8.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 797/2008 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2008
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 25 luglio 2008, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 716/2008 della Commissione (2). |
(2) |
L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 716/2008 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 716/2008 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2008.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 197 del 25.7.2008, pag. 52.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dall'8 agosto 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
16,01 |
16,01 |
(1) I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso
a) |
paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (), Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972; |
b) |
territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; |
c) |
territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra. |
(2) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.