1.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 753/2008 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1299/2007 relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 127 in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (2), deve essere abrogato a decorrere dal 1o luglio 2008, a norma dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM). |
(2) |
Talune disposizioni relative alle associazioni di produttori contenute nel regolamento (CE) n. 1952/2005 non sono state inserite nel regolamento unico OCM. Affinché il settore del luppolo possa continuare a funzionare correttamente è necessario introdurre dette disposizioni nel regolamento (CE) n. 1299/2007 della Commissione, del 6 novembre 2007, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo (3). |
(3) |
Il regolamento unico OCM ha stabilito all’articolo 122 le condizioni generali per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori da parte degli Stati membri. Occorre precisare dette condizioni per il settore del luppolo. A fini di coerenza, è opportuno continuare ad utilizzare in tale settore l’espressione «associazioni di produttori». |
(4) |
Per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l’unità e l’efficacia dell’azione intrapresa, occorre fissare per l’insieme della Comunità i requisiti che devono soddisfare le associazioni di produttori per essere riconosciute dagli Stati membri. Per conseguire un’efficace concentrazione dell’offerta, è necessario in particolare che le associazioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l’insieme della produzione dei produttori venga immesso sul mercato dall’associazione, direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni. |
(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1299/2007. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1299/2007 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. L’autorità competente per riconoscere le organizzazioni di produttori a norma dell’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), di seguito “associazioni di produttori”, è lo Stato membro sul cui territorio l’associazione di produttori ha la propria sede legale. 2. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori che ne facciano domanda e che soddisfino i seguenti requisiti generali:
Per prima fase della commercializzazione si intende la vendita di luppolo da parte del produttore stesso o, nel caso di un’associazione di produttori, da parte dei soci, al commercio all’ingrosso o alle industrie utilizzatrici. 3. L’obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applica ai prodotti per i quali i produttori avevano concluso contratti di vendita prima della loro adesione ad associazioni di produttori, sempreché le associazioni in questione ne siano state informate e abbiano dato il proprio consenso. 4. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punto ii), se l’associazione di produttori lo autorizza e alle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti a un’associazione possono:
5. Le norme comuni di cui al paragrafo 2, lettera b) e lettera c), punto i), sono fissate per iscritto. Tali norme comprendono almeno:
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2) |
all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, a riconoscere un’associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste superfici sono situate in una regione di produzione riconosciuta di meno di 100 ha.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1.
(3) GU L 289 del 7.11.2007, pag. 4.
(4) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;