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26.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/87 |
REGOLAMENTO (CE) N. 379/2008 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2008
che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
La sezione 3 del capo III del regolamento (CE) n. 1282/2006 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2008/2009 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006, e presentate per il periodo 1o luglio 2008-30 giugno 2009 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:
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0,699913, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1282/2006, |
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0,292810, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1282/2006. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7).