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17.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 426/2008 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1),
visto l’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio, del 25 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (2),
vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese (RPC) (il «prodotto in esame»), normalmente dichiarato con i codici NC 7325 10 50 , 7325 10 92 ed ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325 10 99 10). Visto il numero elevato di parti cooperanti è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi nel corso dell’inchiesta che ha portato all’imposizione delle misure. |
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(2) |
Alle imprese incluse nel campione sono state attribuite le aliquote di dazio stabilite durante l’inchiesta. Alle imprese non incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, è stato attribuito un dazio antidumping dello 0 %, che era stato determinato per l’unica impresa inclusa nel campione a cui era stato concesso il TEM. Alle imprese cooperanti non incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale («TI») ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, è stato attribuito un dazio medio ponderato del 28,6 %, che era stato determinato per le imprese incluse nel campione cui era stato concesso il TI. Un’aliquota di dazio nazionale del 47,8 % è stata istituita per tutte le altre imprese. |
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(3) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, i produttori esportatori cinesi che soddisfano le quattro condizioni stabilite nel medesimo articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento di cui al considerando 2 destinato alle imprese cooperanti non inserite nel campione (trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori). |
B. RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE
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(4) |
Nove imprese hanno chiesto di ottenere lo status di nuovo produttore esportatore. |
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(5) |
Per determinare se le imprese richiedenti ottemperassero alle condizioni per ottenere lo status di nuovo produttore esportatore di cui all’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005 è stato effettuato un esame individuale per verificare che ogni richiedente:
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(6) |
Poiché la quarta condizione implica che i richiedenti devono presentare una richiesta di TEM o TI, la Commissione ha inviato i relativi moduli a tutti i richiedenti cinesi. Tutte le imprese cinesi hanno chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. |
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(7) |
Per comodità di riferimento i criteri per beneficiare del TEM sono riportati qui di seguito in forma sintetica:
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(8) |
A tutti i richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto loro di presentare elementi di prova per dimostrare la conformità alle condizioni sopra indicate. |
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(9) |
Ai produttori esportatori che soddisfano tali condizioni può essere concessa, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, l’aliquota di dazio accordata alle imprese cooperanti non incluse nel campione. |
C. RISULTATI
Imprese che hanno presentato risposte incomplete
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(10) |
Un’impresa cinese che ha richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non ha risposto al questionario e un’impresa non ha risposto ad una lettera che chiedeva di fornire gli elementi mancanti nel questionario. Non essendo stato possibile verificare la conformità di tali imprese alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, la loro richiesta non è stata accolta. Le imprese sono state informate del fatto che la loro richiesta non sarebbe stata più presa in considerazione e, nonostante fosse stata offerta loro l’opportunità di presentare osservazioni, alla Commissione non ne è pervenuta alcuna. |
Imprese che hanno presentato risposte complete
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(11) |
Sette imprese hanno risposto completamente ai questionari. La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare l’ottemperanza o meno delle imprese richiedenti alla quarta condizione (TEM/TI) di cui all’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti sette imprese:
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(12) |
Per ognuna delle sette imprese visitate è stata verificata la conformità alle quattro condizioni di cui al considerando 5. |
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(13) |
Per due produttori esportatori cinesi, Maikesaier e Yuehai, dopo aver esaminato le informazioni presentate, è stato concluso che gli elementi di prova forniti erano sufficienti a dimostrare il rispetto delle quattro condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005 e, per quanto riguarda l’ultima condizione, la conformità alle cinque condizioni per il TEM. Quindi a questi due produttori, in quanto imprese cooperanti non incluse nel campione, può essere concessa l’aliquota di dazio media ponderata attribuita alle imprese cui è stato concesso il TEM (ovvero 0 %) conformemente all’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, e il loro nome può essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafo 2 di tale regolamento. |
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(14) |
Quattro produttori esportatori cinesi, Norlong, XianXian, Yan Yuan e Loiselet hanno fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare il rispetto delle quattro condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005. Tuttavia, per quanto riguarda l’ultima condizione, non hanno potuto dimostrare il rispetto delle condizioni necessarie per la concessione del TEM. |
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(15) |
Per Norlong è risultato che aveva ricevuto un rimborso pubblico sostanziale dei diritti d’utilizzo del suolo, di conseguenza non è stata considerata soddisfatta la condizione 3 per ottenere il TEM. Inoltre, visto che la condizione 3 non poteva essere soddisfatta, non è stato possibile trarre una conclusione definitiva in merito alla condizione 1. Tuttavia, non sono stati riscontrati elementi indicanti il non rispetto delle cinque condizioni per il TI. |
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(16) |
Per la XianXian è risultato che non soddisfaceva le condizioni 1, 2 e 3 per il TEM. L’impresa non ha fornito prove sufficienti per dimostrare che operava in condizioni di economia di mercato e che i suoi costi riflettevano valori di mercato. Inoltre, è risultato che l’impresa non aveva un insieme chiaro di standard contabili sottoposto a revisione contabile in linea con i principi contabili internazionali. Infine, è stato dimostrato che l’impresa aveva ottenuto contratti di affitto del suolo a prezzi inusitatamente bassi sia in termini assoluti che relativi. |
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(17) |
Per quanto riguarda la Yan Yuan è risultato che non soddisfaceva la condizione 2 per il TEM. La contabilità del 2006 dell’impresa non era stata sottoposta a revisione contabile, contrariamente alla legge cinese e ai principi contabili internazionali; anche altre irregolarità contabili sono state scoperte come il fatto che le materie prime venivano acquistate da privati senza emissione di fattura. |
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(18) |
Per la Loiselet è stato concluso che non soddisfaceva le condizioni 2 e 3 per il TEM. In particolare è stato determinato che la maggior parte dei beni principali dell’impresa non appariva nella sua contabilità. Inoltre, non sarebbe stato rispettato il contratto di affitto per il terreno e gli edifici dell’impianto. |
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(19) |
Viste le conclusioni sulle pratiche contabili delle imprese XianXian, Yan Yuan e Loiselet, non si può concludere che i loro prezzi all’esportazione siano sufficientemente affidabili per essere usati in un calcolo del margine di dumping individuale; quindi non è possibile determinare se tali imprese soddisfano la seconda condizione per il TI. Tutte le altre condizioni per il TI sono rispettate. Tuttavia, tenendo conto del fatto che se queste tre imprese fossero incluse nel dazio medio ponderato del 28,6 % attribuito alle imprese partecipanti al campionamento cui è stato concesso il TI nell’inchiesta iniziale i loro prezzi all’esportazione non sarebbero utilizzati per calcolare il margine di dumping, nel contesto del presente esame si conclude che a tali imprese può essere concesso lo stesso trattamento applicato alle imprese che beneficiano del dazio medio ponderato. |
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(20) |
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, alle imprese Norlong, XianXian, Yan Yuan e Loiselet può quindi essere attribuita l’aliquota di dazio media ponderata destinata alle imprese cui è stato concesso il TI applicabile alle imprese cooperanti non incluse nel campione (ovvero 28,6 %) e il loro nome può essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori di cui all’articolo 1, paragrafo 2 di tale regolamento. |
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(21) |
Si è concluso che Wuxing non ha fornito elementi di prova sufficienti per dimostrare di essere il produttore del prodotto in esame esportato nella CE. Questo produttore non ha soddisfatto la terza condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, e quindi è stata respinta la sua richiesta di status di nuovo produttore esportatore. |
D. MODIFICA DELL’ELENCO DELLE IMPRESE CHE BENEFICIANO DI ALIQUOTE DI DAZIO INDIVIDUALI
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(22) |
Tenendo conto dei risultati dell’inchiesta di cui al considerando 13, si conclude che le imprese Maikesaier e Yuehai vanno aggiunte all’elenco di imprese individuali di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1212/2005 con un’aliquota di dazio pari allo 0 %. |
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(23) |
In base ai risultati dell’inchiesta di cui ai considerando da 14 a 20, si conclude che le imprese Norlong, XianXian, Yan Yuan e Loiselet vanno aggiunte all’elenco di imprese individuali di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1212/2005 con un’aliquota di dazio pari a 28,6 %. |
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(24) |
Tenendo conto dei risultati dell’inchiesta di cui al considerando 21, non è possibile concedere lo status di nuovo produttore esportatore alla ditta Wuxing, che deve quindi rimanere soggetta al dazio residuo del 47,8 % conformemente all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1212/2005. |
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(25) |
Tutti i richiedenti e l’industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Dopo aver ricevuto le informazioni in questione le imprese Norlong, XianXian e Loiselet hanno presentato le proprie osservazioni, tuttavia non sono state fornite elementi aggiuntivi che consentivano di modificare le conclusioni per tali imprese, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1212/2005è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati nella Repubblica popolare cinese dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:
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Impresa |
Dazio antidumping (%) |
Codice addizionale TARIC |
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0 |
A675 |
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0 |
A676 |
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0 |
A677 |
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0 |
A678 |
|||
|
0 |
A679 |
|||
|
0 |
A867 |
|||
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0 |
A868 |
|||
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18,6 |
A680 |
|||
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28,6 |
A681 |
|||
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28,6 |
A682 |
|||
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28,6 |
A869 |
|||
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28,6 |
A870 |
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28,6 |
A871 |
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|
28,6 |
A872 |
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31,8 |
A683 |
|||
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37,9 |
A684 |
|||
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Tutte le altre imprese |
47,8 |
A999 » |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BAJUK
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 3).
(3) I principi contabili internazionali si riferiscono a tutte le norme internazionali di contabilità riconosciute, tra cui l’US GAAP e i lavori dell’International Accounting Standard Committee Foundation («IASCF») eseguiti dall’International Accounting Standards Board («IASB»), l’International Accounting Standard Board Framework («IASBF»), l’International Accounting Standard («IAS»), l’International Financial Reporting Standards («IFRS») e l’International Financial Reporting Interpretations Committee publications («IFRIC»).