7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 121/1


REGOLAMENTO (CE) N. 361/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di semplificare il contesto normativo della politica agricola comune (PAC), il regolamento (CE) n. 1234/2007 («regolamento unico OCM») (1) ha abrogato e sostituito con un unico atto giuridico tutti i regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti o gruppi di prodotti agricoli, adottati dal Consiglio sin dagli inizi della PAC.

(2)

Come indicato al considerando 7 del regolamento unico OCM, tale semplificazione non era intesa a rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell'ambito della PAC. Pertanto, il regolamento unico non ha la pretesa di introdurre nuovi strumenti o misure, ma rispecchia le decisioni politiche prese fino al momento in cui la relativa proposta è stata presentata dalla Commissione.

(3)

Parallelamente alle discussioni che hanno portato all'adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha anche discusso e adottato una serie di decisioni politiche concernenti vari settori, in particolare quelli dello zucchero, delle sementi, del latte e prodotti lattiero-caseari.

(4)

Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), è stato modificato essenzialmente nell'intento di conseguire l'equilibrio strutturale del mercato in questione. Le modifiche sono state adottate e pubblicate poco tempo prima della pubblicazione del regolamento unico OCM.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (3), è stato modificato contemporaneamente all'adozione del regolamento unico OCM. Tale modifica sopprime la possibilità per la Finlandia di concedere aiuti nazionali per le sementi e le sementi di cereali e, per consentire agli agricoltori finlandesi di prepararsi a questa nuova situazione, prevede un ultimo periodo transitorio durante il quale la Finlandia può ancora concedere aiuti alla produzione di sementi e di sementi di cereali, ad eccezione delle sementi di fleolo.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), è stato modificato poco prima dell'adozione del regolamento unico OCM. In particolare, sono stati modificati i regimi di intervento pubblico e di ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere, è stata abolita la possibilità di acquisto di burro a prezzi ridotti da parte delle forze armate ed è stato introdotto un aiuto forfettario per tutte le categorie di latte distribuito agli allievi delle scuole.

Inoltre, contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1255/1999, è stato modificato anche il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (5), autorizzando la commercializzazione come latte alimentare di prodotti aventi un tenore di materia grassa diverso da quelli precedentemente contemplati dallo stesso regolamento.

(7)

Tali modifiche devono essere recepite nel regolamento unico OCM, onde garantire che le nuove decisioni politiche siano mantenute a partire dall'entrata in applicazione del regolamento unico nei rispettivi settori.

(8)

Parallelamente alle discussioni che hanno portato all'adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha anche discusso e adottato una riforma politica dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, tradottasi nell'adozione del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo (6). Come illustrato nel considerando 8 del regolamento unico OCM, sono state incorporate sin dall'inizio in questo regolamento solo le disposizioni dei due settori summenzionati che non erano interessate da una riforma della politica comunitaria, mentre le disposizioni sostanziali soggette a modificazioni politiche dovevano essere incorporate nel regolamento unico OCM una volta che fossero state messe in atto le rispettive riforme. Poiché ciò si è verificato nel frattempo, i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati dovrebbero ora essere pienamente integrati nel regolamento unico OCM mediante il recepimento, in quest'ultimo regolamento, delle decisioni politiche relative all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di questi due settori, che formano oggetto del regolamento (CE) n. 1182/2007.

(9)

Il regolamento (CE) n. 700/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi (7), ha introdotto nuove norme di commercializzazione per i prodotti in questione. Lo scopo del regolamento unico OCM era di accorpare in un unico quadro giuridico tutte le norme vigenti nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati, sostituendo l'impostazione settoriale con una orizzontale. Poiché il regolamento unico OCM contiene norme di commercializzazione relative a vari settori, è opportuno inserirvi anche le nuove norme di commercializzazione di cui al regolamento (CE) n. 700/2007.

(10)

L'inserimento di tali disposizioni nel regolamento unico OCM dovrebbe seguire la medesima impostazione adottata per il regolamento unico OCM ai tempi della sua adozione, in particolare non dovrà rimettere in discussione né le decisioni politiche prese al momento dell'adozione di tali disposizioni da parte del Consiglio, né la motivazione di tali decisioni politiche espresse nei considerando dei regolamenti rispettivi.

(11)

É opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento unico OCM.

(12)

Le modifiche dovrebbero applicarsi a partire dalle stesse date in cui il regolamento unico OCM si applica ai vari settori interessati, come disposto all'articolo 204, paragrafo 2. Per i settori delle sementi, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari, l'articolo 204, paragrafo 2, fissa al 1o luglio 2008 la data di applicazione del regolamento unico OCM. Anche il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi a questi settori con effetto al 1o luglio 2008.

(13)

Per quanto riguarda le poche disposizioni già presenti nel regolamento unico OCM relative al settore ortofrutticolo, esse si applicano, ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 2, a partire dal 1o gennaio 2008. Le rispettive modifiche previste nel presente regolamento potrebbero quindi entrare in applicazione a partire dalla stessa data di quelle relative ai settori delle sementi, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari, vale a dire a partire dal 1o luglio 2008.

(14)

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1152/2007, alcune delle modifiche introdotte da questo regolamento nel settore lattiero-caseario si applicano solo a partire dal 1o settembre 2008. È opportuno quindi prevedere la stessa data di applicazione per le modifiche in questione nell'ambito del presente regolamento.

(15)

Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) del regolamento unico OCM, quest'ultimo si applica al settore dello zucchero a partire dal 1o ottobre 2008. Le disposizioni previste dal presente regolamento relative a tale settore dovrebbero quindi applicarsi anch'esse a partire dal 1o ottobre 2008.

(16)

I seguenti regolamenti relativi al settore dei prodotti ortofrutticoli sono obsoleti e dovrebbero quindi, ai fini della certezza del diritto, essere abrogati: regolamento (CEE) n. 449/69 del Consiglio, dell'11 marzo 1969, relativo al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli (8), regolamento (CEE) n. 1467/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari del Marocco (9), regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (10), regolamento (CEE) n. 2093/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo alle norme generali di applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69 che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (11), regolamento (CEE) n. 846/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a disposizioni speciali per l'assegnazione delle operazioni di trasformazione dei pomodori che sono stati oggetto d'intervento (12), regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni degli agrumi originari di Cipro (13), regolamento (CEE) n. 155/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativo alle importazioni degli agrumi originari del Libano (14), regolamento (CEE) n. 1627/75 del Consiglio, del 26 giugno 1975, relativo alle importazioni di limoni freschi originari d'Israele (15), regolamento (CEE) n. 794/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che definisce nuove misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (16), regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (17), regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (18), regolamento (CEE) n. 40/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che fissa, per i cavolfiori e mele, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto applicabili in Grecia (19), regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (20), regolamento (CEE) n. 1603/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che prevede misure speciali di smercio per le uve secche e i fichi secchi del raccolto 1981 detenuti dagli organismi di ammasso (21), regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube (22), regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo (23), regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia (24), regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (25), regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse (26), regolamento (CEE) n. 742/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che abolisce il meccanismo di compensazione per gli ortofrutticoli applicabile negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri (27), regolamento (CEE) n. 746/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo alla concessione dell'aiuto destinato a promuovere la costituzione e a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori previste dai regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 1360/78 in Portogallo (28), regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche (29), regolamento (CE) n. 2241/2001 del Consiglio, del 15 novembre 2001, che modifica il dazio autonomo della tariffa doganale comune applicabile all'aglio del codice NC 0703 20 00 (30), regolamento (CE) n. 545/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole (31),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1)

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Al settore vitivinicolo si applica unicamente l'articolo 195 del presente regolamento.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Il capo II della parte IV si applica alle patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701.»;

2)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati.»;

3)

la lettera c) dell'articolo 6, paragrafo 2, è soppressa;

4)

l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;»;

5)

l'articolo 10, paragrafo 1, lettera f) è sostituito dal seguente:

«f)

latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte con il metodo spray in un'impresa riconosciuta della Comunità, avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34 % della materia secca sgrassata.»;

6)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Burro

1.   L'intervento pubblico per il burro è aperto dal 1o marzo al 31 agosto.

2.   La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al paragrafo 1 superano le 30 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti all'intervento possono essere effettuati mediante gara, in base ai disciplinari definiti dalla Commissione.»;

7)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Burro

Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all'articolo 15, paragrafo 2, il prezzo di intervento per il burro è pari al 90 % del prezzo di riferimento.»;

8)

l'articolo 23, secondo comma è soppresso;

9)

l'articolo 26 è modificato come segue:

a)

la lettera a), punto ii) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«ii)

all'esportazione tal quale o previa trasformazione in uno dei prodotti di cui all'allegato I del trattato o in una delle merci di cui all'allegato XX, parte III, del presente regolamento; oppure»;

b)

alla lettera a), del paragrafo 2 è aggiunto il punto seguente:

«iii)

agli usi industriali di cui all'articolo 62.»;

10)

l'articolo 28, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

per:

i)

burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

ii)

burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % e un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %.»;

11)

l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Condizioni e importo dell'aiuto per il burro

La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per il burro in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'aliquota dell'aiuto può essere maggiorata.»;

12)

l'articolo 31 è modificato come segue:

a)

la lettera d) del paragrafo 1 è soppressa;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione fissa l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui al paragrafo 1 anticipatamente o mediante gara.

Per i formaggi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'importo dell'aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e tenendo conto dell'equilibrio che occorre mantenere tra i formaggi che fruiscono dell'aiuto ed altri formaggi immessi sul mercato.»;

13)

l'articolo 35 è soppresso;

14)

l'articolo 50, paragrafi 5 e 6 è sostituito dal seguente:

«5.   Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, in base al coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

6.   Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.»;

15)

l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Ritiro di zucchero dal mercato

1.   Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la Commissione può decidere di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota che superano la soglia calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente che la Commissione fissa, entro il 16 marzo della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato. Per la campagna 2008/2009, tale coefficiente è applicato alla quota, dopo le rinunce a norma del regolamento (CE) n. 320/2006, assegnata al più tardi il 15 marzo 2008.

In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare o, qualora non sia stata presa una decisione ai sensi del primo comma, di fissare un coefficiente.

3.   Le imprese detentrici di quote hanno l'obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all'inizio della campagna successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato, la Commissione può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell'isoglucosio ritirato come:

a)

zucchero eccedente o isoglucosio eccedente atto a diventare zucchero industriale o isoglucosio industriale; oppure

b)

una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

4.   Se l'offerta di zucchero nella Comunità è inadeguata, la Commissione può decidere che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.

5.   Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo di tale campagna.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 49 sul prezzo minimo.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro a norma del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.»;

16)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 52 bis

Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010

1.   In deroga all'articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento, per gli Stati membri in cui la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, il coefficiente per le campagne 2008/2009 e 2009/2010 è fissato in applicazione dell'allegato VII quater del presente regolamento.

2.   L'impresa che rinuncia, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 320/2006, a partire dalla campagna di commercializzazione successiva, all'intera quota che le è stata assegnata non è soggetta, su sua richiesta, all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento. Tale richiesta deve essere presentata prima della fine della campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro.»;

17)

l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Articolo 59

Gestione delle quote

1.   La Commissione adegua le quote fissate nell'allegato VI entro il 30 aprile 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 28 febbraio 2009 e 2010 rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 58 del presente regolamento, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006.

2.   Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide, entro il 28 febbraio 2010, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri di mercato nelle campagne di commercializzazione 2010/2011 e successive. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota di ciascuna impresa.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, per gli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale è fissata in applicazione dell'allegato VII bis del presente regolamento. Questi Stati membri adeguano la percentuale conformemente all'allegato VII ter del presente regolamento per ogni impresa stabilita nel loro territorio detentrice di una quota.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.»;

18)

l'articolo 60 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 60

Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote»

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e successive ad un'impresa stabilita nel suo territorio, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006. In questo contesto gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, in caso di applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri adeguano la quota di zucchero assegnata all'impresa interessata applicando la riduzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo nei limiti della percentuale fissata al paragrafo 1 del presente articolo.»;

19)

l'articolo 64, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

lo zucchero e l'isoglucosio ritirati dal mercato a norma degli articoli 52 e 52 bis e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 52, paragrafo 3.»;

20)

l'articolo 101, lettere da b) ad e) è sostituito dal seguente:

«b)

da parte di fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;

c)

da parte di fabbricanti di altri prodotti alimentari che devono essere stabiliti dalla Commissione;

d)

per il consumo diretto di burro concentrato.»;

21)

l'articolo 102, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto in questione.»;

22)

nella parte II, titolo I, capo IV, è inserita la seguente sezione:

«Sezione IV bis

Aiuti nel settore ortofrutticolo

Sottosezione I

Gruppi di produttori

Articolo 103 bis

Aiuti ai gruppi di produttori

1.   Durante il periodo transitorio accordato a norma dell'articolo 125 sexies gli Stati membri possono concedere ai gruppi di produttori del settore ortofrutticolo, costituite allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori:

a)

aiuti intesi ad incentivarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo;

b)

aiuti, erogati direttamente o tramite enti creditizi, destinati a finanziare una parte degli investimenti necessari per ottenere il riconoscimento e in quanto tali indicati nel piano di riconoscimento di cui all'articolo 125 sexies, paragrafo 1, terzo comma.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono rimborsati dalla Comunità secondo disposizioni adottate dalla Commissione in merito al finanziamento delle suddette misure, compresi i limiti minimi e massimi degli aiuti ed il tasso di cofinanziamento comunitario.

3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono determinati, per ciascuna associazione di produttori, sulla base della produzione commercializzata e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno:

a)

al 10 %, 10 %, 8 %, 6 % e 4 %, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data; e

b)

al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 %, rispettivamente, del valore della produzione commercializzata nelle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o nelle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (32).

Detti tassi percentuali possono essere ridotti in relazione al valore della produzione commercializzata eccedente una determinata soglia. Agli aiuti da versare, in un dato anno, ad un'associazione di produttori può essere applicato un massimale.

Sottosezione II

Fondi di esercizio e programmi operativi

Articolo 103 ter

Fondi di esercizio

1.   Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a)

con contributi finanziari degli aderenti o dell'organizzazione stessa;

b)

con un aiuto finanziario comunitario che può essere concesso alle organizzazioni di produttori.

2.   Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103 octies.

Articolo 103 quater

Programmi operativi

1.   I programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o più degli obiettivi di cui all'articolo 122, lettera c), o dei seguenti obiettivi:

a)

pianificazione della produzione;

b)

miglioramento della qualità dei prodotti;

c)

incremento del valore commerciale dei prodotti;

d)

promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

e)

misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;

f)

prevenzione e gestione delle crisi.

2.   La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell'evitare e nell'affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e, in tale contesto, prevedono le seguenti misure:

a)

ritiro dal mercato;

b)

raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

c)

promozione e comunicazione;

d)

iniziative di formazione;

e)

assicurazione del raccolto;

f)

sostegno a fronte delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni di investimento.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 103 quinquies. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità escludendo l'altra.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali; oppure

b)

almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (33).

Qualora almeno l'80 % degli aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un'azione ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

4.   Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire dal 1o gennaio 2011.

5.   Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l'ambiente da tali pressioni.

Articolo 103 quinquies

Aiuto finanziario comunitario

1.   L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

2.   L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3.   Su richiesta di un'organizzazione di produttori, la percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a)

è presentato da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali;

b)

è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;

c)

riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (34), fino al 31 dicembre 2008, ed ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (35), a partire dal 1o gennaio 2009;

d)

è presentato da un'organizzazione di produttori di uno degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, per azioni da realizzarsi entro la fine del 2013;

e)

è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;

f)

è il primo programma operativo ad essere presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

g)

è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;

h)

è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche della Comunità;

i)

copre unicamente il sostegno specifico ad azioni intese alla promozione del consumo di ortofrutticoli mirate agli allievi delle scuole.

4.   La percentuale di cui al paragrafo 1, è portata al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

a)

distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

b)

distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

Articolo 103 sexies

Aiuto finanziario nazionale

1.   Per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio. Nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al primo comma può essere rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato.

2.   In deroga all'articolo 180 del presente regolamento, all'aiuto finanziario nazionale autorizzato ai sensi del paragrafo 1 non si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Articolo 103 septies

Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi

1.   Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle azioni di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi quelli relativi alla complementarietà, alla coerenza e alla conformità di cui all'articolo 5 di detto regolamento.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (36). Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti obiettivi.

2.   Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia comprende i seguenti elementi:

a)

analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;

b)

giustificazione delle priorità adottate;

c)

obiettivi e strumenti dei programmi operativi, indicatori di rendimento;

d)

valutazione dei programmi operativi;

e)

obblighi di notifica a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Articolo 103 octies

Approvazione dei programmi operativi

1.   I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la modifica in conformità alle disposizioni della presente sottosezione.

2.   Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell'anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l'anno successivo.

3.   Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori l'importo indicativo dell'aiuto finanziario comunitario, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 103 quinquies.

4.   L'aiuto finanziario comunitario è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione.

5.   L'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l'importo definitivo delle spese dell'anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell'aiuto finanziario comunitario.

6.   I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi comunitari, dall'altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni.

Articolo 103 nonies

Modalità di applicazione

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare:

a)

disposizioni relative al finanziamento delle misure di cui all'articolo 103 bis, con particolare riguardo ai limiti minimi e massimi degli aiuti e al tasso di cofinanziamento comunitario;

b)

la proporzione e le modalità di rimborso dell'aiuto di cui all'articolo 103 sexies, paragrafo 1;

c)

disposizioni relative agli investimenti delle singole aziende;

d)

le date per le comunicazioni e le notifiche di cui all'articolo 103 octies;

e)

disposizioni relative ai pagamenti parziali dell'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 103 octies.

23)

l'articolo 113 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione può prevedere norme di commercializzazione per uno o più prodotti dei seguenti settori:

a)

olio di oliva e olive da tavola, in relazione ai prodotti di cui all'allegato I, parte VII, lettera a);

b)

prodotti ortofrutticoli freschi;

c)

prodotti ortofrutticoli trasformati;

d)

banane;

e)

piante vive.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

ibis)

il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, anche riguardo, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, freschi e trasformati, al paese di origine, alla categoria e, se del caso, alla varietà (o al tipo commerciale) del prodotto;»;

iter)

è aggiunto il punto seguente:

«v)

per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, delle raccomandazioni comuni adottate dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/CEE).»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

possono riguardare in particolare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, la commercializzazione, l'origine e l'etichettatura.»;

24)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 113 bis

Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

1.   I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine.

2.   Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione.

3.   Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza.

4.   Conformemente all'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, in particolare riguardo all'applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica.

Articolo 113 ter

Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché dell'allegato V, lettera A, le condizioni di cui all'allegato XI bis, in particolare le denominazioni di vendita indicate nel relativo punto III, si applicano alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi macellati il 1o luglio 2008 o successivamente, sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi terzi.

Tuttavia, le carni ottenute da animali di età non superiore a dodici mesi macellati anteriormente al 1o luglio 2008 possono continuare ad essere commercializzate senza dover soddisfare le condizioni di cui all'allegato XI bis.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1, non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (37).

25)

l'articolo 121 è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le norme di commercializzazione di cui agli articoli 113 e 113 bis, comprese le disposizioni concernenti:

i)

le deroghe o le esenzioni dall'applicazione delle norme;

ii)

la presentazione delle diciture previste dalle norme, nonché la commercializzazione e l'etichettatura;

iii)

l'applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e ai prodotti esportati dalla Comunità;

iv)

in riferimento all'articolo 113 bis, paragrafo 1, la definizione di prodotto di qualità sana, leale e mercantile;»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«j)

con riguardo alle condizioni per la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi ai sensi dell'articolo 113 ter:

i)

le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione della categoria, di cui all'allegato XI bis, punto II, relativamente alla collocazione e alle dimensioni dei caratteri utilizzati;

ii)

l'importazione di carne da paesi terzi, di cui all'allegato XI bis, punto VIII, relativamente alle modalità di controllo del rispetto del presente regolamento.»;

c)

è aggiunto il comma seguente:

«La Commissione può modificare la parte B della tabella riportata nell'allegato XI bis, punto III, paragrafo 2.»;

26)

l'articolo 122 è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:

i)

luppolo;

ii)

olio di oliva e olive da tavola;

iii)

ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;

iv)

bachicoltura;»;

b)

la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c)

perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:

i)

assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;

ii)

concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii)

ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.»;

27)

l'articolo 123 è modificato come segue:

a)

il primo comma diventa paragrafo 1;

b)

il secondo comma è sostituito dal paragrafo seguente:

«2.   Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono riconosciute dalla Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le organizzazioni interprofessionali che:

a)

sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e/o al commercio e/o alla trasformazione di prodotti ortofrutticoli;

b)

sono state costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o dei gruppi che le compongono;

c)

svolgono, in una o più regioni della Comunità, due o più attività tra le seguenti, nel rispetto degli interessi dei consumatori:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

ii)

contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv)

valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli;

v)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

vi)

ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

vii)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

viii)

valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix)

promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

x)

definire, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato XVI bis, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali.»;

28)

nella parte II, titolo II, capo II, è inserita la sezione seguente:

«Sezione I bis

Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali ed ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo

Sottosezione I

Statuto e riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Articolo 125 bis

Statuto delle organizzazioni di produttori

1.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a)

applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

b)

aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;

c)

vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;

d)

fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;

e)

versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

a)

vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;

b)

commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;

c)

commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a)

le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;

b)

l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;

c)

le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

d)

le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

e)

le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;

f)

le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4.   Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

Articolo 125 ter

Riconoscimento

1.   Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a)

abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;

b)

abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;

c)

offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;

d)

consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

e)

metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;

f)

garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e

g)

non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

2.   Gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;

b)

eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c)

comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

Sottosezione II

Gruppi di organizzazioni di produttori e Gruppi di produttori

Articolo 125 quater

Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo

Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, un'associazione di organizzazioni di produttori se:

a)

lo Stato membro ritiene che l'associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività; e

b)

l'associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

L'articolo 125 bis, paragrafo 4, si applica per analogia.

Articolo 125 quinquies

Esternalizzazione

Gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue attività, anche a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata.

Articolo 125 sexies

Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo

1.   Negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006 possono essere costituiti gruppi di produttori, in qualità di persona giuridica o di una sua parte chiaramente definita, per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti del settore ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori.

Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 122 per il riconoscimento come organizzazioni di produttori.

A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni.

2.   Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili.

Sottosezione III

Estensione delle regole ai produttori in una circoscrizione economica

Articolo 125 septies

Estensione delle regole

1.   Nel caso in cui un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell'organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all'organizzazione in questione:

a)

le regole di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);

b)

le regole necessarie per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera c).

Il primo comma si applica a condizione che queste regole:

a)

siano applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

b)

figurino nell'elenco tassativo di cui all'allegato XVI bis;

c)

siano rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione.

Tuttavia, la condizione di cui al secondo comma, lettera a), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

2.   Ai fini della presente sottosezione, per “circoscrizione economica” si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche.

Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi deve apportarvi. La Commissione pubblica l'elenco approvato nei modi che essa reputa opportuni.

3.   Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 % del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, ed al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1o gennaio 2009.

4.   Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica:

a)

non danneggiano altri produttori dello Stato membro interessato o della Comunità;

b)

non si applicano, salvo che siano ad essi appositamente destinate, ai prodotti consegnati per la trasformazione in forza di un contratto stipulato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, ad eccezione delle regole di conoscenza della produzione di cui all'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera a);

c)

non sono incompatibili con la vigente normativa comunitaria e nazionale.

5.   Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, e di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1o gennaio 2009, salvo qualora tale estensione sia stata approvata da almeno il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.

Articolo 125 octies

Notifica

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una determinata circoscrizione economica ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa reputa opportuni.

Articolo 125 nonies

Revoca

La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1:

a)

qualora constati che l'estensione elimina la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi o compromette gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato;

b)

qualora accerti che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori. La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica soltanto a partire dalla data dell'accertamento;

c)

qualora constati, previe verifiche, che non sono state rispettate le disposizioni della presente sottosezione.

Articolo 125 decies

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Ove si applichi l'articolo 125 septies, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire:

a)

le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle regole di cui all'articolo 125 septies, paragrafo 1;

b)

le spese relative alle attività di ricerca, di studio del mercato e di promozione delle vendite svolte dall'organizzazione o dall'associazione a beneficio dell'insieme dei produttori della circoscrizione.

Articolo 125 undecies

Estensione delle regole di gruppi di organizzazioni di produttori

Ai fini della presente sottosezione, ogni riferimento alle organizzazioni di produttori è inteso anche come riferimento a gruppi di organizzazioni di produttori riconosciute.

Sottosezione IV

Organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo

Articolo 125 duodecies

Riconoscimento e revoca del riconoscimento

1.   Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo le persone giuridiche stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che:

a)

esercitino la loro attività in una o più regioni dello Stato membro interessato;

b)

rappresentino una parte significativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di ortofrutticoli freschi e trasformati nella regione o nelle regioni in questione e, qualora operino in più regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;

c)

svolgano due o più attività fra quelle menzionate all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c);

d)

non esercitino, come tali, né la produzione né la trasformazione né la commercializzazione di ortofrutticoli freschi o trasformati;

e)

non aderiscano a nessuno degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 4.

2.   Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica.

3.   Gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

b)

effettuano controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni per il riconoscimento, comminano sanzioni a tali organizzazioni in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

c)

revocano il riconoscimento se:

i)

i requisiti e le condizioni previsti dalla presente sottosezione per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii)

l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale;

iii)

l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 176 bis, paragrafo 2;

d)

comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

4.   La Commissione stabilisce le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali.

La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento.

5.   Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento.

6.   La Commissione rende pubblico, nei modi che essa giudica opportuni, un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività e le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 125 terdecies. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento.

Articolo 125 terdecies

Estensione delle regole

1.   Qualora un'organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

2.   Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate.

3.   Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:

a)

perseguono uno dei seguenti obiettivi:

i)

conoscenza della produzione e del mercato;

ii)

regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa comunitaria o nazionale;

iii)

stesura di contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv)

regole di commercializzazione;

v)

regole di tutela ambientale;

vi)

azioni di promozione e di valorizzazione dei prodotti;

vii)

azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni d'origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

b)

sono state applicate da almeno una campagna di commercializzazione;

c)

possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre campagne di commercializzazione;

d)

non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o della Comunità.

Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione.

4.   Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v), non sono diverse da quelle elencate nell'allegato XVI bis. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti fuori della regione o delle regioni determinate di cui al paragrafo 1.

Articolo 125 quaterdecies

Notifica e revoca

1.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai sensi dell'articolo 125 terdecies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni.

2.   Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 195 di qualsiasi notifica relativa all'estensione di accordi interprofessionali.

3.   La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa nei casi di cui all'articolo 125 nonies.

Articolo 125 quindecies

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all'articolo 125 terdecies, paragrafo 3, lettera a), svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o gruppi non aderenti all'organizzazione interprofessionale, che fruiscono di dette azioni, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle azioni in questione.»;

29)

all'articolo 127 è inserita la lettera seguente:

«dbis)

se del caso, le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori transnazionali ed ai gruppi di organizzazioni di produttori transnazionali, compresa l'assistenza amministrativa prestata dalle rispettive autorità competenti nei casi di cooperazione transnazionale;»;

30)

all'articolo 130 sono inserite le lettere seguenti:

«fbis)

prodotti ortofrutticoli freschi;

fter)

prodotti ortofrutticoli trasformati;»;

31)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 140 bis

Regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e trasformati

1.   Qualora l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata mediante un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascun prodotto e per ciascuna origine in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.

Tuttavia, la Commissione può adottare disposizioni specifiche per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a fini di trasformazione.

2.   Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, maggiorato di un margine stabilito dalla Commissione, non superiore al 10 % del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all'importazione determinato in base al valore all'importazione forfettario.

3.   Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità determinate dalla Commissione.»;

32)

l'articolo 141, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, un dazio addizionale è applicato all'aliquota di cui agli articoli da 135 a 140 bis, alle importazioni di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, qualora:»;

33)

l'articolo 153, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 424 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.»;

34)

l'articolo 160, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.»;

35)

all'articolo 161, paragrafo 1, sono inserite le lettere seguenti:

«dbis)

prodotti ortofrutticoli freschi;

dter)

prodotti ortofrutticoli trasformati;»;

36)

l'articolo 174, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.»;

37)

l'articolo 175 è sostituito dal seguente:

«Articolo 175

Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), e lettere da m) a u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.»;

38)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 176 bis

Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo

1.   L'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

a)

gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b)

entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.

3.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a)

possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;

b)

possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

c)

possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d)

comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa comunitaria specifica;

e)

possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

5.   Se, alla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta una decisione con cui si dichiara che l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1.

6.   In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.»;

39)

l'articolo 179 è sostituito dal seguente:

«Articolo 179

Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche concordate nel settore ortofrutticolo e nel settore del tabacco

La Commissione può adottare le modalità di applicazione degli articoli 176 bis, 177 e 178, comprese le norme in materia di notifica e pubblicazione.»;

40)

l'articolo 180 è sostituito dal seguente:

«Articolo 180

Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento e, in particolare, ad eccezione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 182 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), e lettere da m) a u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.»;

41)

l'articolo 182 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti fino al raccolto 2010 compreso per alcuni quantitativi di sementi, ad eccezione delle sementi di fleolo (Phleum pratense L.), e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti solo in questo Stato membro.

Entro il 31 dicembre 2008 la Finlandia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sui risultati degli aiuti autorizzati.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti di Stato nel quadro di un regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, del codice NC 0701 fino al 31 dicembre 2011.

6.   Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato fino al 31 dicembre 2010 alle seguenti condizioni:

a)

l'aiuto di Stato è versato unicamente ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono ad un'organizzazione di produttori riconosciuta e che sottoscrivono un contratto con un'organizzazione siffatta in cui essi accettano di applicare le misure di prevenzione e di gestione delle crisi dell'organizzazione di produttori in questione;

b)

l'importo dell'aiuto di Stato versato a tali produttori non supera il 75 % del sostegno comunitario ricevuto dai produttori appartenenti all'organizzazione di produttori in questione; e

c)

entro il 31 dicembre 2010 lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'utilità e sull'efficacia dell'aiuto di Stato, nella quale valuta in particolare in che misura l'aiuto ha sostenuto l'organizzazione del settore. La Commissione esamina la relazione e decide sull'opportunità di formulare proposte appropriate.»;

42)

all'articolo 184 è aggiunto il punto seguente:

«4)

al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2013, sull'applicazione delle disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis e della parte II, titolo II, capo II, relative alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo.»;

43)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 203 bis

Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati

1.   I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (38), ed aboliti dal regolamento (CE) n. 1182/2007 continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione che si conclude nel 2008.

2.   Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010.

Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007 continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento.

3.   Su richiesta di un'organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007:

a)

può proseguire fino alla sua scadenza; o

b)

può essere modificato per conformarsi ai requisiti del presente regolamento; o

c)

può essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del presente regolamento.

L'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettere e), ed f), si applica ai programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati alla data di applicazione del presente regolamento, che altrimenti soddisfano i criteri menzionati in tali lettere.

4.   I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del presente regolamento. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale accettazione ai sensi del presente regolamento. Tuttavia i piani sono modificati, se del caso, al fine di consentire all'associazione di produttori di soddisfare i criteri per il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori stabiliti dall'articolo 125 ter del presente regolamento. Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

5.   I contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96 riguardanti più di una campagna di commercializzazione del regime di aiuti per la trasformazione degli agrumi, che si riferiscono alla campagna di commercializzazione avente inizio il 1o ottobre 2008 o a campagne successive, possono, previo accordo di entrambe le parti del contratto, essere modificati o annullati per tener conto dell'abrogazione di tale regolamento da parte del regolamento (CE) n. 1182/2007 e della conseguente abolizione dell'aiuto. Non si applicano sanzioni ai sensi di tale regolamento o delle sue modalità di applicazione alle parti interessate in seguito alla modifica o all'annullamento dei contratti summenzionati.

6.   Quando uno Stato membro fa valere le disposizioni transitorie di cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, le norme adottate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96 sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti restano applicabili nei confronti delle materie prime raccolte nel territorio di detto Stato membro.

7.   Fino all'adozione di nuove norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati ai sensi degli articoli 113 e 113 bis, continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione stabilite a norma dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96.

8.   La Commissione può adottare misure intese ad agevolare la transizione dai regimi di cui ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1182/2007 a quelli istituiti dal presente regolamento, compresi quelli di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo.

44)

gli allegati sono così modificati:

a)

la parte XXI dell'allegato I è modificata come segue:

i)

le voci dei codici NC 0511 99 31, 0511 99 39 e 0511 99 85 sono soppresse;

ii)

la voce del codice NC 1211 è sostituita dalla seguente:

«Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 85 nella parte IX del presente allegato»;

b)

sono inseriti gli allegati VII bis, VII ter e VII quater, il cui testo è riportato nell'allegato I del presente regolamento;

c)

il punto VI dell'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«VI.

In caso di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2, gli Stati membri assegnano le quote modificate entro la fine del mese di febbraio, affinché siano applicate nella campagna di commercializzazione successiva.»;

d)

è inserito l'allegato XI bis, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento;

e)

al punto III, paragrafo 1 dell'allegato XIII è aggiunto il comma seguente:

«Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: “… % di materia grassa”. Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.»;

f)

è inserito l'allegato XVI bis, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento;

g)

l'allegato XXII è modificato secondo il disposto dell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sull'applicabilità degli articoli da 81 a 86 del trattato e di alcune disposizioni dell'articolo 88 del trattato relative alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) a k), e lettere da m) a u), e di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (39).

Articolo 3

Abrogazioni

1.   I regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 700/2007 e (CE) n. 1182/2007 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XXII dello stesso regolamento.

2.   I regolamenti (CEE) n. 449/69, (CEE) n. 1467/69, (CEE) n. 2511/69, (CEE) n. 2093/70, (CEE) n. 846/72, (CEE) n. 1252/73, (CEE) n. 155/74, (CEE) n. 1627/75, (CEE) n. 794/76, (CEE) n. 1180/77, (CEE) n. 10/81, (CEE) n. 40/81, (CEE) n. 3671/81, (CEE) n. 1603/83, (CEE) n. 790/89, (CEE) n. 3650/90, (CEE) n. 525/92, (CEE) n. 3438/92, (CEE) n. 3816/92, (CEE) n. 742/93, (CEE) n. 746/93, (CE) n. 399/94, (CE) n. 2241/2001 e (CE) n. 545/2002 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008. Tuttavia:

a)

i punti 3, 4, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2008;

b)

il punto 9, i punti da 14 a 19 e i punti 33 e 44, lettere b) e c), dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 248/2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 6).

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(3)  GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1247/2007 (GU L 282 del 26.10.2007, pag. 1).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

(5)  GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1153/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 6).

(6)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(7)  GU L 161 del 22.6.2007, pag. 1.

(8)  GU L 61 del 12.3.1969, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU L 338 del 31.12.1993, pag. 26).

(9)  GU L 197 dell’8.8.1969, pag. 95. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2365/70 (GU L 257 del 26.11.1970, pag. 1).

(10)  GU L 318 del 18.12.1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1130/89 (GU L 119 del 29.4.1989, pag. 22).

(11)  GU L 232 del 21.10.1970, pag. 5.

(12)  GU L 100 del 27.4.1972, pag. 3.

(13)  GU L 133 del 21.5.1973, pag. 113.

(14)  GU L 18 del 22.1.1974, pag. 97.

(15)  GU L 165 del 28.6.1975, pag. 9.

(16)  GU L 93 dell’8.4.1976, pag. 3.

(17)  GU L 142 del 9.6.1977, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/97 (GU L 284 del 16.10.1997, pag. 17).

(18)  GU L 1 dell’1.1.1981, pag. 17.

(19)  GU L 3 dell’1.1.1981, pag. 11.

(20)  GU L 367 del 23.12.1981, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84 (GU L 150 del 6.6.1984, pag. 4).

(21)  GU L 159 del 17.6.1983, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1979/85 (GU L 186 del 19.7.1985, pag. 5).

(22)  GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1825/97 della Commissione (GU L 260 del 23.9.1997, pag. 9).

(23)  GU L 362 del 27.12.1990, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1468/97 (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 1).

(24)  GU L 58 del 3.3.1992, pag. 1.

(25)  GU L 350 dell’1.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1600/96 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 45).

(26)  GU L 387 del 31.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8).

(27)  GU L 77 del 31.3.1993, pag. 8.

(28)  GU L 77 del 31.3.1993, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 952/97 (GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30).

(29)  GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 della Commissione (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(30)  GU L 303 del 20.11.2001, pag. 8.

(31)  GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

(32)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(33)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

(34)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3).

(35)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(36)  Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).»;

(37)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).»;

(38)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione (GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6).»;

(39)  GU L 299 del 16.11.2007. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1).».


ALLEGATO I

«

ALLEGATO VII bis

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DA FISSARE A NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

1.   Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a)

“percentuale a livello di Stato membro”: la percentuale da fissare conformemente al punto 2 al fine di determinare il quantitativo totale da ridurre a livello dello Stato membro interessato;

b)

“percentuale comune”: la percentuale comune fissata dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, primo comma;

c)

“riduzione”: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote oggetto di rinuncia nello Stato membro per le quote nazionali fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

2.   La percentuale applicabile a livello di Stato membro è pari alla percentuale comune moltiplicata per 1 – [(1/0,6) × la riduzione].

Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.

ALLEGATO VII ter

CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE ALLE IMPRESE A NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

1.   Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a)

“percentuale applicabile”: la percentuale da fissare conformemente al punto 2, applicabile alla quota assegnata all'impresa interessata;

b)

“percentuale comune a livello di Stato membro”: la percentuale calcolata per lo Stato membro interessato nel seguente modo:

Qtà/Σ [(1 – R/K) × Q]

in cui

Qtà

=

la quantità da ridurre a livello dello Stato membro, di cui all'allegato VII bis, punto 1, lettera a);

R

=

la rinuncia di cui alla lettera c) per una data impresa;

Q

=

la quota della stessa impresa disponibile a fine febbraio 2010;

K

=

la cifra calcolata secondo il disposto della lettera d);

Σ è la somma del prodotto di (1 – R/K) × Q calcolata per ciascuna impresa detentrice di una quota nel territorio dello Stato membro; quando il prodotto è inferiore a zero, essa è pari a zero;

c)

“rinuncia”: la cifra ottenuta dividendo la quantità di quote alla quale l'impresa interessata ha rinunciato per la quota assegnatale in conformità dell'articolo 7 e dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 318/2006 e dell'articolo 60, paragrafi da 1 a 3 del presente regolamento.

d)

“K” è calcolato in ciascuno Stato membro dividendo la riduzione totale di quota in tale Stato membro [rinunce volontarie più la quantità da ridurre a livello dello Stato membro di cui all'allegato VII bis, punto 1, lettera a)] per la sua quota iniziale fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

2.   La percentuale applicabile è pari alla percentuale comune a livello di Stato membro moltiplicata per 1 – [(1/K) × la rinuncia].

Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.

ALLEGATO VII quater

CALCOLO DEL COEFFICIENTE DA FISSARE A NORMA DELL'ARTICOLO 52 bis, PARAGRAFO 1

1.   Ai fini dei calcoli di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

a)

“coefficiente a livello di Stato membro”: il coefficiente da fissare conformemente al punto 2;

b)

“riduzione”: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote di zucchero oggetto di rinuncia nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità;

c)

“coefficiente”: il coefficiente fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 2.

2.   Per le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010, il coefficiente applicabile a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato di [(1/0,6) × la riduzione] × (1 – il coefficiente).

Se il risultato è superiore a 1, il coefficiente applicabile è pari a 1.

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO XI bis

COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CARNE OTTENUTA DA BOVINI DI ETÀ NON SUPERIORE A DODICI MESI A NORMA DELL'ARTICOLO 113 ter

I.   Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “carni” si intende l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

II.   Classificazione dei bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione

Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente di cui al punto VII, paragrafo 1 del presente allegato, in una delle due categorie seguenti:

A)

Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

B)

Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi, ma non a superiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

Tale classificazione deve essere effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua assenza, dei dati contenuti nella banca dati informatica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (1).

III.   Denominazioni di vendita

1.   La denominazione di vendita è la denominazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE.

2.   Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

A)

Per le carni ottenute da bovini della categoria V:

Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch

Bulgaria

месо от малки телета

Repubblica ceca

telecí

Danimarca

lyst kalvekød

Germania

Kalbfleisch

Estonia

vasikaliha

Grecia

μοσχάρι γάλακτος

Spagna

ternera blanca, carne de ternera blanca

Francia

veau, viande de veau

Irlanda

veal

Italia

vitello, carne di vitello

Cipro

μοσχάρι γάλακτος

Lettonia

teļa gaļa

Lituania

veršiena

Lussemburgo

veau, viande de veau/Kalbfleisch

Ungheria

borjúhús

Malta

vitella

Paesi Bassi

kalfsvlees

Austria

kalbfleisch

Polonia

cielęcina

Portogallo

vitela

Romania

carne de vițel

Slovenia

teletina

Slovacchia

teľacie mäso

Finlandia

vaalea vasikanliha/ljust kalvkött

Svezia

ljust kalvkött

Regno Unito

veal

B)

Per le carni ottenute da bovini della categoria Z:

Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch

Bulgaria

телешко месо

Repubblica ceca

hovězí maso z mladého skotu

Danimarca

kalvekød

Germania

Jungrindfleisch

Estonia

noorloomaliha

Grecia

νεαρό μοσχάρι

Spagna

ternera, carne de ternera

Francia

jeune bovin, viande de jeune bovin

Irlanda

rosé veal

Italia

vitellone, carne di vitellone

Cipro

νεαρό μοσχάρι

Lettonia

jaunlopa gaļa

Lituania

Jautiena

Lussemburgo

jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch

Ungheria

növendék marha húsa

Malta

vitellun

Paesi Bassi

rosé kalfsvlees

Austria

Jungrindfleisch

Polonia

młoda wołowina

Portogallo

vitelão

Romania

carne de tineret bovin

Slovenia

meso težjih telet

Slovacchia

mäso z mladého dobytka

Finlandia

vasikanliha/kalvkött

Svezia

kalvkött

Regno Unito

beef

3.   Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 2 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.

4.   Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 2, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini “veau”, “telecí”, “Kalb”, “vμοσχάρι”, “ternera”, “kalv”, “veal”, “vitello”, “vitella”, “kalf”, “vitela” e “teletina” non sono utilizzati in una denominazione di vendita o indicati sull'etichettatura di carne ottenuta da bovini di età superiore a dodici mesi.

IV.   Informazioni obbligatorie sull'etichetta

1.   Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione gli operatori appongono sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le informazioni seguenti:

a)

l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la formula “età alla macellazione: sino a 8 mesi” per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto mesi, o “età alla macellazione: da 8 a 12 mesi” per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi;

b)

la denominazione di vendita ai sensi del punto III del presente allegato.

Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera di identificazione della categoria di cui al punto II del presente allegato.

2.   Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui sono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

V.   Informazioni facoltative sull'etichetta

Gli operatori possono integrare le informazioni obbligatorie di cui al punto IV con informazioni facoltative approvate secondo la procedura di cui agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

VI.   Registrazione

Ad ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni dell'etichettatura di cui ai punti IV e V, registrano in particolare le seguenti informazioni:

a)

un'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello;

b)

un'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull'etichetta di tali carni;

c)

un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite.

VII.   Controlli ufficiali

1.   Entro il 1o luglio 2008 gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione dell'articolo 113 ter e del presente allegato e ne informano la Commissione.

2.   I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

3.   La Commissione, congiuntamente con le autorità competenti, verifica che gli Stati membri si conformino alle disposizioni dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

4.   Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell'applicazione dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

5.   Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.

VIII.   Carni importate da paesi terzi

1.   Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate da paesi terzi sono commercializzate nella Comunità a norma dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

2.   Un operatore di un paese terzo che desideri immettere sul mercato comunitario delle carni di cui al paragrafo 1 sottopone le sue attività al controllo dell'autorità competente designata dal paese terzo o, in assenza di quest'ultima, di un organismo terzo indipendente. L'organismo indipendente deve offrire tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65 (“Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti”).

3.   L'autorità competente designata o, se del caso, l'organismo terzo indipendente garantiscono il rispetto dei requisiti dell'articolo 113 ter e del presente allegato.

IX.   Sanzioni

Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche che la Commissione può adottare ai sensi dell'articolo 194 del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 113 ter e del presente allegato e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione entro il 1o luglio 2009 e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.»


(1)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).


ALLEGATO III

«ALLEGATO XVI bis

ELENCO TASSATIVO DELLE REGOLE CHE POSSONO ESSERE ESTESE AI PRODUTTORI NON ADERENTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 125 septies E 125 terdecies

1.   Regole relative alla conoscenza della produzione

a)

dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto ed eventualmente per varietà;

b)

dichiarazione delle coltivazioni avviate;

c)

dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà;

d)

dichiarazione dei quantitativi previsti e delle date probabili del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà;

e)

dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti e delle scorte disponibili, per varietà;

f)

informazioni sulle capacità di magazzinaggio.

2.   Regole di produzione

a)

scelta delle sementi da utilizzare in funzione della destinazione del prodotto prevista (mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale);

b)

diradamento dei frutteti.

3.   Regole di commercializzazione

a)

rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e scaglionamento della commercializzazione;

b)

rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro;

c)

regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura nella prima fase di immissione sul mercato;

d)

indicazione dell'origine del prodotto.

4.   Regole di tutela dell'ambiente

a)

regole relative all'impiego di concimi e fertilizzanti;

b)

regole relative all'impiego di prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture;

c)

regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli;

d)

regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati;

e)

regole relative ai prodotti ritirati dal mercato.

5.   Regole relative alla promozione e alla comunicazione nel contesto della prevenzione e della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera c).»


ALLEGATO IV

MODIFICHE ALL'ALLEGATO XXII DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007

1.   Nella tabella riportata al punto 4, relativa al regolamento (CEE) n. 2759/75, la riga indicante la correlazione tra l'articolo 3, primo comma, primo trattino di detto regolamento e la disposizione corrispondente del regolamento unico OCM è sostituita dalla seguente:

«Articolo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 31, paragrafo 1, lettera e)»

2.   Nella tabella riportata al punto 26, relativa al regolamento (CE) n. 1255/1999, le righe indicanti le correlazioni tra gli articoli da 6 a 9 di detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento unico OCM sono sostituite dalle seguenti:

«Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 22

Articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo trattino

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo e terzo trattino, e lettera b)

Articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 43, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 43, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 28, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 29

Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 43, lettera d), punto i)

Articolo 6, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, prima frase

Articolo 25 e articolo 43, lettera f)

Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), articolo 16, primo comma, e articolo 43, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 23 e articolo 43, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 43, lettera l)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 16, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 25 e articolo 43, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 28, lettera b)

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

Articolo 30 e articolo 43, lettera d), punti i) e iii)

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1, lettera d) e articolo 36, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 43, lettera d), punto iii)

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 2»

3.   Nella tabella riportata al punto 30, relativa al regolamento (CE) n. 2529/2001, la riga indicante la correlazione tra l'articolo 12 di detto regolamento e la disposizione corrispondente del regolamento unico OCM è sostituita dalla seguente:

«Articolo 12

Articolo 31, paragrafo 1, lettera f), e articolo 38»

4.   Nella tabella riportata al punto 40, relativa al regolamento (CE) n. 318/2006, dopo la riga indicante l'articolo 19 di detto regolamento è inserita la riga seguente:

«Articolo 19 bis

Articolo 52 bis»

5.   Sono aggiunte le seguenti tabelle:

45.   Regolamento (CE) n. 700/2007

Regolamento (CE) n. 700/2007

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 113 ter, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 113 ter, paragrafo 2

Articolo 2

Punto I dell'allegato XI bis

Articolo 3

Punto II dell'allegato XI bis

Articolo 4

Punto III dell'allegato XI bis

Articolo 5

Punto IV dell'allegato XI bis

Articolo 6

Punto V dell'allegato XI bis

Articolo 7

Punto VI dell'allegato XI bis

Articolo 8

Punto VII dell'allegato XI bis

Articolo 9

Punto VIII dell'allegato XI bis

Articolo 10

Punto IX dell'allegato XI bis

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 121, primo comma, lettera j)

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 121, secondo comma

Articolo 12

Articolo 195

Articolo 13

Articolo 113 ter, paragrafo 1, secondo comma

46.   Regolamento (CE) n. 1182/2007

Regolamento (CE) n. 1182/2007

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j)

Articolo 1, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 113 bis, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 113, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 121, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 113, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 113, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 113 bis, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 113 bis, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 203 bis, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 122, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 122, lettera c), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 122, lettera c), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii)

Articolo 122, lettera c), punto iii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 125 bis, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 122

Articolo 3, paragrafi da 2 a 5

Articolo 125 bis

Articolo 4

Articolo 125 ter

Articolo 5

Articolo 125 quater

Articolo 6

Articolo 125 quinquies

Articolo 7, paragrafi 1 e 2

Articolo 125 sexies

Articolo 7, paragrafi da 3 a 5

Articolo 103 bis

Articolo 8

Articolo 103 ter

Articolo 9

Articolo 103 quater

Articolo 10

Articolo 103 quinquies

Articolo 11

Articolo 103 sexies

Articolo 12

Articolo 103 septies

Articolo 13

Articolo 103 octies

Articolo 14

Articolo 125 septies

Articolo 15

Articolo 125 octies

Articolo 16

Articolo 125 nonies

Articolo 17

Articolo 125 decies

Articolo 18

Articolo 125 undecies

Articolo 19

Articolo 184, paragrafo 4

Articolo 20

Articolo 123, paragrafo 3

Articolo 21

Articolo 125 duodecies

Articolo 22

Articolo 176 bis

Articolo 23

Articolo 125 terdecies

Articolo 24

Articolo 125 quaterdecies

Articolo 25

Articolo 125 quindecies

Articolo 26

Articolo 128

Articolo 27

Articolo 129

Articolo 28

Articolo 130, paragrafo 1, lettere d bis) e d ter)

Articolo 29

Articolo 131

Articolo 30

Articolo 132

Articolo 31

Articolo 133

Articolo 32

Articolo 134

Articolo 33

Articolo 135

Articolo 34

Articolo 140 bis

Articolo 35, paragrafi da 1 a 3

Articolo 141

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 143

Articolo 36

Articolo 144

Articolo 37, primo comma

Articolo 145

Articolo 37, secondo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 148

Articolo 38

Articolo 159

Articolo 39

Articolo 160

Articolo 40

Articolo 161, paragrafo 1, lettere d bis) e d ter)

Articolo 41

Articolo 174

Articolo 42, lettera a), punto i)

Articolo 121, lettera a)

Articolo 42, lettera a), punto ii)

Articolo 113 bis, paragrafo 3

Articolo 42, lettera a), punto iii)

Articolo 121, lettera a), punto i)

Articolo 42, lettera a), punto iv)

Articolo 121, lettera a), punto ii)

Articolo 42, lettera a), punto v)

Articolo 121, lettera a), punto iii)

Articolo 42, lettera b), punto i)

Articolo 127, lettera e)

Articolo 42, lettera b), punto ii)

Articolo 103 nonies, lettera a)

Articolo 42, lettera b), punto iii)

Articolo 103 nonies, lettera b)

Articolo 42, lettera b), punto iv)

Articolo 103 nonies, lettera c)

Articolo 42, lettera b), punto v)

Articolo 103 nonies, lettera d)

Articolo 42, lettera b), punto vi)

Articolo 103 nonies, lettera e)

Articolo 42, lettera c)

Articoli 127 e 179

Articolo 42, lettere da d) a g)

Articolo 194

Articolo 42, lettera h)

Articolo 134, articolo 143, lettera b), e articolo 148

Articolo 42, lettera i)

Articolo 192

Articolo 42, lettera j)

Articolo 203 bis, paragrafo 8

Articolo 43 primo paragrafo

Articolo 1, paragrafo 4 e paragrafo 180

Articolo 43, secondo comma, lettera a)

Articolo 182, paragrafo 5

Articolo 43, secondo comma, lettera b)

Articolo 43, secondo comma, lettera c)

Articolo 182, paragrafo 6

Articolo 44

Articolo 192

Articolo 45

Articolo 190

Articoli da 46 a 54

Articolo 55

Articolo 203 bis, paragrafi da 1 a 6»