27.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/19


REGOLAMENTO (CE) N. 608/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nell'ambito della campagna di commercializzazione 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di favorire l'approvvigionamento di cereali del mercato comunitario nell'ambito della campagna di commercializzazione 2007/2008, il regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008 (2), ha sospeso detti dazi fino al 30 giugno 2008, prevedendo tuttavia la possibilità di ripristinarli in caso di turbativa o di rischio di turbativa sul mercato comunitario. La situazione del mercato successiva all'adozione di tale misura e le prospettive di evoluzione a breve termine non dovrebbero comportare il ripristino di detti dazi, in considerazione dell'attuale livello dei prezzi. La sospensione dei dazi dovrebbe pertanto continuare ad essere applicabile sulla base di tale testo fino alla fine della campagna 2007/2008.

(2)

Le prospettive di evoluzione del mercato dei cereali per l'inizio della campagna 2008/2009 lasciano presumere che i prezzi resteranno elevati, dato il basso livello delle scorte e le attuali stime della Commissione sui quantitativi effettivamente disponibili nell'ambito del raccolto 2008. Al fine di facilitare il mantenimento dei flussi d'importazione utili all'equilibrio del mercato, è dunque necessario garantire la continuità della politica d'importazione dei cereali mantenendo nell'ambito della campagna 2008/2009 la sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione per i cereali che attualmente beneficiano di tale misura. Inoltre, al fine di applicare condizioni equivalenti di approvvigionamento del mercato comunitario per alcuni altri cereali, è opportuno estendere questa misura ai prodotti dei codici NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00.

(3)

La sospensione dei dazi deve peraltro poter essere immediatamente revocata in caso di turbativa o di rischio di turbativa sul mercato comunitario, a causa segnatamente dei quantitativi importati o della disponibilità sul mercato comunitario di cereali provenienti dal nuovo raccolto in quantitativi sufficienti a garantire l'equilibrio del mercato. Sotto questo profilo, occorre prevedere la possibilità per la Commissione di adottare immediatamente le misure necessarie per ripristinare i dazi doganali non appena la situazione di mercato lo giustifichi e definire i criteri in base ai quali tale provvedimento debba considerarsi giustificato.

(4)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'applicazione dei dazi doganali all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, NC 1001 10, NC 1002 00 00, NC 1003 00, NC 1005 90 00, NC 1007 00 90, NC 1008 10 00 e NC 1008 20 00 è sospesa con riferimento alla campagna 2008/2009 per tutte le importazioni soggette al dazio comune effettuate in conformità dell'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1234/2007 oppure nell'ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti a norma dell'articolo 144 dello stesso regolamento.

2.   I dazi doganali possono essere ripristinati con decisione della Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ai livelli ed alle condizioni di cui all'articolo 136 di detto regolamento, in particolare nei seguenti casi:

a)

quando, per uno o più dei prodotti elencati al paragrafo 1 del presente articolo, il prezzo fob, rilevato nei porti della Comunità, è inferiore al 180 % del prezzo di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b)

quando i quantitativi disponibili sul mercato comunitario risultano sufficienti ad assicurare l'equilibrio del mercato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.