30.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/9


REGOLAMENTO (CE) N. 473/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento dei codici NC di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono e dei miscugli contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nella nomenclatura combinata per il 2007, stabilita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione (3), sono stati modificati i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di alcuni prodotti.

(2)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2037/2000, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono e ai miscugli contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono, fa riferimento ad alcuni codici NC che erano stati modificati dal regolamento (CE) n. 1214/2007. Occorre pertanto adeguare il suddetto allegato. A causa del numero di modifiche da apportare, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’intero allegato.

(3)

Occorre dunque modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2037/2000.

(4)

Poiché il regolamento (CE) n. 1214/2007 è entrato in vigore il 1o gennaio 2008, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).

(3)  GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Gruppi, codici della nomenclatura combinata (1) e designazioni delle sostanze di cui agli allegati I e III

Gruppo

Codice NC

Designazione

Gruppo I

2903 41 00

Triclorofluorometano

2903 42 00

Diclorodifluorometano

2903 43 00

Triclorotrifluoroetani

2903 44 10

Diclorotetrafluoroetani

2903 44 90

Cloropentafluoroetano

Gruppo II

2903 45 10

Clorotrifluorometano

2903 45 15

Pentaclorofluoroetano

2903 45 20

Tetraclorodifluoroetani

2903 45 25

Eptaclorofluoropropani

2903 45 30

Esaclorodifluoropropani

2903 45 35

Pentaclorotrifluoropropani

2903 45 40

Tetraclorotetrafluoropropani

2903 45 45

Tricloropentafluoropropani

2903 45 50

Dicloroesafluoropropani

2903 45 55

Cloroeptafluoropropani

Gruppo III

2903 46 10

Bromoclorodifluorometano

2903 46 20

Bromotrifluorometano

2903 46 90

Dibromotetrafluoroetani

Gruppo IV

2903 14 00

Tetracloruro di carbonio

Gruppo V

2903 19 10

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

Gruppo VI

2903 39 11

Bromometano (bromuro di metile)

Gruppo VII

2903 49 30

Idrobromofluorometani, -etani o -propani

Gruppo VIII

2903 49 11

Clorodifluorometano (HCFC-22)

2903 49 15

1,1-dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)

2903 49 19

Altri idroclorofluorometani, -etani o -propani (HCFC)

Gruppo IX

ex 2903 49 80

Bromoclorometano

Miscugli

3824 71 00

Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

3824 72 00

Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

3824 73 00

Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

3824 74 00

Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)

3824 75 00

Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio

3824 76 00

Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

3824 77 00

Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano


(1)  L’indicazione “ex”prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna “designazione”.»