10.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/3


REGOLAMENTO (CE) N. 877/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2008

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), gli organismi d’intervento possono vendere lo zucchero soltanto dopo che la Commissione abbia adottato una decisione in tal senso.

(2)

Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 1059/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese (3). Ai sensi del suddetto regolamento, l’ultimo periodo di presentazione delle offerte va dal 10 al 24 settembre 2008.

(3)

È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri interessati le scorte d’intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per continuare a rispondere alle esigenze del mercato è dunque opportuno aprire una nuova gara permanente, affinché le scorte suddette siano rese disponibili sul mercato interno.

(4)

Per consentire il confronto tra i prezzi di offerta di zucchero di diverse qualità, il prezzo dell’offerta deve far riferimento allo zucchero della qualità tipo quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

(6)

Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(7)

Il prezzo minimo di vendita si riferisce allo zucchero della qualità tipo. Devono essere adottate disposizioni per adeguare il prezzo di vendita qualora lo zucchero non sia di tale qualità.

(8)

Occorre che gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunichino le offerte alla Commissione. Agli offerenti deve essere garantito l’anonimato.

(9)

Per assicurare una buona gestione dei quantitativi di zucchero all’intervento è opportuno prevedere una notifica degli Stati membri in merito ai quantitativi effettivamente venduti.

(10)

Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione (4) resta di applicazione per lo zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006. Questa distinzione risulta tuttavia superflua per la rivendita dello zucchero d’intervento e la sua attuazione creerebbe difficoltà amministrative per gli Stati membri. È pertanto opportuno escludere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1262/2001 alla rivendita dello zucchero di intervento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d’intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese di cui all’allegato I mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale massimo di 345 539 tonnellate di zucchero ammesso all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno.

I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.

Articolo 2

1.   Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 1o ottobre 2008 e termina il 15 ottobre 2008 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Per la seconda gara parziale e le gare parziali successive, i periodi di presentazione delle offerte iniziano a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente. Tali periodi terminano alle ore 15 (ora di Bruxelles), dei giorni:

29 ottobre 2008,

12 e 26 novembre 2008,

3 e 17 dicembre 2008,

7 e 28 gennaio 2009,

11 e 25 febbraio 2009,

11 e 25 marzo 2009,

15 e 29 aprile 2009,

13 e 27 maggio 2009,

10 e 24 giugno 2009,

1o e 15 luglio 2009,

5 e 26 agosto 2009,

9 e 23 settembre 2009.

2.   Il prezzo dell’offerta fa riferimento allo zucchero bianco e allo zucchero greggio della qualità tipo quale definita nell’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   La quantità minima dell’offerta per partita ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006 è di 250 tonnellate, a meno che la quantità disponibile per la partita in questione non sia inferiore a 250 tonnellate. In tal caso si presenta un’offerta per la quantità disponibile.

4.   Le offerte sono presentate agli organismi di intervento detentori dello zucchero indicati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.

L’identità degli offerenti rimane segreta.

Le offerte presentate sono comunicate in forma elettronica secondo il modulo riportato nell’allegato II.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il termine stabilito nel primo paragrafo.

Articolo 4

1.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2.   Per lo zucchero d’intervento che non è della qualità tipo, gli Stati membri adeguano il prezzo di vendita effettivo mediante l’applicazione, mutatis mutandis, dell’articolo 32, paragrafo 6, e dell’articolo 33, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 952/2006. In questo contesto, il riferimento, nell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 952/2006, all’allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (5) è inteso come un riferimento all’allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.

In caso di offerte con lo stesso prezzo per uno Stato membro, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro si procede all’aggiudicazione:

a)

suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; o

b)

ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; o

c)

per estrazione a sorte.

4.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modulo riportato nell’allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.

Articolo 5

In deroga all’articolo 59, secondo comma, del regolamento (CE) n. 952/2006, il regolamento (CE) n. 1262/2001 non si applica alla rivendita, di cui all’articolo 1 del presente regolamento, dello zucchero accettato all’intervento anteriormente al 10 febbraio 2006.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008. Esso scade il 31 marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(3)  GU L 242 del 15.9.2007, pag. 3.

(4)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 952/2006.

(5)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o ottobre 2008.


ALLEGATO I

Stati membri detentori di scorte di intervento di zucchero

Stato membro

Organismo di intervento

Quantitativi detenuti dall’organismo di intervento e disponibili per la vendita sul mercato interno

(t)

Belgio

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

9 360

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

30 687

Irlanda

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353) 5363437

Fax (353) 9142843

12 000

Italia

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

225 014

Ungheria

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

21 650

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 24 15

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Svezia

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

12 762


ALLEGATO II

FORMULARIO

Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 3

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 877/2008

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Numerazione degli offerenti

Numero della partita

Quantitativo

(t)

Prezzo dell’offerta

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ecc.

 

 

 


ALLEGATO III

FORMULARIO

Modulo da utilizzare per la comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 4, paragrafo 4

Gara parziale del … per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi di intervento

Regolamento (CE) n. 877/2008

Stato membro che vende lo zucchero di intervento

Quantitativo effettivamente venduto (t)

1

2