18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/12


REGOLAMENTO (CE) N. 905/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno sviluppati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1),

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2),

visto il regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2006 prevede, per quanto riguarda le importazioni originarie di paesi meno sviluppati, l'apertura di contingenti tariffari a dazio zero per i prodotti del codice NC 1701 11 10, espressi in equivalente zucchero bianco.

(2)

Nella settimana dall’8 al 12 settembre 2008 sono state presentate presso le autorità competenti domande di titoli di importazione, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1100/2006. Dalla contabilizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento è risultato che, in seguito a tali domande, la quantità totale oggetto di domande per la campagna di commercializzazione 2007/2008 ha raggiunto il limite di 178 030,75 tonnellate previsto per detta campagna per il contingente 09.4361.

(3)

In tali circostanze, è necessario che la Commissione informi gli Stati membri che il limite in questione è stato raggiunto e che non sono più ricevibili altre domande di titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate dall’8 al 12 settembre 2008 in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1100/2006 sono soddisfatte nel limite del 100 % della quantità oggetto delle domande.

Articolo 2

Il limite di 178 030,75 tonnellate del contingente tariffario 09.4361, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2006, è stato raggiunto. Le domande di titoli di importazione presentate dopo il 12 settembre 2008 sono irricevibili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(3)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3.