12.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/9


REGOLAMENTO (CE) N. 888/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2008

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 29 agosto 2008, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 851/2008 della Commissione (2).

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 851/2008 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 851/2008 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)   GU L 231 del 29.8.2008, pag. 17.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 12 settembre 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

16,95

16,95


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

a)

paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*1), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.