  Racchette, palle e reti

2,7

9506 40 90

– –  altri

2,7

 

–  Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde

 

 

9506 51 00

– –  Racchette da tennis, anche senza corde

4,7

9506 59 00

– –  altre

2,7

 

–  Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo

 

 

9506 61 00

– –  Palle da tennis

2,7

9506 62

– –  gonfiabili

 

 

9506 62 10

– – –  di cuoio

2,7

9506 62 90

– – –  altri

2,7

9506 69

– –  altri

 

 

9506 69 10

– – –  Palle da crichet e da polo

esenzione

9506 69 90

– – –  altri

2,7

9506 70

–  Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

 

 

9506 70 10

– –  Pattini da ghiaccio

esenzione

pa

9506 70 30

– –  Pattini a rotelle

2,7

pa

9506 70 90

– –  Parti ed accessori

2,7

 

–  altri

 

 

9506 91

– –  Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

 

 

9506 91 10

– – –  Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo

2,7

9506 91 90

– – –  altri

2,7

9506 99

– –  altri

 

 

9506 99 10

– – –  Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle

esenzione

9506 99 90

– – –  altri

2,7

9507

Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia

 

 

9507 10 00

–  Canne da pesca

3,7

9507 20

–  Ami, anche montati su alamatori

 

 

9507 20 10

– –  Ami non montati

1,7

9507 20 90

– –  altri

3,7

9507 30 00

–  Mulinelli per la pesca

3,7

9507 90 00

–  altri

3,7

9508

Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

 

 

9508 10 00

–  Circhi ambulanti e serragli ambulanti

1,7

9508 90 00

–  altri

1,7

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);

b)

gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);

c)

le minuterie di fantasia (voce 7117);

d)

le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

e)

gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;

f)

gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];

g)

gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

h)

gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);

ij)

gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);

k)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);

l)

gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

m)

gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

2.

Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono:

a)

i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;

b)

l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

3.

Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.

4.

Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9601

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

 

 

9601 10 00

–  Avorio lavorato e lavori di avorio

2,7

9601 90

–  altri

 

 

9601 90 10

– –  Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie

esenzione

9601 90 90

– –  altri

esenzione

9602 00 00

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

2,2

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

 

 

9603 10 00

–  Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

3,7

p/st

 

–  Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi

 

 

9603 21 00

– –  Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

3,7

p/st

9603 29

– –  altri

 

 

9603 29 30

– – –  Spazzole per capelli

3,7

p/st

9603 29 80

– – –  altri

3,7

9603 30

–  Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici

 

 

9603 30 10

– –  Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere

3,7

p/st

9603 30 90

– –  Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici

3,7

p/st

9603 40

–  Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere

 

 

9603 40 10

– –  Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili

3,7

p/st

9603 40 90

– –  Tamponi e rulli per dipingere

3,7

p/st

9603 50 00

–  altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

2,7

9603 90

–  altri

 

 

9603 90 10

– –  Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore

2,7

p/st

 

– –  altri

 

 

9603 90 91

– – –  Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali

3,7

9603 90 99

– – –  altri

3,7

9604 00 00

Stacci e crivelli, a mano

3,7

9605 00 00

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

3,7

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

 

 

9606 10 00

–  Bottoni a pressione e loro parti

3,7

 

–  Bottoni

 

 

9606 21 00

– –  di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

3,7

9606 22 00

– –  di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

3,7

9606 29 00

– –  altri

3,7

9606 30 00

–  Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

2,7

9607

Chiusure lampo e loro parti

 

 

 

–  Chiusure lampo

 

 

9607 11 00

– –  con dentini di metalli comuni

6,7

m

9607 19 00

– –  altre

7,7

m

9607 20

–  Parti

 

 

9607 20 10

– –  di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)

6,7

9607 20 90

– –  altre

7,7

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

 

 

9608 10

–  Penne e matite a sfera

 

 

9608 10 10

– –  con inchiostro liquido

3,7

p/st

 

– –  altre

 

 

9608 10 30

– – –  con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3,7

p/st

 

– – –  altre

 

 

9608 10 91

– – – –  con cartucce sostituibili

3,7

p/st

9608 10 99

– – – –  altre

3,7

p/st

9608 20 00

–  Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose

3,7

p/st

 

–  Penne stilografiche ed altre penne

 

 

9608 31 00

– –  per disegnare ad inchiostro di China

3,7

p/st

9608 39

– –  altre

 

 

9608 39 10

– – –  con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

3,7

p/st

9608 39 90

– – –  altre

3,7

p/st

9608 40 00

–  Portamine

3,7

p/st

9608 50 00

–  Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti

3,7

9608 60

–  Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte

 

 

9608 60 10

– –  con inchiostro liquido

2,7

p/st

9608 60 90

– –  altre

2,7

p/st

 

–  altri

 

 

9608 91 00

– –  Pennini da scrivere e punte per pennini

2,7

9608 99

– –  altri

 

 

9608 99 20

– – –  di metalli

2,7

9608 99 80

– – –  altri

2,7

9609

Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

 

 

9609 10

–  Matite con guaina

 

 

9609 10 10

– –  con mina di grafite

2,7

9609 10 90

– –  altri

2,7

9609 20 00

–  Mine per matite o per portamine

2,7

9609 90

–  altri

 

 

9609 90 10

– –  Pastelli e carboncini

2,7

9609 90 90

– –  altri

1,7

9610 00 00

Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

2,7

9611 00 00

Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

2,7

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

 

 

9612 10

–  Nastri inchiostratori

 

 

9612 10 10

– –  di materia plastica

2,7

9612 10 20

– –  di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine

esenzione

9612 10 80

– –  altri

2,7

9612 20 00

–  Cuscinetti per timbri

2,7

9613

Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

 

 

9613 10 00

–  Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili

2,7

p/st

9613 20

–  Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

 

 

9613 20 10

– –  con sistema elettrico di accensione

2,7

p/st

9613 20 90

– –  con altri sistemi di accensione

2,7

p/st

9613 80 00

–  altri accendini ed accenditori

2,7

9613 90 00

–  Parti

2,7

9614 00

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

 

 

9614 00 10

–  Sbozzi di pipe, di legno o di radica

esenzione

9614 00 90

–  altri

2,7

9615

Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti

 

 

 

–  Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili

 

 

9615 11 00

– –  di gomma indurita o di materie plastiche

2,7

9615 19 00

– –  altri

2,7

9615 90 00

–  altri

2,7

9616

Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

 

 

9616 10

–  Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature

 

 

9616 10 10

– –  Spruzzatori da toletta

2,7

9616 10 90

– –  Montature e teste di montature

2,7

9616 20 00

–  Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

2,7

9617 00

Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

 

 

 

–  Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità

 

 

9617 00 11

– –  inferiore o uguale a 0,75 litri

6,7

9617 00 19

– –  superiore a 0,75 litri

6,7

9617 00 90

–  Parti (escluse le ampolle di vetro)

6,7

9618 00 00

Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

1,7

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Note

1.

Questo capitolo non comprende:

a)

francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;

b)

le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;

c)

le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).

2.

Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

3.

Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.

4.

A)

Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura debbono essere classificati in questo capitolo.

B)

Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.

5.

Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati con tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

(1)

(2)

(3)

(4)

9701

Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)

 

 

9701 10 00

–  Quadri, pitture e disegni

esenzione

9701 90 00

–  altri

esenzione

9702 00 00

Incisioni, stampe e litografie, originali

esenzione

9703 00 00

Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia

esenzione

9704 00 00

Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907

esenzione

9705 00 00

Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

esenzione

9706 00 00

Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

esenzione

CAPITOLO 98

IMPIANTI INDUSTRIALI

Nota

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1917/2000  (103), del 7 settembre 2000, e (CE) n. 1982/2004  (104), del 18 novembre 2004, prevedono che possa essere richiesta una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni e degli arrivi o spedizioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero e intracomunitario della Comunità. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto:

Stato membro

Nome ed indirizzo del servizio competente

Belgio

Institut des comptes nationaux

p/a Banque nationale de Belgique

Boulevard de Berlaimont 14

B-1000 Bruxelles

Instituut voor de Nationale Rekeningen

p/a Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 14

B-1000 Brussel

Repubblica ceca

Český statistický úřad

Na Padesátém 81

100 82 Praha 10

Danimarca

SKAT

Østbanegade 123

DK-2100 København Ø

Germania

Statistisches Bundesamt

Gruppe VB — Außenhandel

D-65180 Wiesbaden

Estonia

Maksu-ja Tolliamet

Narva mnt 9j

15176, Tallinn

Statistikaamet

Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15

15174, Tallinn

Grecia

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

Πειραιώς 46 & Επονιτών

GR-18510 Πειραιάς

Spagna

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano, 17

E-28071 Madrid

Francia

Direction générale des douanes et droits indirects

Département des statistiques et des études économiques

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Italia

Agenzia delle Dogane

Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

Istituto Nazionale di Statistica

Servizio Commercio con l’Estero

Via Cesare Balbo 16

I-00184 Roma

Irlanda

Central Statistics Office

Ardee Rd.

Rathmines

Dublin 6

Office of the Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Cipro

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

1096, Λευκωσία

Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου

1471, Λευκωσία

Lettonia

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,

Lāčplēša ielā 1,

Rīga, LV-1301

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta

Galvenā muitas pārvalde,

Kr. Valdemāra ielā 1a,

Rīga, LV-1841

Lituania

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

A. Jakšto g.1/25

LT-01105 Vilnius

Lussemburgo

Service Central de la Statistique et des Études Économiques

Centre administratif Pierre Werner

13, rue Erasme

L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Ungheria

Központi Statisztikai Hivatal

Külkereskedelem-statisztikai Főosztály

1024 Budapest, Petrezselyem u. 7-9.

Malta

Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika

Lascaris

II-Belt. CMR 02

Paesi Bassi

De inspecteur in wiens ambtsgebied

belanghebbende woont of is gevestigd

Austria

Zollamt des Bundeslandes, in dem der Anmeldepflichtige seinen Sitz oder Wohnsitz hat

o

Bundesanstalt Statistik Austria

Guglgasse 13

A-1110 Wien

Polonia

Właściwy dyrektor izby celnej

Portogallo

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua Terreiro do Trigo, Edificio da Alfândega, 1.o andar

P-1149-060 Lisboa

Instituto Nacional de Estatística

DEE/CII — Departamento de Estatísticas Económicas

Serviço de Estatísticas do Comércio Internacional e Produção Industrial

Av. António José de Almeida

P-1000-043 Lisboa

Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

SI-1523 Ljubljana

(za izvoz blaga)

Statistinčni urad Republike Slovenije

Vožarski pot 12

SI-1000 Ljubljana

(za odpreme in prejeme blaga)

Slovacchia

Štatistický úrad SR

Odbor štatistiky zahraničného obchodu

Miletičova 3

824 67 Bratislava 26

Colné riaditel'stvo SR

Mierová 23

815 11 Bratislava

Finlandia

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Svezia

Tullverket

Box 12854

S-11298 Stockholm

Statistiska centralbyrån

Box 24300

S-10451 Stockholm

Regno Unito

Head of Compilation: Operations

Statistics and Analysis of Trade Unit

HM Revenue and Customs

3rd floor Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

SS99 1AA

Codice NC

Designazione delle merci

 

Componenti d’impianti industriali nel quadro del commercio estero [regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000] e intracomunitario [regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004]:

9880 XX 00

I codici dei prodotti si compongono nel modo seguente:

le prime quattro cifre sono 9880;

la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente;

la settima e l’ottava cifra sono 0.

PARTE TERZA

ALLEGATI TARIFFARI

SEZIONE I

ALLEGATI AGRICOLI

ALLEGATO 1

ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M)

Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») vengono determinati in base al tenore della merce interessata in:

materia grassa del latte,

proteine provenienti dal latte,

saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,

amido-fecola/glucosio.

A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L'elemento agricolo (in euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2.

I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M».

Tabella 1

Codice addizionale (secondo la composizione)

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)

Proteine del latte (% in peso) (105)

Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (106)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (107)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30

≥ 0 < 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

7000

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012

7013

7015

7016

7017

7758

7759

≥ 2,5 < 6

7020

7021

7022

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029

7030

7031

7032

7033

7035

7036

7037

7768

7769

≥ 6 < 18

7040

7041

7042

7043

7044

7045

7046

7047

7048

7049

7050

7051

7052

7053

7055

7056

7057

7778

7779

≥ 18 < 30

7060

7061

7062

7063

7064

7065

7066

7067

7068

7069

7070

7071

7072

7073

7075

7076

7077

7788

7789

≥ 30 < 60

7080

7081

7082

7083

7084

7085

7086

7087

7088

×

7090

7091

7092

×

7095

7096

×

×

×

≥ 60

7800

7801

7802

×

×

7805

7806

7807

×

×

7810

7811

×

×

×

×

×

×

×

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

7100

7101

7102

7103

7104

7105

7106

7107

7108

7109

7110

7111

7112

7113

7115

7116

7117

7798

7799

≥ 2,5 < 6

7120

7121

7122

7123

7124

7125

7126

7127

7128

7129

7130

7131

7132

7133

7135

7136

7137

7808

7809

≥ 6 < 18

7140

7141

7142

7143

7144

7145

7146

7147

7148

7149

7150

7151

7152

7153

7155

7156

7157

7818

7819

≥ 18 < 30

7160

7161

7162

7163

7164

7165

7166

7167

7168

7169

7170

7171

7172

7173

7175

7176

7177

7828

7829

≥ 30 < 60

7180

7181

7182

7183

×

7185

7186

7187

7188

×

7190

7191

7192

×

7195

7196

×

×

×

≥ 60

7820

7821

7822

×

×

7825

7826

7827

×

×

7830

7831

×

×

×

×

×

×

×

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

7840

7841

7842

7843

7844

7845

7846

7847

7848

7849

7850

7851

7852

7853

7855

7856

7857

7858

7859

≥ 2,5 < 12

7200

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210

7211

7212

7213

7215

7216

7217

7220

7221

≥ 12

7260

7261

7262

7263

7264

7265

7266

7267

7268

7269

7270

7271

7272

7273

7275

7276

×

7838

×

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

7860

7861

7862

7863

7864

7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7875

7876

7877

7878

7879

≥ 4 < 15

7300

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7315

7316

7317

7320

7321

≥ 15

7360

7361

7362

7363

7364

7365

7366

7367

7368

7369

7370

7371

7372

7373

7375

7376

×

7378

×

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

7910

7911

7912

7913

7915

7916

7917

7918

7919

≥ 6 < 18

7400

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

7409

7410

7411

7412

7413

7415

7416

7417

7420

7421

≥ 18

7460

7461

7462

7463

7464

7465

7466

7467

7468

×

7470

7471

7472

×

7475

7476

×

×

×

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

7940

7941

7942

7943

7944

7945

7946

7947

7948

7949

7950

7951

7952

7953

7955

7956

7957

7958

7959

≥ 6 < 18

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

7513

7515

7516

7517

7520

7521

≥ 18

7560

7561

7562

7563

7564

7565

7566

7567

7568

×

7570

7571

7572

×

7575

7576

×

×

×

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

7960

7961

7962

7963

7964

7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7972

7973

7975

7976

7977

7978

7979

≥ 6

7600

7601

7602

7603

7604

7605

7606

7607

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7615

7616

×

7620

×

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

7980

7981

7982

7983

7984

7985

7986

7987

7988

×

7990

7991

7992

×

7995

7996

×

×

×

≥ 6

7700

7701

7702

7703

×

7705

7706

7707

7708

×

7710

7711

7712

×

7715

7716

×

×

×

≥ 40 < 55

 

7720

7721

7722

7723

×

7725

7726

7727

7728

×

7730

7731

7732

×

7735

7736

×

×

×

≥ 55 < 70

 

7740

7741

7742

×

×

7745

7746

7747

×

×

7750

7751

×

×

×

×

×

×

×

≥ 70 < 85

 

7760

7761

7762

×

×

7765

7766

×

×

×

7770

7771

×

×

×

×

×

×

×

≥ 85

 

7780

7781

×

×

×

7785

7786

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

N.B.: In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.


Tabella 2

Codice

Elemento agricolo

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7000

0

0

0

7001

10,06

10,06

 

7002

18,87

18,87

 

7003

27,25

27,25

 

7004

38,99

38,99

 

7005

4,16

 

4,16

7006

14,22

10,06

4,16

7007

23,03

18,87

4,16

7008

31,41

27,25

4,16

7009

43,15

38,99

4,16

7010

8,88

 

8,88

7011

18,95

10,06

8,88

7012

27,75

18,87

8,88

7013

36,14

27,25

8,88

7015

13,99

 

13,99

7016

24,05

10,06

13,99

7017

32,85

18,87

13,99

7020

16,63

 

 

7021

26,69

10,06

 

7022

35,50

18,87

 

7023

40,56

27,25

 

7024

52,30

38,99

 

7025

20,79

 

4,16

7026

30,85

10,06

4,16

7027

39,66

18,87

4,16

7028

44,72

27,25

4,16

7029

56,46

38,99

4,16

7030

25,51

 

8,88

7031

35,58

10,06

8,88

7032

44,38

18,87

8,88

7033

49,44

27,25

8,88

7035

27,29

 

13,99

7036

37,35

10,06

13,99

7037

46,16

18,87

13,99

7040

49,90

 

 

7041

59,96

10,06

 

7042

68,76

18,87

 

7043

67,17

27,25

 

7044

78,91

38,99

 

7045

54,05

 

4,16

7046

64,12

10,06

4,16

7047

72,92

18,87

4,16

7048

71,33

27,25

4,16

7049

83,07

38,99

4,16

7050

58,78

 

8,88

7051

68,84

10,06

8,88

7052

77,65

18,87

8,88

7053

76,05

27,25

8,88

7055

53,90

 

13,99

7056

63,96

10,06

13,99

7057

72,77

18,87

13,99

7060

89,10

 

 

7061

99,16

10,06

 

7062

107,97

18,87

 

7063

93,53

27,25

 

7064

110,27

38,99

 

7065

93,26

 

4,16

7066

103,32

10,06

4,16

7067

112,13

18,87

4,16

7068

102,69

27,25

4,16

7069

114,43

38,99

4,16

7070

97,98

 

8,88

7071

108,05

10,06

8,88

7072

116,85

18,87

8,88

7073

107,42

27,25

8,88

7075

85,27

 

13,99

7076

95,33

10,06

13,99

7077

104,13

18,87

13,99

7080

173,45

 

 

7081

183,51

10,06

 

7082

192,32

18,87

 

7083

166,01

27,25

 

7084

177,75

38,99

 

7085

177,61

 

4,16

7086

187,67

10,06

4,16

7087

196,47

18,87

4,16

7088

170,17

27,25

4,16

7090

182,33

 

8,88

7091

192,39

10,06

8,88

7092

201,20

18,87

8,88

7095

152,74

 

13,99

7096

162,81

10,06

13,99

7100

5,69

 

 

7101

15,75

10,06

 

7102

24,55

18,87

 

7103

32,94

27,25

 

7104

44,68

38,99

 

7105

9,84

 

4,16

7106

19,91

10,06

4,16

7107

28,71

18,87

4,16

7108

37,10

27,25

4,16

7109

48,84

38,99

4,16

7110

14,57

 

8,88

7111

24,63

10,06

8,88

7112

33,44

18,87

8,88

7113

41,82

27,25

8,88

7115

19,67

 

13,99

7116

29,73

10,06

13,99

7117

38,54

18,87

13,99

7120

22,32

 

 

7121

32,38

10,06

 

7122

41,19

18,87

 

7123

46,25

27,25

 

7124

57,99

38,99

 

7125

26,48

 

4,16

7126

36,54

10,06

4,16

7127

45,34

18,87

4,16

7128

50,40

27,25

4,16

7129

62,14

38,99

4,16

7130

31,20

 

8,88

7131

41,26

10,06

8,88

7132

50,07

18,87

8,88

7133

55,13

27,25

8,88

7135

32,98

 

13,99

7136

43,04

10,06

13,99

7137

51,85

18,87

13,99

7140

55,58

 

 

7141

65,65

10,06

 

7142

74,45

18,87

 

7143

72,86

27,25

 

7144

84,60

38,99

 

7145

59,74

 

4,16

7146

69,80

10,06

4,16

7147

78,61

18,87

4,16

7148

77,01

27,25

4,16

7149

88,75

38,99

4,16

7150

64,47

 

8,88

7151

74,53

10,06

8,88

7152

88,33

18,87

8,88

7153

81,74

27,25

8,88

7155

59,59

 

13,99

7156

69,65

10,06

13,99

7157

78,46

18,87

13,99

7160

94,79

 

 

7161

104,85

10,06

 

7162

113,65

18,87

 

7163

104,22

27,25

 

7164

115,96

38,99

 

7165

98,94

 

4,16

7166

109,10

10,06

4,16

7167

117,81

18,87

4,16

7168

108,38

27,25

4,16

7169

120,12

38,99

4,16

7170

103,67

 

8,88

7171

113,73

10,06

8,88

7172

122,54

18,87

8,88

7173

113,10

27,25

8,88

7175

90,95

 

13,99

7176

101,01

10,06

13,99

7177

109,82

18,87

13,99

7180

179,13

 

 

7181

189,20

10,06

 

7182

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7917

59,39

18,87

13,99

7918

45,63

 

19,09

7919

55,69

10,06

19,09

7940

37,91

 

 

7941

47,98

10,06

 

7942

56,78

18,87

 

7943

65,17

27,25

 

7944

76,91

38,99

 

7945

42,07

 

4,16

7946

52,13

10,06

4,16

7947

60,94

18,87

4,16

7948

69,32

27,25

4,16

7949

81,06

38,99

4,16

7950

46,79

 

8,88

7951

56,86

10,06

8,88

7952

65,66

18,87

8,88

7953

74,05

27,25

8,88

7955

51,90

 

13,99

7956

61,96

10,06

13,99

7957

70,77

27,25

13,99

7958

57,00

 

19,09

7959

67,06

10,06

19,09

7960

54,97

 

 

7961

65,04

10,06

 

7962

73,84

18,87

 

7963

82,23

27,25

 

7964

93,97

38,99

 

7965

59,13

 

4,16

7966

69,19

10,06

4,16

7967

78,00

18,87

4,16

7968

86,38

27,25

4,16

7969

98,12

38,99

4,16

7970

63,86

 

8,88

7971

73,92

10,06

8,88

7972

82,72

18,87

8,88

7973

91,11

27,25

8,88

7975

68,96

 

13,99

7976

79,02

10,06

13,99

7977

87,83

18,87

13,99

7978

74,06

 

19,09

7979

84,12

10,06

19,09

7980

85,30

 

 

7981

95,37

10,06

 

7982

104,17

18,87

 

7983

112,56

27,25

 

7984

124,30

38,99

 

7985

89,46

 

4,16

7986

99,52

10,06

4,16

7987

108,33

18,87

4,16

7988

116,71

27,25

4,16

7990

94,19

 

8,88

7991

104,25

10,06

8,88

7992

113,05

18,87

8,88

7995

99,29

 

13,99

7996

109,35

10,06

13,99

ALLEGATO 2

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA (108)

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

(1)

(2)

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

 

–  dal 1o gennaio al 31 marzo

 

– –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – –  uguale o superiore a 84,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 82,9 € ma inferiore a 84,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 82,9 €

 

– – –  uguale o superiore a 79,5 € ma inferiore a 81,2 €

 

– – –  uguale o superiore a 77,8 € ma inferiore a 79,5 €

 

– – –  inferiore a 77,8 €

 

–  dal 1o aprile al 30 aprile

 

– –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – –  uguale o superiore a 112,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 110,3 € ma inferiore a 112,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 108,1 € ma inferiore a 110,3 €

 

– – –  uguale o superiore a 105,8 € ma inferiore a 108,1 €

 

– – –  uguale o superiore a 103,6 € ma inferiore a 105,8 €

 

– – –  inferiore a 103,6 €

 

–  dal 1o maggio al 14 maggio

 

– –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – –  uguale o superiore a 72,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €

 

– – –  uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €

 

– – –  uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

– – –  inferiore a 66,8 €

 

–  dal 15 maggio al 31 maggio

 

– –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – –  uguale o superiore a 72,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €

 

– – –  uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €

 

– – –  uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

– – –  inferiore a 66,8 €

 

–  dal 1o giugno al 30 settembre

 

– –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – –  uguale o superiore a 52,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 51,5 € ma inferiore a 52,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 50,5 € ma inferiore a 51,5 €

 

– – –  uguale o superiore a 49,4 € ma inferiore a 50,5 €

 

– – –  uguale o superiore a 48,4 € ma inferiore a 49,4 €

 

– – –  inferiore a 48,4 €

 

–  dal 1o ottobre al 31 ottobre

 

– –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – –  uguale o superiore a 62,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €

 

– – –  uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €

 

– – –  uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

– – –  inferiore a 57,6 €

 

–  dal 1o novembre al 20 dicembre

 

– –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – –  uguale o superiore a 62,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €

 

– – –  uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €

 

– – –  uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

– – –  inferiore a 57,6 €

 

–  dal 21 dicembre al 31 dicembre

 

– –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – –  uguale o superiore a 67,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,6 €

 

– – –  uguale o superiore a 64,9 € ma inferiore a 66,2 €

 

– – –  uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,9 €

 

– – –  uguale o superiore a 62,2 € ma inferiore a 63,5 €

 

– – –  inferiore a 62,2 €

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0707 00 05

–  Cetrioli

 

– –  dal 1o gennaio alla fine di febbraio

 

– – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – –  uguale o superiore a 67,5 €

 

– – – –  uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,5 €

 

– – – –  uguale o superiore a 64,8 € ma inferiore a 66,2 €

 

– – – –  uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,8 €

 

– – – –  uguale o superiore a 62,1 € ma inferiore a 63,5 €

 

– – – –  inferiore a 62,1 €

 

– –  dal 1o marzo al 30 aprile

 

– – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – –  uguale o superiore a 110,5 €

 

– – – –  uguale o superiore a 108,3 € ma inferiore a 110,5 €

 

– – – –  uguale o superiore a 106,1 € ma inferiore a 108,3 €

 

– – – –  uguale o superiore a 103,9 € ma inferiore a 106,1 €

 

– – – –  uguale o superiore a 101,7 € ma inferiore a 103,9 €

 

– – – –  inferiore a 101,7 €

 

– –  dal 1o maggio al 15 maggio

 

– – –  destinati alla trasformazione (11)

 

– – – –  con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 48,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 35 € (110) ma inferiore a 44,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34,3 € (110) ma inferiore a 35 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 33,6 € (110) ma inferiore a 34,3 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,9 € (110) ma inferiore a 33,6 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,2 € (110) ma inferiore a 32,9 € (110)

 

– – – – –  inferiore a 32,2 € (110)

 

– – –  altri

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 48,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

– – – – –  inferiore a 44,3 €

 

– –  dal 16 maggio al 30 settembre

 

– – –  destinati alla trasformazione (11)

 

– – – –  con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 48,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 35 € (110) ma inferiore a 44,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34,3 € (110) ma inferiore a 35 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 33,6 € (110) ma inferiore a 34,3 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,9 € (110) ma inferiore a 33,6 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,2 € (110) ma inferiore a 32,9 € (110)

 

– – – – –  inferiore a 32,2 € (110)

 

– – –  altri

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 48,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

 

– – – – –  inferiore a 44,3 €

 

– –  dal 1o ottobre al 31 ottobre

 

– – –  destinati alla trasformazione (11)

 

– – – –  con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 68,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 35 € (110) ma inferiore a 62,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34,3 € (110) ma inferiore a 35 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 33,6 € (110) ma inferiore a 34,3 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,9 € (110) ma inferiore a 33,6 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,2 € (110) ma inferiore a 32,9 € (110)

 

– – – – –  inferiore a 32,2 € (110)

 

– – –  altri

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 68,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

 

– – – – –  inferiore a 62,8 €

 

– –  dal 1o novembre al 10 novembre

 

– – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – –  uguale o superiore a 68,3 €

 

– – – –  uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

 

– – – –  uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

 

– – – –  uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

 

– – – –  uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

 

– – – –  inferiore a 62,8 €

 

– –  dall'11 novembre al 31 dicembre

 

– – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – –  uguale o superiore a 60,5 €

 

– – – –  uguale o superiore a 59,3 € ma inferiore a 60,5 €

 

– – – –  uguale o superiore a 58,1 € ma inferiore a 59,3 €

 

– – – –  uguale o superiore a 56,9 € ma inferiore a 58,1 €

 

– – – –  uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,9 €

 

– – – –  inferiore a 55,7 €

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709 90

–  altri

0709 90 70

– –  Zucchine

 

– – –  dal 1o gennaio al 31 gennaio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 48,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

 

– – – – –  inferiore a 44,9 €

 

– – –  dal 1o febbraio al 31 marzo

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 41,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

 

– – – – –  inferiore a 38 €

 

– – –  dal 1o aprile al 31 maggio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 69,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 €

 

– – – – –  inferiore a 63,7 €

 

– – –  dal 1o giugno al 31 luglio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 41,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

 

– – – – –  inferiore a 38 €

 

– – –  dal 1o agosto al 31 dicembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 48,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

 

– – – – –  inferiore a 44,9 €

0709 90 80

– –  Carciofi

 

– – –  dal 1o gennaio al 31 maggio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 82,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 80,9 € ma inferiore a 82,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 79,3 € ma inferiore a 80,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 77,6 € ma inferiore a 79,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

 

– – – – –  inferiore a 76 €

 

– – –  dal 1o giugno al 30 giugno

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 65,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 64,1 € ma inferiore a 65,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 61,5 € ma inferiore a 62,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 60,2 € ma inferiore a 61,5 €

 

– – – – –  inferiore a 60,2 €

 

– – –  dal 1o luglio al 31 ottobre

 

– – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 94,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 92,4 € ma inferiore a 94,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 90,5 € ma inferiore a 92,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 88,6 € ma inferiore a 90,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 86,8 € ma inferiore a 88,6 €

 

– – – – –  inferiore a 86,8 €

0805

Agrumi, freschi o secchi

0805 10

–  Arance

0805 10 20

– –  Arance dolci, fresche

 

– – –  dal 1o gennaio al 31 marzo

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 35,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

– – – – –  inferiore a 32,6 €

 

– – –  dal 1o aprile al 30 aprile

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 35,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

– – – – –  inferiore a 32,6 €

 

– – –  dal 1o maggio al 15 maggio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 35,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

– – – – –  inferiore a 32,6 €

 

– – –  dal 16 maggio al 31 maggio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 35,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

– – – – –  inferiore a 32,6 €

 

– – –  dal 1o giugno al 15 ottobre

 

– – –  dal 16 ottobre al 30 novembre

 

– – –  dal 1o dicembre al 31 dicembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 35,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

 

– – – – –  inferiore a 32,6 €

0805 20

–  Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

0805 20 10

– –  Clementine

 

– – –  dal 1o gennaio alla fine di febbraio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 64,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €

 

– – – – –  inferiore a 59,7 €

 

– – –  dal 1o marzo al 31 ottobre

 

– – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 64,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €

 

– – – – –  inferiore a 59,7 €

0805 20 30

– –  Monreal e satsuma

 

– – –  dal 1o gennaio alle fine di febbraio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

– – – – –  inferiore a 26,3 €

 

– – –  dal 1o marzo al 31 ottobre

 

– – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

– – – – –  inferiore a 26,3 €

0805 20 50

– –  Mandarini e wilkings

 

– – –  dal 1o gennaio alle fine di febbraio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

– – – – –  inferiore a 26,3 €

 

– – –  dal 1o marzo al 31 ottobre

 

– – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

– – – – –  inferiore a 26,3 €

0805 20 70

– –  Tangerini

 

– – –  dal 1o gennaio alla fine di febbraio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

– – – – –  inferiore a 26,3 €

 

– – –  dal 1o marzo al 31 ottobre

 

– – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

– – – – –  inferiore a 26,3 €

0805 20 90

– –  altri

 

– – –  dal 1o gennaio alle fine di febbraio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

– – – – –  inferiore a 26,3 €

 

– – –  dal 1o marzo al 31 ottobre

 

– – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

 

– – – – –  inferiore a 26,3 €

0805 50

–  Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0805 50 10

– –  Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

 

– – –  dal 1o gennaio al 30 aprile

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

 

– – – – –  inferiore a 42,5 €

 

– – –  dal 1o maggio al 31 maggio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 41,6 € ma inferiore a 42,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 40,7 € ma inferiore a 41,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 39,7 € ma inferiore a 40,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,7 €

 

– – – – –  inferiore a 38,8 €

 

– – –  dal 1o giugno al 31 luglio

 

– – – –  con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 55,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 48 €

 

– – – – –  inferiore a 46,9 €

 

– – –  dal 1o agosto al 15 agosto

 

– – – –  con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 55,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €

 

– – – – –  inferiore a 48 €

 

– – –  dal 16 agosto al 31 ottobre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 55,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

 

– – – – –  inferiore a 51,3 €

 

– – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

 

– – – – –  inferiore a 42,5 €

0806

Uve, fresche o secche

0806 10

–  fresche

0806 10 10

– –  da tavola

 

– – –  dal 1o gennaio al 14 luglio

 

– – – –  della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o gennaio al 31 gennaio (32)

 

– – – –  altre

 

– – –  dal 15 luglio al 20 luglio

 

– – –  dal 21 luglio al 31 ottobre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 54,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 53,5 € ma inferiore a 54,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 52,4 € ma inferiore a 53,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

 

– – – – –  inferiore a 50,2 €

 

– – –  dal 1o novembre al 20 novembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 47,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,6 € ma inferiore a 47,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,7 € ma inferiore a 46,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,7 € ma inferiore a 45,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 43,8 € ma inferiore a 44,7 €

 

– – – – –  inferiore a 43,8 €

 

– – –  dal 21 novembre al 31 dicembre

 

– – – –  della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o dicembre al 31 dicembre (32)

 

– – – –  altre

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808 10

–  Mele

0808 10 80

– –  altre

 

– – –  dal 1o gennaio al 14 febbraio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 56,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

 

– – – – –  inferiore a 52,3 €

 

– – –  dal 15 febbraio al 31 marzo

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 56,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €

 

– – – – –  inferiore a 50 €

 

– – –  dal 1o aprile al 30 giugno

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 56,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 48,8 € ma inferiore a 50 €

 

– – – – –  inferiore a 48,8 €

 

– – –  dal 1o luglio al 15 luglio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 41,1 € ma inferiore a 42 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 40,2 € ma inferiore a 41,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 39,3 € ma inferiore a 40,2 €

 

– – – – –  inferiore a 39,3 €

 

– – –  dal 16 luglio al 31 luglio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

 

– – – – –  inferiore a 42 €

 

– – –  dal 1o agosto al 31 dicembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

 

– – – – –  inferiore a 42 €

0808 20

–  Pere e cotogne

 

– –  Pere

0808 20 50

– – –  altre

 

– – – –  dal 1o gennaio al 31 gennaio

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – – –  uguale o superiore a 51 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

– – – – – –  inferiore a 46,9 €

 

– – – –  dal 1o febbraio al 31 marzo

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – – –  uguale o superiore a 51 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

– – – – – –  inferiore a 46,9 €

 

– – – –  dal 1o aprile al 30 aprile

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – – –  uguale o superiore a 51 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,9 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,9 €

 

– – – – – –  inferiore a 43,9 €

 

– – – –  dal 1o maggio al 30 giugno

 

– – – –  dal 1o luglio al 15 luglio

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – – –  uguale o superiore a 46,5 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 41,9 € ma inferiore a 42,8 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 40,9 € ma inferiore a 41,9 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,9 €

 

– – – – – –  inferiore a 40 €

 

– – – –  dal 16 luglio al 31 luglio

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – – –  uguale o superiore a 46,5 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €

 

– – – – – –  inferiore a 42,8 €

 

– – – –  dal 1o agosto al 31 ottobre

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – – –  uguale o superiore a 38,8 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 37,2 € ma inferiore a 38 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 36,5 € ma inferiore a 37,2 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 35,7 € ma inferiore a 36,5 €

 

– – – – – –  inferiore a 35,7 €

 

– – – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – – –  uguale o superiore a 51 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

 

– – – – – –  inferiore a 46,9 €

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809 10 00

–  Albicocche

 

– –  dal 1o gennaio al 31 maggio

 

– –  dal 1o giugno al 20 giugno

 

– – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – –  uguale o superiore a 107,1 €

 

– – – –  uguale o superiore a 105 € ma inferiore a 107,1 €

 

– – – –  uguale o superiore a 102,8 € ma inferiore a 105 €

 

– – – –  uguale o superiore a 100,7 € ma inferiore a 102,8 €

 

– – – –  uguale o superiore a 98,5 € ma inferiore a 100,7 €

 

– – – –  inferiore a 98,5 €

 

– –  dal 21 giugno al 30 giugno

 

– – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – –  uguale o superiore a 87,3 €

 

– – – –  uguale o superiore a 85,6 € ma inferiore a 87,3 €

 

– – – –  uguale o superiore a 83,8 € ma inferiore a 85,6 €

 

– – – –  uguale o superiore a 82,1 € ma inferiore a 83,8 €

 

– – – –  uguale o superiore a 80,3 € ma inferiore a 82,1 €

 

– – – –  inferiore a 80,3 €

 

– –  dal 1o luglio al 31 luglio

 

– – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – –  uguale o superiore a 77,1 €

 

– – – –  uguale o superiore a 75,6 € ma inferiore a 77,1 €

 

– – – –  uguale o superiore a 74 € ma inferiore a 75,6 €

 

– – – –  uguale o superiore a 72,5 € ma inferiore a 74 €

 

– – – –  uguale o superiore a 70,9 € ma inferiore a 72,5 €

 

– – – –  inferiore a 70,9 €

 

– –  dal 1o agosto al 31 dicembre

0809 20

–  Ciliege

0809 20 05

– –  Ciliege acide (Prunus cerasus)

 

– – –  dal 1o gennaio al 30 aprile

 

– – –  dal 1o maggio al 20 maggio

 

– – –  dal 21 maggio al 31 maggio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 149,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 50,7 € (110) ma inferiore a 137,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 49,7 € (110) ma inferiore a 50,7 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 48,7 € (110) ma inferiore a 49,7 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 47,7 € (110) ma inferiore a 48,7 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,6 € (110) ma inferiore a 47,7 € (110)

 

– – – – –  inferiore a 46,6 € (110)

 

– – –  dal 1o giugno al 15 luglio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 125,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 50,7 € (110) ma inferiore a 115,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 49,7 € (110) ma inferiore a 50,7 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 48,7 € (110) ma inferiore a 49,7 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 47,7 € (110) ma inferiore a 48,7 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 46,6 € (110) ma inferiore a 47,7 € (110)

 

– – – – –  inferiore a 46,6 € (110)

 

– – –  dal 16 luglio al 31 luglio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 125,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,9 € (110) ma inferiore a 115,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45 € (110) ma inferiore a 45,9 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,1 € (110) ma inferiore a 45 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 43,1 € (110) ma inferiore a 44,1 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 42,2 € (110) ma inferiore a 43,1 € (110)

 

– – – – –  inferiore a 42,2 € (110)

 

– – –  dal 1o agosto al 10 agosto

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 91,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45,9 € (110) ma inferiore a 84,1 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 45 € (110) ma inferiore a 45,9 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 44,1 € (110) ma inferiore a 45 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 43,1 € (110) ma inferiore a 44,1 € (110)

 

– – – – –  uguale o superiore a 42,2 € (110) ma inferiore a 43,1 € (110)

 

– – – – –  inferiore a 42,2 € (110)

 

– – –  dall'11 agosto al 31 dicembre

0809 20 95

– –  altre

 

– – –  dal 1o gennaio al 30 aprile

 

– – –  dal 1o maggio al 20 maggio

 

– – –  dal 21 maggio al 31 maggio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 149,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €

 

– – – – –  inferiore a 137,4 €

 

– – –  dal 1o giugno al 15 guigno

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 125,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

– – – – –  inferiore a 115,4 €

 

– – –  dal 16 giugno al 15 luglio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 125,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

– – – – –  inferiore a 115,4 €

 

– – –  dal 16 luglio al 31 luglio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 125,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

 

– – – – –  inferiore a 115,4 €

 

– – –  dal 1o agosto al 10 agosto

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 91,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €

 

– – – – –  inferiore a 84,1 €

 

– – –  dall'11 agosto al 31 dicembre

0809 30

–  Pesche, comprese le pesche noci

0809 30 10

– –  Pesche noci

 

– – –  dal 1o gennaio al 10 giugno

 

– – –  dall'11 giugno al 20 giugno

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 88,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €

 

– – – – –  inferiore a 81,2 €

 

– – –  dal 21 giugno al 31 luglio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 77,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €

 

– – – – –  inferiore a 71,4 €

 

– – –  dal 1o agosto al 30 settembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 60 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €

 

– – – – –  inferiore a 55,2 €

 

– – –  dal 1o ottobre al 31 dicembre

0809 30 90

– –  altre

 

– – –  dal 1o gennaio al 10 giugno

 

– – –  dall'11 giugno al 20 giugno

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 88,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €

 

– – – – –  inferiore a 81,2 €

 

– – –  dal 21 giugno al 31 luglio

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 77,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €

 

– – – – –  inferiore a 71,4 €

 

– – –  dal 1o agosto al 30 settembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 60 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €

 

– – – – –  inferiore a 55,2 €

 

– – –  dal 1o ottobre al 31 dicembre

0809 40

–  Prugne e prugnole

0809 40 05

– –  Prugne

 

– – –  dal 1o gennaio al 10 giugno

 

– – –  dall'11 giugno al 30 giugno

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 69,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €

 

– – – – –  inferiore a 64 €

 

– – –  dal 1o luglio al 30 settembre

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

 

– – – – –  uguale o superiore a 69,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €

 

– – – – –  inferiore a 64 €

 

– – –  dal 1o ottobre al 31 dicembre

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

 

–  Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

2009 61

– –  di un valore Brix uguale o inferiore a 30

2009 61 10

– – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

 

– – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

 

– – – – –  uguale o superiore a 42,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

– – – – –  uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

– – – – –  inferiore a 39,1 €

2009 69

– –  altri

 

– – –  di un valore Brix superiore a 67

2009 69 19

– – – –  altri

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

 

– – – – – –  uguale o superiore a 212,4 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €

 

– – – – – –  inferiore a 195,4 €

 

– – –  di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67

 

– – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

2009 69 51

– – – – –  concentrati

 

– – – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

 

– – – – – – –  uguale o superiore a 209,4 €

 

– – – – – – –  uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €

 

– – – – – – –  uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €

 

– – – – – – –  uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €

 

– – – – – – –  uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €

 

– – – – – – –  inferiore a 192,6 €

2009 69 59

– – – – –  altri

 

– – – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

 

– – – – – – –  uguale o superiore a 42,5 €

 

– – – – – – –  uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

– – – – – – –  uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

– – – – – – –  uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

– – – – – – –  uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

– – – – – – –  inferiore a 39,1 €

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

2204 30

–  altri mosti di uva

 

– –  altri

 

– – –  con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol

2204 30 92

– – – –  concentrati

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

 

– – – – – –  uguale o superiore a 209,4 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €

 

– – – – – –  inferiore a 192,6 €

2204 30 94

– – – –  altri

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

 

– – – – – –  uguale o superiore a 42,5 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

– – – – – –  inferiore a 39,1 €

 

– – –  altri

2204 30 96

– – – –  concentrati

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

 

– – – – – –  uguale o superiore a 212,4 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €

 

– – – – – –  inferiore a 195,4 €

2204 30 98

– – – –  altri

 

– – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

 

– – – – – –  uguale o superiore a 42,5 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

 

– – – – – –  uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

 

– – – – – –  inferiore a 39,1 €

SEZIONE II

ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L’ESENZIONE DEL DAZIO

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

Codice NC

CAS RN

Denominazione

2818 30 00

1330-44-5

algeldrato

2833 22 00

61115-28-4

alusolfo

2842 10 00

12408-47-8

simaldrato

71205-22-6

almasilato

2842 90 80

0-00-0

almagodrato

12304-65-3

idrotalcite

12539-23-0

vangatalcite

41342-54-5

carbaldrato

60239-66-9

almadrato solfato

66827-12-1

almagato

74978-16-8

magaldrato

2843 30 00

10210-36-3

aurotiosolfato di sodio

12244-57-4

sodio aurotiomalato

16925-51-2

aurotioglicanide

34031-32-8

auranofin

2843 90 90

15663-27-1

cisplatino

41575-94-4

carboplatino

61825-94-3

oxaliplatino

62816-98-2

ormaplatino

62928-11-4

iproplatino

74790-08-2

spiroplatino

95734-82-0

nedaplatino

96392-96-0

desormaplatino

103775-75-3

miboplatino

110172-45-7

sebriplatino

111490-36-9

zeniplatino

111523-41-2

enloplatino

129580-63-8

satraplatino

135558-11-1

lobaplatino

141977-79-9

miriplatino

146665-77-2

eptaplatino

172903-00-3

trinitrato di triplatino

181630-15-9

picoplatino

274679-00-4

padoporfin

2844 40 20

14932-42-4

xeno (133 Xe)

2844 40 30

0-00-0

fibrinogeno (125 I)

881-17-4

iodoippurato sodico (131 I)

1187-56-0

selenometionina (75 Se)

5579-94-2

merisoprolo (197 Hg)

7790-26-3

ioduro sodico (131 I)

8016-07-7

olio etiodato (131 I)

8027-28-9

fosfato sodico (32 P)

9048-49-1

seroalbumina umana iodata (125 I)

9048-49-1

seroalbumina umana iodata (131 I)

10039-53-9

cromato sodico (51 Cr)

10375-56-1

clormerodrina (197 Hg)

13115-03-2

cianocobalamina (57 Co)

13422-53-2

cianocobalamina (60 Co)

15251-14-6

rosa bengala sodico (131 I)

15690-63-8

cesio (131 Cs) cloruro

15845-98-4

iotalamato sodico (131 I)

17033-82-8

iometina (125 I)

17033-83-9

iometina (131 I)

17692-74-9

iotalamato sodico (125 I)

18195-32-9

cianocobalamina (58 Co)

24359-64-6

ioduro sodico (125 I)

41183-64-6

gallio (67 Ga) citrato

42220-21-3

iodocolesterolo (131 I)

54063-42-2

iniettabile di citrato ferrico (59 Fe)

54182-60-4

tolpovidone (131 I)

54182-63-7

macrosalb (131 I)

54277-47-3

macrosalb (99m Tc)

54510-20-2

acido iodocetilico (123 I)

74855-17-7

acido iocanlidico (123 I)

75917-92-9

iofetamina (123 I)

77679-27-7

iobenguano (131 I)

92812-82-3

fluorodopa (18 F)

94153-50-1

mespiperone (11 C)

104716-22-5

tecnezio (99m Tc) teboroxima

105851-17-0

fludesossiglucosio (18 F)

106417-28-1

tecnezio (99m Tc) siboroxima

109581-73-9

tecnezio (99m Tc) sestamibi

113716-48-6

iolopride (123 I)

121281-41-2

tecnezio (99m Tc) bicisato

127396-36-5

iomazenil (123 I)

131608-78-1

tecnezio (99m Tc) nitrodocade

136794-86-0

iometopano (123 I)

142481-95-6

furifosmina tecnezio (99m Tc)

154427-83-5

samario (153 Sm) lexidronam

155798-07-5

ioflupano (123 I)

157476-76-1

tecnezio (99m Tc) pintumomab

165942-79-0

tecnezio (99m Tc) nofetumomab merpentano

178959-14-3

tecnetio (99m Tc) apcitide

225239-31-6

tecnezio (99m Tc) fanolesomab

476413-07-7

ittrio (90Y) tacatuzumab tetraxetan (ittrio (90Y) tacatuzumab)

2844 40 80

10043-49-9

oro (198 Au) colloidale

2845 90 10

35523-45-6

fludalanina

122431-96-3

zilascorb (2 H)

474641-19-5

deutolperisone

2845 90 90

103831-41-0

borocaptato (10 B) sodico

2846 90 00

72573-82-1

acido gadoterico

80529-93-7

acido gadopentetico

113662-23-0

acido gadobenico

117827-80-2

gadopenamide

120066-54-8

gadoteridolo

131069-91-5

gadoversetamide

131410-48-5

gadodiamide

135326-11-3

acido gadoxetico

138071-82-6

gadobutrolo

138721-73-0

sprodiamide

193901-90-5

gadofosveset

227622-74-4

gadomelitol

280776-87-6

acido gadocoletico

544697-52-1

gadodenterato

2902 19 00

75-19-4

ciclopropano

2902 90 00

75078-91-0

temarotene

2903 39 90

76-19-7

perflutrene

354-92-7

perflisobutano

355-25-9

perflubutano

355-42-0

perflexano

2903 44 10

76-14-2

criofluorano

2903 47 00

307-43-7

perflubrodec

423-55-2

perflubrone

2903 49 30

124-72-1

teflurano

2903 49 80

151-67-7

alotano

2903 59 80

306-94-5

perflunafene

1715-40-8

bromociclene

2903 62 00

50-29-3

clofenotano

2903 69 90

53-19-0

mitotano

479-68-5

broparestrolo

34106-48-4

feniodio cloruro

56917-29-4

fluretofene

2904 10 00

5560-69-0

etile dibunato

6223-35-4

gualenato sodico

14992-59-7

dibunato di sodio

99287-30-6

egualene

2904 90 95

124-88-9

dimetiodal sodico

126-31-8

metiodal sodico

2905 29 90

77-75-8

metilpentinolo

2905 39 95

55-98-1

busulfano

35449-36-6

gemcadiolo

64218-02-6

plaunotolo

2905 49 00

299-75-2

treosolfano

7518-35-6

mannosolfano

2905 51 00

113-18-8

etclorvinolo

2905 59 98

57-15-8

clorobutanolo

24403-04-1

debropolo

52-51-7

bronopolo

488-41-5

mitobronitolo

2209-86-1

loprodiolo

10318-26-0

mitolattolo

2906 11 00

15356-70-4

racementolo

2906 19 00

67-96-9

diidrotachisterolo

19793-20-5

bolandiolo

23089-26-1

levomenolo

29474-12-2

cimepanolo

57333-96-7

tacalcitolo

112828-00-9

calcipotriolo

131918-61-1

paricalcitolo

134404-52-7

seocalcitolo

163217-09-2

inecalcitol

524067-21-8

becocalcidiol

2906 29 00

79-93-6

fenaglicodolo

583-03-9

fenipentolo

13980-94-4

metaglicodolo

14088-71-2

proclonolo

15687-18-0

fenpentadiolo

56430-99-0

flumecinolo

104561-36-6

doretinel

2907 19 90

1300-94-3

amilmetacresolo

2078-54-8

propofol

5591-47-9

ciclomenolo

13741-18-9

xibornolo

2907 29 00

56-53-1

dietilstilbestrolo

57-91-0

alfa estradiolo

84-17-3

dienestrolo

85-95-0

benzestrolo

130-73-4

metestrolo

5635-50-7

exestrolo

10457-66-6

gerochinolo

27686-84-6

masoprocolo

2908 19 00

59-50-7

clorocresolo

70-30-4

esaclorofene

88-04-0

clorossilenolo

97-23-4

diclorofene

120-32-1

clorofene

133-53-9

dicloroxilenolo

145-94-8

clorindanolo

6915-57-7

bibrocatolo

10572-34-6

cicliomenolo

15686-33-6

biclotimolo

34633-34-6

bifluranolo

37693-01-9

clofoctolo

64396-09-4

terfluranolo

65634-39-1

pentafluranolo

127035-60-3

enofelast

2908 99 10

4444-23-9

acido persilico

20123-80-2

dobesilato di calcio

57775-26-5

acido sultosilico

78480-14-5

dicresulene

2908 99 90

10331-57-4

niclofolano

39224-48-1

nitroclofene

2909 19 90

76-38-0

metossiflurano

333-36-8

flurotile

406-90-6

flurossene

679-90-3

roflurano

13838-16-9

enflurano

26675-46-7

isoflurano

28523-86-6

sevoflurano

57041-67-5

desflurano

2909 20 00

56689-41-9

aliflurano

2909 30 90

569-57-3

clorotrianisene

777-11-7

aloprogin

55837-16-6

entsufone

80844-07-1

etofenprox

2909 49 80

544-62-7

batilolo

2216-77-5

dibuprolo

13021-53-9

terbuprolo

59-47-2

mefenesina

93-14-1

guaifenesina

104-29-0

clorfenesina

3102-00-9

febuprolo

3671-05-4

fenocinolo

26159-36-4

naproxolo

27318-86-1

floverina

63834-83-3

guaietolina

128607-22-7

ospemifene

131875-08-6

lexacalcitolo

302904-82-1

atocalcitol

341524-89-8

fispemifene

2909 50 00

1321-14-8

sulfogaiacol

103-16-2

monobenzone

150-76-5

mechinolo

2174-64-3

flamenolo

3380-30-1

soneclosan

3380-34-5

triclosano

2910 40 00

60-57-1

dieldrin

2910 90 00

1954-28-5

etoglucide

2911 00 00

78-12-6

petricloral

3563-58-4

cloralodolo

6055-48-7

tolossiclorinolo

2912 19 90

111-30-8

glutaral

2914 19 90

6809-52-5

teprenone

2914 29 00

2226-11-1

bornelone

2914 39 00

82-66-6

difenadione

83-12-5

fenindione

55845-78-8

xenipentone

2914 40 90

128-20-1

eltanolone

465-53-2

ciclopregnolo

565-99-1

renanolone

2673-23-6

xeniglossal

14107-37-0

alfadolone

20098-14-0

idramantone

21208-26-4

dimepregnene

23930-19-0

alfaxalone

35100-44-8

endrisone

38398-32-2

ganaxolone

50673-97-7

colestolone

85969-07-9

budotitano

158440-71-2

irofulvene

2914 50 00

70-70-2

parossipropione

114-43-2

desaspidina

117-37-3

anisindione

131-53-3

dioxibenzone

131-57-7

oxibenzone

480-22-8

ditranolo

579-23-7

ciclovalone

1641-17-4

mesenone

1843-05-6

octabenzone

2295-58-1

flopropione

7114-11-6

naftonone

18493-30-6

metocalcone

27762-78-3

chetossale

42924-53-8

nabumetone

52479-85-3

exifone

70356-09-1

avobenzone

75464-11-8

butantrone

112018-00-5

tebufelone

2914 69 90

117-10-2

dantrone

303-98-0

ubidecarenone

319-89-1

tetrochinone

863-61-6

menatetrenone

4042-30-2

parvaquone

14561-42-3

menottone

58186-27-9

idebenone

80809-81-0

docebenone

88426-33-9

buparvaquone

2914 70 00

130-37-0

menadione sodio bisolfito

957-56-2

fluindione

1146-98-1

bromindione

1146-99-2

clorindione

1470-35-5

isobromindione

1879-77-2

doxibetasolo

3030-53-3

clofenossido

4065-45-6

sulisobenzone

6723-40-6

fluindarol

15687-21-5

flumedrossone

16469-74-2

idromadinone

49561-92-4

nivimedone

56219-57-9

arildone

95233-18-4

atovaquone

116313-94-1

nitecapone

134308-13-7

tolcapone

274925-86-9

nebicapone

2915 39 00

102-76-1

triacetina

514-50-1

acebrocolo

2624-43-3

ciclofenil

5984-83-8

fenabutene

80595-73-9

acefluranolo

91431-42-4

lonapalene

99107-52-5

bunaprolast

2915 70 00

555-44-2

tripalmitina

2915 90 00

99-66-1

acido valproico

124-07-2

acido ottanoico

7008-02-8

iodetrile

76584-70-8

valproato semisodico

77372-61-3

valproato pivoxil

185517-21-9

acido arundico

2916 15 00

26266-58-0

sorbitano trioleato

2916 19 95

51-77-4

gefarnato

506-26-3

acido gamolenico

6217-54-5

doconexent

10417-94-4

icosapent

83689-23-0

molfarnato

2916 20 00

25229-42-9

acido cicrotoico

26002-80-2

fenotrina

52645-53-1

permetrina

69915-62-4

loxanast

75867-00-4

fenflutrina

2916 39 00

99-79-6

iofendilato

959-10-4

xenbucina

964-82-9

acido xeniesenico

1085-91-2

acido nafcaproico

1553-60-2

ibufenac

5104-49-4

flurbiprofene

5728-52-9

felbinac

7698-97-7

fenestrel

15301-67-4

feneritrolo

17692-38-5

fluprofene

24645-20-3

esaprofene

28168-10-7

tetriprofene

33159-27-2

ecabet

34148-01-1

clidanac

36616-52-1

fenclorac

36950-96-6

cicloprofene

37529-08-1

mexoprofene

51146-56-6

desibuprofene

51543-39-6

esflurbiprofene

55837-18-8

butibufene

57144-56-6

isoprofene

71109-09-6

vedaprofene

84392-17-6

xenalipina

91587-01-8

pelretina

153559-49-0

bexarotene

2917 13 90

123-99-9

acido azelaico

2917 19 90

53-10-1

idrossidione sodio succinato

577-11-7

docusato sodico

2917 34 90

131-67-9

ftalofina

2918 11 00

15145-14-9

ciclattato

2918 16 00

1317-30-2

glucaldrato potassico

2918 19 85

128-13-2

acido ursodesossicolico

456-59-7

ciclandelato

474-25-9

acido chenodesossicolico

503-49-1

meglutolo

512-16-3

ciclobutirrolo

5793-88-4

calcio saccarato

5977-10-6

fencibutirrolo

7007-81-0

acido tretocanico

7009-49-6

esaciclonato sodico

17140-60-2

calcio glucoeptonato

17692-20-5

acido ciclobutoico

26976-72-7

acido aceburico

31221-85-9

ibuverina

34150-62-4

ferriclato calcico sodico

54845-95-3

icomucret

57808-63-6

acido ciclossilico

68635-50-7

deloxolone

81093-37-0

pravastatina

93105-81-8

lodelabene

121009-77-6

tenivastatina

156965-06-9

tisocalcitato

2918 22 00

55482-89-8

guacetisal

64496-66-8

salafibrato

2918 23 00

118-56-9

omosalato

552-94-3

salsalato

58703-77-8

sulprosal

2918 29 00

83-40-9

acido idrossitoluico

96-84-4

acido iofenoico

153-43-5

acido clorindanico

322-79-2

triflusal

486-79-3

dipirocetile

490-79-9

acido gentisico

1884-24-8

cinarina

4955-90-2

gentisato sodico

7009-60-1

feniodolo sodico

15534-92-6

terbuficina

22494-27-5

flufenisal

22494-42-4

diflunisal

2918 30 00

81-23-2

acido deidrocolico

145-41-5

deidrocolato di sodio

519-95-9

florantirone

892-01-3

esaciprone

2522-81-8

pibecarbo

3562-99-0

menbutone

22071-15-4

ketoprofene

22161-81-5

desketoprofene

32808-51-8

acido bucloxico

36330-85-5

fenbufene

41387-02-4

lexofenac

58182-63-1

itanoxone

63472-04-8

metbufene

68767-14-6

lossoprofene

69956-77-0

pelubiprofene

112665-43-7

seratrodast

2918 99 90

51-24-1

tiratricolo

51-26-3

acido tiropropico

58-54-8

acido etacrinico

104-28-9

cinoxato

471-53-4

enoxolone

517-18-0

metallenestrile

554-24-5

fenobutiodil

579-94-2

menglitato

637-07-0

clofibrato

882-09-7

acido clofibrico

2181-04-6

canrenoato di potassio

2217-44-9

iodoftaleina sodica

2260-08-4

acetiromato

3771-19-5

nafenopina

4138-96-9

acido canrenoico

5129-14-6

anisacrile

5697-56-3

carbenoxolone

5711-40-0

acido bromebrico

7706-67-4

acido dimecrotico

12214-50-5

glucaspaldrato sodico

13739-02-1

diacereina

14613-30-0

clofibrato magnesico

14929-11-4

simfibrato

17243-33-3

acido fepentolico

22131-79-9

alclofenac

22204-53-1

naproxene

22494-47-9

clobuzarit

24818-79-9

alluminio clofibrato

25812-30-0

gemfibrozil

26281-69-6

esiprobene

30299-08-2

clinofibrato

31581-02-9

cinoxolone

31879-05-7

fenoprofene

34645-84-6

fenclofenac

35703-32-3

acido cinametico

39087-48-4

clofibrato calcico

40596-69-8

metoprene

41791-49-5

lonaprofene

41826-92-0

trepibutone

49562-28-9

fenofibrato

52214-84-3

ciprofibrato

52247-86-6

cicloxolone

54350-48-0

etretinato

54419-31-7

fenirofibrato

55079-83-9

acitretina

55902-94-8

sitofibrato

55937-99-0

beclobrato

56488-59-6

terbufibrolo

57296-63-6

indacrinone

61887-16-9

dulofibrato

64506-49-6

sofalcone

66984-59-6

cinfenoac

68170-97-8

acido palmossirico

68548-99-2

oxindanac

74168-08-4

losmiprofene

76676-34-1

oxprenoato potassico

77858-21-0

velaresolo

84290-27-7

tucaresolo

84386-11-8

baxitozina

88431-47-4

clomossir

96609-16-4

lifibrolo

106685-40-9

adapaleno

117819-25-7

bacheprofene

124083-20-1

etomossir

157283-68-6

travoprost

161172-51-6

etalocib

183293-82-5

gemcabene

251565-85-2

tesaglitazar

476436-68-7

naveglitazar

2919 90 00

62-73-7

diclorvos

83-86-3

acido fitico

306-52-5

triclofos

470-90-6

clofenvinfos

522-40-7

fosfestrolo

6064-83-1

fosfosal

17196-88-2

vincofos

21466-07-9

bromofenofos

28841-62-5

atrinositolo

65708-37-4

flufosal

2920 19 00

299-84-3

fenclofos

2104-96-3

bromofos

2920 90 10

126-92-1

sodio etasolfato

139-88-8

tetradecil solfato sodico

1612-30-2

menadiolo sodio solfato

5634-37-7

cloretato

88426-32-8

acido ursulcolico

2920 90 85

78-11-5

pentaeritritile tetranitrato

1607-17-6

pentrinitrolo

2612-33-1

clonitrato

2921-92-8

propatilnitrato

7297-25-8

eritritile tetranitrato

15825-70-4

mannitolo esanitrato

2921 19 50

2624-44-4

etamsilato

2921 19 85

51-75-2

clormetina

107-35-7

taurina

123-82-0

tuaminoeptano

124-28-7

dimantina

338-83-0

perfluamina

502-59-0

octamilamina

503-01-5

isometeptene

543-82-8

ottodrina

555-77-1

triclormetina

3151-59-5

etaflur

3735-65-7

butinamina

13946-02-6

iproeptina

36505-83-6

dectaflur

61822-36-4

diprobutina

2921 29 00

112-24-3

trientina

9011-04-5

esadimetrina bromuro

2921 30 99

60-40-2

mecamilamina

102-45-4

ciclopentamina

768-94-5

amantadina

3570-07-8

dimecamina

3595-11-7

propilesedrina

6192-97-8

levopropilesedrina

13392-28-4

rimantadina

19982-08-2

memantina

79594-24-4

somantadina

219810-59-0

neramexano

2921 45 00

494-03-1

clornafazina

52795-02-5

tametralina

79617-96-2

sertralina

2921 46 00

51-64-9

desamfetamina

122-09-8

fentermina

156-08-1

benzfetamina

156-34-3

levamfetamina

300-62-9

amfetamina

457-87-4

etilamfetamina

1209-98-9

fencamfamina

7262-75-1

lefetamina

17243-57-1

mefenorex

2921 49 00

50-48-6

amitriptilina

72-69-5

nortriptilina

93-88-9

fenprometamina

100-92-5

mefentermina

102-05-6

dibemetina

150-59-4

alverina

155-09-9

tranilcipromina

303-53-7

ciclobenzaprina

341-00-4

etifelmina

390-64-7

prenilamina

434-43-5

pentorex

438-60-8

protriptilina

458-24-2

fenfluramina

461-78-9

clorfentermina

555-57-7

pargilina

2201-15-2

eticiclidina

3239-44-9

dexfenfluramina

4255-23-6

alfetamina

5118-29-6

melitracene

5118-30-9

litracene

5580-32-5

ortetamina

5581-40-8

dimefadano

5632-44-0

tolpropamina

5966-41-6

diisopromina

7273-99-6

gamfexina

7395-90-6

indrilina

10262-69-8

maprotilina

10389-73-8

clortermina

13042-18-7

fendilina

13364-32-4

clobenzorex

13977-33-8

demelverina

14334-40-8

pramiverina

14611-51-9

selegilina

15301-54-9

cipenamina

15686-27-8

amfepentorex

15793-40-5

terodilina

17243-39-9

benzoctamina

17279-39-9

dimetamfetamina

19992-80-4

butisirato

27466-27-9

intriptilina

33817-09-3

levmetamfetamina

35764-73-9

fluotracene

35941-65-2

butriptilina

37577-24-5

levofenfluramina

47166-67-6

octriptilina

54063-48-8

eptaverina

57653-27-7

droprenilamina

58757-61-2

trimexilina

65472-88-0

naftifina

78628-80-5

terbinafina

86939-10-8

indatralina

101828-21-1

butenafina

106650-56-0

sibutramina

119386-96-8

mofegilina

136236-51-6

rasagilina

140850-73-3

igmesina

186495-49-8

delucemina

226256-56-0

cinacalcet

2921 59 90

3572-43-8

bromexina

3590-16-7

feclemina

37640-71-4

aprindina

77518-07-1

amiflamina

2922 11 00

2272-11-9

monoetanolammina oleato

2922 14 00

469-62-5

destropropoxifene

2922 19 80

51-68-3

meclofenoxato

54-03-5

esobendina

54-32-0

moxisilite

54-80-8

pronetalolo

58-73-1

difenidramina

59-96-1

fenossibenzamina

64-95-9

adifenina

74-55-5

etambutolo

77-19-0

dicicloverina

77-22-5

caramifene

77-23-6

pentoxiverina

77-38-3

clorfenossamina

77-86-1

trometamolo

78-41-1

triparanolo

83-98-7

orfenadrina

90-54-0

etafenone

90-86-8

cinnamedrina

92-12-6

feniltoloxamina

94-23-5

paretossicaina

102-60-3

edetolo

118-23-0

bromazina

299-61-6

ganglefene

302-33-0

proadifene

302-40-9

benactizina

372-66-7

eptaminolo

468-61-1

oxeladina

493-76-5

propanocaina

495-70-5

meprilcaina

509-74-0

acetilmetadol

509-78-4

dimenoxadolo

511-46-6

clofenetamina

512-15-2

ciclopentolato

524-99-2

medrilamina

525-66-6

propranololo

532-77-4

esilcaina

545-90-4

dimefeptanolo

576-68-1

mannomustina

604-74-0

bufenadrina

791-35-5

clofedanolo

911-45-5

clomifene

1092-46-2

ketocaina

1157-87-5

etoloxamina

1234-71-5

namossirato

1477-39-0

noracimetadolo

1600-19-7

xilossemina

1679-75-0

cinnamaverina

1679-76-1

drofenina

2179-37-5

benciclano

2338-37-6

levopropossifene

2933-94-0

toliprololo

3563-01-7

aprofene

3565-72-8

embramina

3572-52-9

xenisalato

3572-74-5

mossastina

3579-62-2

denaverina

3686-78-0

dietifene

3811-25-4

clorprenalina

4148-16-7

ritrosolfano

5051-22-9

despropranolo

5632-52-0

clofenciclano

5633-20-5

oxibutinina

5634-42-4

tocamfil

5668-06-4

meclossamina

5741-22-0

moprololo

6284-40-8

meglumina

6452-71-7

oxprenololo

6535-03-1

stevaladile

6818-37-7

olaflur

7077-34-1

trolnitrato

7413-36-7

nifenalolo

7433-10-5

butidrina

7488-92-8

ketocainolo

7617-74-5

laurixamina

7712-50-7

mirtecaina

10540-29-1

tamoxifene

13425-98-4

improsolfano

13445-63-1

itramina tosilato

13479-13-5

pargeverina

13655-52-2

alprenololo

13877-99-1

minepentato

14007-64-8

butetamato

14089-84-0

prossibutene

14556-46-8

bupranololo

14587-50-9

difeterolo

14860-49-2

clobutinolo

15221-81-5

fludorex

15301-93-6

tofenacina

15301-96-9

tiromedano

15518-87-3

miralat

15585-86-1

ciprodenato

15599-37-8

esapradol

15639-50-6

safingolo

15687-08-8

destrofemina

15687-23-7

guaiactamina

15690-55-8

zuclomifene

15690-57-0

enclomifene

16112-96-2

indanorex

17199-54-1

alfametadolo

17199-55-2

betametadolo

17199-58-5

alfacetilmetadolo

17199-59-6

betacetilmetadolo

17780-72-2

clorgilina

18109-80-3

butamirato

18683-91-5

ambroxolo

18965-97-4

berlafenone

19179-78-3

xipranololo

20448-86-6

bornaprina

22232-57-1

racefemina

22487-42-9

benaprizina

22664-55-7

metipranololo

23573-66-2

detanosal

23602-78-0

benfluorex

23891-60-3

mepramidile

25314-87-8

elucaina

27325-36-6

procinololo

27581-02-8

idropranololo

27591-01-1

bunololo

27591-97-5

tilorone

31828-71-4

mexiletina

34433-66-4

levacetilmetadol

34616-39-2

fenalcomina

35607-20-6

avridina

36144-08-8

mantabegron

36199-78-7

guafecainolo

37148-27-9

clenbuterolo

37350-58-6

metoprololo

38363-40-5

penbutololo

39099-98-4

cinamololo

39133-31-8

trimebutina

39563-28-5

cloranololo

41570-61-0

tulobuterolo

42050-23-7

nafetololo

42200-33-9

nadololo

47082-97-3

pargololo

47141-42-4

levobunololo

47419-52-3

desprossibutene

50366-32-0

flunamina

50583-06-7

alonamina

52403-19-7

iproxamina

52742-40-2

alimadol

53076-26-9

moxaprindina

53179-07-0

nisoxetina

53657-16-2

dimepranolo

53716-44-2

rociverina

53716-48-6

nexeridina

54063-24-0

amifloverina

54063-25-1

amiterolo

54063-36-4

etolorex

54063-53-5

propafenone

54141-87-6

cinfenina

54910-89-3

fluoxetina

55769-65-8

butobendina

55837-19-9

esaprololo

56341-08-3

mabuterolo

56433-44-4

oxaprotilina

56481-43-7

setazindolo

57526-81-5

prenalterolo

58313-74-9

treptilamina

58473-73-7

drobulina

60607-68-3

indenololo

60812-35-3

decominolo

63075-47-8

fepradinolo

63659-12-1

cicloprololo

63659-18-7

betaxololo

64552-16-5

ecipramidile

64552-17-6

butofilololo

65236-29-5

prenoverina

65429-87-0

spirendololo

66451-06-7

bornaprololo

66722-44-9

bisoprololo

68567-30-6

solpecainolo

68876-74-4

zocainone

69429-84-1

cilobamina

69756-53-2

alofantrina

71827-56-0

clemeprolo

76496-68-9

levoprotilina

77164-20-6

levomoprololo

77599-17-8

panomifene

80387-96-8

difemerina

81447-80-5

diprafenone

81584-06-7

xibenololo

82101-10-8

flerobuterolo

82168-26-1

adafenoxato

82186-77-4

lumefantrina

82413-20-5

drolossifene

83015-26-3

tomoxetina

83480-29-9

voglibosio

84057-96-5

flusoxololo

85320-67-8

ericololo

87129-71-3

arnololo

89778-26-7

toremifene

90293-01-9

bifemelano

90845-56-0

trecadrina

93221-48-8

levobetaxololo

96389-68-3

crisnatolo

96743-96-3

ramciclano

98774-23-3

tesmilifene

101479-70-3

adaprololo

103598-03-4

esmololo

112922-55-1

cericlamina

119356-77-3

dapoxetina

119618-22-3

esoxibutinina

120444-71-5

deramciclano

123618-00-8

fedotozina

124316-02-5

alprafenone

125926-17-2

sarpogrelato

126924-38-7

seproxetina

129612-87-9

miprossifene

146376-58-1

talibegron

148717-90-2

squalamina

162359-55-9

fingolimod

173324-94-2

temiverina

186139-09-3

trodusquemina

190258-12-9

edronocaina

207916-33-4

xidecaflur

2922 29 00

51-61-6

dopamina

93-30-1

metoxifenamina

370-14-9

foledrina

493-75-4

bialamicolo

1199-18-4

oxidopamina

1518-86-1

idrossiamfetamina

3735-45-3

vetrabutina

5585-64-8

aminossitrifene

15599-45-8

simetina

15686-23-4

trimoxamina

17692-54-5

mitoclomina

18840-47-6

gepefrina

34368-04-2

dobutamina

39951-65-0

lometralina

53648-55-8

dezocina

61661-06-1

levdobutamina

64638-07-9

brolamfetamina

65415-42-1

oxabrexina

66195-31-1

ibopamina

86197-47-9

dopexamina

90060-42-7

nolomirolo

103878-96-2

fosopamina

112891-97-1

alentemolo

124937-51-5

tolterodina

148717-54-8

tecalcet

175591-23-8

tapentadol

2922 31 00

76-99-3

metadone

90-84-6

amfepramone

467-85-6

normetadone

2922 39 00

125-58-6

levometadone

466-40-0

isometadone

6740-88-1

ketamina

15351-09-4

metamfepramone

33643-46-8

esketamina

34662-67-4

cotriptilina

34911-55-2

amfebutamone

53394-92-6

drinidene

92615-20-8

nafenodone

92629-87-3

desnafenodone

2922 44 00

20380-58-9

tilidina

2922 49 85

54-30-8

camilofina

56-41-7

alanina

56-84-8

acido aspartico

59-46-1

procaina

60-00-4

acido edetico

60-32-2

acido aminocaproico

61-68-7

acido mefenamico

61-90-5

leucina

62-33-9

edetato sodico calcico

63-91-2

fenilalanina

67-43-6

acido pentetico

70-26-8

ornitina

72-18-4

valina

73-32-5

isoleucina

92-23-9

leucinocaina

94-09-7

benzocaina

94-12-2

risocaina

94-14-4

isobutambene

94-24-6

tetracaina

96-83-3

acido iopanoico

133-16-4

cloroprocaina

136-44-7

lisadimato

148-82-3

melfalan

149-16-6

butacaina

305-03-3

clorambucil

530-78-9

acido flufenamico

531-76-0

sarcolisina

553-65-1

amossecaina

644-62-2

acido meclofenamico

1088-80-8

metamelfalano

1134-47-0

baclofene

1197-18-8

acido tranexamico

4295-55-0

acido clofenamico

6582-31-6

dapabutano

7424-00-2

fenclonina

12111-24-9

pentetato calcico trisodico

13710-19-5

acido tolfenamico

13930-34-2

clormecaina

15250-13-2

araprofene

15307-86-5

diclofenac

15708-41-5

feredetato sodico

21245-01-2

padimato

23049-93-6

acido enfenamico

29098-15-5

terofenamato

30544-47-9

etofenamato

32447-90-8

destilidina

34675-84-8

cetraxato

36499-65-7

edetato dicobaltico

39718-89-3

alminoprofene

55986-43-1

cetabene

57574-09-1

amineptina

57775-28-7

prefenamato

59209-97-1

zafuleptina

60142-96-3

gabapentina

60643-86-9

vigabatrina

60719-82-6

alaproclato

63329-53-3

lobenzarit

67037-37-0

eflornitina

67330-25-0

ufenamato

75219-46-4

atrimustina

89796-99-6

aceclofenac

148553-50-8

pregabalina

176199-48-7

eglumetad (eglumegad)

198022-65-0

icofungipen

220991-20-8

lumiracoxib

220991-32-2

robenacoxib

2922 50 00

51-31-0

levisoprenalina

56-45-1

serina

59-42-7

fenilefrina

59-92-7

levodopa

60-18-4

tirosina

67-42-5

acido egtazico

86-43-1

propossicaina

89-57-6

mesalazina

99-43-4

oxibuprocaina

99-45-6

adrenalone

119-29-9

ambucaina

133-11-9

fenamisal

137-53-1

destrotiroxina sodica

390-28-3

metoxamina

395-28-8

isoxsuprina

407-41-0

dexfosfoserina

447-41-6

bufenina

487-53-6

idrossiprocaina

490-98-2

idrossitetracaina

497-75-6

diossetedrina

499-67-2

prossimetacaina

530-08-5

isoetarina

536-21-0

norfenefrina

555-30-6

metildopa

586-06-1

orciprenalina

620-30-4

racemetirosina

646-02-6

aminoetile nitrato

672-87-7

metirosina

709-55-7

etilefrina

829-74-3

corbadrina

1174-11-4

acido xenazoico

1212-03-9

metiprenalina

2922-20-5

butaxamina

3215-70-1

esoprenalina

3506-31-8

deterenolo

3571-71-9

metaterolo

3625-06-7

mebeverina

3703-79-5

bametano

3818-62-0

betoxicaina

5714-08-9

detrotironina

7101-51-1

melevodopa

7683-59-2

isoprenalina

10329-60-9

dioxifedrina

13392-18-2

fenoterolo

15686-81-4

norbudrina

15687-41-9

oxifedrina

17365-01-4

etiroxato

18559-94-9

salbutamolo

18866-78-9

colterolo

18910-65-1

salmefamolo

22103-14-6

bufeniodo

22950-29-4

dimetofrina

23031-25-6

terbutalina

23651-95-8

drossidopa

27203-92-5

tramadolo

30392-40-6

bitolterolo

32359-34-5

medifoxamina

32462-30-9

osfenicina

34391-04-3

levosalbutamolo

37178-37-3

etilevodopa

50588-47-1

amafolone

51579-82-9

amfenac

52365-63-6

dipivefrina

53034-85-8

ibuterolo

54592-27-7

divabuterolo

57558-44-8

secoverina

58882-17-0

roxadimato

59170-23-9

bevantololo

60734-87-4

nisbuterolo

62571-87-3

minaxolone

63269-31-8

ciramadol

64862-96-0

ametantrone

65271-80-9

mitoxantrone

66734-12-1

butopamina

67577-23-5

pivenfrina

71771-90-9

denopamina

72973-11-6

forfenimexa

75626-99-2

tobuterolo

78756-61-3

alifedrina

83200-09-3

dembrexina

85750-39-6

etilefrina pivalato

89365-50-4

salmeterolo

90237-04-0

desecoverina

91714-94-2

bromfenac

92071-51-7

rotraxato

93047-39-3

etanterolo

93047-40-6

naminterolo

93413-62-8

desvenlafaxina

93413-69-5

venlafaxina

96346-61-1

onapristone

97747-88-1

lilopristone

97825-25-7

ractopamina

109525-44-2

cliropamina

124478-60-0

aglepristone

128470-16-6

arbutamina

134865-33-1

meluadrina

135306-78-4

acido caloxetico

141993-70-6

eldacimibe

187219-95-0

axomadol

193901-91-6

fosveset

252920-94-8

solabegron

255734-04-4

ritobegron

269079-62-1

isalmadol

286930-03-8

fesoterodina

2923 10 00

507-30-2

colina gluconato

1336-80-7

ferrocolinato

2016-36-6

colina salicilato

28038-04-2

salcolex

28319-77-9

colina alfoscerato

2923 20 00

63-89-8

colfosceril palmitato

2923 90 00

50-10-2

oxifenonio bromuro

51-83-2

carbacolo

55-97-0

esametonio bromuro

57-09-0

cetrimonio bromuro

60-31-1

acetilcolina cloruro

61-75-6

bretilio tosilato

62-51-1

metacolina cloruro

65-29-2

gallamina trietioduro

71-27-2

suxametonio cloruro

71-91-0

tetrilammonio bromuro

79-90-3

triclobisonio cloruro

116-38-1

edrofonio cloruro

121-54-0

benzetonio cloruro

122-18-9

cetalconio cloruro

123-47-7

prolonio ioduro

125-99-5

tridiesetile ioduro

139-07-1

benzododecinio cloruro

139-08-2

miristalconio cloruro

306-53-6

azametonio bromuro

317-52-2

esafluronio bromuro

391-70-8

trossonio tosilato

461-06-3

carnitina

538-71-6

domifene bromuro

541-15-1

levocarnitina

541-20-8

pentametonio bromuro

541-22-0

decametonio bromuro

552-92-1

toloconio metilsolfato

1119-97-7

tetradonio bromuro

1794-75-8

laurcezio bromuro

2001-81-2

diponio bromuro

2218-68-0

cloral betaina

2401-56-1

deditonio bromuro

2424-71-7

metocinio ioduro

3006-10-8

mecetronio etilsolfato

3166-62-9

metilbenactizio bromuro

3614-30-0

emepronio bromuro

3690-61-7

prodeconio bromuro

3818-50-6

befenio idrossinaftoato

4304-01-2

truxicurio ioduro

4858-60-0

mefenidramio metilsolfato

7002-65-5

ossibetaina

7008-13-1

alopenio cloruro

7009-91-8

nitricolina perclorato

7168-18-5

clorfenoctio amsonato

7174-23-4

ossidipentonio cloruro

7681-78-9

mebezonio ioduro

13254-33-6

carpronio cloruro

15585-70-3

bibenzonio bromuro

15687-13-5

dodeclonio bromuro

15687-40-8

ottafonio cloruro

17088-72-1

penoctonio bromuro

19379-90-9

benzoxonio cloruro

19486-61-4

lauralconio cloruro

25155-18-4

metilbenzetonio cloruro

29546-59-6

ciclonio bromuro

30716-01-9

emilio tosilato

42879-47-0

pranolio cloruro

54063-57-9

suxetonio cloruro

55077-30-0

aclatonio napadisilato

58066-85-6

miltefosina

58158-77-3

amantanio bromuro

58703-78-9

cetexonio cloruro

68379-03-3

clofilio fosfato

70641-51-9

edelfosina

77257-42-2

stilonio ioduro

2924 11 00

57-53-4

meprobamato

2924 19 00

51-79-6

uretano

56-85-9

levoglutamide

57-08-9

acido acexamico

64-55-1

mebutamato

77-65-6

carbromal

77-66-7

acecarbromal

78-28-4

emilcamato

78-44-4

carisoprodol

95-04-5

ectilurea

99-15-0

acetilleucina

116-52-9

dicloralurea

131-48-6

acido aceneuramico

154-93-8

carmustina

306-41-2

excarbacolina bromuro

466-14-8

ibrotamide

496-67-3

bromisoval

512-48-1

valdetamide

541-79-7

carbocloral

544-31-0

palmidrolo

633-47-6

cropropamide

1188-38-1

acido carglumico

1675-66-7

adelmidrolo

1954-79-6

mecloralurea

2430-27-5

valpromide

2490-97-3

aceglutamide

3106-85-2

acido isospaglumico

3342-61-8

deanolo aceglumato

4171-13-5

valnoctamide

4213-51-8

bromacrilide

4268-36-4

tibamato

4910-46-7

acido spaglumico

5579-13-5

capuride

5667-70-9

pentabamato

6168-76-9

crotetamide

18679-90-8

acido opantenico

25269-04-9

nisobamato

26305-03-3

pepstatina

32838-26-9

butoctamide

32954-43-1

pendecamaina

35301-24-7

cedefingolo

39825-23-5

bisorcico

52061-73-1

valdipromide

56488-60-9

glutaurina

60784-46-5

elmustina

62304-98-7

timalfasina

69542-93-4

pivagabina

73105-03-0

neptamustina

76990-56-2

milacemide

77337-76-9

acamprosato

78088-46-7

tabilautide

78512-63-7

pimelautide

92262-58-3

valrocemide

128326-81-8

caldiamide

129009-83-2

versetamide

132787-19-0

tradecamide

138531-07-4

sinapultide

146919-78-0

opratonio ioduro

250694-07-6

teglicar

2924 21 00

101-20-2

triclocarban

369-77-7

alocarbano

13010-47-4

lomustina

13909-09-6

semustina

34866-47-2

carbuterolo

51213-99-1

clanfenur

56980-93-9

celiprololo

57460-41-0

talinololo

71475-35-9

lozilurea

74738-24-2

recainam

75949-61-0

pafenololo

87721-62-8

flestololo

103055-07-8

lufenurone

159910-86-8

droxinavir

2924 24 00

126-52-3

etinamato

2924 29 10

137-58-6

lidocaina

2924 29 98

50-19-1

oxifenamato

50-65-7

niclosamide

51-06-9

procainamide

56-94-0

demecario bromuro

60-46-8

dimevamide

62-44-2

fenacetina

63-25-2

carbarile

63-98-9

fenacemide

65-45-2

salicilamide

71-81-8

isopropamide ioduro

87-10-5

tribromsalano

87-12-7

dibromsalano

90-49-3

feneturide

94-35-9

stiramato

97-27-8

clorbetamide

100-95-8

metalconio cloruro

101-71-3

difenano

114-80-7

neostigmina bromuro

115-79-7

ambenonio cloruro

118-57-0

acetaminosalolo

126-27-2

oxetacaina

126-93-2

oxanamide

129-46-4

suramina sodica

129-57-7

diprotrizoato sodico

129-63-5

acetrizoato di sodio

134-62-3

dietiltoluamide

138-56-7

trimetobenzamide

148-01-6

dinitolmide

148-07-2

benzmalecene

304-84-7

etamivano

306-20-7

fenaclone

332-69-4

bromamide

358-52-1

esapropimato

364-62-5

metoclopramide

440-58-4

iodamide

483-63-6

crotamitone

487-48-9

salacetamide

501-68-8

beclamide

519-88-0

ambucetamide

526-18-1

osalmide

528-96-1

calcio benzamidosalicilato

532-03-6

metocarbamolo

552-25-0

diampromide

556-08-1

acedobene

575-74-6

buclosamide

579-38-4

diloxanide

587-49-5

salfluverina

606-17-7

adipiodone

616-68-2

trimecaina

621-42-1

metacetamolo

673-31-4

fenprobamato

721-50-6

prilocaina

730-07-4

propetamide

735-52-4

cetofenicolo

737-31-5

amidotrizoato di sodio

787-93-9

ameltolide

847-20-1

flubanilato

891-60-1

declopramide

938-73-8

etenzamide

1042-42-8

carcainio cloruro

1083-57-4

bucetina

1223-36-5

clofexamide

1227-61-8

mefessamide

1233-53-0

bunamiodil

1421-14-3

propanidide

1456-52-6

acido ioprocemico

1505-95-9

naftipramide

1693-37-4

parapropamolo

2276-90-6

acido iotalamico

2277-92-1

oxiclozanide

2444-46-4

nonivamide

2521-01-9

enciprato

2577-72-2

metabromsalano

2618-25-9

acido ioglicamico

2623-33-8

diacetamato

2901-75-9

afalanina

3011-89-0

aklomide

3115-05-7

acido iobenzamico

3207-50-9

clinolamide

3440-28-6

betamiprone

3567-38-2

carfimato

3576-64-5

clefamide

3686-58-6

tolicaina

3734-33-6

denatonio benzoato

3785-21-5

butanilicaina

4093-35-0

bromopride

4551-59-1

fenalamide

4582-18-7

endomide

4663-83-6

buramato

4665-04-7

fenacetinolo

4776-06-1

flusalano

5003-48-5

benorilato

5107-49-3

flualamide

5486-77-1

alloclamide

5560-78-1

teclozano

5579-05-5

passamato

5579-06-6

pentalamide

5579-08-8

propile docetrizoato

5588-21-6

cintramide

5591-33-3

acido iosefamico

5591-49-1

anilamato

5626-25-5

clodacaina

5714-09-0

etile cartrizoato

5749-67-7

carbasalato calcico

5779-54-4

ciclarbamato

6170-69-0

acido clamidoxico

6340-87-0

triclacetamolo

6376-26-7

salverina

6620-60-6

proglumide

6673-35-4

practololo

6961-46-2

idrocilamide

7199-29-3

cieptamide

7225-61-8

sodio metrizoato

7246-21-1

sodio tiropanoato

10087-89-5

enpromato

10397-75-8

acido iocarmico

10423-37-7

citenamide

13311-84-7

flutamide

13912-77-1

ottacaina

13931-64-1

procimato

14008-60-7

cresotamide

14261-75-7

cloforex

14417-88-0

melinamide

14437-41-3

clioxanide

14817-09-5

decimemide

15301-50-5

cloponone

15302-15-5

etosalamide

15302-18-8

formetorex

15585-88-3

dicarfene

15686-76-7

bensalano

15687-05-5

cloracetadolo

15687-14-6

embutramide

15687-16-8

carbifene

16024-67-2

acido iotrizoico

16034-77-8

acido iocetamico

16231-75-7

atolide

17243-49-1

diclometide

17692-45-4

quatacaina

18699-02-0

actarit

18966-32-0

clocanfamide

19368-18-4

ftaxilide

19863-06-0

acido ioxotrizoico

20788-07-2

resorantel

21434-91-3

acido capobenico

22662-39-1

rafoxanide

22730-86-5

acido iolixanico

22839-47-0

aspartame

24353-45-5

dibusadol

24353-88-6

lorbamato

25287-60-9

etofamide

25451-15-4

felbamato

25827-76-3

acido iomeglamico

26095-59-0

otilonio bromuro

26717-47-5

clofibride

26718-25-2

alofenato

26750-81-2

alibendolo

26887-04-7

acido iotranico

27736-80-7

acido fenaftico

28179-44-4

acido ioxitalamico

28197-69-5

diacetololo

29122-68-7

atenololo

29541-85-3

ossitriptilina

29619-86-1

moctamide

30531-86-3

colfenamato

30533-89-2

flurantel

30544-61-7

clanobutina

30653-83-9

parsalmide

31127-82-9

acido iodoxamico

31598-07-9

acido iozomico

32421-46-8

bunaftina

32795-44-1

acecainide

34919-98-7

cetamololo

36093-47-7

salantel

36141-82-9

diamfenetide

36637-18-0

etidocaina

36894-69-6

labetalolo

37106-97-1

bentiromide

37517-30-9

acebutololo

37723-78-7

acido iopronico

37863-70-0

acido iosumetico

38103-61-6

tolamololo

38647-79-9

urefibrato

39907-68-1

dopamantina

40256-99-3

flucetorex

40912-73-0

brosotamide

41113-86-4

bromoxanide

41708-72-9

tocainide

41859-67-0

bezafibrato

42794-76-3

midodrina

46803-81-0

saletamide

49755-67-1

acido ioglicico

51012-32-9

tiapride

51022-74-3

acido iotroxico

51876-99-4

acido ioserico

53370-90-4

exalamide

53783-83-8

tromantadina

53902-12-8

tranilast

54063-35-3

dofamio cloruro

54063-40-0

fenossedil

54340-61-3

brovanexina

54785-02-3

adamexina

54870-28-9

meglitinide

55837-29-1

tiropramide

56281-36-8

motretinide

56562-79-9

ioglunide

57227-17-5

sevopramide

58338-59-3

dinalina

58473-74-8

cinromide

58493-49-5

olvanil

59017-64-0

acido ioxaglico

59110-35-9

pamatololo

59160-29-1

lidofenina

59179-95-2

lorzafone

60019-19-4

acido iotetrico

62666-20-0

progabide

62883-00-5

iopamidolo

62992-61-4

etersalato

63245-28-3

etifenina

63941-73-1

ioglucolo

63941-74-2

ioglucomide

64379-93-7

cinflumide

65569-29-1

clossacepride

65617-86-9

avizafone

65646-68-6

fenretinide

65717-97-7

disofenina

66108-95-0

ioexolo

66292-52-2

butilfenina

66532-85-2

propacetamolo

67346-49-0

arformoterol

67579-24-2

bromadolina

70009-66-4

oxalinast

70541-17-2

oxazafone

70976-76-0

bifepramide

71027-13-9

eclanamina

71119-12-5

dinazafone

73334-07-3

iopromide

73573-87-2

formoterolo

74517-78-5

indecainide

75616-02-3

dulozafone

75616-03-4

ciprazafone

75659-07-3

dilevalolo

76812-98-1

trigevololo

78266-06-5

mebrofenina

78281-72-8

nepafenac

78649-41-9

iomeprolo

79211-10-2

iosimide

79211-34-0

iotriside

79770-24-4

iotrolan

81045-33-2

iodecimolo

81732-65-2

bambuterolo

82821-47-4

mabuprofene

83435-66-9

delapril

86216-41-3

acido brossitalamico

87071-16-7

arclofenina

87771-40-2

ioversolo

88321-09-9

alossistatina

89797-00-2

iopentolo

90895-85-5

ronactololo

92339-11-2

iodixanolo

92623-85-3

milnaciprano

94497-51-5

tamibarotene

96191-65-0

acido ioxabrolico

97702-82-4

iosarcolo

97964-54-0

tomoglumide

97964-56-2

lorglumide

98815-38-4

casokefamide

102670-46-2

batanopride

104775-36-2

ecabapide

105816-04-4

nateglinide

106719-74-8

galtifenina

107097-80-3

loxiglumide

107793-72-6

ioxilano

112522-64-2

tacedinalina

119363-62-1

amiglumide

119817-90-2

deslossiglumide

122898-67-3

itopride

123122-54-3

candossatrilato

123122-55-4

candossatrile

123441-03-2

rivastigmina

128298-28-2

remacemide

131179-95-8

efaproxiral

133865-88-0

ralfinamide

133865-89-1

safinamide

136949-58-1

iobitridolo

138112-76-2

agomelatina

141660-63-1

iofratolo

147362-57-0

loviride

147497-64-1

davasaicina

150812-12-7

retigabina

156740-57-7

axitirome

163000-63-3

neboglamina (nebostinel)

172820-23-4

pexiganano

173334-57-1

aliskiren

175385-62-3

lasinavir

175481-36-4

lacosamide (erlosamide)

181872-90-2

iosimenol

183990-46-7

acido salcaprozico

188196-22-7

frakefamide

193079-69-5

tabimorelin

196618-13-0

oseltamivir

209394-27-4

ladostigil

220847-86-9

valategrast

228266-40-8

taltobulin

260980-89-0

topilutamide

387825-03-8

acido salclobuzico

441765-98-6

talaglumetad

2925 12 00

77-21-4

glutetimide

2925 19 95

50-35-1

talidomide

60-45-7

fenimide

64-65-3

bemegride

77-41-8

metosuccimmide

77-67-8

etosuccimide

86-34-0

fensuccimide

125-84-8

aminoglutetimide

1156-05-4

fenglutarimide

1673-06-9

amfotalide

2897-83-8

alonimide

6319-06-8

noreximide

7696-12-0

tetrametrina

10403-51-7

mitindomide

14166-26-8

taglutimide

15518-76-0

ciproximide

21925-88-2

tesicam

22855-57-8

brosuccimide

35423-09-7

tesimide

51411-04-2

alrestatina

54824-17-8

mitonafide

69408-81-7

amonafide

129688-50-2

minalrestat

144849-63-8

bisnafide

162706-37-8

elinafide

2925 29 00

55-56-1

clorexidina

55-73-2

betanidina

74-79-3

arginina

100-33-4

pentamidina

101-93-9

fenacaina

104-32-5

propamidina

114-86-3

fenformina

135-43-3

lauroguadina

140-59-0

stilbamidina isetionato

459-86-9

mitoguazone

495-99-8

idrossistilbamidina

496-00-4

dibromopropamidina

500-92-5

proguanile

537-21-3

clorproguanile

657-24-9

metformina

692-13-7

buformina

886-08-8

norletimolo

1221-56-3

iopodato di sodio

1729-61-9

renitolina

3459-96-9

amicarbalide

3658-25-1

guanoctina

3748-77-4

bunamidina

3811-75-4

esamidina

4210-97-3

tiformina

5581-35-1

amfecloral

5879-67-4

oletimolo

6443-40-9

xilamidina tosilato

6903-79-3

creatinolfosfato

13050-83-4

guanossifene

15339-50-1

ferrotrenina

17035-90-4

targinina

22573-93-9

alexidina

22790-84-7

carbantel

29110-47-2

guanfacina

33089-61-1

amitraz

39492-01-8

gabexato

45086-03-1

etoformina

46464-11-3

meobentina

49745-00-8

amidantel

55926-23-3

guanclofina

59721-28-7

camostat

66871-56-5

lidamidina

76631-45-3

napactadina

78718-52-2

benexato

80018-06-0

fengabina

81525-10-2

nafamostat

81907-78-0

batebulast

85125-49-1

biclodil

85465-82-3

timotrinano

86914-11-6

tolgabide

104317-84-2

gusperimus

137159-92-3

aptiganel

146510-36-3

olanexidina

146978-48-5

moxilubant

149820-74-6

xemilofibano

160677-67-8

tresperimus

170368-04-4

anisperimus

229614-55-5

peramivir

287096-87-1

delmitide

346735-24-8

amelubant

2926 30 00

15686-61-0

fenproporex

2926 90 95

52-53-9

verapamil

77-51-0

isoaminile

137-05-3

mecrilato

1069-55-2

bucrilato

1113-10-6

guancidina

1689-89-0

nitroxinil

5232-99-5

etocrilene

6197-30-4

ottocrilene

6606-65-1

enbucrilato

6701-17-3

ocrilato

15599-27-6

etaminil

16662-47-8

gallopamil

17590-01-1

amfetaminil

21702-93-2

cloguanamil

23023-91-8

flucrilato

34915-68-9

bunitrololo

38321-02-7

desverapamil

53882-12-5

lodossamide

54239-37-1

cimaterolo

57808-65-8

closantel

58503-83-6

penirololo

65655-59-6

pacrinololo

65899-72-1

alozafone

78370-13-5

emopamil

83200-10-6

anipamil

85247-76-3

dagapamil

85247-77-4

ronipamil

86880-51-5

epanololo

92302-55-1

devapamil

101238-51-1

levemopamil

108605-62-5

teriflunomide

111753-73-2

satigrel

123548-56-1

acreozast

130929-57-6

entacapone

136033-49-3

nexopamil

137109-71-8

balazipone

147076-36-6

laflunimus

153259-65-5

cilomilast

202057-76-9

manitimus

220641-11-2

naminidil

2927 00 00

94-10-0

etoxazene

502-98-7

clorazodina

536-71-0

diminazeno

80573-03-1

ipsalazide

80573-04-2

balsalazide

2928 00 90

51-71-8

fenelzina

55-52-7

feniprazina

65-64-5

mebanazina

70-51-9

deferoxamina

103-03-7

fenicarbazide

127-07-1

idroxicarbamide

140-87-4

ciacetacide

322-35-0

benserazide

511-41-1

difossazide

546-88-3

acido acetoidrossamico

555-65-7

brocresina

671-16-9

procarbazina

2438-72-4

bufexamac

3240-20-8

carbenzide

3362-45-6

nossiptilina

3544-35-2

iproclozide

3583-64-0

bumadizone

3788-16-7

cimemoxina

3818-37-9

fenossipropazina

4267-81-6

bolazina

4684-87-1

octamoxina

5001-32-1

guanocloro

5051-62-7

guanabenz

5579-27-1

simtrazene

5854-93-3

alanosina

7473-70-3

guanossabenzo

7654-03-7

benmoxina

14816-18-3

fossima

15256-58-3

belossamide

15687-37-3

naftazone

20228-27-7

ruvazone

24701-51-7

demexiptilina

25394-78-9

cetoxima

25875-51-8

robenidina

28860-95-9

carbidopa

34297-34-2

anidoxima

38274-54-3

benurestato

46263-35-8

nafomina

53078-44-7

caproxamina

53648-05-8

ibuproxam

54063-51-3

nadoxololo

54739-18-3

fluvoxamina

54739-19-4

clovoxamina

56187-89-4

ximoprofene

57925-64-1

naprodoxima

58832-68-1

cloximato

60070-14-6

mariptilina

76144-81-5

meldonium

78372-27-7

stirocainide

81424-67-1

caracemide

85750-38-5

erocainide

90581-63-8

falintololo

95268-62-5

upenazima

105613-48-7

exametazima

127420-24-0

idrapril

130579-75-8

eplivanserina

141184-34-1

filaminast

141579-54-6

fenleutone

149400-88-4

sardomozide

154039-60-8

marimastat

203737-93-3

istaroxime

352513-83-8

semapimod

2929 90 00

139-05-9

ciclamato di sodio

299-86-5

crufomato

1491-41-4

naftalofos

3733-81-1

defosfamide

4075-88-1

oxifentorex

4317-14-0

amitriptilinossido

15350-99-9

amossidramina camsilato

52658-53-4

benfosformina

52758-02-8

benzaprinosside

70788-28-2

flurofamide

70788-29-3

tolfamide

97642-74-5

clomifenossido

136470-65-0

banoxantrone

166518-60-1

avasimibe

168021-79-2

disufenton sodico

2930 20 00

148-18-5

ditiocarbo sodico

3735-90-8

fencarbamide

27877-51-6

tolindato

50838-36-3

tolciclato

2930 30 00

95-05-6

sulfiram

97-77-8

disulfiram

137-26-8

tiram

2930 40 10

63-68-3

metionina

2930 90 13

52-90-4

cisteina

2930 90 16

52-67-5

penicillamina

616-91-1

acetilcisteina

638-23-3

carbocisteina

2485-62-3

mecisteina

5287-46-7

prenisteina

13189-98-5

fudosteina

18725-37-6

dacisteina

42293-72-1

bencisteina

65002-17-7

bucillamina

82009-34-5

cilastatina

86042-50-4

cistinexina

87573-01-1

salnacedina

89163-44-0

cinaproxene

89767-59-9

salmisteina

2930 90 30

583-91-5

desmeninol

2930 90 85

54-64-8

tiomersal

59-52-9

dimercaprolo

60-23-1

mercaptamina

67-68-5

dimetilsulfossido

77-46-3

acedapsone

80-08-0

dapsone

82-99-5

tifenamil

97-18-7

bitionolo

97-24-5

fenticloro

104-06-3

tioacetazone

108-02-1

captamina

109-57-9

alliltiourea

121-55-1

subatizone

127-60-6

acediasolfone sodico

133-65-3

solasolfone

144-75-2

aldesolfone sodico

304-55-2

succimero

305-97-5

antiolimina

473-32-5

caulmosulfone

486-17-9

captodiame

500-89-0

tiambutosina

502-55-6

dixantogeno

513-10-0

ecotiopato ioduro

539-21-9

ambazone

554-18-7

glucosolfone

584-69-0

ditofal

786-19-6

carbofenotion

790-69-2

loflucarbano

844-26-8

bitionolossido

910-86-1

tiocarlide

926-93-2

metallibura

1166-34-3

cinanserina

1234-30-6

etocarlide

1953-02-2

tiopronina

2398-96-1

tolnaftato

2507-91-7

glossazone

2924-67-6

fluoresone

3383-96-8

temefos

3569-58-2

ossisonio ioduro

3569-59-3

esasonio ioduro

3569-77-5

amidapsone

4044-65-9

bitoscanato

4938-00-5

danosteina

5835-72-3

diprofene

5934-14-5

succisolfone

5964-24-9

timerfonato sodico

5964-62-5

diatimosolfone

5965-40-2

allocupreide sodica

6385-58-6

bitionolato sodico

6964-20-1

tiadenolo

7009-79-2

xentiorato

10433-71-3

tiametonio ioduro

10489-23-3

tioctilato

13402-51-2

tibenzato

14433-82-0

tiacetarsamide sodica

15599-39-0

noxitiolina

15686-78-9

tiosalano

16208-51-8

dimesna

19767-45-4

mesna

19881-18-6

nitroscanato

20223-84-1

mercaptomerina

20537-88-6

amifostina

22012-72-2

zilantel

23205-04-1

iosulamide

23233-88-7

brotianide

23288-49-5

probucolo

25827-12-7

sulossifene

26328-53-0

amoscanato

26481-51-6

tiprenololo

27025-41-8

oxiglutatione

27450-21-1

osmadizone

29335-92-0

dextiopronina

34914-39-1

ritiometano

35727-72-1

ontianil

38194-50-2

sulindac

38452-29-8

tolmesossido

39516-21-7

tiopropamina

42461-79-0

sulfonterolo

53993-67-2

tiflorex

54063-56-8

suloctidil

54657-98-6

serfibrato

55837-28-0

tiafibrato

58306-30-2

febantel

59973-80-7

exisulind

63547-13-7

adrafinil

66264-77-5

sulfinalolo

66516-09-4

mertiatide

66608-32-0

imcarbofos

66960-34-7

metchefamide

68693-11-8

modafinil

69217-67-0

sumacetamolo

70895-45-3

tipropidile

71767-13-0

iotasul

74639-40-0

docarpamina

79467-22-4

bipenamolo

81045-50-3

pivopril

81110-73-8

racecadotrile

82599-22-2

ditiomustina

82964-04-3

tolrestat

83519-04-4

ilmofosina

85053-46-9

suricainide

85754-59-2

ambamustina

87556-66-9

cloticasone

87719-32-2

etarotene

88041-40-1

lemidosul

88255-01-0

netobimina

89987-06-4

acido tiludronico

90357-06-5

bicalutamide

90566-53-3

fluticasone

94055-76-2

suplatast tosilato

101973-77-7

esonarimod

103725-47-9

betiatide

105687-93-2

sumarotene

106854-46-0

argimesna

107023-41-6

pobilukast

112111-43-0

armodafinil

112573-72-5

desecadotrile

112573-73-6

ecadotrile

113593-34-3

flosatidile

114568-26-2

patamostat

122575-28-4

naglivano

123955-10-2

almokalant

127304-28-3

linarotene

129731-11-9

tibeglisene

137109-78-5

orazipone

158382-37-7

canfosfamide

159138-80-4

cariporide

179545-77-8

tanomastat

187870-78-6

rimeporide

202340-45-2

eflucimibe

496050-39-6

pemaglitazar

2931 00 95

0-00-0

propagermanio

0-00-0

repagermanio

52-68-6

metrifonato

62-37-3

clormerodrina

97-44-9

acetarsolo

98-50-0

acido arsanilico

98-72-6

nitarsone

116-49-4

glicobiarsolo

121-19-7

rossarsone

121-59-5

carbarsone

126-22-7

butonato

306-12-7

oxofenarsina

455-83-4

diclorofenarsina

457-60-3

neoarsfenamina

492-18-2

mersalile

498-73-7

mercurobutolo

525-30-4

mercuderamide

535-51-3

femarsone sulfossilato

554-72-3

triparsamide

618-82-6

solfarsfenamina

1984-15-2

acido medronico

2398-95-0

acido foscolico

2430-46-8

tolboxano

2809-21-4

acido etidronico

3639-19-8

difetarsone

5959-10-4

stibosamina

8017-88-7

borato fenilmercurico

10596-23-3

acido clodronico

13237-70-2

acido fosmenico

14235-86-0

idrargafene

15468-10-7

acido ossidronico

16543-10-5

fosenazide

17316-67-5

butafosfano

19028-28-5

toliodio cloruro

33204-76-1

quadrosilano

40391-99-9

acido pamidronico

51321-79-0

acido sparfosico

51395-42-7

acido butedronico

54870-27-8

fosfoneto sodico

57808-64-7

toldimfos

60668-24-8

alafosfalina

63132-38-7

acido lidadronico

63132-39-8

acido olpadronico

63585-09-1

foscarnet sodico

65606-61-3

diciferrone

66376-36-1

acido alendronico

68959-20-6

disiquonio cloruro

73514-87-1

fosarilato

75018-71-2

acido tauroselcolico

76541-72-5

mifobato

79778-41-9

acido neridronico

92118-27-9

fotemustina

103486-79-9

belfosdil

114084-78-5

acido ibandronico

124351-85-5

acido incadronico

127502-06-1

tetrofosmina

132236-18-1

zifrosilone

133208-93-2

ibrolipim

2932 19 00

59-87-0

nitrofural

67-28-7

niidrazone

405-22-1

nidrossizone

541-64-0

furtretonio ioduro

549-40-6

furostilbestrolo

735-64-8

fenamifurile

965-52-6

nifuroxazide

3270-71-1

nifuraldezone

3563-92-6

zilofuramina

3690-58-2

fubrogonio ioduro

3776-93-0

furfenorex

4662-17-3

furidarone

5579-89-5

nifursemizone

5579-95-3

nifurmerone

5580-25-6

nifuretazone

6236-05-1

nifuroxima

6673-97-8

spirossasone

15686-77-8

fursalano

16915-70-1

nifursolo

19561-70-7

nifuratrone

28434-01-7

bioresmetrina

31329-57-4

naftidrofurile

53684-49-4

bufetololo

60653-25-0

orpanossina

64743-08-4

diclofurima

64743-09-5

nitrafudam

66357-35-5

ranitidina

72420-38-3

acifrano

75748-50-4

ancarolol

84845-75-0

niperotidina

93064-63-2

venritidina

142996-66-5

furomina

156722-18-8

rostafuroxin

393101-41-2

milataxel

2932 29 10

77-09-8

fenolftaleina

2932 29 85

52-01-7

spironolattone

56-72-4

cumafos

57-57-8

propiolattone

66-76-2

dicumarolo

76-65-3

amolanone

81-81-2

warfarina

90-33-5

imecromone

152-72-7

acenocumarolo

321-55-1

alosson

435-97-2

fenprocumone

465-39-4

bufogenina

476-66-4

acido ellagico

477-32-7

visnadina

548-00-5

etile biscumacetato

642-83-1

aceglatone

804-10-4

carbocromene

1233-70-1

diarbarone

2908-75-0

esculamina

3258-51-3

valofano

3447-95-8

benfurodil emisuccinato

3902-71-4

trioxisalene

4366-18-1

cumetarolo

15301-80-1

oxamarina

15301-97-0

xilocumarol

26538-44-3

zeranolo

29334-07-4

sulmarina

32449-92-6

glucurolattone

35838-63-2

clocumarol

42422-68-4

taleranolo

52814-39-8

metesculetolo

58409-59-9

bucumololo

60986-89-2

clofurac

65776-67-2

afurololo

66898-60-0

talosalato

67268-43-3

giparmene

67696-82-6

acriellina

68206-94-0

cloricromene

73573-88-3

mevastatina

75139-06-9

tetronasina

75330-75-5

lovastatina

75992-53-9

moxadolene

79902-63-9

simvastatina

81478-25-3

lomevactone

87810-56-8

fostriecina

91406-11-0

esuprone

96829-58-2

orlistat

109791-32-4

ascorbil gamolenato

112856-44-7

losigamone

113507-06-5

mossidectina

127943-53-7

disermolide

132100-55-1

dalvastatina

140616-46-2

fluoresceina lisicol

150785-53-8

alemcinal

154738-42-8

mitemcinal

161262-29-9

amotosalen

162011-90-7

rofecoxib

165108-07-6

selamectin

189954-96-9

firocoxib

2932 99 00

33069-62-4

paclitaxel

114977-28-5

docetaxel

186040-50-6

ceribato di paclitaxel

136-70-9

protochilolo

451-77-4

omarilamina

470-43-9

promossolano

541-66-2

oxapropanio ioduro

1344-34-9

stibamina glucoside

1508-45-8

mitopodozide

3416-24-8

glucosamina

3567-40-6

diossamato

5684-90-2

pentricloral

12569-38-9

glubionato di calcio

18296-45-2

didrovaltrato

18467-77-1

acido diprogulico

22693-65-8

olmidina

25161-41-5

acevaltrato

29041-71-2

fruttosio ferrico

30910-27-1

trelossinato

31112-62-6

metrizamide

34753-46-3

cieptolano

40580-59-4

guanadrel

47254-05-7

spirossepina

49763-96-4

stiripentolo

51372-29-3

dexbudesonide

51497-09-7

tenamfetamina

53341-49-4

ponfibrato

53983-00-9

nibroxano

55102-44-8

bofumustina

56180-94-0

acarbosio

56290-94-9

medrossalolo

58546-54-6

besigomsina

58994-96-0

ranimustina

61136-12-7

almurtide

61869-07-6

domiodolo

61914-43-0

glucuronamide

66112-59-2

temurtide

71963-77-4

artemetero

74817-61-1

murabutide

75887-54-6

artemotil

78113-36-7

romurtide

81267-65-4

idronoxil

85443-48-7

bencianolo

88495-63-0

artesunato

90733-40-7

edifolone

97240-79-4

topiramato

98383-18-7

ecomustina

105618-02-8

galamustina

114870-03-0

fondaparinux sodico

116818-99-6

isalsteina

122312-55-4

dosmalfato

123072-45-7

aprosulato sodico

128196-01-0

escitalopram

135038-57-2

fasidotril

137275-81-1

osemozotan

149920-56-9

idraparinux sodico

167256-08-8

enrasentan

171092-39-0

defoslimod

175013-73-7

tidembersat

181296-84-4

omigapil

185955-34-4

eritoran

186348-23-2

ortataxel

196597-26-9

ramelteon

280585-34-4

oxeglitazar

329306-27-6

lirimilast

50-34-0

propantelina bromuro

53-46-3

metantelinio bromuro

61-74-5

domoxina

68-90-6

benziodarone

78-34-2

diossation

82-02-0

kellina

85-90-5

metilcromone

87-33-2

isosorbide dinitrato

119-41-5

efloxato

129-16-8

merbromina

154-23-4

cianidanolo

474-58-8

sitogluside

480-17-1

leucocianidolo

521-35-7

cannabinolo

652-67-5

isosorbide

1165-48-6

dimeflina

1477-19-6

benzarone

1668-19-5

doxepina

1951-25-3

amiodarone

1972-08-3

dronabinolo

2165-19-7

guanoxano

2455-84-7

ambenoxano

3562-84-3

benzbromarone

3607-18-9

cidossepina

3611-72-1

cloridarol

4386-35-0

meraleina sodica

4439-67-2

amikellina

4442-60-8

butamoxano

4730-07-8

pentamoxano

4940-39-0

cromocarb

6538-22-3

dimeprozano

7182-51-6

talopram

13157-90-9

benzchercina

15686-60-9

flavamina

15686-63-2

etabenzarone

16051-77-7

isosorbide mononitrato

16110-51-3

acido cromoglicico

16509-23-2

etomoxano

18296-44-1

valtrato

19889-45-3

guabensano

22888-70-6

silibinina

23580-33-8

acido furacrinico

23915-73-3

trebenzomina

26020-55-3

oxetorone

26225-59-2

mecinarone

29782-68-1

silidianina

33459-27-7

acido xanoxico

33889-69-9

silicristina

34887-52-0

fenisorex

35212-22-7

ipriflavone

37456-21-6

terbucromil

37470-13-6

acido flavodico

37855-80-4

iprocrololo

38873-55-1

furobufene

39552-01-7

befunololo

40691-50-7

tixanox

42408-79-7

pirandamina

50465-39-9

tocofibrato

51022-71-0

nabilone

52934-83-5

nanafrocina

54340-62-4

bufuralolo

55165-22-5

butocrololo

55286-56-1

doxaminolo

55453-87-7

isossepac

55689-65-1

oxepinac

56689-43-1

canbisolo

56983-13-2

furofenac

57009-15-1

isocromil

58012-63-8

furcloprofene

58761-87-8

sudexanox

58805-38-2

ambicromil

59729-33-8

citalopram

60400-92-2

prossicromil

63968-64-9

artemisinina

65350-86-9

meciadanolo

66575-29-9

colforsina

67102-87-8

pentomone

67700-30-5

furaprofene

68298-00-0

pirnabina

71316-84-2

fluradolina

72492-12-7

spizofurone

72619-34-2

bermoprofene

74912-19-9

naboctato

76301-19-4

timefurone

77005-28-8

texacromil

77416-65-0

exepanolo

78371-66-1

bucromarone

79130-64-6

ansoxetina

79619-31-1

flavodilolo

80743-08-4

diossadilolo

81486-22-8

nipradilolo

81496-81-3

artenimol

81674-79-5

guaimesal

81703-42-6

bendacalolo

87549-36-8

parcetasal

87626-55-9

mitoflaxone

96566-25-5

ablukast

97483-17-5

tifurac

99200-09-6

nebivololo

110816-79-0

cromoglicato lisetil

113806-05-6

olopatadina

123407-36-3

arteflene

128232-14-4

raxofelast

132017-01-7

bervastatina

139110-80-8

zanamivir

149494-37-1

ebalzotano

151581-24-7

iralukast

169758-66-1

robalzotano

175013-84-0

tonabersat

184653-84-7

carabersat

343306-71-8

sugammadex

2933 11 10

479-92-5

propifenazone

2933 11 90

58-15-1

aminofenazone

60-80-0

fenazone

68-89-3

metamizolo sodico

747-30-8

aminofenazone ciclamato

1046-17-9

dibupirone

3615-24-5

ramifenazone

7077-30-7

butopirammonio ioduro

22881-35-2

famprofazone

55837-24-6

bisfenazone

2933 19 10

50-33-9

fenilbutazone

2933 19 90

57-96-5

sulfinpirazone

105-20-4

betazolo

129-20-4

oxifenbutazone

853-34-9

kebuzone

2210-63-1

mofebutazone

4023-00-1

praxadina

7125-67-9

metochizina

7554-65-6

fomepizolo

13221-27-7

tribuzone

20170-20-1

difenamizolo

23111-34-4

feclobuzone

27470-51-5

suxibuzone

30748-29-9

feprazone

32710-91-1

trifezolac

34427-79-7

prossifezone

50270-32-1

bufezolac

50270-33-2

isofezolac

53808-88-1

lonazolac

55294-15-0

muzolimina

59040-30-1

nafazatrom

60104-29-2

clofezone

70181-03-2

dazopride

71002-09-0

pirazolac

80410-36-2

fezolamina

81528-80-5

dalbraminolo

103475-41-8

tepossalina

115436-73-2

ipazilide

119322-27-9

meribendano

142155-43-9

cizolirtina

2933 21 00

50-12-4

mefenitoina

57-41-0

fenitoina

86-35-1

etotoina

1317-25-5

alclossa

5579-81-7

aldiossa

5588-20-5

clodantoina

40828-44-2

clazolimina

56605-16-4

spiromustina

63612-50-0

nilutamide

89391-50-4

imirestat

93390-81-9

fosfenitoina

2933 29 10

50-60-2

fentolamina

2933 29 90

53-73-6

angiotensinamide

56-28-0

triclodazolo

59-98-3

tolazolina

60-56-0

tiamazolo

71-00-1

istidina

84-22-0

tetrizolina

91-75-8

antazolina

443-48-1

metronidazolo

501-62-2

fenamazolina

526-36-3

xilometazolina

551-92-8

dimetridazolo

830-89-7

albutoina

835-31-4

nafazolina

1077-93-6

ternidazolo

1082-56-0

tefazolina

1082-57-1

tramazolina

1491-59-4

oximetazolina

3254-93-1

doxenitoina

3366-95-8

secnidazolo

4201-22-3

tolonidina

4205-90-7

clonidina

4342-03-4

dacarbazina

4474-91-3

angiotensina II

4548-15-6

flunidazolo

4846-91-7

fenossazolina

5377-20-8

metomidato

5696-06-0

metetoina

5786-71-0

fosfocreatinina

6043-01-2

domazolina

7036-58-0

propoxato

7303-78-8

imidolina

7681-76-7

ronidazolo

13551-87-6

misonidazolo

14058-90-3

metazamide

14885-29-1

ipronidazolo

15037-44-2

etonam

16773-42-5

ornidazolo

17230-89-6

nimazone

17692-28-3

clonazolina

19387-91-8

tinidazolo

20406-60-4

mipimazolo

21721-92-6

nitrefazolo

22232-54-8

carbimazolo

22668-01-5

etanidazolo

22916-47-8

miconazolo

22994-85-0

benznidazolo

23593-75-1

clotrimazolo

23757-42-8

midaflur

25859-76-1

glibutimina

27220-47-9

econazolo

27523-40-6

isoconazolo

27885-92-3

imidocarbo

28125-87-3

flutonidina

30529-16-9

stirimazolo

31036-80-3

lofexidina

31478-45-2

bamnidazolo

33125-97-2

etomidato

33178-86-8

alinidina

34839-70-8

metiamide

36364-49-5

imidazolo salicilato

36740-73-5

flumizolo

38083-17-9

climbazolo

38349-38-1

metrafazolina

40077-57-4

aviptadil

40507-78-6

indanazolina

40828-45-3

azolimina

41473-09-0

fenmetozolo

42116-76-7

carnidazolo

51022-76-5

sulnidazolo

51481-61-9

cimetidina

51940-78-4

zetidolina

53267-01-9

cibenzolina

53597-28-7

fludazonio cloruro

54143-54-3

sepazonio cloruro

54533-85-6

nizofenone

55273-05-7

impromidina

56097-80-4

valconazolo

57647-79-7

benclonidina

57653-26-6

fenobam

58261-91-9

mefenidile

59729-37-2

fexinidazolo

59803-98-4

brimonidina

59939-16-1

cirazolina

60173-73-1

arfalasina

60628-96-8

bifonazolo

60628-98-0

lombazolo

61318-90-9

sulconazolo

62087-96-1

triletide

62882-99-9

tinazolina

62894-89-7

tiflamizolo

63824-12-4

aliconazolo

63927-95-7

bentemazolo

64211-45-6

oxiconazolo

64212-22-2

nafimidone

64872-76-0

butoconazolo

65571-68-8

lofemizolo

65896-16-4

romifidina

66711-21-5

apraclonidina

66778-37-8

orconazolo

69539-53-3

etintidina

70161-09-0

democonazolo

71097-23-9

zoficonazolo

72479-26-6

fenticonazolo

73445-46-2

fenflumizolo

73790-28-0

enilconazolo

73931-96-1

denzimolo

74512-12-2

omoconazolo

76448-31-2

propenidazolo

76631-46-4

detomidina

76894-77-4

dazmegrel

77175-51-0

croconazolo

77671-31-9

enoximone

78186-34-2

bisantrene

78218-09-4

dazossibene

79313-75-0

sopromidina

80614-27-3

midazogrel

81447-78-1

levlofexidina

81447-79-2

deslofexidina

82571-53-7

ozagrel

83184-43-4

mifentidina

84203-09-8

trifenagrel

84243-58-3

imazodano

84962-75-4

flutomidato

85392-79-6

indanidina

86347-14-0

medetomidina

89371-37-9

imidapril

89371-44-8

imidaprilato

89781-55-5

rolafagrel

89838-96-0

octimibato

90697-56-6

zimidobene

91017-58-2

abunidazolo

91524-14-0

napamezolo

95668-38-5

idralfidina

96153-56-9

bisfentidina

97901-21-8

nafagrel

99500-54-6

efetozolo

103926-64-3

sepimostat

104054-27-5

atipamezolo

104902-08-1

cilutazolina

105920-77-2

camonagrel

107429-63-0

lintopride

108894-40-2

brolaconazolo

110605-64-6

isaglidolo

110883-46-0

giracodazolo

113082-98-7

enalchirene

113775-47-6

desmedetomidina

114798-26-4

losartano

115574-30-6

irtemazolo

116002-70-1

ondansetrone

116684-92-5

galdansetron

116795-97-2

ledazerolo

118072-93-8

acido zoledronico

119006-77-8

flutrimazolo

120635-74-7

cilansetron

122830-14-2

deriglidolo

125472-02-8

mivazerolo

126222-34-2

remikirene

128326-82-9

eberconazolo

129805-33-0

eptotermin alfa

130120-57-9

prezatide rame acetato

130726-68-0

neticonazolo

130759-56-7

nemazolina

134183-95-2

fampronil

137460-88-9

odalprofene

138402-11-6

irbesartano

141758-74-9

exenatide

144689-24-7

olmesartano

145858-51-1

liarozolo

149838-23-3

doranidazolo

150586-58-6

fipamezolo

154906-40-8

semparatide

158682-68-9

elisartano

159075-60-2

emfilermina

159519-65-0

enfuvirtide

162394-19-6

palifermina

163796-60-9

bifarcept

170105-16-5

imidafenacina

173997-05-2

nepicastat

177563-40-5

carafibano

178823-49-9

tiplimotide

189353-31-9

fadolmidina (radolmidina)

200074-80-2

lusupultide

213027-19-1

cipralisant

219527-63-6

repifermina

220712-29-8

tadekinig alfa

246539-15-1

dibotermina alfa

259188-38-0

rebimastat

444069-80-1

dapiclermina

478166-15-3

mecasermina rinfabato

2933 33 00

57-42-1

petidina

64-39-1

trimeperidina

77-10-1

fenciclidina

113-45-1

metilfenidato

144-14-9

anileridina

302-41-0

piritramide

359-83-1

pentazocina

437-38-7

fentanil

467-60-7

pipradrolo

467-83-4

dipipanone

469-79-4

chetobemidone

562-26-5

fenoperidina

915-30-0

difenoxilato

1812-30-2

bromazepam

15301-48-1

bezitramide

15686-91-6

propiram

28782-42-5

difenoxina

71195-58-9

alfentanil

2933 39 10

54-92-2

iproniazide

101-26-8

piridostigmina bromuro

2933 39 99

0-00-0

crobenetina

0-00-0

solimastat

51-12-7

nialamide

52-86-8

aloperidolo

53-89-4

benzpiperilone

54-36-4

metirapone

54-85-3

isoniazide

56-97-3

trimedoxima bromuro

59-26-7

nicetamide

59-32-5

cloropiramina

62-97-5

difemanile metilsolfato

76-90-4

mepenzolato bromuro

77-01-0

fenpipramide

77-20-3

alfaprodina

77-39-4

cicrimina

79-55-0

pempidina

82-98-4

piperidolato

86-21-5

feniramina

86-22-6

bromfeniramina

87-21-8

piridocaina

91-81-6

tripelennamina

91-84-9

mepiramina

93-47-0

verazide

94-63-3

pralidossima ioduro

94-78-0

fenazopiridina

97-57-4

tolpronina

100-91-4

eucatropina

101-08-6

diperodone

114-90-9

obidoxima cloruro

114-91-0

metiridina

115-46-8

azaciclonolo

117-30-6

dipiproverina

123-03-5

cetilpiridinio cloruro

125-51-9

pipenzolato bromuro

125-60-0

fenpiverinio bromuro

127-35-5

fenazocina

129-03-3

ciproeptadina

129-83-9

fenampromide

132-21-8

desbromfeniramina

132-22-9

clorfenamina

136-82-3

piperocaina

139-62-8

ciclometicaina

144-11-6

triesifenidile

144-45-6

spirgetina

147-20-6

difenilpiralina

149-17-7

ftivazide

300-37-8

diodone

357-66-4

spirilene

382-82-1

dicolinio ioduro

468-50-8

betameprodina

468-51-9

alfameprodina

468-56-4

idroxipetidina

468-59-7

betaprodina

469-21-6

doxilamina

469-80-7

feneridina

469-82-9

etoxeridina

479-81-2

bietamiverina

486-12-4

triprolidina

486-16-8

carbinoxamina

495-84-1

salinazide

504-03-0

nanofina

510-74-7

spiramide

511-45-5

pridinolo

514-65-8

biperidene

534-84-9

pimeclone

536-33-4

etionamide

546-32-7

oxofeneridina

548-73-2

droperidolo

553-69-5

feniramidolo

555-90-8

nicotiazone

561-48-8

norpipanone

561-76-2

properidina

561-77-3

diesiverina

578-89-2

pimetremide

586-60-7

diclonina

586-98-1

piconolo

587-46-2

benzpirinio bromuro

587-61-1

propiliodone

603-50-9

bisacodil

728-88-1

tolperisone

749-02-0

spiperone

749-13-3

trifluperidolo

807-31-8

aceperone

827-61-2

aceclidina

852-42-6

guaiapato

972-02-1

difenidolo

1050-79-9

moperone

1096-72-6

epzidina

1098-97-1

piritinolo

1219-35-8

primaperone

1463-28-1

guanaclina

1508-75-4

tropicamide

1539-39-5

gapicomina

1580-71-8

amiperone

1707-15-9

metazide

1740-22-3

pirinolina

1841-19-6

fluspirilene

1882-26-4

piricarbato

1893-33-0

pipamperone

2062-78-4

pimozide

2062-84-2

benperidolo

2066-89-9

pasiniazide

2139-47-1

nifenazone

2156-27-6

benproperina

2180-92-9

bupivacaina

2398-81-4

acido ossiniacico

2531-04-6

piperilone

2748-88-1

miripirio cloruro

2779-55-7

opiniazide

2804-00-4

rossoperone

2856-74-8

modalina

2971-90-6

clopidolo

3099-52-3

nicametato

3425-97-6

dimecolonio ioduro

3485-62-9

clidinio bromuro

3540-95-2

fenpiprano

3562-55-8

piprocurario ioduro

3565-03-5

pimetina

3569-26-4

indopina

3572-80-3

ciclazocina

3575-80-2

melperone

3626-67-3

esadilina

3670-68-6

propipocaina

3691-78-9

benzetidina

3696-28-4

dipiritione

3703-76-2

cloperastina

3731-52-0

picolamina

3734-52-9

metazocina

3737-09-5

disopiramide

3781-28-0

propiperone

3784-99-4

stilbazio ioduro

3811-53-8

propinetidina

3964-81-6

azatadina

4354-45-4

oxiclipina

4394-00-7

acido niflumico

4394-04-1

metanixina

4394-05-2

acido nixilico

4546-39-8

pipetanato

4575-34-2

mifadol

4876-45-3

camfotamide

4904-00-1

ciprolidolo

4945-47-5

bamipina

4960-10-5

perastina

5005-72-1

leptaclina

5205-82-3

bevonio metilsolfato

5322-53-2

oxiperomide

5560-77-0

rotossamina

5579-92-0

iopidolo

5579-93-1

iopidone

5598-52-7

fospirato

5634-41-3

parapenzolato bromuro

5636-83-9

dimetindene

5638-76-6

betaistina

5657-61-4

nicossamato

5789-72-0

trimetamide

5868-05-3

niceritrolo

5942-95-0

carpipramina

6184-06-1

sorbinicato

6272-74-8

lapirio cloruro

6556-11-2

inositolo nicotinato

6621-47-2

peresilina

6968-72-5

mepiroxolo

7007-96-7

crotoniazide

7008-17-5

idrossipiridina tartrato

7009-54-3

pentapiperide

7009-82-7

trimetidinio metosolfato

7162-37-0

paridocaina

7237-81-2

epronicato

7528-13-4

carperidina

7681-80-3

pentapiperio metilsolfato

10040-45-6

picosulfato sodico

10447-39-9

chifenadina

10457-90-6

bromperidolo

10457-91-7

clofluperolo

10571-59-2

nicoclonato

13410-86-1

aconiazide

13422-16-7

triflocina

13447-95-5

metaniazide

13456-08-1

bitipazone

13463-41-7

piritione zincica

13495-09-5

piminodina

13752-33-5

panidazolo

13862-07-2

difemetorex

13912-80-6

nicoboxil

13958-40-2

oxiramide

14222-60-7

protionamide

14745-50-7

meletimide

14796-24-8

cinperene

15301-88-9

pitamina

15302-05-3

butossilato

15302-10-0

clibucaina

15378-99-1

anazocina

15387-10-7

niprofazone

15500-66-0

pancuronio bromuro

15585-43-0

rivaniclina

15599-26-5

drossipropina

15686-68-7

volazocina

15686-87-0

pifenato

15876-67-2

distigmina bromuro

16426-83-8

niometacina

16571-59-8

benzindopirina

16852-81-6

benzoclidina

17692-43-2

picodralazina

17737-65-4

clonixina

17737-68-7

diclonixina

18841-58-2

pipoctanone

20977-50-8

carperone

21221-18-1

flazalone

21228-13-7

dorastina

21686-10-2

flupranone

21755-66-8

picoperina

21829-22-1

clonixeril

21829-25-4

nifedipina

21888-98-2

dexetimide

22150-28-3

ipragratina

22204-91-7

lifibrato

22443-11-4

nepinalone

22609-73-0

niludipina

22632-06-0

bupicomide

22801-44-1

mepivacaina

23210-56-2

ifenprodil

24340-35-0

piridossilato

24358-84-7

desivacaina

24558-01-8

levofacetoperano

24671-26-9

benrixato

24678-13-5

lenperone

25384-17-2

allilprodina

25523-97-1

desclorfeniramina

26844-12-2

indoramina

26864-56-2

penfluridolo

27112-37-4

diamocaina

27115-86-2

dacuronio bromuro

27302-90-5

oxisurano

27959-26-8

nicomolo

28240-18-8

pinolcaina

29125-56-2

droclidinio bromuro

29342-02-7

metipirox

29876-14-0

nicotredolo

30652-11-0

deferiprone

30751-05-4

trossipide

30817-43-7

fenclexonio metilsolfato

31224-92-7

pifoxima

31232-26-5

danitracene

31314-38-2

prodipina

31637-97-5

etofibrato

31721-17-2

chinupramina

31932-09-9

ticarbodina

31980-29-7

nicofibrato

32953-89-2

rimiterolo

33144-79-5

broperamolo

33605-94-6

pirisudanolo

34703-49-6

dropempina

35515-77-6

truxipicurio ioduro

35620-67-8

pirdonio bromuro

36175-05-0

picofosfato sodico

36292-69-0

ketazocina

36504-64-0

nictindolo

37087-94-8

acido tibrico

37398-31-5

dilmefone

37612-13-8

encainide

38677-81-5

pirbuterolo

38677-85-9

flunissina

39123-11-0

pituxato

39537-99-0

micinicato

39562-70-4

nitrendipina

40431-64-9

dexmetilfenidato

42597-57-9

ronifibrato

47029-84-5

dazadrolo

47128-12-1

cicliramina

47662-15-7

suxemeride

47739-98-0

clocapramina

47806-92-8

difenoximide

50432-78-5

pemeride

50650-76-5

piroctone

50679-08-8

terfenadina

50700-72-6

vecuronio bromuro

51832-87-2

picobenzide

52157-83-2

mindoperone

53179-10-5

fluperamide

53179-11-6

loperamide

53179-12-7

clopimozide

53415-46-6

fepitrizolo

53449-58-4

ciclonicato

54063-45-5

fetossilato

54063-47-7

gemazocina

54063-52-4

pitofenone

54110-25-7

pirozadil

54143-55-4

flecainide

54965-22-9

fluspiperone

55285-35-3

butanixina

55285-45-5

pirifibrato

55313-67-2

pipramadol

55432-15-0

pirinidazolo

55837-14-4

butaverina

55837-15-5

butopiprina

55837-21-3

pipossizina

55837-22-4

pribecaina

55837-26-8

fenperato

55905-53-8

clebopride

55985-32-5

nicardipina

56079-81-3

ropitoina

56383-05-2

zindotrina

56775-88-3

zimeldina

56995-20-1

flupirtina

57021-61-1

isonixina

57237-97-5

timoprazolo

57548-79-5

picafibrato

57648-21-2

timiperone

57653-28-8

ibazocina

57653-29-9

cogazocina

57734-69-7

sechifenadina

57808-66-9

domperidone

57982-78-2

budipina

58239-89-7

mossazocina

58754-46-4

iferanserina

59429-50-4

tamitinolo

59708-52-0

carfentanil

59729-31-6

lorcainide

59831-64-0

milenperone

59831-65-1

alopemide

59859-58-4

femoxetina

60324-59-6

nomelidina

60560-33-0

pinacidile

60569-19-9

propiverina

60576-13-8

piketoprofene

60662-18-2

eniclobrato

61380-40-3

lofentanil

61764-61-2

cloroperone

62658-88-2

mesudipina

63388-37-4

declenperone

63675-72-9

nisoldipina

63758-79-2

indalpina

64063-57-6

picotrina

64755-06-2

chinuclio bromuro

64840-90-0

eperisone

64881-21-6

caricotamide

65141-46-0

nicorandil

66085-59-4

nimodipina

66208-11-5

ifoxetina

66364-73-6

enpirolina

66529-17-7

midaglizolo

66564-14-5

cinitapride

66564-15-6

alepride

67765-04-2

enefexina

68252-19-7

pirmenolo

68284-69-5

disobutamide

68797-29-5

pipradimadol

68844-77-9

astemizolo

69047-39-8

binifibrato

69365-65-7

fenoctimina

70132-50-2

pimonidazolo

70260-53-6

mindodilolo

70724-25-3

carbazerano

71138-71-1

octapinolo

71195-56-7

broclepride

71251-02-0

octenidina

71276-43-2

quadazocina

71461-18-2

tonazocina

71653-63-9

riodipina

71990-00-6

bremazocina

72005-58-4

vadocaina

72432-03-2

miglitolo

72599-27-0

miglustat

72808-81-2

tepirindolo

73278-54-3

lamtidina

73590-58-6

omeprazolo

73590-85-9

ufiprazolo

74517-42-3

ditercalinio cloruro

75437-14-8

milverina

75444-64-3

flumeridone

75530-68-6

nilvadipina

75755-07-6

acido piridronico

75970-99-9

tecastemizolo

75985-31-8

ciamexone

76956-02-0

lavoltidina

77342-26-8

tefenperato

77502-27-3

tolpadol

78090-11-6

picoprazolo

78092-65-6

ristianolo

78273-80-0

roxatidina

78421-12-2

drossicainide

78997-40-7

prisotinolo

79201-85-7

picenadol

79449-98-2

cabastina

79449-99-3

icospiramide

79455-30-4

nicaravene

79516-68-0

levocabastina

79794-75-5

loratadina

79992-71-5

pimetacina

80343-63-1

sufotidina

80349-58-2

panuramina

80614-21-7

nicogrelato

80879-63-6

emiglitato

81098-60-4

cisapride

81329-71-7

modecainide

82227-39-2

pibaxizina

83059-56-7

zabicipril

83799-24-0

fexofenadina

83991-25-7

ambasilide

84057-95-4

ropivacaina

84490-12-0

piroximone

85166-20-7

ciclotropio bromuro

85966-89-8

preclamolo

86189-69-7

felodipina

86365-92-6

trazolopride

86780-90-7

aranidipina

86811-09-8

litoxetina

86811-58-7

fluazurone

87784-12-1

ofornina

87848-99-5

acrivastina

88150-42-9

amlodipina

88296-62-2

transcainide

88678-31-3

liranaftato

89194-77-4

bisaramil

89419-40-9

mosapramina

89613-77-4

mezacopride

89667-40-3

isbogrel

90103-92-7

zabiciprilato

90182-92-6

zacopride

90729-42-3

carebastina

90729-43-4

ebastina

90961-53-8

tedisamil

92268-40-1

perfomedil

93181-81-8

lodaxaprina

93181-85-2

endixaprina

93277-96-4

altapizone

93821-75-1

butinazocina

95374-52-0

prideperone

96449-05-7

rispenzepina

96487-37-5

nuvenzepina

96513-83-6

pentisomide

96515-73-0

palonidipina

96922-80-4

pantenicato

98323-83-2

carmossirolo

98326-32-0

senazodan

98330-05-3

anpirtolina

99499-40-8

disuprazolo

99518-29-3

derpanicato

99522-79-9

pranidipina

100158-38-1

otenzepad

100427-26-7

lercanidipina

100643-71-8

desloratadina

100927-13-7

idaverina

101343-69-5

ocfentanil

101345-71-5

brifentanil

102625-70-7

pantoprazolo

103336-05-6

ditechirene

103577-45-3

lansoprazolo

103766-25-2

gimeracil

103878-84-8

lazabemide

103890-78-4

lacidipina

103922-33-4

pibutidina

103923-27-9

pirtenidina

104153-37-9

rilopirox

104713-75-9

barnidipina

105462-24-6

acido risedronico

105979-17-7

benidipina

106516-24-9

sertindolo

106669-71-0

arpromidina

106686-40-2

gapromidina

106900-12-3

loperamide ossido

107266-06-8

gevotrolina

107266-08-0

carvotrolina

108687-08-7

teludipina

110140-89-1

ridogrel

110347-85-8

selfotel

112192-04-8

roxindolo

112568-12-4

iturelix

112727-80-7

renzapride

113165-32-5

niguldipina

113712-98-4

tenatoprazolo

115911-28-9

sampirtina

115972-78-6

olradipina

116078-65-0

bidisomide

117976-89-3

rabeprazolo

118248-91-2

fodipir

119141-88-7

esomeprazolo

119229-65-1

nerispirdina

119257-34-0

besipirdina

119391-55-8

benzetimide

119431-25-3

eliprodil

119515-38-7

icaridina

120014-06-4

donepezile

120054-86-6

desniguldipina

120241-31-8

alvamelina

120656-74-8

trefentanil

120958-90-9

dalcotidina

121650-80-4

pancopride

121750-57-0

itamelina

121840-95-7

rogletimide

122955-18-4

sibopirdina

122957-06-6

modipafant

123524-52-7

azelnidipina

124436-59-5

pirodavir

124858-35-1

nadifloxacina

125602-71-3

bepotastina

125729-29-5

lemildipina

126825-36-3

bertosamil

128075-79-6

lufironile

128420-61-1

minopafant

130641-36-0

picumeterolo

132203-70-4

cilnidipina

132373-81-0

vamicamide

132553-86-7

glemanserina

132829-83-5

espatropato

132875-61-7

remifentanil

134234-12-1

traxoprodil

134377-69-8

safironile

134457-28-6

prazarelix

135062-02-1

repaglinide

135354-02-8

xaliprodene

137795-35-8

spiroglumide

138530-94-6

dexlansoprazolo

138530-95-7

levolansoprazolo

138708-32-4

ferpifosato sodico

139886-32-1

milamelina

140944-31-6

silperisone

141725-10-2

milacainide

142001-63-6

saredutant

142852-50-4

zanapezil

143257-97-0

sameridina

144035-83-6

piclamilast

144412-49-7

lamifibano

145216-43-9

forasartano

145414-12-6

lirexapride

145599-86-6

cerivastatina

147025-53-4

talsaclidina

147116-64-1

ezlopitant

147116-67-4

maropitant

149488-17-5

trovirdina

149926-91-0

revatropato

149979-74-8

terbogrel

150337-94-3

ecalcidene

150443-71-3

nicanartina

153322-05-5

lanicemina

154413-61-3

ticolubant

154541-72-7

alinastina

155319-91-8

mangafodipir

155415-08-0

inogatrano

155418-06-7

besilato di nolpitantio

156053-89-3

alvimopan

156137-99-4

rapacuronio bromuro

157716-52-4

perifosina

158876-82-5

rupatadina

159776-68-8

linetastina

159912-53-5

sabcomelina

159997-94-1

biricodar

160492-56-8

osanetant

162401-32-3

roflumilast

166181-63-1

ipravacaina

166432-28-6

clevidipina

168266-90-8

vofopitant

168273-06-1

rimonabant

170364-57-5

enzastaurina

170566-84-4

lanepitant

171049-14-2

lotrafibano

171655-91-7

brasofensina

172152-36-2

ilaprazolo

172927-65-0

sibrafibano

178979-85-6

capravirine

179033-51-3

timcodar

183305-24-0

fidexaban

188396-77-2

paliroden

188913-58-8

dersalazina

190648-49-8

cipemastat

193153-04-7

otamixaban

193275-84-2

lonafarnib

195875-84-4

tesofensina

198283-73-7

tebaniclina

198480-55-6

pipendoxifene

198904-31-3

atazanavir

198958-88-2

elarofiban

201605-51-8

itriglumide

202189-78-4

bilastina

202409-33-4

etoricoxib

202590-69-0

ticalopride

204205-90-3

indibulina

211914-51-1

dabigatran

211915-06-9

dabigatran etexilato

212141-54-3

vatalanib

215529-47-8

bamirastina

227940-00-3

adekalant

249296-44-4

vareniclina

252870-53-4

isproniclina

263562-28-3

barixibat

284461-73-0

sorafenib

288104-79-0

surinabant

289893-25-0

arimoclomol

370893-06-4

ancriviroc

376348-65-1

maraviroc

2933 41 00

77-07-6

levorfanolo

2933 49 10

85-79-0

cincocaina

132-60-5

cincofene

485-34-7

neocincofene

485-89-2

oxicincofeno

1698-95-9

prochinolato

5486-03-3

buchinolato

13997-19-8

nechinato

17230-85-2

amchinato

19485-08-6

ciprochinato

40034-42-2

rosoxacina

105956-97-6

clinafloxacina

110013-21-3

merafloxacina

127254-12-0

sitafloxacina

127294-70-6

balofloxacina

127779-20-8

sachinavir

141725-88-4

cetefloxacina

143224-34-4

telinavir

143383-65-7

premafloxacina

151096-09-2

moxifloxacina

154612-39-2

palinavir

167887-97-0

olamufloxacina

2933 49 30

125-71-3

destrometorfano

2933 49 90

54-05-7

clorochina

72-80-0

clorchinaldolo

83-73-8

diiodoidrossichinolina

86-42-0

amodiachina

86-75-9

benzoxichina

86-78-2

pentachina

86-80-6

chinisocaina

90-34-6

primachina

118-42-3

idroxiclorochina

125-70-2

levometorfano

125-73-5

destrorfano

130-16-5

clossichina

130-26-7

cliochinolo

146-37-2

laurolinio acetato

147-27-3

dimossilina

152-02-3

levallorfano

154-73-4

guanisochina

297-90-5

racemorfano

468-07-5

fenomorfano

486-47-5

etaverina

510-53-2

racemetorfano

521-74-4

broxichinolina

522-51-0

dequalinio cloruro

525-61-1

chinocide

548-84-5

pirvinio cloruro

549-68-8

octaverina

550-81-2

amopirochina

574-77-6

papaverolina

635-05-2

pamachina

1131-64-2

debrisochina

1531-12-0

norlevorfanolo

1748-43-2

tretinio tosilato

1776-83-6

chintiofos

2154-02-1

metofolina

2545-24-6

niceverina

2545-39-3

clamossichina

2768-90-3

chinaldina cerulea

3176-03-2

drotebanolo

3253-60-9

laudexio metilsolfato

3684-46-6

brossaldina

3811-56-1

aminochinuride

3820-67-5

glafenina

4008-48-4

nitroxolina

4298-15-1

cletochina

4310-89-8

edachinio cloruro

5541-67-3

tilichinolo

5714-76-1

quinetalato

7175-09-9

tilbrochinolo

7270-12-4

clochinato

10023-54-8

aminochinolo

10061-32-2

levofenacilmorfano

10351-50-5

lenichinsina

10539-19-2

moxaverina

13007-93-7

cuproxolina

13425-92-8

amichinsina

13757-97-6

chinprenalina

14009-24-6

drotaverina

15301-40-3

actinochinolo

15599-52-7

brochinaldolo

15686-38-1

carbazocina

18429-69-1

memotina

18429-78-2

famotina

18507-89-6

decochinato

19056-26-9

chidecamina

21738-42-1

oxamnichina

22407-74-5

bisobrina

23779-99-9

floctafenina

23910-07-8

mebichina

24526-64-5

nomifensina

30418-38-3

tretochinolo

36309-01-0

dimemorfano

37517-33-2

esprochina

40692-37-3

tisoquone

42408-82-2

butorfanolo

42465-20-3

acechinolina

53230-10-7

meflochina

53400-67-2

tichinamide

54063-29-5

cicarperone

54340-63-5

clofeverina

55150-67-9

climiqualina

55299-11-1

ichindamina

56717-18-1

isotichimide

57695-04-2

sitamachina

59889-36-0

ciprefadol

61563-18-6

sochinololo

64039-88-9

nicafenina

64228-81-5

atracurio besilato

67165-56-4

diclofensina

72714-74-0

viqualina

72714-75-1

ivoqualina

74129-03-6

tebuchina

76252-06-7

nicainoprolo

76568-02-0

flosechinano

77086-21-6

dizocilpina

77472-98-1

pipequalina

79201-80-2

veradolina

79798-39-3

ketorfanolo

83863-79-0

florifenina

85441-60-7

chinaprilato

85441-61-8

quinapril

86024-64-8

chinacainolo

90402-40-7

abanochile

90828-99-2

itrocainide

91524-15-1

irloxacina

96187-53-0

brechinar

96946-42-8

cisatracurio besilato

103775-10-6

moexipril

103775-14-0

moexiprilato

106635-80-7

tafenochina

106819-53-8

dossacurio cloruro

106861-44-3

mivacurio cloruro

108437-28-1

binfloxacina

113079-82-6

terbechinil

120443-16-5

verlukast

136668-42-3

quiflapone

139233-53-7

zelandopam

139314-01-5

chilostigmina

143664-11-3

elacridar

144506-11-6

alilusem

146362-70-1

meclinertant (reminertant)

147511-69-1

pitavastatina (itavastatina)

149759-26-2

pinokalant

158966-92-8

montelukast

159989-64-7

nelfinavir

174636-32-9

talnetant

194804-75-6

garenoxacina

195532-12-8

pradofloxacina

197509-46-9

laniquidar

206873-63-4

tariquidar

213998-46-0

cloruro di gantacurium

241800-98-6

zoniporide

242478-37-1

solifenacina

257933-82-7

pelitinib

262352-17-0

torcetrapib

540769-28-6

palosuran

2933 53 10

50-06-6

fenobarbital

57-30-7

fenobarbital sodico

57-44-3

barbital

144-02-5

barbital sodico

2933 53 90

52-31-3

ciclobarbital

52-43-7

allobarbital

57-43-2

amobarbital

76-73-3

secobarbital

76-74-4

pentobarbital

77-26-9

butalbital

115-38-8

metilfenobarbital

125-40-6

secbutabarbital

2430-49-1

vinilbital

2933 54 00

50-11-3

metarbital

56-29-1

esobarbital

76-23-3

tetrabarbital

77-02-1

aprobarbital

115-44-6

talbutale

125-42-8

vinbarbital

143-82-8

probarbitale sodico

151-83-7

metoesital

357-67-5

fetarbitale

467-36-7

tialbarbitale

467-38-9

tiotetrabarbital

467-43-6

metiturale

509-86-4

eptabarb

561-83-1

nealbarbital

561-86-4

brallobarbital

744-80-9

benzobarbital

841-73-6

bucolomo

960-05-4

carbubarbo

2409-26-9

prazitone

2537-29-3

prossibarbal

4388-82-3

barbexaclone

13246-02-1

febarbamato

15687-09-9

difebarbamato

27511-99-5

eterobarbo

2933 55 00

72-44-6

metaqualone

340-57-8

mecloqualone

34758-83-3

zipeprolo

61197-73-7

loprazolam

2933 59 10

333-41-5

dimpilato

2933 59 95

0-00-0

figopitant

50-44-2

mercaptopurina

51-21-8

fluorouracile

51-52-5

propiltiouracile

54-91-1

pipobromano

56-04-2

metiltiouracile

58-14-0

pirimetamina

58-32-2

dipiridamolo

59-05-2

metotrexato

65-86-1

acido orotico

66-75-1

uramustina

68-88-2

idroxizina

71-73-8

tiopental sodico

82-92-8

ciclizina

82-93-9

clorciclizina

82-95-1

buclizina

90-89-1

dietilcarbamazina

91-85-0

tonzilamina

115-63-9

exociclio metilsolfato

121-25-5

amprolio

125-53-1

oxifenciclimina

141-94-6

esetidina

153-87-7

oxipertina

154-42-7

tioguanina

154-82-5

simetride

298-55-5

clocinizina

298-57-7

cinnarizina

299-48-9

piperamide

299-88-7

bentiamina

299-89-8

acetiamina

315-30-0

allopurinolo

315-72-0

opipramolo

396-01-0

triamterene

442-03-5

anisopirolo

446-86-6

azatioprina

448-34-0

azaprocina

510-90-7

butalital sodico

522-18-9

clorbenzoxamina

550-28-7

amisometradina

553-08-2

tonzonio bromuro

569-65-3

meclozina

642-44-4

aminometradina

738-70-5

trimetoprim

1243-33-0

mefeclorazina

1480-19-9

fluanisone

1649-18-9

azaperone

1866-43-9

rolodina

1897-89-8

piriqualone

1977-11-3

perlapina

2022-85-7

flucitosina

2208-51-7

pelanserina

2465-59-0

ossipurinolo

2608-24-4

piposulfano

2667-89-2

bisbentiamina

2856-81-7

azabuperone

3286-46-2

sulbutiamina

3416-26-0

lidoflazina

3601-19-2

ropizina

3607-24-7

feniripolo

3733-63-9

declossizina

4004-94-8

zolertina

4015-32-1

quazodina

4052-13-5

cloperidone

4214-72-6

isaxonina

4774-24-7

chipazina

5011-34-7

trimetazidina

5061-22-3

nafiverina

5221-49-8

pirimitato

5234-86-6

azachinzolo

5334-23-6

tisopurina

5355-16-8

diaveridina

5522-39-4

difluanazina

5581-52-2

tiamiprina

5587-93-9

ampirimina

5626-36-8

nonapirimina

5636-92-0

piclossidina

5714-82-9

triclofenolo piperazina

5786-21-0

clozapina

5984-97-4

iodotiouracile

6981-18-6

ormetoprim

7008-00-6

dimetolizina

7008-18-6

iminofenimide

7077-33-0

febuverina

7432-25-9

etaqualone

8063-28-3

ribaminolo

10001-13-5

pesantel

10402-90-1

eprazinone

12002-30-1

piperazina calcio edetato

13665-88-8

mopidamolo

14222-46-9

piritidio bromuro

14728-33-7

terossalene

15421-84-8

trapidil

15534-05-1

pipratecolo

15793-38-1

chinazosina

17692-23-8

bentipimina

17692-31-8

dropropizina

17692-34-1

etodrossizina

18694-40-1

epirizolo

19562-30-2

acido piromidico

19794-93-5

trazodone

20326-12-9

mepiprazolo

20326-13-0

tolpiprazolo

21416-87-5

razoxano

21560-58-7

pichizile

21560-59-8

ochizile

22457-89-2

benfotiamina

22760-18-5

proquazone

23476-83-7

prospidio cloruro

23790-08-1

mossiprachina

23887-41-4

cinepazet

23887-46-9

cinepazide

23887-47-0

cinpropazide

24219-97-4

mianserina

24360-55-2

milipertina

24584-09-6

dexrazoxano

25509-07-3

cloroqualone

26070-23-5

trazitilina

26242-33-1

vintiamolo

27076-46-6

alpertina

27315-91-9

pipebuzone

27367-90-4

niaprazina

28610-84-6

rimazolio metilsolfato

28797-61-7

pirenzepina

31729-24-5

enpiprazolo

32665-36-4

eprozinolo

33453-23-5

ciproquazone

34661-75-1

urapidil

35265-50-0

perachinsina

35795-16-5

trimazosina

36505-84-7

buspirone

36518-02-2

diproqualone

36531-26-7

oxantel

36590-19-9

amocarzina

37554-40-8

fluquazone

37750-83-7

rimoprogin

37751-39-6

ciclazindolo

37762-06-4

zaprinast

38304-91-5

minoxidil

39186-49-7

pirolazamide

39640-15-8

piberalina

39809-25-1

penciclovir

40507-23-1

fluproquazone

41340-39-0

impacarzina

41510-23-0

biriperone

41964-07-2

tolimidone

42061-52-9

pumitepa

42471-28-3

nimustina

50335-55-2

mezilamina

50892-23-4

acido pirinixico

51481-62-0

bucainide

51493-19-7

cinprazolo

51940-44-4

acido pipemidico

52128-35-5

trimetrexato

52196-22-2

ketotrexato

52212-02-9

pipecuronio bromuro

52395-99-0

belarizina

52468-60-7

flunarizina

52618-67-4

tioperidone

52942-31-1

etoperidone

53131-74-1

ciapilomo

53808-87-0

tetroxoprim

54063-23-9

acido cinepazico

54063-30-8

ciltoprazina

54063-38-6

fenaperone

54063-39-7

fenetradil

54063-58-0

toprilidina

54188-38-4

metralindolo

54340-64-6

fluciprazina

55149-05-8

pirolato

55268-74-1

praziquantel

55300-29-3

antrafenina

55477-19-5

iprozilamina

55485-20-6

acaprazina

55779-18-5

arprinocide

55837-13-3

piclopastina

55837-17-7

brindoxima

55837-20-2

alofuginone

56066-19-4

aditerene

56066-63-8

aditoprim

56287-74-2

afloqualone

56518-41-3

brodimoprima

56693-13-1

mociprazina

56693-15-3

terciprazina

56739-21-0

nitraquazone

56741-95-8

bropirimina

57132-53-3

proglumetacina

57149-07-2

naftopidile

58602-66-7

aminopterina sodica

59184-78-0

buquinerano

59277-89-3

aciclovir

59752-23-7

benderizina

59989-18-3

eniluracil

60104-30-5

orazamide

60607-34-3

oxatomide

60662-19-3

nilprazolo

60762-57-4

pirlindolo

60763-49-7

cinnarizina clofibrato

61337-67-5

mirtazapina

61337-87-9

esmirtazapina

61422-45-5

carmofur

62052-97-5

bumepidile

62973-76-6

azanidazolo

62989-33-7

sapropterina

64019-03-0

doqualast

64204-55-3

esaprazolo

65089-17-0

pirinixil

65329-79-5

mobenzoxamina

65950-99-4

pirchinozolo

66093-35-4

talmetoprim

66172-75-6

verofillina

67121-76-0

fluperlapina

67227-55-8

primidololo

67254-81-3

peradoxima

67469-69-6

vanosserina

68475-42-3

anagrelide

68576-86-3

enciprazina

68741-18-4

buterizina

68902-57-8

metioprim

69017-89-6

ipexidina

69372-19-6

pemirolast

69479-26-1

pirepololo

70018-51-8

quazinone

70312-00-4

tolnapersina

70458-92-3

pefloxacina

70458-96-7

norfloxacina

71576-40-4

aptazapina

72141-57-2

losulazina

72444-62-3

perafensina

72732-56-0

piritrexima

72822-12-9

dapiprazolo

73090-70-7

epiroprim

74011-58-8

enoxacina

74050-98-9

ketanserina

75184-94-0

fenprinast

75438-57-2

mossonidina

75444-65-4

pirenperone

75558-90-6

amperozide

75689-93-9

imanixil

75859-04-0

rimcazolo

76330-71-7

altanserina

76536-74-8

buquiterina

76600-30-1

nosantina

76696-97-4

rofelodina

76716-60-4

fluprazina

77197-48-9

quinezamide

78208-13-6

zolenzepina

78299-53-3

tiacrilast

79467-23-5

mioflazina

79644-90-9

vebufloxacina

79660-72-3

fleroxacina

79781-95-6

rilapina

79855-88-2

trechinsina

80109-27-9

ciladopa

80428-29-1

mafoprazina

80433-71-2

calcio levofolinato

80576-83-6

edatrexato

80680-06-4

tefludazina

80755-51-7

bunazosina

81043-56-3

metrenperone

81523-49-1

vaneprim

82117-51-9

cinuperone

82190-92-9

flotrenizina

82190-93-0

trenizina

82410-32-0

ganciclovir

83366-66-9

nefazodone

83881-51-0

cetirizina

83928-76-1

gepirone

84408-37-7

desciclovir

85418-85-5

sunagrel

85673-87-6

revenast

85721-33-1

ciprofloxacina

86181-42-2

temelastina

86304-28-1

buciclovir

86393-37-5

amifloxacina

86627-15-8

aronixile

86627-50-1

lodinixil

86641-76-1

dibrospidio cloruro

86662-54-6

binizolast

86696-88-0

frabuprofene

87051-46-5

butanserina

87611-28-7

melchinast

87729-89-3

seganserina

87760-53-0

tandospirone

88133-11-3

bemitradina

88579-39-9

tasuldina

89303-63-9

atiprosina

90808-12-1

divaplone

92210-43-0

bemarinone

93106-60-6

enrofloxacina

94192-59-3

lixazinone

94386-65-9

pelrinone

95520-81-3

elziverina

95634-82-5

batelapina

95635-55-5

ranolazina

96164-19-1

peraclopone

96478-43-2

irindalone

96604-21-6

ocinaplone

96914-39-5

actisomide

97466-90-5

quinelorano

98079-51-7

lomefloxacina

98105-99-8

sarafloxacina

98106-17-3

difloxacina

98123-83-2

epsiprantel

98207-12-6

lobuprofene

98631-95-9

sobuzoxano

99291-25-5

levodropropizina

100587-52-8

norfloxacina succinil

101197-99-3

acitemato

101477-55-8

lomerizina

102280-35-3

bachiloprim

103024-93-7

tiviciclovir

104227-87-4

famciclovir

104719-71-3

lorcinadol

106400-81-1

lometrexolo

106941-25-7

adefovir

107361-33-1

enazadrem

107736-98-1

umespirone

108210-73-7

bifeprofene

108319-06-8

temafloxacina

108436-80-2

rociclovir

108612-45-9

mizolastina

108674-88-0

idenast

108785-69-9

lorpiprazolo

109713-79-3

neldazosina

110101-66-1

tirilazad

110629-41-9

elbanizina

110690-43-2

emitefur

110871-86-8

sparfloxacina

111786-07-3

prinossodano

112398-08-0

danofloxacina

112733-06-9

zenarestat

113617-63-3

orbifloxacina

113852-37-2

cidofovir

114298-18-9

zalospirone

115313-22-9

serazapina

115762-17-9

ruzadolano

116308-55-5

vatanidipina

117414-74-1

midafotel

117827-81-3

delfaprazina

118420-47-6

tagorizina

119514-66-8

lifarizina

119687-33-1

iganidipina

119914-60-2

grepafloxacina

120092-68-4

manidipina

120770-34-5

draflazina

123205-52-7

trelnarizina

124265-89-0

omaciclovir

124832-26-4

valaciclovir

125363-87-3

carsatrina

127266-56-2

adatanserina

127759-89-1

lobucavir

128229-52-7

tamolarizina

129716-58-1

dofequidar

130018-77-8

levocetirizina

130636-43-0

nifekalant

130800-90-7

sipatrigina

131635-06-8

sifaprazina

132449-46-8

lesopitrone

132810-10-7

blonanserina

133432-71-0

peldesina

133718-29-3

revizinone

133804-44-1

caldaret

134208-17-6

mazapertina

135637-46-6

atizoram

136470-78-5

abacavir

136816-75-6

atevirdina

137234-62-9

voriconazolo

137281-23-3

pemetrexed

138117-50-7

leteprinim

140945-32-0

mapinastina

141549-75-9

indisetrone

142217-69-4

entecavir

143257-98-1

lerisetron

146464-95-1

pralatrexato

147127-20-6

tenofovir

147149-76-6

nolatrexed

147254-64-6

ranirestat

148408-65-5

sunepitrone

148504-51-2

ripisartano

149950-60-7

emivirina

150378-17-9

indinavir

150756-35-7

efletirizina

151319-34-5

zaleplone

152459-95-5

imatinib

152939-42-9

opanixil

153537-73-6

plevitrexed

153808-85-6

cadrofloxacina

154889-68-6

pibrozelesina

156862-51-0

belaperidone

160738-57-8

gatifloxacina

164150-99-6

fandofloxacina

167354-41-8

zosuquidar

167933-07-5

flibanserina

170912-52-4

donitriptan

171714-84-4

darusentan

175865-60-8

valganciclovir

177036-94-1

ambrisentan

183321-74-6

erlotinib

186692-46-6

seliciclib

187949-02-6

albaconazolo

192725-17-0

lopinavir

193681-12-8

alamifovir

195157-34-7

valomaciclovir

196612-93-8

falnidamol

199463-33-7

revaprazan

204267-33-4

feloprentan

204697-65-4

olcegepant

209799-67-7

forodesina

210245-80-0

zonampanel

220984-26-9

detiviciclovir

244767-67-7

dapivirina

259525-01-4

enecadina

269055-15-4

etravirina

290297-26-6

netupitant

324758-66-9

sabiporide

330784-47-9

avanafil

334476-46-9

vestipitant

336113-53-2

ispinesib

338992-00-0

vandetanib

354813-19-7

balicatib

387867-13-2

tandutinib

402595-29-3

etriciguat

443144-26-1

pruvanserina

500287-72-9

rilpivirina

569351-91-3

dasantafil

2933 69 40

100-97-0

metenamina

2933 69 80

51-18-3

tretamina

87-90-1

simclosene

500-42-5

clorazanil

537-17-7

amanozina

609-78-9

cicloguanile embonato

645-05-6

altretamina

937-13-3

oteracil

2244-21-5

troclosene potassico

3378-93-6

clociguanile

5580-22-3

oxonazina

13957-36-3

meladrazina

15585-71-4

brometenamina

15599-44-7

spirazina

27469-53-0

almitrina

35319-70-1

tiazurile

57381-26-7

irsogladina

63119-27-7

anitrazafene

66215-27-8

ciromazina

68289-14-5

metrazifone

69004-03-1

toltrazuril

69004-04-2

ponazuril

84057-84-1

lamotrigina

92257-40-4

dizatrifone

98410-36-7

palatrigina

101831-36-1

clazurile

101831-37-2

diclazurile

103337-74-2

letrazurile

108258-89-5

sulazurile

128470-15-5

melarsomina

179756-85-5

eptapirone

187393-00-6

bemotrizinol

2933 72 00

125-64-4

metiprilone

22316-47-8

clobazam

2933 79 00

69-25-0

eledoisina

77-04-3

piritildione

98-79-3

acido pidolico

125-13-3

oxifenisatina

125-33-7

primidone

134-37-2

amfenidone

467-90-3

etipicone

1910-68-5

metisazone

1980-49-0

felipirina

2261-94-1

flucarbrile

7491-74-9

piracetam

17650-98-5

ceruletide

17692-37-4

fantridone

18356-28-0

rolziracetam

21590-91-0

omidolina

21590-92-1

etomidolina

21766-53-0

acido iolidonico

22136-26-1

amedalina

22365-40-8

triflubazam

26070-78-0

ubisindina

29342-05-0

ciclopirox

31842-01-0

indoprofene

33996-58-6

etiracetam

35115-60-7

teprotide

41729-52-6

dezaguanina

43200-80-2

zopiclone

50516-43-3

nofecainide

51781-06-7

carteololo

53086-13-8

dexindoprofene

53179-13-8

pirfenidone

54063-34-2

cofisatina

54935-03-4

sulisatina

59227-89-3

laurocapram

59776-90-8

dupracetam

60719-84-8

amrinone

61413-54-5

rolipram

62613-82-5

oxiracetam

63610-08-2

indobufene

63958-90-7

nonatimulina

65008-93-7

bometololo

67199-66-0

danichidone

67542-41-0

imuracetam

67793-71-9

drachinololo

68497-62-1

pramiracetam

68550-75-4

cilostamide

72332-33-3

procaterolo

72432-10-1

aniracetam

73725-85-6

lidanserina

73963-72-1

cilostazolo

74436-00-3

geclosporina

77191-36-7

nefiracetam

77862-92-1

falipamil

78415-72-2

milrinone

78466-70-3

zomebazam

78466-98-5

razobazam

81377-02-8

seglitide

81840-15-5

vesnarinone

82209-39-0

piraxelato

84088-42-6

rochinimex

84629-61-8

darenzepina

84901-45-1

doliracetam

85136-71-6

tilisololo

85175-67-3

zatebradina

86541-75-5

benazepril

86541-78-8

benazeprilato

88124-26-9

adosopina

88124-27-0

etazepina

88296-61-1

medorinone

91374-21-9

ropinirolo

97878-35-8

libenzapril

100510-33-6

adibendano

100643-96-7

indolidano

101193-40-2

chinotolast

102669-89-6

saterinone

102767-28-2

levetiracetam

102791-47-9

nanterinone

103997-59-7

selprazina

104051-20-9

brefonalolo

105431-72-9

linopirdina

106730-54-5

olprinone

108310-20-9

pirodomast

109859-78-1

cilobradina

110958-19-5

fasoracetam

111911-87-6

rebamipide

113957-09-8

cebaracetam

114485-92-6

pidolacetamolo

116041-13-5

nebracetam

120551-59-9

crilvastatina

122852-42-0

alosetron

126100-97-8

dimiracetam

128326-80-7

nicoracetam

128486-54-4

lurosetron

129300-27-2

fabesetron

129722-12-9

aripiprazolo

133737-32-3

pagoclone

134143-28-5

glaspimod

135548-15-1

oxeclosporina

135729-56-5

palonosetron

138506-45-3

pidobenzone

138729-47-2

eszopiclone

142139-60-4

lapisteride

143343-83-3

toborinone

143943-73-1

lirequinil

145733-36-4

tasosartano

147568-66-9

carmoterolo

148396-36-5

fradafibano

148905-78-6

bexlosteride

149503-79-7

lefradafibano

155974-00-8

ivabradina

156001-18-2

embusartano

160135-92-2

gemopatrilat

161982-62-3

depreotide

163222-33-1

ezetimibe

163250-90-6

orbofibano

182821-27-8

daglutril

187523-35-9

flindokalner

188968-51-6

cilengitide

191732-72-6

lenalidomide

192185-72-1

tipifarnib

194413-58-6

semaxanib

248281-84-7

laquinimod

254964-60-8

tasquinimod

312753-06-3

indacaterolo

357336-20-0

brivaracetam

357336-74-4

seletracetam

503612-47-3

apixaban

557795-19-4

sunitinibo

2933 91 10

58-25-3

clordiazepossido

2933 91 90

146-22-5

nitrazepam

439-14-5

diazepam

604-75-1

oxazepam

846-49-1

lorazepam

846-50-4

temazepam

848-75-9

lormetazepam

1088-11-5

nordazepam

1622-61-3

clonazepam

1622-62-4

flunitrazepam

2011-67-8

nimetazepam

2894-67-9

delorazepam

2898-12-6

medazepam

2955-38-6

prazepam

3563-49-3

pirovalerone

3900-31-0

fludiazepam

10379-14-3

tetrazepam

17617-23-1

flurazepam

22232-71-9

mazindolo

23092-17-3

alazepam

28911-01-5

triazolam

28981-97-7

alprazolam

29177-84-2

etile loflazepato

29975-16-4

estazolam

36104-80-0

camazepam

52463-83-9

pinazepam

59467-70-8

midazolam

2933 99 20

82-88-2

fenindamina

2933 99 80

73-07-4

prazepina

77-15-6

etoeptazina

298-46-4

carbamazepina

303-54-8

depramina

469-78-3

meteptazina

509-84-2

metetoeptazina

739-71-9

trimipramina

796-29-2

ketimipramina

1232-85-5

elantrina

3426-08-2

prozapina

6196-08-3

elanzepina

6829-98-7

imipraminossido

15351-05-0

buzepide metioduro

21730-16-5

metapramina

23047-25-8

lofepramina

27432-00-4

mezepina

28721-07-5

oscarbazepina

29331-92-8

licarbazepina

33545-56-1

ciclopramina

47206-15-5

enprazepina

53716-46-4

anilopam

54340-58-8

meptazinolo

56030-50-3

trepipam

58503-82-5

azipramina

58581-89-8

azelastina

60575-32-8

amezepima

64294-95-7

setastina

66834-24-0

cianopramina

67227-56-9

fenoldopam

68318-20-7

verilopam

69624-60-8

nelezaprina

72522-13-5

eptazocina

80012-43-7

epinastina

83275-56-3

tiracizina

83471-41-4

pincainide

96645-87-3

erizepina

104746-04-5

eslicarbazepina

112108-01-7

ecopipam

117827-79-9

zilpaterolo

135381-77-0

flezelastina

137975-06-5

mozavaptan

150683-30-0

tolvaptan

210101-16-9

conivaptan

848-53-3

omoclorciclicina

963-39-3

demossepam

1159-93-9

clobenzepam

2898-13-7

sulazepam

4498-32-2

dibenzepina

5571-84-6

nitrazepato potassico

10171-69-4

clazolam

10321-12-7

propizepina

10379-11-0

nortetrazepam

15687-07-7

ciprazepam

22345-47-7

tofisopam

23980-14-5

etile dirazepato

25967-29-7

flutoprazepam

26304-61-0

azepindolo

26308-28-1

ripazepam

28546-58-9

uldazepam

28781-64-8

menitrazepam

29176-29-2

lofendazam

29442-58-8

motrazepam

31352-82-6

zolazepam

34482-99-0

fletazepam

35142-68-8

omopipramolo

35322-07-7

fosazepam

36735-22-5

quazepam

37115-32-5

adinazolam

37669-57-1

arfendazam

40762-15-0

doxefazepam

42863-81-0

lopirazepam

51037-88-8

tuclazepam

52042-01-0

elfazepam

52391-89-6

flutemazepam

52829-30-8

proflazepam

54663-47-7

tibezonio ioduro

55299-10-0

pivossazepam

57109-90-7

clorazepato dipotassico

57435-86-6

premazepam

57916-70-8

iclazepam

58662-84-3

meclonazepam

59009-93-7

carburazepam

59467-77-5

climazolam

64098-32-4

zapizolam

65400-85-3

etile carfluzepato

65517-27-3

metaclazepam

75696-02-5

cinolazepam

75991-50-3

dazepinil

78755-81-4

flumazenil

78771-13-8

sarmazenil

82059-50-5

dextofisopam

82230-53-3

girisopam

83166-17-0

tampramina

84379-13-5

bretazenil

86273-92-9

tolufazepam

87233-61-2

emedastina

87646-83-1

lodazecar

88768-40-5

cilazapril

90139-06-3

cilazaprilato

98374-54-0

siltenzepina

102771-12-0

nerisopam

103420-77-5

devazepide

129618-40-2

nevirapina

137332-54-8

tivirapina

141374-81-4

tarazepide

144912-63-0

perzinfotel

150408-73-4

pranazepide

168079-32-1

lixivaptan

174391-92-5

mozenavir

 

50-47-5

desipramina

50-49-7

imipramina

52-24-4

tiotepa

52-62-0

pentolonio tartrato

53-86-1

indometacina

54-95-5

pentetrazolo

55-65-2

guanetidina

58-46-8

tetrabenazina

63-12-7

benzchinamide

68-76-8

triaziquone

69-27-2

clorisondamina cloruro

69-81-8

carbazocromo

77-14-5

proeptazina

77-37-2

prociclidina

83-89-6

mepacrina

84-12-8

fanchinone

86-54-4

idralazina

90-45-9

aminoacridina

92-62-6

proflavina

98-96-4

pirazinamide

130-81-4

chindonio bromuro

147-85-3

prolina

300-22-1

medazomide

302-49-8

uredepa

303-49-1

clomipramina

316-15-4

bucricaina

321-64-2

tacrina

363-13-3

benepazone

389-08-2

acido nalidixico

428-37-5

profadol

436-40-8

inproquone

442-16-0

etacridina

442-52-4

clemizolo

484-23-1

diidralazina

487-79-6

acido kainico

493-80-1

istapirrodina

493-92-5

prolintano

496-38-8

midamalina

524-81-2

mebidrolina

545-80-2

poldina metilsolfato

561-43-3

ossipirronio bromuro

596-51-0

glicopirronio bromuro

621-72-7

bendazolo

642-72-8

benzidamina

911-65-9

etonitazene

968-63-8

butinolina

1018-34-4

trepirio ioduro

1050-48-2

benzilonio bromuro

1222-57-7

zolimidina

1239-45-8

omidio bromuro

1661-29-6

meturedepa

1830-32-6

azintamide

1845-11-0

nafossidina

1980-45-6

benzodepa

2030-63-9

clofazimina

2056-56-6

cinnopentazone

2201-39-0

roliciclidina

2210-77-7

pirrocaina

2235-90-7

etriptamina

2423-66-7

chindossina

2440-22-4

drometrizolo

2609-46-3

amiloride

2829-19-8

roliciprina

3147-75-9

octrizolo

3277-59-6

mimbano

3478-15-7

etipirio ioduro

3551-18-6

acetriptina

3612-98-4

trossipirrolio tosilato

3614-47-9

idracarbazina

3689-76-7

clormidazolo

3734-12-1

esopirronio bromuro

3734-17-6

prodilidina

3818-88-0

triciclamolo cloruro

3861-76-5

clonitazene

3896-11-5

bumetrizolo

4350-09-8

oxitriptano

4533-39-5

nitracrina

4630-95-9

prifinio bromuro

4755-59-3

clodazon

4757-49-7

monometacrina

4757-55-5

dimetacrina

4774-53-2

botiacrina

5034-76-4

indossolo

5214-29-9

ampizina

5220-68-8

clochinozina

5310-55-4

clomacrano

5370-41-2

pridefina

5467-78-7

fenamolo

5534-95-2

pentagastrina

5560-72-5

iprindolo

5633-16-9

leiopirrolo

5980-31-4

esedina

6187-50-4

tolchinzolo

6306-71-4

lobendazolo

6503-95-3

triampizina

6804-07-5

carbadox

7007-92-3

cetoesazina

7008-14-2

idrossindasato

7008-15-3

idrossindasolo

7009-68-9

piroxamina

7009-69-0

pirofendano

7009-76-9

triclazato

7248-21-7

iprazocromo

7527-91-5

acrisorcina

10078-46-3

roletamide

10355-14-3

bossidina

10448-84-7

nitromifene

13523-86-9

pindololo

13539-59-8

azapropazone

13696-15-6

benzopirronio bromuro

14255-87-9

parbendazolo

14368-24-2

trocimina

14679-73-3

todralazina

15180-02-6

acido amfonelico

15301-68-5

fenarmano

15301-89-0

chillifolina

15574-49-9

mecarbinato

15599-22-1

ciclopirronio bromuro

15686-51-8

clemastina

15686-97-2

pirrolifene

15687-33-9

metindizato

15992-13-9

intrazolo

15997-76-9

nonaperone

16188-61-7

talastina

16378-21-5

piroeptina

16401-80-2

delmetacina

16506-27-7

bendamustina

16870-37-4

amogastrina

16915-79-0

mechidox

17243-65-1

pirralconio bromuro

17243-68-4

talossimina

17259-75-5

osdralazina

17289-49-5

tetridamina

17411-19-7

dicarbina

17716-89-1

pranosal

19281-29-9

aptocaina

20168-99-4

cinmetacina

20187-55-7

bendazac

20559-55-1

oxibendazolo

21363-18-8

viminolo

21626-89-1

diftalone

21919-05-1

tretazicar

22136-27-2

daledalina

23249-97-0

procodazolo

23271-63-8

amicibone

23465-76-1

caroverina

23694-81-7

mepindololo

23696-28-8

olachindox

24279-91-2

carboquone

24622-72-8

amixetrina

25126-32-3

sincalide

25771-23-7

duometacina

25803-14-9

clometacina

26171-23-3

tolmetina

26921-72-2

melizamo

27035-30-9

oxametacina

27050-41-5

clenpirina

27314-77-8

drazidox

27314-97-2

tirapazamina

27737-38-8

mixidina

28069-65-0

cuprimixina

28598-08-5

cinoctramide

30033-10-4

stercuronio ioduro

30103-44-7

bumecaina

30578-37-1

amezinio metilsolfato

31386-24-0

amindocato

31386-25-1

indocato

31430-15-6

flubendazolo

31431-39-7

mebendazolo

31431-43-3

ciclobendazolo

31793-07-4

pirprofene

32195-33-8

bisbendazolo

32211-97-5

ciclindolo

33369-31-2

zomepirac

33996-33-7

oxaceprolo

34024-41-4

deboxamet

34061-33-1

taclamina

34301-55-8

isometamidio cloruro

34499-96-2

temodox

34966-41-1

cartazolato

35135-01-4

benafentrina

35452-73-4

ciprafamide

35578-20-2

oxarbazolo

35710-57-7

trizoxima

35898-87-4

dilazep

36121-13-8

burodilina

36798-79-5

budralazina

38081-67-3

carmantadina

38101-59-6

oglufanide

38609-97-1

cridanimod

38821-80-6

rodocaina

39544-74-6

benzotript

39715-02-1

endralazina

39731-05-0

carpindololo

39862-58-3

strinolina

40173-75-9

tofetridina

40594-09-0

flucindolo

40759-33-9

nolinio bromuro

41094-88-6

tracazolato

42438-73-3

denpidazone

42779-82-8

clopirac

42835-25-6

flumequina

43210-67-9

fenbendazolo

47135-88-6

closiramina

47487-22-9

acridorex

49564-56-9

fazadinio bromuro

50264-69-2

lonidamina

50264-78-3

xinidamina

50454-68-7

tolnidamina

50528-97-7

xilobam

50847-11-5

ibudilast

51022-77-6

etazolato

51037-30-0

acipimox

51047-24-6

dimetipirio bromuro

51152-91-1

butaclamolo

51460-26-5

carbazocromo solfonato sodico

51987-65-6

desglugastrina

52304-85-5

lotucaina

52340-25-7

desclamolo

52443-21-7

glucametacina

53164-05-9

acemetacina

53583-79-2

sultopride

53597-27-6

fendosal

53716-49-7

carprofene

53716-50-0

osfendazolo

53808-86-9

ritropirronio bromuro

53862-80-9

roxolonio metilsolfato

53966-34-0

flossacrina

54029-12-8

albendazolo ossido

54063-27-3

biclofibrato

54063-28-4

camiverina

54063-37-5

etoprindolo

54063-41-1

fepromide

54063-46-6

fexicaina

54063-49-9

metamfazone

54278-85-2

candocuronio ioduro

54824-20-3

pinafide

54867-56-0

bufrolina

54965-21-8

albendazolo

55242-77-8

triafungina

55248-23-2

nebidrazina

55837-25-7

buflomedil

55843-86-2

miroprofene

55902-02-8

isamfazone

56463-68-4

isoprazone

56611-65-5

oxagrelato

57262-94-9

setiptilina

57645-05-3

sermetacina

57775-29-8

carazololo

57998-68-2

diaziquone

59010-44-5

prizidilolo

59252-59-4

guanazodina

59338-93-1

alizapride

59643-91-3

imessone

59767-12-3

octastina

60662-16-0

binedalina

60719-86-0

imafene

60719-87-1

desimafene

61484-38-6

pareptide

61864-30-0

benolizima

62087-72-3

pentigetide

62228-20-0

butoprozina

62510-56-9

picilorex

62568-57-4

emideltide

62571-86-2

captopril

62625-18-7

pirogliride

62658-63-3

bopindololo

62732-44-9

ipidacrina

62851-43-8

zidometacina

63619-84-1

trioxifene

63667-16-3

dribendazolo

64000-73-3

pildralazina

64057-48-3

oxifungina

64118-86-1

azimexone

64241-34-5

cadralazina

64557-97-7

cinochidox

64706-54-3

bepridile

64779-98-2

irolapride

65222-35-7

pazelliptina

65511-41-3

nantradol

65884-46-0

ciadox

66304-03-8

epicainide

66535-86-2

lotrifene

66608-04-6

rolgamidina

66635-85-6

anirolac

68786-66-3

triclabendazolo

68788-56-7

etacepride

69175-77-5

losindolo

69635-63-8

amipizone

69907-17-1

indopanololo

70696-66-1

napirimus

70704-03-9

vinconato

70801-02-4

flutrolina

70977-46-7

eflumast

71048-87-8

levonantradol

71119-11-4

bucindololo

71195-57-8

bicifadina

71675-85-9

amisulpride

71680-63-2

dametralast

72702-95-5

ponalrestat

72741-87-8

tridolgosir

72956-09-3

carvedilolo

73384-60-8

sulmazolo

73758-06-2

indorenato

73865-18-6

nardeterolo

74103-06-3

ketorolac

74150-27-9

pimobendano

74258-86-9

alacepril

75176-37-3

zofenoprilato

75522-73-5

dazidamina

75847-73-3

enalapril

76002-75-0

dazochinast

76145-76-1

tomoxiprolo

76263-13-3

fluzinamide

76420-72-9

enalaprilato

76530-44-4

azamulina

76547-98-3

lisinopril

76953-65-6

dramedilolo

77400-65-8

asocainolo

77639-66-8

prinomide

78459-19-5

adimololo

78541-97-6

pichindone

79152-85-5

acodazolo

79282-39-6

rilozarone

79286-77-4

esafloxacina

79700-61-1

dopropidile

79700-63-3

fronepidile

80125-14-0

remossipride

80876-01-3

indolapril

80883-55-2

enviradene

81872-10-8

zofenopril

82059-51-6

levotofisopam

82626-01-5

alpidem

82626-48-0

zolpidem

82834-16-0

perindopril

82924-03-6

pentopril

82989-25-1

tazanolast

83200-08-2

eprossindina

83395-21-5

ridazololo

84225-95-6

raclopride

84226-12-0

eticlopride

85622-93-1

temozolomide

85622-95-3

mitozolomide

85691-74-3

pirmagrel

85760-74-3

chinpirolo

85856-54-8

moveltipril

86111-26-4

zindossifene

86140-10-5

neraminolo

86315-52-8

isomazolo

86386-73-4

fluconazolo

86696-87-9

aganodina

87034-87-5

bamaluzolo

87056-78-8

chinagolide

87269-97-4

ramiprilato

87333-19-5

ramipril

87344-06-7

amtolmetina guacile

87679-37-6

trandolapril

87679-71-8

trandolaprilato

87936-75-2

tazadolene

88069-67-4

pilsicainide

88107-10-2

tomelukast

88303-60-0

losoxantrone

88578-07-8

imossiterolo

89622-90-2

brinazarone

90104-48-6

doreptide

90509-02-7

luxabendazolo

91077-32-6

dezinamide

91441-23-5

piroxantrone

91441-48-4

teloxantrone

91618-36-9

ibafloxacina

91753-07-0

mitochidone

93479-96-0

alteconazolo

93664-94-9

nemonapride

93957-54-1

fluvastatina

94948-59-1

tasonermina

95104-27-1

tetrazolast

95153-31-4

perindoprilato

95355-10-5

domipizone

95399-71-6

fosinoprilat

96258-13-8

tribendilolo

97110-59-3

trazio esilato

97546-74-2

trossolamide

98048-97-6

fosinopril

98116-53-1

sulukast

99011-02-6

imichimod

99258-56-7

oxamisolo

99323-21-4

inaperisone

99591-83-0

siguazodano

99593-25-6

rilmazafone

101246-68-8

eptastigmina

101975-10-4

zardaverina

102676-47-1

fadrozolo

103238-56-8

parodilolo

103597-45-1

bisoctrizolo

103844-77-5

necopidem

103844-86-6

saripidem

104340-86-5

leminoprazolo

104485-01-0

trapencaina

104675-35-6

suronacrina

105102-20-3

liroldina

105806-65-3

efegatrano

106308-44-5

rufinamide

106344-20-1

stannsoporfina

106498-99-1

vintoperolo

107489-37-2

timoctonano

108138-46-1

tosufloxacina

108391-88-4

orbutopril

108894-41-3

famiraprinio cloruro

109623-97-4

gedocarnile

110078-46-1

plerixafor

110230-98-3

talaporfina

110623-33-1

suritozolo

111223-26-8

ceronapril

111841-85-1

abecarnile

112809-51-5

letrozolo

112964-98-4

velnacrina

114432-13-2

fantofarone

114517-02-1

foschidone

114560-48-4

apaziquone

114607-46-4

acitazanolast

114856-44-9

oberadilolo

115308-98-0

talimustina

115956-12-2

dolasetron

116057-75-1

idossifene

116287-14-0

lanperisone

116644-53-2

mibefradil

116861-00-8

isamoltano

117857-45-1

loreclezolo

119610-26-3

aloracetam

120081-14-3

goralatide

120511-73-1

anastrozolo

121104-96-9

celgosivir

122332-18-7

mivobulina

123018-47-3

atiprimod

125974-72-3

intoplicina

127657-42-5

acido minodronico

128270-60-0

bivalirudina

129497-78-5

verteporfina

129655-21-6

bizelesina

129731-10-8

vorozolo

130610-93-4

niravolina

130641-38-2

bindarit

131741-08-7

simendano

132036-88-5

ramosetron

132640-22-3

andolast

132722-73-7

calteridolo

134523-00-5

atorvastatina

135779-82-7

bamachimast

136122-46-8

mipitrobano

137862-53-4

valsartano

137882-98-5

abitesartano

139481-59-7

candesartano

140661-97-8

deltibant

141505-33-1

levosimendano

142880-36-2

ilomastat

143322-58-1

eletriptano

144034-80-0

rizatriptano

144510-96-3

pixantrone

144701-48-4

telmisartano

144702-17-0

pomisartano

144875-48-9

resiquimod

145158-71-0

tegaserod

145375-43-5

mitiglinide

147059-72-1

trovafloxacina

149606-27-9

soblidotina

149682-77-9

talabostat

151878-23-8

calcobutrolo

153205-46-0

asimadolina

153436-22-7

gavestinel

153438-49-4

dapitant

153504-81-5

licostinel

153804-05-8

pratosartan

154082-13-0

omocianina

156090-17-4

nortopixantrone

156090-18-5

topixantrone

156601-79-5

nepaprazolo

156897-06-2

licofelone

157182-32-6

alatrofloxacina

157476-77-2

lagatide

158364-59-1

pumaprazolo

158747-02-5

frovatriptano

159776-69-9

cemadotina

159776-70-2

melagatrano

160146-17-8

finrozolo

160970-54-7

silodosina

162301-05-5

ecenofloxacina

169312-27-0

talviralina

169543-49-1

icrocaptide

172732-68-2

varespladib

173240-15-8

nemifitide

176644-21-6

eniporide

177469-96-4

implitapide

178040-94-3

opaviralina

179120-92-4

altiniclina

179324-69-7

bortezomib

179386-43-7

sumanirolo

180916-16-9

lasofoxifene

182316-31-0

ataquimast

186392-65-4

ingliforib

188696-80-2

becampanel

189198-30-9

pactimibe

189752-49-6

motexafina

192658-64-3

tasidotina

192939-46-1

ximelagatran

193273-66-4

capromorelina

194798-83-9

fosfluconazolo

198481-32-2

bazedoxifene

201530-41-8

deferasirox

203258-60-0

brostallicina

204248-78-2

omiganan

204519-64-2

gemifloxacina

207993-12-2

pumafentrina

215808-49-4

lemuteporfina

219680-11-2

zabofloxacina

244081-42-3

rafabegron

248919-64-4

linaprazan

251562-00-2

tifuvirtide

261944-46-1

soraprazan

274901-16-5

vildagliptina

284041-10-7

rostaporfina

361442-04-8

saxagliptina

396091-73-9

pasireotide

404951-53-7

dacinostat

433922-67-9

edratide

481658-94-0

dirlotapide

533927-56-9

atilmotina

637328-69-9

tanogitran

2934 10 00

61-57-4

niridazolo

73-09-6

etozolina

96-50-4

aminotiazolo

140-40-9

aminitrozolo

148-79-8

tiabendazolo

444-27-9

timonacic

473-30-3

tiazosolfone

490-55-1

amifenazolo

500-08-3

forminitrazolo

533-45-9

clometiazolo

553-13-9

zolamina

962-02-7

nitrodano

3570-75-0

nifurtiazolo

3810-35-3

tenonitrozolo

6469-36-9

cloprotiazolo

13409-53-5

podilfene

13471-78-8

beclotiamina

15387-18-5

fezatione

17243-64-0

piprozolina

17969-20-9

acido fenclozico

17969-45-8

brofezile

18046-21-4

fentiazac

21817-73-2

bidimazio ioduro

24840-59-3

pretamazio ioduro

25422-75-7

antazonite

26097-80-3

cambendazolo

27826-45-5

libecillide

29952-13-4

peratizolo

30097-06-4

tidiacico

30709-69-4

acido tizoprolico

39832-48-9

tazololo

51287-57-1

denotivir

53943-88-7

letosteina

54147-28-3

tebatizolo

54657-96-4

nifuralide

55981-09-4

nitazoxanide

56355-17-0

zoliprofene

56784-39-5

ozolinone

60084-10-8

tiazofurina

61990-92-9

benpenolisina

64179-54-0

timofibrato

68377-92-4

arotinololo

69014-14-8

tiotidina

70529-35-0

itazigrel

71079-19-1

timegadina

71119-10-3

lotifazolo

71125-38-7

melossicam

74531-88-7

tiossamast

74604-76-5

enoxamast

74772-77-3

ciglitazone

76824-35-6

famotidina

76963-41-2

nizatidina

77519-25-6

desetozolina

79069-94-6

fanetizolo

79714-31-1

risarestat

80830-42-8

rentiapril

82114-19-0

amflutizolo

82159-09-9

epalrestat

84233-61-4

nesosteina

85604-00-8

zaltidina

91257-14-6

tuvatidina

93738-40-0

ralitolina

97322-87-7

troglitazone

100417-09-2

timirdina

101001-34-7

pamicogrel

103181-72-2

guaisteina

104777-03-9

asobamast

105292-70-4

alonacic

105523-37-3

tiprotimod

109229-58-5

englitazone

111025-46-8

pioglitazone

119637-67-1

moguisteina

121808-62-6

pidotimod

122320-73-4

rosiglitazone

122946-43-4

telmesteina

128312-51-6

cinalukast

130112-42-4

mivotilato

136381-85-6

lintitript

136433-51-7

tazofelone

136468-36-5

foropafant

138511-81-6

icodulina

138742-43-5

zankirene

139226-28-1

darbufelone

141200-24-0

darglitazone

144060-53-7

febuxostat

145739-56-6

tetomilast

149079-51-6

cartasteina

153242-02-5

aseripide

155213-67-5

ritonavir

161600-01-7

netoglitazone

182760-06-1

ravuconazolo

185106-16-5

acotiamide

185428-18-6

rivoglitazone

199113-98-9

balaglitazone

213411-83-7

edaglitazone

239101-33-8

deferitrin

300832-84-2

ciluprevir

341028-37-3

cloruro di alagebrium

342026-92-0

sipoglitazar

2934 20 80

95-27-2

dimazolo

514-73-8

ditiazanina ioduro

1744-22-5

riluzolo

15599-36-7

aletazolo

26130-02-9

frentizolo

32527-55-2

tiaramide

49785-74-2

supidimide

61570-90-9

tioxidazolo

70590-58-8

etrabamina

75889-62-2

fostedil

77528-67-7

manozodil

79071-15-1

tazasubrato

85702-89-2

tazeprofene

95847-70-4

ipsapirone

95847-87-3

revospirone

100035-75-4

evandamina

104153-38-0

sabeluzolo

104632-26-0

pramipexolo

110703-94-1

zopolrestat

144665-07-6

lubeluzolo

146939-27-7

ziprasidone

150915-41-6

perospirone

154189-40-9

sibenadet

176975-26-1

izonsteride

245116-90-9

lidorestat

367514-87-2

lurasidone

2934 30 10

50-52-2

tioridazina

1420-55-9

tietilperazina

2934 30 90

50-53-3

clorpromazina

58-34-4

tiazinamio metilsolfato

58-37-7

aminopromazina

58-38-8

proclorperazina

58-39-9

perfenazina

58-40-2

promazina

60-87-7

prometazina

60-89-9

pecazina

60-91-3

dietazina

60-99-1

levomepromazina

61-00-7

acepromazina

61-01-8

metopromazina

61-73-4

metiltioninio cloruro

69-23-8

flufenazina

84-01-5

clorproetazina

84-04-8

pipamazina

84-06-0

tiopropazato

84-08-2

paratiazina

84-96-8

alimemazina

92-84-2

fenotiazina

117-89-5

trifluoperazina

145-54-0

propiromazina bromuro

146-54-3

triflupromazina

362-29-8

propiomazina

388-51-2

metofenazato

477-93-0

dimetoxanato

518-61-6

dacemazina

522-00-9

profenamina

522-24-7

fenetazina

523-54-6

etimemazina

653-03-2

butaperazina

800-22-6

cloracizina

1759-09-7

levometiomeprazina

1982-37-2

metdilazina

2622-26-6

periciazina

2622-30-2

carfenazina

2622-37-9

trifluomeprazina

2751-68-0

acetofenazina

3546-03-0

ciamemazina

3689-50-7

oxomemazina

3819-00-9

piperacetazina

3833-99-6

omofenazina

5588-33-0

mesoridazina

7009-43-0

metiomeprazina

7220-56-6

flutiazina

7224-08-0

imiclopazina

13093-88-4

perimetazina

13461-01-3

aceprometazina

13799-03-6

acido protizinico

13993-65-2

acido metiazinico

14008-44-7

metopimazina

14759-04-7

oxiridazina

14759-06-9

solforidazina

15302-12-2

dimelazina

16498-21-8

ossaflumazina

17692-26-1

ciclofenazina

23492-69-5

sopitazina

24527-27-3

spiclomazina

28532-90-3

furomazina

29216-28-2

mequitazina

30223-48-4

fluacizina

31883-05-3

moracizina

33414-30-1

ftormetazina

33414-36-7

ftorpropazina

37561-27-6

fenoverina

47682-41-7

flupimazina

49864-70-2

azaclorzina

54063-26-2

azaftozina

62030-88-0

duoperone

101396-42-3

mequitamio ioduro

135003-30-4

apadolina

2934 91 00

134-49-6

fenmetrazina

357-56-2

destromoramide

634-03-7

fendimetrazina

2152-34-3

pemolina

2207-50-3

aminorex

24143-17-7

oxazolam

24166-13-0

cloxazolam

27223-35-4

ketazolam

33671-46-4

clotiazepam

34262-84-5

mesocarbo

56030-54-7

sufentanil

57801-81-7

brotizolam

59128-97-1

alossazolam

2934 99 60

86-12-4

tenalidina

113-59-7

clorprotixene

67-45-8

furazolidone

2934 99 90

0-00-0

cangrelor

0-00-0

erbulozolo

0-00-0

ganstigmina

0-00-0

pitrakinra

50-18-0

ciclofosfamide

50-91-9

flossuridina

53-31-6

medibazina

53-84-9

nadid

54-42-2

idoxuridina

58-63-9

inosina

59-14-3

broxuridina

59-39-2

piperoxano

59-63-2

isocarboxazide

61-19-8

adenosina fosfato

61-80-3

zossazolamina

67-20-9

nitrofurantoina

68-91-7

trimetafano camsilato

70-00-8

trifluridina

70-07-5

mefenossalone

70-10-0

ticlatone

77-12-3

pentacinio cloruro

80-77-3

clormezanone

86-14-6

dietiltiambutene

91-79-2

tenildiamina

91-80-5

metapirilene

95-25-0

clorzoxazone

113-53-1

dosulepina

115-55-9

fenitilone

115-67-3

parametadione

119-96-0

arstinolo

125-45-1

azatepa

127-48-0

trimetadione

132-89-8

clortenoxazina

135-58-0

mesulfen

139-91-3

furaltadone

140-65-8

pramocaina

144-12-7

tiemonio ioduro

147-94-4

citarabina

148-65-2

cloropirilene

303-69-5

protipendile

309-29-5

doxapram

314-03-4

pimetixene

318-23-0

imolamina

320-67-2

azacitidina

339-72-0

levcicloserina

350-12-9

sulbentina

362-74-3

bucladesina

364-98-7

diazossido

441-61-2

etilmetiltiambutene

467-84-5

fenadoxone

467-86-7

diossafetile butirrato

469-81-8

morferidina

477-80-5

cinnofuradione

479-50-5

lucantone

482-15-5

isotipendile

493-78-7

metafenilene

494-14-4

clordimorina

494-79-1

melarsoprolo

524-84-5

dimetiltiambutene

526-35-2

allometadione

545-59-5

racemoramide

555-84-0

nifuradene

556-12-7

furalazina

611-53-0

ibacitabina

633-90-9

cifostodina

635-41-6

trimetozina

655-05-0

tozalinone

695-53-4

dimetadione

702-54-5

dietadione

720-76-3

fluminorex

721-19-7

metastiridone

748-44-7

acossatrina

804-30-8

fursultiamina

893-01-6

tenilidone

952-54-5

morfazinamide

959-14-8

oxolamina

982-24-1

clopentixolo

987-78-0

citicolina

1008-65-7

fenadiazolo

1043-21-6

pirenoxina

1054-88-2

spirossatrina

1088-92-2

nifurtoinolo

1195-16-0

citiolone

1219-77-8

acido bensuldazico

1239-29-8

furazabolo

1469-07-4

damotepina

1614-20-6

nifurprazina

1665-48-1

metassalone

1767-88-0

desmetilmoramide

1856-34-4

clotioxone

1900-13-6

nifurvidina

1977-10-2

loxapina

2037-95-8

carsalam

2055-44-9

perisossal

2058-52-8

clotiapina

2167-85-3

pipazetato

2169-64-4

azaribina

2240-21-3

tiofuradene

2353-33-5

decitabina

2385-81-1

furetidina

2622-24-4

protixene

2627-69-2

acadesina

2709-56-0

flupentixolo

2949-95-3

tixadil

3056-17-5

estavudina

3064-61-7

stibocaptato sodico

3094-09-5

doxifluridina

3105-97-3

icantone

3363-58-4

nifurfolina

3424-98-4

telbivudina

3605-01-4

piribedil

3615-74-5

promolato

3731-59-7

moroxidina

3778-73-2

ifosfamide

3780-72-1

morsuccimide

3795-88-8

levofuraltadone

3876-10-6

clominorex

4047-34-1

trantelinio bromuro

4177-58-6

clotixamide

4291-63-8

cladribina

4295-63-0

meprotixolo

4304-40-9

tenio closilato

4378-36-3

fenbutrazato

4397-91-5

nicofurato

4448-96-8

solipertina

4741-41-7

desossadrolo

4792-18-1

levoxadrolo

4936-47-4

nifuratel

4969-02-2

metixene

4991-65-5

tioxolone

5029-05-0

antienite

5036-02-2

tetramisolo

5036-03-3

nifurdazile

5053-06-5

fenspiride

5055-20-9

nifurchinazolo

5118-17-2

furazolio cloruro

5169-78-8

tipepidina

5536-17-4

vidarabina

5571-97-1

diclormezanone

5578-73-4

sanguinario cloruro

5579-85-1

bromclorenone

5581-46-4

molinazone

5585-93-3

oxipendile

5588-29-4

fenmetramide

5617-26-5

difencloxazina

5666-11-5

levomoramide

5696-09-3

proxazolo

5696-17-3

epipropidina

5800-19-1

metiapina

5845-26-1

tiazesima

6281-26-1

furmetoxadone

6363-02-6

nitramisolo

6495-46-1

diossadrolo

6506-37-2

nimorazolo

6536-18-1

morazone

6577-41-9

oxapio ioduro

7035-04-3

piridarone

7125-73-7

flumetramide

7219-91-2

tiesinolo metilbromuro

7247-57-6

eteronio bromuro

7261-97-4

dantrolene

7361-61-7

xilazina

7416-34-4

molindone

7481-89-2

zalcitabina

7489-66-9

tipindolo

7696-00-6

mitotenamina

7716-60-1

etisazolo

7724-76-7

riboprina

7761-75-3

furterene

9004-04-0

aprotinina

10072-48-7

acefurtiamina

10189-94-3

bepiastina

10202-40-1

flutizenolo

13355-00-5

melarsonilo potassico

13411-16-0

nifurpirinolo

13445-12-0

acido iobutoico

13448-22-1

clorotepina

13669-70-0

nefopam

14008-66-3

pinossepina

14008-71-0

xantiolo

14028-44-5

amoxapina

14176-10-4

cetiedil

14176-49-9

tiletamina

14461-91-7

ciclazodone

14504-73-5

tritoqualina

14698-29-4

acido oxolinico

14769-73-4

levamisolo

14769-74-5

dexamisolo

14785-50-3

tiapirinolo

14796-28-2

clodanolene

15176-29-1

edossudina

15179-96-1

nifurimide

15301-45-8

antafenite

15301-52-7

ciclesanone

15301-69-6

flavoxato

15302-16-6

fenozolone

15311-77-0

clossipendile

15351-04-9

becantone

15518-84-0

mobecarbo

15574-96-6

pizotifene

15686-72-3

tibrofano

15686-83-6

pirantel

15687-22-6

folescutolo

16485-05-5

ossadimedina

16509-11-8

otimerato sodico

16562-98-4

clantifene

16759-59-4

benossafos

16781-39-8

etasulina

16985-03-8

nonabina

17176-17-9

ademetionina

17692-22-7

metizolina

17692-24-9

bisossatina

17692-35-2

etofuradina

17692-39-6

fomocaina

17692-56-7

mossicoumone

17692-63-6

ossitefonio bromuro

17692-71-6

vanitiolide

17854-59-0

mepixanox

17902-23-7

tegafur

18053-31-1

fominobene

18464-39-6

carossazone

18471-20-0

ditazolo

18857-59-5

nifurmazolo

19216-56-9

prazosin

19388-87-5

taurolidina

19395-58-5

mochizone

19885-51-9

aranotina

20229-30-5

metitepina

20574-50-9

morantel

21256-18-8

oxaprozina

21440-97-1

brofossina

21489-20-3

talsupram

21500-98-1

tenociclidina

21512-15-2

citenazone

21679-14-1

fludarabina

21715-46-8

etifossina

21820-82-6

fenpipalone

22013-23-6

metossepina

22089-22-1

trofosfamide

22131-35-7

butalamina

22292-91-7

naranolo

22293-47-6

feprosidnina

22514-23-4

fopirtolina

22619-35-8

tioclomarol

22661-76-3

amoproxano

23256-30-6

nifurtimox

23271-74-1

fedrilato

23707-33-7

metrifudil

23744-24-3

pipossolano

23964-58-1

articaina

24237-54-5

tinoridina

24632-47-1

nifurpipone

24886-52-0

pipofezina

25392-50-1

oxazorone

25526-93-6

alovudina

25683-71-0

terizidone

25717-80-0

molsidomina

25905-77-5

minaprina

26058-50-4

dotefonio bromuro

26350-39-0

nifurizone

26513-79-1

paraxazone

26513-90-6

letimide

26615-21-4

zotepina

26629-87-8

oxaflozano

26839-75-8

timololo

27060-91-9

flutazolam

27199-40-2

pifexolo

27574-24-9

tropatepina

27591-42-0

oxazidione

28189-85-7

etoxadrolo

28657-80-9

cinoxacina

28810-23-3

zepastina

28820-28-2

naftoxato

29050-11-1

seclazone

29053-27-8

meseclazone

29218-27-7

toloxatone

29462-18-8

bentazepam

29936-79-6

mofoxima

30271-85-3

razinodil

30516-87-1

zidovudina

30840-27-8

pretiadil

30868-30-5

pirazofurina

30914-89-7

flumexadol

31428-61-2

tiamenidina

31430-18-9

nocodazolo

31698-14-3

ancitabina

31848-01-8

morclofone

31868-18-5

mexazolam

33005-95-7

acido tiaprofenico

33588-20-4

clidafidina

33665-90-6

acesulfame

33743-96-3

proroxano

33876-97-0

linsidomina

34042-85-8

sudossicam

34161-24-5

fipexide

34552-84-6

isoxicam

34580-13-7

ketotifene

34740-13-1

profexalone

34784-64-0

tertatololo

34959-30-3

azaspirio cloruro

34976-39-1

tioxacina

35035-05-3

timepidio bromuro

35067-47-1

droxacina

35423-51-9

tisocromide

35619-65-9

tritiozina

35843-07-3

morocromene

35846-53-8

maitansina

35943-35-2

triciribina

36067-73-9

azepexolo

36322-90-4

piroxicam

36471-39-3

nuclotixene

36505-82-5

acido prodolico

36791-04-5

ribavirina

37065-29-5

miloxacina

37132-72-2

fotretamina

37681-00-8

cumazolina

37753-10-9

sufosfamide

37855-92-8

azanator

37967-98-9

tienopramina

38070-41-6

tiodonio cloruro

38373-83-0

romifenone

38668-01-8

taurultam

38955-22-5

pinadolina

38957-41-4

emorfazone

39178-37-5

inicarone

39567-20-9

olpimedone

39577-19-0

picumast

39633-62-0

aclantato

39754-64-8

tifemoxone

39978-42-2

nifurzide

40054-69-1

etizolam

40093-94-5

torcitabina

40180-04-9

acido tienilico

40198-53-6

tioxaprofene

40680-87-3

piprofurolo

40828-46-4

suprofene

41152-17-4

morforex

41340-25-4

etodolac

41717-30-0

befuralina

41941-56-4

tocladesina

41992-23-8

spirogermanio

42024-98-6

mazaticolo

42110-58-7

metioxato

42228-92-2

acivicina

42239-60-1

tilozepina

42399-41-7

diltiazem

42408-80-0

tandamina

46817-91-8

viloxazina

47420-28-0

trixolano

47543-65-7

prenoxdiazina

50435-25-1

nimidano

50708-95-7

tinabinolo

50924-49-7

mizoribina

51022-75-4

cliprofene

51234-28-7

benoxaprofene

51322-75-9

tizanidina

51527-19-6

tianafac

51934-76-0

acido iomorinico

52042-24-7

diproxadol

52279-59-1

mosnidazolo

52549-17-4

pranoprofene

52832-91-4

xinomilina

52867-74-0

zoloperone

52867-77-3

fluzoperina

53003-81-9

ivarimod

53123-88-9

sirolimus

53251-94-8

pinaverio bromuro

53731-36-5

floredil

53736-51-9

cromitrile

53772-83-1

zuclopentixolo

53813-83-5

suriclone

53910-25-1

pentostatina

54063-50-2

mofloverina

54187-04-1

rilmenidina

54340-59-9

chincarbato

54340-66-8

subendazolo

54341-02-5

piflutixolo

54376-91-9

tipetropio bromuro

54400-59-8

butamisolo

55142-85-3

ticlopidina

55694-83-2

pentizidone

55694-98-9

ciclafrina

55726-47-1

enocitabina

55837-23-5

teflutixolo

56119-96-1

furodazolo

56208-01-6

pifarnina

56391-55-0

octazamide

56969-22-3

oxapadol

57010-31-8

tiapamil

57067-46-6

isamoxolo

57083-89-3

peralopride

57474-29-0

nifurochina

57726-65-5

nufenoxolo

58001-44-8

acido clavulanico

58019-65-1

nabazenil

58095-31-1

sulbenox

58416-00-5

protiofato

58433-11-7

tilomisolo

58712-69-9

traxanox

58765-21-2

ciclotizolam

59653-74-6

terossirone

59755-82-7

enolicam

59798-73-1

enilospirone

59804-37-4

tenoxicam

59831-63-9

doconazolo

59840-71-0

pitenodil

59937-28-9

malotilato

59985-21-6

diquafosol

60085-78-1

clopipazano

60136-25-6

epervudina

60175-95-3

omonasteina

60207-31-0

azaconazolo

60248-23-9

fuprazolo

60929-23-9

indeloxazina

60940-34-3

ebselene

61220-69-7

tiopinac

61325-80-2

flumezapina

61400-59-7

parconazolo

61477-97-2

dazolicina

61869-08-7

paroxetina

62265-68-3

chinfamide

62380-23-8

cinecromene

62435-42-1

perfosfamide

62473-79-4

teniloxazina

62904-71-6

dospicomina

63394-05-8

plafibride

63590-64-7

terazosina

63638-91-5

brofaromina

63996-84-9

tibalosina

64224-21-1

oltipraz

64420-40-2

etibendazolo

64603-91-4

gaboxadol

64748-79-4

azumolene

64860-67-9

valperinolo

65277-42-1

ketoconazolo

65509-24-2

marossepina

65509-66-2

citatepina

65576-45-6

asenapina

65847-85-0

morniflumato

65886-71-7

fazarabina

65899-73-2

tioconazolo

66203-00-7

carocainide

66203-94-9

murocainide

66556-74-9

nabitano

66564-16-7

ciclosidomina

66788-41-8

tinofedrina

66898-62-2

talniflumato

66934-18-7

flunoxaprofene

66969-81-1

tiodazosina

66981-73-5

tianeptina

67489-39-8

talmetacina

67915-31-5

terconazolo

68020-77-9

carprazidile

68134-81-6

gaciclidina

68302-57-8

amlexanoxo

68367-52-2

sorbinil

69049-73-6

nedocromil

69118-25-8

cinepaxadil

69123-90-6

fiacitabina

69123-98-4

fialuridina

69304-47-8

brivudina

69425-13-4

prifelone

69655-05-6

didanosina

69815-38-9

prossorfano

70374-39-9

lornossicam

70384-91-7

lortalamina

70833-07-7

prifurolina

71320-77-9

moclobemide

71620-89-8

reboxetina

71731-58-3

tichizio bromuro

71923-29-0

fludoxopone

71923-34-7

clodoxopone

72324-18-6

stepronina

72444-63-4

lodiperone

72467-44-8

piclonidina

72481-99-3

brocrinato

72803-02-2

darodipina

72822-56-1

azaloxano

72830-39-8

osmetidina

72895-88-6

eltenac

73080-51-0

repirinast

73815-11-9

cimoxatone

74191-85-8

doxazosin

75358-37-1

linogliride

75458-65-0

tienocarbina

75695-93-1

isradipina

75706-12-6

leflunomide

75841-82-6

mopidralazina

75949-60-9

isoxaprololo

75963-52-9

nuclomedone

76053-16-2

reclazepam

76596-57-1

brossaterolo

76732-75-7

picartamide

76743-10-7

lucartamide

77181-69-2

sorivudina

77590-92-2

suproclone

77590-96-6

flordipina

77658-97-0

anaxirone

77695-52-4

ecastololo

78168-92-0

filenadol

78410-57-8

ociltide

78613-35-1

amorolfina

78967-07-4

mofezolac

78994-23-7

levormelossifene

78994-24-8

ormelossifene

79253-92-2

taziprinone

79262-46-7

savossepina

79784-22-8

barucainide

79874-76-3

delmopinolo

79944-58-4

idazoxano

80263-73-6

eclazolast

80680-05-3

tivanidazolo

80763-86-6

glunicato

80880-90-6

telenzepina

81167-16-0

imiloxano

81382-51-6

pentiapina

81403-80-7

alfuzosina

81656-30-6

tifluadom

81801-12-9

xamoterolo

82140-22-5

etolotifene

82239-52-9

mossiraprina

82650-83-7

tenilapina

82857-82-7

ilepcimide

83153-39-3

tiprinast

83380-47-6

ofloxacina

83573-53-9

tizabrina

83602-05-5

spiraprilato

83647-97-6

spirapril

83656-38-6

ipramidile

83784-21-8

menabitano

83903-06-4

lupitidina

84071-15-8

ramixotidina

84145-89-1

almoxatone

84145-90-4

nafoxadol

84449-90-1

ralossifene

84472-85-5

navuridina

84558-93-0

netivudina

84611-23-4

erdosteina

84625-59-2

dotarizina

84625-61-6

itraconazolo

84697-21-2

zinoconazolo

84697-22-3

tubulozolo

85076-06-8

axamozide

85118-42-9

lufuradom

85118-44-1

minocromil

85666-24-6

furegrelato

86048-40-0

quazolast

86433-40-1

terflavoxato

86434-57-3

beperidio ioduro

86487-64-1

setoperone

86636-93-3

neflumozide

86696-86-8

tenilsetam

87051-43-2

ritanserina

87151-85-7

spiradolina

87495-31-6

disossarile

87691-91-6

tiospirone

87940-60-1

eprobemide

88053-05-8

cinossopazide

88058-88-2

naxagolide

88859-04-5

mafosfamide

89197-32-0

efaroxano

89213-87-6

carperitide

89482-00-8

zaltoprofene

89651-00-3

vossergolide

89875-86-5

tiflucarbina

89943-82-8

cicletanina

90055-97-3

tienoxololo

90101-16-9

droxicam

90243-97-3

spiclamina

90326-85-5

nesapidile

90697-57-7

motapizone

90729-41-2

oxodipina

90779-69-4

atosibano

91833-77-1

rocastina

92569-65-8

aprikalim

92623-83-1

pravadolina

94011-82-2

bazinaprina

94149-41-4

midesteina

94470-67-4

cromakalima

94535-50-9

levcromakalim

94746-78-8

molracetam

95058-70-1

nictiazem

95058-81-4

gemcitabina

95105-77-4

sornidipina

95232-68-1

tenosal

95588-08-2

tipentosina

95896-08-5

anaritide

96125-53-0

clentiazem

96306-34-2

timelotem

97852-72-7

tibenelast

98205-89-1

flesinoxano

98224-03-4

eltoprazina

99156-66-8

barmastina

99248-32-5

donetidina

99453-84-6

neltenexina

99464-64-9

ampiroxicam

99592-32-2

sertaconazolo

99755-59-6

rotigotina

99803-72-2

nerbacadol

100927-14-8

befiperide

100986-85-4

levofloxacina

101335-99-3

eprovafene

101363-10-4

rufloxacina

101506-83-6

namirotene

101530-10-3

lanoconazolo

101626-70-4

talipexolo

102908-59-8

binospirone

103177-37-3

pranlukast

103222-11-3

vapreotide

103255-66-9

pazinaclone

103624-59-5

trabossopina

103946-15-2

elnadipina

103980-45-6

metostilenolo

104454-71-9

ipenoxazone

104456-79-3

cisconazolo

104987-11-3

tacrolimus

105118-13-6

iprotiazem

105182-45-4

fluparoxano

105219-56-5

apafant

105567-83-7

berefrina

105685-11-8

batoprazina

106073-01-2

taniplone

106100-65-6

fasiplone

106266-06-2

risperidone

106707-51-1

dobupride

106972-33-2

denipride

107233-08-9

cevimelina

107320-86-5

isomolpano

107452-89-1

ziconotide

108001-60-1

trochidazolo

108736-35-2

lanreotide

108912-17-0

atliprofene

109543-76-2

romazarite

109683-61-6

utibapril

109683-79-6

utibaprilat

109826-26-8

zaldaride

110143-10-7

lodenosina

110221-53-9

temocaprilato

110299-05-3

selodenoson

110314-48-2

adozelesina

110588-56-2

noberastina

110588-57-3

saperconazolo

111011-63-3

efonidipina

111358-88-4

lestaurtinib

111393-84-1

amitivir

111406-87-2

zileutone

111902-57-9

temocapril

111974-69-7

chetiapina

112018-01-6

bemoradano

112362-50-2

dalfopristina

112885-41-3

mosapride

112887-68-0

raltitrexed

112893-26-2

becliconazolo

112984-60-8

ulifloxacina

113457-05-9

ledoxantrone

113665-84-2

clopidogrel

113759-50-5

cronidipina

114030-44-3

despemedolac

114686-12-3

imitrodast

114716-16-4

pemedolac

114776-28-2

bepafant

114899-77-3

trabectedina

115103-54-3

tiagabina

115464-77-2

elopiprazolo

115550-35-1

marbofloxacina

116289-53-3

tulopafant

116476-13-2

semotiadil

116476-16-5

levosemotiadil

116539-59-4

duloxetina

117276-75-2

lanimostim

117279-73-9

israpafant

117523-47-4

mirfentanil

117545-11-6

bimakalim

118288-08-7

lafutidina

118292-40-3

tazarotene

118812-69-4

ularitide

118976-38-8

dabelotina

119302-91-9

rocuronio bromuro

119413-55-7

elgodipina

119625-78-4

terlakirene

119719-11-8

ilatreotide

119813-10-4

carzelesina

120210-48-2

tenidap

120313-91-9

trombomodulina alfa

120685-11-2

midostaurina

120819-70-7

naroparcile

121029-11-6

altoqualina

121032-29-9

nelzarabina

121288-39-9

lossoribina

121617-11-6

saviprazolo

121929-20-2

zoniclezolo

122254-45-9

glenvastatina

122384-88-7

amlintide

122970-40-5

isatoribina

123040-69-7

azasetron

123318-82-1

clofarabina

123447-62-1

prulifloxacina

124012-42-6

galocitabina

124066-33-7

taurosteina

124378-77-4

enadolina

124423-84-3

panadiplone

124584-08-3

nesiritide

125372-33-0

dacopafant

125533-88-2

mofarotene

126294-30-2

sagandipina

127045-41-4

pazufloxacina

127214-23-7

camiglibosio

127308-82-1

zamifenacina

127625-29-0

fananserina

128620-82-6

limazocico

129029-23-8

ocaperidone

129336-81-8

tenosiprolo

129729-66-4

emakalim

130306-02-4

tezacitabina

130308-48-4

icatibant

130370-60-4

batimastat

130403-08-6

soretolide

130782-54-6

beciparcile

131094-16-1

trafermina

131796-63-9

odapipam

131986-45-3

xanomelina

131987-54-7

tazomelina

132014-21-2

rilmakalim

132019-54-6

monatepile

132338-79-5

terikalant

132418-35-0

setipafant

132418-36-1

rocepafant

132539-06-1

olanzapina

132722-74-8

pirsidomina

133040-01-4

eprosartano

133099-04-4

darifenacina

133107-64-9

insulina lispro

133242-30-5

landiololo

133454-47-4

iloperidone

134564-82-2

befloxatone

134678-17-4

lamivudina

135202-79-8

ilonidap

135306-39-7

manifaxina

135459-90-4

acido ranelico

135463-81-9

coluracetam

135928-30-2

belossepina

136087-85-9

fidarestat

137071-32-0

pimecrolimus

137214-72-3

iliparcile

137215-12-4

odiparcil

137219-37-5

plitidepsina

137500-42-6

darsidomina

138068-37-8

lepirudina

138298-79-0

alnespirone

138661-02-6

pentetreotide

138661-03-7

furnidipina

138778-28-6

siratiazem

139225-22-2

panamesina

139264-17-8

zolmitriptano

141575-50-0

vedaclidina

141790-23-0

fozivudina tidoxil

143248-63-9

sinitrodil

143249-88-1

dexefaroxano

143393-27-5

azalanstat

143443-90-7

ifetrobano

143491-57-0

emtricitabina

143631-62-3

ciprokirene

144245-52-3

fomivirsene

144348-08-3

binodenoson

144598-75-4

paliperidone

144689-63-4

olmesartano medoxomil (olmesartano)

145508-78-7

icopezil

145514-04-1

amdoxovir

145574-90-9

scopinast

145781-32-4

zolasartano

145918-75-8

troxacitabina

146426-40-6

alvocidib

147432-77-7

ontazolast

147650-57-5

tererstigmina

147817-50-3

siramesina

148031-34-9

eptifibatide

148152-63-0

napitano

148430-28-8

sarakalim

148564-47-0

milfasartano

148998-94-1

trecovirsene

149908-53-2

azimilide

150322-43-3

prasugrel

150490-85-0

berupipam

151126-32-8

pramlintide

151356-08-0

afovirsene

151879-73-1

aprinocarsen

152317-89-0

alniditano

152735-23-4

upidosina

152811-62-6

piboserod

153062-94-3

pumosetrag

153168-05-9

pleconaril

153420-96-3

atibeprone

153507-46-1

bibapcitide

154355-76-7

atreleutone

154361-50-9

capecitabina

154598-52-4

efavirenz

155030-63-0

emodepside

155773-59-4

ensaculina

159098-79-0

tilnoprofene arbamel

159351-69-6

everolimus

161178-07-0

lubazodone

161605-73-8

fanapanel

161832-65-1

talampanel

162635-04-3

temsirolimus

163252-36-6

clevudina

163521-12-8

vilazodone

164178-54-5

mazokalim

165800-03-3

linezolide

165800-04-4

eperezolide

167305-00-2

omapatrilato

167362-48-3

abetimus

169148-63-4

insulina detemir

169939-94-0

ruboxistaurina

170729-80-3

aprepitant

170861-63-9

reglitazar

170902-47-3

roxifibano

171228-49-2

posaconazolo

171596-29-5

tadalafil

171752-56-0

adrogolide

174402-32-5

edotecarina

174638-15-4

fosfluridina tidoxil

176161-24-3

maribavir

176894-09-0

omiloxetina

179474-81-8

prucalopride

179602-65-4

mitratapid

181785-84-2

elvucitabina

182133-25-1

arzoxifene

182167-02-8

acolbifene

182415-09-4

piclozotan

183547-57-1

gantofiban

183747-35-5

nepadutant

183849-43-6

abaperidone

184475-35-2

gefitinib

185229-68-9

alicaforsen

185954-27-2

tofimilast

187164-19-8

luliconazolo

188630-14-0

liatermina

189681-70-7

aplindoro (palindoro)

189940-24-7

daxalipram

190977-41-4

oblimersen

192314-93-5

iclaprim

192374-14-4

radafaxina

192441-08-0

lomeguatrib

192755-52-5

pralnacasan

193700-51-5

leridistim

195733-43-8

atrasentan

195962-23-3

corifollitropina alfa

196808-45-4

farglitazar

198821-22-6

merimepodib

199685-57-9

onercept

204318-14-9

edotreotide

204512-90-3

tecadenoson

204658-47-9

torapsel

205887-54-3

telbermina

206254-79-7

opebacan

206260-33-5

irampanel

208848-19-5

freselestat

208993-54-8

fiduxosina

209342-40-5

finafloxacina

211448-85-0

denufosol

211735-76-1

farampator

214548-46-6

lusaperidone

215174-50-8

rimacalib

218298-21-6

razaxaban

219846-31-8

radequinil (resequinil)

221241-63-0

fandosentan

222834-30-2

ragaglitazar

223537-30-2

rupintrivir

223661-25-4

bulachina

231277-92-2

lapatinib

247207-64-3

leconotide

250601-04-8

imiglitazar

250710-65-7

adargileukina alfa

251303-04-5

ertiprotafib

252260-02-9

posizolid

255730-18-8

artemifone

257277-05-7

iseganan

267243-28-7

canertinib

276690-58-5

iroxanadina

279215-43-9

tifenazoxide

282526-98-1

cetilistat

285571-64-4

barusiban

285983-48-4

doramapimod

290296-68-3

befetupitant

292634-27-6

dianiclina

304853-42-7

tanaproget

305391-49-5

ardenermia

308240-58-6

talactoferrinalfa

308831-61-0

sufugolix

313348-27-5

regadenoson

325715-02-4

indiplon

328538-04-1

edifoligide

329744-44-7

embeconazolo

331741-94-7

muraglitazar

331744-64-0

peliglitazar

333754-36-2

tesetaxel

350992-10-8

bifeprunox

351862-32-3

sarizotan

361343-19-3

elzasonan

366017-09-6

mubritinib

366789-02-8

rivaroxaban

380886-95-3

valtorcitabina

434283-16-6

lecozotan

446022-33-9

pelitrexol

457913-93-8

ismomultina alfa

460738-38-9

ecallantide

506433-25-6

depelestat

507453-82-9

mirococept

566906-50-1

beminafil

575458-75-2

radotermin

583057-48-1

arasertaconazolo

625095-60-5

pradefovir

640281-90-9

valopicitabina

2935 00 90

0-00-0

sulamserod

54-31-9

furosemide

57-66-9

probenecid

57-67-0

sulfaguanidina

57-68-1

solfadimidina

58-93-5

idroclorotiazide

58-94-6

clorotiazide

59-40-5

sulfachinossalina

59-66-5

acetazolamide

61-56-3

sultiame

63-74-1

sulfanilamide

64-77-7

tolbutamide

68-35-9

sulfadiazina

72-14-0

sulfatiazolo

73-48-3

bendroflumetiazide

73-49-4

quinetazone

77-36-1

clortalidone

80-13-7

alazone

80-32-0

sulfaclorpiridazina

80-34-2

gliprotiazolo

80-35-3

sulfametoxipiridazina

85-73-4

ftalilsulfatiazolo

91-33-8

benztiazide

94-19-9

solfetidolo

94-20-2

clorpropamide

96-62-8

dinsedo

98-75-9

propazolamide

102-65-8

sulfaclozina

104-22-3

benzilsolfamide

115-68-4

sulfadicramide

116-42-7

sulfaprossilina

116-43-8

succinilsulfatiazolo

119-85-7

vanildisolfamide

120-97-8

diclofenamide

121-64-2

sulocarbilato

122-11-2

sulfadimetoxina

122-16-7

sulfanitrano

122-89-4

mesolfamide

127-58-2

sulfamerazina sodica

127-65-1

tosilcloramide sodica

127-69-5

sulfafurazolo

127-71-9

sulfabenzamide

127-77-5

solfabenzo

127-79-7

sulfamerazina

128-12-1

solfadiasolfone sodico

133-67-5

triclormetiazide

135-07-9

meticlotiazide

135-09-1

idroflumetiazide

138-39-6

mafenide

138-41-0

carzenide

139-56-0

salazosolfamide

144-80-9

sulfacetamide

144-82-1

sulfametizolo

144-83-2

sulfapiridina

148-56-1

flumetiazide

152-47-6

sulfalene

316-81-4

tioproperazina

339-43-5

carbutamide

346-18-9

politiazide

451-71-8

gliesamide

473-42-7

nitrosulfatiazolo

485-24-5

ftalilsolfametiazolo

485-41-6

sulfacrisoidina

498-78-2

stearilsolfamide

515-49-1

solfatiourea

515-57-1

maleilsolfatiazolo

515-58-2

salazosulfatiazolo

515-64-0

solfisomidina

526-08-9

sulfafenazolo

535-65-9

glibutiazolo

547-32-0

solfadiazina sodica

547-44-4

solfacarbamide

554-57-4

metazolamide

565-33-3

metaesamide

599-79-1

sulfasalazina

599-88-2

sulfaperina

631-27-6

gliclopiramide

632-00-8

sulfasomizolo

636-54-4

clopamide

651-06-9

sulfametoxidiazina

664-95-9

gliciclamide

671-88-5

disulfamide

671-95-4

clofenamide

723-42-2

ditolamide

723-46-6

sulfametoxazolo

729-99-7

sulfamoxolo

742-20-1

ciclopentiazide

852-19-7

solfapirazolo

968-81-0

acetoesamide

1027-87-8

tolpentamide

1034-82-8

eptolamide

1038-59-1

gliottamide

1084-65-7

meticrano

1150-20-5

azabon

1156-19-0

tolazamide

1161-88-2

solfatolamide

1213-06-5

etebenecid

1220-83-3

sulfamonometoxina

1228-19-9

glipinamide

1421-68-7

amidefrina mesilato

1492-02-0

glibuzolo

1580-83-2

paraflutizide

1764-85-8

epitizide

1766-91-2

penflutizide

1824-52-8

bemetizide

1824-58-4

etiazide

1984-94-7

sulfasimazina

2043-38-1

butizide

2127-01-7

cloresolone

2259-96-3

ciclotiazide

2315-08-4

salazosolfadimidina

2447-57-6

sulfadoxina

2455-92-7

sulclamide

3074-35-9

glidazamide

3184-59-6

alipamide

3313-26-6

tiotixene

3436-11-1

delfantrina

3459-20-9

glimidina sodica

3563-14-2

sulfasuccinamide

3567-08-6

glisobuzolo

3568-00-1

mebutizide

3688-85-5

tiamizide

3692-44-2

tioesamide

3754-19-6

ambuside

3772-76-7

solfametomidina

3930-20-9

sotalolo

4015-18-3

solfaclomide

4267-05-4

teclotiazide

5588-16-9

altizide

5588-38-5

tolpirramide

7007-76-3

glucosolfamide

7007-88-7

butadiazamide

7195-27-9

mefruside

7456-24-8

dimetotiazina

7541-30-2

mesuprina

10238-21-8

glibenclamide

13369-07-8

sulfatrozolo

13642-52-9

soterenolo

13957-38-5

idrobentizide

14293-44-8

xipamide

14376-16-0

acido solfaloxico

15676-16-1

sulpiride

17560-51-9

metolazone

17784-12-2

solfacitina

20287-37-0

fenquizone

21132-59-2

pazossido

21187-98-4

gliclazide

21662-79-3

sulfacecolo

22736-85-2

diflumidone

22933-72-8

salazodina

23256-23-7

sulfatroxazolo

23672-07-3

levosulpiride

24243-89-8

triflumidato

24455-58-1

glicetanil

24477-37-0

glisolamide

25046-79-1

glisoxepide

26807-65-8

indapamide

26944-48-9

glibornuride

27031-08-9

sulfaguanolo

27589-33-9

azosemide

28395-03-1

bumetanide

29094-61-9

glipizide

30236-32-9

dexsotalolo

30279-49-3

suclofenide

32059-27-1

sumetizide

32295-18-4

tosifene

32797-92-5

glisentide

32909-92-5

sulfametrolo

33342-05-1

gliquidone

35273-88-2

gliflumide

36148-38-6

besunide

36980-34-4

glicaramide

37000-20-7

zinterolo

37598-94-0

glipalamide

39860-99-6

pipotiazina

42583-55-1

carmetizide

42792-26-7

isosulpride

51264-14-3

amsacrina

51803-78-2

nimesulide

51876-98-3

gliamilide

52157-91-2

galosemide

52406-01-6

uredofos

52430-65-6

glisamuride

52994-25-9

glicondamide

54063-55-7

sulfaclorazolo

55837-27-9

piretanide

56211-40-6

torasemide

56302-13-7

satranidazolo

56488-58-5

tizolemide

56488-61-0

flubepride

57479-88-6

sulmepride

60200-06-8

clorsulone

61477-95-0

monalazone disodico

63198-97-0

viroxima

64099-44-1

chisultazina

65761-24-2

sulfamazone

66644-81-3

veralipride

68291-97-4

zonisamide

68475-40-1

cipropride

68556-59-2

prosulpride

68677-06-5

lorapride

69387-87-7

tinisulpride

71010-45-2

glisindamide

72131-33-0

sulotrobano

72301-78-1

zinviroxima

72301-79-2

enviroxima

73747-20-3

sulverapride

73803-48-2

tripamide

74863-84-6

argatrobano

75820-08-5

zidapamide

77989-60-7

metibride

79094-20-5

daltrobano

80937-31-1

flosulide

81428-04-8

taltrimide

81982-32-3

alpiropride

82666-62-4

sulosemide

85320-68-9

amosulalolo

85977-49-7

tauromustina

87051-13-6

tosulur

90207-12-8

sulicrinat

90992-25-9

besulpamide

93479-97-1

glimepiride

100981-43-9

ebrotidina

101526-83-4

sematilide

103628-46-2

sumatriptan

103745-39-7

fasudil

106133-20-4

tamsulosina

107753-78-6

zafirlukast

108894-39-9

sitalidone

110311-27-8

sulofenur

111974-60-8

ritolukast

112966-96-8

domitrobano

115256-11-6

dofetilide

116649-85-5

ramatrobano

119905-05-4

delequamina

120279-96-1

dorzolamide

120688-08-6

risotilide

120824-08-0

linotrobano

121679-13-8

naratriptano

122647-31-8

ibutilide

123308-22-5

sezolamide

123663-49-0

iguratimod

125279-79-0

ersentilide

127373-66-4

sivelestat

129981-36-8

sampatrilato

133267-19-3

artilide

133276-80-9

samixogrel

136817-59-9

delavirdina

138384-68-6

metesind

138890-62-7

brinzolamide

139133-26-9

lexipafant

139133-27-0

nupafant

139308-65-9

tolafentrina

139755-83-2

sildenafile

140695-21-2

osutidina

141626-36-0

dronedarone

144494-65-5

tirofibano

144980-29-0

repinotan

146623-69-0

saprisartano

147536-97-8

bosentano

149556-49-0

susalimod

150375-75-0

relcovaptan

151140-96-4

avitriptano

154323-57-6

almotriptano

154397-77-0

napsagatrano

158751-64-5

clamikalant

159634-47-6

ibutamoren

161814-49-9

amprenavir

165538-40-9

terutroban

165668-41-7

indisulam

169590-41-4

deracoxib

169590-42-5

celecoxib

170858-33-0

sonepiprazolo

174484-41-4

tipranavir

180200-68-4

tilmacoxib

180384-56-9

clazosentan

180384-57-0

tezosentan

180918-68-7

trecetilide

181695-72-7

valdecoxib

184036-34-8

sitaxentan

185913-78-4

satavaptan

192329-42-3

prinomastat

195533-53-0

batabulina

198470-84-7

parecoxib

206361-99-1

darunavir

209733-45-9

anatibant

210538-44-6

taprizosina

210891-04-6

edonentan

219311-44-1

dabuzalgron

224785-90-4

vardenafil

226700-79-4

fosamprenavir

233254-24-5

tomeglovir

254877-67-3

ataciguat

265114-23-6

cimicoxib

266359-83-5

reparixina

268203-93-6

udenafil

287405-51-0

apratastat

287714-41-4

rosuvastatina

290815-26-8

avosentan

321915-31-5

litomeglovir

381683-92-7

ecopladib

381683-94-9

efipladib

403604-85-3

nebentan

2936 21 00

68-26-8

retinolo

302-79-4

tretinoina

4759-48-2

isotretinoina

5300-03-8

alitretinoina

2936 22 00

59-43-8

tiamina

59-58-5

prosultiamina

154-87-0

cocarbossilasi

532-40-1

tiamina monofosfato

2936 23 00

83-88-5

riboflavina

2936 24 00

81-13-0

dexpantenolo

137-08-6

calcio pantotenato

16485-10-2

pantenolo

2936 25 00

65-23-6

piridossina

2936 26 00

68-19-9

cianocobalamina

13422-51-0

idroxocobalamina

13422-55-4

mecobalamina

13870-90-1

cobamamide

2936 27 00

50-81-7

acido ascorbico

134-03-2

ascorbato di sodio

2936 28 00

9002-96-4

tocofersolano

40516-48-1

tretinoina tocoferile

61343-44-0

tocofenoxato

2936 29 00

59-30-3

acido folico

1492-18-8

folinato di calcio

58-85-5

biotina

50-14-6

ergocalciferolo

59-67-6

acido nicotinico

67-97-0

colecalciferolo

84-80-0

fitomenadione

98-92-0

nicotinamide

492-85-3

nicofolina

5988-22-7

fitonadiolo sodio difosfato

19356-17-3

calcifediolo

32222-06-3

calcitriolo

54573-75-0

doxercalciferolo

55721-11-4

secalciferolo

83805-11-2

falecalcitriolo

2936 90 00

137-76-8

cetotiamina

137-86-0

octotiamina

6092-18-8

cicotiamina

41294-56-8

alfacalcidolo

2937 11 00

12629-01-5

somatropina

82030-87-3

somatrem

89383-13-1

somidobovo

96353-48-9

somagrebovo

102733-72-2

sometripor

102744-97-8

sometribovo

106282-98-8

somalapor

119693-74-2

somenopor

123212-08-8

somatosalm

126752-39-4

somavubovo

129566-95-6

somfasepor

2937 12 00

11061-68-0

insulina, umana

2937 19 00

0-00-0

corticorelina

0-00-0

insulina defalano

50-56-6

oxitocina

50-57-7

lipressina

56-59-7

felipressina

113-78-0

demoxitocina

113-79-1

argipressina

113-80-4

argiprestocina

1393-25-5

secretina

3397-23-7

ornipressina

9002-60-2

corticotropina

9002-61-3

gonadotropina corionica

9002-68-0

follitropina alfa

9002-70-4

gonadotropina serica

9002-71-5

tirotropina

9002-79-3

intermedina

9004-12-0

insulina dalanato

9007-12-9

calcitonina

11000-17-2

vasopressina iniettabile

11118-25-5

calcitonina, ratto

12279-41-3

seractide

12321-44-7

calcitonina, suina

14636-12-5

terlipressina

16679-58-6

desmopressina

16941-32-5

glucagone

16960-16-0

tetracosactide

17692-62-5

norleusactide

20282-58-0

tricosactide

21215-62-3

calcitonina, umana

22572-04-9

codactide

24305-27-9

protirelina

24870-04-0

giractide

26112-29-8

calcitonina, bovina

33515-09-2

gonadorelina

33605-67-3

cargutocina

34273-10-4

saralasina

34765-96-3

alsactide

37025-55-1

carbetocina

38234-21-8

fertirelina

38916-34-6

somatostatina

47931-80-6

tosactide

47931-85-1

calcitonina, salmone

52232-67-4

teriparatide

53714-56-0

leuprorelina

54017-73-1

murodermin

57014-02-5

calcitonina, anguille

57773-63-4

triptorelina

57773-65-6

deslorelina

57982-77-1

buserelina

60731-46-6

elcatonina

62305-86-6

orotirelina

65807-02-5

goserelin

66866-63-5

lutrelina

68562-41-4

mecasermina

68859-20-1

insulina argina

69558-55-0

timopentina

76712-82-8

istrelina

76932-56-4

nafarelina

77727-10-7

nacartocina

78664-73-0

posatirelina

83150-76-9

octreotide

83930-13-6

somatorelina

85466-18-8

timocartina

86168-78-7

sermorelina

89662-30-6

detirelix

90243-66-6

montirelina

95729-65-0

azetirelina

97048-13-0

urofollitropina

100016-62-4

calcitonina, pollo

103300-74-9

taltirelina

103451-84-9

avicatonina

105250-86-0

ebiratide

105953-59-1

dumorelina

111212-85-2

ersofermina

116094-23-6

insulina asparta

120287-85-6

cetrorelix

124904-93-4

ganirelix

127932-90-5

ramorelix

140703-49-7

avorelina

140703-51-1

examorelina

144743-92-0

teverelix

144916-42-7

sonermina

146706-68-5

rismorelina

147859-97-0

peforelina

150490-84-9

folitropina beta

152923-57-4

lutropina alfa

157238-32-9

cetermina

158861-67-7

pralmorelina

159768-75-9

labradimil

160337-95-1

insulina glargina

165101-51-9

becaplermina

170851-70-4

ipamorelina

177073-44-8

coriogonadotropina alfa

178535-93-8

abrineurina

182212-66-4

avotermina

183552-38-7

abarelix

186018-45-1

metreleptina

204656-20-2

liraglutide

207748-29-6

insulina glulisina

214766-78-6

degarelix

218620-50-9

pegvisomant

287714-30-1

teduglutide

308079-72-3

timostimulina

345663-45-8

ormone paratiroideo

2937 21 00

50-23-7

idrocortisone

50-24-8

prednisolone

53-03-2

prednisone

53-06-5

cortisone

2937 22 00

0-00-0

zoticasone

50-02-2

desametasone

53-33-8

parametasone

53-34-9

fluprednisolone

67-73-2

fluocinolone acetonide

124-94-7

triamcinolone

127-31-1

fludrocortisone

152-97-6

fluocortolone

338-95-4

isoflupredone

356-12-7

fluocinonide

378-44-9

betametasone

382-67-2

desossimetasone

426-13-1

fluorometolone

595-52-8

descinolone

1524-88-5

fludroxicortide

2135-17-3

flumetasone

2193-87-5

fluprednidene

2355-59-1

drocinonide

2557-49-5

diflorasone

2607-06-9

diflucortolone

2825-60-7

formocortal

3093-35-4

alcinonide

3385-03-3

flunisolide

3693-39-8

fluclorolone acetonide

3841-11-0

fluperolone

3924-70-7

amcinafal

4419-39-0

beclometasone

4732-48-3

meclorisone

4828-27-7

clocortolone

4989-94-0

triamcinolone furetonide

5251-34-3

cloprednolo

5534-05-4

betametasone acibutato

5611-51-8

triamcinolone esacetonide

7008-26-6

diclorisone

7332-27-6

amcinafide

19705-61-4

cicortonide

21365-49-1

tralonide

23674-86-4

difluprednato

24320-27-2

alocortolone

25092-07-3

dimesone

25122-41-2

clobetasolo

26849-57-0

triclonide

28971-58-6

acrocinonide

31002-79-6

triamcinolone benetonide

33124-50-4

fluocortin

35135-68-3

cormetasone

50629-82-8

alometasone

51022-69-6

amcinonide

52080-57-6

cloroprednisone

54063-32-0

clobetasone

57781-15-4

alopredone

58497-00-0

procinonide

58524-83-7

ciprocinonide

59497-39-1

naflocort

60135-22-0

flumossonide

67452-97-5

alclometasone

74131-77-4

ticabesone

78467-68-2

locicortolone dicibato

83880-70-0

desametasone acefurato

85197-77-9

tipredano

87116-72-1

timobesone

98651-66-2

ulobetasolo

103466-73-5

icometasone enbutato

105102-22-5

mometasone

106033-96-9

itrocinonide

123013-22-9

amelometasone

199331-40-3

dicloacetato di etiprednol

2937 23 00

50-28-2

estradiolo

50-50-0

estradiolo benzoato

52-76-6

linestrenolo

53-16-7

estrone

57-63-6

etinilestradiolo

57-83-0

progesterone

67-95-8

quingestrone

68-22-4

noretisterone

68-23-5

noretinodrel

68-96-2

idrossiprogesterone

72-33-3

mestranolo

79-64-1

dimetisterone

152-43-2

quinestrolo

152-62-5

didrogesterone

313-05-3

azacosterolo

337-03-1

flugestone

432-60-0

allilestrenolo

434-03-7

etisterone

514-68-1

estriolo succinato

520-85-4

medrossiprogesterone

547-81-9

epiestriolo

566-48-3

formestano

630-56-8

idrossiprogesterone caproato

797-63-7

levonorgestrel

809-01-8

edogestrone

848-21-5

norgestrienone

850-52-2

altrenogest

896-71-9

tigestolo

965-90-2

etilestrenolo

977-79-7

medrogestone

979-32-8

estradiolo valerato

1169-79-5

quinestradolo

1231-93-2

etinodiolo

1253-28-7

gestonorone caproato

1961-77-9

clormadinone

2363-58-8

epitiostanolo

2740-52-5

anagestone

2998-57-4

estramustina

3124-93-4

etinerone

3538-57-6

aloprogesterone

3562-63-8

megestrolo

3571-53-7

estradiolo undecilato

3643-00-3

ossogestone

4140-20-9

estrapronicato

5192-84-7

trengestone

5367-84-0

clomegestone

5630-53-5

tibolone

5633-18-1

melengestrolo

5941-36-6

estrazinolo

6533-00-2

norgestrel

6795-60-4

norvinisterone

7001-56-1

pentagestrone

7004-98-0

epimestrolo

7690-08-6

segesterone

10116-22-0

demegestone

10322-73-3

estrofurato

10448-96-1

almestrone

10592-65-1

quingestanolo

13563-60-5

norgesterone

13885-31-9

orestrato

14340-01-3

gestadienolo

15262-77-8

delmadinone

16320-04-0

gestrinone

16915-71-2

cingestolo

19291-69-1

gestaclone

20047-75-0

clogestone

23163-42-0

metinodiolo

23873-85-0

proligestone

25092-41-5

norgestomet

28014-46-2

poliestradiolo fosfato

30781-27-2

amadinone

34184-77-5

promegestone

34816-55-2

mossestrolo

35189-28-7

norgestimato

39219-28-8

promestriene

39791-20-3

nilestriolo

52279-58-0

metogest

54024-22-5

desogestrel

54048-10-1

etonogestrel

54063-31-9

cismadinone

54063-33-1

clossestradiolo

58691-88-6

nomegestrolo

60282-87-3

gestodene

65928-58-7

dienogest

74513-62-5

trimegestone

80471-63-2

epostano

105149-04-0

osaterone

110072-15-6

tosagestina

129453-61-8

fulvestrant

139402-18-9

alestramustina

2937 29 00

52-39-1

aldosterone

52-78-8

noretandrolone

53-39-4

oxandrolone

53-43-0

prasterone

58-18-4

metiltestosterone

58-19-5

drostanolone

58-22-0

testosterone

64-85-7

desossicortone

67-81-2

penmesterolo

72-63-9

metandienone

76-43-7

fluoximesterone

76-47-1

idrocortamato

83-43-2

metilprednisolone

145-12-0

ossimesterone

145-13-1

pregnenolone

152-58-9

cortodoxone

153-00-4

metenolone

434-07-1

ossimetolone

434-22-0

nandrolone

521-10-8

metandriolo

521-11-9

mestanolone

521-18-6

androstanolone

595-77-7

algestone

599-33-7

prednilidene

638-94-8

desonide

797-58-0

norboletone

846-48-0

boldenone

965-93-5

metribolone

968-93-4

testolattone

976-71-6

canrenone

1093-58-9

clostebol

1110-40-3

cortivasolo

1247-42-3

meprednisone

1254-35-9

oxabolone cipionato

1424-00-6

mesterolone

1491-81-2

bolmantalato

1605-89-6

bolasterone

2098-66-0

ciproterone

2205-73-4

tiomesterone

2320-86-7

enestebolo

2454-11-7

formebolone

2487-63-0

quinbolone

2668-66-8

medrisone

3570-10-3

benorterone

3625-07-8

mebolazina

3638-82-2

propetandrolo

3704-09-4

mibolerone

3764-87-2

trestolone

5055-42-5

silandrone

5060-55-9

prednisolone steaglato

5197-58-0

stenbolone

5591-27-5

clometerone

5626-34-6

prednisolamato

5714-75-0

prednazato

5874-98-6

testosterone chetolaurato

6693-90-9

prednazolina

7483-09-2

mesabolone

7753-60-8

anecortave

10161-33-8

trenbolone

10418-03-8

stanozololo

13085-08-0

mazipredone

13583-21-6

norclostebol

13647-35-3

trilostano

14484-47-0

deflazacort

16915-78-9

bolenolo

17021-26-0

calusterone

17230-88-5

danazolo

17332-61-5

isoprednidene

18118-80-4

oxisopred

19120-01-5

idrossistenozolo

19888-56-3

fluazacort

20423-99-8

deprodone

21362-69-6

mepitiostano

24358-76-7

nivacortolo

29069-24-7

prednimustina

33122-60-0

nordinone

33765-68-3

oxendolone

41020-79-5

dicirenone

43169-54-6

mesrenoato potassico

49697-38-3

rimexolone

49847-97-4

prorenoato potassico

50801-44-0

cortisuzolo

51333-22-3

budesonide

51354-32-6

nisterima

53016-31-2

norelgestromina

53608-96-1

clossotestosterone

60023-92-9

roxibolone

60607-35-4

topterone

61951-99-3

tixocortolo

63014-96-0

delanterone

65415-41-0

nicocortonide

66877-67-6

domoprednato

67392-87-4

drospirenone

73771-04-7

prednicarbato

74050-20-7

idrocortisone aceponato

74220-07-8

spirorenone

76675-97-3

resocortol

77016-85-4

plomestano

79243-67-7

rosterolone

83625-35-8

amebucort

84371-65-3

mifepristone

86401-95-8

metilprednisolone aceponato

87952-98-5

mespirenone

89672-11-7

cioteronel

90350-40-6

metilprednisolone suleptanato

91935-26-1

toripristone

96301-34-7

atamestano

98319-26-7

finasteride

105051-87-4

minamestano

107000-34-0

zanoterone

107724-20-9

eplerenone

107868-30-4

exemestano

119169-78-7

epristeride

120815-74-9

butixocort

129260-79-3

loteprednolo

137099-09-3

turosteride

141845-82-1

ciclesonide

144459-70-1

rofleponide

154229-19-3

abiraterone

159811-51-5

uliprisnil

164656-23-9

dutasteride

199396-76-4

asoprisnil

222732-94-7

ecamato di asoprisnil

2937 31 00

51-43-4

epinefrina

2937 39 00

51-41-2

norepinefrina

329-65-7

racepinefrina

2937 40 00

55-03-8

levotiroxina sodica

3130-96-9

ratironina

6893-02-3

liotironina

9010-34-8

tiroglobulina

2937 50 00

363-24-6

dinoprostone

551-11-1

dinoprost

745-65-3

alprostadil

33813-84-2

deprostile

35121-78-9

epoprostenolo

35700-23-3

carboprost

40665-92-7

cloprostenolo

40666-16-8

fluprostenolo

51953-95-8

doxaprost

54120-61-5

prostalene

55028-70-1

arbaprostile

56695-65-9

rosaprostolo

59122-46-2

misoprostolo

59619-81-7

etiprostone

60325-46-4

sulprostone

61263-35-2

meteneprost

61557-12-8

penprostene

62524-99-6

delprostenato

62559-74-4

frossiprost

63266-93-3

eganoprost

64318-79-2

gemeprost

67040-53-3

tiprostanide

67110-79-6

luprostiolo

69381-94-8

fenprostalene

69648-38-0

butaprost

69648-40-4

oxoprostolo

69900-72-7

trimoprostile

70667-26-4

ornoprostile

71097-83-1

nileprost

71116-82-0

tiaprost

73121-56-9

enprostile

73647-73-1

viprostolo

73873-87-7

iloprost

74176-31-1

alfaprostolo

77287-05-9

rioprostil

79360-43-3

nocloprost

79672-88-1

piriprost

80225-28-1

tilsuprost

81026-63-3

enisoprost

81845-44-5

ciprostene

81846-19-7

treprostinil

83997-19-7

ataprost

85505-64-2

vapiprost

86348-98-3

flunoprost

87269-59-8

naxaprostene

88430-50-6

beraprost

88852-12-4

limaprost

88931-51-5

clinprost

88980-20-5

mexiprostil

90243-98-4

dimoxaprost

90693-76-8

eptaloprost

95722-07-9

cicaprost

105674-77-9

lanprostone

108945-35-3

taprostene

110845-89-1

remiprostolo

120373-36-6

unoprostone

122946-42-3

spiriprostile

130209-82-4

latanoprost

136892-64-3

ecraprost

139403-31-9

pimilprost

155206-00-1

bimatoprost

209860-87-7

tafluprost

256382-08-8

rivenprost

333963-40-9

lubiprostone

2937 90 00

104-14-3

octopamina

13074-00-5

azastene

83646-97-3

inocoterone

2938 10 00

153-18-4

rutoside

520-27-4

diosmina

7085-55-4

troxerutina

23869-24-1

monosserutina

30851-76-4

etoxazorutoside

2938 90 10

71-63-6

digitossina

1111-39-3

acetildigitossina

1405-76-1

gitalina, amorfa

3261-53-8

gitalossina

7242-04-8

pengitossina

10176-39-3

gitoformato

17575-22-3

lanatoside C

17598-65-1

deslanoside

20830-75-5

digossina

30685-43-9

metildigossina

36983-69-4

actodigina

2938 90 90

466-06-8

proscillaridina

8063-80-7

polisaponina

14144-06-0

disogluside

17226-75-4

kelloside

18719-76-1

keracianina

29767-20-2

teniposide

33156-28-4

ramnodigina

33396-37-1

meproscillarina

33419-42-0

etoposide

99759-19-0

ticheside

100345-64-0

siagoside

131129-98-1

mipragoside

150332-35-7

pamacheside

2939 11 00

76-41-5

oximorfone

76-42-6

oxicodone

125-28-0

diidrocodeina

125-29-1

idrocodone

466-90-0

tebacone

466-99-9

idromorfone

509-67-1

folcodina

639-48-5

nicomorfina

14521-96-1

etorfina

52485-79-7

buprenorfina

2939 19 00

62-67-9

nalorfina

128-62-1

noscapina

143-52-2

metopone

427-00-9

desomorfina

465-65-6

naloxone

466-97-7

normorfina

467-15-2

norcodeina

467-18-5

mirofina

509-56-8

metildiidromorfina

808-24-2

nicodicodina

2183-56-4

idromorfinolo

3688-66-2

nicocodina

4406-22-8

ciprenorfina

7125-76-0

codoxima

14357-78-9

diprenorfina

16008-36-9

metildesorfina

16549-56-7

omprenorfina

16590-41-3

naltrexone

16676-26-9

nalmessone

20290-10-2

morfina glucuronide

20594-83-6

nalbufina

23758-80-7

alletorfina

25333-77-1

acetorfina

42281-59-4

oxilorfano

55096-26-9

nalmefene

68616-83-1

pentamorfone

69373-95-1

diproteverina

72060-05-0

conorfone

77287-89-9

xorfanolo

88939-40-6

semorfone

152657-84-6

nalfurafina

2939 20 00

84-55-9

viquidil

1301-42-4

euprocina

2939 41 00

90-81-3

racefedrina

2939 42 00

90-82-4

pseudoefedrina

2939 43 00

492-39-7

catina

2939 49 00

530-54-1

metoxifedrina

7681-79-0

etafedrina

14838-15-4

fenilpropanolamina

26652-09-5

ritodrina

2939 51 00

3736-08-1

fenetillina

2939 59 00

314-35-2

etamifillina

317-34-0

aminofillina

437-74-1

xantinolo nicotinato

479-18-5

diprofillina

519-30-2

dimetazano

519-37-9

etofillina

523-87-5

dimenidrinato

603-00-9

proxifillina

606-90-6

piprinidrinato

1703-48-6

dimabefillina

2016-63-9

bamifillina

4499-40-5

colina teofillinato

5634-38-8

guaifillina

6493-05-6

pentoxifillina

10001-43-1

pimefillina

10226-54-7

lomifillina

13460-98-5

teodrenalina

15518-82-8

metescufillina

15766-94-6

teofillina efedrina

17243-56-0

visnafillina

17243-70-8

triclofillina

17692-30-7

diniprofillina

17693-51-5

prometazina teoclato

18428-63-2

acefillina piperazina

30924-31-3

cafaminolo

36921-54-7

xantifibrato

41078-02-8

enprofillina

53403-97-7

piridofillina

54063-54-6

reproterolo

54504-70-0

etofillina clofibrato

55242-55-2

propentofillina

57076-71-8

denbufillina

58166-83-9

cafedrina

65184-10-3

teoprololo

69975-86-6

doxofillina

70788-27-1

acefillina clofibrolo

79712-55-3

tazifillina

80288-49-9

furafillina

80294-25-3

mexafillina

81792-35-0

teopranitolo

82190-91-8

flufillina

85118-43-0

fluprofillina

90162-60-0

isbufillina

90749-32-9

laprafillina

98204-48-9

spirofillina

98833-92-2

stacofillina

100324-81-0

lisofillina

102144-78-5

tameridone

105102-21-4

torbafillina

107767-55-5

albifillina

110390-84-6

perbufillina

116763-36-1

nestifillina

132210-43-6

cipamfillina

136145-07-8

arofilina

151159-23-8

midaxifillina

151581-23-6

apaxifillina

155270-99-8

istradefillina

166374-49-8

naxifillina

2939 61 00

60-79-7

ergometrina

2939 62 00

113-15-5

ergotamina

2939 69 00

50-37-3

lisergide

113-42-8

metilergometrina

361-37-5

metisergide

511-12-6

diidroergotamina

3031-48-9

acetergamina

5793-04-4

propisergide

7125-71-5

tochizina

17692-51-2

metergolina

18016-80-3

lisuride

22336-84-1

metergotamina

25614-03-3

bromocriptina

27848-84-6

nicergolina

36945-03-6

lergotrile

37686-84-3

terguride

57935-49-6

tiomergina

59032-40-5

disulergina

59091-65-5

delergotrile

60019-20-7

brazergolina

64795-23-9

etisulergina

64795-35-3

mesulergina

66104-22-1

pergolide

66759-48-6

desocriptina

74627-35-3

cianergolina

77650-95-4

proterguride

81409-90-7

cabergolina

81968-16-3

mergocriptina

83455-48-5

bromerguride

87178-42-5

dosergoside

88660-47-3

epicriptina

107052-56-2

romergolina

108674-86-8

sergolexolo

121588-75-8

amesergide

2939 91 00

537-46-2

metamfetamina

2939 99 00

0-00-0

exatecan alideximer

50-39-5

proteobromina

50-55-5

reserpina

52-88-0

atropina metonitrato

53-18-9

bietaserpina

54-49-9

metaraminolo

57-22-7

vincristina

57-94-3

tubocurarina cloruro

80-49-9

omatropina metilbromuro

80-50-2

octatropina metilbromuro

84-36-6

sirosingopina

86-13-5

benzatropina

90-39-1

sparteina

90-69-7

lobelina

131-01-1

deserpidina

143-92-0

tropenzilina bromuro

357-70-0

galantamina

365-26-4

oxilofrina

428-07-9

atromepina

477-30-5

demecolcina

486-56-6

cotinina

495-83-0

tigloidina

511-55-7

xenitropio bromuro

520-52-5

psilocibina

522-87-2

acido yoimbico

524-83-4

etibenzatropina

533-08-4

tropiglina

546-06-5

conexina

585-14-8

poschina

602-40-4

cieptropina

602-41-5

tiocolchicoside

604-51-3

deptropina

865-04-3

metoserpidina

865-21-4

vinblastina

865-24-7

vinglicinato

1028-33-7

pentifillina

1178-28-5

metoserpato

1242-69-9

decitropina

1617-90-9

vincamina

2589-47-1

prajmalio bitartrato

3735-85-1

mefeserpina

3784-89-2

fenactropinio cloruro

4438-22-6

atropina ossido

4880-88-0

vinburnina

4880-92-6

apovincamina

4914-30-1

deidroemetina

5610-40-2

securinina

5627-46-3

clobenztropina

5868-06-4

fentonio bromuro

7008-24-4

cloroserpidina

7008-42-6

acronina

7009-65-6

prampina

10405-02-4

trospio cloruro

15130-91-3

sultroponio

15180-03-7

alcuronio cloruro

15228-71-4

vinrosidina

15790-02-0

tropodifene

17127-48-9

glaziovina

19410-02-7

tropirina

19877-89-5

vincanolo

22254-24-6

ipratropio bromuro

23360-92-1

vinleurosina

24815-24-5

rescinnamina

25573-43-7

eseridina

25775-90-0

zucapsaicina

29025-14-7

butropio bromuro

30286-75-0

ossitropio bromuro

33335-58-9

dimetiltubocurarinio cloruro

40796-97-2

bemesetron

42971-09-5

vinpocetina

47562-08-3

loraimina

51598-60-8

cimetropio bromuro

53643-48-4

vindesina

53862-81-0

detajmio bitartrato

54022-49-0

vinformide

57475-17-9

brovincamina

57694-27-6

vinpolina

58337-35-2

elliptinio acetato

63516-07-4

flutropio bromuro

64294-94-6

tropabazato

65285-58-7

vincantrile

67699-40-5

vinzolidina

68170-69-4

vinepidina

71031-15-7

catinone

71486-22-1

vinorelbina

72238-02-9

retelliptina

73573-42-9

rescimetolo

74709-54-9

vindeburnolo

76352-13-1

tropapride

79467-19-9

sintropio bromuro

81571-28-0

vinleucinolo

81600-06-8

vintriptolo

83482-77-3

vinmegallato

85181-40-4

tropanserina

88199-75-1

sevitropio mesilato

89565-68-4

tropisetron

91421-42-0

rubitecan

97682-44-5

irinotecano

105118-14-7

datelliptio cloruro

109889-09-0

granisetron

113932-41-5

tematropio metilsolfato

117086-68-7

ricasetron

123258-84-4

itasetron

123286-00-0

vinfosiltina

123482-22-4

zatosetron

123948-87-8

topotecano

135905-89-4

mirisetron

139404-48-1

tiotropio bromuro

149882-10-0

lurtotecano

162652-95-1

vinflunina

171335-80-1

exatecan

203066-49-3

pegamotecan

215604-75-4

afeletecan

220997-97-7

diflomotecan

220998-10-7

elomotecan

256411-32-2

belotecan

292618-32-7

gimatecan

2940 00 00

488-69-7

fosfructosio

585-86-4

lattitolo

4618-18-2

lattulosio

7585-39-9

betadex

10016-20-3

alfadex

10310-32-4

tribenoside

15351-13-0

nicofuranoso

15879-93-3

cloralosio

29899-95-4

clobenoside

33779-37-2

salprotoside

54182-58-0

sucralfato

55902-93-7

mebenoside

56824-20-5

amiprilosio

57680-56-5

sucrosofato

96427-12-2

lattalfato

132682-98-5

glufosfamide

133692-55-4

seprilosio

179067-42-6

tafluposide

187269-40-5

bimosiamose

2941 10 00

26787-78-0

amoxicillina

69-53-4

ampicillina

6489-97-0

metampicillina

33817-20-8

pivampicillina

61-32-5

meticillina

61-33-6

benzilpenicillina

61-72-3

cloxacillina

66-79-5

oxacillina

87-08-1

fenossimetilpenicillina

87-09-2

almecillina

147-52-4

nafcillina

147-55-7

feneticillina

525-94-0

adicillina

551-27-9

propicillina

751-84-8

benetamina penicillina

983-85-7

penamecillina

1538-09-6

benzilpenicillina benzatinica

1596-63-0

chinacillina

1926-48-3

fenbenicillina

1926-49-4

clometocillina

3116-76-5

dicloxacillina

3485-14-1

ciclacillina

3511-16-8

etacillina

3736-12-7

levopropicillina

4697-36-3

carbenicillina

4780-24-9

isopropicillina

5250-39-5

flucloxacillina

6011-39-8

clemizolo-penicillina

7009-88-3

feniracillina

10004-67-8

amantocillina

15949-72-1

prazocillina

17243-38-8

azidocillina

22164-94-9

suncillina

26552-51-2

tifencillina

26774-90-3

epicillina

27025-49-6

carfecillina

34787-01-4

ticarcillina

35531-88-5

carindacillina

37091-66-0

azlocillina

40966-79-8

sarpicillina

41744-40-5

sulbenicillina

47747-56-8

talampicillina

50972-17-3

bacampicillina

51154-48-4

fibracillina

51481-65-3

mezlocillina

53861-02-2

oxetacillina

54340-65-7

furbucillina

55530-41-1

rotamicillina

55975-92-3

pirbenicillina

56211-43-9

tameticillina

61477-96-1

piperacillina

63358-49-6

aspoxicillina

63469-19-2

apalcillina

66148-78-5

temocillina

66327-51-3

fuzlocillina

67337-44-4

sarmoxicillina

69414-41-1

piridicillina

76497-13-7

sultamicillina

78186-33-1

fumoxicillina

82509-56-6

piroxicillina

86273-18-9

lenampicillina

98048-07-8

fomidacillina

151287-22-8

tobicilina

2941 20 80

57-92-1

streptomicina

4480-58-4

streptoniazide

11011-72-6

bluensomicina

94554-99-1

paldimicina

2941 30 00

57-62-5

clortetraciclina

60-54-8

tetraciclina

79-57-2

oxitetraciclina

127-33-3

demeclociclina

564-25-0

doxiciclina

751-97-3

rolitetraciclina

808-26-4

sanciclina

914-00-1

metaciclina

987-02-0

demeciclina

992-21-2

limeciclina

1110-80-1

pipaciclina

1181-54-0

clomociclina

2013-58-3

meclociclina

4599-60-4

penimepiciclina

5585-59-1

nitrociclina

5874-95-3

amiciclina

10118-90-8

minociclina

15301-82-3

pecociclina

15590-00-8

etamociclina

15599-51-6

apiciclina

16259-34-0

penimociclina

16545-11-2

guameciclina

31770-79-3

megluciclina

58298-92-3

colimeciclina

220620-09-7

tigeciclina

2941 40 00

56-75-7

cloramfenicolo

847-25-6

racefenicolo

13838-08-9

azidamfenicolo

15318-45-3

tiamfenicolo

31342-36-6

pantotenato di cloramfenicolo composto

76639-94-6

florfenicolo

2941 50 00

114-07-8

eritromicina

527-75-3

beritromicina

53066-26-5

lexitromicina

62013-04-1

diritromicina

80214-83-1

roxitromicina

81103-11-9

claritromicina

82664-20-8

fluritromicina

84252-03-9

eritromicina stinoprato

96128-89-1

eritromicina acistrato

110480-13-2

idremcinal

2941 90 00

0-00-0

actagardina

0-00-0

ardacina

0-00-0

ozogamicina

50-07-7

mitomicina

50-59-9

cefaloridina

50-76-0

dactinomicina

53-79-2

puromicina

59-01-8

kanamicina

66-81-9

cicloesimide

68-41-7

cicloserina

113-73-5

gramicidina S

115-02-6

azaserina

119-04-0

framicetina

125-65-5

pleuromulina

126-07-8

griseofulvina

153-61-7

cefalotina

154-21-2

lincomicina

303-81-1

novobiocina

480-49-9

filipina

580-74-5

xantocillina

636-47-5

stallimicina

801-52-5

porfiromicina

859-07-4

cefaloram

1018-71-9

pirrolnitrina

1066-17-7

colistina

1391-41-9

endomicina

1392-21-8

chitasamicina

1393-87-9

fusafungina

1394-02-1

acimicina

1397-89-3

amfotericina B

1400-61-9

nistatina

1401-69-0

tilosina

1402-81-9

ambomicina

1402-82-0

amfomicina

1402-84-2

antelmicina

1403-17-4

candicidina

1403-47-0

duazomicina

1403-66-3

gentamicina

1403-71-0

amicina

1403-99-2

mitogillina

1404-04-2

neomicina

1404-08-6

neutramicina

1404-15-5

nogalamicina

1404-20-2

peliomicina

1404-26-8

polimixina B

1404-48-4

relomicina

1404-55-3

ristocetina

1404-59-7

rutamicina

1404-64-4

sparsomicina

1404-74-6

streptovaricina

1404-88-2

tirotricina

1404-90-6

vancomicina

1405-00-1

viridofulvina

1405-52-3

solfomixina

1405-87-4

bacitracina

1405-97-6

gramicidina

1407-05-2

metocidina

1695-77-8

spectinomicina

2750-76-7

rifamide

2751-09-9

troleandomicina

3577-01-3

cefaloglicina

3922-90-5

oleandomicina

3930-19-6

rufocromomicina

4117-65-1

aspartocina

4434-05-3

cumamicina

4564-87-8

carbomicina

4696-76-8

bekanamicina

4803-27-4

antramicina

5575-21-3

cefalonio

6990-06-3

acido fusidico

6998-60-3

rifamicina

7542-37-2

paromomicina

7644-67-9

azotomicina

7681-93-8

natamicina

8025-81-8

spiramicina

8052-16-2

cactinomicina

9014-02-2

zinostatina

10118-85-1

lidimicina

10206-21-0

cefacetrile

11003-38-6

capreomicina

11006-70-5

olivomicina

11006-76-1

ostreogricina

11006-76-1

pristinamicina

11006-76-1

virginiamicina

11006-76-1

micamicina

11014-70-3

levorina

11015-37-5

bambermicina

11029-70-2

eliomicina

11033-34-4

steffimicina

11043-99-5

mitomalcina

11048-13-8

nebramicina

11048-15-0

kalafungina

11051-71-1

avilamicina

11056-06-7

bleomicina

11056-09-0

ranimicina

11056-11-4

biniramicina

11056-12-5

cirolemicina

11056-14-7

mitocarcina

11056-15-8

mitospero

11056-16-9

nifungina

11096-49-4

partricina

11115-82-5

enramicina

11121-32-7

mepartricina

12650-69-0

mupirocina

12772-35-9

butirosina

13058-67-8

lucimicina

13292-46-1

rifampicina

14289-25-9

diproleandomicina

15686-71-2

cefalexina

16846-24-5

josamicina

17090-79-8

monensina

18323-44-9

clindamicina

18378-89-7

plicamicina

18883-66-4

streptozocina

19504-77-9

pecilocina

20830-81-3

daunorubicina

21102-49-8

volpristina

21593-23-7

cefapirina

22733-60-4

siccanina

23110-15-8

fumagillina

23155-02-4

fosfomicina

23214-92-8

doxorubicina

23477-98-7

sedecamicina

24280-93-1

acido micofenolico

25546-65-0

ribostamicina

25953-19-9

cefazolina

25999-31-9

lasalocide

26631-90-3

brobactam

26973-24-0

ceftezolo

27661-27-4

benassibina

28022-11-9

megalomicina

30387-39-4

colistimetato di sodio

31101-25-4

mirincamicina

32385-11-8

sisomicina

32886-97-8

pivmecillinam

32887-01-7

mecillinam

32986-56-4

tobramicina

32988-50-4

viomicina

33103-22-9

enviomicina

34444-01-4

cefamandolo

34493-98-6

dibekacina

35457-80-8

midecamicina

35607-66-0

cefoxitina

35775-82-7

maridomicina

35834-26-5

rosaramicina

36441-41-5

lividomicina

36889-15-3

betamicina

36920-48-6

cefoxazolo

37305-75-2

actaplanina

37321-09-8

apramicina

37332-99-3

avoparcina

37517-28-5

amikacina

37717-21-8

flurocitabina

38129-37-2

bicozamicina

38821-53-3

cefradina

39685-31-9

cefuracetima

41952-52-7

cefcanel

47917-41-9

primicina

50370-12-2

cefadroxil

50846-45-2

bacmecillinam

50935-04-1

carubicina

50935-71-2

mocimicina

51025-85-5

arbekacina

51627-14-6

cefatrizina

51627-20-4

cefaparolo

51762-05-1

cefroxadina

52093-21-7

micronomicina

52231-20-6

cefrotile

53003-10-4

salinomicina

53228-00-5

cetociclina

53994-73-3

cefacloro

54083-22-6

zorubicina

54182-61-5

vistatolone

54182-65-9

azalomicina

54818-11-0

cefsumide

55134-13-9

narasina

55268-75-2

cefuroxima

55297-95-5

tiamulina

55779-06-1

astromicina

55870-64-9

pentisomicina

56124-62-0

valrubicina

56187-47-4

cefazedone

56283-74-0

laidlomicina

56377-79-8

nosieptide

56391-56-1

netilmicina

56420-45-2

epirubicina

56592-32-6

efrotomicina

56689-42-0

repromicina

56796-20-4

cefmetazolo

57576-44-0

aclarubicina

57847-69-5

cefedrolor

58152-03-7

isepamicina

58665-96-6

cefazaflur

58857-02-6

ambruticina

58944-73-3

sinefungina

58957-92-9

idarubicina

58970-76-6

ubenimex

59733-86-7

butikacina

59794-18-2

paulomicina

59865-13-3

ciclosporina

60925-61-3

ceforanide

61036-62-2

teicoplanina

61270-58-4

cefonicid

61379-65-5

rifapentina

61622-34-2

cefotiam

62107-94-2

plauracina

62587-73-9

cefsulodina

62893-19-0

cefoperazone

63521-85-7

esorubicina

63527-52-6

cefotaxima

64221-86-9

imipenem

64314-52-9

medorubicina

64952-97-2

latamoxef

65052-63-3

cefetamet

65057-90-1

talisomicina

65085-01-0

cefmenoxima

65195-55-3

abamectina

65307-12-2

cefetrizolo

66211-92-5

detorubicina

66474-36-0

cefivitril

66508-53-0

fosmidomicina

66887-96-5

propikacina

68247-85-8

peplomicina

68373-14-8

sulbactam

68401-81-0

ceftizoxima

69712-56-7

cefotetan

69739-16-8

cefodizima

70288-86-7

ivermectina

70639-48-4

etisomicina

70774-25-3

leurubicina

70797-11-4

cefpiramide

71048-88-9

ceftiossido

71628-96-1

menogarile

72496-41-4

pirarubicina

72558-82-8

ceftazidima

72559-06-9

rifabutina

73384-59-5

ceftriaxone

73684-69-2

mirosamicina

74014-51-0

rokitamicina

75481-73-1

cefminox

76168-82-6

ramoplanina

76470-66-1

loracarbef

76610-84-9

cefbuperazone

77360-52-2

ceftiolene

78110-38-0

aztreonam

79350-37-1

cefixima

79404-91-4

cilofungina

79548-73-5

pirlimicina

80195-36-4

cefdaloxima

80210-62-4

cefpodoxima

80370-57-6

ceftiofur

80621-81-4

rifaximina

82219-78-1

cefuzonam

82547-58-8

cefteram

83905-01-5

azitromicina

84845-57-8

ritipenem

84878-61-5

maduramicina

84880-03-5

cefpimizolo

84957-29-9

cefpiromo

84957-30-2

cefchinomo

87638-04-8

carumonam

87726-17-8

panipenem

88040-23-7

cefepima

88669-04-9

trospectomicina

89786-04-9

tazobactam

90850-05-8

gloximonam

90898-90-1

oximonam

91832-40-5

cefdinir

92665-29-7

cefprozile

94168-98-6

rifametano

96036-03-2

meropenem

96497-67-5

rodorubicina

97068-30-9

elsamitrucina

97275-40-6

cefcanel daloxato

97519-39-6

ceftibutene

99665-00-6

flomossefo

101312-92-9

valnemulina

102130-84-7

nemadectina

102507-71-1

tigemonam

103060-53-3

daptomicina

103238-57-9

cefempidone

104145-95-1

cefditorene

105239-91-6

cefclidina

106560-14-9

faropenem

107452-79-9

cefmepidio cloruro

108050-54-0

tilmicosina

108319-07-9

pirazmonam

108852-90-0

nemorubicina

109545-84-8

evernimicina

110267-81-7

amrubicina

113102-19-5

rifamexile

113167-61-6

terdecamicina

113359-04-9

cefozoprano

113378-31-7

semduramicina

114451-30-8

ganefromicina

116853-25-9

cefluprenam

117211-03-7

cefetecolo

117704-25-3

doramectina

119673-08-4

becatecarina

120138-50-3

chinupristina

120410-24-4

biapenem

120788-07-0

sulopenem

121584-18-7

valspodar

122173-74-4

mideplanina

122841-10-5

cefoselis

123997-26-2

eprinomectina

127785-64-2

basifungina

129639-79-8

abafungina

129791-92-0

rifalazil

135821-54-4

ceftizoxima alapivoxil

135889-00-8

cefcapene

140128-74-1

cefmatilen

140637-86-1

galarubicina

148016-81-3

doripenem

149951-16-6

lenapenem

152044-54-7

patupilone

153832-46-3

ertapenem

156131-91-8

dimadectina

156769-21-0

sanfetrinem

159445-62-2

orientiparcina

161715-24-8

tebipenem pivoxil (tebipenem)

162808-62-0

caspofungina

166663-25-8

anidulafungina

171047-47-5

ladirubicina

171099-57-3

oritavancina

171500-79-1

dalbavancina

173838-31-8

telitromicina

193811-33-5

tacapenem

205110-48-1

cetromicina

209467-52-7

ceftobiprole

211100-13-9

sabarubicina

217500-96-4 tulatromicina A + 280755-12-6 tulat. B

tulatromicina

219989-84-1

ixabepilone

224452-66-8

retapamulina

234096-34-5

cefovecina

235114-32-6

micafungina

371918-51-3 (componente A3), 371918-44-4 (componente A4)

latidectina

372151-71-8

telavancin

376653-43-9

ceftobiprole medocaril

2942 00 00

16037-91-5

sodio stibogluconato

3001 20 10

123774-72-1

sargramostim

134088-74-7

nartograstim

135968-09-1

lenograstim

3001 20 90

83712-60-1

defibrotide

99283-10-0

molgramostim

121181-53-1

filgrastim

121547-04-4

mirimostim

127757-91-9

regramostim

3001 90 91

9005-49-6

eparina sodica

3001 90 98

54182-59-1

sulglicotide

120993-53-5

desirudina

3002 10

9008-11-1

interferone beta

9008-11-1

interferone gamma

9008-11-1

interferone alfa

118390-30-0

interferone alfacone-1

3002 10 10

137487-62-8

alvircept sudotox

3002 10 91

0-00-0

anatumomab mafenatox

0-00-0

biciromab

0-00-0

dorlimomab aritox

0-00-0

emoglobina glutamero

0-00-0

epitumomab

0-00-0

muromonab-CD3

0-00-0

sevirumab

0-00-0

tuvirumab

0-00-0

ziralimumab

9000-94-6

antitrombina III, umana

117305-33-6

telimomab aritox

126132-83-0

imciromab

127757-92-0

maslimomab

138661-01-5

nebacumab

141410-98-2

edobacomab

141483-72-9

zolimomab aritox

142864-19-5

enlimomab

143653-53-6

abciximab

144058-40-2

satumomab

145832-33-3

detumomab

147191-91-1

priliximab

148189-70-2

votumumab

150631-27-9

nacolomab tafenatox

151763-64-3

capromab

152923-56-3

daclizumab

152981-31-2

inolimomab

153101-26-9

regavirumab

154361-48-5

arcitumomab

156227-98-4

afelimomab

156586-89-9

edrecolomab

156586-90-2

cedelizumab

156586-92-4

altumomab

158318-63-9

bectumomab

159445-64-4

odulimomab

162774-06-3

nerelimomab

166089-32-3

lintuzumab

167747-19-5

sulesomab

167747-20-8

felvizumab

167816-91-3

faralimomab

169802-84-0

enlimomab pegolo

170277-31-3

infliximab

171656-50-1

igovomab

174722-30-6

keliximab

174722-31-7

rituximab

179045-86-4

basiliximab

180288-69-1

trastuzumab

182912-58-9

clenoliximab

188039-54-5

palivizumab

189261-10-7

natalizumab

192391-48-3

tositumomab

195158-85-1

vepalimomab

195189-17-4

minretumomab

196078-29-2

mepolizumab

197099-66-4

rovelizumab

197462-97-8

emoglobina raffimer

202833-07-6

morolimumab

202833-08-7

atorolimumab

205923-56-4

cetuximab

205923-57-5

epratuzumab

206181-63-7

ibritumomab tiuxetan

211323-03-4

erlizumab

213327-37-8

oregovomab

214559-60-1

bivatuzumab

214745-43-4

efalizumab

216503-57-0

alemtuzumab

216503-58-1

mitumomab

216669-97-5

sibrotuzumab

216974-75-3

bevacizumab

219649-07-7

labetuzumab

219685-50-4

eculizumab

219685-93-5

pexelizumab

219716-33-3

visilizumab

220578-59-6

gemtuzumab

220651-94-5

ruplizumab

235428-87-2

taplitumomab paptox

241473-69-8

reslizumab

242138-07-4

omalizumab

244096-20-6

gavilimomab

250242-54-7

lemalesomab

252662-47-8

toralizumab

263547-71-3

epitumomab cituxetan

267227-08-7

apolizumab

272780-74-2

metelimumab

285985-06-0

lerdelimumab

288392-69-8

siplizumab

292819-64-8

ecromeximab

299423-37-3

teneliximab

326859-36-3

fontolizumab

331243-22-2

pascolizumab

331731-18-1

adalimumab

336801-86-6

vapaliximab

339177-26-3

panitumumab

339186-68-4

matuzumab

347396-82-1

ranibizumab

356547-88-1

belimumab

357613-77-5

galiximab

357613-86-6

lumiliximab

375348-49-5

bertilimumab

375823-41-9

tocilizumab

380610-22-0

talizumab

380610-27-5

pertuzumab

395639-53-9

aselizumab

400010-39-1

cantuzumab mertansine

428863-50-7

certolizumab pegol

468715-71-1

elsilimomab

476181-74-5

golimumab

499212-74-7

pritumumab

502496-16-4

urtoxazumab

503605-66-1

adecatumumab

509077-98-9

catumaxomab

509077-99-0

ertumaxomab

521079-87-8

tefibazumab

537694-98-7

besilesomab

558480-40-3

volociximab

565451-13-0

raxibacumab

569658-79-3

libivirumab

569658-80-6

exbivirumab

595566-61-3

pagibaximab

635715-01-4

inotuzumab ozogamicin

648895-38-9

bapineuzumab

652153-01-0

zanolimumab

658052-09-6

mapatumumab

667901-13-5

zalutumumab

679818-59-8

ofatumumab

3002 10 95

0-00-0

fibrina, umana

0-00-0

moroctocog alfa

98530-76-8

drotrecogina alfa (attivata)

102786-61-8

eptacog alfa (attivato)

112721-39-8

pifonakina

113478-33-4

nonacog alfa

124146-64-1

mobenakina

137463-76-4

milodistim

139076-62-3

octocog alfa

142261-03-8

emoglobina crosfumaril

142298-00-8

emoctakin

143090-92-0

anakinra

143631-61-2

atexakina alfa

145941-26-0

oprelvekina

148363-16-0

epoetina omega

148637-05-2

cilmostim

148641-02-5

muplestim

148883-56-1

tifacogina

149824-15-7

ilodecakin

154248-96-1

iroplact

154725-65-2

epoetina epsilon

156679-34-4

lenercept

161753-30-6

daniplestim

163545-26-4

ancestim

166089-33-4

nagrestipen

185243-69-0

etanercept

187348-17-0

edodekin alfa

207137-56-2

binetrakin

209810-58-2

darbepoetina alfa

222535-22-0

alefacept

244130-01-6

mirostipen

246861-96-1

garnocestim

261356-80-3

epoetina delta

332348-12-6

abatacept

465540-87-8

taneptacogin alfa

479198-61-3

iboctadekin

604802-70-2

epoetina zeta

706808-37-9

belatacept

3002 10 99

0-00-0

fibrina, bovina

84720-88-7

antitrombina alfa

141752-91-2

pegaldesleukin

3002 90 90

0-00-0

tendamistat

223577-45-5

aviscumina

372075-36-0

cintredekm besudotox

3003 20 00

123760-07-6

zinostatina stimalamero

3003 31 00

8049-62-5

insulina-zinco sospensione (amorfa)

8049-62-5

insulina-zinco sospensione composta

8049-62-5

insulina-zinco sospensione (cristallina)

8052-74-2

isofano insulina

8063-29-4

insulina iniettabile bifasica

3003 39 00

0-00-0

plusonermina

8049-55-6

corticotropina-zinco idrossido

3003 40 00

8012-34-8

mercurofillina

8069-64-5

meralluride

60135-06-0

mercumatilina sodica

3003 90 10

8002-90-2

chiniofone

3003 90 90

0-00-0

fuladectina

5779-59-9

alazanina triclofenato

8026-10-6

soluzione di cloruro di sodio composto

8026-79-7

soluzione di lattato sodico composto

8031-09-2

morruato sodico

9014-67-9

alossiprina

12040-73-2

sucralox

12182-48-8

glucalox

13051-01-9

carbazocromo salicilato

66813-51-2

alexitolo sodico

3004 31

9004-10-8

insulina iniettabile neutra

9004-17-5

insulina-zinco protaminato iniettabile

9004-21-1

prep. iniettabile di insulina zinco globina

3203 00 10

547-17-1

xantofil palmitato

3204 12 00

3861-73-2

anazolene sodico

15722-48-2

olsalazina

3204 13 00

92-31-9

tolonio cloruro

548-62-9

metilrosanilinio cloruro

7232-51-1

pararosanilina embonato

3204 19 00

7235-40-7

betacarotene

3204 90 00

1461-15-0

oftasceina

3402 12 00

8001-54-5

benzalconio cloruro

3402 13 00

104-31-4

benzonatato

9002-92-0

lauromacrogolo 400

9002-93-1

octoxinolo

9003-11-6

polossalene

9003-11-6

polossamero

9004-95-9

cetomacrogolo 1000

9005-64-5

polisorbato 20

9005-64-5

polisorbato 21

9005-65-6

polisorbato 80

9005-65-6

polisorbato 81

9005-66-7

polisorbato 40

9005-67-8

polisorbato 60

9005-67-8

polisorbato 61

9005-70-3

polisorbato 85

9009-51-2

polisorbato 8

9016-45-9

nonoxinolo

9017-37-2

polisorbato 1

57821-32-6

menfegolo

154362-61-5

polisorbato 120

3504 00 90

9009-65-8

solfato di protamina

3507 90 90

0-00-0

eufauserase

9000-99-1

brinasi

9001-00-7

bromelaina

9001-01-8

kallidinogenasi

9001-09-6

chimopapaina

9001-54-1

ialuronidasi

9001-62-1

rizolipasi

9001-74-5

penicillinasi

9002-01-1

streptochinasi

9002-04-4

trombina, bovina

9004-07-3

chimotripsina

9004-09-5

fibrinolisina (umana)

9016-01-7

orgoteina

9031-11-2

tilattasi

9039-53-6

urochinasi

9039-61-6

batroxobina

9046-56-4

ancrodo

9074-07-1

promelasi

9074-87-7

glucarpidase

12211-28-8

sutilaina

37312-62-2

serrapeptasi

37326-33-3

ialosidasi

37340-82-2

streptodornasi

50936-59-9

idursulfase (idusulfase)

51899-01-5

ocrasi

63551-77-9

sfericasi

81669-57-0

anistreplasi

99149-95-8

saruplasi

99821-44-0

nasaruplasi

99821-47-3

urokinasi alfa

104138-64-9

agalsidase alfa

104138-64-9

agalsidase beta

105857-23-6

alteplasi

110294-55-8

sudismasi

120608-46-0

duteplasi

130167-69-0

pegaspargasi

131081-40-8

silteplasi

133652-38-7

reteplasi

134774-45-1

rasburicase

136653-69-5

nasaruplase beta

143003-46-7

alglucerasi

143831-71-4

dornasi alfa

145137-38-8

desmoteplase

149394-67-2

ledismasi

151912-11-7

amediplase

151912-42-4

pamiteplasi

154248-97-2

imiglucerasi

155773-57-2

pegorgoteina

156616-23-8

monteplasi

159445-63-3

nateplasi

191588-94-0

tenecteplase

196488-72-9

ranpirnase

208576-22-1

epafipase

210589-09-6

laronidase

259074-76-5

alfimeprase

420784-05-0

alglucosidase alfa

552858-79-4

galsulfase

3808 94 10

505-86-2

cetrimide

3824 90 64

8063-24-9

acriflavinio cloruro

87806-31-3

porfimer sodico

3824 90 97

1338-39-2

sorbitano laurato

1338-41-6

sorbitano stearato

1338-43-8

sorbitano oleato

8007-43-0

sorbitano seschioleato

26266-57-9

sorbitano palmitato

26658-19-5

sorbitano tristearato

107667-60-7

polaprezinc

3901 90 90

25053-27-4

apolato sodico

3902 90 90

71251-04-2

surfomero

3905 99 90

9003-39-8

povidone

9003-39-8

crospovidone

3906 90 90

9003-97-8

policarbofil

246527-99-1

mureletecan

3907 10 00

54531-52-1

polibenzarsolo

3907 20

9005-71-4

polisorbato 65

3907 20 21

0-00-0

pegaptanib

187139-68-0

pegacaristim

198153-51-4

peginterferone alfa-2a

204565-76-4

pegnartograstim

208265-92-3

pegfilgrastim

215647-85-1

peginterferone alfa-2b

330988-75-5

pegsunercept

3907 20 99

186638-10-8

pegmusirudina

3907 30 00

9003-23-0

polietadene

3907 99

26009-03-0

acido poliglicolico

3907 99 19

41706-81-4

poliglecaprone

3908 90 00

263351-82-2

paclitaxel poliglumex

3909 10 00

9011-05-6

polinossilina

3909 40 00

101418-00-2

policresulene

3911 90

75345-27-6

polidronio cloruro

3911 90 19

31512-74-0

polixetonio cloruro

95522-45-5

colestilano

3911 90 99

28210-41-5

tolevamer

29535-27-1

maletamero

32289-58-0

poliesanide

41385-14-2

leuciglumero

52757-95-6

sevelamero

54063-44-4

ferropolimalero

56959-18-3

glusoferron

82230-03-3

carbetimero

90409-78-2

polifeprosano

182815-43-6

colesevelam

3912 31 00

9000-11-7

croscarmellosio

3912 39 80

0-00-0

celucloral

9004-67-5

metilcellulosa

3912 90 10

9004-36-8

cellaburato

9004-38-0

cellacefato

3913 90 00

0-00-0

certoparina sodica

0-00-0

minolteparina sodica

0-00-0

nadroparina calcica

0-00-0

parnaparina sodica

0-00-0

pentosano polisolfato sodico

0-00-0

reviparina sodica

0-00-0

tinzaparina sodica

8063-26-1

destriferrone

9004-54-0

destrano

9012-76-4

poliglusam

9015-56-9

poligelina

9015-73-0

colestrano

9041-08-1

deligoparin sodico

9041-08-1

enoxaparina sodica

9041-08-1

ardeparina sodica

9041-08-1

dalteparina sodica

9050-67-3

sizofirano

37209-31-7

detralfato

39464-87-4

betasizofirano

53973-98-1

poligeenano

56087-11-7

destranomero

57459-72-0

suleparoide sodico

57680-55-4

gleptoferrone

57821-29-1

sulodexide

64440-87-5

cideferrone

83513-48-8

danaparoide sodico

110042-95-0

acemannano

329306-27-6

livaraparin calcico

3914 00 00

11041-12-6

colestiramina

50925-79-6

colestipolo

54182-62-6

polacrina

56227-39-5

polidexide solfato

ALLEGATO 4

ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL’ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI

I prefissi e i suffissi possono essere combinati (ad esempio fosfato del cloridrato). Possono essere preceduti da un prefisso moltiplicatore come bi, bis, di, imi, epta, esa, mono, penta, sesqui, tetra, tri, tris … (ad esempio diacetato). Sinonimi e nomi sistematici possono inoltre essere utilizzati nello stesso modo.

DCI significa denominazioni comuni internazionali di prodotti farmaceutici, dell’Organizzazione mondiale della sanità.

DCIRG significa denominazioni comuni internazionali (DCI) di prodotti farmaceutici, nomi di radicali e di gruppi, elenco completo del 2004.

DCINC significa nome chimico o sistematico che figura nell’elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) di prodotti farmaceutici, nomi di radicali e di gruppi, elenco completo del 2004.

Prefisso o suffisso preferito

Sinonimi

Eventuale nome sistematico differente

acefurato (DCIRG)

 

acetato (estere), furan-2-carbosilato (estere) (DCINC)

aceglumato (DCIRG)

 

rac-idrogeno N-acetilglutammato (DCINC)

aceponato (DCIRG)

 

acetato (estere), propanoato (estere) (DCINC)

acetato

 

 

acetilsalicilato

 

2-(acetilossi)benzoato

acetofenide

 

1-fenilbenzene-1,1-diilbis(ossi)

acetonide (DCIRG)

 

N-acetilglicinato (DCINC)

acetonide (DCIRG)

 

propano-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)

1-acetossietile

 

1-(acetilossi)etile

acibutato (DCIRG)

 

acetato (estere), 2-metilpropanoato (estere) (DCINC)

acistrato (DCIRG)

 

acetato (estere), ottadecanoato (estere) (DCINC)

acoxil (DCIRG)

 

(acetilossi)metile (DCINC)

adipato

 

esanodioato

alfoscerato (DCIRG)

 

fosfato di idrogeno di(2R-2,3-diidrossipropil (DCINC)

alideximer (DCIRG)

 

poli([ossi(2-idrossietano-1,1-diil)]{ossi[1-(idrossimetil)etano-1,2-diil]}) parzialmente O-esterificata con gruppi carbossimetilici con alcuni amidi di gruppi carbossilici collegati al residuo di tetrapeptide (glicilglicil-L-fenilalanilglicil) (DCINC)

allilbromuro

allilobromuro

N-allil, bromuro (sale)

allile

 

prop-2-en-1-ile

allilioduro

alliloioduro

N-allil, ioduro (sale)

alluminio

 

 

4-amminosalicilato

amminosalicilato

2-idrossi-4-amminobenzoato

ammonio

 

 

amsonato (DCIRG)

 

2,2'-etene-1,2-diilbis(5-amminobenzene-1-solfonato) (DCINC)

anisatil (DCIRG)

 

2-(4-metossifenil)-2-ossoetile (DCINC)

antipirato

 

 

arbamel (DCIRG)

 

2-(dimetilammino)-2-ossoetile (DCINC)

argina (DCIRG)

 

30Bα-L-arginina-30Bβ-L-arginina (DCINC)

arginina (DCI)

 

 

aritox (DCIRG)

 

Immunotossina ottenuta tramite accompiamento dell’MAB con la catena A della ricina (DCINC)

ascorbato

 

 

asparta (DCIRG)

 

28B-acido L-aspartico (DCINC)

aspartato

 

 

axetil (DCIRG)

 

rac-1-(acetilossi)etile (DCINC)

barbiturato

 

2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidinetrione

benetonide (DCIRG)

 

N-benzoil-2-metil-β-alanina (estere), acetonide (DCINC)

benzatina

 

N,N'-dibenziletilenediammonio

benzilbromuro

benzilobromuro

N-benzil, bromuro (sale)

benzile

 

 

benzilioduro

benziloioduro

N-benzil, ioduro (sale)

benzoacetato

 

 

benzoato (DCIRG)

 

 

besilato (DCIRG)

 

benzenesolfonato (DCINC)

bezomil (DCIRG)

 

(benzoilossi)metile (DCINC)

bismuto

 

 

borato

 

 

bromidrato

 

 

bromuro (DCIRG)

 

 

buciclato (DCIRG)

 

trans-4-butilcicloesanocarbossilato (DCINC)

bunapsilato (DCIRG)

 

3,7-di-terz-butilnaftalene-1,5-disolfonato (DCINC)

buteprato (DCIRG)

 

butirrato (estere), propionato (estere) (DCINC)

butilbromuro

butilobromuro

N-butil, bromuro (sale)

butile

 

 

terz-butile

t-butile, butile terziario

 

estere butilico

 

 

estere terz-butilico

estere t-butilico, estere terziobutilico

 

butirrato

butilato

butanoato

calcio

 

 

camsilato (DCIRG)

canforsolfonato, canforsolfonato, R- canforsolfonato, S- canforsolfonato, canfor-10-solfonato,

(7,7-dimetil-2-ossobiciclo[2.2.1] eptano-1-il)metanosolfonato (DCINC)

canforato

 

1,2,2-trimetil-1,3-ciclopentanodicarbossilato

caproato (DCIRG)

 

esanoato (DCINC)

carbammato

 

 

carbesilato (DCIRG)

 

4-solfobenzoato (DCINC)

carbonato

 

 

chinato

 

1,3,4,5-tetraidrossicicloesanocarbossilato

ciclammato (DCIRG)

N-cicloesilsulfamato

cicloesilsolfamato (DCINC)

cicloesilammina

 

 

cicloesilammonio

 

 

cicloesilpropionato

cicloesanpropionato

cicloesilpropanoato

ciclotato (DCIRG)

 

4-metilbiciclo[2.2.2]ott-2-ene-1-carbossilato (DCINC)

cilexetile (DCIRG)

 

rac-1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile (DCINC)

cinnamato

 

3-fenilprop-2-enoato

cipionato (DCIRG)

ciclopentanopropionato

3-ciclopentilpropanoato (DCINC), 3-ciclopentilpropionato

citrato

 

2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato

cituxetan (DCIRG)

 

N-(4-{2(RS)-2-[bis(carbossimetil)ammino)]-3-({2-[bis(carbossimetil) = ammino]etil} (carbossimetil)ammino)propil} fenil)tiocarbamoil (DCINC)

clofibrol (DCIRG)

 

2-(4-clorofenossi)-2-metilpropile (DCINC)

cloridrato

 

 

cloruro (DCIRG)

 

 

cloruro di ferro

 

 

closilato (DCIRG)

p-clorobenzenesulfonato

4-clorobenzene-1-solfonato (DCINC), 4-clorobenzenesolfonato

colina

 

(2-idrossietile)trimetilammonio

crobefato (DCIRG)

 

rac-{3-[(3E)-4-metossibenzilidene]-2-(4-metossifenil)croman- 6-il fosfato(2-)} (DCINC)

cromacato (DCIRG)

 

2-[(6-idrossi-4-metil-2-osso-2H-cromen-7il)ossi]acetato (DCINC)

cromesilato (DCIRG)

 

(6,7-diidrossi-2-osso-2H-cromen-4-yl)metanosolfonato (DCINC)

crosfumaril (DCIRG)

 

(2E)-but-2-enedioilo (DCINC)

daloxato (DCIRG)

 

L-alaninato (estere), (5-metil-2-osso-1,3-diossol-4-il)metile (DCINC)

daropato (DCIRG)

dapropato

3-(dimetilammino)propanoato (DCINC)

deanil (DCIRG)

 

2-(dimetilammino)etile (DCINC)

decanoato

 

 

decil (DCIRG)

 

decil (DCINC)

defalano (DCIRG)

 

des-1B-L-fenilalanina-insulina (DCINC)

detemir (DCIRG)

 

tetradecanoil (DCINC)

dibudinato (DCIRG)

 

2,6-di-terz-butilnaftalene-1,5-disolfonato (DCINC)

dibunato (DCIRG)

 

2,6-di-terz-butilnaftalene-1-solfonato (DCINC)

dicibato (DCIRG)

 

dicicloesilmetile carbonato (DCINC)

dicicloesilammina

 

 

dicicloesilammonio

 

 

dietilammina

 

 

dietilammonio

 

 

diftitox (DCIRG)

 

N-L-metionil-387-L-istidina-388-L-alanina-1-388-tossina (ceppo C7 di Corynebacterium diphtheriae) (388-2')-proteina (DCINC)

digolil (DCIRG)

 

2-(2-idrossietossi)etile (DCINC)

diidrossibenzoato

 

 

estere di metile

 

 

N,N-dimetil-β-alanina

N,N-dimetil-beta-alanina

 

dinitrobenzoato

 

 

diolammina (DCIRG)

dietanolammina

2,2’-azanodiildietanolo (DCINC)

disolfuro

 

 

docosil (DCIRG)

 

docosil (DCINC)

dofosfato (DCIRG)

 

idrogeno fosfato di ottadecile (DCINC)

ecamato (DCIRG)

 

N-etilcarbamato (DCINC)

edammina (DCIRG)

 

etano-1,2-diammina (DCINC)

edisilato (DCIRG)

1,2-etanodisolfonato

etano-1,2-disolfonato (DCINC)

embonato (DCIRG)

pamoato, 4,4'-metilenbis(3-idrossi-2-naftoato)

4,4'-metilenbis(3-idrossinaftalene-2-carbossilato) (DCINC)

emisuccinato (DCIRG)

succinato di idrogeno

butanodioato di idrogeno (DCINC)

enantato (DCIRG)

 

eptanoato (DCINC)

enbutato (DCIRG)

 

acetato (estere), butanoato (estere) (DCINC)

epolammina (DCIRG)

1-pirrolidinetanolo

2-(pirrolidin-1-il)etanolo (DCINC)

erbumina (DCIRG)

terz-butilammina, t-butilammina, terzio butilammina

2-metilpropan-2-ammina (DCINC)

esacetonide (DCIRG)

 

3,3-dimetilbutanoato (estere), propan-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)

esilato (DCIRG)

etanosolfonato

etanosolfonato (DCINC)

estolato (DCIRG)

solfato di propionate edodecile, solfato di laurilpropionato

propanoato (estere), solfato di dodecile (sale) (DCINC)

etabonato (DCIRG)

 

carbonato di etile (DCINC)

etilammina

 

 

etilammonio

 

 

etilbromuro

 

N-etil, bromuro (sale)

etile

 

 

etilenantato

etileptanoato

 

etilendiammina

 

etano-1,2-diammina

etilesanoato

 

 

estere etilico

 

 

etilioduro

 

N-etil, ioduro (sale)

etilsolfato (DCIRG)

 

solfato di etile (DCINC)

etilsuccinato

 

 

farnesil (DCIRG)

 

(2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-il (DCINC)

fendizoato (DCIRG)

 

2-(6-idrossibifenil-3-carbonil)benzoato (DCINC)

fenilpropionato

 

 

ferroso

 

 

fluorosolfonato

 

 

fluoruro

 

 

formiato

 

 

fosfatex

 

 

fosfato

ortofosfato

 

fosfito

 

 

fostedato (DCIRG)

 

idrogeno fosfato di tetradecile (DCINC)

ftalato

 

benzene-1,2-dicarbossilato

fumarato

 

(2E)-but-2-enodioato

furetonide (DCIRG)

 

1-benzofurano-2-carbossilato (estere), propano-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)

furoato

 

furan-2(o 3)-carbossilato

fusidato

 

 

gadolinio

 

 

gamolenato (DCIRG)

 

(6Z,9Z,12Z)-ottadeca-6,9,12-trienoato (DCINC)

glargina (DCIRG)

 

21A-glicina-30Bα-L-arginina-30Bβ-L-arginina (DCINC)

glicolato

 

idrossiacetato

gliossilato

 

ossoacetato

glucarato

saccarato

(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetraidrossiesanodioato, D-glucarato

gluceptato (DCIRG)

glucoeptonato

D-glicero-D-gulo-eptonato (DCINC)

gluconato

 

 

glucoside

 

 

glulisina (DCIRG)

 

3B-L-lisina, 29B-L-acido glutammico (DCINC)

glutammero (DCIRG)

 

polimero di glutaraldeide (DCINC)

guacile (DCIRG)

 

2-metossifenile (DCINC)

guanidina

 

 

ibenzato (DCIRG)

 

4-(4-idrossibenzoil)benzoato (DCINC)

iclato (DCIRG)

 

etanolo — cloruro di idrogeno — acqua (0,5/1/0,5) (DCINC)

idrato

 

 

idrogeno

 

 

idrossibenzoato

 

 

2-(4-idrossibenzoil)benzoato

o-(4-idrossibenzoil)benzoato

 

idrossido

 

 

idrossinaftoato (DCIRG)

 

3-idrossinaftalene-2-carbossilato (DCINC)

iodio-131

 

 

ioduro (DCIRG)

 

 

ippurato

 

sale di N-Benzoilglicina

isetionato (DCIRG)

2-idrossietansolfonato

2-idrossietano-1-solfonato (DCINC)

isobutirrato

 

2-metilpropanoato

isocaproato

 

4-metilpentanoato

isoftalato

 

benzene-1,3-dicarbossilato

isonicotinato

 

piridina-4-carbossilato

isopropile

 

propan-2-il

isopropionato

 

 

lattato

 

2-idrossipropanoato

lattobionato

 

4-O-(β-D-galattopiranosil)-D-gluconato

laurato (DCIRG)

 

dodecanoato (DCINC)

laurile (DCIRG)

 

dodecile (DCINC)

laurilsolfato (DCIRG)

solfato di laurile

solfato di dodecile (DCINC)

levulinato

 

4-ossopentanoato

lisetil (DCIRG)

 

L-lisinato (estere), dietil (estere) (DCINC)

lisicol (DCIRG)

 

{N-[(5S)-5-carbossi-5-(3α,7α,12α-triidrossi-5β-colan-24-amido)pentil]carbamotioil}ammino (DCINC)

lisinato

lisina (INN)

 

lispro (DCIRG)

 

28B-L-lisina-29B-L-prolina (DCINC)

litio

 

 

lutezio

 

 

mafenatox (DCIRG)

 

(227-alanine) enterotossina A (Staphylococcus aureus) (DCINC)

magnesio

 

 

malato

 

idrossibutandioato

maleato

 

(Z)-but-2-enoato

malonato

 

propandioato

mandelato

 

2-idrossi-2-fenilacetato, α-idrossibenzenacetato

medoxomil (DCIRG)

 

(5-metil-2-osso-1,3-diossol-4-il)metile (DCINC)

megallato (DCIRG)

 

3,4,5-trimetossibenzoato (DCINC)

meglumina (DCI)

N-metiglucammina

1-deossi-1-metilammino-D-glucitolo

merpentano (DCIRG)

 

{N,N’-[1-(3-ossopropil)etano-1,2-diil]bis(2-solfanilacetamidato)}(4-) (DCINC)

mertansina (DCIRG)

 

tetrachis{(4RS)-4[(3-{[(1S)-2-{[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-cloro-21-idrossi-12,20-dimetossi-2,5,9,16-tetrametil-8,23-diosso-4,24-diossa-9,22-diazatetraciclo[19.3.1.110,14.03,5] esacosa-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-il]ossi}-1-metil-2-ossoetil]metilammino}-3-ossopropil)disolfanil]pentanoil} (DCINC)

mesilato (DCIRG)

metanosolfonato

Metanosolfonato (DCINC)

metembonato (DCIRG)

 

4,4'-metilenbis(3-metossinaftalene-2-carbossilato) (DCINC)

metilbromuro (DCIRG)

bromuro di metile

N-metil, bromuro (sale) (DCINC)

metilendisalicilato

 

metilenbis(2-idrossibenzoato)

metilsolfato (DCIRG)

 

solfato di metile (DCINC)

metioduro (DCIRG)

metilioduro

N-metil, ioduro (sale) (DCINC)

metonitrato (DCIRG)

 

N-metil, nitrato (sale) (DCINC)

mofetil (DCIRG)

 

2-(morfolin-4-il)etile (DCINC)

mucato

galattarato, meso-galattarato

2,3,4,5-tetraidrossiesano-1,6-dioato

nafato

sodio formiato

formilossi (estere), sodio (sale)

napadisilato (DCIRG)

1,5-naftalendisolfonato,

naftalen-1,5-disolfonato (DCINC)

napsilato (DCIRG)

2-naftalensolfonato

naftalen-2-solfonato (DCINC)

nicotinato (DCIRG)

 

piridina-3-carbossilato (DCINC)

nitrato

 

 

nitrobenzoato

 

 

olammina (DCIRG)

etanolammina

2-amminoetanolo (DCINC)

oleato (DCIRG)

 

(9Z)-ottadec-9-enoato (DCINC)

oro

 

 

orotato

 

1,2,3,6-tetraidro-2,6-diossopirimidina-4-carbossilato

ossalato

 

 

ossido

 

 

ossoglurato (DCIRG)

 

2-ossoidrogenopentanodioato (DCINC)

ottil (DCIRG)

 

ottil (DCINC)

palmitato (DCIRG)

 

esadecanoato (DCINC)

pantotenato

 

N-(2,4-diidrossi-3,3-dimetil-1-ossobutil)-β-alaninato

pegolo (DCIRG)

 

α-(2-carbossietil)-ω-metossipoli(ossietano-1,2-diil) (DCINC)

pendetide (INN)

 

 

pentexile (DCIRG)

pivetil

(RS)-1-[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]etile (DCINC)

perclorato (DCIRG)

 

 

picrato

 

2,4,6-trinitrobenzene-1-olato

piridilacetato

 

piridinilacetato

pivalato (DCIRG)

trimetilacetato

2,2-dimetilpropanoato (estere) (DCINC)

pivoxetil (DCIRG)

 

rac-1-[(2-metossi-2-metilpropanoil)ossi]etile (DCINC)

pivoxil (DCIRG)

(pivaloilossi)metile

[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metile (DCINC)

poliglumex (DCIRG)

 

[poli(L-acido glutammico)z- (L-glutammato-γ-estere)-poli(L-acido glutammico)i]n (DCINC)

potassio (DCIRG)

 

potassio (DCINC)

propile

 

 

estere propilico

 

 

propionato

 

propanoato

proxetil (DCIRG)

 

rac-1-{[(propan-2-ilossi)carbonil]ossi}etile (DCINC)

raffimero (DCIRG)

 

(2S,4R,6R,8S,11S,13S)-2,4,8,13-tetrachis(idrossimetil)-4,6,11-tris(ilometil)-3,5,7,10,12-pentaossatetradecano-1,14-diil (DCINC)

resinato

abietato

(1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimetil-7-(1-metiletil)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decaidro-1-fenantrenecarbossilato

salicilato (DCIRG)

 

2-idrossibenzoato (DCINC)

saliciloilacetato

 

2-idrossibenzoilacetato

seschioleato (DCIRG)

 

(9Z)-ottadec-9-enoato(1,5) (DCINC)

sodio (DCIRG)

 

 

solfato (DCIRG)

 

 

solfinato

 

 

solfito

 

 

solfobenzoato

 

 

3-solfobenzoato

 

 

solfosalicilato

 

2-idrossisolfobenzoato

soproxil (DCIRG)

 

{[(propan-2-ilossi)carbonil]ossi}metile (DCINC)

steaglato (DCIRG)

 

2-(ottadecanoilossi)acetato (estere) (DCINC)

stearato (DCIRG)

 

ottadecanoato (DCINC)

stinoprato (DCIRG)

 

N-acetilcisteinato (sale), propanoato (estere) (DCINC)

succinato

 

butanodioato

succinil (DCIRG)

 

3-carbossipropanoile (DCINC)

succinil

 

butanodioil

sudotox (DCIRG)

 

248-L-istidina-249-L-metionina-250-L-alanina-251-acido-L-glutammico-248-613-essotossina A (Pseudomonas aeruginosa ridotta) (DCINC)

suleptanato (DCIRG)

 

8-[metil(2-solfoetil)ammino]-8-ossooctanoato (estere), sale monosodico (DCINC)

sulfossilato (DCIRG)

 

solfinometile, sale monosodico (DCINC)

tafenatox (DCIRG)

 

enterotossina A (Staphylococcus aureus) (DCINC)

tannato

 

 

tartrato (DCIRG)

L-tartrato

(2R,3R)-2,3-diidrossibutanodioato (DCINC), L-tartarato

D-tartrato

 

(2S,3S)-2,3-diidrossibutanodioato, D-tartarato

tebutato (DCIRG)

terz-butilacetato, acetato di t-butil, acetato di terziobutile

3,3-dimetilbutanoato (DCINC)

tenoato (DCIRG)

 

tiofene-2-carbossilato (DCINC)

teoclato (DCIRG)

8-cloroteofillinato

8-cloro-1,3-dimetil-2,6-diosso-3,6-diidro-1H-purin-7-(2H)-uro (DCINC)

teprosilato (DCIRG)

 

3-(1,3-dimetil-2,6-diosso-1,2,3,6-tetraidro-7H-purin-7-il)propano-1-solfonato (DCINC)

tetraidroftalato

 

cicloesene-1,2-dicarbossilato

tetraxetan (DCIRG)

 

[4,7,10-tris(carbossimetil)-1,4,7,10-tetraazaciclodec-1-il]acetil (DCINC)

tidoxil (DCIRG)

 

rac-2-(decilossi)-3-(dodecilsulfanil)propil (DCINC)

tiocianato

 

 

tiuxetan (DCIRG)

 

N-(4-{(2S)-2-[bis(carbossimetil)ammino]-3-[(2RS)-{2-[bis(carbossimetil)ammino]propil}(carbossimetil)ammino]propil}fenil) tiocarbamoil (DCINC)

tocoferile (DCIRG)

 

rac-(2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]croman-6-il (DCINC)

tofesilato (DCIRG)

 

3-(1,3-dimetil-2,6-diosso-1,2,3,6-tetraidro-7H-purin-7-il)etano-1-solfonato (DCINC)

tosilato (DCIRG)

p-toluenesolfonato

4-metilbenzene-1-solfonato (DCINC)

triclofenato (DCIRG)

 

2,4,5-triclorofenolato (DCINC)

triflutato (DCIRG)

 

trifluoroacetato (DCINC)

trioleato (DCIRG)

 

tris[(9Z)-ottadec-9-enoato] (DCINC)

tristearato (DCIRG)

 

tris(ottadecanoato) (DCINC)

trolammina (DCIRG)

trietanolammina

2,2’,2’’-nitrilotrietanolo (DCINC)

trometamolo (DCI)

trometammina

2-ammino-2-(idrossimetil)propano-1,3-diol, tris(idrossimetil)metilammina

troxundato (DCIRG)

 

[2-(2-etossietossi)etossi]acetato (DCINC)

undecilato (DCIRG)

 

undecanoato (DCINC)

undecilenato (DCIRG)

 

undec-10-enoato (DCINC)

valerato (DCIRG)

 

pentanoato (DCINC)

xinafoato (DCIRG)

 

1-idrossinaftalene-2-carbossilato DCINC)

zinco

 

 

ALLEGATO 5

SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO

Codice SA

DCI

Sale, estere o idrato della DCI

Codice SA

CAS RN

2925.29

arginina

 

 

 

2922.42

acido glutamico

L-glutammato di arginina

2925.29

4320-30-3

2918.99

carbenoxolone

carbenoxolone, sale di dicolina

2923.10

74203-92-2

2909.49

clorfenesina

carbammato di clorfenesina

2924.29

886-74-8

2907.29

dienestrolo

di(acetato) di dienestrolo

2915.39

84-19-5

2907.29

dietilstilbestrolo

dibutirrato di dietilstilbestrolo

2915.60

74664-03-2

 

dipropionato di dietilstilbestrolo

2915.50.00

130-80-3

2918.99

enoxolone

diidrogenofosfato di enoxolone

2919.90

18416-35-8

2905.51

etclorvinolo

carbammato di etclorvinolo

2924.19

74283-25-3

2907.29

exestrolo

dibutirrato di exestrolo

2915.60

36557-18-3

 

dipropionato di exestrolo

2915.50.00

59386-02-6

2934.91

fenmetrazina

teoclato di fenmetrazina

2939.59

13931-75-4

ALLEGATO 6

ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

Codice NC

CAS RN

Denominazione

2843 30 00

12192-57-3

(alfa-D-glucopiranosiltio)oro

2844 40 30

82407-94-1

1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[14C]fenil)]-1,2-difenilbutan-1-olo

2902 19 00

6746-94-7

etinilciclopropano

2903 59 80

7051-34-5

bromometilciclopropano

2903 69 90

620-20-2

alfa,3-diclorotoluene

3312-04-7

1-cloro-4,4-bis(4-fluorofenil)butano

42074-68-0

1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene

76283-09-5

alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene

2904 90 95

121-17-5

4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3-nitrotoluene

4714-32-3

1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene

2905 22 00

505-32-8

3,7,11,15-tetrametilesadec-1-en-3-olo

1113-21-9

(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo

7212-44-4

3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo

2905 29 90

2914-69-4

(S)-but-3-in-2-olo

173200-56-1

(E)-6,6-dimetilhept-2-en-4-yn-1-olo

2905 49 00

1947-62-2

(2R,3R)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo

2905 59 98

75-89-8

2,2,2-trifluoroetanolo

920-66-1

1,1,1,3,3,3-esafluoropropan-2-olo

54322-20-2

4-cloro-1-idrossibutan-1-solfonato di sodio

148043-73-6

4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo

57090-45-6

(R)-3-cloropropan-1,2-diolo

60827-45-4

(2S)-3-cloropropano-1,2-diolo

2906 29 00

1570-95-2

2-fenilpropan-1,3-diolo

104265-58-9

p-toluensolfonato di 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile

127852-28-2

(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etan-1-olo

167155-76-2

1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tetraidrodibenzo[a, e]ciclopropa[c][7]annulen-6-olo

2907 19 90

27673-48-9

5,8-diidro-1-naftolo

2907 29 00

700-13-0

2,3,5-trimetilidrochinone

2909 30 38

3259-03-8

1-(2-bromoetossi)-2-etossibenzene o ossido di 2-bromoetile 2-etossifenile

5111-65-9

ossido di 6-bromo-2-naftile e metile

2909 30 90

3383-72-0

ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile

31264-51-4

ossido di 3-cloropropile e 2,5-xilile

165254-21-7

1,2-bis{2-[2-(2-metossietossi)etossi]etossi}-4,5-dinitrobenzene

2909 49 80

170277-77-7

metanosolfonato di (3S)-3-[2-(mesilossi)etossi]-4-(tritilossi)butile

2909 50 00

63659-16-5

4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo

83682-27-3

2-idrossi-1-(4-idrossi-3-metossifenil)propan-2-solfonato di sodio

2910 30 00

51594-55-9

(R)-1-cloro-2,3-epossipropano

2910 90 00

56718-70-8

ossido di 2,3-epossipropile e 4-(2-metossietil)fenile

129940-50-7

(S)-[(tritilossi)metil]ossirano

2911 00 00

1132-95-2

1,1-diisopropossicicloesano

20627-73-0

alfa,alfa-dimetossi-2-nitrotoluene

94158-44-8

1,1-dimetossi-2-(2-metossietossi)etano

2912 29 00

38849-09-1

3-(9,10-diidro-9,10-etanoantracen-9-il)acrilaldeide

2912 49 00

1620-98-0

3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide

2144-08-3

2,3,4-triidrossibenzaldeide

3453-33-6

6-metossi-2-naftaldeide

2913 00 00

80565-30-6

4'-clorobifenile-4-carbaldeide

2914 39 00

645-13-6

4-metilvalerofenone

1210-35-1

10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one

2222-33-5

5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one

2914 40 90

80-75-1

11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione

85700-75-0

11-alfa,17,21-triidrossi-16-beta-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

2914 50 00

104-20-1

4-(4-metossifenil)butan-2-one

981-34-0

9-beta,11-beta-epossi-17-alfa,21-diidrossi-16-beta-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dione

1078-19-9

6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone

2107-69-9

5,6-dimetossiindan-1-one

4495-66-3

1-[4-(benzilossi)fenil]propan-1-one

17720-60-4

1-(2,4-diidrossifenil)-2-(4-idrossifenil)etan-1-one

24916-90-3

9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

28315-93-7

5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone

82499-20-5

(1R)-1-idrossi-1-(3-idrossifenil)acetone

2914 70 00

534-07-6

1,3-dicloroacetone

2196-99-8

2-cloro-1-(4-metossifenil)etan-1-one

2350-46-1

1-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)butan-1-one

3874-54-2

4-cloro-4'-fluorobutirrofenone

4252-78-2

2,2',4'-tricloroacetofenone

26771-69-7

2-metossi-1-[4-(trifluorometile)fenil]etan-1-one

43076-61-5

4'-terz-butil-4-clorobutirrofenone

43229-01-2

1-[4-(benzilossi)-3-nitrofenil]-2-bromoetan-1-one

62932-94-9

2-bromo-1-[4-idrossi-3-(idrossimetil)fenil]etan-1-one

79836-44-5

4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one

83881-08-7

21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

124379-29-9

(4S)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one

135306-45-5

1-(3,5-difluorofenil)propan-1-one

150587-07-8

21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

151265-34-8

21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione

153977-22-1

trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone

162548-73-4

4,6-difluoroindan-1-one

190965-45-8

(2-bromo-5-propossifenil)(2-idrossi-4-metossifenil)metanone

2915 39 00

910-99-6

acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile

979-02-2

acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile

2243-35-8

acetato di 2-oxo-2-feniletile

7753-60-8

acetato di 17-alfa-idrossi-3,20-diossopregna-4,9(11)-dien-21-ile

10106-41-9

acetato di 17-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile

24085-06-1

acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile

24510-54-1

acetato di 17-alfa-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile

24510-55-2

acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile

37413-91-5

acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile

60176-77-4

acetato di (1S,4R)-4-idrossiciclopent-2-en-1-ile

127047-77-2

acetato di 2-(acetossimetil)-4-iodobutile

131266-10-9

acetato di 2-(acetossimetil)-4-(benzilossi)butile

2915 50 00

158894-67-8

propionato di 1-bromo-2-metilpropile

2915 90 00

638-41-5

cloroformiato di pentile

7693-41-6

cloroformiato di 4-metossifenile

18997-19-8

pivalato di clorometile

2916 20 00

3721-95-7

acido ciclobutancarbossilico

122665-97-8

acido 4,4-difluorocicloesano-1-carbossilico

2916 31 00

132294-16-7

(2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone

132294-17-8

(1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo

2916 39 00

1716-12-7

4-fenilbutanoato di sodio

2417-72-3

4-(bromometil)benzoato di metile

2444-36-2

acido (2-clorofenil)acetico

2901-13-5

2-metil-2-fenilpropanoato di etile

4276-85-1

acido 2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetico

37742-98-6

acido 4-bromo-2,2-difenilbutirrico

49708-81-8

acido trans-4-(p-clorofenil)cicloesancarbossilico

55332-37-1

acido (S)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico

110877-64-0

acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico

114772-40-6

4'-(bromometil)bifenil-2-carbossilato di terz-butile

119916-27-7

acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico

141109-25-3

acido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico

2917 19 10

0-00-0

bis(malonato di 4-nitrobenzile) di magnesio, diidrato

2917 19 90

6065-63-0

dipropilmalonato di dietile

28868-76-0

cloromalonato di dimetile

48059-97-8

acido (E)-ott-4-en-1,8-dioico

71170-82-6

3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile

2917 39 95

21601-78-5

idrogenofenilmalonato di fenile

27932-00-9

idrogenofenilmalonato di indan-5-ile

2918 13 00

2743-38-6

acido dibenzoil-L-tartarico

2918 16 00

11116-97-5

gluconato lattato di calcio

2918 19 85

138-59-0

acido (3R,4S,5R)-3,4,5-triidrossicicloes-1-ene-1-carbossilico

611-71-2

acido D-mandelico

3976-69-0

(R)-3-idrossibutirrato di metile

4335-77-7

acido cicloesil(idrossi)fenilacetico

4358-88-7

DL-mandelato di etile

20585-34-6

acido (2S)-cicloesil(idrossi)fenilacetico

29169-64-0

formiato di (R)-alfa-(clorocarbonil)benzile

36394-75-9

acetato di (S)-alfa-cloroformiletile

52950-18-2

acido (2R)-(2-clorofenil)idrossiacetico

56188-04-6

acido {(1R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3S)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico

77550-67-5

(3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-8-[(2S)-2-metilbutirrilossi]-1-naftil}-3,5-diidrossieptanoato di ammonio

90315-82-5

(R)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile

111969-64-3

diidrossiacetato di (1R,2S,5R)-2-isopropil-5-metilcicloesile o gliossilato di timolo

139893-43-9

(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutirrilossi)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio

157604-22-3

(2S,3R)-2-idrossi-3-isobutilsuccinato di disodio

2918 29 00

3943-89-3

3,4-diidrossibenzoato di etile

167678-46-8

acetato di 3-cloroformil-o-tolile

168899-58-9

acido 3-acetossi-o-toluico

2918 30 00

302-97-6

acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico

1944-63-4

acido 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metil-1,5-diossoottaidro-1H-inden-4-il]propionico

22161-86-0

acido (RS)-2-(3-benzoilfenil)propionico

39562-16-8

(E)-2-(3-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato di etile

39562-17-9

2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile

39562-22-6

2-metossietile (E)-2-(3-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato

39562-27-1

(2E)-2-(2-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato di metile

56105-81-8

acido (R)-2-(3-benzoilfenil)propionico

64920-29-2

2-osso-4-fenilbutirrato di etile

78834-75-0

7-cloro-2-ossoeptanoato di etile

121873-00-5

3-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-3-idrossiacrilato di etile

134176-18-4

2-oxobiciclo[3.1.0]esano-6-carbossilato di etile

149437-76-3

acido 5-(4-fluorofenil)-5-oxopentanoico

2918 99 90

87-13-8

etossimetilenmalonato di dietile

1217-67-0

acido (4-butirril-2,3-diclorofenossi)acetico

13335-71-2

acido (2,6-dimetilfenossi)acetico

26159-31-9

acido (RS)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico

28416-82-2

acido 6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metil-3-ossoandrosta-1,4-dien-17-beta-carbossilico

29754-58-3

5-gliossiloilsalicilato di metile, idrato

30131-16-9

acido 4-(4-fenilbutossi)benzoico

33924-48-0

5-cloro-o-anisato di metile

40098-26-8

7-[(3RS)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile

70264-94-7

4-(bromometil)-m-anisato di metile

105560-93-8

(2R,3S)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile

111006-10-1

3,4-epossibutirrato di isobutile

150726-89-9

(2-metossifenossi)malonato di dimetile

204254-96-6

(1S,5R,6S)-5-(1-etilpropossi)-7-ossabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carbossilato di etile

2920 90 10

16606-55-6

carbonato di (R)-propilene

35180-01-9

carbonato di clorometile e isopropile

80841-78-7

4-(clorometil)-5-metil-1,3-diossolo-2-one

208338-09-4

2,2-diossido di (4R,5R)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano

2920 90 85

55-91-4

fluorofosfato di diisopropile

163133-43-5

4-(nitroossi)butil (2S)-2-(6-metossi-2-naftil)propanoato

2921 19 85

4261-68-1

(2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato

5407-04-5

cloruro di 3-cloropropildimetilammonio

2921 29 00

100-36-7

2-amminoetildietilammina

156886-85-0

N,N'-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato

2921 30 10

167944-94-7

1-[(S)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio

2921 42 00

671-89-6

dicloruro di 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonile

2921 43 00

393-11-3

alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro-m-toluidina

2921 49 00

328-93-8

alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-esafluoro-2,5-xilidina

54396-44-0

alfa',alfa',alfa'-trifluoro-2,3-xilidina

103-67-3

benzil(metil)ammina

1614-57-9

cloruro di 3-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-ilpropil)dimetilammonio

3789-59-1

(1S)-1-fenilpropan-1-ammina

33881-72-0

trietilanilina

69385-30-4

2,6-difluorobenzilammina

79617-99-5

cloruro di trans-(+-)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil(metil)ammonio

81972-27-2

3-(triclorovinil)anilina, cloridrato

84467-54-9

1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina

129140-12-1

1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina

132173-07-0

(Z)-N-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-N-etilcicloesilammina, cloridrato

166943-39-1

metil(4'-nitrofenetil)ammina, cloridrato

259729-93-6

(1R)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina, D-tartarato (1:1)

389056-74-0

(1S)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina, D-tartarato (1:1)

2921 59 90

122-75-8

di(acetato) di N,N'-dibenziletilendiammonio

140-28-3

diacetato di N,N'-dibenziletano-1,2-diammina

2922 19 80

534-03-2

2-amminopropan-1,3-diolo

1159-03-1

5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]cicloepten-5-olo

23323-37-7

1-desossi-1-(ottilammino)-D-glucitolo

35320-23-1

(2R)-2-amminopropan-1-olo

38345-66-3

(2S,3R)-4-dimetilammino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo

42142-52-9

3-(metilammino)-1-fenilpropan-1-olo

54527-65-0

acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile

56796-66-8

4-(benzilossi)-α1-[(terz-butilammino)metil]benzene-1,3-dimetanolo

58997-87-8

2-(dimetilammino)-2-fenilbutan-1-ol

68047-07-4

4'-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofenone

83647-29-4

3-{(Z)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil}fenolo

114247-09-5

(3R)-N-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenossi]propan-1-ammina, cloridrato

115287-37-1

N-metil-N-(4-nitrofenetil)-2-(4-nitrofenossi) etan-1-ammina

126456-43-7

(1S,2R)-1-amminoindan-2-olo

151807-53-3

(1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutilammina

151851-75-1

(R)-2-ammino-2-etilesan-1-olo

154598-58-0

(S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo

168960-19-8

((1S,4R)-4-amminociclopent-2-en-1-il)metanolo, cloridrato

214353-17-0

1-(2-ammino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetano-1,1-diol, cloridrato

467426-34-2

metansolfonato di (2S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-olo (1,5:1)

2922 29 00

120-20-7

3,4-dimetossifenetilammina

55174-61-3

beta-metil-3,4-dimetossifenetilammina

115256-13-8

4-(1-{[2-(4-amminofenossi)etil]metilammino}etil)anilina

188690-84-8

acido (2S)-idrossi(fenil)acetico — (2R)-N-benzil-1-(4-metossifenil)propan-2-ammina (1:1) (sale)

202197-26-0

3-cloro-4-[(3-fluorobenzil)ossi]anilina

2922 39 00

784-38-3

2-ammino-5-cloro-2'-fluorobenzofenone

2011-66-7

2-ammino-2'-cloro-5-nitrobenzofenone

2958-36-3

2-ammino-2',5-diclorobenzofenone

14189-82-3

(2E)-3-(N-metilanilino)acrilaldeide

156732-13-7

(S)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one

2922 41 00

113403-10-4

desibuprofene lisina (DCIM)

2922 49 85

56-12-2

acido 4-amminobutirrico

875-74-1

D-alfa-fenilglicina

949-99-5

3-(4-nitrofenil)-L-alanina

961-69-3

(R)-N-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicina di potassio

1118-89-4

L-glutammato di dietile, cloridrato

13291-96-8

(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di sodio

14205-39-1

3-amminocrotonato di metile

20763-30-8

2-cicloesa-1,4-dienilglicina

26774-89-0

2-(cicloesa-1,4-dien-1-il)-2-[((E)-1-metossi-1-oxobut-2-en-2-il)ammino]acetato di sodio

34582-65-5

(R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio

35453-19-1

acido 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftalico

37441-29-5

dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftaloile

39878-87-0

cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio

42854-62-6

L-alaninato di benzile--acido p-toluensolfonico (1:1)

54527-73-0

3-amminobut-2-enoato di 2-(N-metilbenzilammino)etile

67299-45-0

tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio

81677-60-3

(4-nitrofenil)-L-alaninato di metile

82717-96-2

(S,S)-N-(1-etossicarbonil-3-fenilpropil)alanina

119916-05-1

3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile

128013-69-4

acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico

154772-45-9

(S)-3-amminopent-4-inoato di etile, cloridrato

209216-09-1

acido 2-amminobiciclo[3.1.0]esane-2,6-dicarbossilico, idrato

223445-75-8

acido [(3S,4S)-1-(amminometil)-3,4-dimetilciclopentil]acetico

2922 50 00

0-00-0

2-(2-cloro-4,5-difluorobenzoil)-3-(2,4-difluoroanilino)acrilato di etile

7206-70-4

acido 4-ammino-5-cloro-2-metossibenzoico

16589-24-5

4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo--acido L-tartarico (2:1)

22818-40-2

D-2-(4-idrossifenil)glicina

24085-03-8

2-[benzil(terz-butil)ammino]-1-(alfa,4-diidrossi-m-tolil)etanolo

24085-08-3

cloruro di benzil(terz-butil)(4-idrossi-3-idrossimetil-4-ossofenetil)ammonio

26787-84-8

(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di sodio

35205-50-6

4'-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato

50293-90-8

4-[(1R)-2-(terz-butilammino)-1-idrossietil]-2-(idrossimetil)fenolo, cloridrato

59338-84-0

4-ammino-5-nitro-o-anisato di metile

62023-62-5

acido (2S,3S)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutanoico

69416-61-1

(R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di potassio

71786-67-9

2-[benzil(metil)ammino]-1-(3-idrossifenil)etan-1-one, cloridrato

79814-47-4

(2S,3R)-3-ammino-2-[(S)-(1-idrossietil)]idrogenoglutarato di metile

90005-55-3

3'-ammino-2'-idrossiacetofenone, cloridrato

96072-82-1

1-[4-(benzilossi)fenil]-2-[(4-fenilbutan-2-il)ammino]propan-1-one

121524-09-2

((7S)-7-{[(2R)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino}-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato

174607-68-2

(1R)-1-[4-(benzilossi)-3-(idrossimetil)fenil]-2-(terz-butilammino)etan-1-olo

196810-09-0

N-(2-benzoilfenil)-L-tirosinato di metile

653574-13-1

N-(benzilossicarbonil)valil-D-alloisoleuciltreonilnorvalinate di metile

2923 20 00

4235-95-4

1,2-dioleoile-sn-glicero-3-fosfocolina

77286-66-9

2-O-metil-1-O-octadecil-sn-glicero-3-fosfocolina

2924 19 00

590-63-6

cloruro di 2-carbammoilossipropiltrimetilammonio

5422-34-4

N-(2-idrossietil)lactammide

5794-13-8

L-asparagina, idrato

89182-60-5

1-deossi-1-formamidohexitol

90303-36-9

N-[N-(terz-butossicarbonil)-L-alanil]-L-alanina, idrato

116833-20-6

2-(etilmetilammino)acetammide

125496-24-4

acido (S)-3-formammido-2-formilossipropionico

153758-31-7

(2S)-2-ammino-3-idrossi-N-pentilpropionammide--acido ossalico (1:1)

162537-11-3

N-(metossicarbonil)-3-metil-L-valina

186193-10-2

acido (2S)-2-{[3-(terz-butossicarbonil)-2,2-dimetilpropanoil]ossi}-4-metilpentanoico

228706-30-7

1,2-dioleoile-sn-glicero-3-fosfo[N-(4-carbossibutanoil)etanolammina]

2924 29 98

0-00-0

2-cloro-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide

121-60-8

cloruro di N-acetilsolfanilile

1149-26-4

N-(benzilossicarbonil)-L-valina

1584-62-9

2-bromo-4'-cloro-2'-(2-fluorobenzoil)acetanilide

1939-27-1

2-metil-N-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-tolil)propionammide

3588-63-4

N-benzilossicarbonil-DL-valina

4093-29-2

4-acetammido-o-anisato di metile

4093-31-6

4-acetammido-5-cloro-o-anisato di metile

6485-67-2

(2R)-2-ammino-2-fenilacetammide

13255-50-0

4-formil-N-isopropilbenzammide

22871-58-5

acido 3-ammino-5-[(2-idrossimetil)carbammoile]-2,4,6-triiodobenzoico

24201-13-6

acido 4-acetammido-5-cloro-o-anisico

27313-65-1

N-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-DL-alanina

28197-66-2

N-[3-acetil-4-(oxiran-2-ilmetossi)fenil]butanammide

30566-92-8

5-(N,N-dibenzilglicil)salicilammide

32981-85-4

(2R,3S)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile

35661-39-3

N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-alanina

35661-60-0

N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-leucina

40187-51-7

5-acetilsalicilammide

40188-45-2

3'-acetil-4'-idrossibutirranilide

40371-50-4

acido (2S)-4-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-2-idrossibutanoico

41526-21-0

2'-benzoil-2-bromo-4'-cloroacetanilide

41844-71-7

N-(metossicarbonil)-L-fenilalaninato di metile

49705-98-8

((1S,2R)-1-carbammoile-2-idrossipropil)carbammato di benzile

50978-11-5

acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triiodobenzoico, diidrato

52806-53-8

2-idrossi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluorometil)propionanilide

53947-84-5

acido 2-(carbossiacetammido)benzoico

65864-22-4

L-fenilalaninammide

71989-14-5

4-terz-butil N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-aspartato

71989-18-9

5-terz-butil N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-glutammato

71989-20-3

N2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-glutammina

71989-23-6

N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-isoleucina

71989-26-9

N6-(terz-butossicarbonil)-N2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-lisina

71989-33-8

O-terz-butil-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-serina

71989-35-0

O-terz-butil-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-treonina

71989-38-3

O-terz-butil-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-tirosina

75885-58-4

2,2-dimetilciclopropancarbossammide

76801-93-9

5-ammino-N,N'-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalammide

80082-51-5

metansolfonato di 3-ammino-2-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-1-metil-3-oxopropil

91558-42-8

(1-carbammoil-2-idrossipropil)carbammato di benzile

98737-29-2

{(S)-alfa-[(S)-ossiranil]fenetil}carbammato di terz-butile

98760-08-8

[1-((2S)-oxiran-2-il)-2-feniletil]carbammato di terz-butile

116661-86-0

acido (2S,3S)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico

125971-96-2

2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovaleranilide

132327-80-1

N2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N5-tritil-L-glutammina

132388-59-1

N2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N4-tritil-L-asparagina

136450-06-1

3'-acetil-2'-idrossi-4-(4-fenilbutossi)benzanilide

137246-21-0

N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbossammide

141862-47-7

5-gliossiloilsalicilammide, idrato

144163-85-9

[(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile

148051-08-5

5-ammino-N,N'-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triiodoisoftalammide

149451-80-9

[(1S,2S)-1-benzil-2,3-diidrossipropil]carbammato di terz-butile

153441-77-1

N-(fenossicarbonil)-L-valinato di metile

168960-18-7

(1R,4S)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile

170361-49-6

N-(3,4-diclorofenil)-N-{3-[(2,3-diidroinden-2-il)metilammino]propil}-5,6,7,8-tetraidronaftalene-2-carbossamide

176972-62-6

(1S,2S)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile

194085-75-1

carbammato di 2-(2-clorofenil)-2-idrossimetile

244191-94-4

N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-L-glutamil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamil-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamil-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamil-L-leucina, estere 1,4,6,9-tetra-terz-butilico

325715-13-7

N-(3-acetilfenil)-N-metilacetammide

376348-76-4

(3S)-3-(4,4-difluorocicloesano-1-carbossammido)-3-fenilpropanoato di etile

376348-77-5

4,4-difluoro-N-((1S)-3-idrossi-1-fenilpropil)cicloesano-1-carbossamide

376348-78-6

4,4-difluoro-N-((1S)-3-oxo-1-fenilpropil)cicloesano-1-carbossamide

481659-97-6

{(1S)-2-[benzil(metil)ammino]-2-oxo-1-feniletil}carbammato, cloridrato di terz-butile

667937-05-5

3-[4-(trifluorometil)anilino]pentanammide

2925 19 95

1075-89-4

8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione

84803-46-3

4-(4-clorofenil)piperidin-2,6-dione

88784-33-2

idrogeno-(S)-4-ftalimmidoglutarato di 1-benzile

94213-26-0

(S)-3-{4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil}-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato

97338-03-9

(S)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato

151860-15-0

meso-N-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbossimmide

2925 29 00

3382-63-6

4-{(E)-[(4-fluorofenil)imino]metil}fenolo

149177-92-4

acido 4'-ammidinosuccinanilico, cloridrato

249561-98-6

esafluorofosfato(3-) di tris{[(2Z)-2-cloro-3-(dimetilammino)prop-2-en-1-ilidene]dimetilammonio}

2926 90 95

94-05-3

2-ciano-3-etossiacrilato di etile

13338-63-1

3,4,5-trimetossifenilacetonitrile

14818-98-5

L-N-(1-ciano-1-vanilliletil)acetammide

15760-35-7

3-metilenciclobutancarbonitrile

20850-49-1

3-metil-2-(3,4-dimetossifenil)butirronitrile

28049-61-8

1-(4-clorofenil)ciclobutano-1-carbonitrile

31915-40-9

N-[1-ciano-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]acetammide

32852-95-2

2-(3-fenossifenil)propiononitrile

36622-33-0

3-metil-2-(3,4,5-trimetossifenil)butirronitrile

39186-58-8

4-bromo-2,2-difenilbutannitrile

56326-98-8

1-(4-fluorofenil)-4-ossocicloesancarbonitrile

58311-73-2

p-toluensolfonato di (Z)-(2-cianovinil)trimetilammonio

114772-53-1

4'-metilbifenil-2-carbonitrile

114772-54-2

4'-(bromometil)bifenil-2-carbonitrile

123632-23-5

4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile

133481-10-4

(1-cianocicloesil)acetato di etile

151338-11-3

N-terz-butil 3-cianoandrosta-3,5-dien-17-carbossammide

152630-47-2

1-[3-(ciclopentilossi)-4-metossifenil]-4-ossocicloesano-1-carbonitrile

152630-48-3

4-ciano-4-[3-(ciclopentilossi)-4-metossifenil]eptandioato di dimetile

186038-82-4

(1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile

192869-10-6

2-iodo-3,4-dimetossi-6-nitrobenzonitrile

192869-24-2

6-ammino-2-iodo-3,4-dimetossibenzonitrile

474645-97-1

metansolfonato di (3R)-3-amminopentanenitrile

604784-44-3

(Z)-3-ciano-5-metiles-3-enoato di terz-butilammonio

2928 00 90

618-26-8

solfato di 1-metil-1-fenilidrazina (1:2)

16390-07-1

4-cloro-1'-(4-metossifenil)benzoidrazide

55819-71-1

(RS)-serinoidrazide, cloridrato

84080-70-6

acido 4-cloro-2-[(Z)-(metossicarbonil)metossiimmino]-3-ossobutirrico

89766-91-6

cloruro di 1-carbossi-1-metiletossiammonio

94213-23-7

(Z)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazammidina

130580-02-8

trans-2'-fluoro-4-idrossicalcone-O-[(Z)-2-(dimetilammino)etil]ossima--acido fumarico (2:1)

192802-28-1

(S)-O-benzillactaldeide-N-(terz-butossicarbonil)idrazone

212631-79-3

2-(2-cloro-4-iodoanilino)-N-(ciclopropilmetossi)-3,4-difluorobenzammide

253605-31-1

acetato (sale) di N-idrossi-2-metilpropan-2-ammina o acetato (sale) di terz-butilidrossilammina

2929 90 00

2188-18-3

N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N'-omega-nitro-L-arginina

92050-02-7

solfamato di 2,6-diisopropilfenile

139976-34-4

N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N-metil-N-metossi-N'-omega-nitro-L-argininammide

204254-98-8

(3R,4S,5R)-5-azido-3-(1-etilpropossi)-4-idrossicicloes-1-ene-1-carbossilato di etile

204255-06-1

(3R,4R,5S)-4-acetammido-5-azido-3-(1-etilpropossi)cicloes-1-ene-1-carbossilato di etile

2930 90 16

105996-54-1

N,N'-bis(trifluoroacetil)-DL-omocistina

159453-24-4

N-(benzilossicarbonil)-S-fenil-L-cisteina

2930 90 85

1134-94-7

2-(feniltio)anilina

2736-23-4

acido 2,4-dicloro-5-mesilbenzoico

3483-12-3

(2R,3S)-1,4-disulfanilbutano-2,3-diolo o dithiothreitol

4274-38-8

cloruro di 2-mercapto-5-(trifluorometil)anilinio

6320-03-2

o-clorotiofenolo

10191-60-3

cianocarbonimmidoditioato di dimetile

10506-37-3

clorotioformiato di O-2-naftile

15570-12-4

3-metossibenzene-1-tiolo

16188-55-9

acido [4-(metilsulfanil)fenil]acetico

27366-72-9

2-(dimetilamminotio)acetammide, cloridrato

33174-74-2

2,2'-ditiodibenzonitrile

40248-84-8

3-sulfanilfenolo

49627-27-2

acido (Z)-5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden)-1H-inden-3-ilacetico

50413-24-6

2-bromo-1-(4-mesilfenil)etan-1-one

51458-28-7

(1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo

56724-21-1

(1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo, cloridrato

61832-41-5

metil(1-metiltio-2-nitrovinil)ammina

62140-67-4

5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile

63484-12-8

2-metossi-5-metilsolfonilbenzoato di metile

67305-72-0

N-(2-mercaptoetil)propionammide

74345-73-6

cloruro di D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionile

76497-39-7

acido D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico

87483-29-2

4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone

90536-66-6

acido (4-mesilfenil)acetico

104458-24-4

2-mesiletan-1-ammina, cloridrato

136511-43-8

N-{2-[(acetiltio)metil]-1-osso-3-(o-tolil)propil}-L-metionato di etile

148757-89-5

solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile

153277-33-9

N-[(benzilossi)carbonil]-S-fenil-L-cisteinato di metile

157521-26-1

acido (S)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico--dicicloesilammina (1:1)

159878-02-1

(1R,2S)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

162515-68-6

acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico

182149-25-3

N,N'-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina

225652-11-9

1-(4-clorofenossi)-4-(metilsulfanil)benzene oppure ossido di 4-clorofenil e 4-(metilsulfanil)fenile

289717-37-9

N,N-dimetil-2-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzilammina, cloridrato

346413-00-1

1-(4-etossifenil)-2-(4-mesilfenil)etan-1-one

364323-64-8

2-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzaldeide

2931 00 95

1660-95-3

metilenedifosfonato di tetraisopropile

17814-85-6

bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio

27784-76-5

(dietossifosforile)acetato di terz-butile

31618-90-3

(tosilossi)metilfosfonato di dietile

35000-38-5

trifenilfosforanilidenacetato di terz-butile

86552-32-1

acido (4-fenilbutil)fosfinico

87460-09-1

idrossi(4-fenilbutil)fosfinoilacetato di benzile

123599-78-0

acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico

123599-82-6

acido {[2-metil-1-(propionilossi)propossi](4-fenilbutil)fosforile}acetico

128948-01-6

acido {(S)-[(R)-2-metil-1-propionilossipropossi](4-fenilbutil)fosfinoil}acetico

649761-22-8

acido (1R,5S)-5-[dimetil(fenil)silil]-2-(idrossimetil)ciclopent-2-ene-1-carbossilico — (1R,2R)-2-ammino-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diolo (1:1) (sale)

2932 19 00

27329-70-0

acido (5-formil-2-furil)boronico

37076-71-4

1,2,3-tri-O-acetil-5-deossi-D-ribofuranose

37743-18-3

bromuro di 3,3-difeniltetraidrofuran-2-iliden(dimetil)ammonio

66356-53-4

5-(2-amminoetiltiometil)furfurildimetilammina

86087-23-2

(S)-tetraidrofuran-3-olo

87392-07-2

acido (2S)-tetraidrofurano-2-carbossilico

97148-39-5

(Z)-2-(2-furil)-2-metossiimminoacetato di ammonio

2932 29 85

79-50-5

DL-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone

298-81-7

9-metossifuro[3,2-g]cromen-7-one

482-44-0

9-(3-metilbut-2-enilossi)-7H-furo[3,2-g]cromen-7-one

517-23-7

alfa-acetil-gamma-butirrolattone

599-04-2

alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone

976-70-5

3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone

6559-91-7

4'-desmetilepipodofillotossina

23363-33-9

4'-(benzilossicarbonil)-4'-desmetilepipodofillotossina

39521-49-8

(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-diossolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-one

39746-01-5

benzoato di (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-ossoesaidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-ile

51559-36-5

5-metossi-2H-cromen-2-one

73726-56-4

11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone

95716-70-4

7α-(metossicarbonil)-3-oxo-17α-pregna-4,9(11)-diene-21,17-carbolactone

96829-59-3

(1S,3E,6E)-1-[((2S,3S)-3-esil-4-oxooxetan-2-il)metil]dodeca-3,6-dien-1-il N-formil-L-leucinate

104872-06-2

(3S,4S)-3-esil-4-[(R)-2-(idrossitridecil)]ossetan-2-one

122111-01-7

benzoato di [(2R)-2-(benzoilossi)-4,4-difluoro-5-oxotetraidrofurano-2-il]metile

142680-85-1

(25S)-25-cicloesil-25-de(sec-butil)-5-O-demetil-22,23-diidroavermectina A1a

145667-75-0

(3aR,4R,5R,6aS)-5-idrossi-4-((3R)-3-idrossi-5-fenilpentil)esaidrociclopenta[b]furan-2-one

192704-56-6

11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone

220119-16-4

(25S)-cicloesil-25-de(sec-butil)- 5-demetossi-5-oxo-22,23-diidroavermectina A1a

221129-55-1

(6R)-4-idrossi-6-fenetil-6-propil-5,6-diidro-2H-pirano-2-one

2932 99 00

32981-86-5

10-desacetilbaccatina III

96-82-2

acido 4-O-beta-D-galattopiranosil-D-gluconico

467-55-0

3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one

533-31-3

3,4-(metilendiossi)fenolo

7512-17-6

2-acetammido-2-desossi-beta-D-glucopiranosio

7772-94-3

2-acetammido-2-deossi-β-D-mannopiranosio

33659-28-8

bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio--bromuro di calcio (1:1)

57999-49-2

2-(3-bromofenossi)tetraidropirano

79944-37-9

trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo

88128-61-4

(3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-diossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3aH-ciclopenta [a]naftalen-3,7-dione

110638-68-1

bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio, diidrato

124655-09-0

[(4R,6S)-6-(idrossimetil)-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-il]acetato di terz-butile

125971-94-0

[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile

130064-21-0

1-{2-idrossi-4-[(tetraidropirano-2-il)ossi]fenil}-2-{4-[(tetraidropirano-2-il)ossi]fenil}etan-1-one

157518-70-2

acido (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-diossolan-4-il]-4-metilvalerico

167256-05-5

(1S,2S)-1-(1,3-benzodiossolo-5-il)-3-(2-idrossi-4-metossifenil)-5-propossiindane-2-carbossilato di metile

170242-34-9

acido (S)-2-ammino-5-(1,3-diossolan-4-il)valerico

191106-49-7

(1S,2S)-1-(1,3-benzodiossolo-5-il)-3-[2-(benzilossi)-4-metossifenil]-5-propossiindane-2-carbossilato di metile

192201-93-7

2-({3-[5-(6-metossi-1-naftil)-1,3-diossano-2-il]propil}metilammino)-N-metilacetammide

196303-01-2

(7S)-7-metil-5-(4-nitrofenil)-7,8-diidro-5H-[1,3]diossolo[4,5-g]isocromene

40591-65-9

carbamimmidotioato di 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosile, bromidrato

65293-32-5

N-β-D-glucopiranosilformamide

69999-16-2

acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico

107188-34-1

acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile

107188-37-4

acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile

115437-18-8

benzoato di (2α,4α,5β,7β,10β,13β)-4-acetossi-1,10,13-triidrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile

115437-21-3

benzoato di (4α)-4,10-diacetossi-1,13-diidrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile

130525-58-5

5-acetammido-7,8,9-O-triacetil-2,6-anidro-4-azido-3,4,5-trideossi-D-glicero-D-galacto-non-2-enonate di metile

130525-62-1

acido(4S,5R,6R)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1R,2R)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropiran-2-carbossilico

149107-93-7

benzoato di (2α,4α,5β,7β,10β,13α)-4,10-diacetossi-13-{[(2R,3S)-3-benzammido-2-(1-metossi-1-metiletossi)-3-fenilpropanoil]ossi}-1-idrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile

199796-52-6

benzoato di (2α,4α,7β,10β,13α)-4,10-diacetossi-13-({(2R,3S)-3-benzammido-2-[((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-esanoil)ossi]-3-fenilpropanoil}ossi)-1,7-diidrossi-9-oxo-5,20-epoxytax-11-en-2-ile

2933 11 90

6150-97-6

bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1H-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio

2933 19 90

3736-92-3

1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidin-3,5-dione

4023-02-3

pirazol-1-carbossammidina, cloridrato

27511-79-1

emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide

59194-35-3

N'1-metil-1H-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato

139756-01-7

1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide

334828-10-3

4-ammino-5-etil-1-(2-metossietil)pirazolo-3-carbossammide

2933 21 00

186462-71-5

acido (1R,2R,5S,6R)-2',5'-dioxospiro[biciclo[3.1.0]esane-2,4'-imidazolidine]-6-carbossilico

2933 29 90

696-23-1

2-metil-4-nitroimidazolo

822-36-6

4-metilimidazolo

4897-25-0

5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo

24155-42-8

1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanolo

68282-49-5

2-butilimidazol-5-carbaldeide

68283-19-2

(2-butilimidazol-5-il)metanolo

83857-96-9

2-butil-5-cloro-1H-imidazol-4-carbaldeide

99614-02-5

1,2,3,4-tetraidro-9-metil-3-(2-metil-1H-imidazol-1-ilmetil)carbazol-4-one

109425-51-6

N2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N-tritil-L-istidina

130804-35-2

1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-eptil-3-(2,4-difluorofenil)urea

133909-99-6

2-butil-4-cloro-1-[2'-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]-1H-imidazol-5-ilmetanolo

138401-24-8

4'-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile

150097-92-0

5-pentafluoroetil-2-propilimidazol-4-carbossilato di metile

151012-31-6

3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-ilmetanolo

151257-01-1

2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato

152146-59-3

acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico

178982-67-7

2-[(benzilossi)metil]-4-isopropilimidazole

244191-88-6

N-acetil-O-terz-butil-L-tirosil-O-terz-butil-L-treonil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-N1-tritil-L-istidil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-α-L-glutamil-α-L-glutamil-O-terz-butil-L-seril-N-tritil-L-glutaminil-N-tritil-L-asparaginul-N-tritil-L-glutaminil-L-glutamine, estere 10,11-di-terz-butilico

244244-26-6

N-acetil-O-terz-butil-L-tirosil-O-terz-butil-L-treonil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-N1- tritil-L-histidil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-α-L-glutamil-α-L-glutamil-O-terz-butil-L-seril-N-tritil-L-glutaminil-N-tritil-L-asparaginil-N-tritil-L-glutaminil-L-glutaminil-α-L-glutamil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamil-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamil-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamil-L-leucil-α-L-aspartil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere epta-terz-butilico

2933 39 99

0-00-0

11-etil-5-metil-8-{2-[(1-oxo-1λ4-chinolin-4-il)ossi]etil}-11H-dipirido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6(5H)-one

0-00-0

p-toluensolfonato di 4-(4-fluorobenzoil)piridinio

100-76-5

chinuclidina

875-35-4

2,6-dicloro-4-metilnicotinonitrile

1452-94-4

2-cloronicotinato di etile

1609-66-1

N-fenil-N-(4-piperidil)propionammide

1619-34-7

chinuclidin-3-olo

2008-75-5

cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio

2147-83-3

1-(1,2,3,6-tetraidro-4-piridil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

2942-59-8

acido 2-cloronicotinico

4021-07-2

acido 3-metilpiridina-2-carbossilico

4046-24-6

5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-olo, cloridrato

4783-86-2

4-fenossipiridina

5005-36-7

2-fenil-2-piridilacetonitrile

5006-66-6

acido 6-idrossinicotinico

5223-06-3

2-(5-etil-2-piridil)etanolo

5326-23-8

acido 6-cloronicotinico

5382-23-0

4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato

5424-11-3

2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile

5435-54-1

3-nitro-4-piridone

6298-19-7

2-cloro-3-piridilammina

6622-91-9

acido 4-piridilacetico, cloridrato

6935-27-9

benzil(2-piridil)ammina

7379-35-3

4-cloropiridina, cloridrato

19395-39-2

2-fenil-2-piperidin-2-ilacetammide

19395-41-6

acido 2-fenil-2-(2-piperidil)acetico

20662-53-7

1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

21472-89-9

(+-)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one

22065-85-6

1-benzilpiperidin-4-carbaldeide

25333-42-0

(3R)-quinuclidin-3-olo

26815-04-3

4-(2-piperidin-1-iletossi)benzaldeide

29976-53-2

4-ossopiperidin-1-carbossilato di etile

31255-57-9

3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile

32998-95-1

N-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide

35794-11-7

3,5-dimetilpiperidina

37699-43-7

2,3-dimetil-4-nitropiridina 1-ossido

38092-89-6

8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidiliden)-5H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

39512-49-7

4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo

40807-61-2

4-fenilpiperidin-4-olo

43076-30-8

1-(4-terz-butilfenil)-4-[4-(alfa-idrossibenzidril)piperidino]butan-1-one

43200-82-4

6-(5-cloropiridin-2-il)-5H-pirrolo[3,4-b]pirazina-5,7(6H)-dione

49608-01-7

6-cloronicotinato di etile

53786-28-0

5-cloro-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

53786-45-1

4-(2-ammino-4-cloroanilino)piperidin-1-carbossilato di etile

53786-46-2

4-(5-cloro-2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-2-il)piperidin-1-carbossilato di etile

56488-00-7

3-(cianoimmino)-3-piperidinopropiononitrile

57988-58-6

4-(4-bromofenil)piperidin-4-olo

58859-46-4

4-amminopiperidine-1-carbossilato di etile

61380-02-7

1-benzil-4-(metossimetil)-N-fenil-4-piperidilammina

65326-33-2

2-ammino-3-piridilmetilchetone

70708-28-0

1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-olo

77145-61-0

1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato

78750-68-2

4-[(3-amminopiridin-2-il)ammino]fenolo

82671-06-5

acido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico

83556-85-8

cloruro di 1-(3-cloropropil)-2,6-dimetilpiperidinio

83949-32-0

p-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio

84196-16-7

N-[4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropionammide, cloridrato

84449-80-9

cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio

84449-81-0

cloruro di 4-(2-piperidin-1-iletossi)benzoile cloridrato

84501-68-8

4-[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-ilammino]piperidin-1-carbossilato di etile

86604-78-6

4-metossi-3,5-dimetil-2-piridilmetanolo

87848-95-1

6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone

100238-42-4

4-(2-piperidin-1-iletossi)fenolo

101904-56-7

4-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-il)piperidina

103094-30-0

(+-)-4-(2-clorofenil)-1,4-diidro-2-[2-(1,3-diossoisoindolin-2-il)etossimetil]piridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile

103129-82-4

2-[(2-amminoetossi)metil]-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-diidropiridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile

103577-66-8

3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo

104860-26-6

cis-1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidilammina

104860-73-3

4-ammino-5-cloro-N-{1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidil}-2-metossibenzammide

107256-31-5

3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato

108555-25-5

1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato

118175-10-3

[3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo

120014-07-5

2-[(1-benzil-4-piperidil)metilen]-5,6-dimetossiindan-1-one

127293-57-6

(1R)-1-(4-clorofenil)-2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etan-1-olo

139781-09-2

5,5-bis(4-piridilmetil)-5H-ciclopenta[2,1-b:3,4-b’]dipiridina, idrato

139886-04-7

1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(E)-O-metilossima, cloridrato

142034-92-2

(1S,3S,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-olo

142034-97-7

(1R,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one

142057-79-2

(RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one

153050-21-6

cloruro di (S)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isopropossifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabiciclo[2.2.2] ottano

157688-46-5

acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico

158878-47-8

(3R,5R)-3-{(E)-2-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)piridin-3-il]vinil}-5-idrossicicloesan-1-one

159813-78-2

acido (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)pirirdin-3-il]-3,5-diidrossihept-6-enoico

160588-45-4

10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone

161417-03-4

2-metil-3-((2S)-pirrolidin-2-ilmetossi)piridina

171764-07-1

(S)-2-ammino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutirrammide

173050-51-6

(R)-N-(1-{3-[1-benzoil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetammide, cloridrato

176381-97-8

(S)-N-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-N-metilbenzammide--acido fumarico (1:1)

177964-68-0

3-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)pirirdin-3-il]acrilaldeide

178460-82-7

(1R)-1-(4-clorofenil)-2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etan-1-ol, cloridrato

178981-89-0

{5-[(3,5-diclorofenil)sulfanil]-4-isopropil-1-(pirirdin-4-ilmetil)imidazol-2-il}metanolo

179024-48-7

N-[(R)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide

180050-34-4

(1S,4R)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one-O-[(Z)-(3-metossifenil)etinil]ossima--acido maleico (1:1)

180250-77-5

(2S,3S)-3-ammino-2-etossi-N-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato

188396-54-5

1-(2-bifenil-4-iletil)-4-[3-(trifluorometil)fenil]-1,2,3,6-tetraidropiridina, cloridrato

188591-61-9

1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one

189894-57-3

4-fenil-1-[(1S,2S)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato

192329-80-9

acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico

192330-49-7

cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato

193275-85-3

4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide

198904-85-7

2-(4-pirirdin-2-ilbenzil)idrazina-1-carbossilato di terz-butile

198904-86-8

2-{(2S,3S)-3-[(terz-butossicarbonil)ammino]-2-idrossi-4-fenilbutil}-2-[4-(pirirdin-2-il)benzil]idrazina-1-carbossilato di terz-butile

213839-64-6

N-{2-[5-(amminoimminometil)-2-idrossifenossi]-3,5-difluoro-6-[3-(1-metil-4,5-diidroimidazol-2-il)fenossi]pirirdin-4-il]-N-metilglicine, dicloridrato

221180-26-3

4-ammino-5-cloro-2-metossi-N-(3-metossipiperidin-4-il)benzammide

221615-75-4

2-(4-mesilfenil)-1-(6-metilpiridin-3-il)- etan-1-one

230615-52-8

2,3,4,5-tetraidro-1H-1,5-metano-3-benzazepina, cloridrato

230615-59-5

7,8-dinitro-3-(trifluoroacetil)-2,3,4,5-tetraidro-1H-1,5-metano-3-benzazepina

280129-82-0

ossalato di 4-({2-[(benzilossi)metil]-4-isopropilimidazol-1-il}metil)piridina (2:1)

319460-85-0

N-metil-2-{[3-((E)-2-pirirdin-2-ilvinil)-1H-indazol-6-il]sulfanil}benzammide

319460-94-1

N-(2-fluoro-5-{[3-((E)-2-pirirdin-2-ilvinil)-1H-indazol-6-il]ammino}fenil)-1,3-dimetilpirazolo-5-carbossammide

423165-13-3

8-benzil-3-exo-(3-isopropil-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)-8-azabiciclo[3.2.1]ottano

429659-01-8

N-[4-(metilammino)-3-nitrobenzoil]-N-pirirdin-2-il-ß-alaninato di etile

440634-25-3

4-{2-[4-(mesilossi)piperidin-1-il]-2-oxoetil}piperidine-1-carbossilato di terz-butile

2933 49 10

68077-26-9

acido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

86393-33-1

acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

93107-30-3

acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

98105-79-4

acido 7-cloro-6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

98349-25-8

1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile

100501-62-0

1-etil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilato di etile

103995-01-3

acido 1-(2,4-difluorofenil)-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

105956-96-5

acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

112811-72-0

acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

119916-34-6

acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

136465-98-0

N-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina

170143-39-2

idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossochinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile

2933 49 90

0-00-0

acido 2-(etilammino)-5-[2-(chinolin-4-ilossi)etil]nicotinico

1087-69-0

(9S,13S,14S)-3-metossimorfinano, cloridrato

4965-33-7

7-cloro-2-metilchinolina

6340-55-2

2,6-dimetossi-4-metilchinolina

10500-57-9

5,6,7,8-tetraidrochinolina

22982-78-1

1,2,3,4-tetraidro-2-isopropilamminometil-6-metil-7-nitrochinolina, metansolfonato

64228-78-0

bis{3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinolil]propionato} di pentametilene--acido ossalico (1:2)

74163-81-8

acido (S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico

77497-97-3

p-toluensolfonato di (S)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidroisochinolinio

79276-06-5

(3S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina-3-carbossilato 4-metilbenzenesolfonato di terz-butile

106635-86-3

2,6-dimetossi-4-metil-5-[3-(trifluorometil)fenossi]chinolin-8-ammina

118864-75-8

(1S)-1-fenil-1,2,3,4-tetraidroisochinolina

120578-03-2

3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]benzaldeide

136465-81-1

(3S,4aS,8aS)-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide

136465-99-1

N-(2-chinolilcarbonilossi)succinimmide

136522-17-3

(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide

142522-81-4

(R)-1-[(1-{3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propil)tiometil]ciclopropilacetato di sodio

149057-17-0

(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato

149182-72-9

(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide

149968-11-6

2-(3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-ossopropil)benzoato di metile

159878-04-3

(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-terz-butilcarbammoilperidro-2-isochinolil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

159989-65-8

(3S,4aS,8aS)-N-(terz-butil)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido) butil]peridroisochinolin-3-carbossammide--acido metansolfonico (1:1)

172649-40-0

3-[(4S)-5-oxo-2-(trifluorometil)-1,4,5,6,7,8-esaidrochinolin-4-i]benzonitrile

178680-13-2

{(1S,2R)-1-benzil-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(terz-butilcarbammoil)decaidro-2-isochinolil]-2-idrossipropil}carbammato di metile

181139-72-0

2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil]benzoato di metile

186537-30-4

(S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato

189279-58-1

acido 1-(6-ammino-3,5-difluoropiidin-2-i)-8-cloro-6-fluoro-7-(3-idrossiazetidin-1-il)-4-oxo-1,4-diidrochinolina-3-carbossilico

189746-15-4

2,6-dimetossi-4-metil-8-nitro-5-[3-(trifluorometil)fenossi]chinolina

189746-19-8

5-cloro-2,6-dimetossi-4-metilchinolina

189746-21-2

5-cloro-2,6-dimetossi-4-metil-8-nitrochinolina

194804-45-0

1-ciclopropil-8-(difluorometossi)-7-((1R)-1-metil-2-tritilisoindolin-5-il)-4-oxo-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile

194805-07-7

7-bromo-1-ciclopropil-8-(difluorometossi)-4-oxo-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile

209909-03-5

(2-cloro-6,7-difluorochinolin-3-il)metanolo

220998-08-3

{2,7-dicloro-6-metil-4-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]chinolin-3-il}metanolo

287930-77-2

(1S)-1-{3-[(E)-2-(7-clorochinolin-2-il)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propan-1-ol

287930-78-3

2-((3S)-3-{3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)vinil]fenil}-3-idrossipropil)benzoato idrato di metile

474645-93-7

[2-etil-6-(trifluorometil)-1,2,3,4-tetraidrochinolin-4-il]carbammato di metile

2933 59 95

56-06-4

2,6-diamminopirimidin-4-olo

65-71-4

5-metiluracile

66-22-8

uracile

68-94-0

purin-6(1H)-one

71-30-7

citosina

487-21-8

pteridine-2,4(1H,3H)-dione

696-07-1

5-iodouracile

707-99-3

6-ammino-9H-purin-9-iletanolo

841-77-0

1-benzidrilpiperazina

2210-93-7

cloruro di 1-fenilpiperazinio

3056-33-5

N-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-2-il)acetammide

5018-45-1

5,6-dimetossipirimidin-4-ilammina

5081-87-8

3-(2-cloroetil)chinazolin-2,4(1H,3H)-dione

5464-78-8

1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato

6928-85-4

4-metilpiperazin-1-ilammina

7139-02-8

2,6-dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina

7280-37-7

estropipato

7597-60-6

6-ammino-5-formammido-1,3-dimetiluracile

10310-21-1

2-ammino-6-cloropurina

13078-15-4

1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato

13889-98-0

1-acetilpiperazina

14047-28-0

(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletanolo

14080-23-0

pirimidina-2-carbonitrile

16064-08-7

6-iodochinazolin-4(1H)-one

19690-23-4

6-iodo-1H-purin-2-ilammina

19916-73-5

6-(benzilossi)-9H-purin-2-ammina

20535-83-5

6-metossi-1H-purin-2-ilammina

20980-22-7

2-(piperazin-1-il)pirimidina

23680-84-4

4-ammino-2-cloro-6,7-dimetossichinazolina

27469-60-9

1-(4,4'-difluorobenzidril)piperazina

28888-44-0

6,7-dimetossichinazolin-2,4(1H,3H)-dione

35386-24-4

1-(2-metossifenil)piperazina

41078-70-0

3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one

41202-32-8

1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato

41202-77-1

1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato

52605-52-4

1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, cloridrato

56177-80-1

2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1H)-one

57061-71-9

1-(2-cloroetil)-4-[3-(trifluorometil)fenil]piperazina, dicloridrato

59703-00-3

cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile

59878-63-6

6-(5-cloropiridin-2-il)-7-oxo-6,7-diidro-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-il piperazina-1-carbossilato

64090-19-3

1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato

67914-60-7

4-(4-acetilpiperazin-4-il)fenolo

67914-97-0

4-(4-isopropilpiperazin-1-il)fenolo

70849-60-4

1-(o-tolil)piperazina, cloridrato

75128-73-3

acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-9-il)metossi]etile

93076-03-0

3-(2-cloroetil)-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one, cloridrato

94021-22-4

2-piperazin-1-ilpirimidina, dicloridrato

97845-60-8

acetato di 2-(acetossimetil)-4-(2-ammino-6-cloropurin-9-il)butile

106461-41-0

2-sec-butil-4-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one

111641-17-9

4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina

112733-28-5

[3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il]acetato di etile

112733-45-6

(7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile

119532-26-2

1-(2,3-diclorofenil)piperazina

124832-31-1

N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]etile

125224-62-6

(1S)-2-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]eptano, dibromidrato

132961-05-8

(Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-idrossiimminobenzil)piperidino]etil}-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a] pirimidin-4-one

137234-74-3

4-cloro-6-etil-5-fluoropirimidina

137234-87-8

6-etil-5-fluoropirimidin-4(1H)-one

137281-39-1

acido 4-[2-(2-ammino-4-oxo-4,7-diidro-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-5-il)etil]benzoico

140373-09-7

acido 4-{[(3-{[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metil}-2,7-dimetil-4-oxo-3,4-diidrochinazolina-6-il)metil](prop-2-in-1-il)ammino}-2-fluorobenzoico

145012-50-6

(7RS,9aRS)-peridropirido[1,2-a]pirazin-7-ilmetanolo

147149-89-1

2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1H)-one

147539-21-7

isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina

149062-75-9

1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1-b]chinazolina, cloridrato

150323-35-6

(3S)-3-(terz-butilcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina

150728-13-5

4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidinil

156126-48-6

(6-iodo-1H-purin-2-il)ammide di tetrabutilammonio

156126-53-3

(1R,2R,3S)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9H-purin-6-one

156126-83-9

(1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9H-purin-2-ilammina

157810-81-6

solfato di (2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terz-butilcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-[(1S,2R)-2-idrossiindan-1-il]valerammide

160009-37-0

4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetanesolfonammido)]pirimidina-5-carbossilato di metile

167465-36-3

(2R)-1-[4-((1aR,10bS)-1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tetraiodrodibenzo[a, e]ciclopropa[c][7]annulen-6-il)piperazin-1-il]-3-[(chinolin-5-il)ossi]propan-2-olo, tricloridrato

171887-03-9

N-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide

172015-79-1

[(1S,4R)-4-(2-ammino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato

179688-29-0

6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1H)-one

183319-69-9

(3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammina, cloridrato

184177-81-9

{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile

188416-20-8

3-(6-cloro-5-fluoropirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo, cloridrato

188416-28-6

4-(1-bromoetil)-6-cloro-5-fluoropirimidina

188416-34-4

(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo--acido (1R,4S)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1)

192725-50-1

acido (2S)-3-metil-2-(2-oxoesaidropirimidin-1-il)butanoico

192726-06-0

(2S)-N-[(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-3-idrossi-5-fenilpentil]-3-metil-2-(2-oxotetraidropirimidin-1(2H)-il)butanammide — 5-oxopirrolidina-2-acido carbossilico (1:1) (sale)

202138-50-9

[(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile--acido fumarico (1:1)

214287-88-4

(4S)-6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1H)-one

214287-99-7

(4S)-6-cloro-4-((E)-2-ciclopropilvinil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1H)-one

225916-82-5

8-cloro-5-((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-esanoil)-11-(4-metilpiperazin-1-il)-5H-dibenzo[b, e][1,4]diazepina

231278-20-9

N-{3-cloro-4-[(3-fluorobenzil)ossi]fenil}-6-iodochinazolin-4-ammina

247565-04-4

(4S)-6-cloro-4-(ciclopropiletinil)-3-((R)-1-feniletil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1H)-one

345217-02-9

1-[(1S,2S)-2-(benzilossi)-1-etilpropil]-N-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}idrazina-1-carbossammide

518048-03-8

2-(1-ammino-1-metiletil)-N-(4-fluorobenzil)-5-idrossi-1-metil-6-oxo-1,6-diidropirimidina-4-carbossammide

599179-03-0

1-(4,6-dimetilpirimidina-5-carbonil)-

4-((3S)-4-{(1R)-2-metossi-1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}-3-metilpiperazin-1-il)-4-metilpiperidine maleato (1:1)

612494-10-7

1-{(1R)-2-metossi-1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}-2-metilpiperazina, D-tartarato (1:1)

612543-01-8

1-(4,6-dimetilpirimidina-5-carbonil)piperidin-4-one

649761-23-9

(1S,2S,3S,5S)-5-[2-ammino-6-(benzilossi)-9H-purin-9-il]-2-[(benzilossi)metil]-3-[dimetil(fenil)silil]-1-(idrossimetil)ciclopentan-1-olo

649761-24-0

2-ammino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(benzilossi)metil]-4-[dimetil(fenil)silil]-2-metilideneciclopentil}-9H-purin-6(1H)-one

654671-77-9

(2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-7-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil)butan-2-ammina fosfato (1:1) idrato

2933 69 80

58909-39-0

tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione

2933 79 00

3197-25-9

2-(4-oxopentil)-1H-isoindolo-1,3(2H)-dione

5342-23-4

6-metossi-4-metilchinolin-2(1H)-one

15362-40-0

1-(2,6-diclorofenil)indolin-2-one

17630-75-0

5-cloroindolin-2-one

20096-03-1

3,3-dietil-5-(idrossimetil)piridin-2,4(1H,3H)-dione

43200-81-3

6-(5-cloropiridin-2-il)-7-idrossi-6,7-diidro-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-one

56341-37-8

6-cloroindol-2(3H)-one

61516-73-2

2-ossopirrolidin-2-ilacetato di etile

61865-48-3

(+-)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one

71107-19-2

2-osso-5-vinilpirrolidin-3-carbossammide

75363-99-4

(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabiciclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di p-nitrobenzile

76855-69-1

(3S,4R)-4-acetossi-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]azetidin-2-one

79200-56-9

(1R,4S)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one

80082-62-8

(2S,3S)-3-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonato di tetrabutilammonio

80082-65-1

acido (2S,3S)-3-ammino-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonico

90776-59-3

(4R,5R,6S)-3-(difenossifosforilossi)-6-[(R)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabiciclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile

103335-41-7

3-osso-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-carbossilato di metile

103335-54-2

acido 3-osso-4-azaandrost-5-en-17-beta-carbossilico

103335-55-3

acido 3-osso-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-carbossilico

105318-28-3

acido ((2S,3S)-2-{(1R)-2-[(4-clorofenil)sulfanil]-1-metil-2-oxoetil}-3-((1R)-1-idrossimetil)-4-oxoazetidin-1-il)acetico

118289-55-7

6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3H)-one

122852-75-9

5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one

132127-34-5

(3R,4S)-4-fenil-3-idrossiazetidin-2-one

133066-59-8

acetato di (3R,4S)-2-oxo-4-fenilazetidin-3-ile

135297-22-2

(3S,4R)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-4-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidin-2-one

139122-76-2

4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone

141316-45-2

1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di potassio

141646-08-4

1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di 1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile

148776-18-5

bromuro di (2-oxo-1-fenilpirrolidin-3-il)trifenilfosfonio

149107-92-6

1-benzoil-3-(1-metossi-1-metiletossi)-4-fenilzetidin-2-one

159593-17-6

2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-2-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidin-1-il}-2-ossoacetato di 4-terz-butilbenzile

162142-14-5

1-ciclopentil-3-etil-1,4,5,6-tetraidro-7H-pirazolo[3,4-c]pirirdin-7-one

175873-08-2

4-[(S)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il)benzonitrile, cloridrato

175873-10-6

3-(3-{(S)-1-[4-(N'2-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il}ureido)propionato di etile

198213-15-9

3-(metossicarbonil)-2-oxo-1,2,5,6-tetraidropiridin-4-olate di sodio

205881-86-3

6-fluoro-9-metil-2-fenil-4-(pirrolidina-1-carbonil)-9H-pirido[3,4-b]indol-1(2H)-one

244080-24-8

1-etil-9-metossi-2,6,7,12-tetraidroindolo[2,3-a]chinolizin-4(3H)-one

283173-50-2

8-fluoro-2-{4-[(metilammino)metil]fenil}-1,3,4,5-tetraidro-6H-azepino[5,4,3-cd]indol-6-one

303752-13-8

1-ciclopentil-3-etil-6-(4-metossibenzil)-1,4,5,6-tetraidro-7H-pirazolo[3,4-c]pirirdin-7-one 4-metilbenzene-1-solfonato

341031-54-7

N-[2-(dietilammino)etil]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene)metil]-2,4-dimetilpirrolo-3-carbossammide L-malato (1:1)

2933 99 80

256-96-2

5H-dibenzo[b,f]azepina

494-19-9

10,11-diidro-5H-dibenzo[b,f]azepina

139592-99-7

(Z)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1H-azepina, cloridrato

179528-39-3

N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide

2886-65-9

7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one

59467-63-9

7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

59467-64-0

[7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina

59467-69-5

8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina

59468-44-9

acido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carbossilico

59469-29-3

bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio

59469-63-5

4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

70890-50-5

3-ammino-5-fenil-7-metil-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one

106928-72-7

(1S,9S)-9-ftalimmido-6,10-diossoottaidropiridazo[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile

177932-89-7

(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato

188978-02-1

(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-ammino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one

193077-87-1

acido [(2S)-7-(2-metossi-2-oxoetil)-4-metil-3-oxo-2,3,4,5-tetraidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]acetico

210288-67-8

acido [(2S)-7-iodo-4-metil-3-oxo-2,3,4,5-tetraidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]acetico

0-00-0

solfato dell’acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico

1458-18-0

3-ammino-5,6-dicloropirazin-2-carbossilato di metile

2380-94-1

4-idrossiindolo

3641-08-5

1H-1,2,4-triazol-3-carbossammide

4928-87-4

acido 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilico

4928-88-5

1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile

5424-01-1

acido 3-amminopirazina-2-carbossilico

5521-55-1

acido 5-metilpirazin-2-carbossilico

6548-09-0

5-bromotriptofano

6969-71-7

1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-one

7250-67-1

N-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato

13183-79-4

1-metiltetrazol-5-tiolo

13485-59-1

L-alanil-L-prolina

14907-27-8

D-triptofanato di metile, cloridrato

16298-03-6

3-amminopirazina-2-carbossilato di metile

21732-17-2

acido 1H-tetrazol-1-ilacetico

26116-12-1

1-etilpirrolidin-2-ilmetilammina

27387-31-1

1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one

31251-41-9

8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-one

31560-19-7

N-benzoil-4-idrossiprolina

31560-20-0

N-benzoil-4-idrossiprolinato di metile

32065-66-0

1,4-diossido di 2-(dimetossimetil)chinossalina

36916-19-5

5-cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone

37052-78-1

5-metossibenzimidazol-2-tiolo

38150-27-5

5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone

39968-33-7

3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pirirdin-3-olo

41340-36-7

2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanolo

51856-79-2

1-metilpirrol-2-ilacetato di metile

52099-72-6

1-isopropenil-1H-benzimidazol-2(3H)-one

54196-61-1

2',5-dicloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone

54196-62-2

2',5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone

55408-10-1

tetrazol-5-carbossilato di etile

59032-27-8

1,2,3-triazol-5-tiolato di sodio

61607-68-9

1-[2-(dimetilammino)etil]-4,5-diidro-1H-tetrazole-5-tione

62893-24-7

acido (6-etil-4,5-dioxoesaidropiridazinae-3-carbossammido)(4-idrossifenil)acetico

64137-52-6

[3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilammina

64838-55-7

1-[(S)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-L-prolina

65632-62-4

acido (S)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico

66242-82-8

2,5-diidro-5-tioosso-1H-tetrazol-1-ilmetansolfonato di disodio

66635-71-0

2,3-diidro-1H-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile

69048-98-2

1-etil-1,2-diidro-5H-tetrazol-5-one

71056-57-0

1-metil-5-nitroindolo-2-carbossilato di etile

71208-55-4

(6-cloro-9H-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile

75302-98-6

[1-(4-clorobenzoil)-5-metossi-2-metilindol-3-il]acetato di 2-terz-butossi-2-oxoetile

83783-69-1

4-fluorobenzil-1H-benzimidazol-2-ilammina

84946-20-3

2-cloro-1-(4-fluorobenzil)benzimidazole, cloridrato

85440-79-5

2-metil-1-nitrosoindolina

86386-75-6

2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenone, cloridrato

86404-63-9

1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etan-1-one

90657-55-9

trans-4-cicloesil-2-prolina, cloridrato

92992-17-1

acido 1-(metossicarbonil)-2,3-diidro-1H-pirrolizine-7-carbossilico

95885-13-5

5-etil-4-(2-fenossietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-one

96034-57-0

trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-L-prolina

96107-94-7

1H-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio

96314-26-0

(4S)-4-fenil-L-prolina

100361-18-0

acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico

100491-29-0

7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossonaftiridin-3-carbossilato di etile

103201-78-1

4-cicloesilprolina

103300-89-6

N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina

103300-91-0

1-{N'2-[(S)-1-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N'6-trifluoroacetillisil}prolina

103831-11-4

pirrolidin-3-ilammina, dicloridrato

105641-23-4

N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina, p-toluensolfonato

112193-77-8

bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano

113963-68-1

3,4-di(indol-3-il)-1-metilpirrolo-2,5-dione

114873-37-9

acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triiltriacetico

119192-10-8

4-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]aniline

120807-02-5

(4S)-N-benzoil-4-(mesilossi)-L-prolina

120851-71-0

trans-1-benzoil-4-fenil-L-prolina

122536-48-5

acido 3-[(S)-3-(L-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico, cloridrato

122536-66-7

{(S)-1-metil-2-osso-2-[(S)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile

122536-91-8

acido 7-{(S)-3-[(S)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il}-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico

122665-86-5

[3-(cianometil)-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile

123631-92-5

2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo

124750-53-4

5-(4'-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1H-tetrazolo

127105-49-1

(S)-2-ammino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrato di metile

130404-91-0

acido N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil}ammino)-1-feniletil]succinammico--1-desossi-1-metilammino-D-glucitolo (1:1)

132026-12-1

acido 4-(2-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)benzoico

132659-89-3

3-dimetilamminometil-1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one

134575-17-0

meso-3-azabiciclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile

137733-33-6

N',N'-dietil-N-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina--acido fumarico (2:3)

140629-77-2

[(RS)-pirrolidin-3-il]carbammato di terz-butile

141113-28-2

(E)-(+)-2-(2,4-difluorofenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo

141113-41-9

(R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo

143322-57-0

5-bromo-3-[(R)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo

143722-25-2

acido 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronico

143824-78-6

N1-(terz-butossicarbonil)-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-triptofano

149365-59-3

5,5'-[(3,4-dietilpirrolo-2,5-diil)bis(metilene)]bis[4-(3-metossi-3-oxopropil)-3-metilpirrolo-2-carbossilato] di dibenzile

149365-62-8

5,5'-[(3,4-dietilpirrolo-2,5-diil)bis(metilene)]bis[4-(3-idrossipropil)-3-metilpirrolo-2-carbaldeide]

151860-16-1

meso-3-benzil-6-nitro-3-azabiciclo[3.1.0]esano

152628-02-9

1,4'-dimetil-2'-propil-1H,1'H-2,6'-bibenzimidazole

152628-03-0

acido 4-metil-2-propilbenzimidazole-6-carbossilico

153435-96-2

4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile

155322-92-2

(3R)-3-[(S)-1-(metilammino)etil]pirrolidina

160194-26-3

2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina

160194-39-8

2-{5-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]indol-3-il}etan-1-olo

170142-29-7

7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5H-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio

171964-73-1

[N-(4-metossibenzoil)-L-valil]-N-[(1S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-oxopropil]-L-prolinamide

172733-42-5

[(1-benzil-2-etil-3-oxamoylindol-4-il)ossi]acetato di sodio

176161-55-0

(5,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)isopropilammina

178619-89-1

6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina

180637-89-2

3-[((2R)-1-metilpirrolidin-2-il)metil]-5-[(E)-2-(fenilsolfonil)vinil]indolo

180915-94-0

1-{2-[4-(6-metossi-3,4-diidro-1-naftil)fenossi]etil}pirrolidina

180915-95-1

1-{2-[4-(2-bromo-6-metossi-3,4-diidro-1-naftil)fenossi]etil}pirrolidina

181827-47-4

[N-(metossicarbonil)-L-valil]-L-prolina

182073-77-4

N'-[N-metossicarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-L-prolinammide

185453-89-8

7-etil-3-[2-(trimetilsililossi)etil]indolo

188113-71-5

1-acteil-3-[((2R)-1-metilpirrolidin-2-il)metil]-5-[(E)-2-(fenilsolfonil)vinil]indolo

190791-29-8

(5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo--acido (-)-tartarico (1:1)

193274-37-2

3a-benzil-2-metil-2,3a,4,5,6,7-esaidro-3H-pirazolo[4,3-c]piridin-3-one L-tartarato

194602-25-0

fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile

194602-27-2

difenil[(S)-pirrolidin-3-il]acetonitrile, bromidrato

197143-35-4

(3Z)-4-(amminometil)pirrolidin-3-one O-metilossima, dicloridrato

204255-02-7

(1R,5R,6R)-5-(1-etilpropossi)-7-azabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carbossilato di etile

210558-66-0

(1R,2S)-1-fenil-2-pirrolidin-1-ilpropan-1-olo, cloridrato

219909-83-8

acido 3-((4S)-4-sulfanil-L-prolinammidol)benzoico, cloridrato

221030-56-4

2-(4-fluorofenil)-4-(3-idrossi-3-metilbutossi)-5-(4-mesilfenil)piridazina-3(2H)-one

221148-46-5

2-(4-etossifenil)-3-(4-mesilfenil)pirazolo[1,5-b]piridazina

227025-33-4

1-benzil-4H-imidazo[4,5,1-ij]chinolin-2(1H)-one

235106-62-4

2,2'-[(4-idrossifenil)metilene]bis(4-{(E)-[(5-metil-1H-tetrazol-1-il)imino]metil}fenolo)

244191-95-5

α-L-aspartil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere terz-butilico

244191-96-6

N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-L-aspartil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofano, estere 1-terz-butilico

244244-29-9

N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-L-glutamil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamil-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamil-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamil-L-leucil-α-L-aspartil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere penta-terz-butilico

244244-31-3

α-L-glutamil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamil-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamil-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamil-L-leucil-α-L-aspartil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere penta-terz-butilico, monocloridrato

251579-55-2

(N-acteil-N-metilglicil)glicilvalil-D-alloisoleuciltreonilnorvalilisoleucilarginil(N-etilprolinamide) monoacetato (sale)

252742-72-6

5-(clorometil)-1,2-diidro-3H-1,2,4-triazol-3-one

269731-84-2

(5R,6R)-1-benzil-5-idrossi-6-(metilammino)-5,6-diidro-4H-imidazo[4,5,1-ij]chinolin-2(1H)-one

272107-22-9

3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

346412-97-3

esafluorofosfato(1-) di 1-aminopiridazinium

442526-89-8

isoleucilarginil(N-etilprolinammide), dicloridrato

481659-93-2

1-metil-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-2-carbossammido]indolo-2-carbossilato di etile

481659-96-5

1-metil-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-2-carbossammido]indolo-2-carbossilato di potassio

2934 10 00

556-90-1

2-immino-1,3-tiazol-4-one

2295-31-0

tiazolidin-2,4-dione

29676-71-9

acido (2-ammino-1,3-tiazol-4-il)acetico

34272-64-5

acido (4-metil-2-sulfanil-1,3-tiazol-5-il)acetico

38585-74-9

tiazol-5-ilmetanolo

64485-82-1

2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-idrossiimminoacetato di etile

64485-88-7

(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossiimmino)acetato di etile

64486-18-6

acido (Z)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossiimmino)acetico

64987-03-7

(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilato di etile

64987-06-0

acido (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilico

65872-41-5

acido (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico

65872-43-7

acido 2-(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico

66215-71-2

acido (Z)-2-metossiimmino-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetico

66339-00-2

2-(idrossiimmino)-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato

76823-93-3

1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidina

88023-65-8

3-[(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)oxoacetammido]-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonato di potassio

88046-01-9

carbamimmidotioato di 2-guanidinotiazol-4-ilmetile, dicloridrato

105889-80-3

7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammido}-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile

115065-79-7

acido (2E)-2-(2-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-1,3-tiazol-4-il)-5-[(3-metilbut-2-en-1-il)ossi]-5-oxopent-2-enoico

119154-86-8

cloruro di (Z)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetile, cloridrato

136401-69-9

(Z)-5-{4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etossi]benzilidene}-1,3-tiazolidina-2,4-dione

139340-56-0

metansolfonato di {5-[(Z)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il}ammonio

154212-59-6

carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato

154212-61-0

N-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammoil]-L-valina

161798-03-4

2-(3-formil-4-isobutossifenil)-4-metiltiazolo-5-carbossilato di etile

162208-27-7

tiofosfato di O-[2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-((Z)-metossiimino)acetil]-O,O-dietile

162208-28-8

tiofosfato di O-(2-(2-amminotiazol-4-il)-2-{[1-(terz-butossicarbonil)-1-metiletossi]imino}acetil)-O',O''-dietile

171485-87-3

acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametilcroman-6-ile

174761-17-2

7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-enammido}-3-cefem-4-carbossilato di benzidrile

179258-52-7

(7Z)-7-(2-ammino-1,3-tiazol-5-il)-4-etossi-10,10-dimetil-6-oxo-3,5,9-trioxa-8-aza-4-phosphaundec-7-en-11-oate 4-ossido di terz-butile

180144-61-0

acido 3-{[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il][1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino}propionico

186538-00-1

3-[(2S,3S)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammide)-4-fenilbutanoil]-5,5-dimetil-N-(2-metilbenzil)-1,3-tiazolidina-4-carbossammide

189448-35-9

acido (7R)-7-[(2E)-2-(2-ammino-5-cloro-1,3-tiazol-4-il)-2-(idrossiimino)acetammido]-3-[(3-{[(2-amminoetil)sulfanil]metil}pirirdin-4-il)sulfanil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

190841-79-3

3-({4-[4-(N-etossicarbonilammidino)fenil]tiazol-2-il}[1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil]ammino)propionato di etile

213252-19-8

5-[(2,4-dioxo-1,3-tiazolidin-5-il)metil]-2-metossi-N-[4-(trifluorometil)benzil]benzammide

221671-63-2

(2-{N-[4-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-5-(2-cicloesiletil)-1,3-tiazol-2-il]carbammoile}-5,7-dimetilindolin-1-il)acetato di potassio

224631-15-6

2,5-dioxopirrolidin-1-il N-{N-[(2-isopropil-1,3-tiazol-4-il)metil]-N-metilcarbammoile}-L-valinate

302962-49-8

N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-({6-[4-(2-idrossimetil)piperazin-1-il]-2-metilpirimidin-4-il}ammino)tiazolo-5-carbossammide o dasatanib (proposta INN)

478410-84-3

(4R)-N-allil-3-[(2S,3S)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammide)-4-fenilbutanoil]-5,5-dimetiltiazolidina-4-carbossammide

2934 20 80

80756-85-0

(Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminotioacetato di S-(benzotiazol-2-ile)

87691-88-1

1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato

89604-92-2

2-{[1-(2-amminotiazol-4-il)-2-(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi}-2-metilpropionato di terz-butile

177785-47-6

acido (2S,3S)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico

2934 30 90

92-39-7

2-clorofenotiazina

6631-94-3

2-acetilfenotiazina

32338-15-1

fenotiazin-2-ilammina

2934 99 60

957-68-6

acido 7-amminocefalosporanico

2934 99 90

0-00-0

4-nitrobenzensolfonato di (4S,5S)-5-benzil-2-osso-1,3-ossazolidin-4-ilmetile

0-00-0

(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide

0-00-0

5-metil-1,3,4-oxadiazolo-2-carbossilato di potassio

50-89-5

timidina

58-61-7

adenosina

63-37-6

5'-diidrogenofosfato di citidina

98-03-3

tiofene-2-carbaldeide

551-16-6

acido 6-amminopenicillanico

1463-10-1

5-metiluridina

3083-77-0

1-(beta-D-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-dione

3158-91-6

2-clorodibenzo[b,f][1,4]ossazepin-11(10H)-one

3206-73-3

DL-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammide

4097-22-7

2',3'-didesossiadenosina

4295-65-2

2-cloro-9-(3-dimetilamminopropil)-9H-tioxanten-9-olo

4462-55-9

cloruro di 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

4691-65-0

inosina 5'-fosfato di disodio

5271-67-0

cloruro di tiofen-2-carbonile

7481-90-5

1-(3,5-anidro-2-deossi-β-D-treo-pentofuranosil)-5-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-dione

13062-59-4

4-morfolin-2-ilpirocatecolo, cloridrato

13636-02-7

(RS)-3-(dimetilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo

14282-76-9

2-bromo-3-metiltiofene

16883-16-2

cloruro di 3-fenil-5-metilisossazol-4-carbonile

18686-82-3

1,3,4-tiadiazolo-2-tiolo

20893-30-5

2-tienilacetonitrile

21080-92-2

acido 3-tienilmalonico

22252-43-3

acido 7-ammino-3-metil-3-cefem-4-carbossilico

22720-75-8

2-acetilbenzo[b]tiofene

24209-38-9

acido 7-ammino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefem-4-carbossilico

24209-43-6

acido (7R)-7-ammino-3-[2-(1,3,4-tiadiazol-2-ilsulfanil)etil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

24683-26-9

1,1-diossido di 4-idrossi-2-metil-2H-1,2-benzotiazin-3-carbossilato di etile

24701-69-7

acido 7-ammino-3-metossimetil-3-cefem-4-carbossilico

25229-97-4

2-ciano-3-morfolinoacrilammide

25629-50-9

cloruro di 3-(2-clorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

25954-21-6

5-metiluridina, emiidrato

27255-72-7

acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico

28092-62-8

(3aS,6aR)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-esaidro-1H-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dione

28657-79-6

1-etil-1,4-diidro-4-osso-1,3-diossolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile

28783-41-7

4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato

29490-19-5

5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiolo

29706-84-1

3'-azido-3'-desossi-5'-O-tritiltimidina

29707-62-8

1-ossido di 6-(2-fenossiacetammido)penicillanato di 4-nitrobenzile

30165-96-9

4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina

30246-33-4

acido 7-ammino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefem-4-carbossilico

32231-06-4

1-piperonilpiperazina

36923-17-8

acido (7R)-7-ammino-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

37539-03-0

acido (7R)-7-ammino-3-[(1H-1,2,3-triazol-4-ilsulfanil)metil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

38313-48-3

3',5'-anidrotimidina

39098-97-0

cloruro di 2-tienilacetile

39754-02-4

acido 7-[(R)-ammino(fenil)acetammido]-3-metil-3-cefem-4-carbossilico--dimetilformammide (2:1)

39925-10-5

1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile

40172-95-0

1-(2-furoil)piperazina

42399-49-5

(2S,3S)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-one

51762-51-7

7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidrile

51818-85-0

acido 7-[(D)-mandelammido]cefalosporanico

53994-69-7

acido (7R)-7-ammino-3-cloro-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

53994-83-5

7-ammino-3-cloro-3-cefem-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

55612-11-8

5'-O-tritiltimidina

59804-25-0

1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-carbossilato di metile

61807-78-1

acido 7-(bromoacetammido)-7-metossi-3-{[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)lsulfanil]metil}-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

63074-07-7

1-(tetraidro-2-furoil)piperazina

63427-57-6

5-ossido di 3-metilen-7-(fenossiacetammido)cefam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

63457-21-6

2-(3-benzil-7-oxo-4-tia-2,6-diazabiciclo[3.2.0]hept-2-en-6-il)-3-metilbut-3-enoate di difenilmetile

63675-74-1

6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene

63877-96-3

2-(4-fluorobenzil)tiofene

67914-85-6

cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo

68350-02-7

(7R)-7-ammino-3-{[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)sulfanil]metil}-3,4-didehydrocepham-4-acido carbossilico, cloridrato

69399-79-7

cloruro di 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

70035-75-5

(7S)-7-(bromoacetammido)-7-metossi-3-{[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)sulfanil]metil}-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile

70918-74-0

1-(2,3-diidro-1,4-benzodiossin-2-ilcarbonil)piperazina, cloridrato

71420-85-4

acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio

75776-79-3

acido 1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carbossilico, bromidrato

76247-39-7

1,1-diossido di penicillanato di iodometile

76646-91-8

1,1-diossido di acido (3S)-6,6-dibromo-2,2-dimetilpenam-3-carbossilico

76801-85-9

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-dideossi-3-C-metil-3-O-metil-α-L-ribo-esopiranosil)ossi]-2-etil-3,4,10-triidrossi-3,5,8,10,12,14-esametil-11-{[3,4,6-trideossi-3-(dimetilammino)-β-D-xylo-esopiranosil]ossi}-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-one

77887-68-4

4-ossido de 6-(4-metilbenzammido)penicillanato di benzidrile

78850-37-0

(3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4H-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile

79349-82-9

acido trans-(7R)-7-ammino-3-vinil-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

80370-59-8

acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico

84682-23-5

2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo

84793-24-8

(S)-2-[(S)-4-metil-2,5-diosso-1,3-ossazolidin-3-il]-4-fenilbutirrato di etile

84915-43-5

acido (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico

86639-52-3

(4S)-4,11-dietil-4,9-diidrossi-1H,12H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,14(4H,12H)-dione

87932-78-3

acido 3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammido]-3-cefem-4-carbossilico

92096-37-2

(7R)-3-(mesilossi)-7-(fenilacetammido)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile

93183-15-4

2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)-N2-isobutirilguanosine 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)

94732-98-6

1-(1-{3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil}-4-piperidil)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-2-tione

96219-87-3

(3-amminopirazol-4-il)(2-tienil)metanone

98796-51-1

2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)timidina 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)

98796-53-3

N6-benzoil-2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)adenosine 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)

98819-76-2

(2S)-2-[(S)-(2-etossifenossi)fenilmetil]morfolina

100988-63-4

ioduro di 1-[((7R)-7-ammino-4-carbossi-3,4-didehydrocepham-3-il)metil]piridinio

102212-98-6

N4-benzoil-2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)citidina 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)

103788-59-6

4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]benzaldeide

103788-65-4

2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etan-1-olo

104146-10-3

3-clorometil-7-(2-fenilacetammido)-3-cefem-4-carbossilato di 4-metossibenzile

104218-44-2

3'-O-mesil-5'-O-tritiltimidina

104795-66-6

3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide

104795-67-7

3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide--1H-imidazolo (1:1)

104795-68-8

3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide, sale di sodio

106447-44-3

acido 7-ammino-3-[(Z)-prop-1-enil]-3-cefem-4-carbossilico

108895-45-0

3'-azido-2',3'-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato

110314-42-6

acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico

110351-94-5

(S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione

110483-43-7

2'-bromo-2'-deossi-5-metiluridine 3',5'-diacetato

113891-01-3

(2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]eptano-2-carbossilato 4-ossido di difenilmetile

114341-88-7

3-(2-bromopropanoil)-4,4-dimetil-1,3-oxazolidin-2-one

115787-67-2

2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propiononitrile

116539-55-0

(1S)-3-(metilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo

116833-10-4

acido (Z)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico

117829-20-6

2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato

119221-49-7

5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilamminoetil)-2H-[1]benzotiopirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo

122567-97-9

5'-benzoil-2',3'-dideidro-3'-desossitimidina

124492-04-2

acido (S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbossilico

125995-03-1

(4R,6R)-6-{2-[3-fenil-4-(fenilcarbammoil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil}-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one

126429-09-2

2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo

126813-11-4

(4R,5R)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo

127111-98-2

(7R)-7-ammino-3-(mesilossi)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile, cloridrato

130209-90-4

2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato di metile, cloridrato

130800-76-9

5-(3-cloropropil)-3-metilisoxazole

131986-28-2

3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina

131988-19-7

ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio

134379-77-4

4-ammino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-5-(idrossimetil)-2,5-diidrofuran-2-il]pirimidina-2(1H)-one

135790-89-5

[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metil (7R)-7-[(2Z)-2-(2-{(2S)-2-[(terz-butossicarbonil)ammino]propanammido}-1,3-tiazol-4-il)-2-(metossiimino)acetammido]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato

138564-59-7

5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-carbonitrile

140128-37-6

(7R)-7-(2-{2-[(terz-butossicarbonil)ammino]-1,3-tiazol-4-il}-2- [(tritilossi)imino]acetammido)-3-({[(1H-1,2,3-triazol-4-il)sulfanil]metil}sulfanil)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile

140841-32-3

6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone

143468-96-6

idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile

143491-57-0

(2R,5S)-4-ammino-5-fluoro-1-[2-(idrossimetil)-1,3-ossatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-one

147027-10-9

(2R,5S)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile

147086-81-5

7,7-diossido di (4S,6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo

147086-83-7

N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide

147126-62-3

(2R,5R)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile

152305-23-2

(S)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one

155990-20-8

N-[(1-{[2-(dietilammino)etil]ammino}-7-metossi-9-oxo-9H-tioxanten-4-il)metil]formammide

157341-41-8

(2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-{4-[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]fenossi}-4-ossoazetidin-1-carbossammide

158512-24-4

(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetraidro-2H-indeno[1,2-d]ossazolo

158878-46-7

6-{(E)-2-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)pirirdin-3-il]vinil}-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one

160115-08-2

{(E)-3-[(6R,7R)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil}(carbammoilmetil) (etil) metilammonio

161005-84-1

(S)-N,N-dimetil-[3-(1-naftilossi)-3-(2-tienil)propil]ammina--acido fosforico (1:1)

164015-32-1

N-metil-3-(1-naftilossi)-2-(2-tienil)propan-1-ammina fosfato

167304-98-5

(4S,7S,10aS)-4-ammino-5-ossoottaidro-7H-pirido[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile

168828-81-7

(3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile

170985-86-1

1-[(2S,3S)-2-(benzilossi)pentan-3-il]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]tetraidrofuran-3-il}metossi)fenil]piperazin-1-il}fenil)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one

171482-05-6

(2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etossi}-3-(4-fluorofenil)morfolina, cloridrato

175712-02-4

4-clorobenzensolfonato di [(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile

176773-87-8

(3R)-3-(metossimetil)-7-(4,4,4-trifluorobutossi)-3,3a,4,5-tetraidro[1,3]oxazolo[3,4-a]chinolin-1-one

177575-17-6

acido (S)-N-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil}-2-tenoil]-L-glutammico

177575-19-8

N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammato di dietile

177587-08-5

acido N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-oxo-3,4,5,6,7,8-esaidropirido[2,3-d]pirimidina-6-il)etil]-4-metiltiofene-2-carbonil}-L-glutammico

178357-37-4

(5aR,11bS)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato

181640-09-5

3-(1-{2-[4-benzoil-2-(3,4-difluorofenil)morfolina-2-il]etil}-4-fenilpiperidin-4-il)-1,1-dimetilurea, cloridrato

181696-73-1

3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo

182133-09-1

1-ossido di 6-(benzilossi)-3-bromo-2-(4-metossifenil)-1-benzotiofene

183433-66-1

[6-cloro-4-(2-etil-1,3-dioxolan-2-il)-2-metossipiridin-3-il]metanolo

183434-04-0

(4S)-4-etil-4,6-diidrossi-3,10-dioxo-3,4,8,10-tetraidro-1H-pirano[3,4-f]indolizine-7-carbossilato di terz-butile

185835-97-6

(5S)-5-(metossimetil)-3-[6-(4,4,4-trifluorobutossi)-1,2-benzoxazol-3-il]-1,3-oxazolidin-2-one

186348-69-6

7-cloro-8-[((2R)-1,4-diazabiciclo[2.2.2]octan-2-il)metilammino]-2,3-diidro-1,4-benzodioxine-5-carbossammide

186521-38-0

5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

186521-39-1

5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile

186521-40-4

5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile

186521-41-5

2-[(S)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile

186521-42-6

(S)-6-{2-[5-etossicarbonil)-2-tienil]etil}-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile

186521-44-8

(6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile

186521-45-9

acido (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico

188016-51-5

N-(butossicarbonil)-3-{[(5R)-3-(4-cianofenil)-4,5-diidroisoxazol-5-il]acetammido}-L-alaninate di metile

189003-92-7

2-{7-fluoro-2-oxo-4-[2-(4-tieno[3,2-c]pirirdin-4-ilpiperazin-1-il)etil]chinolin-1(2H)-il}acetammido

189028-95-3

(4S)-3-[(5R)-5-(4-fluorofenil)-5-idrossipentanoil]-4-fenil-1,3-oxazolidin-2-one

191023-43-5

5-(8-ammino-7-cloro-2,3-diidro-1,4-benzodioxin-5-il)-3-(1-fenetilpiperidin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

192049-49-3

4-nitrobenzil 2-((1R,5R)-3-benzil-7-oxo-4-tia-2,6-diazabiciclo[3.2.0]ept-2-en-6-il)-3-metilbut-2-enoate

194861-99-9

((5S)-3-terz-butil-2-fenil-1,3-oxazolidin-5-il)metanolo

195708-14-6

(2R,3R,4S)-4-(1,3-benzodioxol-5-il)-3-(etossicarbonil)-2-(4-metossifenil)pirrolidinio (2S)-idrossi(fenil)acetato

197897-11-3

ioduro di 1-[((7R)-7-ammino-4-carbossi-3,4-didehydrocepham-3-il)metil]-1H-imidazo[1,2-b]piridazina-4-ium

199327-61-2

7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4(3H)-one

204990-60-3

(3S,10R,13Z,16S)-10-(3-cloro-4-metossibenzil)-3-isobutil-6,6-dimetil-16-[(1S)-1-((2R,3R)-3-feniloxiran-2-il)etil]-1,4-dioxa-8,11-diazacicloesadec-13-ene-2,5,9,12-tetrone

208337-82-0

5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile

208337-83-1

5-[(3R)-3,4-diidrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

208337-84-2

5-[(3R)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

220997-99-9

(5R)-9-cloro-5-etil-5-idrossi-10-metil-12-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]-1,4,5,13-tetraidro-3H,15H-oxepino[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,15-dione, cloridrato

221054-70-2

(5R)-5-etil-5-idrossi-1,4,5,8-tetrahydrooxepino[3,4-c]piridina-3,9-dione

223570-85-2

8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il 2,3-diidropirazolo[1,5,4-de][1,4]benzoxazine-6-carbossilato

223595-20-8

(1R)-5-(1,3,6,2-dioxazaborocan-2-il)-1-metil-2-tritilisoindoline

227029-27-8

2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)metansolfonato di etile

227625-35-6

3-{[2-(amminometil)cicloesil]metil}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one

227626-65-5

N-metil-N-{2-[(5-oxo-4,5-diidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)metil]cicloesil}carbammato di terz-butile

227626-75-7

3-{[2-(amminometil)cicloesil]metil}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one, cloridrato

229336-92-9

3-cloro-N-{4-cloro-2-[(5-cloropiridin-2-il)carbammoile]-6-metossifenil}-4-{[2-(metilammino)imidazol-1-il]metil}tiofene-2-carbossammide

229340-73-2

3-cloro-N-{4-cloro-2-[(5-cloropiridin-2-il)carbammoile]-6-metossifenil}-4-{[2-(metilammino)imidazol-1-il]metil}tiofene-2-carbossammide trifluoroacetato

252317-48-9

{(3S)-1-[1-(2,3-diidro-1-benzofuran-5-il)etil]pirrolidin-3-il}difenilacetonitrile

253450-09-8

6-({2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etil}sulfinil)-1,3-benzoxazol-2(3H)-one

253450-12-3

6-{[2-(4-benzilpiperidin-1-il)etil]sulfinil}-1,3-benzoxazol-2(3H)-one

287737-72-8

acido (2S)-idrossi(fenil)acetico — (1S)-3-(dimetilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo (1:1) (sale)

287930-73-8

4-benzil-2-idrossimorfolin-3-one

287930-75-0

(2R)-4-benzil-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etossi}morfolin-3-one

345217-03-0

2-[(2S,3S)-2-(benzilossi)pentan-3-il]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]tetraidrofuran-3-il}metossi)fenil]piperazin-1-il}fenil)semicarbazide

362543-73-5

DNA, d(P-tio) (C-T-A-G-A-T-T-T-C-C-C-G-C-G), tridecasodio sale

377727-87-2

2-(2-furil)-7-(2-{4-[4-(2-metossietossi)fenil]piperazin-1-il}etil)-7H-pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[2,3-c]pirimidina-5-ammina

475479-34-6

acido (2S)-2-metossi-3-{4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]-1-benzotiofen-7-il}propanoico

475480-88-7

4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]-1-benzotiofene-7-carbaldeide

518048-05-0

4-[N-(2-fluorobenzil)carbammoile]-1-metil-2-[1-metil-1-(5-metil-1,3,4-oxadiazolo-2-carbossammido)etil]-6-oxo-1,6-diidropirimidina-5-olate di potassio

521266-46-6

(2S)-1-{N-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etil]glicil}pirrolidina-2-carbonitrile

635724-55-9

succinato di (2S)-2-[(S)-(2-etossifenossi)fenilmetil]morfolina

649761-25-1

N-{4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]benzil}glicinato di metile, cloridrato

655233-39-9

(7R)-7-ammino-3-((2S)-tetraidrofuran-2-il)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di 4-nitrobenzile, cloridrato

663603-70-1

(2Z)-3-(metilammino)-1-(2-tienil)prop-2-en-1-one

744239-10-9

DNA, d(P-tio) (G-A-T-C-C-G-C-G-G-G-A-A-A-T), tridecasodio sale

872728-82-0

N-[4-(5-oxo-4,5-diidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]glicine

2935 00 90

121-30-2

4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonammide

6292-59-7

4-terz-butilbenzensolfonammide

16673-34-0

N-(2-(4-solfammoil)fenil)etil-5-cloro-2-metossibenzammide

17852-52-7

4-idrazonobenzensolfonammide, cloridrato

22663-37-2

1-(4-clorobenzensolfonil)urea

33045-52-2

5-solfammoil-o-anisato di metile

33288-71-0

5-metil-N-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide

66644-80-2

acido 3-metossi-5-solfammoil-o-anisico

81880-96-8

N-(4-idrazinobenzil)metansolfonammide, cloridrato

84522-34-9

4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossammido)etil]benzensolfonammide di sodio

88918-84-7

4-amminobenzil-N-metilmetansolfonammide, cloridrato

88919-22-6

3-(2-amminoetil)-N-metilindol-5-ilmetansolfonammide

88933-16-8

1-(4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato

100632-57-3

acido 4-[(4-mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico

105951-31-3

5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide

105951-35-7

7,7-diossido di 5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide

106820-63-7

3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile

112101-81-2

5-[(R)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide

120298-38-6

7,7-diossido di N-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammoil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide

137431-02-8

N-[3-(2-ammino-1-idrossimetil)-4-fluorofenil]metansolfonammide

141430-65-1

N-[2-(4-idrossianilino)pirirdin-3-il]-4-metossibenzene-1-solfonammide

147200-03-1

N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide

149490-60-8

N-(butano-1-solfonil)-L-tirosina

149490-61-9

N-(butano-1-solfonil)-O-(4-pirirdin-4-ilbutil)-L-tirosina

150975-95-4

acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico

151140-66-8

(4-ammino-3-iodofenil)-N-metilmetansolfonammide

160231-69-6

(3S)-tetraidrofuran-3-il N-[(2S,3R)-3-idrossi-4-(N-isobutil-4-nitrobenzene-1-sulfonammido)-1-fenilbutan-2-il]carbammato

169280-56-2

4-ammino-N-[(2R,3S)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutil]-N-isobutilbenzene-1-solfonammide

170569-88-7

4-[5-(4-fluorofenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzene-1-solfonammide

179524-67-5

(S)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide

183556-68-5

(S)-N-{(1S,2R)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil}-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirrammide

186497-07-4

N-(3-metossi-5-metilpirazin-2-il)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]piridina-3-solfonammide

189814-01-5

3-(2-ammino-1-idrossimetil)-4-metossibenzene-1-solfonammide

192329-42-3

(S)-N-idrossi-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossammide

192329-83-2

acido (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico

194602-23-8

acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico

198470-85-8

N-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio

200575-15-1

4-[2-etossi-5-(4-metilpiperazina-1-solfonil)benzammide]-1-metil-3-propilpirazolo-5-carbossammide

210538-75-3

N-(1,2,3,4-tetraidroisochinolin-5-il)metansolfonammide, cloridrato

244634-31-9

N-((2R,3S)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutil)-N-isobutil-4-nitrobenzene-1-solfonammide, cloridrato

247582-73-6

acido 2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil]nicotinico

289042-12-2

(4R,6S)-6-((E)-2-{4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[mesil(metil)ammino]pirimidina-5-il}vinil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il 3,3-dimetilbutanoato

334826-98-1

5-[2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil)pirirdin-3-il]-3-etil-2-(2-metossietil)-2,3,4,5,6,7-esaidropirazolo[4,3-d]pirimidina-7-one

334827-99-5

5-[2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil)pirirdin-3-il]-3-etil-2-(2-metossietil)-2,3,4,5,6,7-esaidropirazolo[4,3-d]pirimidina-7-one 4-metilbenzene-1-solfonato

334828-19-2

N-[3-carbammoile-5-etil-1-(2-metossietil)pirazol-4-il]-2-etossi-5-[(4-etilpiperazin-1-il)solfonil]nicotinamide

364321-71-1

3-[(dimetilammino)metil]-4-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzene-1-solfonammide

364323-49-9

3-[(dimetilammino)metil]-4-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzene-1-solfonammide L-tartarato (1:1)

2938 90 10

5511-98-8

acetildigossina

2938 90 90

81-27-6

sennoside A

128-57-4

sennoside B

517-43-1

miscela di sennoside A e B

8024-48-4

casantranolo

52730-36-6,52730-37-7

miscela di sennoside A e B, sali di calcio

52730-36-6

sennoside A, sale di calcio

52730-37-7

sennoside B, sale di calcio

104443-57-4

1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide

104443-62-1

1-O-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-[O-beta-D-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)]-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide

196085-62-8

N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosilossimetil]-2-idrossi-3-formilpropil}stearammide

2939 11 00

41444-62-6

fosfato di codeina, emiidrato

2939 19 00

58-00-4

(6aR)-6-metil-5,6,6a,7-tetraidro-4H-dibenzo[de, g]chinolina-10,11-diol o apomorfina

54417-53-7

(R)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato

66820-84-6

(RS)-tetraidropapaverina, cloridrato

2939 20 00

123599-79-1

acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico--cinconidina (1:1)

467430-13-3

acido 2-[2-metil-1-(propionilossi)propossi]-2-[(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico, (9R)-cinchonan-9-olo sale (1:1)

2939 99 00

51-55-8

atropina

92-13-7

pilocarpina

2940 00 00

50-69-1

D-ribosio

533-67-5

2-desossi-D-eritropentosio

4132-28-9

2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucosio

6564-72-3

2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucopyranose

13035-61-5

1,2,3,5-tetraacetil-beta-D-ribofuranosio

24259-59-4

L-ribosio

80312-55-6

2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilsilil)-beta-D-glucosio

182410-00-0

eteri solfobutilici del beta-ciclodextrina, sali di sodio

270071-40-4

carbonato di benzile e 2,6-dimetossi-4-{(5R,5aR,8aR,9S)-6-oxo-9-[(2,3,4,6-tetra-O-benzil-β-D-glucopiranosil)ossi]-5,5a,6,8,8a,9-esaidrofuro[3',4':6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxol-5-il}fenile

471863-88-4

2,3-di-O-benzil-4,6-O-((1R)-etilidene)-D-xylo-hexopyranose

473799-30-3

(5S,5aS,9S)-9-(4-idrossi-3,5-dimetossifenil)-8-oxo-5,5a,6,8,8a,9-esaidrofuro[3',4':6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxol-5-il 2,3-di-O-benzil-4,6-O-[(1R)-etilidene]-β-D-glucopianoside

2941 90 00

13292-22-3

3-formilrifamicina

14487-05-9

rifamicina O

19130-96-2

(2S,3S,4R,5R)-2-(idrossimetil)piperidine-3,4,5-triolo

54122-50-8

(7R)-3-(acetossimetil)-7-[2-({(3R)-3-[(terz-butossicarbonil)ammino]-3-carbossipropil}ammino)-2-oxoetil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di dicicloesilammonio o cefalosporina D dicicloesilammina sale

3002 10 95

42617-41-4

fattore XIVa della coagulazione sanguigna

116638-33-6

SC-59735

3003 90

141256-04-4

acido 1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosil-(1,3)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deoxi-alfa-L-mannopiranosil)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosiloxi-3-idrossi-6-metilottanoiloxi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deoxi-beta-D-galattopiranosiloxi}-16-alfa-idrossi-23-beta,28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,3)-beta-D-glucopiranosiduronico

195993-11-4

emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosio

3006 30 00

155773-56-1

ferristene

3507 90 90

0-00-0

fibrinucleasi, polvere

9001-63-2

lisozima

9002-12-4

urato-ossidasi

9003-98-9

desossiribonucleasi

3824 90

0-00-0

4-(2-amminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)ammina, sotto forma di soluzione in toluene

0-00-0

solfuro di alfa-(6-fluoro-2-metilinden-3-il)-p-tolile e metile, sotta forma di soluzione in toluene

3824 90 64

0-00-0

Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente fattore stimulatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002

0-00-0

Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002

0-00-0

Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora inyoensis usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI)

0-00-0

Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora purpurea usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI)

0-00-0

clavulanato di potassio--cellulosa microcristallina (1:1)

0-00-0

clavulanato di potassio--diossido di silicio (1:1)

0-00-0

clavulanato di potassio--saccarosio (1:1)

330-95-0

1,3-bis(4-nitrofenil)urea--4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1)

104832-01-1

(R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina--acido dibenzoil-L-tartarico (1:1)

3824 90 97

0-00-0

7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene

30165-96-9

4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina, toluene soluzione

38345-66-3

(2S,3R)-4-(dimetilammino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo, toluene soluzione

84449-81-0

cloruro di 4-[2-(piperidin-1-il)etossi]benzoile, cloridrato, 1,2-dicloroetano soluzione

127852-28-2

(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etan-1-olo, soluzione acetonitrile

170277-77-7

metansolfonato di (3S)-3-[2-(mesilossi)etossi]-4-(tritilossi)butile, dimetilformamide soluzione

3911 90

162430-94-6

1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano

SEZIONE III

CONTINGENTI

ALLEGATO 7

CONTINGENTI TARIFFARI OMC CHE LE COMPETENTI AUTORITÀ COMUNITARIE DEVONO APRIRE

L’ammissione al beneficio di tali contingenti è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti (quantità)

Aliquota dei dazi (%)

Altre condizioni

1

2

3

4

5

6

1

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

 

0102 90 59

 

0102 90 69

Giovenche e vacche (escluse quelle da macello) delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza chiazzata del Pinzgau

710

capi

6

 

2

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

 

0102 90 59

 

0102 90 69

 

0102 90 79

Tori, vacche e giovenche (esclusi quelli da macello) della razza chiazzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo

711

capi

4

Gli animali devono essere accompagnati dai seguenti certificati:

i tori, dal certificato di ascendenza,

le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico («herdbook») attestante la purezza della razza

3

 

0102 90 05

 

0102 90 29

 

0102 90 49

Giovani bovini maschi destinati all’ingrasso, il cui peso è inferiore o uguale a 300 kg

24 070

capi

16 + 582 €/1 000 kg net

 

4

 

0104 10 30

 

0104 10 80

 

0104 20 90

Animali vivi delle specie ovina o caprina

5 676 t

10

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Romania

1 010 t

— Bulgaria

4 255 t

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

215 t

— Altri

196 t

5

 

0201 10 00

fino a

 

0201 30 00

 

0202 10 00

fino a

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un’alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo “choice” o “prime” secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell’agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice e Canada Prime, A1, A2 e A3, secondo la tabella di classificazione dell’Agence Canadienne d’inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione»

11 500 t

(peso del prodotto)

20

Paese fornitore: USA/Canada

6

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT»

7 150 t

(peso del prodotto)

20

Paese fornitore: Australia

7

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

Carni di alta qualità di animali della specie bovina, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro ed uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura “carne bovina di alta qualità”»

1 300 t

(peso del prodotto)

20

Paese fornitore: Nuova Zelanda

8

 

0201 30 00

 

0202 30 90

Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria “V” del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi»

1 000 t

20

Paese fornitore: Paraguay

9

 

0201 30 00

 

0206 10 95

Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, fresche o refrigerate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “JJ”, “J”, “U” o “U2” e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie “AA”, “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l’Agricoltura, l’allevamento, la pesca e l’alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)»

28 000 t

20

Paese fornitore: Argentina

10

 

0201 30 00

 

0206 10 95

Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, fresche o refrigerate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell’Agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)»

5 000 t

20

Paese fornitore: Brasile

11

 

0201 30 00

 

0206 10 95

Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, fresche o refrigerate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (“novillo”) o giovenche (“vaquillona”) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall’Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie “I”, “N” o “A”, con spessore di grasso “1”, “2” o “3”, secondo la summenzionata classificazione»

6 300 t

20

Paese fornitore: Uruguay

12

 

0202 10 00

fino a

 

0202 30 90

Carni di animali della specie bovina, congelate

53 000 t

(peso senza ossa)

20

 

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes»

 

13

0202 30 90

Carni di bufalo disossate, congelate

2 250 t

20

Paese fornitore: Australia

14

0202 20 30

Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, congelati

54 703 t

(peso con ossa)

20 (*)

20 + 994,5 €/1 000 kg/net

(**)

Le carni importate devono essere destinate alla trasformazione

(*) Per carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina

(**) Per carni destinate all’industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al punto precedente

La quantità in oggetto può, in conformità delle disposizioni comunitarie, essere convertita in una quantità equivalente di carni di alta qualità

0202 30 10

Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l’uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l’altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

20 (*)

20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

(**)

0202 30 50

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

20 (*)

20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

(**)

0202 30 90

Altre

20 (*)

20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

(**)

0206 29 91

Pezzi detti «onglets» e «hampes», congelati

20 (*)

20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

(**)

15

 

0203 11 10

 

0203 21 10

Carcasse e mezzene di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

15 067 t

268 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

16

 

Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

5 535 t

 

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

0203 12 11

389 €/1 000 kg/net

0203 12 19

300 €/1 000 kg/net

0203 19 11

300 €/1 000 kg/net

0203 19 13

434 €/1 000 kg/net

0203 19 15

233 €/1 000 kg/net

0203 19 55

434 €/1 000 kg/net

0203 19 59

434 €/1 000 kg/net

0203 22 11

389 €/1 000 kg/net

0203 22 19

300 €/1 000 kg/net

0203 29 11

300 €/1 000 kg/net

0203 29 13

434 €/1 000 kg/net

0203 29 15

233 €/1 000 kg/net

0203 29 55

434 €/1 000 kg/net

0203 29 59

434 €/1 000 kg/net

17

 

Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

4 624 t

 

Paese fornitore: Canada

0203 12 11

389 €/1 000 kg/net

0203 12 19

300 €/1 000 kg/net

0203 19 11

300 €/1 000 kg/net

0203 19 13

434 €/1 000 kg/net

0203 19 15

233 €/1 000 kg/net

0203 19 55

434 €/1 000 kg/net

0203 19 59

434 €/1 000 kg/net

0203 22 11

389 €/1 000 kg/net

0203 22 19

300 €/1 000 kg/net

0203 29 11

300 €/1 000 kg/net

0203 29 13

434 €/1 000 kg/net

0203 29 15

233 €/1 000 kg/net

0203 29 55

434 €/1 000 kg/net

0203 29 59

434 €/1 000 kg/net

18

0203 19 13

Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

7 000 t

0

 

0203 29 15

Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelati

 

19

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

35 265 t

250 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

20

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

5 000 t

300 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

21

 

0203 19 55

 

0203 29 55

Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

4 722 t

250 €/1 000 kg/net

Assegnate alla Stati Uniti d’America

22

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

283 715 t

(peso della carcassa)

0

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Argentina

23 000 t

— Australia

18 786 t

— Cile

3 000 t

— Nuova Zelanda

227 854 t

— Uruguay

5 800 t

— Islanda

600 t

— Romania

75 t

— Bulgaria

1 250 t

— Bosnia-Erzegovina

850 t

— Croazia

450 t

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

1 750 t

— Groenlandia

100 t

— Altri

200 t

23 (145)

 

0206 29 91

Pezzi detti «hampes», interi, congelati

1 500 t

4

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Argentina

700 t

— Altri

800 t

24

 

Pollame

16 665 t

 

Assegnate alla Stati Uniti d’America

0207 11 10

131 €/1 000 kg/net

0207 11 30

149 €/1 000 kg/net

0207 11 90

162 €/1 000 kg/net

0207 12 10

149 €/1 000 kg/net

0207 12 90

162 €/1 000 kg/net

0207 13 10

512 €/1 000 kg/net

0207 13 20

179 €/1 000 kg/net

0207 13 30

134 €/1 000 kg/net

0207 13 40

93 €/1 000 kg/net

0207 13 50

301 €/1 000 kg/net

0207 13 60

231 €/1 000 kg/net

0207 13 70

504 €/1 000 kg/net

0207 14 10

795 €/1 000 kg/net

0207 14 20

179 €/1 000 kg/net

0207 14 30

134 €/1 000 kg/net

0207 14 40

93 €/1 000 kg/net

0207 14 50

0

0207 14 60

231 €/1 000 kg/net

0207 14 70

0

0207 24 10

170 €/1 000 kg/net

0207 24 90

186 €/1 000 kg/net

0207 25 10

170 €/1 000 kg/net

0207 25 90

186 €/1 000 kg/net

0207 26 10

425 €/1 000 kg/net

0207 26 20

205 €/1 000 kg/net

0207 26 30

134 €/1 000 kg/net

0207 26 40

93 €/1 000 kg/net

0207 26 50

339 €/1 000 kg/net

0207 26 60

127 €/1 000 kg/net

0207 26 70

230 €/1 000 kg/net

0207 26 80

415 €/1 000 kg/net

0207 27 10

0

0207 27 20

0

0207 27 30

134 €/1 000 kg/net

0207 27 40

93 €/1 000 kg/net

0207 27 50

339 €/1 000 kg/net

0207 27 60

127 €/1 000 kg/net

0207 27 70

230 €/1 000 kg/net

0207 27 80

0

25

 

Carcasse di galli e galline, fresche, refrigerate o congelate

6 249 t

 

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

0207 11 10

131 €/1 000 kg/net

0207 11 30

149 €/1 000 kg/net

0207 11 90

162 €/1 000 kg/net

0207 12 10

149 €/1 000 kg/net

0207 12 90

162 €/1 000 kg/net

26

 

Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati

8 070 t

 

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

0207 13 10

512 €/1 000 kg/net

0207 13 20

179 €/1 000 kg/net

0207 13 30

134 €/1 000 kg/net

0207 13 40

93 €/1 000 kg/net

0207 13 50

301 €/1 000 kg/net

0207 13 60

231 €/1 000 kg/net

0207 13 70

504 €/1 000 kg/net

0207 14 20

179 €/1 000 kg/net

0207 14 30

134 €/1 000 kg/net

0207 14 40

93 €/1 000 kg/net

0207 14 60

231 €/1 000 kg/net

27

0207 14 10

Pezzi di galli o di galline congelati, disossati

2 305 t

795 €/1 000 kg/net

 

28

 

Pezzi di galli o di galline congelati:

15 500 t

0

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Brasile

7 100 t

— Tailandia

5 100 t

— Altri

3 300 t

0207 14 10

Disossati

 

0207 14 50

Petti e loro pezzi

 

0207 14 70

Altri

 

29

 

0207 14 10

 

0207 14 50

 

0207 14 70

Pezzi di galli o di galline congelati

2 332 t

0

Paese fornitore: Brasile

30

 

Carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerate o congelate

1 201 t

 

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

0207 24 10

170 €/1 000 kg/net

0207 24 90

186 €/1 000 kg/net

0207 25 10

170 €/1 000 kg/net

0207 25 90

186 €/1 000 kg/net

0207 26 10

425 €/1 000 kg/net

0207 26 20

205 €/1 000 kg/net

0207 26 30

134 €/1 000 kg/net

0207 26 40

93 €/1 000 kg/net

0207 26 50

339 €/1 000 kg/net

0207 26 60

127 €/1 000 kg/net

0207 26 70

230 €/1 000 kg/net

0207 26 80

415 €/1 000 kg/net

0207 27 30

134 €/1 000 kg/net

0207 27 40

93 €/1 000 kg/net

0207 27 50

339 €/1 000 kg/net

0207 27 60

127 €/1 000 kg/net

0207 27 70

230 €/1 000 kg/net

31

 

Pezzi di tacchini o di tacchine, congelati:

4 985 t

0

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Brasile

1 800 t

— Altri

3 185 t

0207 27 10

Disossati

 

0207 27 20

Metà o quarti

 

0207 27 80

Altri

 

32

0210 99 39

Carni di pollame salate

264 245 t

15,4

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Brasile

170 807 t

— Tailandia

92 610 t

— Altri paesi

828 t

33

 

0302 31 10

fino a

 

0302 39 90

 

0302 69 21

 

0302 69 25

 

0303 41 11

fino a

 

0303 49 80

 

0303 79 21

fino a

 

0303 79 31

Tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus

17 250 t

0

I pesci devono essere destinati all’industria conserviera

Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento

34

 

0302 40 00

 

0303 51 00

 

0304 19 97

 

0304 19 99

 

0304 99 23

Aringhe

34 000 t

0

Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento

35

 

0302 69 68

 

0303 78 19

Naselli argentati (Merluccius bilinearis)

2 000 t

8

 

36

0303 29 00

Pesci del genere Coregonus

1 000 t

5,5

 

37

0304 29 99

Pesci del genere Allocyttus e delle specie Pseudocyttusmaculatus

200 t

0

 

38

 

0305 51 10

 

0305 51 90

 

0305 62 00

Merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac

25 000 t

0

 

 

0305 59 11

 

0305 59 19

 

0305 69 10

Pesci della specie Boreogadus saida

 

39

0402 10 19

Latte scremato in polvere

68 537 t

475 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

40

 

0405 10 11

 

0405 10 19

 

0405 10 30

 

0405 10 50

 

0405 10 90

 

0405 90 10

 

0405 90 90

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

11 360 t

(equivalente in

burro)

948 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

41

 

0405 10 11

 

0405 10 19

Burro, di almeno sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

74 693 t

70 €/100 kg/net

Burro di origine neozelandese

0405 10 30

Burro, di almeno sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)

 

 

 

42

 

0406 10 20

 

0406 10 80

Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

5 360 t

130 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

43

0406 30 10

Emmental fuso

18 438 t

719 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

0406 90 13

Emmental

858 €/1 000 kg/net

44

0406 30 10

Gruyère fuso

5 413 t

719 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

858 €/1 000 kg/net

45

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione

20 007 t

835 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

46

 

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione

4 500 t

17,06 €/100 kg/net

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Nuova Zelanda

4 000 t

— Australia

500 t

47

0406 90 21

Cheddar

15 005 t

210 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

48

0406 90 21

Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

10 711 t

17,06 €/100 kg/net

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Nuova Zelanda

7 000 t

— Australia

3 711 t

49

 

0406 90 21

Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera uguale o superiore per 100 kg di peso netto a:

334,20 € in forme intere standard

354,83 € per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g

368,58 € per i formaggi di un peso netto inferiore a 500 g

Sono considerate «forme intere standard» le forme seguenti:

blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg

blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg

4 000 t

13,75 €/100 kg/net

Assegnate al Canada quale paese fornitore

50

0406 10 20

Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al n. d’ordine 40

19 525 t

926 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione del presente contingente

0406 10 80

 

1 064 €/1 000 kg/net

0406 20 90

Altri formaggi grattugiati o in polvere

941 €/1 000 kg/net

0406 30 31

Altri formaggi fusi

690 €/1 000 kg/net

0406 30 39

 

719 €/1 000 kg/net

0406 30 90

 

1 029 €/1 000 kg/net

 

0406 40 10

 

0406 40 50

 

0406 40 90

Formaggi a pasta erborinata

704 €/1 000 kg/net

0406 90 17

Bergkäse e appenzell

858 €/1 000 kg/net

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d’Or e tête de moine

755 €/1 000 kg/net

0406 90 23

Edam (Geheimratskäse)

755 €/1 000 kg/net

0406 90 25

Tilsit

 

0406 90 27

Butterkäse

 

0406 90 29

Kashkaval

 

 

0406 90 32

Feta

 

0406 90 35

Kefalo-Tyri

 

0406 90 37

Finlandia

 

0406 90 39

Jarlsberg

 

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala

 

0406 90 63

Pecorino

941 €/1 000 kg/net

0406 90 69

Altri

 

0406 90 73

Provolone

755 €/1 000 kg/net

0406 90 75

Caciocavallo

 

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

 

0406 90 78

Gouda

 

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

 

0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

755 €/1 000 kg/net

0406 90 82

Camembert

 

0406 90 84

Brie

 

0406 90 86

Superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

 

0406 90 87

Superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

 

0406 90 88

Superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

 

0406 90 93

Superiore a 72 %

926 €/1 000 kg/net

0406 90 99

Altri

1 064 €/1 000 kg/net

51

0407 00 30

Uova di altri volatili da cortile

135 000 t

152 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione del presente contingente

52

0408 11 80

Tuorli

7 000 t

(equivalente

uova in guscio)

711 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione del presente contingente

0408 19 81

 

310 €/1 000 kg/net

0408 19 89

 

331 €/1 000 kg/net

0408 91 80

Uova di volatili sgusciate

687 €/1 000 kg/net

0408 99 80

 

176 €/1 000 kg/net

53

0701 90 50

Patate, dal 1o gennaio al 15 maggio

4 295 t

3

 

54

0702 00 00

Pomodori

472 t

12

 

55

0703 20 00

Aglio

58 870 t

9,6

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Argentina

19 147 t

— Cina

33 700 t

— Altri paesi

6 023 t

56

0706 10 00

Carote e navoni

1 244 t

7

 

57

0707 00 05

Cetrioli, dal 1o novembre al 15 maggio

1 134 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 2,5

 

58

0709 60 10

Peperoni

500 t

1,5

 

0711

Cfr. n. d’ordine 110

 

59

0712 20 00

Cipolle secche

12 000 t

10

 

60

 

0714 10 91

 

0714 10 98

Manioca

5 500 000 t

6

Nel rispetto di un contingente massimo pari a 21 milioni di t per ciascun periodo di 4 anni

Assegnate alla Tailandia quale paese fornitore

61

 

0714 10 91

 

0714 10 98

Manioca

1 352 590 t

6

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Indonesia

825 000 t

Altri paesi GATT diversi dalla Tailandia, dalla Cina e dall’Indonesia

145 590 t

— Cina

350 000 t

— Paesi non GATT

32 000 t (*)

(*) di cui 2 000 t sono riservate all’importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11

 

0714 90 11

 

0714 90 19

Radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

62

0714 20 90

Patate dolci, non destinate al consumo umano

600 000 t

0

Assegnate alla Cina

63

0714 20 90

Patate dolci, non destinate al consumo umano

5 000 t

0

Assegnate a paesi diversi dalla Cina

64

 

0802 11 90

 

0802 12 90

Mandorle

90 000 t

2

 

65

0805 10 20

Arance di alta qualità

20 000 t

10

Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile

66

0805 20 90

Minneolas

15 000 t

2

Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile

67

0805 50 10

Limoni

10 000 t

6

Durante il periodo dal 15 gennaio al 14 giugno

68

0806 10 10

Uve, da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre

1 500 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 9

 

69

0808 10 80

Mele, fresche, dal 1o aprile al 31 luglio

696 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 0

 

70

0808 20 50

Pere, fresche, dal 1o agosto al 31 dicembre

1 000 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 5

 

71

0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o agosto al 31 maggio

500 t

10

 

72

0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o giugno al 31 luglio

2 500 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 10

 

73

0809 20 95

Ciliegie fresche (dolci), dal 21 maggio al 15 luglio

800 t

Il dazio ad valorem è ridotto a 4

 

74

1001 10 00

Frumento duro (con un contenuto minimo del 73 % di grano vetroso)

50 000 t

0

 

75

 

1001 10 00

 

1001 90 99

Frumento di qualità

300 000 t

0

 

76

1001 90 99

Frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

2 982 453 t

12 €/t

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— Stati Uniti d’America

572 000 t

— Canada

38 853 t

— Altri paesi

2 371 600 t

77

1001 90 99

Frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

6 787 t

12 €/t

 

78

 

1003 00 10

 

1003 00 90

Orzo

306 215 t

16 €/t

 

79

 

1003 00 10

 

1003 00 90

Orzo da birra

50 000 t

8

 

80

 

1005 10 90

 

1005 90 00

Granturco

242 074 t

0

 

81

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

500 000 t

MAX

50 €/1 000 kg/net

Destinato all’importazione in Portogallo

82

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

2 000 000 t

 (146)

Destinato all’importazione in Spagna

Inoltre, il contingente fissato è ridotto in proporzione ai quantitativi di alimenti di glutine di granturco, di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da paesi terzi

1007 00 90

Sorgo da granella non destinato alla semina

300 000 t

 (146)

83

 

1006 10 10

fino a

 

1006 10 98

Risone

7 t

15

 

84

 

1006 20 11

fino a

 

1006 20 98

Riso semigreggio

1 634 t

15

 

85

 

1006 30 21

fino a

 

1006 30 98

Riso semilavorato o lavorato

88 516 t

esenzione

 

86

 

1006 30 21

fino a

 

1006 30 98

Riso semilavorato o lavorato

1 200 t

0

Assegnate alla Tailandia

87

1006 40 00

Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della voce 1901 10 00

1 000 t

0

 

88

1006 40 00

Rotture di riso

31 788 t

0

 

89

1008 20 00

Miglio

1 300 t

7 €/1 000 kg/net

 

90

1104 22 98

Altre avene trattate

10 000 t

0

 

91

1601 00 91

Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

3 002 t

747 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

1601 00 99

altri

502 €/1 000 kg/net

92

 

1602 31

Preparazioni di carni di tacchino

103 896 t

8,5

Ripartizione tra i paesi fornitore:

— Brasile

92 300 t

— Altri paesi

11 596 t

93

1602 32 19

Carni di pollo cotte

250 953 t

8

Ripartizione tra i paesi fornitore:

— Brasile

79 477 t

— Tailandia

160 033 t

— Altri paesi

11 443 t

94

 

Conserve di carni della specie suina

6 161 t

 

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione di tale contingente

1602 41 10

784 €/1 000 kg/net

1602 42 10

646 €/1 000 kg/net

1602 49 11

784 €/1 000 kg/net

1602 49 13

646 €/1 000 kg/net

1602 49 15

646 €/1 000 kg/net

1602 49 19

428 €/1 000 kg/net

1602 49 30

375 €/1 000 kg/net

1602 49 50

271 €/1 000 kg/net

95

1604 20 50

Preparazioni e conserve di pesce (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

865 t

0

 

96

1604 20 50

Preparazioni e conserve di pesce (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

1 410 t

0

Assegnate alla Tailandia

97

1604 20 70

Preparazioni e conserve di pesce (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

742 t

0

 

98

1604 20 70

Preparazioni e conserve di pesce (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

1 816 t

0

Assegnate alla Tailandia

99

 

1605 20 10

 

1605 20 91

 

1605 20 99

Gamberetti della specie Pandalus borealis, sgusciati, bolliti, surgelati, ma non ulteriormente preparati

500 t

0

 

100

1605 40 00

Gamberi, cotti nell’aneto, surgelati

3 000 t

0

 

101

1701 11 10

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

86 876 t

9,8 €/100 kg/net (*)

(*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %

Vedasi anche la nota complementare 2 del capitolo 17

102

1701 11 10

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

9 925 t

98 €/1 000 kg/net (*)

(*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %

Vedasi anche la nota complementare 2 del capitolo 17

Paese fornitore: Australia

103

1701 11 10

Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

10 124 t

98 €/1 000 kg/net (*)

(*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %

Paese fornitore: Brasile

104

 

1701 11 10

fino a

 

1701 99 90

Zuccheri di canna o di barbabietola

1 304 700 t

(equivalente in

zuccheri bianchi)

0

Ripartizione tra i paesi fornitori:

— India

10 000 t

— Paesi ACP

1 294 700 t

in conformità delle disposizioni della convenzione di Lomé

105

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

4 504 t

16

 

106

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

1 253 t

20

 

107

 

1806 10 15

fino a

 

1806 90 90

Cioccolata

107 t

43

 

108

 

1901 90 99

 

1904 30 00

 

1904 90 80

 

1905 90 20

Preparazioni alimentari contenenti cereali

191 t

33

 

109

 

1902 11 00

fino a

 

1902 19 90

 

1902 20 91

fino a

 

1902 40 90

Paste alimentari

532 t

11

 

110

 

Funghi del genere Agaricus:

28 780 t

 

Quantità espresse in peso sgocciolato

 

2003 10 20

 

2003 10 30

preparati o conservati

23

0711 51 00

conservati temporaneamente

12

111

 

2003 10 20

 

2003 10 30

0711 51 00

Funghi del genere Agaricus:

preparati o conservati

conservati temporaneamente

5 200 t

23

12

Quantità espresse in peso sgocciolato

Assegnate alla Cina

112

 

2008 20 11

fino a

 

2008 20 39

 

2008 20 71

 

2008 30 11

fino a

 

2008 30 39

 

2008 30 79

 

2008 40 11

fino a

 

2008 40 39

 

2008 50 11

fino a

 

2008 50 59

 

2008 50 71

 

2008 60 11

fino a

 

2008 60 39

 

2008 60 60

 

2008 70 11

fino a

 

2008 70 59

 

2008 80 11

fino a

 

2008 80 39

 

2008 80 70

Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole

2 838 t

20

 

113

 

2009 11 11

 

2009 11 19

 

2009 19 11

 

2009 19 19

 

2009 29 11

 

2009 29 19

 

2009 39 11

 

2009 39 19

 

2009 49 11

 

2009 49 19

 

2009 79 11

 

2009 79 19

 

2009 80 11

fino a

 

2009 80 38

 

2009 90 11

fino a

 

2009 90 29

Succhi di frutta

7 044 t

20

 

114

2009 11 99

Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne

1 500 t

13

 

115

 

– Succhi di uva (compresi i mosti di uva):

14 029 t

 

I prodotti importati devono essere utilizzati per la produzione di succhi di uva o di altri prodotti del settore vinicolo, quali l’aceto e le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse

2009 61

– – di un valore Brix uguale o inferiore a 30:

 

2009 61 90

– – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto

22,4

2009 69

– – altri:

– – – di un valore Brix superiore a 67:

 

2009 69 11

– – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

40 + 20,6 €/100 kg/net

2009 69 19

– – – – altri

40

 

– – – di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:

– – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

 

2009 69 51

– – – – – concentrati

22,4

 

– – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

 

2009 69 90

– – – – – altri

22,4

116

2106 90 98

Preparazioni alimentari

921 t

18

 

117

 

2204 21 79

 

2204 21 80

Vino

40 000 hl

10 €/hl

 

118

 

2204 29 65

 

2204 29 75

Vino

20 000 hl

8 €/hl

 

119

2205 90 10

Vermut

13 810 hl

7 €/hl

 

120

 

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:

475 000 t

 

 

2302 30 10

– di frumento

30,6 €/1 000 kg/net

2302 30 90

 

62,25 €/1 000 kg/net

2302 40 10

– di altri cereali

30,6 €/1 000 kg/net

2302 40 90

 

62,25 €/1 000 kg/net

121

2303 10 11

Glutine di granturco

10 000 t

16

Assegnate alla Stati Uniti d’America

122

 

2309 10 13

fino a

 

2309 10 19

 

2309 10 33

fino a

 

2309 10 70

Alimenti per cani o gatti

2 058 t

7

 

123

2309 90 31

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %

20 000 t

0

 

2309 90 41

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %

 

124

2309 90 31

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %

100 000 t

0

 

2309 90 41

Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell’orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %

 

125

 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

– altri:

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2 800 t

7

 

2309 90 31

– – – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %

 

2309 90 41

– – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

 

2309 90 51

– – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

 

126

2309 90 31

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

2 700 t

7

 

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 95

2309 90 99

127

3201 90 90

Estratti tannici di eucalipto

250 t

3,2

 

128

3502 11 90

Altra ovoalbumina

15 500 t

(equivalente

uova in guscio)

617 €/1 000 kg/net

Le importazioni nell’ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione del presente contingente

3502 19 90

83 €/1 000 kg/net

129

 

4412 99 70

 

4412 39 00

Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie:

le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o

levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm

650 000 m3

0

 

130

 

5306 10 10

 

5306 10 30

Filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo uguale o superiore a 333,3 decitex (inferiore o uguale a 30 numeri metrici)

400 t

1,8

I prodotti devono essere destinati alla fabbricazione di filati ritorti su ritorto (câblés) per l’industria delle calzature e per la legatura dei cavi

131

7018 10 90

Perle di vetro, imitazioni di pietre preziose e semipreziose (fini), conterie simili

52 t

0

 

132

 

7202 21 00

 

7202 29 10

 

7202 29 90

Ferro-silicio

12 600 t

0

 

133

7202 30 00

Ferro-silico-manganese

18 550 t

0

 

134

 

7202 49 10

 

7202 49 50

Ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio o oltre 30 % fino a 90 % incluso di cromo

2 950 t

0

 

SEZIONE IV

TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

ALLEGATO 8

MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

(Elenco dei denaturanti)

La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

N. d'ordine

Codice NC ex

Designazione delle merci

Denaturante

Nome

Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

Essenza di trementina

500

Essenza di lavanda

100

Olio di rosmarino

150

Olio di betulla

100

– Tuorli d'uova:

 

 

0408 11

– – essiccati:

Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:

il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)

il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)

5 000

0408 11 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

0408 19

– – altri:

 

 

0408 19 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

0408 91 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

0408 99

– – altri:

 

 

0408 99 20

– – – inadatti al consumo umano

 

 

2

1106

Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8:

Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi

1 000

1106 20

– di sago o di radici o tuberi della voce 0714:

Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:

5 000

1106 20 10

– – denaturati

il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)

il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)

 


N. d'ordine

Codice NC ex

Designazione delle merci

Denaturante

Denominazione

Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

Denominazione chimica o descrizione

Denominazione usuale

C 1 (147)

(1)

(2)

(3)

(4)

4

4

(5)

3

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

Sale sodico del 4-solfobenzenazores orcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4-solfonico (colore: giallo)

Crisoina S

14270

6

– Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)

Giallo solido AB

13015

6

– – altri:

 

 

 

 

2501 00 51

– – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)

Ponceau 6 R

16290

1

Tetrabromofluore sceina (colore: giallo fluorescente)

Eosina

45380

0,5

Naftalina

Naftalina

250

Sapone in polvere

Sapone in polvere

1 000

Dicromato di sodio o di potassio

Dicromato di sodio o di potassio

30

Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe2O3 in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm

Ossido di ferro

250

Ipoclorito di sodio

Ipoclorito di sodio

 

3 000


N. d'ordine

Codice NC ex

Designazione delle merci

Denaturante

Denominazione

Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

3502

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)

150

Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)

2 000

Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)

2 000

Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide)

100

Dietanolammina (unicamente per albumine solide)

6 000

– Ovoalbumina:

 

 

3502 11

– – essiccata

 

 

3502 11 10

– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

 

 

3502 19

– – altra:

 

 

3502 19 10

– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

 

 

3502 20

– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

 

 

3502 20 10

– – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

 

 

3502 90

– altre:

 

 

– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:

 

 

3502 90 20

– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana

 

 

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

ALLEGATO 9

CERTIFICATI

1.   Disposizioni generali

Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

uva fresca da tavola del codice NC ex 0806,

tabacchi del codice NC ex 2401,

nitrati del codice NC ex 3102 o 3105,

2.   Disposizioni relative ai certificati

Presentazione dei certificati

I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri e una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per metro quadrato deve essere utilizzata.

Visto e rilascio dei certificati

I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori,

si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati,

si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Validità dei certificati

Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

Frazionamento di una spedizione

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per … chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

Elenco degli organismi che possono avallare i certificati (148)

Codice NC

Paese di esportazione

Organismo emittente

Sede

0806

Stati Uniti d'America

United States Department of Agriculture o i suoi uffici autorizzati

Washington DC

2401

Stati Uniti d'America

Tobacco Association of the United States o i suoi uffici autorizzati

Raleigh, North Carolina

Canada

Canadian Food Inspection Agency o i suoi uffici autorizzati

Ottawa

Argentina

Cámara del Tabaco de Salta o i suoi uffici autorizzati

Salta

Cámara del Tabaco de Jujuy o i suoi uffici autorizzati

San Salvador de Jujuy

Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati

Posadas

Bangladesh

Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati

Dacca

Brasile

Secretariat do commercio exterior

Rio de Janeiro

Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

Porto Alegre

Federação das indústrias do Estado do Paraná

Curitiba

Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina o i suoi uffici autorizzati

Florianópolis

Banco do Brasil SA e i suoi uffici autorizzati:

 

1690 — Agência Negócios Internacionais

Porto Alegre (RS)

2682 — Agência Negócios Internacionais

Caxias do Sul (RS)

0180 — Agência Negócios Internacionais

Santa Cruz do Sul (RS)

2309 — Agência Negócios Internacionais

Blumenau (SC)

2978-5 — Agência Negócios Internacionais

Salvador (BA)

Cina

Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Shanghai

Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Qingdao

Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Hankou

Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Guangzhou

Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Dalian

Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Kunming

Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Shenzhan

Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

Hainan

Columbia

Superintendencia de Industria y Comercio-División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati

Bogotà

Cuba

Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati

L'Avana

Guatemala

Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati

Città di Guatemala

India

Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati

Guntur

Indonesia

Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya

Surabaya

Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember

Jember

Lembaga Tembakau Cabang Surakarta

Surakarta

Lembaga Tembakau Cabang Medan

Medan

Messico

Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior) o i suoi uffici autorizzati

Città del Messico

Filippine

Republic of Philippines

Department of Agriculture

National Tobacco Administration

Quezon City

Corea del Sud

Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati

Taejon

Sri Lanka

Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati

Colombo

Svizzera

Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung

Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière

Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra

Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section

Berna

Tailandia

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce o i suoi uffici autorizzati

Bangkok

ex 3102

3105

Cile

Servicio Nacional de Geología y Minería

Santiago


Elenco dei certificati

Certificato 1:

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»)

Certificato 2:

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)

Certificato 3:

CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)

Image

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(1)  Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

(2)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

(5)  Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 20 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 15, 2401 10 35, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85, 2401 20 95, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

(6)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(7)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(8)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(9)  Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

(10)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45)].

(11)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(12)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8); regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione (GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 12); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(13)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

(14)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(15)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 del 15.5.1996, pag. 12); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53)].

(16)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU L 153 dell'6.6.1989, pag. 30); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 dell'12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 dell'15.5.1996, pag. 12); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 dell'20.8.1996, pag. 53)].

(17)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4).

(18)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(19)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

(20)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

(21)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

(22)  

Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 10.

Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

(23)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari al 12,4 % fino al 16 dicembre 2009 [regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 1].

(24)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari all’11,4 % fino al 16 dicembre 2009 [regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 1)].

(25)  L’aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a)

l’importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

l’altro importo indicato.

(26)  L’aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all’importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.

(27)  L’aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

a)

l’importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

l’altro importo indicato.

(28)  Cfr. allegato 1.

(29)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29)].

(30)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29); articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(31)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)].

(32)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

(33)  Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione).

(34)  

Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8,5.

Dal 1o giugno al 31 ottobre: 12.

Dal 1o novembre al 31 dicembre: 8,5.

(35)  

Dal 1o gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4.

(36)  Cfr. allegato 2.

(37)  

Dal 1o gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Dal 1o al 31 dicembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

(38)  

Dal 1o gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

Dal 1o aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.

Dal 1o al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

(39)  

Dal 1o gennaio al 30 aprile: 13,6.

Dal 1o maggio al 30 settembre: 10,4.

Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 13,6.

(40)  

Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8.

Dal 1o giugno al 31 agosto: 13,6.

Dal 1o settembre al 31 dicembre: 8.

(41)  

Dal 1o gennaio al 30 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Dal 1o luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

(42)  L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

(43)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14)].

(44)  Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(45)  Aliquota del dazio autonomo: 2.

(46)  

Dal 1o gennaio al 31 maggio: 4.

Dal 1o giugno al 30 novembre: 5,1.

Dal 1o al 31 dicembre: 4.

(47)  

Dal 1o gennaio al 31 marzo: 16.

Dal 1o aprile al 15 ottobre: 12.

Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16.

(48)  

Dal 1o gennaio al 30 aprile: 1,5.

Dal 1o maggio al 31 ottobre: 2,4.

Dal 1o novembre al 31 dicembre: 1,5.

(49)  

Dal 1o gennaio al 14 luglio: 14,4.

Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6.

Dal 1o novembre al 31 dicembre: 14,4.

(50)  

Dal 1o gennaio al 30 aprile: 11,2.

Dal 1o maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.

Dal 1o agosto al 31 dicembre: 11,2.

(51)  

Dal 1o gennaio al 14 maggio: 8,8.

Dal 15 maggio al 15 novembre: 8.

Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8.

(52)  Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:

ex 1001 frumento,

1002 segala,

ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,

ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,

la Comunità si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all’importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d’intervento (o, in caso di modifica dell’attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

(53)  Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, la Comunità si impegna ad applicare il dazio con un’aliquota e in modo tale che il prezzo all’importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d’intervento (o, in caso di modifica dell’attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato:

dell’88 % per il riso Japonica,

dell’80 % per il riso Indica.

Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato.

Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

(54)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509.

(55)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1510.

(56)  Condizione non applicabile per gli oli d’oliva vergini lampanti (sottovoce 1509 10 10) e per gli oli di sansa d’oliva greggi (sottovoce 1510 00 10).

(57)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

(58)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

(59)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

(60)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari al 10 % fino al 2 dicembre 2009 (regolamento (CE) n. 1758/2006 del Consiglio (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 1)).

(61)  Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(62)  Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(63)  Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.

(64)  Per 1 % in peso di saccarosio.

(65)  L’importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

(66)  Aliquota del dazio autonomo: 17.

(67)  La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(68)  Trattamento tariffario favorevole accordato ai tabacchi «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, e «light air cured» del tipo Maryland: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

(69)  Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «flue cured» del tipo Virginia: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

(70)  Trattamento tariffario favorevole accordato al tabacco «fire cured»: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. Il trattamento tariffario favorevole è subordinato al rispetto delle formalità e condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

(71)  Salvo indicazione contratria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall’American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

(72)  Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 — März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

(73)  Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(74)  Vedi nota complementare 6 (NC).

(75)  Misurati alla temperatura di 15 °C.

(76)  Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.

(77)  Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice Taric 2710990010). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(78)  Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.

(79)  Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(80)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

(81)  Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(82)  Il dazio ad valorem è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

(83)  Aliquota del dazio autonomo: 2,3.

(84)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari all’1,3 %, fino al 31 dicembre 2009 [regolamento (CE) n. 2174/2005 del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 7)].

(85)  Aliquota del dazio autonomo: 5 €/100 m.

(86)  Aliquota del dazio autonomo: 3,5 €/100 m.

(87)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

(88)  Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (codice Taric 3926909760).

(89)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5.

(90)  Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo.

(91)  Aliquota del dazio autonomo: 3.

(92)  Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

(93)  Aliquota del dazio autonomo: 3,8.

(94)  L’ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari.

(95)  Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

(96)  Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

(97)  Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.

(98)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d’opera)» (codice Taric 7801910010). L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(99)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all’osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(100)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari al 12,5 %, fino al 31 dicembre 2009 [regolamento (CE) n. 2174/2005 del Consiglio (GU L 347 dell'30.12.2005, pag. 7)].

(101)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all’osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(102)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «simulatori di manutenzione di aeromobili a terra, per uso civile» (codice Taric 9023008010).

L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)].

(103)  GU L 229 dell'9.9.2000, pag. 14.

(104)  GU L 343 dell'19.11.2004, pag. 3.

(105)  Proteine del latte

Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.

Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

(106)  Amido-Fecola/Glucosio

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

(107)  Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

(108)  Le regole per l’applicazione del prezzo d’entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 1580/2007 (GU L 350 dell'31.12.2007, pag. 1).

(109)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8.

(110)  Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

(111)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

(112)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.

(113)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.

(114)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

(115)  Aliquota del dazio autonomo: 16.

(116)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

(117)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

(118)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

(119)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

(120)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net.

(121)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

(122)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net.

(123)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net.

(124)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net.

(125)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net.

(126)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net.

(127)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

(128)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net.

(129)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net.

(130)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.

(131)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

(132)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.

(133)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.

(134)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.

(135)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

(136)  Aliquota del dazio autonomo: 12.

(137)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.

(138)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.

(139)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.

(140)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

(141)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

(142)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net.

(143)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net.

(144)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

(145)  Per contingenti diversi nell’ambito della voce 0206, cfr. numeri d’ordine da 5 a 7, da 9 a 12 e 14.

(146)  L’aliquota sarà fissata dalle autorità comunitarie competenti, al fine di assicurare che il contingente sia completamente utilizzato.

(147)  Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3a edizione 1971, Bradford, Inghilterra.

(148)  Le modifiche apportate all’elenco nel corso dell’anno saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

(149)  Vedi allegato 2.

(150)  Vedi allegato 1.