1.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/3


REGOLAMENTO (CE) N. 753/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1299/2007 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 127 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (2), deve essere abrogato a decorrere dal 1o luglio 2008, a norma dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM).

(2)

Talune disposizioni relative alle associazioni di produttori contenute nel regolamento (CE) n. 1952/2005 non sono state inserite nel regolamento unico OCM. Affinché il settore del luppolo possa continuare a funzionare correttamente è necessario introdurre dette disposizioni nel regolamento (CE) n. 1299/2007 della Commissione, del 6 novembre 2007, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (3).

(3)

Il regolamento unico OCM ha stabilito all’articolo 122 le condizioni generali per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori da parte degli Stati membri. Occorre precisare dette condizioni per il settore del luppolo. A fini di coerenza, è opportuno continuare ad utilizzare in tale settore l’espressione «associazioni di produttori».

(4)

Per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l’unità e l’efficacia dell’azione intrapresa, occorre fissare per l’insieme della Comunità i requisiti che devono soddisfare le associazioni di produttori per essere riconosciute dagli Stati membri. Per conseguire un’efficace concentrazione dell’offerta, è necessario in particolare che le associazioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l’insieme della produzione dei produttori venga immesso sul mercato dall’associazione, direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1299/2007.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1299/2007 è modificato come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   L’autorità competente per riconoscere le organizzazioni di produttori a norma dell’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), di seguito “associazioni di produttori”, è lo Stato membro sul cui territorio l’associazione di produttori ha la propria sede legale.

2.   Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori che ne facciano domanda e che soddisfino i seguenti requisiti generali:

a)

possedere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi a norma della legislazione nazionale;

b)

applicare norme comuni per la produzione e la prima fase della commercializzazione, ai sensi del secondo comma;

c)

prevedere nel loro statuto, per i produttori aderenti all’associazione, l’obbligo:

i)

di conformarsi alle norme comuni di produzione e alle decisioni concernenti le varietà da produrre;

ii)

di immettere sul mercato tutta la loro produzione per il tramite dell’associazione;

d)

comprovare un’attività economica sufficiente;

e)

escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione tra produttori o associazioni della Comunità che sia fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;

f)

assicurare senza discriminazione a qualsiasi produttore che si impegni a rispettare lo statuto il diritto di aderire all’associazione;

g)

prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che i membri dell’associazione che lo desiderino possano recedere dopo un periodo minimo di tre anni di adesione e a condizione che ne avvisino l’associazione almeno un anno prima del recesso, fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari nazionali intese a proteggere, in determinati casi, l’associazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un socio, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell’esercizio finanziario;

h)

prevedere nel loro statuto l’obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività cui si riferisce il riconoscimento;

i)

non occupare una posizione dominante nella Comunità.

Per prima fase della commercializzazione si intende la vendita di luppolo da parte del produttore stesso o, nel caso di un’associazione di produttori, da parte dei soci, al commercio all’ingrosso o alle industrie utilizzatrici.

3.   L’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione ad associazioni di produttori, sempreché le associazioni in questione ne siano state informate e abbiano dato il proprio consenso.

4.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), punto ii), se l’associazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti a un’associazione possono:

a)

sostituire l’obbligo di commercializzare tutta la produzione per il tramite dell’associazione di produttori, come previsto al paragrafo 2, lettera c), punto ii), con l’obbligo di commercializzare la produzione nel rispetto di norme comuni stabilite nello statuto, che attribuiscano all’associazione di produttori il diritto di esercitare un controllo sui prezzi di vendita, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’associazione; in caso di mancata approvazione, l’associazione riacquista il luppolo ad un prezzo più elevato;

b)

commercializzare per il tramite di un’altra associazione di produttori, scelta dalla propria associazione, i prodotti che, a motivo delle loro caratteristiche, non rientrano a priori nelle attività commerciali di quest’ultima.

5.   Le norme comuni di cui al paragrafo 2, lettera b) e lettera c), punto i), sono fissate per iscritto. Tali norme comprendono almeno:

a)

per quanto riguarda la produzione:

i)

disposizioni circa l’impiego di una o più varietà determinate in sede di rinnovo delle piantagioni o di creazione di nuove piantagioni;

ii)

disposizioni circa il rispetto di determinate pratiche colturali e delle misure di protezione dei vegetali;

iii)

disposizioni in merito alla raccolta, all’essiccazione e se del caso, al condizionamento;

b)

in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell’offerta:

i)

disposizioni generali che disciplinano le vendite effettuate dall’associazione;

ii)

disposizioni circa i quantitativi che i produttori sono autorizzati a vendere in proprio, nonché disposizioni che disciplinano tali vendite.

2)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, a riconoscere un’associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste superfici sono situate in una regione di produzione riconosciuta di meno di 100 ha.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1.

(3)  GU L 289 del 7.11.2007, pag. 4.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;