|
12.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 885/2008 DELLA COMMISSIONE
dell’11 settembre 2008
recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), prevede che siano indette gare parziali. |
|
(2) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 11 settembre 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la gara parziale che scade il 11 settembre 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 23,951 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale