31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/37


REGOLAMENTO (CE) N. 749/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2008

che modifica alcuni regolamenti relativi ai contingenti tariffari di importazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2) prevede determinate disposizioni relative alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste dai regolamenti settoriali. È opportuno prevedere modalità più dettagliate in merito alle comunicazioni relative ai titoli di importazione nel settore delle carni bovine, nell’ambito dei regolamenti della Commissione che disciplinano determinati contingenti di importazione in questo settore. In particolare, per chiarire gli obblighi connessi al termine entro cui devono essere eseguite le comunicazioni relative ai quantitativi oggetto di titoli di importazione, è opportuno che tali obblighi siano previsti per ogni contingente tariffario di importazione ed è necessario derogare, su questo punto, all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006. È necessario modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione, del 17 febbraio 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (3),

regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (4),

regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (5),

regolamento (CE) n. 529/2007 della Commissione, dell’11 maggio 2007, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (6),

regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (7),

regolamento (CE) n. 558/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l’importazione di giovani bovini maschi destinati all’ingrasso (8), e

regolamento (CE) n. 659/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (9).

(2)

Il contingente tariffario di importazione aperto dal regolamento (CE) n. 2092/2004 é gestito in base ai documenti rilasciati dal rispettivo paese terzo. È quindi necessario chiarire che ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2092/2004 si applicano le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006, fatte salve le condizioni supplementari stabilite nei citato regolamento.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/2003 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, sono effettuate in conformità degli allegati IV, V e VI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (10) della Commissione.

2)

sono aggiunti gli allegati IV, V e VI figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Salvo diversa disposizione del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 (11) della Commissione, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 (12) della Commissione e del regolamento (CE) n. 382/2008 (13) della Commissione.

2)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o gennaio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o gennaio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, sono effettuate in conformità degli allegati IV, V e VI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.»;

3)

sono aggiunti gli allegati IV, V e VI figuranti nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Nel regolamento (CE) n. 2172/2005 è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o gennaio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o gennaio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo i quantitativi sono espressi in capi e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V dell regolamento (CE) n. 382/2008 (14) della Commissione.

Articolo 4

Nel regolamento (CE) n. 529/2007 è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre 2008, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.

3.   Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (15) della Commissione.

Articolo 5

Nel regolamento (CE) n. 545/2007 è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre 2008, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.

3.   Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto, per numero d’ordine e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (16) della Commissione.

Articolo 6

Nel regolamento (CE) n. 558/2007 è inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, i quantitativi sono espressi in capi e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (17) della Commissione.

Articolo 7

Nel regolamento (CE) n. 659/2007 è inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.

Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o luglio 2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, i quantitativi sono espressi in capi e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (18) della Commissione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 332/2008 (GU L 102 del 12.4.2008, pag. 17).

(4)  GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21).

(5)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006.

(6)  GU L 123 del 12.5.2007, pag. 26.

(7)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 98/2008 (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5)

(8)  GU L 132 del 24.5.2007, pag. 21.

(9)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 20.

(10)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10»;

(11)  GU L 114 dell' 26.4.2008, pag. 3.

(12)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(13)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.»;

(14)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10

(15)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10

(16)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10

(17)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10

(18)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10


ALLEGATO I

«

ALLEGATO IV

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 297/2003

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 297/2003

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4181

 

 

ALLEGATO V

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 297/2003

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 297/2003

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (2)

Quantitativi non utilizzati

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4181

 

 

ALLEGATO VI

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 297/2003

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 297/2003

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione).


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (3)

Quantitativi immessi in libera pratica

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4181

 

 

»

(1)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

(2)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

(3)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.


ALLEGATO II

«

ALLEGATO IV

Comunicazione dei titoli di importazione (rilasciati) — Regolamento (CE) n. 2092/2004

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 2092/2004

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (1)

Quantitativo

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4202

 

 

ALLEGATO V

Comunicazione dei titoli di importazione (quantitativi non utilizzati) — Regolamento (CE) n. 2092/2004

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 2092/2004

Quantitativi di prodotti per i quali i titoli di importazione non sono stati utilizzati

Dal: … al: …


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (2)

Quantitativi non utilizzati

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4202

 

 

ALLEGATO VI

Comunicazione dei quantitativi di prodotti immessi in libera pratica — Regolamento (CE) n. 2092/2004

Stato membro: …

Applicazione dell’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 2092/2004

Quantitativi di prodotti immessi in libera pratica:

Dal: … al: … (periodo contingentale di importazione).


Numero d’ordine

Categoria o categorie di prodotti (3)

Quantitativi immessi in libera pratica

(peso del prodotto in chilogrammi)

09.4202

 

 

»

(1)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008

(2)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008

(3)  categoria o categorie di prodotti indicate nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008