1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/22


REGOLAMENTO (CE) N. 394/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio di determinati animali di specie ricettive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11, 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (2) stabilisce norme per la lotta, il controllo, la sorveglianza e le restrizioni dei movimenti di animali, per quanto concerne la febbre catarrale, nelle e dalle zone soggette a restrizioni. Esso stabilisce altresì le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita applicabili ai movimenti di animali ricettivi, al loro sperma, ai loro ovuli e ai loro embrioni, di cui alla direttiva 2000/75/CE.

(2)

Negli scorsi mesi, l'esperienza ha dimostrato che in alcuni Stati membri l'efficacia delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1266/2007 dirette a proteggere gli animali dagli attacchi di vettori può essere compromessa da una serie di fattori, tra cui la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi.

(3)

Tenuto conto di queste circostanze e in attesa di una loro ulteriore valutazione scientifica, è opportuno autorizzare gli Stati membri di destinazione, in cui l'introduzione di animali non immuni in tali circostanze potrebbe costituire un rischio per la sanità animale, a disporre che i movimenti di animali non immuni siano subordinati a condizioni supplementari giustificate sulla base di una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche in cui gli animali sono introdotti. Tali condizioni supplementari devono essere limitate a quanto è necessario per assicurare una protezione efficace contro gli attacchi dei vettori.

(4)

Il confinamento degli animali in luoghi protetti dai vettori è una misura che è possibile applicare ed è efficace per proteggere gli animali giovani dagli attacchi dei vettori, purché sia effettuato in determinate condizioni. Pertanto, gli Stati membri di destinazione devono essere autorizzati a imporre il rispetto di tali condizioni in relazione all'introduzione di animali giovani non immuni che non possono essere vaccinati. Poiché disposizioni in tal senso hanno effetti sugli scambi intracomunitari, l'intenzione di applicare tali condizioni supplementari deve essere comunicata alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni dimostranti che esse sono giustificate.

(5)

La Commissione ha chiesto il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le disposizioni del presente regolamento potranno essere riesaminate tenendo conto di tale parere nonché delle conoscenze e dell'esperienza che saranno acquisite. Pertanto, il periodo transitorio deve essere limitato al 31 dicembre 2008.

(6)

I punti 6 e 7 dell'allegato III, sezione A del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabiliscono le condizioni per l'esenzione degli animali naturalmente immuni dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE. Risulta da esperimenti che nel caso della febbre catarrale la durata della protezione post-infezione è considerevole. Pertanto, gli animali infettati per via naturale sono immuni per un lungo periodo dopo l'infezione ad opera di questo particolare sierotipo. L'individuazione di una risposta immunitaria al virus della febbre catarrale in animali non vaccinati rivela una precedente infezione. Tuttavia, la protezione può variare secondo la razza dell'animale, il ceppo virale e le caratteristiche individuali dell'animale. Di conseguenza, la conferma della persistenza della risposta dell'anticorpo mediante due test sierologici, il primo effettuato tra 60 e 360 giorni prima del movimento e il secondo sette giorni prima del movimento, può fornire una garanzia supplementare del fatto che tali animali sono immuni e i loro movimenti possono quindi avvenire in condizioni di sicurezza.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

1)

nel capo 4 è inserito l'articolo 9 bis seguente:

«Articolo 9 bis

Disposizioni transitorie

1.   Fino al 31 dicembre 2008, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche dell'introduzione degli animali, gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e che soddisfano almeno una delle condizioni di cui ai punti da 1 a 4 dell'allegato III, sezione A, ma non soddisfano le condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'allegato III, sezione A, soddisfino le condizioni seguenti:

a)

gli animali devono essere di età inferiore a 90 giorni;

b)

gli animali devono essere confinati fin dalla nascita in un luogo protetto dai vettori;

c)

i test di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'allegato III, sezione A, devono essere stati eseguiti su campioni prelevati al più presto sette giorni prima della data del movimento.

2.   Se uno Stato membro intende applicare le condizioni supplementari di cui al paragrafo 1, lo comunica preventivamente alla Commissione.

Esso fornisce alla Commissione tutte le informazioni che giustificano l'applicazione di tali condizioni supplementari, tenendo conto della sua situazione entomologica ed epidemiologica, in particolare per quanto riguarda le specie vettore e il sierotipo virale interessati, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti ricettivi.

Se la Commissione non si oppone all'applicazione delle condizioni supplementari entro sette giorni dalla data della notifica, lo Stato membro è autorizzato ad applicarle immediatamente. Esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri.

3.   La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti l'applicazione di condizioni supplementari ai sensi del paragrafo 2.»;

2)

nell'allegato III la sezione A è modificata come segue:

a)

il punto 6, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

sono stati sottoposti a due test sierologici secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo del virus della febbre catarrale, con risultati positivi; il primo test è effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento, il secondo è effettuato su campioni prelevati al più presto sette giorni prima della data del movimento; oppure»

b)

al punto 7, la frase introduttiva e la lettera a), sono sostituite dal testo seguente:

«Gli animali non sono mai stati vaccinati contro il virus della febbre catarrale e sono stati sottoposti, con risultati positivi, a due test sierologici adeguati, secondo il manuale dell’UIE sugli animali terrestri, al fine di rilevare anticorpi specifici di tutti i sierotipi del virus della febbre catarrale presenti o potenzialmente presenti nell’area geografica d’origine epidemiologicamente rilevante, e

a)

il primo test è effettuato su campioni prelevati tra 60 e 360 giorni prima della data del movimento, il secondo è effettuato su campioni prelevati al più presto sette giorni prima della data del movimento; oppure».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37. Regolameno modificato dal regolamento (CE) n. 289/2008 (GU L 89 dell'1.4.2008, pag. 3).