1.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 117/20


REGOLAMENTO (CE) N. 393/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

relativo all'autorizzazione dell'astaxantina dimetildisuccinato come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti nell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l'autorizzazione del preparato astaxantina dimetildisuccinato come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote, da classificare nella categoria degli «additivi organolettici».

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 ottobre 2007 che l'astaxantina dimetildisuccinato non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente (2). Inoltre, ha concluso che l'astaxantina dimetildisuccinato non presenta alcun altro rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere viene inoltre esaminata la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego del preparato specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «a) ii). Coloranti; sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi intitolato «On the safety and efficacy of Carophyll® Stay-Pink (astaxanthin dimethyldisuccinate) as a feed additive for salmon and trout [Sicurezza ed efficacia di Carophyll® Stay-Pink (astaxantina dimetildisuccinato) come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote]». Adottato il 17 ottobre 2007. The EFSA Journal (2007) 574, pagg. 1-25.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: a) ii) Coloranti; sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale

2 a ii) 165

Astaxantina dimetildisuccinato

 

Sostanza attiva:

 

Astaxantina dimetildisuccinato

(C50H64O10, CAS n.: 578006-46-9)

 

Astaxantina dimetildisuccinato > 96 %

 

Altri carotenoidi < 4 %

 

Composizione dell'additivo:

Formulata in una matrice organica

 

Criteri di purezza:

 

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg di additivo

 

Diclorometano: ≤ 600 mg/kg di additivo

 

Metodi analitici

Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) abbinata a una rivelazione nell'ultravioletto (UV) (1)

Salmoni e trote

138

1)

Utilizzo consentito a partire dall'età di 6 mesi o da un peso di 50 g.

2)

Per l'impiego nei mangimi per pesci, l'additivo deve essere un formulato, adeguatamente stabilizzato con antiossidanti autorizzati. Se nella formulazione è stata utilizzata etossichina, il relativo contenuto deve essere indicato nell'etichetta.

3)

Se l'astaxantina dimetildisuccinato è mescolata con cantaxantina e altre fonti di astaxantina, la concentrazione totale della miscela non deve superare 100 mg di equivalenti di astaxantina (2)/kg nel mangime per pesci completo.

21 maggio 2018


(1)  Ulteriori informazioni sui metodi analitici sono disponibili sul sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

(2)  1,38 mg di astaxantina dimetildisuccinato equivalgono a 1 mg di astaxantina.