24.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/6


REGOLAMENTO (CE) N. 696/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2008

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1886/2000 della Commissione, del 6 settembre 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

È necessario definire i criteri in base ai quali sarà valutata la rappresentatività di un'organizzazione di produttori nel settore della cattura, qualora si proponga di estenderne le regole ai non aderenti. Fra tali criteri occorre prendere in considerazione la quota dei quantitativi delle specie interessate commercializzati dai membri dell'organizzazione e il numero di pescatori aderenti all'organizzazione in una data zona. È pertanto necessario definire criteri specifici in materia di rappresentatività nel settore dell’acquacoltura.

(3)

Al fine di armonizzare l'applicazione di tali misure, occorre definire le regole di produzione e di commercializzazione nel settore della cattura e in quello dell’acquacoltura che possono essere estese ai non aderenti. Allo stesso fine va specificata la fase alla quale dette regole si applicano.

(4)

Occorre fissare una durata minima di applicazione di dette regole, onde mantenere una certa stabilità delle condizioni di commercializzazione dei prodotti della pesca.

(5)

Gli Stati membri che intendono rendere obbligatorie le regole emanate da un'organizzazione di produttori sono tenuti a sottoporle preventivamente all’esame della Commissione. È quindi necessario precisare le informazioni che vanno comunicate alla Commissione.

(6)

Gli Stati membri e la Commissione devono pubblicare informazioni in merito all'estensione di regole che possono avere un'incidenza sul settore.

(7)

Eventuali modifiche delle regole estese ai non aderenti sono subordinate alle stesse condizioni previste per la notifica alla Commissione e la pubblicazione.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'attività di produzione e di commercializzazione di un'organizzazione di produttori nel settore della cattura è considerata sufficientemente rappresentativa se, nella zona all'interno della quale si prevede di estendere le regole:

a)

la commercializzazione, ad opera dell'organizzazione di produttori o dei suoi aderenti, delle specie alle quali tali regole sarebbero applicate supera globalmente il 65 % dei quantitativi commercializzati; e

b)

il numero di pescatori imbarcati su pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori supera il 50 % del numero totale di pescatori stabiliti nella zona soggetti alle regole che possono essere estese.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), si tiene conto dei quantitativi commercializzati nel corso della campagna precedente.

3.   Per il calcolo della percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), i pescatori imbarcati su pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è inferiore o uguale a 10 m sono presi in considerazione proporzionalmente al rapporto esistente tra i quantitativi commercializzati da tali pescatori e il volume globale dei quantitativi commercializzati nella zona in questione.

4.   L'attività di produzione e di commercializzazione di un'organizzazione di produttori nel settore dell'acquacoltura, definita all'articolo 3(d) del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (4), è considerata sufficientemente rappresentativa se, nella zona all'interno della quale si prevede di estendere le regole, la produzione delle specie alle quali tali regole sarebbero applicate, da parte dell'organizzazione di produttori o dei suoi aderenti, rappresenta oltre il 40 % dei quantitativi prodotti.

5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 si tiene conto dei quantitativi prodotti nel corso della campagna precedente.

Articolo 2

1.   Le regole di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 riguardano i seguenti elementi:

a)

la qualità, la dimensione o il peso e la presentazione dei prodotti messi in vendita;

b)

il campionamento, i contenitori per la vendita, l'imballaggio, l'etichettatura e l'impiego del ghiaccio;

c)

le condizioni di prima immissione sul mercato, che possono comprendere regole riguardanti il collocamento razionale della produzione allo scopo di stabilizzare il mercato.

2.   Nel settore dell'acquacoltura le regole di cui al paragrafo 1 possono riguardare l'immissione di novellame oppure altri interventi nei cicli vitali delle specie acquicole alle quali le regole sarebbero applicate, fino a disciplinare la raccolta o l'ammasso, incluso il congelamento della possibile produzione eccedentaria.

Articolo 3

La durata minima di applicazione delle regole da estendere ai non aderenti è di novanta giorni.

Articolo 4

Se uno Stato membro decide di estendere, ai non aderenti, talune regole emanate da un'organizzazione di produttori, la notificazione alla Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000 contiene almeno i seguenti elementi:

a)

il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori in questione;

b)

tutti i dati che consentano di stabilire la rappresentatività dell'organizzazione, in particolare sotto il profilo dei criteri di cui all’articolo 1 del presente regolamento;

c)

le regole in causa;

d)

la motivazione di tali regole corredata dei dati pertinenti;

e)

la zona all'interno della quale si prevede di rendere le regole obbligatorie;

f)

il periodo di applicazione delle regole;

g)

la data di decorrenza dell'applicazione.

Articolo 5

Gli Stati membri pubblicano le regole che hanno deciso di rendere obbligatorie almeno otto giorni prima che entrino in applicazione.

Articolo 6

Qualsiasi modifica delle regole estese ai non aderenti sono subordinate alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 7

La Commissione pubblica, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le decisioni che essa adotta per dichiarare nulla l'estensione delle regole a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, e dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1886/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).

(2)  GU L 227 del 7.9.2000, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1812/2001 (GU L 246 del 15.9.2001, pag. 5).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sua modificazione successiva

Regolamento (CE) n. 1886/2000 della Commissione

(GU L 227 del 7.9.2000, pag. 11)

Regolamento (CE) n. 1812/2001 della Commissione

(GU L 246 del 15.9.2001, pag. 5)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1886/2000

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Allegato I

Allegato II