7.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 121/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 361/2008 DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di semplificare il contesto normativo della politica agricola comune (PAC), il regolamento (CE) n. 1234/2007 («regolamento unico OCM») (1) ha abrogato e sostituito con un unico atto giuridico tutti i regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti o gruppi di prodotti agricoli, adottati dal Consiglio sin dagli inizi della PAC. |
(2) |
Come indicato al considerando 7 del regolamento unico OCM, tale semplificazione non era intesa a rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell'ambito della PAC. Pertanto, il regolamento unico non ha la pretesa di introdurre nuovi strumenti o misure, ma rispecchia le decisioni politiche prese fino al momento in cui la relativa proposta è stata presentata dalla Commissione. |
(3) |
Parallelamente alle discussioni che hanno portato all'adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha anche discusso e adottato una serie di decisioni politiche concernenti vari settori, in particolare quelli dello zucchero, delle sementi, del latte e prodotti lattiero-caseari. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), è stato modificato essenzialmente nell'intento di conseguire l'equilibrio strutturale del mercato in questione. Le modifiche sono state adottate e pubblicate poco tempo prima della pubblicazione del regolamento unico OCM. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (3), è stato modificato contemporaneamente all'adozione del regolamento unico OCM. Tale modifica sopprime la possibilità per la Finlandia di concedere aiuti nazionali per le sementi e le sementi di cereali e, per consentire agli agricoltori finlandesi di prepararsi a questa nuova situazione, prevede un ultimo periodo transitorio durante il quale la Finlandia può ancora concedere aiuti alla produzione di sementi e di sementi di cereali, ad eccezione delle sementi di fleolo. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), è stato modificato poco prima dell'adozione del regolamento unico OCM. In particolare, sono stati modificati i regimi di intervento pubblico e di ammasso privato per il burro e il latte scremato in polvere, è stata abolita la possibilità di acquisto di burro a prezzi ridotti da parte delle forze armate ed è stato introdotto un aiuto forfettario per tutte le categorie di latte distribuito agli allievi delle scuole. Inoltre, contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1255/1999, è stato modificato anche il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (5), autorizzando la commercializzazione come latte alimentare di prodotti aventi un tenore di materia grassa diverso da quelli precedentemente contemplati dallo stesso regolamento. |
(7) |
Tali modifiche devono essere recepite nel regolamento unico OCM, onde garantire che le nuove decisioni politiche siano mantenute a partire dall'entrata in applicazione del regolamento unico nei rispettivi settori. |
(8) |
Parallelamente alle discussioni che hanno portato all'adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha anche discusso e adottato una riforma politica dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, tradottasi nell'adozione del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo (6). Come illustrato nel considerando 8 del regolamento unico OCM, sono state incorporate sin dall'inizio in questo regolamento solo le disposizioni dei due settori summenzionati che non erano interessate da una riforma della politica comunitaria, mentre le disposizioni sostanziali soggette a modificazioni politiche dovevano essere incorporate nel regolamento unico OCM una volta che fossero state messe in atto le rispettive riforme. Poiché ciò si è verificato nel frattempo, i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati dovrebbero ora essere pienamente integrati nel regolamento unico OCM mediante il recepimento, in quest'ultimo regolamento, delle decisioni politiche relative all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di questi due settori, che formano oggetto del regolamento (CE) n. 1182/2007. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 700/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi (7), ha introdotto nuove norme di commercializzazione per i prodotti in questione. Lo scopo del regolamento unico OCM era di accorpare in un unico quadro giuridico tutte le norme vigenti nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati, sostituendo l'impostazione settoriale con una orizzontale. Poiché il regolamento unico OCM contiene norme di commercializzazione relative a vari settori, è opportuno inserirvi anche le nuove norme di commercializzazione di cui al regolamento (CE) n. 700/2007. |
(10) |
L'inserimento di tali disposizioni nel regolamento unico OCM dovrebbe seguire la medesima impostazione adottata per il regolamento unico OCM ai tempi della sua adozione, in particolare non dovrà rimettere in discussione né le decisioni politiche prese al momento dell'adozione di tali disposizioni da parte del Consiglio, né la motivazione di tali decisioni politiche espresse nei considerando dei regolamenti rispettivi. |
(11) |
É opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento unico OCM. |
(12) |
Le modifiche dovrebbero applicarsi a partire dalle stesse date in cui il regolamento unico OCM si applica ai vari settori interessati, come disposto all'articolo 204, paragrafo 2. Per i settori delle sementi, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari, l'articolo 204, paragrafo 2, fissa al 1o luglio 2008 la data di applicazione del regolamento unico OCM. Anche il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi a questi settori con effetto al 1o luglio 2008. |
(13) |
Per quanto riguarda le poche disposizioni già presenti nel regolamento unico OCM relative al settore ortofrutticolo, esse si applicano, ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 2, a partire dal 1o gennaio 2008. Le rispettive modifiche previste nel presente regolamento potrebbero quindi entrare in applicazione a partire dalla stessa data di quelle relative ai settori delle sementi, delle carni bovine e del latte e prodotti lattiero-caseari, vale a dire a partire dal 1o luglio 2008. |
(14) |
Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1152/2007, alcune delle modifiche introdotte da questo regolamento nel settore lattiero-caseario si applicano solo a partire dal 1o settembre 2008. È opportuno quindi prevedere la stessa data di applicazione per le modifiche in questione nell'ambito del presente regolamento. |
(15) |
Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma, lettera c) del regolamento unico OCM, quest'ultimo si applica al settore dello zucchero a partire dal 1o ottobre 2008. Le disposizioni previste dal presente regolamento relative a tale settore dovrebbero quindi applicarsi anch'esse a partire dal 1o ottobre 2008. |
(16) |
I seguenti regolamenti relativi al settore dei prodotti ortofrutticoli sono obsoleti e dovrebbero quindi, ai fini della certezza del diritto, essere abrogati: regolamento (CEE) n. 449/69 del Consiglio, dell'11 marzo 1969, relativo al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli (8), regolamento (CEE) n. 1467/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari del Marocco (9), regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (10), regolamento (CEE) n. 2093/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo alle norme generali di applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69 che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (11), regolamento (CEE) n. 846/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a disposizioni speciali per l'assegnazione delle operazioni di trasformazione dei pomodori che sono stati oggetto d'intervento (12), regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni degli agrumi originari di Cipro (13), regolamento (CEE) n. 155/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativo alle importazioni degli agrumi originari del Libano (14), regolamento (CEE) n. 1627/75 del Consiglio, del 26 giugno 1975, relativo alle importazioni di limoni freschi originari d'Israele (15), regolamento (CEE) n. 794/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che definisce nuove misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (16), regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (17), regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (18), regolamento (CEE) n. 40/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che fissa, per i cavolfiori e mele, i prezzi di base ed i prezzi d'acquisto applicabili in Grecia (19), regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (20), regolamento (CEE) n. 1603/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, che prevede misure speciali di smercio per le uve secche e i fichi secchi del raccolto 1981 detenuti dagli organismi di ammasso (21), regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube (22), regolamento (CEE) n. 3650/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante misure intese a rafforzare l'applicazione delle norme comuni di qualità per gli ortofrutticoli in Portogallo (23), regolamento (CEE) n. 525/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, recante compensazione temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Iugoslavia per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Grecia (24), regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia (25), regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse (26), regolamento (CEE) n. 742/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che abolisce il meccanismo di compensazione per gli ortofrutticoli applicabile negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri (27), regolamento (CEE) n. 746/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo alla concessione dell'aiuto destinato a promuovere la costituzione e a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori previste dai regolamenti (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 1360/78 in Portogallo (28), regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche (29), regolamento (CE) n. 2241/2001 del Consiglio, del 15 novembre 2001, che modifica il dazio autonomo della tariffa doganale comune applicabile all'aglio del codice NC 0703 20 00 (30), regolamento (CE) n. 545/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole (31), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 1 è modificato come segue:
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2) |
all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «La Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati.»; |
3) |
la lettera c) dell'articolo 6, paragrafo 2, è soppressa; |
4) |
l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), punto ii) è sostituito dal seguente:
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5) |
l'articolo 10, paragrafo 1, lettera f) è sostituito dal seguente:
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6) |
l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Burro 1. L'intervento pubblico per il burro è aperto dal 1o marzo al 31 agosto. 2. La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al paragrafo 1 superano le 30 000 tonnellate. In tal caso, gli acquisti all'intervento possono essere effettuati mediante gara, in base ai disciplinari definiti dalla Commissione.»; |
7) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Burro Ferma restando la possibilità di fissare il prezzo di intervento mediante gara nel caso previsto all'articolo 15, paragrafo 2, il prezzo di intervento per il burro è pari al 90 % del prezzo di riferimento.»; |
8) |
l'articolo 23, secondo comma è soppresso; |
9) |
l'articolo 26 è modificato come segue:
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10) |
l'articolo 28, lettera a) è sostituito dal seguente:
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11) |
l'articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Condizioni e importo dell'aiuto per il burro La Commissione fissa l'importo dell'aiuto per il burro in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'aliquota dell'aiuto può essere maggiorata.»; |
12) |
l'articolo 31 è modificato come segue:
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13) |
l'articolo 35 è soppresso; |
14) |
l'articolo 50, paragrafi 5 e 6 è sostituito dal seguente: «5. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, in base al coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero. 6. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.»; |
15) |
l'articolo 52 è sostituito dal seguente: «Articolo 52 Ritiro di zucchero dal mercato 1. Per salvaguardare l'equilibrio strutturale del mercato ad un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità derivanti da accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la Commissione può decidere di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota che superano la soglia calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente che la Commissione fissa, entro il 16 marzo della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato. Per la campagna 2008/2009, tale coefficiente è applicato alla quota, dopo le rinunce a norma del regolamento (CE) n. 320/2006, assegnata al più tardi il 15 marzo 2008. In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare o, qualora non sia stata presa una decisione ai sensi del primo comma, di fissare un coefficiente. 3. Le imprese detentrici di quote hanno l'obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all'inizio della campagna successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva. In deroga al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato, la Commissione può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell'isoglucosio ritirato come:
4. Se l'offerta di zucchero nella Comunità è inadeguata, la Commissione può decidere che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro. 5. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo di tale campagna. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 49 sul prezzo minimo. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro a norma del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.»; |
16) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 52 bis Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010 1. In deroga all'articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento, per gli Stati membri in cui la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, il coefficiente per le campagne 2008/2009 e 2009/2010 è fissato in applicazione dell'allegato VII quater del presente regolamento. 2. L'impresa che rinuncia, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 320/2006, a partire dalla campagna di commercializzazione successiva, all'intera quota che le è stata assegnata non è soggetta, su sua richiesta, all'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 52, paragrafo 2 del presente regolamento. Tale richiesta deve essere presentata prima della fine della campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro.»; |
17) |
l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Articolo 59 Gestione delle quote 1. La Commissione adegua le quote fissate nell'allegato VI entro il 30 aprile 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 28 febbraio 2009 e 2010 rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2009/2010 e 2010/2011. Gli adeguamenti risultano dall'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 58 del presente regolamento, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006. 2. Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide, entro il 28 febbraio 2010, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri di mercato nelle campagne di commercializzazione 2010/2011 e successive. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota di ciascuna impresa. In deroga al primo comma del presente paragrafo, per gli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale è fissata in applicazione dell'allegato VII bis del presente regolamento. Questi Stati membri adeguano la percentuale conformemente all'allegato VII ter del presente regolamento per ogni impresa stabilita nel loro territorio detentrice di una quota. Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.»; |
18) |
l'articolo 60 è modificato come segue:
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19) |
l'articolo 64, lettera c) è sostituito dal seguente:
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20) |
l'articolo 101, lettere da b) ad e) è sostituito dal seguente:
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21) |
l'articolo 102, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'aiuto comunitario è pari a 18,15 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte. Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto in questione.»; |
22) |
nella parte II, titolo I, capo IV, è inserita la seguente sezione: «Sezione IV bis Aiuti nel settore ortofrutticolo Sottosezione I Gruppi di produttori Articolo 103 bis Aiuti ai gruppi di produttori 1. Durante il periodo transitorio accordato a norma dell'articolo 125 sexies gli Stati membri possono concedere ai gruppi di produttori del settore ortofrutticolo, costituite allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori:
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono rimborsati dalla Comunità secondo disposizioni adottate dalla Commissione in merito al finanziamento delle suddette misure, compresi i limiti minimi e massimi degli aiuti ed il tasso di cofinanziamento comunitario. 3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono determinati, per ciascuna associazione di produttori, sulla base della produzione commercializzata e ammontano, per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno:
Detti tassi percentuali possono essere ridotti in relazione al valore della produzione commercializzata eccedente una determinata soglia. Agli aiuti da versare, in un dato anno, ad un'associazione di produttori può essere applicato un massimale. Sottosezione II Fondi di esercizio e programmi operativi Articolo 103 ter Fondi di esercizio 1. Le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
2. Il fondo di esercizio è destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dagli Stati membri a norma dell'articolo 103 octies. Articolo 103 quater Programmi operativi 1. I programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o più degli obiettivi di cui all'articolo 122, lettera c), o dei seguenti obiettivi:
2. La prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell'evitare e nell'affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e, in tale contesto, prevedono le seguenti misure:
Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al terzo comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo. Per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi, le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 103 quinquies. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi sono finanziate con questo tipo di mutui oppure direttamente, l'una modalità escludendo l'altra. 3. Gli Stati membri provvedono affinché:
Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (33). Qualora almeno l'80 % degli aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù di tale disposizione, ciascuno di tali impegni conta allora come un'azione ambientale, quale prevista al primo comma, lettera a). Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione. 4. Il paragrafo 3 si applica in Bulgaria e Romania soltanto a partire dal 1o gennaio 2011. 5. Gli investimenti che accrescono la pressione ambientale sono autorizzati soltanto qualora siano state predisposte idonee difese per proteggere l'ambiente da tali pressioni. Articolo 103 quinquies Aiuto finanziario comunitario 1. L'aiuto finanziario comunitario è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati, nel limite del 50 % della spesa effettivamente sostenuta. 2. L'aiuto finanziario comunitario è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi. 3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, la percentuale di cui al paragrafo 1 è portata al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
4. La percentuale di cui al paragrafo 1, è portata al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
Articolo 103 sexies Aiuto finanziario nazionale 1. Per quanto concerne le regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio. Nelle regioni degli Stati membri in cui meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui detta produzione rappresenta almeno il 15 % della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al primo comma può essere rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato. 2. In deroga all'articolo 180 del presente regolamento, all'aiuto finanziario nazionale autorizzato ai sensi del paragrafo 1 non si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Articolo 103 septies Disciplina e strategia nazionali applicabili ai programmi operativi 1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di capitolati d'oneri relativi alle azioni di cui all'articolo 103 quater, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 1698/2005, inclusi quelli relativi alla complementarietà, alla coerenza e alla conformità di cui all'articolo 5 di detto regolamento. Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi qualora constati che il progetto non permette di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 174 del trattato e dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (36). Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi devono essere compatibili con i suddetti obiettivi. 2. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. Tale strategia comprende i seguenti elementi:
Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute. Articolo 103 octies Approvazione dei programmi operativi 1. I progetti di programmi operativi sono presentati alle autorità nazionali competenti, che li approvano o li respingono o ne chiedono la modifica in conformità alle disposizioni della presente sottosezione. 2. Le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro l'importo indicativo del fondo di esercizio previsto per ciascun anno e ne presentano le opportune giustificazioni basate sulle previsioni del programma operativo, sulle spese dell'anno in corso ed eventualmente degli anni precedenti, nonché, se necessario, sulle stime della produzione per l'anno successivo. 3. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori l'importo indicativo dell'aiuto finanziario comunitario, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 103 quinquies. 4. L'aiuto finanziario comunitario è erogato in funzione delle spese sostenute per le azioni previste dal programma operativo. Per le stesse azioni possono essere versati degli anticipi, previo deposito di garanzia o cauzione. 5. L'organizzazione di produttori comunica allo Stato membro l'importo definitivo delle spese dell'anno precedente, corredato dei documenti giustificativi necessari, per ricevere il saldo dell'aiuto finanziario comunitario. 6. I programmi operativi e il loro finanziamento da parte dei produttori e delle organizzazioni di produttori, da un lato, e mediante fondi comunitari, dall'altro, hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Articolo 103 nonies Modalità di applicazione La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione, in particolare:
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23) |
l'articolo 113 è modificato come segue:
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24) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 113 bis Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli 1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. 2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed all'articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione, salvo disposizioni contrarie della Commissione. 3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno della Comunità secondo modalità non conformi a dette norme, ed è responsabile di tale osservanza. 4. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 194, in particolare riguardo all'applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, i controlli sono effettuati prima dell'immissione in libera pratica. Articolo 113 ter Commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché dell'allegato V, lettera A, le condizioni di cui all'allegato XI bis, in particolare le denominazioni di vendita indicate nel relativo punto III, si applicano alle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi macellati il 1o luglio 2008 o successivamente, sia prodotte all'interno della Comunità sia importate da paesi terzi. Tuttavia, le carni ottenute da animali di età non superiore a dodici mesi macellati anteriormente al 1o luglio 2008 possono continuare ad essere commercializzate senza dover soddisfare le condizioni di cui all'allegato XI bis. 2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, non si applicano alle carni ottenute da bovini per i quali è stata registrata, anteriormente al 29 giugno 2007, una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (37). |
25) |
l'articolo 121 è modificato come segue:
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26) |
l'articolo 122 è modificato come segue:
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27) |
l'articolo 123 è modificato come segue:
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28) |
nella parte II, titolo II, capo II, è inserita la sezione seguente: «Sezione I bis Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali ed ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo Sottosezione I Statuto e riconoscimento delle organizzazioni di produttori Articolo 125 bis Statuto delle organizzazioni di produttori 1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche. Articolo 125 ter Riconoscimento 1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:
2. Gli Stati membri:
Sottosezione II Gruppi di organizzazioni di produttori e Gruppi di produttori Articolo 125 quater Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, un'associazione di organizzazioni di produttori se:
L'articolo 125 bis, paragrafo 4, si applica per analogia. Articolo 125 quinquies Esternalizzazione Gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue attività, anche a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata. Articolo 125 sexies Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo 1. Negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006 possono essere costituiti gruppi di produttori, in qualità di persona giuridica o di una sua parte chiaramente definita, per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti del settore ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori. Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 122 per il riconoscimento come organizzazioni di produttori. A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni. 2. Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili. Sottosezione III Estensione delle regole ai produttori in una circoscrizione economica Articolo 125 septies Estensione delle regole 1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo operante in una determinata circoscrizione economica sia considerata, per un dato prodotto, rappresentativa della produzione e dei produttori di tale circoscrizione, lo Stato membro interessato può, su richiesta dell'organizzazione di produttori, rendere obbligatorie per i produttori stabiliti in quella circoscrizione economica e non aderenti all'organizzazione in questione:
2. Ai fini della presente sottosezione, per “circoscrizione economica” si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche. Entro un mese dalla comunicazione, la Commissione approva l'elenco o decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, le modifiche che questi deve apportarvi. La Commissione pubblica l'elenco approvato nei modi che essa reputa opportuni. 3. Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno il 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno il 60 % del volume della produzione di tale circoscrizione. Fatto salvo il paragrafo 5, nel calcolo di tali percentuali non si tiene conto dei produttori o della produzione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, ed al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1o gennaio 2009. 4. Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica:
5. Le regole non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 fino al 31 dicembre 2008, e di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 a partire dal 1o gennaio 2009, salvo qualora tale estensione sia stata approvata da almeno il 50 % dei produttori in questione della circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori e quest'ultima totalizzi almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione. Articolo 125 octies Notifica Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per l'insieme dei produttori di una determinata circoscrizione economica ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa reputa opportuni. Articolo 125 nonies Revoca La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa ai sensi dell'articolo 125 septies, paragrafo 1:
Articolo 125 decies Contributi finanziari dei produttori non aderenti Ove si applichi l'articolo 125 septies, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, dopo aver esaminato i documenti giustificativi presentati, che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione di produttori la quota dei contributi finanziari pagati dai produttori aderenti destinata a coprire:
Articolo 125 undecies Estensione delle regole di gruppi di organizzazioni di produttori Ai fini della presente sottosezione, ogni riferimento alle organizzazioni di produttori è inteso anche come riferimento a gruppi di organizzazioni di produttori riconosciute. Sottosezione IV Organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo Articolo 125 duodecies Riconoscimento e revoca del riconoscimento 1. Se le loro strutture lo giustificano, gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali nel settore ortofrutticolo le persone giuridiche stabilite nel loro territorio che ne facciano richiesta, a condizione che:
2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto richiesta, fornendo tutte le informazioni utili sulla loro rappresentatività e sulle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari. La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica. 3. Gli Stati membri:
4. La Commissione stabilisce le modalità e la frequenza con cui gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali. La Commissione può, a seguito di controlli effettuati, chiedere agli Stati membri di revocare il riconoscimento. 5. Il riconoscimento equivale ad una autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. 6. La Commissione rende pubblico, nei modi che essa giudica opportuni, un elenco delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività e le azioni intraprese ai sensi dell'articolo 125 terdecies. Sono pubblicate anche le revoche del riconoscimento. Articolo 125 terdecies Estensione delle regole 1. Qualora un'organizzazione interprofessionale operante in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione interprofessionale, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione. 2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti in questione nella regione o nelle regioni interessate di uno Stato membro. Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni interessate. 3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:
Tuttavia, la condizione di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le regole sono quelle di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato XVI bis. In tal caso l'estensione delle regole non può essere applicata per più di una campagna di commercializzazione. 4. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punti ii), iv) e v), non sono diverse da quelle elencate nell'allegato XVI bis. Le regole di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii) non si applicano ai prodotti ottenuti fuori della regione o delle regioni determinate di cui al paragrafo 1. Articolo 125 quaterdecies Notifica e revoca 1. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole da essi rese obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate ai sensi dell'articolo 125 terdecies, paragrafo 1. La Commissione pubblica tali regole nei modi che essa giudica opportuni. 2. Prima di procedere alla pubblicazione delle regole, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 195 di qualsiasi notifica relativa all'estensione di accordi interprofessionali. 3. La Commissione dispone che uno Stato membro revochi l'estensione delle regole da esso decisa nei casi di cui all'articolo 125 nonies. Articolo 125 quindecies Contributi finanziari dei produttori non aderenti Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all'articolo 125 terdecies, paragrafo 3, lettera a), svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate al prodotto o ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha accordato il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o gruppi non aderenti all'organizzazione interprofessionale, che fruiscono di dette azioni, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui siano destinati a coprire le spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle azioni in questione.»; |
29) |
all'articolo 127 è inserita la lettera seguente:
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30) |
all'articolo 130 sono inserite le lettere seguenti:
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31) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 140 bis Regime del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli freschi e trasformati 1. Qualora l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipenda dal prezzo di entrata della partita importata, la reale entità di tale prezzo è verificata mediante un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascun prodotto e per ciascuna origine in base alla media ponderata dei prezzi del prodotto in questione sui mercati d'importazione rappresentativi degli Stati membri o, se necessario, su altri mercati. Tuttavia, la Commissione può adottare disposizioni specifiche per la verifica del prezzo di entrata di prodotti importati essenzialmente a fini di trasformazione. 2. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, maggiorato di un margine stabilito dalla Commissione, non superiore al 10 % del valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari al dazio all'importazione determinato in base al valore all'importazione forfettario. 3. Se il prezzo di entrata della partita in questione non è dichiarato al momento dello sdoganamento, l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario o dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, con modalità determinate dalla Commissione.»; |
32) |
l'articolo 141, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: «1. Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di determinati prodotti agricoli, un dazio addizionale è applicato all'aliquota di cui agli articoli da 135 a 140 bis, alle importazioni di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, qualora:»; |
33) |
l'articolo 153, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: «1. È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 424 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.»; |
34) |
l'articolo 160, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: «1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.»; |
35) |
all'articolo 161, paragrafo 1, sono inserite le lettere seguenti:
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36) |
l'articolo 174, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: «1. Qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni a motivo del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere totalmente o parzialmente il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, freschi e trasformati, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.»; |
37) |
l'articolo 175 è sostituito dal seguente: «Articolo 175 Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), e lettere da m) a u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.»; |
38) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 176 bis Accordi e pratiche concordate nel settore ortofrutticolo 1. L'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 123, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento. 2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:
3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b). 4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
5. Se, alla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta una decisione con cui si dichiara che l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione. La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1. 6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.»; |
39) |
l'articolo 179 è sostituito dal seguente: «Articolo 179 Modalità di applicazione riguardanti gli accordi e le pratiche concordate nel settore ortofrutticolo e nel settore del tabacco La Commissione può adottare le modalità di applicazione degli articoli 176 bis, 177 e 178, comprese le norme in materia di notifica e pubblicazione.»; |
40) |
l'articolo 180 è sostituito dal seguente: «Articolo 180 Applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato Salvo disposizione contraria del presente regolamento e, in particolare, ad eccezione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 182 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), e lettere da m) a u), e all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.»; |
41) |
l'articolo 182 è modificato come segue:
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42) |
all'articolo 184 è aggiunto il punto seguente:
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43) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 203 bis Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati 1. I regimi di aiuto istituiti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96 del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (38), ed aboliti dal regolamento (CE) n. 1182/2007 continuano ad applicarsi a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione che si conclude nel 2008. 2. Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010. Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007 continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. 3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007:
L'articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettere e), ed f), si applica ai programmi operativi presentati nel 2007 ma non ancora approvati alla data di applicazione del presente regolamento, che altrimenti soddisfano i criteri menzionati in tali lettere. 4. I gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del presente regolamento. I piani di riconoscimento accettati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 continuano a beneficiare di tale accettazione ai sensi del presente regolamento. Tuttavia i piani sono modificati, se del caso, al fine di consentire all'associazione di produttori di soddisfare i criteri per il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori stabiliti dall'articolo 125 ter del presente regolamento. Per quanto riguarda i gruppi di produttori negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, i tassi di aiuto di cui all'articolo 103 bis, paragrafo 3, lettera a), si applicano ai piani di riconoscimento a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. 5. I contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96 riguardanti più di una campagna di commercializzazione del regime di aiuti per la trasformazione degli agrumi, che si riferiscono alla campagna di commercializzazione avente inizio il 1o ottobre 2008 o a campagne successive, possono, previo accordo di entrambe le parti del contratto, essere modificati o annullati per tener conto dell'abrogazione di tale regolamento da parte del regolamento (CE) n. 1182/2007 e della conseguente abolizione dell'aiuto. Non si applicano sanzioni ai sensi di tale regolamento o delle sue modalità di applicazione alle parti interessate in seguito alla modifica o all'annullamento dei contratti summenzionati. 6. Quando uno Stato membro fa valere le disposizioni transitorie di cui agli articoli 68 ter o 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003, le norme adottate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2201/96 o dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96 sulle caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e sui requisiti qualitativi minimi per i prodotti finiti restano applicabili nei confronti delle materie prime raccolte nel territorio di detto Stato membro. 7. Fino all'adozione di nuove norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati ai sensi degli articoli 113 e 113 bis, continuano ad applicarsi le norme di commercializzazione stabilite a norma dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96. 8. La Commissione può adottare misure intese ad agevolare la transizione dai regimi di cui ai regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96 e (CE) n. 1182/2007 a quelli istituiti dal presente regolamento, compresi quelli di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo. |
44) |
gli allegati sono così modificati:
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Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 1184/2006
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le norme sull'applicabilità degli articoli da 81 a 86 del trattato e di alcune disposizioni dell'articolo 88 del trattato relative alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere da a) a k), e lettere da m) a u), e di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (39).
Articolo 3
Abrogazioni
1. I regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 700/2007 e (CE) n. 1182/2007 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XXII dello stesso regolamento.
2. I regolamenti (CEE) n. 449/69, (CEE) n. 1467/69, (CEE) n. 2511/69, (CEE) n. 2093/70, (CEE) n. 846/72, (CEE) n. 1252/73, (CEE) n. 155/74, (CEE) n. 1627/75, (CEE) n. 794/76, (CEE) n. 1180/77, (CEE) n. 10/81, (CEE) n. 40/81, (CEE) n. 3671/81, (CEE) n. 1603/83, (CEE) n. 790/89, (CEE) n. 3650/90, (CEE) n. 525/92, (CEE) n. 3438/92, (CEE) n. 3816/92, (CEE) n. 742/93, (CEE) n. 746/93, (CE) n. 399/94, (CE) n. 2241/2001 e (CE) n. 545/2002 sono abrogati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008. Tuttavia:
a) |
i punti 3, 4, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2008; |
b) |
il punto 9, i punti da 14 a 19 e i punti 33 e 44, lettere b) e c), dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2008. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 248/2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 6).
(2) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).
(3) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1247/2007 (GU L 282 del 26.10.2007, pag. 1).
(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).
(5) GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1153/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 6).
(6) GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.
(7) GU L 161 del 22.6.2007, pag. 1.
(8) GU L 61 del 12.3.1969, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU L 338 del 31.12.1993, pag. 26).
(9) GU L 197 dell’8.8.1969, pag. 95. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2365/70 (GU L 257 del 26.11.1970, pag. 1).
(10) GU L 318 del 18.12.1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1130/89 (GU L 119 del 29.4.1989, pag. 22).
(11) GU L 232 del 21.10.1970, pag. 5.
(12) GU L 100 del 27.4.1972, pag. 3.
(13) GU L 133 del 21.5.1973, pag. 113.
(14) GU L 18 del 22.1.1974, pag. 97.
(15) GU L 165 del 28.6.1975, pag. 9.
(16) GU L 93 dell’8.4.1976, pag. 3.
(17) GU L 142 del 9.6.1977, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/97 (GU L 284 del 16.10.1997, pag. 17).
(18) GU L 1 dell’1.1.1981, pag. 17.
(19) GU L 3 dell’1.1.1981, pag. 11.
(20) GU L 367 del 23.12.1981, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84 (GU L 150 del 6.6.1984, pag. 4).
(21) GU L 159 del 17.6.1983, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1979/85 (GU L 186 del 19.7.1985, pag. 5).
(22) GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1825/97 della Commissione (GU L 260 del 23.9.1997, pag. 9).
(23) GU L 362 del 27.12.1990, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1468/97 (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 1).
(24) GU L 58 del 3.3.1992, pag. 1.
(25) GU L 350 dell’1.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1600/96 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 45).
(26) GU L 387 del 31.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8).
(27) GU L 77 del 31.3.1993, pag. 8.
(28) GU L 77 del 31.3.1993, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 952/97 (GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30).
(29) GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 della Commissione (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(30) GU L 303 del 20.11.2001, pag. 8.
(31) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.
(32) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.
(33) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).
(34) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3).
(35) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(36) Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).»;
(37) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).»;
(38) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione (GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6).»;
(39) GU L 299 del 16.11.2007. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1).».
ALLEGATO I
ALLEGATO VII bis
CALCOLO DELLA PERCENTUALE DA FISSARE A NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA
1. Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
“percentuale a livello di Stato membro”: la percentuale da fissare conformemente al punto 2 al fine di determinare il quantitativo totale da ridurre a livello dello Stato membro interessato; |
b) |
“percentuale comune”: la percentuale comune fissata dalla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 2, primo comma; |
c) |
“riduzione”: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote oggetto di rinuncia nello Stato membro per le quote nazionali fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità. |
2. La percentuale applicabile a livello di Stato membro è pari alla percentuale comune moltiplicata per 1 – [(1/0,6) × la riduzione].
Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.
ALLEGATO VII ter
CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE ALLE IMPRESE A NORMA DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA
1. Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
“percentuale applicabile”: la percentuale da fissare conformemente al punto 2, applicabile alla quota assegnata all'impresa interessata; |
b) |
“percentuale comune a livello di Stato membro”: la percentuale calcolata per lo Stato membro interessato nel seguente modo: Qtà/Σ [(1 – R/K) × Q] in cui
Σ è la somma del prodotto di (1 – R/K) × Q calcolata per ciascuna impresa detentrice di una quota nel territorio dello Stato membro; quando il prodotto è inferiore a zero, essa è pari a zero; |
c) |
“rinuncia”: la cifra ottenuta dividendo la quantità di quote alla quale l'impresa interessata ha rinunciato per la quota assegnatale in conformità dell'articolo 7 e dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 318/2006 e dell'articolo 60, paragrafi da 1 a 3 del presente regolamento. |
d) |
“K” è calcolato in ciascuno Stato membro dividendo la riduzione totale di quota in tale Stato membro [rinunce volontarie più la quantità da ridurre a livello dello Stato membro di cui all'allegato VII bis, punto 1, lettera a)] per la sua quota iniziale fissata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità. |
2. La percentuale applicabile è pari alla percentuale comune a livello di Stato membro moltiplicata per 1 – [(1/K) × la rinuncia].
Se il risultato è inferiore a zero, la percentuale applicabile è pari a zero.
ALLEGATO VII quater
CALCOLO DEL COEFFICIENTE DA FISSARE A NORMA DELL'ARTICOLO 52 bis, PARAGRAFO 1
1. Ai fini dei calcoli di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
“coefficiente a livello di Stato membro”: il coefficiente da fissare conformemente al punto 2; |
b) |
“riduzione”: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote di zucchero oggetto di rinuncia nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all'allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità; |
c) |
“coefficiente”: il coefficiente fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 2. |
2. Per le campagne di commercializzazione 2008/2009 e 2009/2010, il coefficiente applicabile a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato di [(1/0,6) × la riduzione] × (1 – il coefficiente).
Se il risultato è superiore a 1, il coefficiente applicabile è pari a 1.
ALLEGATO II
«ALLEGATO XI bis
COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CARNE OTTENUTA DA BOVINI DI ETÀ NON SUPERIORE A DODICI MESI A NORMA DELL'ARTICOLO 113 ter
I. Definizione
Ai fini del presente regolamento, per “carni” si intende l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.
II. Classificazione dei bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione
Al momento della macellazione tutti i bovini di età non superiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente di cui al punto VII, paragrafo 1 del presente allegato, in una delle due categorie seguenti:
A) |
Categoria V: bovini di età non superiore a otto mesi Lettera di identificazione della categoria: V; |
B) |
Categoria Z: bovini di età superiore a otto mesi, ma non a superiore a dodici mesi Lettera di identificazione della categoria: Z. |
Tale classificazione deve essere effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua assenza, dei dati contenuti nella banca dati informatica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (1).
III. Denominazioni di vendita
1. La denominazione di vendita è la denominazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE.
2. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente sotto la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:
A) |
Per le carni ottenute da bovini della categoria V:
|
B) |
Per le carni ottenute da bovini della categoria Z:
|
3. Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 2 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati.
4. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 2, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.
In particolare, i termini “veau”, “telecí”, “Kalb”, “vμοσχάρι”, “ternera”, “kalv”, “veal”, “vitello”, “vitella”, “kalf”, “vitela” e “teletina” non sono utilizzati in una denominazione di vendita o indicati sull'etichettatura di carne ottenuta da bovini di età superiore a dodici mesi.
IV. Informazioni obbligatorie sull'etichetta
1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/13/CE e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione gli operatori appongono sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le informazioni seguenti:
a) |
l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la formula “età alla macellazione: sino a 8 mesi” per le carni ottenute da animali di età non superiore a otto mesi, o “età alla macellazione: da 8 a 12 mesi” per le carni ottenute da animali di età superiore a otto mesi e non superiore a dodici mesi; |
b) |
la denominazione di vendita ai sensi del punto III del presente allegato. |
Tuttavia, in deroga alla lettera a), gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con la lettera di identificazione della categoria di cui al punto II del presente allegato.
2. Per le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui sono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.
V. Informazioni facoltative sull'etichetta
Gli operatori possono integrare le informazioni obbligatorie di cui al punto IV con informazioni facoltative approvate secondo la procedura di cui agli articoli 16 o 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000.
VI. Registrazione
Ad ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi, gli operatori, al fine di garantire la veridicità delle informazioni dell'etichettatura di cui ai punti IV e V, registrano in particolare le seguenti informazioni:
a) |
un'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, solo a livello di macello; |
b) |
un'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull'etichetta di tali carni; |
c) |
un'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di stabilire una correlazione fra le entrate e le uscite. |
VII. Controlli ufficiali
1. Entro il 1o luglio 2008 gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione dell'articolo 113 ter e del presente allegato e ne informano la Commissione.
2. I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).
3. La Commissione, congiuntamente con le autorità competenti, verifica che gli Stati membri si conformino alle disposizioni dell'articolo 113 ter e del presente allegato.
4. Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell'applicazione dell'articolo 113 ter e del presente allegato.
5. Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.
VIII. Carni importate da paesi terzi
1. Le carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi importate da paesi terzi sono commercializzate nella Comunità a norma dell'articolo 113 ter e del presente allegato.
2. Un operatore di un paese terzo che desideri immettere sul mercato comunitario delle carni di cui al paragrafo 1 sottopone le sue attività al controllo dell'autorità competente designata dal paese terzo o, in assenza di quest'ultima, di un organismo terzo indipendente. L'organismo indipendente deve offrire tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65 (“Requisiti generali relativi agli organismi che procedono alla certificazione di prodotti”).
3. L'autorità competente designata o, se del caso, l'organismo terzo indipendente garantiscono il rispetto dei requisiti dell'articolo 113 ter e del presente allegato.
IX. Sanzioni
Fatte salve le eventuali disposizioni specifiche che la Commissione può adottare ai sensi dell'articolo 194 del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 113 ter e del presente allegato e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni sulle sanzioni alla Commissione entro il 1o luglio 2009 e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.»
(1) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).
ALLEGATO III
«ALLEGATO XVI bis
ELENCO TASSATIVO DELLE REGOLE CHE POSSONO ESSERE ESTESE AI PRODUTTORI NON ADERENTI A NORMA DEGLI ARTICOLI 125 septies E 125 terdecies
1. Regole relative alla conoscenza della produzione
a) |
dichiarazione delle intenzioni di coltivazione, per prodotto ed eventualmente per varietà; |
b) |
dichiarazione delle coltivazioni avviate; |
c) |
dichiarazione delle superfici totali coltivate, ripartite per prodotto e possibilmente per varietà; |
d) |
dichiarazione dei quantitativi previsti e delle date probabili del raccolto, per prodotto e possibilmente per varietà; |
e) |
dichiarazione periodica dei quantitativi raccolti e delle scorte disponibili, per varietà; |
f) |
informazioni sulle capacità di magazzinaggio. |
2. Regole di produzione
a) |
scelta delle sementi da utilizzare in funzione della destinazione del prodotto prevista (mercato dei prodotti freschi o trasformazione industriale); |
b) |
diradamento dei frutteti. |
3. Regole di commercializzazione
a) |
rispetto delle date previste per l'inizio del raccolto e scaglionamento della commercializzazione; |
b) |
rispetto dei criteri minimi in materia di qualità e di calibro; |
c) |
regole in materia di condizionamento, presentazione, imballaggio e marcatura nella prima fase di immissione sul mercato; |
d) |
indicazione dell'origine del prodotto. |
4. Regole di tutela dell'ambiente
a) |
regole relative all'impiego di concimi e fertilizzanti; |
b) |
regole relative all'impiego di prodotti fitosanitari e agli altri metodi di difesa delle colture; |
c) |
regole relative al tenore massimo di residui di prodotti fitosanitari o di fertilizzanti negli ortofrutticoli; |
d) |
regole relative allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali usati; |
e) |
regole relative ai prodotti ritirati dal mercato. |
5. Regole relative alla promozione e alla comunicazione nel contesto della prevenzione e della gestione delle crisi ai sensi dell'articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera c).»
ALLEGATO IV
MODIFICHE ALL'ALLEGATO XXII DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007
1. Nella tabella riportata al punto 4, relativa al regolamento (CEE) n. 2759/75, la riga indicante la correlazione tra l'articolo 3, primo comma, primo trattino di detto regolamento e la disposizione corrispondente del regolamento unico OCM è sostituita dalla seguente:
«Articolo 3, primo comma, primo trattino |
Articolo 31, paragrafo 1, lettera e)» |
2. Nella tabella riportata al punto 26, relativa al regolamento (CE) n. 1255/1999, le righe indicanti le correlazioni tra gli articoli da 6 a 9 di detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento unico OCM sono sostituite dalle seguenti:
«Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 22 |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), primo trattino |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), secondo e terzo trattino, e lettera b) |
Articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 43, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 43, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 28, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 29 |
Articolo 6, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 43, lettera d), punto i) |
Articolo 6, paragrafo 3, quarto comma |
Articolo 43, lettera d), punto iii) |
Articolo 6, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, prima frase |
Articolo 25 e articolo 43, lettera f) |
Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase |
Articolo 43, lettera d), punto iii) |
Articolo 6, paragrafo 5 |
— |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 2, lettere b) e c) |
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), articolo 16, primo comma, e articolo 43, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 23 e articolo 43, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 43, lettera l) |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 16, secondo comma |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 25 e articolo 43, lettera e) |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 28, lettera b) |
Articolo 8, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 30 e articolo 43, lettera d), punti i) e iii) |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 31, paragrafo 1, lettera d) e articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 31, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 43, lettera d), punto iii) |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 36, paragrafo 2» |
3. Nella tabella riportata al punto 30, relativa al regolamento (CE) n. 2529/2001, la riga indicante la correlazione tra l'articolo 12 di detto regolamento e la disposizione corrispondente del regolamento unico OCM è sostituita dalla seguente:
«Articolo 12 |
Articolo 31, paragrafo 1, lettera f), e articolo 38» |
4. Nella tabella riportata al punto 40, relativa al regolamento (CE) n. 318/2006, dopo la riga indicante l'articolo 19 di detto regolamento è inserita la riga seguente:
«Articolo 19 bis |
Articolo 52 bis» |
5. Sono aggiunte le seguenti tabelle:
45. Regolamento (CE) n. 700/2007
Regolamento (CE) n. 700/2007 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 113 ter, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 113 ter, paragrafo 2 |
Articolo 2 |
Punto I dell'allegato XI bis |
Articolo 3 |
Punto II dell'allegato XI bis |
Articolo 4 |
Punto III dell'allegato XI bis |
Articolo 5 |
Punto IV dell'allegato XI bis |
Articolo 6 |
Punto V dell'allegato XI bis |
Articolo 7 |
Punto VI dell'allegato XI bis |
Articolo 8 |
Punto VII dell'allegato XI bis |
Articolo 9 |
Punto VIII dell'allegato XI bis |
Articolo 10 |
Punto IX dell'allegato XI bis |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 121, primo comma, lettera j) |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 121, secondo comma |
Articolo 12 |
Articolo 195 |
Articolo 13 |
Articolo 113 ter, paragrafo 1, secondo comma |
46. Regolamento (CE) n. 1182/2007
Regolamento (CE) n. 1182/2007 |
Presente regolamento |
Articolo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j) |
Articolo 1, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 113 bis, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 113, paragrafo 1, lettere b) e c) |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 113, paragrafo 2, lettera a), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 4, lettera a) |
Articolo 121, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 113, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) |
Articolo 113, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 113 bis, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 6 |
Articolo 113 bis, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 7 |
Articolo 203 bis, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 122, lettere a) e b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i) |
Articolo 122, lettera c), punto ii) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto ii) |
Articolo 122, lettera c), punto i) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto iii) |
Articolo 122, lettera c), punto iii) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 125 bis, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 122 |
Articolo 3, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 125 bis |
Articolo 4 |
Articolo 125 ter |
Articolo 5 |
Articolo 125 quater |
Articolo 6 |
Articolo 125 quinquies |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 125 sexies |
Articolo 7, paragrafi da 3 a 5 |
Articolo 103 bis |
Articolo 8 |
Articolo 103 ter |
Articolo 9 |
Articolo 103 quater |
Articolo 10 |
Articolo 103 quinquies |
Articolo 11 |
Articolo 103 sexies |
Articolo 12 |
Articolo 103 septies |
Articolo 13 |
Articolo 103 octies |
Articolo 14 |
Articolo 125 septies |
Articolo 15 |
Articolo 125 octies |
Articolo 16 |
Articolo 125 nonies |
Articolo 17 |
Articolo 125 decies |
Articolo 18 |
Articolo 125 undecies |
Articolo 19 |
Articolo 184, paragrafo 4 |
Articolo 20 |
Articolo 123, paragrafo 3 |
Articolo 21 |
Articolo 125 duodecies |
Articolo 22 |
Articolo 176 bis |
Articolo 23 |
Articolo 125 terdecies |
Articolo 24 |
Articolo 125 quaterdecies |
Articolo 25 |
Articolo 125 quindecies |
Articolo 26 |
Articolo 128 |
Articolo 27 |
Articolo 129 |
Articolo 28 |
Articolo 130, paragrafo 1, lettere d bis) e d ter) |
Articolo 29 |
Articolo 131 |
Articolo 30 |
Articolo 132 |
Articolo 31 |
Articolo 133 |
Articolo 32 |
Articolo 134 |
Articolo 33 |
Articolo 135 |
Articolo 34 |
Articolo 140 bis |
Articolo 35, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 141 |
Articolo 35, paragrafo 4 |
Articolo 143 |
Articolo 36 |
Articolo 144 |
Articolo 37, primo comma |
Articolo 145 |
Articolo 37, secondo comma, lettere a), b) e c) |
Articolo 148 |
Articolo 38 |
Articolo 159 |
Articolo 39 |
Articolo 160 |
Articolo 40 |
Articolo 161, paragrafo 1, lettere d bis) e d ter) |
Articolo 41 |
Articolo 174 |
Articolo 42, lettera a), punto i) |
Articolo 121, lettera a) |
Articolo 42, lettera a), punto ii) |
Articolo 113 bis, paragrafo 3 |
Articolo 42, lettera a), punto iii) |
Articolo 121, lettera a), punto i) |
Articolo 42, lettera a), punto iv) |
Articolo 121, lettera a), punto ii) |
Articolo 42, lettera a), punto v) |
Articolo 121, lettera a), punto iii) |
Articolo 42, lettera b), punto i) |
Articolo 127, lettera e) |
Articolo 42, lettera b), punto ii) |
Articolo 103 nonies, lettera a) |
Articolo 42, lettera b), punto iii) |
Articolo 103 nonies, lettera b) |
Articolo 42, lettera b), punto iv) |
Articolo 103 nonies, lettera c) |
Articolo 42, lettera b), punto v) |
Articolo 103 nonies, lettera d) |
Articolo 42, lettera b), punto vi) |
Articolo 103 nonies, lettera e) |
Articolo 42, lettera c) |
Articoli 127 e 179 |
Articolo 42, lettere da d) a g) |
Articolo 194 |
Articolo 42, lettera h) |
Articolo 134, articolo 143, lettera b), e articolo 148 |
Articolo 42, lettera i) |
Articolo 192 |
Articolo 42, lettera j) |
Articolo 203 bis, paragrafo 8 |
Articolo 43 primo paragrafo |
Articolo 1, paragrafo 4 e paragrafo 180 |
Articolo 43, secondo comma, lettera a) |
Articolo 182, paragrafo 5 |
Articolo 43, secondo comma, lettera b) |
— |
Articolo 43, secondo comma, lettera c) |
Articolo 182, paragrafo 6 |
Articolo 44 |
Articolo 192 |
Articolo 45 |
Articolo 190 |
Articoli da 46 a 54 |
— |
Articolo 55 |
Articolo 203 bis, paragrafi da 1 a 6» |