26.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/56


REGOLAMENTO (CE) N. 945/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2008

recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), per «prezzi rappresentativi» dello zucchero bianco e dello zucchero greggio si intendono i prezzi cif all'importazione. Detti prezzi rappresentativi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente nell'allegato IV, punti II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

Per la fissazione dei prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni previste all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo nei casi di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento.

(3)

Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 951/2006. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b) del medesimo paragrafo.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 1o ottobre 2008

(in euro)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,35

4,12

1701 11 90 (1)

24,35

9,36

1701 12 10 (1)

24,35

3,93

1701 12 90 (1)

24,35

8,93

1701 91 00 (2)

26,72

11,87

1701 99 10 (2)

26,72

7,35

1701 99 90 (2)

26,72

7,35

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.