11.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/1


REGOLAMENTO (CE) N. 654/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure effettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, come esteso alle importazioni di cumarina spedita dall’India, dalla Tailandia, dall’Indonesia e dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria di India, Tailandia, Indonesia o Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità (1) europea, in particolare l’articolo 9, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 8 e l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Il Consiglio, tramite il regolamento (CE) n. 769/2002 (2), ha imposto un dazio antidumping definitivo di 3 479 EUR per tonnellata sulle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) e, tramite il regolamento (CE) n. 2272/2004 del Consiglio (3), lo ha esteso alle importazioni di cumarina spedita dall’India e dalla Tailandia e, tramite il regolamento (CE) n. 1650/2006 del Consiglio (4), alle importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia e dalla Malaysia.

(2)

La Commissione, tramite una decisione (5) del 3 gennaio 2005, ha accettato gli impegni proposti da un produttore indiano nel quadro dell’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping con importazioni di cumarina spedita dall’India o dalla Tailandia.

2.   Domanda di riesame

(3)

La domanda è stata presentata l’8 febbraio 2007 dal Consiglio europeo delle federazioni dell’industria chimica (CEFIC) («il richiedente») a nome dell’unico produttore nella Comunità che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di cumarina.

(4)

Il richiedente ha sostenuto, fornendo sufficienti elementi di prova prima facie, che: a) esiste la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria comunitaria e b) il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese ha continuato ad essere importato nella Comunità in quantitativi rilevanti e a prezzi di dumping.

(5)

Secondo quanto da lui affermato, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria comunitaria, il che ha inciso gravemente sulla situazione finanziaria e occupazionale di detta industria.

(6)

Il richiedente ha inoltre asserito che, durante il periodo di applicazione delle misure, gli esportatori/produttori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno tentato di eludere le misure in vigore. A tali pratiche il Consiglio ha risposto estendendo le misure adottate nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2272/2004 e (CE) n. 1650/2006.

3.   Apertura dell’inchiesta del riesame

(7)

Sentito il comitato consultivo e avendo concluso che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato un’inchiesta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6).

4.   Periodo dell’inchiesta

(8)

L’inchiesta relativa all’esame del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007 (di seguito «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il persistere o la reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PIR («periodo in esame»).

5.   Parti interessate dall’inchiesta

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame il produttore comunitario richiedente, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e i loro rappresentanti, le autorità cinesi e gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati. Essa ha inviato questionari ai produttori esportatori, a un produttore in India (paese di riferimento ai sensi del considerando 26), all’unico produttore comunitario, agli importatori e agli utilizzatori noti e alle parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura del riesame.

(10)

Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori interessati dal presente procedimento, nell’avviso di apertura si è presa in considerazione la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, se del caso, per selezionare un campione, si è chiesto a tutti i produttori esportatori di manifestarsi fornendo, come precisato nell’avviso di apertura, informazioni di base riguardo alle loro attività in relazione alla cumarina durante il PIR. Due società della Repubblica popolare cinese hanno compilato il questionario di campionamento, ma soltanto una si è dichiarata disposta a collaborare ed ha fornito le risposte al questionario sul dumping. Si tratta della società:

Nanjing Jingqiao Perfumery/China Tuhsu Flavours & Fragrances Imp. & Exp. Corp.

(11)

Il produttore comunitario e quattro importatori/utilizzatori hanno risposto ai questionari. Il produttore indiano del paese di riferimento, contattato dai servizi della Commissione, si è rifiutato di collaborare.

6.   Verifica delle informazioni ricevute

(12)

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse della Comunità. Essa ha inoltre offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentire.

(13)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

produttore comunitario:

Rhodia Organics, (Lyon) Francia,

 

importatori/utilizzatori:

Henkel KGaA, (Krefeld) Germania.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale, ossia la cumarina, una polvere cristallina biancastra dall’odore caratteristico di fieno appena tagliato. Essa è impiegata principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, utilizzati a loro volta nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi.

(15)

La cumarina, in origine un prodotto naturale ottenuto dalle fave tonka, è attualmente prodotta sinteticamente. Essa può essere ottenuta attraverso un processo di sintesi, partendo dal fenolo per ottenere l’aldeide salicilica (reazione di Perkin) o attraverso la sintesi dell’ortocresolo (reazione di Raschig). La caratteristica fisica principale della cumarina è la sua purezza, determinata dal punto di fusione. La cumarina di qualità standard, commercializzata nella Comunità, presenta un punto di fusione che varia da 68 oC a 70 oC, il che corrisponde a un grado di purezza del 99 %.

(16)

Il prodotto in esame è classificato al codice NC ex 2932 21 00.

2.   Prodotto simile

(17)

Come nell’inchiesta iniziale, si è appurato che la cumarina esportata nella Comunità dalla RPC e quella prodotta dall’industria comunitaria e commercializzata sul mercato interno presentano effettivamente le medesime caratteristiche fisiche e sono destinate al medesimo impiego; esse sono pertanto considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Considerazioni generali

(18)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se lo scadere delle misure comportasse o no il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

(19)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, si è fatto ricorso allo stesso metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale. Dato che nel quadro di un riesame in previsione della scadenza non si analizza l’eventuale mutamento delle circostanze, non si è riconsiderato se fosse lecito accordare o meno ai produttori il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»).

(20)

Secondo le statistiche, 214 tonnellate circa sono state importate nell’UE da varie fonti, delle quali 137 tonnellate circa provenivano dalla Cina, il che rappresenta il 20 % circa del consumo dell’UE.

2.   Campionamento (esportatori) e collaborazione

(21)

Si rammenta che, all’inchiesta precedente, i cui risultati sono stati pubblicati nel maggio 2002, non aveva collaborato nessun produttore esportatore cinese e nessuno aveva ottenuto il TEM o il TI (trattamento individuale).

(22)

La Commissione ha inviato questionari di campionamento a 21 potenziali produttori/esportatori nella RPC, ai quali hanno risposto due sole società e soltanto una di queste ha collaborato all’inchiesta compilando il questionario; di conseguenza, il campionamento non era giustificato. L’unica società che ha risposto realizzava il 5 % circa delle importazioni cinesi nel PIR. Questo collaboratore deteneva inoltre il 17 % circa della capacità cinese totale.

(23)

A fronte della scarsissima disponibilità a collaborare e dal momento che una sola società non è sufficientemente rappresentativa del mercato e della produzione cinesi, si è constatata l’impossibilità di ottenere direttamente dai produttori esportatori informazioni affidabili sulle importazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il PIR. In tali circostanze e conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione si è avvalsa delle informazioni disponibili, cioè i dati relativi al codice NC in questione. Tuttavia, le informazioni ricavate dall’unica risposta al questionario sono state utilizzate, ai sensi dell’articolo 18, per quanto possibile, per un controllo incrociato dei risultati ottenuti sulla base dei dati disponibili.

(24)

Si è stabilito che i dati relativi al codice NC costituiscono i migliori dati disponibili per la maggior parte degli aspetti contemplati da tale inchiesta. L’esattezza delle cifre relative al codice NC è stata confermata sulla base dei dati TARIC e dei dati raccolti a norma dell’articolo 14, paragrafo 6 del regolamento di base

(25)

Ove giustificato, si è fatto ricorso, a titolo complementare, ai dati relativi ai prezzi all’esportazione forniti dai produttori che hanno collaborato e alle statistiche cinesi relative alle esportazioni di cui disponeva la Commissione (che includevano anche prodotti diversi dal prodotto in esame).

3.   Paese di riferimento

(26)

La cumarina è una sostanza aromatica prodotta soltanto in alcuni paesi in tutto il mondo; pertanto, la scelta del paese di riferimento era estremamente limitata. Secondo le informazioni disponibili ai fini dell’inchiesta, durante il PIR, Francia, Cina e India risultavano essere i soli paesi produttori. Gli Stati Uniti sono stati utilizzati come paese di riferimento nella precedente inchiesta di riesame; nel frattempo, la società americana interessata ha cessato la sua produzione. Nell’avviso di apertura si è proposta l’India, ma nessun produttore indiano ha accettato di collaborare.

(27)

Alla luce di questi risultati si è dovuto stabilire il valore normale «su qualsiasi altra base equa», conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. I dati dell’industria comunitaria sono stati giudicati soddisfacenti per l’uso previsto.

4.   Margine di dumping durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame

(28)

Per le ragioni evocate nel considerando 23, i margini di dumping sono stati calcolati sulla base dei dati relativi al codice NC che sono stati controverificati con le informazioni pervenute dall’unico produttore esportatore cinese che ha collaborato. I prezzi all’esportazione delle importazioni provenienti dalla Cina sono stati adeguati per garantire una base comparabile con il valore normale. Tali adeguamenti hanno fatto sì che i calcoli fossero effettuati sulla base dei prezzi franco fabbrica e la differenza tra il prezzo all’esportazione e il valore normale fosse espressa in percentuale del prezzo all’esportazione cif frontiera comunitaria. Il margine di dumping così calcolato risultava essere del 45 % circa durante PIR.

5.   Raffronto dei prezzi

(29)

È evidente che, in caso di abolizione delle misure, gli esportatori cinesi avrebbero tutto l’interesse a vendere ingenti volumi sull’enorme mercato dell’UE. Tale conclusione si basa sulle informazioni rilevate durante l’inchiesta, vale a dire:

i)

i prezzi interni cinesi nel PIR erano all’incirca del 25 % inferiori a quelli praticati sul mercato dell’UE;

ii)

i produttori cinesi destinano la maggior parte della loro produzione ai mercati d’esportazione in quanto il loro mercato interno non è tale da poter assorbire tutta la loro produzione e i prezzi praticati su tale mercato sono paragonabili a quelli realizzabili sui mercati dei paesi terzi;

iii)

i prezzi del mercato comunitario risultavano più elevati dei prezzi delle esportazioni nei paesi terzi realizzati dai produttori esportatori cinesi, il che starebbe ad indicare l’esistenza del dumping anche nei mercati dei paesi terzi e che i produttori cinesi sarebbero fortemente incentivati a riorientare le loro esportazioni verso il mercato comunitario.

6.   Capacità inutilizzate e scorte nella RPC

(30)

L’inchiesta precedente, conclusasi nel maggio 2002, ha accertato la disponibilità in Cina di enormi capacità di produzione inutilizzata (tra 50 % e 60 % della capacità di produzione). Data la scarsa disponibilità a collaborare dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha potuto disporre per la sua inchiesta di pochissime informazioni riguardo all’attuale capacità inutilizzata e alle scorte nella RPC.

(31)

Tuttavia, secondo le risposte fornite al questionario, l’unica società che ha collaborato disponeva di grandi capacità inutilizzate. Le scorte di cui disponeva tale produttore alla fine del PIR ammontavano a 500 tonnellate circa, che equivalgono al 70 % e oltre del mercato comunitario nel corso dello stesso periodo. Considerando che questo produttore rappresenta solo il 15-20 % della capacità di produzione cinese è molto probabile che, in caso di abrogazione delle misure, scorte molto più ingenti siano pronte a penetrare nel mercato dell’UE.

7.   Potenzialità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi o del mercato interno della RPC

(32)

Alla luce dei suindicati raffronti dei prezzi e della disponibilità di capacità inutilizzate e di scorte, è assai poco probabile che la produzione cinese venga assorbita dai mercati dei paesi terzi e dal mercato nazionale. Ciò è dovuto al fatto che il consumo sui mercati dei paesi terzi si è mantenuto relativamente stabile negli ultimi 10 anni e dovrebbe restare tale anche in futuro. Sulla base di tali considerazioni, è evidente che i produttori cinesi dovranno probabilmente continuare ad esportare i loro prodotti nella Comunità. Il mercato dell’UE è in effetti uno dei mercati internazionali più attraenti data la sua dimensione e i prezzi relativamente elevati realizzabili. In caso di abrogazione delle misure, è chiaro che volumi ancor maggiori saranno importati a prezzi di dumping sul mercato dell’UE.

8.   Pratiche di elusione

(33)

Come indicato nel considerando 1, le misure oggetto di riesame sono state estese a India, Tailandia, Malaysia e Indonesia in seguito ad un’inchiesta relativa alle pratiche di elusione. Ciò denota il notevole interesse da parte dei produttori cinesi ad affacciarsi sul mercato comunitario e la loro intenzione a realizzare tale obiettivo anche quando siano in vigore misure antidumping. Pertanto, l’esistenza di pratiche di elusione avvalora la conclusione secondo cui, in caso di abrogazione delle misure, è fortemente probabile che sarebbero introdotti nella Comunità quantitativi ancor maggiori di prodotti oggetto di dumping.

9.   Conclusioni circa il rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping

(34)

In base a quanto precede, si conclude che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che il dumping perduri.

D.   DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(35)

La società rappresentata dal richiedente era l’unico produttore di cumarina nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta. Si ritiene pertanto che il produttore comunitario costituisca l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

E.   ANALISI DELLA SITUAZIONE NELLA COMUNITÀ

1.   Consumo nella Comunità (7)

(36)

Il prodotto in esame è classificabile in un unico codice NC. Per stabilire il volume di prodotti classificabili in questo codice NC, che non rientrano nel prodotto in esame, i servizi della Commissione hanno paragonato i dati NC con quelli ottenuti da altre fonti statistiche disponibili come indicato nel considerando 23. Dal raffronto è emerso che quasi nel 100 % dei casi le importazioni di prodotti classificati sotto questo codice riguardavano il prodotto in esame.

(37)

Pertanto, il consumo comunitario è stato calcolato addizionando l’insieme dei dati relativi al codice NC per le importazioni nella Comunità europea ai volumi di vendite dell’industria comunitaria sul mercato interno, indicati nella risposta al questionario.

(38)

In generale, il consumo apparente di cumarina, durante il periodo in esame, è calato dell’8 %, diminuendo fino al 2005 e in seguito aumentando leggermente. Attualmente i livelli di consumo sembrano essersi stabilizzati.

(39)

Il consumo comunitario ha avuto il seguente andamento:

Tabella 1

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Consumo comunitario

(indice 2003 = 100)

100

91,4

82,4

90

92,3

2.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume e quota di mercato

(40)

Stando al considerando 36, il codice NC 2932 21 00 è stato utilizzato come riferimento per le importazioni del prodotto in esame nella Comunità.

(41)

Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, va tenuto conto delle pratiche di elusione comprovate che hanno determinato l’estensione delle misure alle importazioni di cumarina da India, Tailandia, Indonesia e Malaysia. In seguito all’istituzione di contromisure all’elusione, le importazioni originarie della RPC e le importazioni originarie della RPC, ma spedite da altri paesi, sono calate durante il periodo in esame. Benché il volume delle importazioni provenienti dalla Cina sia tuttora ingente, questo calo ha dimostrato l’efficacia delle misure antielusione.

(42)

Come risulta dal considerando 38 il consumo apparente è diminuito nel periodo in esame. Le importazioni dalla Cina sono diminuite ulteriormente in rapporto al consumo, con la conseguente perdita di quota di mercato nella Comunità a vantaggio dell’industria comunitaria. Il volume delle importazioni provenienti dai paesi terzi verso la Comunità durante il periodo in esame è rimasto stabile.

Tabella 2

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Volume delle importazioni oggetto di dumping

(indice 2003 = 100)

100

99,4

49,7

47

50,1

Volume delle importazioni provenienti da paesi terzi

100

78

74,7

65,5

66,6

Gamma della quota di mercato delle importazioni in dumping

30 %-40 %

40 %-50 %

20 %-30 %

10 %-20 %

20 %-30 %

b)   Prezzi

(43)

Durante il periodo in esame, i prezzi cif medi della cumarina importata dalla Cina erano costantemente inferiori ai prezzi dell’industria comunitaria.

3.   Situazione economica dell’industria comunitaria

a)   Produzione

(44)

Tra il 2003 e il PIR l’industria comunitaria ha dovuto ridurre del 25 % il suo volume di produzione del prodotto in esame. Ciò è collegato al fatto che, dal 2003 in poi, l’industria comunitaria ha perso volume delle vendite a causa delle pratiche di elusione. Essa ha registrato inoltre una flessione nel volume delle vendite anche nelle esportazioni verso i paesi terzi a causa della pressione esercitata dalle esportazioni cinesi a basso prezzo anche nei mercati d’esportazione dei paesi terzi.

b)   Capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(45)

Stando ai considerando 36-39, le vendite dell’industria comunitaria del prodotto in esame nella Comunità sono rimaste relativamente stabili durante il periodo in esame. Nello stesso periodo, tuttavia, l’industria comunitaria ha registrato un netto ribasso nel volume delle esportazioni verso i paesi terzi. In tale contesto, al fine di ottimizzare il livello di utilizzazione degli impianti, l’industria comunitaria ha dovuto ridurre la sua capacità. Ciononostante, l’utilizzazione degli impianti è rimasta relativamente bassa.

Tabella 3

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Produzione

100

63,4

66,3

70,3

75,4

Capacità di produzione

100

63,5

63,5

63,5

63,5

Utilizzazione degli impianti

100

99,8

104,4

110,8

118,8

c)   Vendite nella Comunità

(46)

Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell’industria comunitaria nell’UE ha registrato un rialzo del 36 %. Tale sviluppo è stato reso possibile dalla proroga delle misure per altri 5 anni e dall’effettiva eliminazione delle pratiche di elusione. Di conseguenza, secondo quanto si evince dal considerando 41, nello stesso periodo sono diminuite le importazioni cinesi. Le importazioni provenienti dall’India, l’altro paese terzo che notoriamente produce cumarina, si sono limitate alle quantità oggetto d’impegno.

d)   Scorte

(47)

Durante il periodo in esame il volume delle scorte dell’industria comunitaria è diminuito.

e)   Quote di mercato

(48)

Durante il periodo in esame l’industria comunitaria ha aumentato la propria quota di mercato. Stando ai considerando 41 e 42 l’efficacia delle misure in vigore ha permesso all’industria comunitaria di recuperare quota di mercato. L’aumento della quota di mercato di 22 punti percentuali nel periodo in esame era chiaramente legato all’eliminazione delle pratiche di elusione.

f)   Prezzi

(49)

Rispetto all’anno precedente, nel 2004 il prezzo netto medio di vendita della cumarina sul mercato comunitario è diminuito del 10 %. Successivamente i prezzi sono progressivamente risaliti, ma durante il PIR non hanno più raggiunto i livelli del 2003. Contrariamente alle previsioni, non vi è stata finora una piena ripresa a livello dei prezzi.

(50)

La situazione dei prezzi riflette la forte pressione esercitata dalle importazioni provenienti dalla Cina. Durante il periodo in esame, i prezzi cif medi della cumarina importata dalla Cina risultavano costantemente molto inferiori ai prezzi dell’industria comunitaria. Con l’entrata in vigore delle misure, durante il PIR, la cumarina originaria della Cina è stata venduta agli stessi prezzi praticati dall’industria comunitaria. A tal fine, i prezzi delle esportazioni cinesi hanno agito da massimale, costringendo l’industria comunitaria ad allineare i suoi prezzi di conseguenza. Pertanto, i prezzi dell’industria comunitaria sono stati notevolmente penalizzati e l’industria ha registrato una scarsa redditività.

(51)

Allo scopo di determinare il persistere della sottoquotazione della cumarina originaria della Cina, i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria ai clienti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi all’importazione cif alla frontiera comunitaria sulla base dei dati relativi al codice NC come risulta dal considerando 23. Dal raffronto è emerso che, mentre i prezzi equivalevano più o meno al prezzo non pregiudizievole stabilito per l’industria comunitaria, le importazioni non determinavano una sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria;

Tabella 4

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Scorte

100

50,3

31

20,9

3,7

Quote di mercato dell’industria comunitaria

100

98

136,5

149,3

148

Prezzi

100

90,4

93,7

96,6

97,3

g)   Redditività

(52)

La redditività delle vendite del prodotto in esame a clienti indipendenti nella Comunità sembra aver dato risultati leggermente positivi durante il PIR. Dal 2004 in poi vi è stato un peggioramento, ma dal 2006 si è ripresa leggermente. La causa della scarsa redditività è riconducibile alla netta flessione dei prezzi di vendita, come risulta dai considerando 49 e 50, nonché all’aumento dei costi, in particolare delle materie prime. Il miglioramento della produttività ha potuto compensare soltanto in parte l’impatto negativo di questi fattori sulla redditività. In generale, il profitto per l’intero periodo in esame è risultato molto inferiore al margine di profitto normale.

h)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitale

(53)

L’andamento del flusso di cassa generato dall’industria comunitaria in relazione alle vendite del prodotto in esame sul mercato dell’UE rispecchia quello della redditività. Va segnalato a questo proposito che, durante il periodo in esame, benché basso, il flusso di cassa è stato comunque positivo.

(54)

L’inchiesta ha stabilito che l’industria comunitaria non ha incontrato alcuna difficoltà ad ottenere capitale e che nel periodo in esame la spesa per gli investimenti è stata oltremodo contenuta. La capacità di ottenere capitale non può, tuttavia, valere da indicatore significativo per questa inchiesta, visto che l’industria comunitaria costituisce un vasto gruppo all’interno del quale la produzione di cumarina rappresenta una percentuale relativamente modesta dell’intera produzione. La capacità di ottenere capitale è strettamente collegata alle prestazioni dell’intero gruppo piuttosto che alla singola prestazione relativa al prodotto in esame.

i)   Occupazione, produttività e salari

(55)

Durante il periodo in esame, in particolare dal 2004, l’occupazione nell’industria comunitaria è andata decrescendo. Questo calo è legato al ridimensionamento del processo di produzione della cumarina intrapreso dall’industria comunitaria. La produttività dell’industria comunitaria misurata in termini di volume di produzione per lavoratore subordinato ha registrato un netto rialzo durante il periodo in esame.

(56)

I costi salariali nel loro insieme hanno subito un calo come conseguenza diretta del succitato ridimensionamento. Durante il periodo in esame il livello salariale medio per dipendente è rimasto stabile.

Tabella 5

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Addetti

100

86

61

57

57

Salari

100

89,6

65,5

63,4

63,4

Produttività

100

76,4

111,8

129,4

135,3

j)   Investimenti e utile sul capitale investito

(57)

Durante il periodo in esame, gli investimenti hanno raggiunto il massimo livello nel 2004, dopodiché hanno iniziato a decrescere. Nelle attuali condizioni di mercato, l’industria comunitaria è più interessata al mantenere gli impianti di produzione esistenti che a espandere la capacità di produzione.

(58)

Considerato in questa prospettiva, l’utile sul capitale investito, espresso come rapporto tra gli utili netti dell’industria comunitaria e il valore contabile del suo capitale fisso rispecchia l’andamento della redditività (cfr. considerando 52).

k)   Crescita

(59)

Come risulta dal considerando 36 e successivi, il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato dell’UE è aumentato notevolmente consentendo all’industria comunitaria di recuperare una significativa quota di mercato.

l)   Entità del margine di dumping

(60)

Nell’analisi dell’entità del margine di dumping si tiene conto del fatto che sono già in vigore misure volte ad eliminare il dumping pregiudizievole. Tuttavia, dati il volume delle importazioni durante il PIR e l’elevato margine di dumping riscontrato (cfr. considerando 28), l’incidenza del dumping sulla situazione dell’industria comunitaria è tutt’altro che trascurabile.

m)   Ripresa dagli effetti negativi di precedenti pratiche di dumping

(61)

Va inoltre considerato che l’industria comunitaria non sarebbe stata in grado di riprendersi dal precedente dumping dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 2002 a causa delle pratiche di elusione contro le quali sono stati adottati provvedimenti soltanto nel 2004 e nel 2006. Prima dell’introduzione ad opera del Consiglio di provvedimenti antielusione nei confronti di India, Tailandia, Indonesia e Malaysia e l’accettazione dell’impegno da parte della Commissione nel 2005, il livello delle importazioni in provenienza dai suddetti paesi era considerevole ed impediva all’industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping precedente.

4.   Conclusione sulla situazione del mercato comunitario

(62)

L’imposizione delle misure antidumping sulle importazioni di cumarina provenienti dalla RPC e l’estensione delle misure ai paesi in cui sono state riscontrate pratiche di elusione, ha avuto un effetto positivo sull’industria comunitaria in quanto le ha permesso di riprendersi in parte da una difficile situazione economica. Gli sforzi costanti compiuti dall’industria comunitaria in termini di taglio dei costi e aumento della produttività pro capite sono serviti a mala pena a controbilanciare gli effetti dell’aumento dei prezzi delle materie prime e della flessione dei prezzi di vendita sul mercato della Comunità.

(63)

L’elusione praticata dai produttori cinesi, come risulta dal considerando 33, avvalora la conclusione secondo la quale i produttori esportatori cinesi guardano con grande interesse all’ingresso nel mercato comunitario.

(64)

Alla luce di quanto precede, benché le misure adottate siano servite a limitare gli effetti pregiudizievoli del dumping la situazione dell’industria comunitaria è tuttora precaria. Tuttavia, un eventuale aumento delle importazioni a prezzi di dumping molto probabilmente aggraverebbe la situazione e renderebbe vani tutti gli sforzi compiuti dall’industria comunitaria che, con ogni probabilità, dovrebbe cessare la produzione di cumarina.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(65)

A proposito del probabile effetto sull’industria comunitaria della scadenza delle misure in vigore, secondo quanto constatato nei considerando 28-34, sono stati considerati i fattori indicati di seguito.

(66)

L’industria comunitaria ha aumentato il volume delle sue vendite sul mercato interno in conseguenza delle misure in vigore. Dai dati disponibili risulta chiaramente che la quota di mercato dell’industria comunitaria è aumentata in maniera significativa laddove il consumo è calato dell’8 % nel periodo in esame. Tuttavia, l’industria comunitaria ha continuato ad essere penalizzata dai prezzi eccessivamente bassi.

(67)

Stando al considerando 38, mentre il consumo è diminuito dell’8 %, il consumo mondiale di cumarina, seppur condizionato in parte dalle tendenze della moda, non dovrebbe, secondo le previsioni, subire cambiamenti di rilievo. È evidente che, senza misure antidumping, continueranno ad essere importati a prezzi di dumping volumi considerevoli di prodotto originario della Cina. Inoltre, la grande capacità di produzione inutilizzata della Cina lascia supporre che, con molta probabilità, in caso di abrogazione delle misure, il volume delle importazioni nella Comunità crescerebbe.

(68)

La proroga delle misure in seguito ai procedimenti antielusione è riuscita ad arrestare le pratiche di elusione delle misure riguardanti il prodotto in esame, originario della RPC, ma spedito dall’India, dalla Tailandia, dall’Indonesia e dalla Malaysia. È probabile che i produttori esportatori cinesi debbano adottare una politica dei prezzi aggressiva nella Comunità per riguadagnare le quote di mercato perdute con l’arresto delle pratiche di elusione.

(69)

Secondo le conclusioni di cui al considerando 29, l’inchiesta ha stabilito che l’eventuale abolizione delle misure costituirebbe un palese incentivo per gli esportatori cinesi a smerciare ingenti volumi sul mercato dell’UE. Ciò consentirebbe agli esportatori cinesi di utilizzare parte della loro sovraccapacità.

(70)

La probabilità che ciò avvenga è confermata anche dal fatto che i prezzi nella Comunità sono più elevati dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi. I produttori cinesi sarebbero così sicuramente incentivati ad intensificare le loro attività sul mercato comunitario.

(71)

Inoltre, l’incremento delle importazioni a prezzi più bassi, probabile conseguenza della sospensione delle misure, avrebbe molto probabilmente effetti fortemente pregiudizievoli sull’industria comunitaria. In tali circostanze, l’industria comunitaria dovrebbe attuare una politica di riduzione dei prezzi per poter mantenere la sua quota di mercato oppure mantenere gli attuali prezzi di vendita, sacrificando invece clienti e, eventualmente, volumi di vendita. Nel primo caso, l’industria comunitaria dovrebbe operare in perdita, mentre, nel secondo, la perdita di volumi di vendita causerebbe già di per sé un aumento dei costi con conseguenti perdite.

(72)

Pertanto, se le importazioni dovessero aumentare, come previsto in caso di abolizione delle misure, l’inchiesta ha rivelato che la reiterazione del pregiudizio è altamente probabile nei confronti di un’industria comunitaria che già versa in condizioni precarie. In pratica, non costituirebbe più una priorità per l’industria comunitaria continuare la produzione di cumarina.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Introduzione

(73)

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore possa essere contraria all’interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ovvero dell’industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori di cumarina. Per valutare la probabile incidenza del mantenimento o dell’abrogazione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate.

(74)

La Commissione ha pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping o di reiterazione del pregiudizio, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(75)

Sarebbe chiaramente nell’interesse dell’unico produttore comunitario poter continuare a produrre cumarina.

(76)

Inoltre si ritiene che, qualora fossero abrogate le misure antidumping, è probabile che il dumping perduri, anzi aumenti, con conseguente progressivo deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, al punto che quest’ultima potrebbe scomparire.

(77)

Si può dunque concludere, in termini generali, che il mantenimento delle misure sarebbe chiaramente nell’interesse dell’industria comunitaria.

3.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori

(78)

Sono stati contattati 13 importatori e 10 utilizzatori industriali ai quali sono stati inviati questionari. I servizi della Commissione hanno ricevuto quattro risposte da società che hanno accettato di collaborare.

(79)

Inoltre, un importatore si è dichiarato contrario alle misure in quanto preoccupato principalmente per il prezzo di acquisto del prodotto in esame. Egli ha ammesso, tuttavia, che l’incidenza del costo della cumarina sul suo costo totale di produzione è minima.

(80)

Benché il prodotto in esame sia utilizzato anche in altri settori industriali e spesso non sia sostituibile, la sua importanza nella composizione del prodotto finito è molto contenuta in termini sia di quantitativi che di prezzi; infatti non supera per lo più l’1 %. Pertanto, il dazio incide in misura molto limitata sul prezzo pagato dall’utilizzatore e dal consumatore finale.

(81)

Alcuni utilizzatori hanno dichiarato la loro decisa preferenza per la cumarina di origine comunitaria dati i vantaggi che questa presenta in ordine alla sua qualità. Un eventuale arresto della produzione da parte dell’industria comunitaria in conseguenza dell’abrogazione delle misure li penalizzerebbe gravemente.

(82)

Nell’analizzare l’interesse della Comunità, occorre tener conto, in particolare, della necessità di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole in termini di distorsioni degli scambi e ripristinare un’effettiva concorrenza. A tale proposito va rammentato che il mercato mondiale della cumarina è estremamente concentrato; esistono soltanto pochi produttori, i più importanti dei quali, in termini di capacità, si trovano in Cina e nella Comunità. In tale prospettiva, occorre considerare importante la salvaguardia delle diverse fonti di approvvigionamento, industria comunitaria compresa. Inoltre, si rammenta che le misure antidumping non hanno lo scopo di limitare l’approvvigionamento da fonti esterne alla Comunità, bensì di garantire che la cumarina originaria della Cina possa continuare ad essere importata nella Comunità in quantità sufficiente.

(83)

Le considerazioni di cui sopra, alla luce, tra l’altro, della scarsa cooperazione, avvallano la tesi che la situazione economica degli importatori e degli utilizzatori non avrebbe subito sostanziali ripercussioni negative dall’attuazione delle misure in vigore. Inoltre, l’inchiesta non ha confermato la possibilità di un aggravamento di tali effetti negativi in caso di proroga delle misure.

4.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(84)

Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che non vi sono validi e fondati motivi per ritenere che il mantenimento delle misure osti all’interesse della Comunità.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(85)

Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare la proroga delle misure attualmente in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

(86)

Ne consegue che è opportuno mantenere le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese.

(87)

Conformemente al considerando 1, l’ambito di applicazione dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla RPC è stato esteso anche alle importazioni di cumarina spedita da India, Tailandia, Indonesia e Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria di India, Tailandia, Indonesia o Malaysia. La proroga delle misure antidumping relative al prodotto in esame, deve riguardare anche le importazioni di cumarina spedita da India, Tailandia, Indonesia e Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate originarie di uno di questi paesi. Il produttore esportatore indiano citato nel considerando 2 non soggetto alle misure sulla base di un impegno accettato dalla Commissione, alle medesime condizioni va esentato dalle misure istituite dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina di cui al codice NC ex 2932 21 00 (codice TARIC 2932210019) originaria della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio è pari a 3 479 EUR per tonnellata.

3.   Il dazio antidumping definitivo di 3 479 EUR per tonnellata applicabile alle importazioni originarie della Cina è esteso alle importazioni dello stesso prodotto citato nel paragrafo 1 spedito da India, Tailandia, Indonesia e Malaysia indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate originarie o meno di uno di questi paesi (codici TARIC 2932210011, 2932210015 e 2932210016).

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping imposti dall’articolo 1, purché le merci siano prodotte da società di cui la Commissione abbia accettato gli impegni e i cui nomi siano elencati nella pertinente decisione della Commissione, periodicamente modificata, e siano state importate conformemente a tale decisione.

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:

a)

al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato; e

b)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale.

Articolo 3

Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell’importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 18.

(4)  GU L 311 del 10.11.2006, pag. 1.

(5)  GU L 1 del 4.1.2005, pag. 15.

(6)  GU C 103 dell’8.5.2007, pag. 15.

(7)  Per ragioni di riservatezza, dal momento che l’industria comunitaria è costituita da un solo produttore comunitario, i dati contenuti nel presente regolamento sono indicizzati o indicati approssimativamente.

(8)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità di cumarina effettuate dalle società e soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti.

1.

L’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO».

2.

Il nome della società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di rilascio della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.

6.

La descrizione precisa delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno,

una descrizione chiara delle merci corrispondenti al numero di codice del prodotto in questione (ad esempio «NPC …»),

il numero di codice del prodotto della società (CPC) (se del caso),

il codice NC,

la quantità (in chilogrammi).

7.

Il nome della società operante come importatore nella Comunità e alla quale la società esportatrice ha rilasciato direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno.

8.

Il nome del responsabile dell’impresa che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione [inserire numero]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»