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26.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/85 |
REGOLAMENTO (CE) N. 378/2008 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2008
relativo al rilascio dei titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo di aprile 2008 dal regolamento (CE) n. 327/98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (3) considerando quanto segue:
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, a norma dell'allegato IX del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione (4) che apre un sottoperiodo specifico nel febbraio 2008, per il contingente tariffario di importazione di riso lavorato e semilavorato originario degli Stati Uniti d'America. |
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(2) |
Per i contingenti di riso originario della Tailandia, d'Australia e di origini diverse da Tailandia, Australia e Stati Uniti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il secondo sottoperiodo è il mese di aprile. Per il contingente di riso originario degli Stati Uniti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il terzo sottoperiodo è il mese di aprile. |
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(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2008 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione. |
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(4) |
Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4128 — 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2008 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98 riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
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(5) |
Occorre quindi fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4130 contemplati dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130, contemplati dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo contingentale successivo, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1785/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o settembre 2008.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 49).
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di aprile 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:
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Origine |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di aprile 2008 |
Quantitativi disponibili per il sottoperiodo del mese di luglio 2008 (in kg) |
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Stati Uniti d'America |
09.4127 |
90,214372 % |
5 076 005 |
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Thailandia |
09.4128 |
— (2) |
7 157 037 |
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Australia |
09.4129 |
— (2) |
874 500 |
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Altre origini |
09.4130 |
1,204963 % |
0 |
(1) Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
(2) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: tutte le domande possono quindi essere accolte.