17.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/96


REGOLAMENTO (CE) N. 550/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 806/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 806/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2008 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 806/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 806/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)   GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)   GU L 181 dell'11.7.2007, pag. 3.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.7.2008-30.9.2008

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo 1.10.2008-31.12.2008

(kg)

G2

09.4038

85,853052

G3

09.4039

 (2)

738 000

G4

09.4071

 (1)

750 500

G5

09.4072

 (1)

1 540 250

G6

09.4073

 (1)

3 766 750

G7

09.4074

 (2)

1 119 750


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili.