3.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/3


REGOLAMENTO (CE) N. 861/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2008

che abroga il regolamento (CE) n. 634/2008 che stabilisce gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili alle importazioni dalla Svizzera nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Con l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera (2), del 26 ottobre 2004, il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972 è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 2, concernente taluni prodotti agricoli trasformati. In applicazione di tale protocollo, il comitato misto CE-Svizzera, con decisione n. 1/2008 (3), ha modificato i prezzi di riferimento interno dal 1o febbraio 2008, con la conseguente istituzione di dazi sulle importazioni nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/93.

(2)

Nel regolamento (CE) n. 634/2008 della Commissione (4) figurano pertanto gli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili alle importazioni nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri.

(3)

Nell'attuazione del protocollo n. 2 il comitato misto CE-Svizzera, con decisione n. 2/2008 (5), ha modificato i prezzi di riferimento interno a decorrere dal 1o agosto 2008, con il risultato che le misure di compensazione dei prezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sono fissate a zero. Pertanto, a decorrere da tale data, non dovranno più essere versati dazi sulle importazioni dalla Svizzera nella Comunità di talune merci contenenti prodotti lattieri, che rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 3448/1993.

(4)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 634/2008.

(5)

Poiché i prezzi di riferimento modificati conformemente al protocollo n. 2 si applicano a decorrere dal 1o agosto 2008, la misura di cui al presente regolamento si applica a partire dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 634/2008 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)   GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2)   GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19

(3)   GU L 69 del 13.3.2008, pag. 34

(4)   GU L 176 del 4.7.2008, pag. 3.

(5)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.