4.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/8


REGOLAMENTO (CE) N. 635/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2008

recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito di indagini nazionali condotte nel 2007, la Polonia ha notificato alla Commissione un superamento di 8 000 tonnellate del proprio contingente di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il 2007.

(2)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Commissione, se constata che uno Stato membro ha superato il proprio contingente annuale per uno stock, opera detrazioni da detto contingente.

(3)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 (2) prevede che vengano applicate detrazioni sull'arco di quattro anni; tali detrazioni corrispondono, per il 2008, al 10 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007 e, per il 2009, 2010 e 2011, al 30 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) assegnato alla Polonia per il periodo 2008-2011 è ridotto in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(2)  GU L 107 del 17.4.2008, pag. 1.


ALLEGATO

 

Detrazioni dai contingenti 2008-2011

Paese

Specie

Codice dello stock

Zona

2008

2009

2010

2011

Polonia

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

da COD/3D25 a COD/3D32

Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie)

800

2 400

2 400

2 400