4.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 635/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2008
recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito di indagini nazionali condotte nel 2007, la Polonia ha notificato alla Commissione un superamento di 8 000 tonnellate del proprio contingente di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il 2007. |
(2) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Commissione, se constata che uno Stato membro ha superato il proprio contingente annuale per uno stock, opera detrazioni da detto contingente. |
(3) |
L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 (2) prevede che vengano applicate detrazioni sull'arco di quattro anni; tali detrazioni corrispondono, per il 2008, al 10 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007 e, per il 2009, 2010 e 2011, al 30 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il contingente di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) assegnato alla Polonia per il periodo 2008-2011 è ridotto in conformità dell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).
(2) GU L 107 del 17.4.2008, pag. 1.
ALLEGATO
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Detrazioni dai contingenti 2008-2011 |
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Paese |
Specie |
Codice dello stock |
Zona |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Polonia |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
da COD/3D25 a COD/3D32 |
Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie) |
800 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |