9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 989/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2008
recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/2008 della Commissione (3) avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006. |
(2) |
Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingentale 2009. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006. |
(3) |
Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo. |
(4) |
Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/2008 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 850/2008 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay e 25-Tokyo riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.
Articolo 2
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 850/2008 per il gruppo di prodotti e il contingente identificato dal codice 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione del coefficiente di assegnazione indicato nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.
(3) GU L 231 del 29.8.2008, pag. 12.
ALLEGATO
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA |
Identificazione del gruppo e del contingente |
Quantitativo disponibile per il 2009 (in tonnellate) |
Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1 |
Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2 |
|
Numero della nota |
Gruppo |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908,877 |
0,2204967 |
|
16-Uruguay |
3 446,000 |
0,1284613 |
|
||
17 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
350,000 |
0,0806452 |
|
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
1 050,000 |
0,3143713 |
|
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100,000 |
0,1351351 |
|
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025,000 |
0,0781853 |
|
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393,006 |
0,4661993 |
|
22-Uruguay |
380,000 |
0,8444444 |
|
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003,172 |
0,8874245 |
|
25-Uruguay |
2 420,000 |
|
1,1255814 |