15.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/3


REGOLAMENTO (CE) N. 665/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 199/2008 istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati allo scopo di creare una solida base per la realizzazione di analisi scientifiche in materia di pesca e consentire la formulazione di pareri scientifici affidabili per l'attuazione della politica comune della pesca (di seguito «PCP»).

(2)

I protocolli e i metodi di raccolta e di monitoraggio dei dati devono essere conformi alle norme di qualità stabilite dagli organismi scientifici internazionali e dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e devono essere definiti tenendo conto dell'esperienza acquisita nella raccolta dei dati sulla pesca a partire dal 2000, anno a cui risale il primo quadro comunitario, e dei pareri espressi dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito «CSTEP»).

(3)

Gli Stati membri devono istituire programmi nazionali pluriennali per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati che siano conformi al programma comunitario pluriennale. I programmi devono essere presentati con sufficiente anticipo alla Commissione affinché possa adottare a tempo debito le decisioni finanziarie per l'esercizio successivo. Essi devono evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. Gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito alla realizzazione dei rispettivi programmi nazionali.

(4)

È necessario garantire il coordinamento a livello regionale delle attività degli Stati membri e, ove possibile, la ripartizione dei compiti tra i vari programmi nazionali.

(5)

Il programma comunitario pluriennale formerà oggetto di una decisione distinta della Commissione.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Componenti dei programmi nazionali

I programmi nazionali pluriennali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008 comprendono:

a)

le azioni previste, ripartite per modulo e per sezione, in conformità del programma comunitario pluriennale, e in base alle seguenti regioni:

Mar Baltico (zone CIEM III b-d),

Mare del Nord (zone CIEM III a, IV e VII d) e Artico orientale (zone CIEM I e II),

Atlantico settentrionale (zone ICES V-XIV e zone NAFO),

Mar Mediterraneo e Mar Nero,

altre regioni in cui operano pescherecci comunitari, regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente o osservatore;

b)

i dati analitici, ripartiti per modulo e per sezione in conformità del programma comunitario pluriennale e per regione in conformità della lettera a) del presente articolo;

c)

una descrizione particolareggiata delle strategie di campionamento applicate e delle stime statistiche effettuate, in modo da poter valutare il livello di precisione e il rapporto costo/precisione;

d)

elementi atti a dimostrare il coordinamento dei programmi nazionali all'interno della stessa regione e la ripartizione dei relativi compiti tra gli Stati membri interessati.

Articolo 2

Presentazione dei programmi nazionali

1.   I programmi nazionali pluriennali sono presentati per via elettronica alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno precedente il periodo di attuazione del programma. Il primo periodo riguarda gli anni 2009-2010. Per tale periodo i programmi nazionali sono presentati entro il 15 ottobre 2008.

2.   Per la presentazione dei programmi nazionali gli Stati membri si avvalgono:

a)

dei modelli e degli orientamenti definiti dal CSTEP per quanto riguarda gli aspetti tecnici e scientifici del programma;

b)

dei moduli finanziari forniti dalla Commissione per quanto riguarda gli aspetti finanziari del programma.

Articolo 3

Coordinamento nazionale e coordinamento tra Commissione e Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro designa un corrispondente nazionale che funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione dei programmi nazionali.

2.   Il corrispondente nazionale dovrà garantire il coordinamento del programma nazionale nel caso in cui vi partecipino diversi organismi. A tal fine si terrà, una volta all'anno, una riunione di coordinamento. In caso di necessità potrà essere convocata una seconda riunione. Tali riunioni saranno organizzate dal corrispondente nazionale e ad esse assisteranno esclusivamente persone appartenenti agli organismi che partecipano al programma nazionale. La Commissione può prendere parte alle riunioni di coordinamento.

3.   Una relazione della riunione di coordinamento nazionale di cui al paragrafo 2 sarà allegata alla relazione annuale prevista nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008.

4.   La concessione di un sostegno finanziario comunitario per le riunioni di cui al paragrafo 2 è subordinata all'osservanza del presente articolo da parte degli Stati membri.

Articolo 4

Coordinamento regionale

1.   Scopo delle riunioni di coordinamento regionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008 è di valutare gli aspetti riguardanti il coordinamento regionale dei programmi nazionali e, se necessario, di formulare raccomandazioni per una migliore integrazione dei programmi nazionali e per la suddivisione dei compiti tra gli Stati membri.

2.   Il presidente della riunione è designato dalla riunione di coordinamento regionale, di concerto con la Commissione, per un periodo di due anni.

3.   Le riunioni di coordinamento regionale possono essere convocate una volta all'anno. L'ordine del giorno della riunione è proposto dalla Commissione di concerto con il presidente e comunicato al corrispondente nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tre settimane prima della riunione stessa. Gli Stati membri presentano alla Commissione l'elenco dei partecipanti due settimane prima della riunione.

Articolo 5

Presentazione della relazione annuale

1.   Gli Stati membri presentano per via elettronica la relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008 entro il 31 maggio di ogni anno successivo all'anno di attuazione del programma nazionale. La relazione annuale comprende, in particolare, per ogni modulo e sezione in conformità del programma comunitario pluriennale e per ogni regione in conformità dell'articolo 1, lettera a):

a)

una descrizione dell'esecuzione annuale del programma, con l'indicazione dei risultati prodotti dalle azioni previste;

b)

i dati analitici annuali.

2.   Per la presentazione della relazione annuale gli Stati membri si avvalgono:

a)

dei modelli e degli orientamenti definiti dal CSTEP per quanto riguarda gli aspetti tecnici e scientifici del programma;

b)

dei moduli finanziari forniti dalla Commissione per quanto riguarda gli aspetti finanziari del programma.

Articolo 6

Riduzione dell'aiuto finanziario comunitario

1.   La riduzione dell'aiuto finanziario comunitario prevista all'articolo 8, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 199/2008 è proporzionale al numero di settimane di ritardo calcolato a partire dai termini di cui agli articoli 2 e 5. La riduzione è pari al 2 % dell'aiuto finanziario comunitario totale per ogni periodo di due settimane di ritardo, con una riduzione massima del 25 % del costo annuo totale del programma nazionale.

2.   La riduzione dell'aiuto finanziario comunitario prevista all'articolo 8, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 199/2008 è proporzionale al numero di mancate trasmissioni dei dati agli utilizzatori finali. La riduzione è pari all'1 % dell'aiuto finanziario comunitario totale per ogni richiesta inevasa, con una riduzione massima del 25 % del costo annuo totale del programma nazionale.

3.   Nei casi in cui si applicano sia il paragrafo 1 che il paragrafo 2, la riduzione massima cumulativa non supera il 25 % del costo annuo totale del programma nazionale.

Articolo 7

Campagne di ricerca in mare

1.   L'elenco delle campagne di ricerca in mare ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario comunitario, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008, figura nel programma comunitario pluriennale.

2.   Sulla base del parere del CSTEP la Commissione può aggiornare l'elenco di cui al paragrafo 1 e autorizzare gli Stati membri a modificare la pianificazione delle campagne di ricerca in mare.

Articolo 8

Gestione dei dati primari e dei metadati

1.   Le banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 199/2008 sono collegate a una rete informatica nazionale in modo da permettere lo scambio di dati e di informazioni all'interno degli Stati membri in condizioni di efficienza economica.

2.   Ogni Stato membro dispone di un sito web centrale contenente tutte le informazioni relative al quadro comunitario di raccolta dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 199/2008. Il sito web è accessibile a tutti i partecipanti al programma nazionale di raccolta dei dati.

Articolo 9

Seguito dato alle richieste e alle trasmissioni di dati

1.   Ai fini dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 199/2008, gli Stati membri raccolgono in una banca dati informatica le informazioni riguardanti le richieste di dati ricevute e le risposte trasmesse e mettono a disposizione tali informazioni su domanda della Commissione.

2.   La banca dati di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

a)

le richieste, con indicazione della data di presentazione, il tipo di dati richiesti e la loro finalità nonché l'indicazione dell'utilizzatore finale;

b)

le risposte, con indicazione della data, e il tipo di dati trasmessi.

Articolo 10

Sostegno alla consulenza scientifica

1.   Al fine di garantire adeguati livelli di competenza, la Comunità può erogare un contributo finanziario per la partecipazione di esperti alle pertinenti riunioni scientifiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui essa è parte contraente o osservatore e degli organismi scientifici internazionali incaricati di formulare pareri scientifici, quali previsti nell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 199/2008.

2.   La Commissione trasmette agli Stati membri, entro il 15 dicembre di ogni anno, l'elenco delle riunioni previste per l'anno successivo che considera ammissibili al contributo finanziario comunitario per la partecipazione di esperti.

3.   Il contributo finanziario comunitario per la partecipazione di esperti alle riunioni scientifiche è limitato, per ogni riunione, a due esperti per Stato membro.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.