26.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/34 |
REGOLAMENTO (CE) N. 726/2008 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2008
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di luglio 2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l'articolo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione (4) [il regolamento (CE) n. 60/2008 apre un sottoperiodo specifico nel febbraio 2008 per il contingente tariffario di importazione di riso lavorato e semilavorato originario degli Stati Uniti d'America]. |
(2) |
Il sottoperiodo del mese di luglio è il secondo sottoperiodo per i contingenti di riso di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 327/98 e il terzo sottoperiodo per i contingenti di riso originario della Thailandia, dell’Australia e di altre origini di cui alla lettera a) del suddetto paragrafo e il quarto sottoperiodo per il contingente di riso originario degli Stati Uniti di cui alla medesima lettera a). |
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4154 — 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione. |
(4) |
Risulta inoltre dalla comunicazione summenzionata che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4149, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
(5) |
Occorre pertanto fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4154 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4166 di cui al regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo contingentale successivo sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). A decorrere dal 1o settembre 2008 il regolamento (CEE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49).
(4) GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6.
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo di luglio 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98
a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008 |
Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di settembre 2008 (in kg) |
Stati Uniti d’America |
09.4127 |
— (2) |
2 158 640 |
Thailandia |
09.4128 |
— (2) |
6 119 |
Australia |
09.4129 |
— (2) |
448 500 |
Altre origini |
09.4130 |
— (3) |
0 |
b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008 |
Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2008 (in kg) |
Tutti i paesi |
09.4148 |
— (3) |
0 |
c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008 |
Thailandia |
09.4149 |
— (2) |
Australia |
09.4150 |
— (1) |
Guyana |
09.4152 |
— (1) |
Stati Uniti d’America |
09.4153 |
— (1) |
Altre origini |
09.4154 |
1,754388 % |
d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:
Origine |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di luglio 2008 |
Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di settembre 2008 (in kg) |
Thailandia |
09.4112 |
— (3) |
22 509 |
Stati Uniti d’America |
09.4116 |
— (3) |
1 880 |
India |
09.4117 |
— (3) |
107 912 |
Pakistan |
09.4118 |
— (3) |
0 |
Altre origini |
09.4119 |
— (3) |
105 802 |
Tutti i paesi |
09.4166 |
1,170606 % |
0 |
(1) Per questo sottoperiodo non c’è coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
(2) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(3) Per questo sottoperiodo non sono disponibili quantitativi.