24.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/9


REGOLAMENTO (CE) N. 697/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti di cattura relativi al cicerello nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV sono fissati provvisoriamente nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008.

(2)

A norma dell'allegato IID, punto 6, del regolamento (CE) n. 40/2008, i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti per il cicerello per il 2008 devono essere riesaminati dalla Commissione nelle zone in questione sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Il TAC deve essere stabilito sulla base della funzione di cui all’allegato IID, punto 6, del regolamento (CE) n. 40/2008. In base alla suddetta funzione, il TAC ammonterebbe a 470 000 tonnellate.

(4)

A norma dell'allegato IID, punto 7, del regolamento (CE) n. 40/2008, il TAC non deve superare le 400 000 tonnellate.

(5)

L’allegato IID, punto 5, del regolamento (CE) n. 40/2008 prevede che, per i contingenti non assegnati per questo TAC, lo sforzo di pesca consentito nel 2008 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello sia distribuito agli Stati membri le cui navi hanno registrato un'attività di pesca in tale zona negli anni dal 2002 al 2006, il che si traduce in una quota dello sforzo di pesca pari al 96 % per la Svezia e al 4 % per la Germania. Il criterio di ripartizione dei contingenti non assegnati per questo TAC deve essere stabilito sulla base di questa distribuzione dello sforzo di pesca.

(6)

Il cicerello è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente. Le misure di cui al presente regolamento devono essere conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007. La quota comunitaria della parte di TAC che può essere pescata nelle zone CIEM IIa e IV deve essere pertanto fissata al 90 % di 400 000 tonnellate.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 23 luglio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 della Commissione (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 17).


ALLEGATO

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008 è modificato come segue:

la voce relativa alla specie cicerello nella zona CIEM IIIa e nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dal testo seguente:

«Specie

:

Cicerello

Ammodytidae

Zona

:

IIIa; acque CE delle zone IIa e IV (1)

SAN/2A3A4

Danimarca

335 087 (2)

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

513 (3)

Svezia

12 304 (4)

Regno Unito

7 324 (5)

CE

355 228 (6)

Norvegia

20 000 (7)

TAC

Non pertinente


(1)  Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Di cui un massimo di 320 722 tonnellate può essere prelevato nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV. Le restanti 14 365 tonnellate possono essere prelevate unicamente nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa (SAN/*03A).

(3)  Di cui un massimo di 491 tonnellate può essere prelevato nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV. Le restanti 22 tonnellate possono essere prelevate unicamente nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa (SAN/*03A).

(4)  Di cui un massimo di 11 777 tonnellate può essere prelevato nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV. Le restanti 527 tonnellate possono essere prelevate unicamente nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa (SAN/*03A).

(5)  Di cui un massimo di 7 010 tonnellate può essere prelevato nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV. Le restanti 314 tonnellate possono essere prelevate unicamente nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa (SAN/*03A).

(6)  Di cui un massimo di 340 000 tonnellate può essere prelevato nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV. Le restanti 15 228 tonnellate possono essere prelevate unicamente nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa (SAN/*03A).

(7)  Da prelevare nella zona CIEM IV.»