26.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/34


REGOLAMENTO (CE) N. 726/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2008

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione (4) [il regolamento (CE) n. 60/2008 apre un sottoperiodo specifico nel febbraio 2008 per il contingente tariffario di importazione di riso lavorato e semilavorato originario degli Stati Uniti d'America].

(2)

Il sottoperiodo del mese di luglio è il secondo sottoperiodo per i contingenti di riso di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 327/98 e il terzo sottoperiodo per i contingenti di riso originario della Thailandia, dell’Australia e di altre origini di cui alla lettera a) del suddetto paragrafo e il quarto sottoperiodo per il contingente di riso originario degli Stati Uniti di cui alla medesima lettera a).

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Risulta inoltre dalla comunicazione summenzionata che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4149, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo contingentale successivo sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). A decorrere dal 1o settembre 2008 il regolamento (CEE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49).

(4)  GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo di luglio 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di settembre 2008

(in kg)

Stati Uniti d’America

09.4127

 (2)

2 158 640

Thailandia

09.4128

 (2)

6 119

Australia

09.4129

 (2)

448 500

Altre origini

09.4130

 (3)

0


b)   Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2008

(in kg)

Tutti i paesi

09.4148

 (3)

0


c)   Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008

Thailandia

09.4149

 (2)

Australia

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

Stati Uniti d’America

09.4153

 (1)

Altre origini

09.4154

1,754388 %


d)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2008

(in kg)

Thailandia

09.4112

 (3)

22 509

Stati Uniti d’America

09.4116

 (3)

1 880

India

09.4117

 (3)

107 912

Pakistan

09.4118

 (3)

0

Altre origini

09.4119

 (3)

105 802

Tutti i paesi

09.4166

1,170606 %

0


(1)  Per questo sottoperiodo non c’è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(3)  Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.