27.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/16


REGOLAMENTO (CE) N. 606/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (2) stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria. Esso elenca le diverse indagini e le fonti statistiche cui si applica.

(2)

Sempre più frequentemente i ricercatori e la comunità scientifica in generale chiedono di accedere per fini scientifici anche ai dati riservati dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole. L'accesso ai microdati di tale indagine consentirebbe ai ricercatori di studiare le relazioni esistenti tra le diverse caratteristiche delle singole aziende agricole, quali le tipologie di coltivazioni, il patrimonio zootecnico e la manodopera. Consentirebbe anche ai ricercatori di migliorare gli indicatori e i modelli agroambientali regionali attualmente basati su dati aggregati. L'indagine sulla struttura delle aziende agricole dovrebbe pertanto essere aggiunta nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 831/2002.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 831/2002 è modificato come segue:

1)

nell'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'autorità comunitaria può concedere nei propri locali l'accesso ai dati riservati ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

panel europeo delle famiglie,

indagine sulle forze di lavoro,

indagine comunitaria sull'innovazione,

indagine sulla formazione professionale continua,

indagine sulla struttura delle retribuzioni,

statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,

indagine sull'istruzione degli adulti,

indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»;

2)

nell'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'autorità comunitaria può mettere a disposizione serie di microdati resi anonimi ottenuti tramite le seguenti indagini o fonti statistiche:

panel europeo delle famiglie,

indagine sulle forze di lavoro,

indagine comunitaria sull'innovazione,

indagine sulla formazione professionale continua,

indagine sulla struttura delle retribuzioni,

statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita,

indagine sull'istruzione degli adulti,

indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Su richiesta dell'autorità nazionale che ha fornito i dati è tuttavia possibile vietare l'accesso a tali dati per determinati progetti di ricerca.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 7).