11.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/3


REGOLAMENTO (CE) N. 516/2008 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2008

che modifica i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008 relativamente ai termini dell'autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La BASF Aktiengesellschaft ha presentato una domanda conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di cambiare il nome del detentore dell'autorizzazione per quanto riguarda i regolamenti della Commissione (CE) n. 1200/2005 (2), (CE) n. 184/2007 (3), (CE) n. 243/2007 (4), (CE) n. 1142/2007 (5), (CE) n. 1380/2007 (6) e (CE) n. 165/2008 (7).

(2)

I regolamenti in questione autorizzano l'uso di alcuni additivi. L'autorizzazione e vincolata al detentore della stessa. In tutti i casi il detentore dell'autorizzazione è la BASF Aktiengesellschaft.

(3)

Il richiedente sostiene che la BASF Aktiengesellschaft è diventata la BASF SE a decorrere dal 14 gennaio 2008, che la BASF SE è la stessa azienda e che al momento essa detiene i diritti alla commercializzazione degli additivi in questione. Il richiedente ha presentato documentazione adeguata a sostegno di quanto afferma.

(4)

La modifica proposta per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione è di natura prettamente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(5)

Per permettere al richiedente di sfruttare i suoi diritti di proprietà con la denominazione BASF SE a decorrere dal 14 gennaio 2008, è necessario modificare le condizioni di autorizzazione a partire da tale data.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1200/2005, nella colonna 2 della voce 1, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

2.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 184/2007, nella colonna 2 della voce 4d800, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

3.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 243/2007, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

4.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1142/2007, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

5.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1380/2007, nella colonna 2 della voce 4a62, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

6.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 165/2008, nella colonna 2 della voce 4a1600, l'espressione «BASF Aktiengesellschaft» è sostituita da «BASF SE».

Articolo 2

Le scorte esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzate e usate fino al 31 ottobre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 22).

(3)  GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 1.

(4)  GU L 73 del 13.3.2007, pag. 4.

(5)  GU L 256 del 2.10.2007, pag. 20.

(6)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.

(7)  GU L 50 del 23.2.2008, pag. 8.