26.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/3


REGOLAMENTO (CE) N. 601/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2008

relativo a misure di protezione che si applicano ad alcuni prodotti della pesca importati dal Gabon e destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, occorre prendere i provvedimenti necessari in merito alle importazioni da paesi terzi di prodotti alimentari che possono costituire un grave pericolo per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e quando tale rischio non può essere contenuto in modo soddisfacente con i provvedimenti già adottati dagli Stati membri interessati.

(2)

Un'ispezione comunitaria effettuata nel Gabon nel 2007 ha permesso di constatare gravi carenze relative ad alcuni prodotti della pesca destinati all'esportazione nella Comunità. Tali carenze riguardavano in particolare la capacità delle autorità del Gabon di prendere provvedimenti correttivi in caso di tenori elevati di metalli pesanti e di solfiti.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2), fissa i tenori massimi di metalli pesanti consentiti in alcuni prodotti della pesca.

(4)

La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3), fissa i tenori massimi di solfiti consentiti in alcuni prodotti della pesca.

(5)

È quindi opportuno che gli Stati membri effettuino opportuni controlli su alcuni prodotti della pesca originari del Gabon al momento dell'arrivo al confine comunitario per assicurare la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 e alla direttiva 95/2/CE per quanto riguarda rispettivamente i metalli pesanti e i solfiti.

(6)

Per tali controlli è opportuno che gli Stati membri utilizzino piani di campionamento e metodi analitici adeguati. Ai fini del campionamento e dell'analisi dei metalli pesanti va applicato il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (4).

(7)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce un sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma relativa all'informazione reciproca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE del Consiglio (5). Occorre inoltre che gli Stati membri tengano informata la Commissione mediante relazioni periodiche riguardanti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti della pesca originari del Gabon oggetto del presente regolamento.

(8)

È opportuno che il presente regolamento sia riesaminato dopo un anno alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità del Gabon e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri. Una nuova decisione della Commissione può essere necessaria al fine di verificare le garanzie offerte.

(9)

Tutte le spese connesse all'applicazione del presente regolamento sono a carico dello speditore, del destinatario o del suo rappresentante.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai prodotti della pesca originari del Gabon e destinati al consumo umano oggetto del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i metalli pesanti e della decisione 95/2/CE per quanto riguarda i solfiti.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento e metodi analitici, vegliano affinché ogni partita di prodotti di cui all'articolo 1 sia oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1881/2006 in riferimento ai metalli pesanti e alla direttiva 95/2/CE in riferimento ai solfiti. Il campionamento e l'analisi dei metalli pesanti sono effettuati a norma del regolamento (CE) n. 333/2007.

2.   Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui all'articolo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

3.   A tal fine è utilizzato il modello comune per la trasmissione delle relazioni di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Gli Stati membri non autorizzano le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 risultati non conformi alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

Tutte le spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 5

Il presente regolamento è riesaminato alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità del Gabon e in base ai risultati delle analisi di cui all'articolo 2. Una nuova decisione della Commissione può essere necessaria al fine di verificare le garanzie offerte.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14).

(3)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

(4)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29.

(5)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).


ALLEGATO

Modello comune per la trasmissione delle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

Risultati dei controlli effettuati su alcuni prodotti della pesca originari del Gabon per quanto riguarda i metalli pesanti e i solfiti

Paese dichiarante:

Anno:

Trimestre:


Tipo di prodotti della pesca

Codice del campione

Data dell'analisi

(gg/mm/aaaa)

Sostanze analizzate (ad es. Pb, Cd, Hg, solfito) (1)

Risultati

(mg/kg) (2)

Incertezza di misura

(solo per i metalli pesanti)

(x ± U) (3)

Conforme

(Sì/No)

Limite di rilevazione

(solo per i metalli pesanti)

(mg/kg)

Limite di quantificazione

(solo per i metalli pesanti)

(mg/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Indicare ciascun analita in una riga diversa.

(2)  Per i solfiti il risultato va indicato come SO2.

(3)  A norma del regolamento (CE) n. 333/2007.