3.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/13


REGOLAMENTO (CE) N. 488/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2008

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 23 luglio 2007, il Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) («il denunziante») ha presentato una denuncia riguardante le importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese per conto di un produttore che rappresenta una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale di acido citrico.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Il 4 settembre 2007 il procedimento è stato avviato mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento antidumping i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, le associazioni dei consumatori, nonché i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e ai rappresentanti della RPC. Otto produttori esportatori, compresi gruppi di società collegate, hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, o il TI nell'ipotesi che l'inchiesta stabilisse che essi non soddisfacevano le condizioni necessarie per fruire del TEM.

(6)

Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori e di importatori interessati dalla presente inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(7)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, gli importatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività legate al prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura.

(8)

Per quanto riguarda i produttori esportatori, la Commissione, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, ha scelto un campione sulla base del maggior volume rappresentativo di esportazioni di acido citrico nella Comunità sul quale l'inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. Sulla base delle informazioni comunicate dai produttori esportatori, la Commissione ha selezionato un campione di quattro società o gruppi di società collegate (di seguito: «le società costituenti il campione») con il maggior volume di esportazioni verso la Comunità. In termini di volume delle esportazioni, le quattro società costituenti il campione rappresentano il 79 % del totale delle esportazioni di acido citrico dalla RPC verso la Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni.

(9)

I quattro produttori non costituenti il campione hanno chiesto che fosse fissato un margine di dumping individuale, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base. Soltanto una società, la DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, ha comunicato le necessarie informazioni entro i termini previsti. Ne consegue che una soltanto di tutte le domande pervenute è risultata completa. Si è ritenuto che l'esame di tale domanda non sarebbe stato indebitamente gravoso e non avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell'inchiesta; la domanda è stata pertanto accolta.

(10)

Per quanto riguarda gli importatori comunitari indipendenti, la Commissione, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, ha scelto un campione sulla base del maggior volume rappresentativo di importazioni di acido citrico nella Comunità, sul quale l'inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile. Sulla base delle informazioni comunicate dagli importatori comunitari indipendenti, la Commissione ha selezionato un campione di quattro società o gruppi di società collegate (di seguito: «le società costituenti il campione») con il maggior volume di importazioni nella Comunità. In termini di volume delle importazioni, le quattro società costituenti il campione rappresentano il 36 % del totale delle importazioni di acido citrico dalla RPC verso la Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni. Uno degli importatori costituenti il campione non è stato in grado di fornire le informazioni richieste. Gli altri tre rappresentano il 29 % del totale delle importazioni nella Comunità di acido citrico originario della RPC effettuate nel periodo dell'inchiesta.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori comunitari:

Jungbunzlauer Austria AG, Vienna, Austria,

S.A. Citrique Belge N.V., Tienen, Belgio;

b)

produttori esportatori della RPC:

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, Bengbu City, provincia di Anhui,

RZBC Co., Ltd, Rizhao, provincia di Shandong,

TTCA Co., Ltd, Anqiu City, provincia di Shandong,

Yixing Union Biochemical Co. Ltd, Yixing City, provincia di Jiangsu,

Shanxi Ruicheng, Ruicheng County, provincia di Shanxi,

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, Laiwu City, provincia di Shandong,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, Changle City, provincia di Shandong,

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, West Wuxi, provincia di Jiangsu;

c)

società collegate nella RPC:

Anhui BBCA Maanshan Biochemical Ltd, Maanshan, provincia di Anhui,

China National Xin Liang Storage Transportation & Trading Corp., Pechino,

DSM (China) Ltd, Shanghai,

Shanxi Dimine International Trade, Taiyuan, provincia di Shanxi;

d)

importatori indipendenti nella Comunità:

Azelis group, St Augustin, Germania,

Rewe Food Ingredients, Köln, Germania,

Brenntag, Mülheim/Ruhr, Germania.

(12)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(13)

Tenuto conto della necessità di stabilire un valore normale per i produttori esportatori che avrebbero potuto non ottenere il TEM e allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati forniti da un paese di riferimento, in questo caso il Canada (cfr. considerando 40-44), è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

e)

produttori del Canada:

Jungbunzlauer Canada, Port Colborne, Ontario.

3.   Periodo dell’inchiesta

(14)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 30 giugno 2007 («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame è costituito da acido citrico (citrato di sodio incluso), un'acidificante e un regolatore del pH destinato a numerose applicazioni, ad esempio bevande, prodotti alimentari, detersivi, cosmetici e prodotti farmaceutici. Le sue materie prime principali sono zucchero/melassi, tapioca, mais o glucosio (ottenuti da cereali) e vari agenti per la fermentazione microbica in coltura sommersa di carboidrati.

(16)

Il prodotto in esame include anche l'acido citrico, monoidrato, («ACM»), l'acido citrico anidro («ACA») e il citrato trisodico biidrato («CTB»). Il prodotto in esame è costituito da questi tre prodotti in quanto presentano le stesse caratteristiche chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi. I diversi tipi di prodotto sono classificati ai codici NC 2918 14 00 (ACM, ACA) e al codice ex 2918 15 00 (CTB). Il codice NC 2918 15 00 comprende anche altri sali e esteri, che non rientrano nel prodotto in esame.

(17)

L'inchiesta ha rivelato che i diversi tipi di prodotto in esame presentano tutti le stesse caratteristiche chimiche e tecniche di base e sono essenzialmente destinati agli stessi scopi. Sono quindi considerati come un solo prodotto ai fini del presente procedimento.

2.   Prodotto simile

(18)

Si è riscontrato che l'acido citrico prodotto e venduto dall'industria comunitaria nella Comunità e quello prodotto e venduto nella RPC e in Canada, paese di riferimento, presentavano sostanzialmente le stesse caratteristiche tecniche e chimiche e gli stessi utilizzi di base dell'acido citrico prodotto nella RPC e venduto per l'esportazione nella Comunità. Essi sono pertanto considerati provvisoriamente prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Dati generali

(19)

Come indicato nel considerando 5, nell'avviso di apertura si è prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori della RPC. In totale, 8 gruppi di società hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine previsto e hanno fornito le informazioni richieste. Secondo i dati di Eurostat, tali gruppi rappresentano il 96 % delle importazioni totali. Il livello di cooperazione è pertanto considerato elevato. Tutti i produttori esportatori hanno presentato richiesta di TEM e di TI. Come si è detto nel considerando 8, quattro gruppi di società sono stati selezionati per costituire il campione sulla base del loro volume di esportazioni nella Comunità.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(20)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quanto riguarda i produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(21)

Per comodità di riferimento i criteri per beneficiare del TEM sono riportati qui di seguito in forma sintetica:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; il costo dei principali fattori di produzione riflette nel complesso i valori di mercato;

2)

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, conforme alle norme internazionali in materia di contabilità e che sono d’applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo indotte dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

il cambio delle valute viene effettuato ai tassi di mercato.

(22)

Le otto società o gruppi di società di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base ed hanno compilato e spedito entro i termini prescritti il modulo di richiesta destinato a tale scopo. Tutti questi gruppi comprendevano sia produttori del prodotto in esame, sia società collegate ai produttori e operanti nel commercio di acido citrico. Nel caso di società collegate, la Commissione segue la pratica costante di esaminare se l’intero gruppo soddisfi le condizioni per la concessione del TEM. I gruppi che hanno chiesto il TEM sono:

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd,

RZBC Co., Ltd,

TTCA Co., Ltd,

Yixing Union Biochemical Co. Ltd,

Shanxi Ruicheng,

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd,

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd.

(23)

La Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e, laddove lo abbia ritenuto utile, ha verificato presso la sede dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta tutti i dati comunicati nella richiesta del TEM.

(24)

Due società o gruppi di società (Laiwu Taihe e DSM Wuxi) rispondevano a tutti i criteri di cui al considerando 21 e hanno ottenuto il TEM.

(25)

Tre società o gruppi di società (RZBC Co. Ltd, TTCA Co., Ltd e Yixing Union Biochemical) hanno ipotecato la maggior parte dei loro attivi al fine di ottenere prestiti. Pur gravando di ipoteca la maggior parte dei loro attivi, sono state ancora in grado di garantire prestiti concessi ad altre società. A titolo di compensazione, RZBC, TTCA Co., Ltd e Yixing Union Biochemical hanno ricevuto garanzie analoghe per i prestiti accesi presso le stesse società per le quali avevano agito in qualità di garanti. Le società hanno utilizzato dette garanzie per ottenere dalle banche ulteriori prestiti pari al 25-50 % del totale dei loro attivi. Esse hanno argomentato che tale sistema è applicato anche nei paesi retti da un'economia di mercato ed è esplicitamente previsto dalla legislazione bancaria cinese. Tuttavia, dalle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta si evince che la politica delle banche sarebbe, normalmente, la concessione di prestiti limitatamente ad una frazione del valore degli attivi utilizzati come garanzia e non per un importo che superi tale valore. Inoltre, il sistema bancario in base al quale sono stati contratti tali prestiti era in gran parte controllato dallo Stato. Pertanto, si è concluso che le tre succitate società non soddisfacevano il primo dei criteri di cui al considerando 21. Di conseguenza, non hanno potuto fruire del TEM.

(26)

Per due società (TTCA Co., Ltd e Weifang Ensign), sono cresciuti in maniera sostanziale il valore del diritto d'uso del terreno e/o il capitale fisso (500 %-1 500 %) nell'arco di un periodo relativamente breve compreso tra il momento dell'acquisizione o dell'ingresso nella società in quanto apporto di capitale e una data successiva (1-5 anni dopo), quella della loro nuova valutazione. Ciò sta ad indicare che i rispettivi attivi sono stati acquisiti ad un valore inferiore al prezzo di mercato, il che costituirebbe una sorta di «sussidio occulto». Secondo le due società, l'incremento non è stato, in realtà, particolarmente rilevante e corrispondeva più o meno all'aumento normalmente constatato per attivi comparabili in Cina. Tuttavia, non hanno fornito alcun elemento di prova a sostegno della loro affermazione. Tenuto conto del vantaggio che tali società hanno ricavato dall'acquisizione di attivi a prezzi nettamente inferiori al valore di mercato, non risulta soddisfatta la conformità al criterio 3 enunciato nel considerando 21.

(27)

Una società, l'Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, ha ricevuto un'importante somma di denaro durante il PI (pari al 10 % circa del valore totale dei suoi attivi o al 15 % del suo fatturato annuo). Inoltre, gli affitti erano in parte gratuiti. In considerazione di quanto sopra e dell'ammontare del sussidio ottenuto, non si ritengono soddisfatti i criteri 1 e 3 quali indicati nel considerando 21. Le osservazioni formulate dalla società al riguardo non sono state tali da modificare le conclusioni.

(28)

Una società, la Shanxi Ruicheng, ha beneficiato di prestiti privati per un valore pari al 20 % circa degli attivi. Per tutti questi prestiti non sono stati fissati (a tutt'oggi) termini di rimborso, né sono maturati o sono stati pagati interessi. Pertanto, i costi del credito della società hanno subito notevoli distorsioni. Dal momento che la società non poteva esibire contratti stipulati per tali prestiti, non si può escludere che, nel caso in oggetto, vi sia stata ingerenza da parte dello Stato; pertanto, il criterio 1 di cui al considerando 21 non è soddisfatto. Le osservazioni formulate dalla società al riguardo non sono state tali da modificare le conclusioni.

(29)

Risulta da quanto precede che sei delle otto società o gruppi di società cinesi che avevano chiesto il TEM non hanno potuto dimostrare di rispondere a tutti i criteri enunciati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base.

(30)

Si è ritenuto pertanto che il TEM dovesse essere concesso a due società (Laiwu Taihe e DSM Wuxi) e rifiutato alle altre sei società o gruppi di società. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni a queste conclusioni.

3.   Trattamento individuale («TI»)

(31)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società in questione siano in grado di provare che rispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

(32)

Tutti i produttori esportatori che hanno chiesto il TEM hanno anche chiesto di fruire del TI qualora fosse loro rifiutato il TEM.

(33)

Le sei società o i sei gruppi di società cui non non è stato possibile concedere il TEM, hanno soddisfatto tutti i criteri enunciati nell'articolo 9, paragrafo 5, ed hanno ottenuto il TI.

4.   Valore normale

(34)

Si è dovuto stabilire il valore normale per le quattro società selezionate per il campione, nonché per l'unica società che ha chiesto, tramite domanda debitamente compilata, la fissazione di un margine di dumping individuale, come enunciato nel considerando 9 («le società oggetto di esame»).

4.1.   Società o gruppi di società cui è stato possibile concedere il TEM

(35)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha inizialmente stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, per i produttori esportatori che hanno ottenuto il TEM, se le loro vendite sul mercato interno del prodotto in esame fossero rappresentative, cioè se il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle loro vendite all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità. A DSM Wuxi, una delle cinque società sottoposte ad esame, è stato possibile concedere il TEM, in quanto le sue vendite sul mercato interno del prodotto in esame sono state giudicate rappresentative.

(36)

Successivamente la Commissione ha esaminato se si potesse ritenere che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame fossero state effettuate in quantità rappresentative nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine essa ha dovuto calcolare, per l'unico tipo di prodotto esportato, la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti.

(37)

Per la DSM Wuxi, l'inchiesta ha rivelato che le vendite dell'unico tipo di prodotto esportato non sono state realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali. Poiché non è stato possibile stabilire il valore normale sulla base delle vendite sul mercato interno, si è dovuto applicare un altro metodo. A questo scopo, il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in funzione dei costi di fabbricazione del prodotto in esame sostenuti dalla società. Per calcolare il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il costo di produzione è maggiorato di un congruo importo corrispondente alle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e ai profitti.

(38)

Le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti non hanno potuto essere determinati secondo il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6, primo comma, del regolamento di base, perché la DSM Wuxi non aveva realizzato vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Dal momento che non è stato possibile concedere il TEM a nessun produttore esportatore costituente il campione, non è stato neppure possibile determinare le SGAV e i profitti secondo il metodo enunciato nell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, dato che DSM Wuxi vende quasi esclusivamente acido citrico, le SGAV e i profitti non potevano essere calcolati neppure secondo il metodo previsto nell'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base. Si è deciso dunque di determinare le SGAV e gli utili conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. A tale fine, sono stati utilizzati gli importi delle SGAV e degli utili delle vendite del prodotto simile sul mercato interno fissati per la società che ha collaborato nel paese di riferimento.

(39)

Ove necessario, per il calcolo dei valori normali sono stati utilizzati, previa opportuna verifica, i costi di fabbricazione e le SGAV.

4.2.   Società o gruppi di società cui non è stato possibile concedere il TEM

(40)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(41)

Nell'avviso di apertura del procedimento, la Commissione proponeva gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. Le parti interessate sono state invitate ad pronunciarsi in proposito. Due parti interessate si sono dichiarate contrarie alla proposta. RZBC Co. ha proposto come paese di riferimento la Tailandia.

(42)

Per quanto riguarda questo paese, dalle informazioni disponibili risulterebbe che la produzione totale dei due produttori tailandesi raggiunge a mala pena le 10 000 tonnellate, di cui 5 000 destinate all'esportazione (soprattutto in Giappone). Se si paragona il volume delle vendite sul mercato interno (in media 2 500 tonnellate per società) al volume delle esportazioni cinesi nella Comunità (oltre 50 000 tonnellate esportate dai maggiori esportatori), è improbabile che i produttori tailandesi realizzino vendite rappresentative sul mercato interno. Inoltre, secondo la RZBC la struttura dei costi delle società tailandesi dovrebbe essere più affine alla situazione della RPC. Tale affermazione è corroborata essenzialmente dal fatto che sia la Tailandia che la RPC sono paesi asiatici. Va ricordato che i costi della manodopera, rappresentando in genere il 5-10 % del volume d'affari, non costituiscono certamente una componente fondamentale della struttura dei costi dei produttori di acido citrico.

(43)

È da notare che le società tailandesi hanno dimensioni notevolmente minori di quelle dei principali paesi produttori (Cina, UE, Stati Uniti, Canada e Brasile). I maggiori produttori cinesi sono di circa 10-20 volte superiori ai produttori tailandesi, mentre il produttore canadese e i principali produttori cinesi hanno dimensioni simili.

(44)

Gli Stati Uniti sono stati scelti inizialmente come paese di riferimento e in un primo momento due società statunitensi si sono dichiarate disposte a collaborare. Successivamente, entrambe le società hanno ritirato la loro offerta di cooperazione. Sono stati pertanto contattati l'unico produttore canadese e due produttori brasiliani e si è chiesto loro di collaborare all'inchiesta. Tuttavia, soltanto il produttore canadese ha aderito alla richiesta. Pertanto, ci si è basati sui prezzi delle vendite di acido citrico sul mercato canadese realizzate nel corso di normali operazioni commerciali per determinare il valore normale per i tipi di prodotto comparabili venduti da produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM.

5.   Prezzo all'esportazione

(45)

I produttori esportatori esportavano nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite società commerciali collegate o indipendenti situate nella Comunità e al di fuori di essa. A tutte le società o gruppi di società è stato possibile concedere il TEM o il TI.

(46)

Per le esportazioni verso la Comunità effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità o tramite società commerciali indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, secondo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(47)

Per le esportazioni verso la Comunità effettuate tramite società commerciali collegate aventi sede nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

6.   Confronto

(48)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(49)

Su questa base, sono stati effettuati, in casi necessari e giustificati, adeguamenti per le differenze relative ai costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, spese accessorie, costi di imballaggio e del credito.

(50)

Per quanto riguarda le vendite effettuate attraverso importatori collegati aventi sede nella Comunità, è stato applicato un adeguamento conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, nei casi in cui si sia dimostrato che queste società esercitavano funzioni analoghe a quelle di un importatore indipendente. L'ammontare di tale adeguamento è stato calcolato in funzione delle SGAV a carico degli importatori, maggiorate di un utile, sulla base dei dati forniti da importatori indipendenti della Comunità.

7.   Margini di dumping

(51)

Nel caso dei produttori esportatori costituenti il campione i margini di dumping individuali sono stati determinati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Dal momento che del gruppo RZBC fanno parte due produttori esportatori, è stato determinato un margine di dumping unico come media dei margini di dumping stabiliti per le due società.

(52)

Per le società che hanno collaborato, non incluse nel campione e non sottoposte ad esame individuale, il margine di dumping è stato calcolato come media ponderata dei margini stabiliti per tutte le società costituenti il campione.

(53)

Tenuto conto del grado di collaborazione elevato (96 %) indicato nel considerando 19, un margine di dumping, applicabile su scala nazionale, è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping più elevato constatato per una società che ha collaborato.

(54)

Alla luce di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Anhui BBCA Biochemical Ltd

54,4 %

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

19,6 %

RZBC Co.

60,1 %

RZBC (Juxian) Co. Ltd

60,1 %

TTCA Co., Ltd

57,3 %

Yixing Union Biochemical

56,8 %

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

57,5 %

Shanxi Ruicheng

57,5 %

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

57,5 %

Tutte le altre società

60,1 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(55)

Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da due società: Jungbunzlauer in Austria e S.A. Citrique Belge in Belgio (appartenente al gruppo DSM, con sede centrale in Svizzera). Il denunziante Jungbunzlauer rappresenta una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 25 %, della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Entrambi i produttori hanno collaborato a pieno titolo all'inchiesta, ma il secondo produttore europeo ha assunto una posizione neutrale.

(56)

S.A. Citrique Belge N.V. aveva importato prodotti dalla RPC nel PI. Tuttavia, il volume delle sue importazioni era irrilevante (tra l'1 % e il 6 % della produzione durante il PI — valore espresso in forma di percentuale per motivi di riservatezza), per cui non si è reputato conveniente escludere tale produttore dalla definizione di industria comunitaria.

(57)

Dal momento che i due produttori che hanno collaborato indicati nel considerando 11 rappresentavano il 100 % della produzione comunitaria totale durante il PI, si ritiene che essi costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base; essi sono di seguito definiti l'«industria comunitaria».

(58)

Poiché l'industria comunitaria è rappresentata da due soli produttori, i dati che la riguardano sono stati indicizzati o presentati in fasce di valori per salvaguardarne il carattere riservato, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base.

2.   Consumo comunitario

(59)

Il consumo comunitario è stato calcolato tenendo conto del volume delle vendite della produzione propria dell’industria comunitaria sul mercato interno e dei dati sul volume delle importazioni nel mercato comunitario forniti da Eurostat.

(60)

Tra il 2004 e il PI, il mercato della Comunità per il prodotto in esame e il prodotto simile ha registrato un netto rialzo pari al 15 %, a seguito dell'aumento degli utilizzi dell'acido citrico.

 

2004

2005

2006

PI

Consumo in tonnellate

360 000-380 000

360 000-380 000

390 000-410 000

420 000-440 000

Indice (2004 = 100)

100

99

106

115

3.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume delle importazioni interessate

(61)

Il volume delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame proveniente dalla RPC è cresciuto significativamente durante il periodo considerato. Dal 2004 le importazioni nell'UE sono aumentate del 37 %.

Importazioni

2004

2005

2006

PI

RPC tonnellate

145 025

151 806

171 703

198 288

Indice (2004 = 100)

100

105

118

137

b)   Quota di mercato delle importazioni in esame

(62)

La quota di mercato delle importazioni provenienti dalla RPC è aumentata costantemente di 7 punti percentuali durante l'intero periodo considerato. In particolare, è aumentata di 2 punti percentuali tra il 2004 e il 2005, di ulteriori 2 punti tra il 2005 e il 2006 e di 3 punti durante il PI. Nel corso di quest'ultimo, la quota di mercato delle importazioni cinesi era del 46 %.

c)   Prezzi

i)   Andamento dei prezzi

(63)

Dal 2004 al 2005, il prezzo medio del prodotto importato originario della RPC è cresciuto del 3 % per poi calare drasticamente di 9 punti percentuali tra il 2005 e il 2006. Durante il PI, il prezzo si è attestato ai livelli bassi del 2006. Complessivamente, nel periodo in questione il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi interessati è diminuito del 6 %.

Prezzi unitari

2004

2005

2006

PI

RPC (EUR/tonnellata)

588

606

551

553

Indice (2004 = 100)

100

103

94

94

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(64)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato i dati relativi ai prezzi nel PI. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria erano prezzi netti, previa detrazione di eventuali sconti e ribassi. Ove necessario, tali prezzi sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica, deducendo i costi di trasporto nella Comunità. Anche i prezzi all'importazione dalla RPC erano al netto di sconti e ribassi e sono stati adeguati, ove necessario, ai prezzi cif frontiera comunitaria, tenendo opportunamente conto dei dazi doganali (6,5 %) e dei costi successivi all'importazione. Tale adeguamento ha previsto anche un adeguamento per i costi di trattamento speciali sostenuti dagli importatori nella Comunità per disaggregare i dati relativi ad alcuni volumi del prodotto in esame prima di un'ulteriore vendita. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria e i prezzi all'importazione dalla RPC sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, ossia quello della vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario. Durante il periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei margini di sottoquotazione così calcolata, espressa in percentuale rispetto ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria, è stata per la RPC del 17,42 %.

4.   Situazione dell'industria comunitaria

(65)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori economici che influiscono sulla situazione di questa industria durante il periodo considerato. Per motivi di riservatezza, dal momento che l’analisi riguarda soltanto due società, la maggior parte degli indicatori sono presentati in forma indicizzata o indicando una forcella di valori minimi e massimi.

a)   Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

(66)

La produzione dell'industria comunitaria è cresciuta di 5 punti percentuali durante il periodo considerato e anche la capacità di produzione è aumentata del 3 % per beneficiare dell'incremento del consumo. Nel corso dello stesso periodo l'utilizzazione degli impianti ha registrato un leggero aumento del 2 %.

 

2004

2005

2006

PI

Produzione in tonnellate

(fascia di valori)

260 000-280 000

265 000-285 000

270 000-290 000

275 000-295 000

Produzione (indice)

100

99

102

105

Capacità di produzione in tonnellate (fascia di valori)

315 000-335 000

315 000-335 000

320 000-340 000

320 000-340 000

Capacità di produzione

(indice)

100

100

103

103

Utilizzazione degli impianti (indice)

100

99

99

102

b)   Volume delle vendite e quote di mercato nella Comunità

(67)

Considerato che l'industria comunitaria è rappresentata solo da due produttori e che il mercato comunitario dell'acido citrico è alimentato da tre sole fonti (industria comunitaria, RPC, Israele), i dati relativi alle quote di mercato detenute dall'industria comunitaria sono forniti in forma indicizzata per garantire la riservatezza dei dati comunicati a titolo riservato dall’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base.

(68)

La tabella che segue indica i risultati dell'industria comunitaria in termini di vendite ad acquirenti indipendenti della Comunità. I volumi delle vendite dell'industria comunitaria a clienti indipendenti nella Comunità sono aumentati del 5 % dal 2004 al PI. Nello stesso tempo il consumo comunitario ha registrato un incremento del 15 %. In tale contesto, la quota di mercato dell'industria comunitaria è costantemente diminuita tra il 2004 e il PI, fino a scendere di cinque punti percentuali nel corso del PI.

Industria comunitaria

2004

2005

2006

PI

Volume delle vendite

(indice)

100

98

99

105

Quota di mercato (indice)

100

99

94

91

(69)

L'andamento dei prezzi unitari delle vendite è stato il seguente:

 

2004

2005

2006

PI

Prezzi unitari in EUR

(fascia di valori)

750-850

750-850

780-880

780-880

Prezzi unitari (indice)

100

100

102

103

La tabella mostra che i prezzi sono aumentati leggermente del 3 % durante il periodo considerato. Si rammenta che le principali materie prime per la produzione di acido citrico sono zucchero, melassi o glucosio (ottenuto da cereali). Inoltre, anche l'energia costituisce una voce di spesa importante nella produzione dell'acido citrico. La quota complessiva dei costi energetici nella produzione dell'acido citrico è quindi dell’ordine del 16 % e, in condizioni normali, si può prevedere che una variazione sensibile dei prezzi del petrolio e del gas avrà un impatto diretto sul prezzo di vendita del prodotto.

(70)

Si è constatato che i prezzi sul mercato mondiale dei principali fattori di produzione (zucchero, melassi, glucosio e energia) hanno registrato un notevole rialzo durante il periodo considerato, comportando aumenti notevoli dei costi di produzione. Questa evoluzione non ha trovato riscontro nei prezzi di vendita dell'industria comunitaria in quanto essi sono aumentati soltanto del 3 % nell'arco dello stesso periodo. Pertanto, per non perdere clienti, l'industria comunitaria si è limitata a trasferire una piccola parte dei suoi costi addizionali.

c)   Scorte

(71)

Le cifre in appresso indicano il volume delle scorte al termine di ciascun esercizio. Il livello delle scorte è diminuito del 28 % per rispondere alla crescita della domanda sul mercato.

 

2004

2005

2006

PI

Scorte in tonnellate

(fascia di valori)

20 000-25 000

20 000-25 000

20 000-25 000

15 000-20 000

Scorte (indice)

100

98

97

72

d)   Investimenti e capacità di ottenere capitali

(72)

Gli investimenti annui dell'industria comunitaria nella produzione di prodotto simile sono diminuiti drasticamente nel periodo considerato e nel PI si limitavano agli interventi di manutenzione.

 

2004

2005

2006

PI

Investmenti (indice)

100

81

82

79

e)   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

(73)

In considerazione degli elevatissimi e straordinari costi di ristrutturazione sostenuti da un produttore comunitario, non è stato ritenuto ragionevole determinare la redditività sulla base del profitto netto al lordo dell'imposta. La redditività dell'industria comunitaria è stata quindi determinata esprimendo l'utile di esercizio sulle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti in percentuale del fatturato di tali vendite.

 

2004

2005

2006

PI

Redditività delle vendite CE (fascia di valori)

0 %-10 %

0 %-10 %

(– 10 %)-0 %

(– 10 %)-0 %

Redditività delle vendite CE (indice)

100

141

– 126

– 166

Utile sul totale del capitale investito (fascia di valori)

(– 10 %)-0 %

0 %-10 %

(– 10 %)-0 %

(– 15 %)-(– 5 %)

Utile sul totale del capitale investito (indice)

– 100

124

–75

– 175

Flusso di cassa (indice)

100

133

70

61

(74)

Durante il periodo considerato la redditività dell'industria comunitaria è nettamente diminuita. Il rendimento degli investimenti complessivi è stato calcolato esprimendo l'utile di esercizio del prodotto simile in percentuale del valore contabile netto degli attivi fissi destinati al prodotto simile. Tale indicatore ha seguito una tendenza analoga a quella della redditività, decrescendo in misura significativa nel periodo considerato. Per quanto riguarda il flusso di cassa, si è constatato un analogo andamento negativo, che ha comportato un grave peggioramento complessivo della situazione finanziaria di tale industria durante il PI.

f)   Occupazione, produttività e salari

(75)

Il numero dei dipendenti dell'industria comunitaria per quanto riguarda il prodotto simile è diminuito del 9 % tra il 2004 e il PI. Il costo medio della manodopera per dipendente è calato dell'11 %.

 

2004

2005

2006

PI

Numero di dipendenti

(indice)

100

93

92

91

Costo medio della manodopera pro capite (indice)

100

90

88

89

Produttività (indice)

100

106

112

115

(76)

Gli interventi di ristrutturazione volti a ridurre i costi di produzione, la razionalizzazione e la riduzione del numero di dipendenti si sono risolti in un aumento della produzione per lavoratore (aumento del 15 % durante il periodo considerato). Si può quindi concludere che, durante il periodo considerato, l'industria comunitaria ha compiuto progressi molto significativi in termini di costo-efficacia.

g)   Entità del margine di dumping

(77)

Quanto all'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato.

h)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(78)

In assenza di informazioni sull'esistenza di pratiche di dumping precedenti alla situazione esaminata nel quadro del presente procedimento, la questione risulta irrilevante.

5.   Conclusione sul pregiudizio

(79)

Durante il periodo considerato si è registrato un andamento chiaramente positivo di alcuni indicatori del pregiudizio: nel tentativo di migliorare la propria efficacia, l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare le vendite e il volume di produzione, la capacità di produzione, l'utilizzazione degli impianti e la produttività, riducendo al contempo le proprie scorte e il costo annuo della manodopera.

(80)

Tuttavia, nonostante la crescita dei consumi, la sua quota di mercato è calata del 9 % nel periodo considerato. Inoltre, l'andamento dei suoi indicatori finanziari è stato negativo. La redditività è andata diminuendo costantemente. Anche l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato un andamento negativo. Questa evoluzione è dovuta al forte aumento dei costi delle materie prime, che ha inciso solo in parte sul prezzo di vendita del prodotto simile. L'aumento del prezzo di vendita non è stato tale da permettere all'industria comunitaria di mantenere il suo margine di profitto.

(81)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(82)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi sono stati esaminati anche altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da questi altri fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(83)

Il notevole incremento, pari al 37 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping registratosi tra il 2004 e il PI e della corrispondente quota di mercato comunitario, di 7 punti percentuali, nonché la notevole sottoquotazione constatata, compresa, nel PI, tra il 15 % e il 21 %, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, mentre i prezzi medi praticati dai produttori esportatori della RPC sono scesi del 6 %.

(84)

Questa politica dei prezzi sleale dovuta alle importazioni in regime di dumping provenienti dalla RPC ha avuto pertanto l'effetto di abbassare i prezzi sul mercato comunitario e di far perdere all'industria comunitaria quote di mercato per effetto delle importazioni in dumping. Per non perdere altre quote di mercato, l'industria comunitaria non ha potuto trasferire l'aumento dei prezzi dei fattori di produzione sui suoi clienti nella misura che sarebbe stata necessaria per poter continuare a registrare profitti.

(85)

Poiché è chiaramente dimostrato che l'afflusso di prodotti importati venduti a prezzi significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria è coinciso temporalmente con il calo della redditività dell'industria comunitaria e il peggioramento degli altri indicatori finanziari, si conclude provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.   Effetti dovuti ad altri fattori

a)   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC

(86)

In base alle statistiche di Eurostat, il principale paese terzo da cui provengono le importazioni di acido citrico è Israele. Tuttavia, la quota di mercato detenuta dalle importazioni originarie di Israele è limitata ed ha subito un calo nel periodo considerato, passando dal 5 % del 2004 al 3 % soltanto nel PI. Inoltre, i prezzi medi di queste importazioni risultano pari o addirittura superiori ai prezzi praticati dall'industria comunitaria nel periodo considerato.

Prezzo medio (EUR)

2004

2005

2006

PI

Israele

807

788

865

839

Indice (2004 = 100)

100

98

107

104

(87)

Oltre alle importazioni in provenienza da Israele, non ci sono state importazioni di grossi quantitativi da altri paesi. Sulla base delle constatazioni relative a tali importazioni, si può pertanto concludere in via provvisoria che le importazioni originarie di paesi diversi dalla RPC non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

b)   Aumento del prezzo delle materie prime a causa della riforma del mercato comunitario dello zucchero

(88)

Secondo le dichiarazioni di alcune parti interessate, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbe strettamente legato all'aumento del prezzo dello zucchero, utilizzato come materia prima principale per la produzione del prodotto simile, a causa della riforma del regime europeo dello zucchero e della conseguente abolizione delle restituzioni alla produzione concesse all'industria chimica.

(89)

Al riguardo si ricorda che un produttore comunitario utilizza come principale materia prima soprattutto melassi, mai soggetti a restituzioni alla produzione benché essi rientrino ufficialmente nell'ambito della politica agricola comune per quanto riguarda il settore dello zucchero.

(90)

L'inchiesta ha rivelato che, per quanto riguarda l'uso dello zucchero come materia prima, l'industria comunitaria è stata effettivamente autorizzata a ricevere restituzioni alla produzione nel quadro dell'organizzazione del mercato comune dello zucchero a titolo di aiuto per poter mantenere la sua competitività sul mercato mondiale. Le restituzioni alla produzione equivalgono alla differenza tra il prezzo d'intervento dell'UE per lo zucchero comunitario, previa detrazione del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale, comprensivo dell'importo forfettario corrispondente ai costi di avvicinamento per l'esportazione dello zucchero comunitario. In tal modo l'industria comunitaria è riuscita ad approvvigionarsi di zucchero ai prezzi praticati sul mercato mondiale.

(91)

La riforma di questo sistema nel luglio 2006 ha ridotto la protezione del settore saccarifero. Nel nuovo sistema, introdotto dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), l'industria chimica può negoziare liberamente le quantità ed i prezzi dello zucchero industriale con i produttori dello zucchero e i bieticoltori, il che significa che non si applica più in questo settore il metodo dei prezzi di riferimento e delle quote. Inoltre, l'industria comunitaria può anche acquistare determinate quantità di zucchero industriale sul mercato mondiale in franchigia. Infine, in mancanza di offerta di zucchero ad un prezzo corrispondente al prezzo mondiale dello zucchero, l'industria chimica sarebbe autorizzata a chiedere la concessione di restituzioni alla produzione. Tale diritto a restituzioni alla produzione, benché tuttora in vigore, non è stato applicato dal luglio 2006. Ciò sembra indicare in modo molto chiaro che erano disponibili quantità sufficienti di zucchero ai prezzi praticati sul mercato mondiale.

(92)

Inoltre, l'analisi ha dimostrato che, a seconda della ripartizione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto simile dall'industria comunitaria, dal gennaio al giugno 2006, lo zucchero rappresentava il 6 %-21 % (valore espresso in forma di percentuale per motivi di riservatezza) dei suoi costi di fabbricazione e che nel PI tale valore non ha registrato un aumento superiore a quello del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale.

(93)

L'inchiesta ha inoltre rivelato che la riforma del mercato dello zucchero non ha avuto un impatto considerevole sui costi dell'industria comunitaria.

(94)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che la riforma del mercato dello zucchero non ha contribuito al pregiudizio notevole arrecato all'industria comunitaria.

c)   Aumento dei prezzi dell'energia

(95)

Alcune parti interessate hanno argomentato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse determinato dall'aumento dei costi dell'energia.

(96)

A tale riguardo si osserva che la produzione di acido citrico è ad alto impiego di energia; il peso totale dei costi energetici nella produzione dell'acido citrico è quindi dell’ordine del 16 % (cfr. considerando 69). In realtà, durante il periodo considerato, il rialzo del costo dell'energia è stato relativamente modesto, come risulta dai costi di produzione.

(97)

In ogni caso, non è l'aumento del costo dell'energia in quanto tale che ha inciso negativamente sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, bensì l'incapacità di trasferire in misura adeguata tale incremento sui clienti a causa del calo dei prezzi conseguente ai considerevoli volumi di importazioni in dumping.

(98)

Inoltre, si è asserito che l'aumento dei prezzi dell'energia influirebbe indirettamente sulla produzione di acido citrico in quanto l'industria europea del settore farebbe concorrenza all'industria dei biocarburanti per quanto riguarda i carboidrati, che sono tra le sostanze utilizzate per la produzione di tale prodotto. Dal momento che la domanda di energia aumenta e quindi anche quella dei biocarburanti, i produttori di quest'ultimo comparto sarebbero in grado di pagare di più per tali carboidrati (ossia zucchero e melassi residui, glucosio). Ciò provocherebbe un rialzo dei costi di tali carboidrati per l'industria comunitaria. Tuttavia, come dimostrato dall'analisi dei costi di produzione dell'industria comunitaria, non si è registrato un aumento dei costi di fabbricazione dello zucchero o dei melassi che non fosse riconducibile all'aumento generale dello zucchero sul mercato mondiale (cfr. considerando 69 e 92). Pertanto, non si è potuto accertare alcun impatto indiretto dell'industria dei combustibili biologici sui produttori di acido citrico. Questo argomento è pertanto respinto.

(99)

Sulla base di quanto precede, si conclude in via provvisoria che le conseguenze dell'aumento dei costi energetici non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

d)   Intesa sui prezzi dell'industria comunitaria

(100)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che la perdita di quota di mercato per i produttori europei è stata autoinflitta a motivo del cartello dei prezzi dell'acido citrico (1991-1995) al quale avrebbero partecipato sia il denunziante che l'altro produttore europeo, a titolo della sua precedente proprietà. A causa delle pratiche lesive della concorrenza, il prezzo delle vendite sarebbe stato mantenuto artificiosamente elevato e avrebbe permesso ai produttori cinesi di fare il loro ingresso nel mercato. Un'analisi dei dati statistici dimostra che un forte impulso alle importazioni cinesi di acido citrico si è registrato tra il 1998 e il 1999 (64 %) e ancor di più tra il 2002 e il 2004 (137 %), ossia diversi anni dopo la fine del cartello.

(101)

Sulla base di quanto precede, si conclude in via provvisoria che le conseguenze delle pratiche anticoncorrenziali, alle quali ha partecipato l'industria comunitaria, non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

e)   Fluttuazioni monetarie

(102)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il deprezzamento del dollaro USA rispetto all'euro ha favorito le importazioni di acido citrico nella Comunità europea.

(103)

Tra il 2004 e la fine del PI il dollaro USA si è svalutato del 6,01 % rispetto all'euro. Né l'andamento dei prezzi dell'industria comunitaria né i volumi delle importazioni provenienti dai paesi interessati o da altri paesi terzi riflettono questo relativo rallentamento della svalutazione del dollaro rispetto all'euro.

(104)

Il ribasso del dollaro statunitense rispetto all'euro è quindi da considerarsi trascurabile e non può essere visto come una causa determinante della perdita di quote di mercato da parte dell'industria comunitaria.

(105)

Si ricorda inoltre che è compito dell’inchiesta stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria oppure se tale pregiudizio notevole sia riconducibile ad altri fattori. A questo proposito, per quanto riguarda i prezzi, l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base specifica che è necessario dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni in dumping causi pregiudizio. Si fa dunque riferimento ad una differenza di livello dei prezzi senza bisogno di analizzare i fattori che incidono su tale livello.

(106)

Tuttavia, anche tenendo conto della fluttuazione dei cambi dollaro USA/EUR tra il 2004 e il PI e supponendo che tutte le vendite all'esportazione verso la Comunità siano state realizzate nella valuta statunitense, il margine di sottoquotazione supererebbe ancora il 10 %.

(107)

Di conseguenza, si è provvisoriamente concluso che l’apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro non era tale da annullare il nesso di causalità tra il pregiudizio accertato e le importazioni interessate verso la Comunità; l'argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   Conclusione in merito al nesso di causalità

(108)

Per concludere, dall'analisi precedente emerge che nel periodo dell'inchiesta si è registrato un sostanziale incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie del paese interessato, parallelamente ad un notevole ribasso dei prezzi di vendita e ad un livello elevato di sottoquotazione durante lo stesso periodo. Tale aumento della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo ha coinciso con la diminuzione della quota di mercato dell’industria comunitaria e con una contrazione dei prezzi e un calo della redditività.

(109)

Inoltre, dall'esame degli altri fattori che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria comunitaria è emerso che nessuno di essi può aver avuto un impatto negativo rilevante.

(110)

In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni originarie del paese in questione hanno causato all'industria comunitaria un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(111)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni in merito al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che in questo caso particolare l'adozione di misure non sia nell'interesse della Comunità. A tal fine, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure su tutte le parti interessate.

1.   Interesse dell'industria comunitaria

(112)

Come indicato al considerando 10 l’industria comunitaria è costituita da due società, con impianti di produzione in Austria e Belgio, e da 500 a 600 dipendenti direttamente addetti alla produzione e alla vendita del prodotto simile e alle connesse attività amministrative. Se saranno istituite misure, si può prevedere che il calo dei prezzi sul mercato comunitario avrà fine e che i prezzi di vendita dell'industria comunitaria cominceranno a risalire, e di conseguenza che la sua situazione finanziaria migliorerà.

(113)

D'altro canto, se non dovessero essere istituite misure antidumping, è probabile che persisterà l'andamento negativo degli indicatori finanziari dell'industria comunitaria, in particolare della sua redditività. L'industria comunitaria continuerà a perdere in tal caso quota di mercato poiché non è in grado di allinearsi ai prezzi di mercato artificiosamente bassi fissati per le importazioni in provenienza dalla RPC. Pertanto, è probabile che ciò comporterà riduzioni della produzione e degli investimenti, chiusure di impianti di produzione e perdita di posti di lavoro nella Comunità.

(114)

A questo proposito occorre segnalare che dal 2004 tre produttori di acido citrico stabiliti nella Comunità hanno cessato l'attività.

(115)

In conclusione, l’istituzione di misure antidumping consentirà all’industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato.

2.   Interesse degli importatori indipendenti

(116)

Come si è detto al considerando 9, sono stati inviati questionari a un campione di quattro importatori, rappresentanti circa il 36 % delle importazioni comunitarie del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Uno degli importatori costituenti il campione non è stato in grado di fornire le informazioni richieste. Pertanto, non si è tenuto conto delle sue risposte al questionario. Le risposte fornite agli altri tre questionari sono state verificate sul posto.

(117)

La quota del fatturato totale delle attività di questi importatori rappresentata dall'acido citrico era molto esigua. In media, l'1 % circa delle attività di questi importatori ha potuto essere collegato alle importazioni di acido citrico dalla RPC, attività che sono tuttavia considerate importanti per completare la loro gamma di prodotti. Alcuni importatori acquistano il prodotto oggetto dell'inchiesta non soltanto nella RPC ma anche da altre fonti all'interno e all'esterno della Comunità, industria comunitaria inclusa. Il margine di profitto medio conseguito dagli importatori inclusi nel campione sul commercio di acido citrico è del 4,4 % circa.

(118)

Gli importatori comunitari sono contrari all'istituzione di misure. Gli importatori che hanno collaborato hanno sostenuto che l'istituzione di misure nuocerebbe seriamente alle loro operazioni, in quanto non potrebbero ripercuotere l'aumento dei prezzi sugli utilizzatori. A tale riguardo, l'imposizione di un dazio antidumping sulle importazioni originarie della RPC comporterà molto probabilmente una correzione verso l'alto dei prezzi di mercato. L'effetto dei dazi sarebbe quasi certamente compensato dai risultati globali ottenuti dagli importatori dal momento che l'acido citrico rappresenta soltanto una esigua frazione del loro volume d'affari totale. L'importante sottoquotazione riscontrata ancora dopo l'adeguamento dei prezzi cif frontiera comunitaria per tener conto dei costi successivi all'importazione porta a credere che non sia esclusa la possibilità di un aumento dei prezzi. È possibile infatti che gli importatori trasferiscano parte degli oneri fiscali a loro carico sulla clientela nel comparto alimentare. In ogni caso, data l'importanza limitata delle vendite del prodotto in esame nelle attività degli importatori e il margine di profitto attuale, sia complessivamente che relativamente alle sole vendite di acido citrico, si può prevedere che un dazio antidumping istituito in via provvisoria non inciderà in misura significativa sulla situazione finanziaria di questi operatori economici.

(119)

Inoltre, l'eventuale istituzione di dazi antidumping potrebbe condurre ad una situazione di mercato duopolistica nella Comunità che escluderebbe qualsiasi concorrenza da parte dei paesi terzi. Alcune parti interessate hanno espresso timori circa la capacità dei produttori europei di soddisfare la crescente domanda in Europa. L'inchiesta ha rivelato che, anche utilizzando appieno le sue capacità, l'industria comunitaria sarebbe riuscita a soddisfare soltanto il 75 % della domanda europea nel corso del PI. Va sottolineato a questo proposito che eventuali dazi antidumping non avrebbero fermato tutte le importazioni, bensì ripristinato condizioni di concorrenza equivalenti. Considerando anche la possibilità di importare il prodotto da altri paesi terzi, ad esempio Israele, si conclude in via provvisoria che l'offerta sarebbe in tal modo sufficiente a soddisfare la domanda comunitaria. Tuttavia, il livello delle importazioni in provenienza dalla RPC sarà esaminato in maniera approfondita dopo l'adozione di misure provvisorie al fine di analizzare la situazione dell'offerta sul mercato dell'UE.

(120)

Benché gli importatori/distributori siano contrari all’istituzione di misure, sulla base delle informazioni disponibili si può concludere che l’interesse dell’industria comunitaria di vedere neutralizzate le pratiche commerciali sleali e pregiudizievoli della RPC prevale sui potenziali vantaggi che essi potrebbero ricavare dalla non istituzione di misure antidumping.

3.   Interesse degli utilizzatori

(121)

Dieci utilizzatori hanno compilato il questionario, ma le loro risposte sono risultate incomplete. Nell'analisi non si è pertanto potuto tener conto interamente di tali risposte, anche se emerge chiaramente che l'acido citrico è utilizzato in numerose e diverse applicazioni, ma soltanto in quantità limitate. Un dazio antidumping non avrebbe pertanto effetti rilevanti sul costo totale di produzione. Soltanto un utilizzatore che ha collaborato ha osservato che l'imposizione di simili misure avrebbe un impatto importante sulle sue attività, senza tuttavia comprovare ulteriormente la sua affermazione.

(122)

Alla luce di quanto precede e considerata la scarsa collaborazione in genere, si può concludere che è improbabile che le misure proposte incideranno in misura sostanziale sulla situazione degli utilizzatori comunitari.

4.   Conclusione sull'interesse della Comunità

(123)

L'istituzione delle misure avrà prevedibilmente l'effetto di offrire all'industria comunitaria l'opportunità di riconquistare le quote di vendita e di mercato perdute e di migliorare la propria redditività. Considerata la situazione finanziaria sfavorevole dell'industria comunitaria, esiste il rischio reale che, in assenza di misure, l'industria comunitaria debba chiudere impianti di produzione e licenziare lavoratori. In generale, anche gli utilizzatori comunitari trarrebbero beneficio dall'istituzione di misure, dato che la fornitura di volumi sufficienti di acido citrico non sarebbe compromessa, mentre sarebbe contenuto l'aumento globale del prezzo d'acquisto del prodotto. Tenuto conto di quanto precede, si conclude provvisoriamente che, nel caso in oggetto, non esiste alcuna ragione imperativa per non istituire misure nell'interesse della Comunità.

G.   PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(124)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping aggravino ulteriormente il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(125)

Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Per calcolare l'ammontare del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovranno permettere all'industria comunitaria di realizzare un utile al lordo delle imposte pari a quello ragionevolmente realizzabile in condizioni normali di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping. A tale riguardo, è stato fissato un margine di utile mirato del 9 %, calcolato in base all'utile conseguito prima del drastico aumento delle importazioni di acido citrico in provenienza dalla RPC.

2.   Misure provvisorie

(126)

Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio al livello del margine più basso riscontrato (di dumping o di pregiudizio), conformemente al principio del dazio inferiore, che è comunque il margine di pregiudizio riscontrato.

(127)

Poiché il grado di cooperazione è stato assai elevato, si è ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio per le società che non hanno collaborato all'inchiesta al livello dell'aliquota più elevata imposta alle società che hanno collaborato. L'aliquota del dazio residuo è stata quindi fissata al 49,3 %.

(128)

Di conseguenza, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere i seguenti:

Esportatori inclusi nel campione

Dazio antidumping proposto

Anhui BBCA Biochemical Ltd Co. Ltd

42,2 %

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

13,2 %

RZBC Co.

43,2 %

RZBC (Juxian) Co. Ltd

43,2 %

TTCA Co., Ltd

49,3 %

Yixing Union Biochemical

38,8 %

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

43,2 %

Shanxi Ruicheng

43,2 %

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

43,2 %

Tutte le altre società

49,3 %

(129)

Le misure antidumping di cui sopra sono istituite provvisoriamente sotto forma di dazi ad valorem. Dal momento che la capacità di produzione dell'industria comunitaria potrebbe non bastare per soddisfare la domanda del mercato comunitario (cfr. considerando 119), il livello delle importazioni provenienti dalla RPC dopo l'istituzione dei dazi provvisori sarà esaminato in maniera approfondita. Qualora dovessero sorgere difficoltà nell'approvvigionamento di acido citrico del mercato comunitario, sarà valutata la possibilità di istituire misure di altro tipo.

3.   Disposizione finale

(130)

Nell'interesse di una buona amministrazione, è opportuno fissare un termine per consentire alle parti interessate che si sono fatte conoscere entro il termine stabilito nell'avviso di apertura di presentare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere di essere ascoltate. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive.

(131)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata per le società interessate durante l'inchiesta. Di conseguenza, tali aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dai soggetti di diritto citati. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all’aliquota del dazio applicabile a livello nazionale.

(132)

Le eventuali richieste di applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione, corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, derivanti da tale cambiamento della ragione sociale o dai suddetti cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato classificabili ai codici NC 2918 14 00 e ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150010) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd — No 73, Fengyuandadao Road, Bengbu City 233010, provincia di Anhui, RPC

42,2

A874

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd — West Side of Jincheng Bridge, Wuxi 214024, provincia di Jiangsu, RPC

13,2

A875

RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, provincia di Shandong, RPC

43,2

A876

RZBC (Juxian) Co. Ltd, West Wing, Chenyang North Road, Ju County provincia di Shandong, RPC,

43,2

A877

TTCA Co., Ltd. – West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, provincia di Shandong, RPC

49,3

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Industry Zone Yixing City 214203, provincia di Jiangsu, RPC

38,8

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, RPC

43,2

A880

Shanxi Ruicheng Yellow River Chemicals Co. Ltd, RPC

43,2

A881

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, RPC

43,2

A882

Tutte le altre società

49,3

A999

3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 205 del 4.9.2007, pag. 14.

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag.1).