17.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/6


REGOLAMENTO (CE) N. 340/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 74, paragrafo 1 e l’articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario stabilire la struttura e gli importi delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l’agenzia», nonché le modalità di pagamento.

(2)

La struttura e l’importo delle tariffe devono tenere conto delle mansioni che vanno eseguite dall’agenzia e dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e vanno fissate a un livello che garantisca che gli importi riscossi, insieme alle altre fonti di reddito dell’agenzia a norma dell’articolo 96, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006, siano sufficienti a coprire il costo dei servizi forniti. Le tariffe fissate per la registrazione devono inoltre tenere conto dei lavori da eseguire a norma del titolo VI del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(3)

È necessario fissare una tariffa per la registrazione delle sostanze in funzione della fascia di tonnellaggio di tali sostanze. Tuttavia, non vanno riscosse tariffe per le registrazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(4)

Nel caso della registrazione di sostanze intermedie isolate, presentata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafi 2 o 3 oppure dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006, vanno riscosse tariffe specifiche.

(5)

Anche per le domande presentate a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006 va richiesto il pagamento di una tariffa.

(6)

Una tariffa va riscossa per gli aggiornamenti delle registrazioni. In particolare, va versata una tariffa per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio, per le modifiche di identità del dichiarante che riguardano una modifica della personalità giuridica e per talune modifiche nello stato delle informazioni contenute nella registrazione.

(7)

Una tariffa va riscossa per la notifica delle informazioni relative alle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Un onere va riscosso inoltre per qualsiasi domanda di proroga di un’esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.

(8)

Una tariffa va riscossa per la presentazione di una domanda di autorizzazione. Tale tariffa deve consistere di una tariffa di base, che copre una sola sostanza, un solo impiego e un solo richiedente, e di tariffe supplementari per qualsiasi sostanza, impiego o richiedente supplementare oggetto della domanda. Inoltre, un onere va riscosso per la presentazione di una relazione di revisione.

(9)

Tariffe e oneri ridotti vanno applicati nel caso di talune domande congiunte. Tariffe e oneri ridotti vanno applicati inoltre alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2).

(10)

Nel caso di un rappresentante esclusivo la valutazione dell’applicabilità della riduzione per le PMI, in relazione a un’operazione specifica, deve essere effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità che è rappresentato da tale rappresentante esclusivo, incluse le informazioni pertinenti da imprese connesse e partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

(11)

Le riduzioni previste dal presente regolamento devono essere applicate in base a una dichiarazione dell’entità che ritiene di avervi diritto. La presentazione di informazioni false va contrastata mediante l’imposizione di un onere amministrativo da parte dell’agenzia e, se del caso, di una pena pecuniaria dissuasiva da parte degli Stati membri.

(12)

Una tariffa va riscossa per qualsiasi ricorso presentato a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il relativo importo deve tenere conto della complessità del lavoro richiesto.

(13)

Le tariffe e gli oneri devono essere riscossi solo in euro.

(14)

Una parte delle tariffe e degli oneri riscossi dall’agenzia va trasferita alle autorità competenti degli Stati membri, come compenso per il lavoro dei relatori dei comitati dell’agenzia e, se del caso, per le altre mansioni previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006. La percentuale massima delle tariffe e degli oneri da trasferire alle autorità competenti degli Stati membri deve essere determinata dal consiglio di amministrazione dell’agenzia, previo parere favorevole della Commissione.

(15)

Per fissare gli importi da trasferire alle autorità competenti degli Stati membri e ogni remunerazione necessaria in relazione a qualsiasi altra mansione concordata svolta per l’agenzia, il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve osservare il principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3). Esso deve inoltre garantire che l’agenzia continui a disporre di risorse finanziarie sufficienti per svolgere le proprie mansioni, tenendo conto delle stime degli stanziamenti di bilancio esistenti e pluriennali e deve tenere conto della quantità del lavoro incombente per le autorità competenti degli Stati membri.

(16)

I termini ultimi per il pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento vanno fissati tenendo conto delle scadenze delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. In particolare, la prima scadenza di pagamento di una tariffa relativa alla presentazione di un fascicolo di registrazione o di una domanda di aggiornamento deve essere fissata tenendo conto dei termini entro cui l’agenzia deve effettuare il controllo di completezza della domanda. Allo stesso modo, la prima scadenza per il pagamento delle tariffe relative a notifiche riguardanti l’esenzione dall’obbligo di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi va fissata tenendo conto dei termini di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tuttavia, è opportuno che l’agenzia fissi un secondo termine di pagamento ragionevole per i casi in cui il pagamento non sia effettuato entro la prima scadenza.

(17)

È opportuno adeguare le tariffe e gli oneri previsti dal presente regolamento per tenere conto dell’inflazione, sulla base dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (4).

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa gli importi e le modalità di pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l’agenzia», a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«PMI», una piccola o media impresa oppure una microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

b)

«media impresa», un’impresa di dimensioni medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

c)

«piccola impresa», un’impresa di piccole dimensioni ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

d)

«microimpresa», un’impresa di dimensioni estremamente piccole ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

CAPO II

TARIFFE E ONERI

Articolo 3

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di una sostanza conformemente all’articolo 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

2.   Qualora la domanda di registrazione di una sostanza in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato I del presente regolamento.

L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato I.

3.   Nel caso di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato I.

Tuttavia, se un dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix) del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato I del presente regolamento.

4.   Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato I.

5.   Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

6.   Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

7.   Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, le tariffe versate in relazione a tale registrazione non vengono rimborsate o accreditate al dichiarante.

Articolo 4

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

Le tariffe di cui al presente articolo sono applicabili unicamente alla registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate presentata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per le registrazioni di sostanze intermedie che richiedono le informazioni specificate all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono applicabili le tariffe di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

2.   Qualora la domanda di registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato II del presente regolamento.

L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza isolata in sito o trasportata in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato II.

3.   Nel caso di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato II.

Tuttavia, se il dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d), oppure all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato II del presente regolamento.

4.   Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato II.

5.   Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

6.   Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

7.   Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

Articolo 5

Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo l’agenzia riscuote una tariffa per l’aggiornamento di una registrazione conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tuttavia l’agenzia non riscuote una tariffa per i seguenti tipi di aggiornamento di una registrazione:

a)

modifica da una fascia di tonnellaggio più alta a una più bassa;

b)

modifica da una fascia di tonnellaggio più bassa a una più alta se il dichiarante ha già versato la tariffa per la fascia di tonnellaggio più alta;

c)

modifica dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante, a condizione che non comporti una modifica della personalità giuridica;

d)

modifica della composizione della sostanza;

e)

informazioni su nuovi impieghi, inclusi gli impieghi sconsigliati;

f)

informazioni su nuovi rischi connessi con la sostanza;

g)

modifica della classificazione e dell’etichettatura della sostanza;

h)

modifica della relazione sulla sicurezza chimica;

i)

modifica delle istruzioni sulla sicurezza d’uso;

j)

notifica della necessità di elaborare un test di cui all’allegato IX o all’allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006;

k)

richiesta di rendere accessibili informazioni precedentemente riservate.

2.   L’agenzia riscuote una tariffa per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio conformemente alle tabelle 1 e 2 dell’allegato III.

Per gli altri aggiornamenti l’agenzia riscuote le tariffe di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.

3.   Nel caso di aggiornamento di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante che presenta l’aggiornamento, conformemente all’allegato III.

Tuttavia, se parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), all’articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) oppure all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è presentata separatamente, l’agenzia riscuote la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato III del presente regolamento.

4.   Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente all’allegato III.

Tuttavia, nei casi di aggiornamenti che comportano la modifica dell’identità del dichiarante, la riduzione per le PMI è applicabile solo se la nuova entità è una PMI.

5.   Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

6.   Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, per gli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio presentati a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la domanda di aggiornamento viene respinta.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine per altri aggiornamenti, l’aggiornamento viene respinto previa notifica del dichiarante da parte dell’agenzia.

7.   Qualora l’aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante non ha trasmesso le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento non sono rimborsati o accreditati al dichiarante.

Articolo 6

Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   L’agenzia riscuote una tariffa per ogni oggetto di una domanda, conformemente all’allegato IV.

Nel caso di una domanda relativa a sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio richiesto.

3.   Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato IV.

4.   Se la domanda è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato IV.

5.   La data in cui le tariffe riscosse relativamente a una domanda sono ricevute dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.

Articolo 7

Tariffe e oneri per le notifiche a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   L’agenzia riscuote una tariffa conforme alla tabella 1 dell’allegato V per ogni notifica di esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, qui di seguito «PPORD» a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Se la notifica è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 1 dell’allegato V.

2.   L’agenzia riscuote un onere conforme alla tabella 2 dell’allegato V per ogni domanda di proroga dell’esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le PPORD a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Se la domanda è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote un onere ridotto, conformemente alla tabella 2 dell’allegato V.

3.   Le tariffe pagabili a norma del paragrafo 1 devono essere versate entro 7 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la notifica.

Gli oneri di cui al paragrafo 2 devono essere pagati entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la domanda di estensione.

4.   Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 3, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la notifica o la domanda di proroga viene respinta.

5.   Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda.

Articolo 8

Tariffe per le domande di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   L’agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all’allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza, di un solo impiego e di un solo richiedente.

L’agenzia riscuote una tariffa supplementare conforme all’allegato VI del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda e per ogni richiedente supplementare nella domanda.

Ai fini del presente paragrafo ogni scenario di esposizione è considerato un impiego diverso.

3.   Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una media impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 2 dell’allegato VI.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 3 dell’allegato VI.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 4 dell’allegato VI.

4.   La data in cui le tariffe riscosse per una domanda di autorizzazione sono ricevute dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.

Articolo 9

Oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’agenzia riscuote un onere per ogni presentazione di una relazione di revisione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   L’agenzia riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione conformemente all’allegato VII. L’onere di base copre la presentazione della relazione di revisione per una sola sostanza, un solo impiego e un solo richiedente.

L’agenzia riscuote un onere supplementare conformemente all’allegato VII del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione, e per ogni entità supplementare oggetto della relazione di revisione.

Ai fini del presente paragrafo ogni scenario di esposizione è considerato un impiego diverso.

3.   Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una media impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 2 dell’allegato VII.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 3 dell’allegato VII.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 4 dell’allegato VII.

4.   La data in cui gli oneri riscossi per la presentazione di una relazione di revisione sono ricevuti dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della relazione.

Articolo 10

Tariffe per i ricorsi contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1.   L’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato VIII del presente regolamento, per ogni presentazione di un ricorso contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.   Se il ricorso è presentato da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta conformemente alla tabella 2 dell’allegato VIII.

3.   Se il ricorso è considerato non ammissibile da parte della commissione di ricorso, le tariffe versate non sono rimborsate.

4.   L’agenzia rimborsa le tariffe riscosse conformemente al paragrafo 1 del presente articolo se il direttore esecutivo dell’agenzia rettifica una decisione conformemente all’articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006 oppure se il ricorso è accolto.

5.   Il ricorso è considerato ricevuto dalla commissione di ricorso quando le relative tariffe sono ricevute dall’agenzia.

Articolo 11

Altri oneri

1.   Su richiesta di una delle parti può essere riscosso un onere per i servizi amministrativi e tecnici forniti dall’agenzia che non sono inclusi in altri oneri o tariffe di cui al presente regolamento. Il livello dell’onere tiene conto della quantità di lavoro.

Tuttavia, non sono soggetti a oneri il servizio di assistenza tecnica e l’assistenza fornita agli Stati membri di cui alle lettere h) ed i) dell’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il direttore esecutivo dell’agenzia può decidere di non riscuotere alcun onere dalle organizzazioni internazionali o dai paesi che richiedono assistenza all’agenzia.

2.   Gli oneri per i servizi amministrativi devono essere versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia.

3.   Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 2, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la domanda.

4.   In assenza di un accordo contrattuale contrario, gli oneri per i servizi tecnici devono essere pagati prima della fornitura del servizio.

5.   Una classificazione dei servizi e degli oneri deve essere redatta dal consiglio di amministrazione dell’agenzia e adottata, previo parere favorevole della Commissione.

Articolo 12

Rappresentanti esclusivi

Nel caso di un rappresentante esclusivo di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 la valutazione dell’applicabilità della riduzione per le PMI è effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità rappresentato da tale rappresentante esclusivo in relazione all’operazione pertinente, incluse le informazioni pertinenti da parte delle imprese collegate o partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 13

Riduzioni e esenzioni

1.   La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare degli tariffe o oneri ridotti di cui agli articoli da 3 a 10 deve informarne l’agenzia al momento della presentazione della registrazione, aggiornamento della registrazione, domanda, notifica, relazione di revisione o ricorso per cui è richiesto il pagamento.

2.   La persona fisica o giuridica che ritenga di poter godere dell’esenzione dal pagamento delle tariffe a norma dell’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve informarne l’agenzia al momento della presentazione della registrazione.

3.   L’agenzia può richiedere in qualunque momento le prove dell’applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione.

4.   Qualora una persona fisica e giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l’agenzia riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo.

Qualora la persona fisica e giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l’agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell’onere per intero, nonché un onere amministrativo.

L’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5 è applicabile mutatis mutandis.

CAPO III

PAGAMENTO DI REMUNERAZIONI DA PARTE DELL’AGENZIA

Articolo 14

Trasferimento di fondi agli Stati membri

1.   Una percentuale delle tariffe e degli oneri raccolti a norma del presente regolamento è trasferita alle autorità competenti degli Stati membri nei casi seguenti:

a)

quando l’autorità competente dello Stato membro notifica all’agenzia la conclusione di una procedura di valutazione di una sostanza a norma dell’articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b)

quando l’autorità competente ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;

c)

quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;

d)

quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;

e)

quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;

f)

se del caso, per le altre mansioni eseguite dalle autorità competenti su richiesta dell’agenzia.

Se i comitati citati nel presente paragrafo decidono di designare un correlatore, il trasferimento è suddiviso tra il relatore e il correlatore.

2.   Gli importi per ognuna delle mansioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo e la percentuale massima delle tariffe e degli oneri da trasferire alle autorità competenti dello Stato membro, nonché qualsiasi disposizione necessaria per il trasferimento, sono decisi e adottati dal consiglio di amministrazione dell’agenzia, previo parere favorevole della Commissione. Nel fissare gli importi da trasferire il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l’agenzia continui a disporre di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria, e deve tenere conto della quantità di lavoro incombente per le autorità competenti degli Stati membri.

3.   I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che la relazione pertinente è stata messa a disposizione dell’agenzia.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione dell’agenzia può decidere di autorizzare il prefinanziamento o pagamenti intermedi a norma dell’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.   I trasferimenti di fondi di cui alle lettere da b) ad e) del paragrafo 1 sono volti a compensare le autorità competenti di uno Stato membro per il lavoro svolto dal relatore o correlatore e per ogni assistenza scientifica e tecnica connessa e non pregiudicano l’obbligo degli Stati membri di astenersi dal dare istruzioni incompatibili con l’indipendenza dell’agenzia.

Articolo 15

Altre remunerazioni

Nel fissare gli importi dei pagamenti effettuati per remunerare gli esperti o i membri designati dei comitati per i lavori svolti per l’agenzia a norma dell’articolo 87, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve tenere conto della quantità di lavoro richiesto e osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l’agenzia disponga di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria.

CAPO IV

PAGAMENTI

Articolo 16

Modalità di pagamento

1.   Le tariffe e gli oneri sono pagati in euro.

2.   I pagamenti vanno effettuati solo dopo che l’agenzia ha emesso la relativa fattura, ad eccezione dei pagamenti da versare a norma dell’articolo 10.

3.   I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto bancario dell’agenzia.

Articolo 17

Identificazione del pagamento

1.   Ogni pagamento deve indicare come riferimento il numero della fattura, ad eccezione dei pagamenti dovuti a norma dell’articolo 10.

I pagamenti da versare a norma dell’articolo 10 devono indicare come riferimento l’identità degli appellanti e, se disponibile, il numero della decisione oggetto del ricorso.

2.   Se non è possibile stabilire il fine del pagamento, l’agenzia stabilisce un termine entro il quale il pagatore deve comunicare per iscritto all’agenzia l’oggetto del pagamento. Se l’agenzia non riceve una comunicazione dell’oggetto del pagamento entro il termine indicato, il pagamento è considerato non valido e l’importo è rimborsato al pagatore.

Articolo 18

Data del pagamento

1.   La data in cui l’importo del pagamento è accreditato per intero su un conto bancario dell’agenzia è considerata la data in cui è stato effettuato il pagamento.

2.   Il termine di pagamento è considerato rispettato qualora sia prodotta una documentazione sufficiente a provare che il pagatore ha ordinato il trasferimento al conto bancario indicato sulla fattura entro il termine previsto.

La conferma dell’ordine di versamento emesso dall’istituto finanziario è considerata una prova sufficiente. Tuttavia, se il versamento richiede l’impiego del metodo di pagamento bancario elettronico SWIFT, la conferma dell’ordine di versamento consiste in una copia del rapporto SWIFT, timbrato e firmato da un funzionario debitamente autorizzato di un istituto finanziario.

Articolo 19

Pagamento insufficiente

1.   Si considera rispettato il termine di pagamento solo se l’importo delle tariffe o degli oneri è stato versato per intero entro il termine previsto.

2.   Se una fattura riguarda un gruppo di operazioni, l’agenzia può attribuire un sottopagamento a una qualsiasi delle operazioni. I criteri per l’attribuzione dei pagamenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’agenzia.

Articolo 20

Rimborso degli importi pagati in eccesso

1.   Le disposizioni per il rimborso al pagatore degli importi in eccesso di una tariffa o di un onere sono fissate dal direttore esecutivo dell’agenzia e pubblicate sul sito web dell’agenzia.

Tuttavia, se l’importo pagato in eccesso è inferiore a 100 EUR e la parte in questione non ha espressamente richiesto un rimborso, l’importo in eccesso non viene rimborsato.

2.   Non è possibile conteggiare gli importi pagati in eccesso come anticipi di futuri pagamenti all’agenzia.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Stato di previsione

Per stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’agenzia per l’esercizio finanziario seguente conformemente all’articolo 96, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione dell’agenzia include una previsione specifica delle entrate provenienti da tariffe e oneri distinte da qualsiasi sovvenzione comunitaria.

Articolo 22

Revisione

1.   Le tariffe e gli oneri di cui al presente regolamento sono rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95. La prima revisione va effettuata entro il 1o giugno 2009.

2.   La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell’agenzia. Entro il 1o gennaio 2013 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, tenendo conto in particolare dei costi dell’agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(4)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

(EUR)

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 600

1 200

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

4 300

3 225

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

11 500

8 625

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

31 000

23 250


Tabella 2

Tariffe ridotte per PMI

(EUR)

 

Media impresa

(Presentazione individuale)

Media impresa

(Presentazione congiunta)

Piccola impresa

(Presentazione individuale)

Piccola impresa

(Presentazione congiunta)

Microimpresa

(Presentazione individuale)

Microimpresa

(Presentazione congiunta)

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 120

840

640

480

160

120

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

3 010

2 258

1 720

1 290

430

323

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

8 050

6 038

4 600

3 450

1 150

863

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

21 700

16 275

12 400

9 300

3 100

2 325


ALLEGATO II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o 3 e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe Ordinarie

(EUR)

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffe

1 600

1 200


Tabella 2

Tariffe ridotte per PMI

(EUR)

 

Media impresa

(Presentazione individuale)

Media impresa

(Presentazione congiunta)

Piccola impresa

(Presentazione individuale)

Piccola impresa

(Presentazione congiunta)

Micro-impresa

(Presentazione individuale)

Micro-impresa

(Presentazione congiunta)

Tariffe

1 120

840

640

480

160

120


ALLEGATO III

Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio

(EUR)

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

2 700

2 025

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

9 900

7 425

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

29 400

22 050

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

7 200

5 400

Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

26 700

20 025

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

19 500

14 625


Tabella 2

Tariffe ridotte per PMI per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio

(EUR)

 

Media impresa

(Presentazione individuale)

Media impresa

(Presentazione congiunta)

Piccola impresa

(Presentazione individuale)

Piccola impresa

(Presentazione congiunta)

Micro-impresa

(Presentazione individuale)

Micro-impresa

(Presentazione congiunta)

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

1 890

1 418

1 080

810

270

203

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

6 930

5 198

3 960

2 970

990

743

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate

20 580

15 435

11 760

8 820

2 940

2 205

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

5 040

3 780

2 880

2 160

720

540

Da 10-100 tonnellate a un tonnellag-gio superiore a 1 000 tonnellate

18 690

14 018

10 680

8 010

2 670

2 003

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellag-gio superiore a 1 000 tonnellate

13 650

10 238

7 800

5 850

1 950

1 463


Tabella 3

Tariffe per altri aggiornamenti

(EUR)

Tipo di aggiornamento

 

Modifica dell’identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 500

Tipo di aggiornamento

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Modifica dell’accesso concesso alle informazioni nella domanda (per elemento)

1 500

1 125


Tabella 4

Tariffe ridotte per PMI per altri aggiornamenti

(EUR)

Tipo di aggiornamento

Media impresa

Media impresa

Piccola impresa

Modifica dell’identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 050

600

150

Tipo di aggiornamento

Media impresa

(presentazione individuale)

Media impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Micro-impresa

(presentazione individuale)

Micro-impresa

(presentazione congiunta)

Modifica dell’accesso concesso alle informazioni nella domanda (per elemento)

1 050

788

600

450

150

113


ALLEGATO IV

Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

(EUR)

Oggetto della domanda di riservatezza

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

4 500

3 375

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 500

1 125

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

4 500

3 375

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

3 000

2 250

Nome commerciale della sostanza

1 500

1 125

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose non soggette a un regime transitorio

1 500

1 125

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose utilizzate come prodotto intermedio, nell’attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nell’attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico

1 500

1 125


Tabella 2

Tariffe ridotte per PMI

(EUR)

Oggetto della domanda di riservatezza

Media impresa

(presentazione individuale)

Media impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Micro-impresa

(presentazione individuale)

Micro-impresa

(presentazione congiunta)

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 050

788

600

450

150

113

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

2 100

1 575

1 200

900

300

225

Nome commerciale della sostanza

1 050

788

600

450

150

113

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose non soggette a un regime transitorio

1 050

788

600

450

150

113

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose utilizzate come prodotto intermedio, nell’attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nell’attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico

1 050

788

600

450

150

113


ALLEGATO V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

(EUR)

Tariffa ordinaria

500

Tariffa ridotta per medie imprese

350

Tariffa ridotta per piccole imprese

200

Tariffa ridotta per microimprese

50


Tabella 2

Oneri per la proroga dell'esenzione PPORD

(EUR)

Onere ordinario

1 000

Onere ridotto per medie imprese

700

Onere ridotto per piccole imprese

400

Onere ridotto per microimprese

100


ALLEGATO VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base

50 000 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

10 000 EUR

Tariffa supplementare per impiego

10 000 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI:

37 500 EUR

Se il richiedente supplementare è una media impresa:

30 000 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per imprese medie

Tariffa di base

40 000 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

8 000 EUR

Tariffa supplementare per impiego

8 000 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa:

30 000 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 3

Tariffe ridotte per piccole imprese

Tariffa di base

25 000 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

5 000 EUR

Tariffa supplementare per impiego

5 000 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 4

Tariffe ridotte per microimprese

Tariffa di base

7 000 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

1 500 EUR

Tariffa supplementare per impiego

1 500 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Richiedente supplementare: 5 625 EUR


ALLEGATO VII

Oneri per la revisione di un’autorizzazione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base

50 000 EUR

Onere supplementare per impiego

10 000 EUR

Onere supplementare per sostanza

10 000 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI:

37 500 EUR

Se il richiedente supplementare è una media impresa:

30 000 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 2

Oneri ridotti per medie imprese

Onere di base

40 000 EUR

Onere supplementare per impiego

8 000 EUR

Onere supplementare per sostanza

8 000 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa:

30 000 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 3

Oneri ridotti per piccole imprese

Onere di base

25 000 EUR

Onere supplementare per impiego

5 000 EUR

Onere supplementare per sostanza

5 000 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa:

18 750 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


Tabella 4

Oneri ridotti per microimprese

Onere di base

7 500 EUR

Onere supplementare per impiego

1 500 EUR

Onere supplementare per sostanza

1 500 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una microimpresa:

5 625 EUR


ALLEGATO VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

(EUR)

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

Dell’articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

2 200

Dell’articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

4 400

Dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

6 600


Tabella 2

Tariffe ridotte per PMI

(EUR)

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

Dell’articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1 800

Dell’articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

3 600

Dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

5 400