30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/36


REGOLAMENTO (CE) N. 740/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno eliminare ogni ambiguità circa l'applicabilità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 alle spedizioni di rifiuti qualora uno Stato, nella sua risposta alla richiesta della Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento, abbia precisato che non intende vietare tali spedizioni, né applicare la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento.

(2)

La Commissione ha ricevuto dalla Bosnia-Erzegovina, dall'Iran e dal Togo risposte alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell'allegato III o IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei paesi a fini di recupero, nonché un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi. La Commissione ha ricevuto anche ulteriori informazioni riguardanti la Côte d'Ivoire, la Malaysia, la Moldova (2), la Russia e l'Ucraina. Per tenerne conto, l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (3) va pertanto modificato di conseguenza.

(3)

Il governo del Liechtenstein ha rilevato che il Liechtenstein va considerato un paese al quale si applica la decisione OCSE. Pertanto l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 non si applica al Liechtenstein, che dovrebbe essere soppresso dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1418/2007 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

1)

È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Qualora un paese, nella risposta a una richiesta scritta inviata dalla Commissione a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1013/2006, precisi che esso non intende vietare determinate spedizioni di rifiuti né applicare ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all'articolo 35 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l'articolo 18 di tale regolamento.»;

2)

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione (GU L 188 del 16.7.2008, pag. 7).

(2)  Con il termine «Moldova» si intende la «Repubblica moldova».

(3)  GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.


ALLEGATO

Nota: in virtù dell'articolo 1 del presente regolamento, l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applica alle colonne c) e d) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.

1.   Nel testo che precede le informazioni relative ai paesi, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

altre procedure di controllo alle quali i rifiuti saranno assoggettati nel paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile.»

2.   Dopo la voce relativa alla Bielorussia, è inserita la seguente voce:

«Bosnia-Erzegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

B3020

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

3.   Dopo la voce relativa alla Costa Rica, è inserita la seguente voce:

«Côte d'Ivoire (Repubblica della Costa d'Avorio)

a)

b)

c)

d)

 

della voce B1010:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B1010:

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

B1020 – B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

della voce B3030:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B3030:

cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte

indumenti ed altri articoli tessili usurati

residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

 

B3035 – B3130

 

 

 

 

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90»

 

 

4.   La voce relativa al Liechtenstein è soppressa.

5.   Dopo la voce relativa all'Indonesia, è inserita la seguente voce:

«Iran (Repubblica islamica dell'Iran)

a)

b)

c)

d)

 

B1010 – B1090

 

 

della voce B1100:

le seguenti schiumature e scorie di zinco:

scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

schiumature da fonderia di zinco

schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

della voce B1100:

zinco commerciale solido

le seguenti schiumature e scorie di zinco:

scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 – B1150

 

 

B1160 – B1210

 

 

 

 

B1220 – B2010

 

 

B2020 – B2130

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

 

B3030 – B3040

 

 

 

della voce B3050:

rifiuti di sughero: frantumato, granulato, o macinato

della voce B3050:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

 

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90»

 

 

 

6.   Dopo la voce relativa alla Thailandia, è inserita la seguente voce:

«Togo (Repubblica del Togo)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

della voce B3010:

rottami di plastica composti dei seguenti polimeri e copolimeri non alogenati:

polipropilene

tereftalato di polietilene

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

7.   Dopo la voce relativa alla Tunisia, è inserita la seguente voce:

«Ucraina

a)

b)

c)

d)

 

 

B2020

 

 

 

B3010; B3020

 

 

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

8.   La voce relativa alla Costa d'Avorio è soppressa.

9.   La voce relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente:

«Malaysia

a)

b)

c)

d)

della voce B1010:

rottami di nichel

rottami di zinco

rottami di tungsteno

rottami di tantalio

rottami di magnesio

rottami di titanio

rottami di manganese

rottami di germanio

rottami di vanadio

rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

rottami delle terre rare

rottami di cromo

della voce B1010:

rottami di molibdeno

rottami di cobalto

rottami di bismuto

rottami di zirconio

rottami di torio

della voce B1010

metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di stagno

 

B1020 – B1090

 

 

 

della voce B1100:

tutti gli altri rifiuti

 

della voce B1100:

zinco commerciale solido

schiumature da fonderia di zinco

 

 

 

B1115

 

B1120 – B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160 – B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220 – B1240

 

 

 

 

 

B1250 – B2030

 

della voce B2040:

solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

 

della voce B2040:

tutti gli altri rifiuti

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110 – B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020 – B3035

 

B3040

 

 

 

 

della voce B3050:

rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

della voce B3050:

rifiuti di sughero: frantumato, granulato, o macinato

 

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alla voce 2302 20 100/900)

rifiuti di ossa o di corna, grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

della voce B3060:

rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove (unicamente crusca di riso e altri sottoprodotti classificati alla voce 2302 20 100/900)

altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

 

 

B3065 – B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90»

10.   La voce relativa alla Moldova è sostituita dalla seguente:

«Moldova (Repubblica moldova)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B2020

della voce B3020:

tutti gli altri rifiuti

 

 

della voce B3020:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)

tutti gli altri rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

 

 

 

11.   La voce relativa alla Federazione russa è sostituita dalla seguente:

«Russia (Federazione russa)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010 – B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 – B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050 – B3070

B3080

 

 

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

 

 

B3110 – B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

GE020

ex 7001

 

 

GE020

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10-40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90.»