5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 777/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2008
che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla trasformazione e all'uso o all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e all'immissione sul mercato di tali prodotti. |
(2) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene una definizione di farine di sangue. Allo scopo di chiarire tale definizione è necessario specificare che essa comprende anche prodotti derivati da componenti del sangue sottoposti a trattamento termico conformemente all'allegato VII, capitolo II, di detto regolamento e destinati all'alimentazione animale o ad essere utilizzati come fertilizzanti organici. |
(3) |
I requisiti specifici applicabili alle proteine animali trasformate sono stabiliti nell'allegato VII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1774/2002. Le norme di trasformazione fissate al punto A.1 di detto capitolo per le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi devono essere modificate per tener conto della nuova definizione delle farine di sangue figurante nell'allegato I di detto regolamento. |
(4) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che i sottoprodotti di origine animale possono essere trasformati nello stesso sito in cui avviene la loro raccolta solo se quest'ultima ha luogo in un edificio completamente separato. Esso autorizza inoltre, a certe condizioni, la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale nello stesso sito in impianti di trasformazione collegati a un macello mediante un convogliatore. |
(5) |
Allo scopo di facilitare l'applicazione pratica agli impianti di trasformazione di categoria 3 delle disposizioni dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri possano derogare a tali disposizioni e permettere l'introduzione di materiale di categoria 3 proveniente da altri stabilimenti riconosciuti secondo il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in condizioni destinate a controllare i rischi per la salute degli animali e la sanità pubblica. |
(6) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 523/2008 (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 23).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).
ALLEGATO
Gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono così modificati:
1) |
nell'allegato I, il punto 6 è sostituito dal seguente:
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2) |
nell'allegato V, capitolo I, la lettera a) del punto 1 è sostituita dalla seguente:
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3) |
nell'allegato VII, capitolo II, punto A.1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi devono essere state sottoposte al metodo di trasformazione 1. Peraltro, il sangue o componenti del sangue di suini possono essere trattati con qualsiasi metodo di trasformazione tra quelli figuranti da 1 a 5, o al metodo di trasformazione 7, a condizione che, in caso di applicazione di quest'ultimo, venga applicato un trattamento termico nel corso del quale è stata raggiunta la temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa.» |